31.2023.13
Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti del presidente della gerenza della società fallita. Responsabilità per il danno verificatosi precedentemente alla sua entrata in carica. Nessun motivo di giustificazione/discolpa
30 novembre 2023Italiano38 min
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.13
FS
Lugano
30 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
giugno 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. LA FA 1 è
iscritta nel registro di commercio dal 27 febbraio 2020 (cfr. estratto RC agli
atti).
RI 1 ha
ricoperto il ruolo di presidente della gerenza con firma individuale dal 28
giugno 2021 al 2 novembre 2021 (dimissioni effettive il 20 settembre 2021)
(date di pubblicazione nel FUSC).
1.2.
La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale
datrice di lavoro.
1.3.
Il 17 novembre 2021 ed il 10 gennaio 2022, l’Ufficio esecuzioni di __________
ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza di beni relativi ai
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per il
periodo dal 1. luglio 2020 al 31 marzo 2021 (cfr. ACB agli atti dell’incarto
della Cassa).
1.4.
Con decisione 11 febbraio 2022 della Pretura del Distretto di __________
è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Con due separati decreti 20
aprile 2022 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del
fallimento, rispettivamente la sua sospensione per mancanza di attivi (cfr. estratto
RC agli atti).
Il
17 ottobre 2022, modificando la precedente notifica 21 giugno 2022, la Cassa ha
insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ (in seguito: UF) il proprio credito
di fr. 10'594.80 per i contributi paritetici non soluti per gli anni 2020-2021
(cfr. lettera raccomandata 21 giugno 2021 agli atti dell’incarto della Cassa).
La
procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per
mancanza di attivi (cfr. e-mail 7 luglio 2022 dell’UF agli atti dell’incarto
della Cassa).
1.5.
Constatato di aver subìto un danno, con decisione 17 marzo 2023,
confermata con decisione su opposizione 17 agosto 2023, la Cassa ha chiesto a RI
1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 7'085.20 a titolo di contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2020 e
2021, quest’ultimo sino al mese di giugno, in via solidale con TERZ 1.
1.6.
Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato
la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Rileva
anzitutto come tutti i contributi paritetici oggetto della presente procedura
si riferiscano a periodi antecedenti alla sua nomina quale presidente della
gerenza. Evidenzia di aver assunto la carica con la riserva di poter entrare in
possesso di tutta la documentazione attinente alla società, che tuttavia non
gli sarebbe stata messa a disposizione né dal suo predecessore né dal socio
unico, sostenendo di aver potuto unicamente appurare che il conto bancario
della società era stato chiuso ed il saldo incamerato dal precedente presidente
della gerenza. Osserva inoltre che al momento dalla sua entrata in carica la
società era già totalmente oberata di debiti e che, dopo esserne venuto a
conoscenza, appresa inoltre l’intenzione dell’unico socio di non voler
ricapitalizzare la società - con la quale lo stesso socio aveva posto in essere
un contratto di lavoro fittizio per ottenere un permesso G per stranieri -,
egli abbia immediatamente dimissionato dal suo incarico. Sostiene quindi che,
non avendo egli avuto la possibilità di dar seguito ai propri obblighi di
organo societario, essendo stato impossibilitato di verificare la contabilità e
l’indebitamento della società al momento della sua entrata in carica, il nesso
di causalità verrebbe a cadere. Ritiene poi che la Cassa dovrebbe perseguire
tutti gli organi responsabili e che, convenendo unicamente lui, commetterebbe
un abuso.
1.7.
Con la risposta di causa la Cassa si è riconfermata nelle motivazioni
addotte nella decisione su opposizione, evidenziando di aver avviato una procedura
di risarcimento anche nei confronti di TERZ 1.
1.8.
Con decisione 30 agosto 2023 il vicepresidente del TCA ha ordinato la
chiamata in causa di TERZ 1 il quale, tuttavia, è rimasto silente
1.9.
Con scritto 5 settembre 2023 l’insorgente ha chiesto l’edizione
dell’intero incarto dell’UF.
considerato in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di
causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6
pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale
(tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento)
un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il
danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016
consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica,
che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere
convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid.
5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra
l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità
degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima
volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V
15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del
TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide
con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento
a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115
cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce
quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione
di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto
applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid.
2.2. e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di
carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per
mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger,
AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali
e dottrinali).
In concreto, come da
giurisprudenza esposta sopra, a seguito degli ACB emessi il 17 novembre 2021 e
il 10 giugno 2022 – che segnano l’insorgenza (e anche la conoscenza) del
danno e quindi l’insolvenza della società – e della successiva
dichiarazione di fallimento della società, la Cassa ha rettamente chiesto in
via sussidiaria al ricorrente, quale organo della fallita dal 28 giugno 2021 (data
di pubblicazione nel FUSC, cfr. supra consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52
LAVS per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo fino al mese di giugno.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è
quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la
legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento
dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa
riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS
medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti
l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del
datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una
violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il
risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111
V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646
consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge
– il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è
tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la
necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria
insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai
sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica
della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro,
Fatti
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10
giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della
disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
Considerandi
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.
II/1b).
Nella
fattispecie in esame, la Cassa ha debitamente comprovato e documentato il danno
da lei subito allegando alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti
per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni 2020 e 2021,
quest’ultimo fino al mese di giugno, per complessivi fr. 7'085.20,
importo rimasto peraltro in questa sede incontestato (cfr.
conteggi allegati al doc. 1 dell’incarto della Cassa).
2.5
La cassa di compensazione che constata di aver subìto un
danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14
LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al
consid. 2.7, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi
motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una
violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6
Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit.,
pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di
regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi
configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7
Va
rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di presidente della gerenza
di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;
STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal
riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002;
DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del
27.
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il
mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del
CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF
con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio
2004.
consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di
firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave
negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere
effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993.
e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).
2.8
Secondo la giurisprudenza, incorrono
inoltre in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere
la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per
quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far
parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del
periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di
amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la
contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale
mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato
contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.9
Il ricorrente ha evidenziato di aver ricoperto la carica di
presidente della gerenza di FA 1 unicamente dal 28 giugno 2021 al 20 settembre
2021.
(cfr. supra consid. 1.1), rilevando come tutti i contributi paritetici
oggetto della presente procedura si riferiscano a periodo antecedenti alla sua
nomina, momento in cui sostiene peraltro che la società fosse già “totalmente
oberata di debiti”. A tal riguardo osserva inoltre che, al momento della
sua entrata in carica il conto corrente bancario della società era pari a zero.
Egli ha poi evidenziato di aver assunto la
carica di presidente della gerenza con la riserva di poter entrare in possesso
della “documentazione attinente alla società”. Sostiene quindi di non
aver potuto visionare tale documentazione e che, una volta a conoscenza della
situazione debitoria della società così come dell’intenzione del socio di non
voler procedere alla sua ricapitalizzazione, avrebbe immediatamente rassegnato
le dimissioni.
L’insorgente sostiene che in
siffatte circostanze il nesso di causalità verrebbe a cadere.
2.9.1
Conformemente alla
giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire
dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag.
300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del
Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il
nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR
1996.
EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio
di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno
verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del
29.
agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996
EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso
responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in
funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in
relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo
organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già
esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta
addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona
posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno
fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui
nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno
parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la
cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481;
STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In una
pronunzia del 2020 (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale
federale si è determinato sul ricorso di un ex presidente del CdA di una
società fallita che, in sintesi, declinava ogni responsabilità per i contributi
paritetici insoluti asserendo che al momento della sua elezione nel CdA la
società presentava già una situazione di eccedenza di debiti e di insolvenza,
circostanza dalla quale il ricorrente ne desumeva l’interruzione del nesso di
causalità adeguata. L’Alta Corte, ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha
precisato quanto segue (sottolineature del redattore):
"
Vi è insolvenza se un debitore non
ha onorato da molto tempo i propri obblighi finanziari. In un simile caso un
creditore non può più sperare di essere pagato […] Si deve ammettere
una situazione d’insolvenza se vi sono attestati di carenza beni, è stato
dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato con cessione di beni.
È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti elementi che dimostrano
la continua inadempienza verso i propri obblighi finanziari, come la costante
mancanza di fondi per far fronte alle proprie obbligazioni scadute. Per
contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l’insolvenza non è
ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole […].
Un’eccedenza di debiti è invece data quando i debiti
della società non sono più coperti né al valore di esercizio né al valore di
alienazione (art. 725 cpv. 2 seconda frase CO). […] L’eccedenza di
debiti configura un indizio dell’insolvenza della società.” (consid.
4.1
e 4.2.).”
Il
ricorrente sostiene che al momento della sua nomina a presidente della gerenza,
il conto corrente bancario della società presentava un saldo pari a zero e la
società fosse già “totalmente oberata di debiti”, come si evincerebbe “dall’elenco
delle esecuzioni pendenti”, limitandosi a tal riguardo a richiamare con
scritto 5 settembre 2023 l’incarto dell’Ufficio fallimenti.
Da parte
sua, la Cassa nella decisione impugnata ha osservato che “Per quanto
riguarda […] un eventuale pregresso sovraindebitamento ex art. 725 cpv. 2 CO,
gli accertamenti esperiti dalla Cassa con l’Autorità fiscale e l’Ufficio
fallimenti non hanno permesso di reperire eventuali bilanci della società, rilevando
peraltro che la stessa era stata iscritta a registro di commercio solo dalla
fine di febbraio 2020”.
Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).
In
concreto, pur tralasciando il fatto che sia l’UF che l’autorità fiscale hanno
comunicato alla Cassa di non disporre di documentazione contabile di FA 1 (cfr.
scambio corrispondenza elettronica di cui al doc. 6 dell’incarto della Cassa),
spettava al ricorrente, rappresentato da un legale, produrre la documentazione
contabile da lui ritenuta rilevante a sostegno della sua tesi, non potendosi
limitare a richiamare l’incarto dell’UF.
Infatti, l’Alta
Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini
generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti
indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le circostanze da essa
invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…]
Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e
fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro
atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta
D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in
termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere
processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale,
indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di
consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto
diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a
dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in
re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
Non
spetta in altre parole al giudice chiedere continuamente ulteriore documentazione,
ma incombe semmai alla parte che intende provare un fatto procedere in modo
selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti
per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e
caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr.
sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore
formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di
ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio
2002, consid. 3.3).
In
concreto, in assenza della produzione di documentazione contabile a comprova
della tesi del ricorrente, lo stato d’insolvenza al momento della sua nomina
quale presidente della gerenza di FA 1 non può essere riconosciuto.
Peraltro
dalla documentazione agli atti, segnatamente dall’elenco delle esecuzioni di
cui si avvale il ricorrente, non si rilevano attestati di carenza di beni (cfr.
supra consid. 2.2) o concordati di cessione dei beni al momento della nomina di
RI 1 quale presidente della gerenza di FA 1.
In queste
circostanze, il ricorrente deve rispondere anche dei contributi non versati
relativi al periodo precedente la sua entrata in carica.
2.9.2
Come esposto al precedente considerando,
il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la violazione –
intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e
l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo
chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello
stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato
risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa
nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e
l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del
danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in
particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da
macchinazioni penalmente rilevanti di un altro organo della società in merito
agli importi arretrati a favore della cassa di compensazione, vedendosi così
impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa. Il
Tribunale federale ritiene quest’evenienza difficilmente realizzabile in
pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii
giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).
In
concreto, il ricorrente non adduce – né del resto emergono dagli atti – elementi
che permettano di concludere che il precedente gerente o terzi gli abbiano
celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – l’esistenza di oneri
sociali arretrati e/o impeditogli di saldare tale debito verso la Cassa.
In
siffatte circostanze quanto asserito dal ricorrente – ossia di non aver
ricevuto la documentazione societaria necessaria per lo svolgimento del suo
incarico, ciò che tuttavia è rimasto allo stadio di puro parlato, non avendo
l’insorgente minimamente comprovato tale affermazione – non lo esime dalla sua
responsabilità. Era infatti suo preciso dovere, prima di accettare la carica
accertarsi della situazione finanziaria e soprattutto debitoria della società.
Se realmente al momento di assumere il mandato l’insorgente non aveva avuto
accesso alla documentazione, egli non avrebbe dovuto accettare l’incarico o,
perlomeno, avrebbe dovuto esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato
contributivo (cfr. supra consid. 2.8).
2.9.3
L’insorgente
asserisce che la Cassa deve perseguire, per il mancato versamento dei
contributi, tutti gli organi responsabili commettendo, in caso contrario, un
abuso.
Ora, tralasciando il fatto che la Cassa ha
avviato una procedura di risarcimento anche nei confronti di TERZ 1 (cfr. supra
consid. 1.7), a tal riguardo è sufficiente ricordare che, secondo
giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica
hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa
decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di
alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo
dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv.
1.
CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro,
nessun’altra autorità può sostituirsi ad
essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche
STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3).
2.10
L’insorgente non fatto valere né tanto meno reso verosimile
l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle
tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non
versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr.
anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una
fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.
4.6
con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle
aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo
delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella
causa M.).
Nel caso
di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.9.1-2.9.3),
non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
surriferita giurisprudenza.
Quanto
alla brevità della carica dell’insorgente, il quale rileva di aver dimissionato
dal ruolo di presidente della gerenza di FA 1 una volta venuto a conoscenza
della situazione debitoria della società e dell’intenzione del socio di non
ricapitalizzare la stessa, si osserva quanto segue.
Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il
periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal
momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione,
indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V
172). Nel caso in esame il ricorrente ha
assunto la carica di presidente della gerenza il 16 giugno 2021, come si evince
dal verbale assembleare agli atti e ha rassegnato le sue dimissioni il 20
settembre 2021 (cfr. lettera di dimissioni agli atti), restando quindi in
carica per oltre tre mesi.
Secondo
giurisprudenza per liberare
l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della
carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del
corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i
contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid.
3.1
e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002,
consid. 4b).
Non può
in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Nel caso
di specie, la brevità del periodo di carica del ricorrente non costituisce
motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52
LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica quale presidente
della gerenza, come si evince chiaramente dagli specchietti riassuntivi del
debito contributivo (cfr. docc. 4 e 5 incarto della Cassa), la società era in
mora con il pagamento dei contributi. Inoltre come rettamente osservato dalla
Cassa al momento della sua nomina risultavano:
"
- precettati gli acconti del 3° e
4° trimestre 2020 (mai saldati);
- diffidata la fattura del 1° trimestre 2021
(precettata pochi giorni dopo la sua entrata in carica);
- emessa e non ancora scaduta la fattura del 2°
trimestre 2021”
2.11
In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno
agli obblighi di presidente della gerenza della società e non sussistendo
validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va ritenuto
responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento fr.
7'085.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla
società per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo sino al mese di giugno.
Ne consegue
che il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata, confermata.
2.12
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021
(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità
della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito
all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso
concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante
dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla
responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore
litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di
diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo
della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.
1.
lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au
Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in
HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une
comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre
anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità
del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa
di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte
si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è
inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso
è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso
non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti