31.2023.16
Ricorsi (parz. accolti) contro dec. (su opp.) di risarcimento nei confronti di organi societari. Insorgenza e conoscenza del danno. Breve periodo di carica non costituisce in casu motivo di giustificazione. Violaz. grave obbligo di comunicare. Riduzione del danno a seguito del pagamento di ex organo
26 febbraio 2024Italiano49 min
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.16-17
FS/gm
Lugano
26 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 20 settembre 2023 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 18
agosto 2023 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla ditta: DT 1
chiamati in causa: TERZ 1
TERZ 2
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1,
con sede a __________, è iscritta a registro di commercio dal 16 gennaio 2015
(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 2 ha rivestito la carica di
amministratore unico con firma individuale dall’8 gennaio 2020 al 1. aprile 2021
(dimissioni effettive il 5 marzo 2021) (date di pubblicazione nel FUSC).
RI 1 ha ricoperto il ruolo di
amministratore unico con firma individuale dal 4 marzo 2022 al 12 luglio 2022
(dimissioni effettive il 31 maggio 2022) (date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La società
è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
A seguito
dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha
dovuto procedere dal mese di novembre 2019 a sistematiche diffide di pagamento
e, dal mese di gennaio 2020, all’avvio di procedure esecutive (docc. 4-7
incarto della Cassa), le quali sono poi sfociate negli attestati di carenza di
beni 9 settembre 2022 relativo al periodo gennaio-dicembre 2020 dell’importo di
fr. 9'879.95, e 10 marzo 2023 per il periodo gennaio-dicembre 2021 dell’importo
di fr. 9'712.70 (cfr. ACB agli atti dell’incarto della Cassa).
1.3. Constatato
di aver subito un danno, con due separate decisioni 16 giugno 2023, entrambe
confermate da altrettante decisioni su opposizione 18 agosto 2023, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18'333.50 per i
contributi non soluti per gli anni 2020 e 2021 – in solido con TERZ 2, TERZ 1 e
RI 2, con quest’ultimo limitatamente a fr. 9'258.40 –, e a RI 2 il risarcimento
di fr. 9'895 per i contributi non soluti per il 2020.
1.4. Contro le
rispettive decisioni su opposizione s’aggravano al TCA RI 1 e RI 2, entrambi
patrocinati dall’avv. RA 1, postulandole l’annullamento. Contestano anzitutto,
con identiche argomentazioni, l’agire della Cassa evidenziando come, omettendo
di avanzare le proprie pretese dapprima nei confronti della società, la quale l’11
luglio 2023 si era detta disponibile ad un risarcimento rateale del debito, la
stessa avrebbe violato il principio della sussidiarietà della responsabilità
degli amministratori.
RI 1 sostiene inoltre di non
poter essere ritenuto responsabile quale organo societario in ragione del suo
breve periodo di carica e del fatto che egli, oltre a non avere mai percepito
un compenso, non abbia mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità
all’interno della società. Contesta inoltre il calcolo del danno effettuato
dalla Cassa non essendo lo stesso comprovato da alcun giustificativo. Ad ogni
modo sostiene di non poter essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel
periodo precedente alla sua entrata in funzione, rispettivamente a quello seguente
la sua uscita dalla società, chiedendo quindi in via subordinata di essere
condannato unicamente al versamento del danno causato durante la sua carica.
Da parte sua, RI 2 evidenzia
anch’egli di non aver mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità e di
aver assunto la carica per fare un piacere ai coniugi __________ - i quali
avevano bisogno della “patente FINMA” - senza percepire alcuna
remunerazione. Evidenzia inoltre come, al momento dell’entrata in carica, la
società fosse “vuota”. Sostiene inoltre di aver rassegnato le dimissioni
una volta confrontato con le prime problematiche in seno alla società. Contesta
infine anch’egli la base di calcolo del conteggio su cui si fonda la decisione
di risarcimento emessa dalla Cassa.
1.5. Con le
risposte di causa 11 ottobre 2023 la Cassa ha comunicato al TCA di aver
avviato, oltre che nei confronti di RI 1 e RI 2, analoga procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1 e TERZ 2 le cui
rispettive decisioni risarcitorie sono cresciute in giudicato.
Nel merito la Cassa ha
confermato le proprie decisioni postulando la reiezione dei ricorsi.
1.6. Il 23
ottobre 2023 RI 1 e RI 2 hanno comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova
da addurre.
1.7. Con
decreto 26 ottobre 2023 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e
TERZ 2 i quali sono rimasti silenti.
1.8. Con
separato decreto di medesima data il vicepresidente del TCA ha inoltre
decretato le congiunzioni delle cause relative alla responsabilità ex art. 52
LAVS di RI 1 (inc. 31.2023.16) e RI 2 (inc. 31.2023.17).
1.9. Con
scritto 6 novembre 2023 la Cassa ha prodotto “a complemento di quanto
indicato in risposta” tre ulteriori attestati di carenza di beni, rilasciatigli
nei confronti di DT 1. Ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a
carico dei qui insorgenti in ragione dell’avvenuto pagamento di fr. 300 da
parte di TERZ 2.
1.10. Il 16 novembre 2023 i ricorrenti
hanno presentato delle osservazioni al menzionato scritto della Cassa di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 e RI 2 devono essere condannati al risarcimento
ex art. 52 LAVS come da decisioni contestate.
Nella
misura in cui i ricorsi di RI 1 e RI 2 sollevano le medesime censure,
argomentazioni e/o questioni, gli stessi saranno trattati insieme (cfr. infra
consid. 2.1., 2.2.). Le altre censure sollevate dalle singole impugnative
saranno invece trattate separatamente (cfr. infra consid. 2.7.1. e 2.7.2.,
2.8.1 e 2.8.2.).
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa
che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.
Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS
prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono
sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si
occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili
dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Va inoltre ricordato che,
conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di
pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un
attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale
attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF
– che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il
fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex
art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;
in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e 31.2020.33
dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni
(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il
momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria
nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi
ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo
2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Nel caso in esame, ricorrenti
rimproverano alla Cassa di non aver dato seguito allo scritto 11 luglio 2023
con il quale DT 1, preso atto delle decisioni di risarcimento intimate agli insorgenti,
nonché a TERZ 1 e a TERZ 2, ha chiesto la possibilità di un pagamento rateale
di fr. 300 mensili a partire dal 30 luglio 2023 (doc. F inc. 31.2023.16 e 17).
A fronte di tale assunzione di responsabilità da parte della società datrice di
lavoro, i ricorrenti sostengono che la decisione di procedere nei loro
confronti sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli
organi.
A torto.
Come da suevocata
giurisprudenza, a seguito degli ACB (dai quali emerge come la società in quel
momento non disponeva di alcun bene pignorabile e che l’inventario era composto
da due scrivanie con PC e stampanti prive di valore commerciale) emessi il 9
settembre 2022 e il 10 marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.2.) – che segnano
l’insorgenza (e anche la conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della
società – la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI
1 e RI 2, quali organi societari (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex
art. 52 LAVS dei contributi non versati dalla società.
Quanto allo scritto 11 luglio
2023 - quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti
degli insorgenti - con il quale DT 1 ha proposto alla Cassa un rimborso rateale
del debito contributivo occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato
che, come rettamente indicato dalla Cassa, l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce
che “Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione può concedergli una
dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli
acconti successivi e i contributi correnti potranno essere puntualmente pagati”.
Già solo per questa ragione una tale richiesta non poteva essere presa in
considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione d’ammettere che la
società potesse far fronte puntualmente a tale impegno. Infatti la datrice di
lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della sua manifesta
illiquidità (di cui meglio si dirà nei paragrafi che seguono), intendesse rimborsare
tale debito.
In ogni caso, tale richiesta è
avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale
momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB 9 settembre 2022 e 10
marzo 2023) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei confronti
degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa non vi ha
dato seguito ma ha proseguito la procedura di risarcimento - avviata il 16
giugno 2023 - nei confronti di RI 1 e RI 2.
Con scritto 6 novembre 2023 la
Cassa ha prodotto tre ulteriori attestati di carenza di beni. Il primo relativo
ai “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022,
Fattura d’acconto del 02.06.2022. (CHF (5'082.10)” per l’importo
complessivo di fr. 5'733.80 (doc. IX-1); il secondo per i “Contributi
paritetici per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, Fattura rettificata del
01.07.2022, Decisione interessi di mora del 11.03.2022. (CHF 1'096.90)” per
l’importo complessivo di fr. 1'440.85 (doc. IX-2); il terzo per i “contributi
paritetici per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura rettificata del
01.07.2022, Decisione interessi di mora del 17.06.2021. (CHF 919.50)” per
l’importo complessivo fi fr. 1'249.55 (doc. IX-3). Ha inoltre comunicato la
diminuzione del danno posto a carico dei ricorrenti a seguito di un primo
pagamento di fr. 300 effettuato da TERZ 2. Ora, rilevato come, contrariamente a
quanto indicato dalla Cassa, solo uno degli attestati prodotti (IX-3) si
riferisce a contributi lasciati scoperti da DT 1 oggetto della presente vertenza,
le censure dei ricorrenti riguardo alla loro presunta irritualità ed il momento
dell’avvio dell’esecuzione alla loro origine risultano inconsistenti. A tal
riguardo va anzitutto rilevato che la “Data dell’esecuzione: 11.09.2023”
in calce ai tre attestati in oggetto si riferisce alla data dell’esecuzione
infruttuosa del pignoramento (e non a quella della domanda di esecuzione)
sicché, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, gli atti esecutivi
non risultano essere stati spiccati nelle more della presente procedura ricorsuale.
Dalla documentazione agli atti si evince peraltro come la domanda di esecuzione
di cui all’ACB doc. IX-3 sia stata presentata l’8 settembre 2022 (doc. 4
incarto della Cassa).
Infine, se è vero nei
menzionati attestati è indicato quale debitore la “DT 1, RI 1, __________”,
mentre al momento dell’inoltro delle domande di esecuzione egli aveva già
dimissionato dalla carica di amministratore unico, ciò risulta ininfluente e tale
erronea indicazione oltre a non aver leso in alcun modo i diritti
dell’insorgente, non ha impedito all’Ufficio di esecuzione di eseguire il
pignoramento (infruttuoso) nei confronti della società.
In ogni caso, dalla
documentazione agli atti risulta che la DT 1 ha dovuto regolarmente essere
diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente procedura e
che, dal gennaio 2020, la Cassa ha dovuto procedere a far emettere numerosi
precetti esecutivi per i contributi non soluti. Se si considera inoltre che le
prime procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi
scoperti contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni (avendo
in tali circostanze l’UE osservato che la società disponeva unicamente di 2
scrivanie con sedie, PC e stampanti, prive di valore commerciale) e che la
società ha sostanzialmente cessato l’attività il 1. gennaio 2023 (data a
partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. D
incarto della Cassa) e che, infine, l’ultimo pagamento da parte della società
risale al 31 gennaio 2022 (cfr. doc. B incarto della Cassa), questo TCA deve
convenire che, dopo la resa degli attestati di carenza di beni il 9 settembre
2022 e il 10 marzo 2023, legittimamente la cassa poteva considerare l’intero
credito contributivo, già invano sollecitato e precettato, come irrecuperabile
(cfr. a tal riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio 2004; STF 9C_910/2009 del 29
gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9).
In altre parole, già sulla base di tali circostanze (e quindi facendo astrazione
dagli ACB prodotti il 6 novembre 2023 dalla Cassa) era altamente probabile che
anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per il restante debito
contributivo ancora scoperto nel momento della resa delle decisioni di risarcimento
ex art. 52 LAVS del 16 giugno 2023 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori
attestati di carenza beni (ciò che si è poi effettivamente realizzato con
l’emissione degli attestati IX-1 a 3).
Sempre il 6 novembre 2023 la
Cassa ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a carico dei qui
insorgenti in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 300 da parte di TERZ 2.
Il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto di versare agli atti il giustificativo
di tale pagamento ritenuto come, da informazioni trasmessegli da parte di __________
(azionista unico della società), anche DT 1 avrebbe effettuato un pagamento in
tale data. Tale richiesta non merita accoglimento ritenuto come, in ragione di
quanto sopra esposto, quand’anche tale pagamento di un minimo importo del
credito contributivo fosse stato effettivamente effettuato dalla società e non
da TERZ 2, ciò non permetterebbe, contrariamente a quanto asserito dal
ricorrente, di mettere in dubbio la manifesta illiquidità della stessa (cfr.
supra consid. 2.1.), né dimostrerebbe alcuna violazione del principio della
sussidiarietà. Giova a tal riguardo ricordare che è sufficiente che la Cassa
subisca danno parziale per
legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid.
4c).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro,
Fatti
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno
2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi
della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi
dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
Considerandi
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF
H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, la Cassa ha
debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla
decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi
richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2020
e 2021 per quanto attiene al periodo di responsabilità di RI 1 e riferiti al
solo 2020 per quanto riguarda invece RI 2, chiedendo il risarcimento di fr.
18'333.50 al primo e di fr. 9'895 al secondo (poi diminuiti di fr. 300 a
seguito del pagamento nel frattempo intervenuto). La contestazione a titolo
abbondanziale e prudenziale della base di calcolo e dell’importo alla base dei
conteggi si esaurisce in una generica censura la quale, in applicazione del
menzionato obbligo di collaborazione, non è sufficiente a mettere in dubbio la
pertinente documentazione posta alla base della determinazione del danno
contributivo.
2.3
Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186.
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4
La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5
Ai
sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985.
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di
sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020,
n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108
V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112
V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un
assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
2.6
Accettando
il mandato di amministratori unici con diritto di firma individuale di una
società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) gli insorgenti hanno assunto tutti
gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre
2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in
ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC
1989.
pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre
2003.
e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op.
cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del
27.
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8
novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010).
2.7
Ricorso
20.
settembre 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.16)
2.7.1
Il
ricorrente contesta di poter essere ritenuto responsabile quale organo di DT 1,
non avendo mai ricoperto alcun ruolo tecnico né avendo mai avuto alcuna
competenza o responsabilità ed essendo sempre stato “escluso da qualsiasi
tipo di mansione” sicché, vista anche la brevità della sua carica, egli non
avrebbe avuto alcun influsso sull’agire della società. Sostiene inoltre di aver
assunto l’incarico su richiesta di __________ e di non aver mai percepito alcun
compenso per il proprio lavoro.
Ai sensi della giurisprudenza
federale, è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.
31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993.
e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Ne discende che, accettando il
mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli - che
peraltro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto
adempiere ai suoi compiti di amministratore unico, limitandosi genericamente ad
asserire di essere stato escluso dalla gestione della società - incombeva
l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli
arretrati, precedenti all’entrata sua entrata in carica, cfr. infra consid. 2.7.1.)
fossero effettivamente versati. Tale omissione costituisce una grave violazione
del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.
Gli argomenti addotti dal
ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA del 31 gennaio
2003.
nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G.,
inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come suesposto infatti, un amministratore non
può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai
partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo
un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave
(cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).
Stante quanto precede risulta
pure irrilevante dal profilo della sua responsabilità ex art. 52 LAVS che egli
non abbia ricevuto alcun compenso e che, come riferito nell’ambito
dell’inchiesta penale (a riguardo della quale egli non fornisce alcuna
indicazione limitandosi ad indicare come la stessa sia sfociata nel decreto di
abbandono n. __________ del 16 agosto 2022), egli abbia assunto la carica di
amministratore unico di DT 1 “su richiesta di __________” e che “L’intenzione
iniziale […] era quella di lavorare in Svizzera come consulente legale e in DT
1.
nell’allestimento o modifica di contratti di collaborazione con le compagnie
assicurative in relazione alla sua formazione di Avvocato”.
Nemmeno la brevità della carica
addotta dal ricorrente, il quale sostiene debba essere circoscritta al periodo
dal 4 marzo 2022 (data di iscrizione nel FUSC) al 26 maggio 2022 (data della
lettera di dimissioni), può esimerlo dalla sua responsabilità.
Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il
periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal
momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente
dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).
A ragione la Cassa ha pertanto considerato quale intervallo determinante
quello compreso fra l’assunzione della carica, ovvero il 25 gennaio 2022 - come
risulta dal verbale assembleare di nomina (doc. G incarto della Cassa) - ed il
31.
maggio 2023, avendo RI 1 indicato nella lettera di dimissioni 26 maggio 2023
la sua intenzione di dimettere dalla carica di amministratore unico da tale
data (doc. G inc. 31.2023.16). Egli è pertanto restato in carica per oltre
quattro mesi.
Il
TFA ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi
mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione
secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha
pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30
gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo
di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Nella fattispecie, la brevità
del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di
giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il
fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società
risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, la FA 1era
già stata oggetto di diffide e procedure esecutive a far tempo dal mese di novembre
2019.
e dal gennaio 2020 è stata oggetto di numerose procedure esecutive da
parte della Cassa, le quali sono poi sfociate negli ACB 9 settembre 2022 e 10
marzo 2023 per i contributi oggetto della presente procedura (cfr. supra
consid. 1.2; doc. 4).
Il ricorrente contesta in ogni
caso di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente
alla sua entrata in funzione, rispettivamente successivo alle sue dimissioni.
Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo
amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi
correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non
faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di
causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei
contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC
1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE
2020.
III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il nesso di
causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il
danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento
dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la
società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996
EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di
amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno
verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del
29.
agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996
EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Seppure un nuovo organo,
formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un
comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve
comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi
paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento
dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non
intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i
debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle
medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già
insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi
siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente,
ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di
compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In
concreto l’insorgente non ha mai sostenuto che al momento dell’assunzione della
funzione di amministratore unico, la FA 1 fosse già insolvente o indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili. E neppure la documentazione
all’inserto permette di sostenere tale conclusione (cfr. supra consid. 1.1. e
1.2.; cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).
Ne
consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza e dottrina, l’insorgente
è responsabile anche per i contributi paritetici insoluti precedenti
all’assunzione della funzione di amministratore della citata società.
2.7.2
Costituisce
motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,
2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;
RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique
VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;
DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende
che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, stante le considerazioni che precedono, non si rilevano
motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita
giurisprudenza.
2.8
Ricorso
20.
settembre 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.17)
2.8.1
L’insorgente
ritiene di non poter essere considerato responsabile del mancato pagamento dei
contributi non avendo egli mai avuto un ruolo tecnico né alcuna competenza o
responsabilità, non avendo mai quindi potuto disporre o decidere nulla. A
sostegno della sua allegazione, facendo riferimento a quanto da lui dichiarato nel
procedimento penale conclusosi con la sua condanna per aver svolto senza
autorizzazione la professione di fiduciario commercialista, ricoprendo a titolo
fiduciario cariche societarie per conto di terzi in quattro società - venendo
invece assolto in merito al ruolo rivestito in seno alla DT 1 - (doc. G inc.
31.2023.17) evidenzia che:
-
l’assunzione della carica di amministratore unico sia avvenuta su
richiesta dei coniugi __________ i quali avevano bisogno della patente FINMA;
-
egli non abbia mai chiesto né ricevuto soldi;
-
al momento della sua nomina di amministratore unico la società era “vuota”.
L’insorgente sostiene poi di
aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico
appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della
società”.
Come accennato, accettando il
mandato di amministratore unico, RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano, fra i quali figura in particolare quello di controllare e
vigilare sul pagamento dei contributi (supra consid. 2.6.). Egli non sostiene
nemmeno di essere stato escluso dalla gestione della società e non indica né
tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi
compiti di organo societario. In siffatte circostanze, il fatto di non aver mai
rivestito alcun ruolo in seno alla società, anziché costituire un argomento
esimente da colpa, costituisce già un caso di negligenza grave (supra consid. 2.7.1.).
A fronte di ciò risulta inconferente il motivo per cui RI 2 abbia assunto la
carica così come il fatto che egli non abbia ricevuto alcun compenso per il
proprio lavoro (supra consid. 2.7.1.). A tal riguardo occorre prestare adesione
alle considerazioni della Cassa la quale, nella decisione impugnata, ha
evidenziato che “Il fatto di aver dichiarato che “avevano bisogno della
patente FINMA. Gli accordi erano però solo per piacere personale, non ho
chiesto soldi e non lavoravo per loro…” evidenzia il fatto di aver assunto una
“carica di facciata”, ciò che la giurisprudenza identifica come comportamento
gravemente negligente ai
sensi dell’art. 52 LAVS”.
Quanto alle dimissioni
dell’insorgente, presentate il 5 marzo 2022, a suo dire appena “si è visto
confrontato con le prime problematiche all’interno della società”, nella
misura in cui il ricorrente intenda con ciò sostenere di aver lasciato
l’incarico in seno a DT 1 una volta appreso dello scoperto contributivo della
società si osserva quanto segue.
L’8 gennaio 2020, al momento
dell’entrata in carica di RI 2 quale amministratore unico, la società era già
in mora con il pagamento dei contributi (cfr. supra consid. 1.2.; doc. 5 e 6
incarto della Cassa), ciò che egli avrebbe dovuto sapere essendo precisa
responsabilità del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto
economico prima di assumere la carica (STF 9C_841/2020 del 22 settembre 2011,
consid. 4.3). Pertanto, asserendo di essere venuto a conoscenza delle “prime
problematiche all’interno della società” solo il 5 marzo 2022 (data delle
sue dimissioni) il ricorrente ha ammesso di aver dapprima assunto la carica di
amministratore unico senza aver preliminarmente verificato nel dettaglio ogni
aspetto economico, in particolare per quanto attiene al pagamento dei
contributi sociali, e di avere poi omesso di vegliare sul pagamento dei
contributi scaduti durante la propria carica ciò che costituisce anch’esso un
caso di negligenza grave. A tal riguardo si rileva come sarebbe peraltro stato
sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto contributivo direttamente alla
Cassa per apprendere del ritardo nel pagamento degli oneri, ciò che non è avvenuto.
Anche da questo profilo,
l’(in)agire del ricorrente configura una condotta gravemente negligente ex art.
52.
LAVS.
Inoltre è bene rilevare come il
comportamento gravemente negligente dell’insorgente trovi ulteriore conferma
nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di
comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.
Secondo
la giurisprudenza, agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto
disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione
economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso
la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per
tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento
importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10%
rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10
agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza
federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche
qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò
non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF
9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
In
merito, nel contestato provvedimento la Cassa ha rilevato di aver “fatturato
gli acconti per il 2020 sulla base di una somma annua di salari di CHF
9'930.00. Per contro l’ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato
essere di CHF 85'796.00 (doc. G). Ciò significa che l’ammontare dei salari
effettivi per il 2020 è risultato essere del 764.00% più alto rispetto alla
somma utilizzata per il calcolo degli acconti.
In
relazione alle dimissioni del 5 marzo 2021 dell’opponente va precisato che, la
giurisprudenza prevede che l’organo dimissionario non risponde del conguaglio
relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente
alla sua uscita dalla società tranne nel caso in cui – come nella fattispecie –
è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall’art. 25 cpv. 2 OAVS (STCA del 28 febbraio 2019,
inc. n. 31.2018.16, consid. 2.9.2 e relativi riferimenti).”
2.8.2
Infine,
per quanto attiene ad eventuali motivi di discolpa e/o giustificazione, non si
rileva alcuna speciale circostanza ai sensi della succitata giurisprudenza
federale (cfr. supra consid. 2.7.2.) che avrebbe potuto legittimare il datore
di lavoro a non versare i contributi o avrebbe potuto scusarlo dal provvedervi
(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Quando all’asserzione secondo
cui, al momento dell’entrata in carica del ricorrente la società fosse “vuota”
– circostanza che egli non ha minimente provato ed è rimasta allo stadio di
puro parlato –, va ribadito che è preciso dovere del nuovo amministratore
verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica e,
se necessario, agire come indicato dalla giurisprudenza con misure drastiche e
tempestive (cfr. supra consid. 2.7.2.), ciò che il ricorrente non ha addotto né
tanto meno dimostrato di aver fatto. Ne discende che l’argomento invocato da RI
1.
non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi
dell’evocata giurisprudenza.
2.9
Riguardo alle prove richieste da entrambi i ricorrenti - “incarto
completo dalla Cassa CO 1, in particolare le comunicazioni scritte (di
qualsiasi tipo) intrattenute con i coniugi __________ e __________ in seguito
all’emissione della decisione di risarcimento dei danni (art. 52 LAVS) del
16.06.2023; audizione dei signori __________ e __________” - e unicamente
da RI 1 -“dal Ministero pubblico il decreto di abbandono n. __________ del
16.08.2022”-
a prescindere dal fatto che
la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato
indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da
lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e
mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e
non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze
in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3;
H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002,
consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre
2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base
degli atti ha potuto concludere che i ricorrenti con il loro comportamento, il quale
configura una negligenza grave, in assenza di validi motivi di giustificazione
e/o discolpa, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi paritetici.
Non è
pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001.
IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.10
Visto
tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza - ed avendo inoltre RI
2.
commesso una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art.
35.
cpv. 2 OAVS -, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in
assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della citata
giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi paritetici da parte di DT 1, RI 1 per gli anni 2020 e 2021 e RI 2
per il 2020.
Confermata la responsabilità ex
art. 52 LAVS degli insorgenti, i loro ricorsi vanno accolti parzialmente, il
danno a loro imputatogli essendosi ridotto dai fr. 18'333.50 chiesti a RI 1 e
dai 9'895 richiesti a RI 2 a fr. 18'033.50 rispettivamente a fr. 9'595 a
seguito del pagamento di fr. 300 nel frattempo intervenuto (cfr. supra consid.
1.9.).
2.11
Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA il
ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo
quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
Nel caso in esame l’importo
del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto successivamente
all’emanazione delle decisioni impugnate, circostanza, questa, che non ha
inciso sulla posizione dei ricorrenti. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento
ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non
può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, degli insorgenti,
tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non
assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in
Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e
31.2022.21
del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023
del 13 settembre 2023).
2.12
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021
(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della
procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola
pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano
stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito
all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso
concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante
dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla
responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore
litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di
diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo
della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.
1.
lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au
Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in
HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une
comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre
anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità
del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa
di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte
si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
di RI 1 (inc. 31.2023.16) é parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione
18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla
Cassa CO 1 fr. 18'033.50.
2. Il
ricorso di RI 2 (inc. 31.2023.17) è parzialmente accolto.
§ La decisione
su opposizione 18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 2 è condannato a
versare alla Cassa CO 1 fr. 9'595.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti