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Decisione

31.2023.16

Ricorsi (parz. accolti) contro dec. (su opp.) di risarcimento nei confronti di organi societari. Insorgenza e conoscenza del danno. Breve periodo di carica non costituisce in casu motivo di giustificazione. Violaz. grave obbligo di comunicare. Riduzione del danno a seguito del pagamento di ex organo

26 febbraio 2024Italiano49 min

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.16-17

FS/gm

Lugano

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 20 settembre 2023 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 18

agosto 2023 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta: DT 1

chiamati in causa: TERZ 1

TERZ 2

ritenuto in fatto

1.1. La DT 1,

con sede a __________, è iscritta a registro di commercio dal 16 gennaio 2015

(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 2 ha rivestito la carica di

amministratore unico con firma individuale dall’8 gennaio 2020 al 1. aprile 2021

(dimissioni effettive il 5 marzo 2021) (date di pubblicazione nel FUSC).

RI 1 ha ricoperto il ruolo di

amministratore unico con firma individuale dal 4 marzo 2022 al 12 luglio 2022

(dimissioni effettive il 31 maggio 2022) (date di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La società

è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

A seguito

dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha

dovuto procedere dal mese di novembre 2019 a sistematiche diffide di pagamento

e, dal mese di gennaio 2020, all’avvio di procedure esecutive (docc. 4-7

incarto della Cassa), le quali sono poi sfociate negli attestati di carenza di

beni 9 settembre 2022 relativo al periodo gennaio-dicembre 2020 dell’importo di

fr. 9'879.95, e 10 marzo 2023 per il periodo gennaio-dicembre 2021 dell’importo

di fr. 9'712.70 (cfr. ACB agli atti dell’incarto della Cassa).

1.3. Constatato

di aver subito un danno, con due separate decisioni 16 giugno 2023, entrambe

confermate da altrettante decisioni su opposizione 18 agosto 2023, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18'333.50 per i

contributi non soluti per gli anni 2020 e 2021 – in solido con TERZ 2, TERZ 1 e

RI 2, con quest’ultimo limitatamente a fr. 9'258.40 –, e a RI 2 il risarcimento

di fr. 9'895 per i contributi non soluti per il 2020.

1.4. Contro le

rispettive decisioni su opposizione s’aggravano al TCA RI 1 e RI 2, entrambi

patrocinati dall’avv. RA 1, postulandole l’annullamento. Contestano anzitutto,

con identiche argomentazioni, l’agire della Cassa evidenziando come, omettendo

di avanzare le proprie pretese dapprima nei confronti della società, la quale l’11

luglio 2023 si era detta disponibile ad un risarcimento rateale del debito, la

stessa avrebbe violato il principio della sussidiarietà della responsabilità

degli amministratori.

RI 1 sostiene inoltre di non

poter essere ritenuto responsabile quale organo societario in ragione del suo

breve periodo di carica e del fatto che egli, oltre a non avere mai percepito

un compenso, non abbia mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità

all’interno della società. Contesta inoltre il calcolo del danno effettuato

dalla Cassa non essendo lo stesso comprovato da alcun giustificativo. Ad ogni

modo sostiene di non poter essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel

periodo precedente alla sua entrata in funzione, rispettivamente a quello seguente

la sua uscita dalla società, chiedendo quindi in via subordinata di essere

condannato unicamente al versamento del danno causato durante la sua carica.

Da parte sua, RI 2 evidenzia

anch’egli di non aver mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità e di

aver assunto la carica per fare un piacere ai coniugi __________ - i quali

avevano bisogno della “patente FINMA” - senza percepire alcuna

remunerazione. Evidenzia inoltre come, al momento dell’entrata in carica, la

società fosse “vuota”. Sostiene inoltre di aver rassegnato le dimissioni

una volta confrontato con le prime problematiche in seno alla società. Contesta

infine anch’egli la base di calcolo del conteggio su cui si fonda la decisione

di risarcimento emessa dalla Cassa.

1.5. Con le

risposte di causa 11 ottobre 2023 la Cassa ha comunicato al TCA di aver

avviato, oltre che nei confronti di RI 1 e RI 2, analoga procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1 e TERZ 2 le cui

rispettive decisioni risarcitorie sono cresciute in giudicato.

Nel merito la Cassa ha

confermato le proprie decisioni postulando la reiezione dei ricorsi.

1.6. Il 23

ottobre 2023 RI 1 e RI 2 hanno comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova

da addurre.

1.7. Con

decreto 26 ottobre 2023 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e

TERZ 2 i quali sono rimasti silenti.

1.8. Con

separato decreto di medesima data il vicepresidente del TCA ha inoltre

decretato le congiunzioni delle cause relative alla responsabilità ex art. 52

LAVS di RI 1 (inc. 31.2023.16) e RI 2 (inc. 31.2023.17).

1.9. Con

scritto 6 novembre 2023 la Cassa ha prodotto “a complemento di quanto

indicato in risposta” tre ulteriori attestati di carenza di beni, rilasciatigli

nei confronti di DT 1. Ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a

carico dei qui insorgenti in ragione dell’avvenuto pagamento di fr. 300 da

parte di TERZ 2.

1.10. Il 16 novembre 2023 i ricorrenti

hanno presentato delle osservazioni al menzionato scritto della Cassa di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 e RI 2 devono essere condannati al risarcimento

ex art. 52 LAVS come da decisioni contestate.

Nella

misura in cui i ricorsi di RI 1 e RI 2 sollevano le medesime censure,

argomentazioni e/o questioni, gli stessi saranno trattati insieme (cfr. infra

consid. 2.1., 2.2.). Le altre censure sollevate dalle singole impugnative

saranno invece trattate separatamente (cfr. infra consid. 2.7.1. e 2.7.2.,

2.8.1 e 2.8.2.).

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa

che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS

prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Va inoltre ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di

pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un

attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale

attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF

– che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in

cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il

fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;

in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e 31.2020.33

dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni

(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il

momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria

nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi

ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo

2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Nel caso in esame, ricorrenti

rimproverano alla Cassa di non aver dato seguito allo scritto 11 luglio 2023

con il quale DT 1, preso atto delle decisioni di risarcimento intimate agli insorgenti,

nonché a TERZ 1 e a TERZ 2, ha chiesto la possibilità di un pagamento rateale

di fr. 300 mensili a partire dal 30 luglio 2023 (doc. F inc. 31.2023.16 e 17).

A fronte di tale assunzione di responsabilità da parte della società datrice di

lavoro, i ricorrenti sostengono che la decisione di procedere nei loro

confronti sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli

organi.

A torto.

Come da suevocata

giurisprudenza, a seguito degli ACB (dai quali emerge come la società in quel

momento non disponeva di alcun bene pignorabile e che l’inventario era composto

da due scrivanie con PC e stampanti prive di valore commerciale) emessi il 9

settembre 2022 e il 10 marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.2.) – che segnano

l’insorgenza (e anche la conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della

società – la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI

1 e RI 2, quali organi societari (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex

art. 52 LAVS dei contributi non versati dalla società.

Quanto allo scritto 11 luglio

2023 - quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti

degli insorgenti - con il quale DT 1 ha proposto alla Cassa un rimborso rateale

del debito contributivo occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato

che, come rettamente indicato dalla Cassa, l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce

che “Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in

difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione può concedergli una

dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli

acconti successivi e i contributi correnti potranno essere puntualmente pagati”.

Già solo per questa ragione una tale richiesta non poteva essere presa in

considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione d’ammettere che la

società potesse far fronte puntualmente a tale impegno. Infatti la datrice di

lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della sua manifesta

illiquidità (di cui meglio si dirà nei paragrafi che seguono), intendesse rimborsare

tale debito.

In ogni caso, tale richiesta è

avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale

momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB 9 settembre 2022 e 10

marzo 2023) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei confronti

degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa non vi ha

dato seguito ma ha proseguito la procedura di risarcimento - avviata il 16

giugno 2023 - nei confronti di RI 1 e RI 2.

Con scritto 6 novembre 2023 la

Cassa ha prodotto tre ulteriori attestati di carenza di beni. Il primo relativo

ai “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022,

Fattura d’acconto del 02.06.2022. (CHF (5'082.10)” per l’importo

complessivo di fr. 5'733.80 (doc. IX-1); il secondo per i “Contributi

paritetici per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, Fattura rettificata del

01.07.2022, Decisione interessi di mora del 11.03.2022. (CHF 1'096.90)” per

l’importo complessivo di fr. 1'440.85 (doc. IX-2); il terzo per i “contributi

paritetici per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura rettificata del

01.07.2022, Decisione interessi di mora del 17.06.2021. (CHF 919.50)” per

l’importo complessivo fi fr. 1'249.55 (doc. IX-3). Ha inoltre comunicato la

diminuzione del danno posto a carico dei ricorrenti a seguito di un primo

pagamento di fr. 300 effettuato da TERZ 2. Ora, rilevato come, contrariamente a

quanto indicato dalla Cassa, solo uno degli attestati prodotti (IX-3) si

riferisce a contributi lasciati scoperti da DT 1 oggetto della presente vertenza,

le censure dei ricorrenti riguardo alla loro presunta irritualità ed il momento

dell’avvio dell’esecuzione alla loro origine risultano inconsistenti. A tal

riguardo va anzitutto rilevato che la “Data dell’esecuzione: 11.09.2023”

in calce ai tre attestati in oggetto si riferisce alla data dell’esecuzione

infruttuosa del pignoramento (e non a quella della domanda di esecuzione)

sicché, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, gli atti esecutivi

non risultano essere stati spiccati nelle more della presente procedura ricorsuale.

Dalla documentazione agli atti si evince peraltro come la domanda di esecuzione

di cui all’ACB doc. IX-3 sia stata presentata l’8 settembre 2022 (doc. 4

incarto della Cassa).

Infine, se è vero nei

menzionati attestati è indicato quale debitore la “DT 1, RI 1, __________”,

mentre al momento dell’inoltro delle domande di esecuzione egli aveva già

dimissionato dalla carica di amministratore unico, ciò risulta ininfluente e tale

erronea indicazione oltre a non aver leso in alcun modo i diritti

dell’insorgente, non ha impedito all’Ufficio di esecuzione di eseguire il

pignoramento (infruttuoso) nei confronti della società.

In ogni caso, dalla

documentazione agli atti risulta che la DT 1 ha dovuto regolarmente essere

diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente procedura e

che, dal gennaio 2020, la Cassa ha dovuto procedere a far emettere numerosi

precetti esecutivi per i contributi non soluti. Se si considera inoltre che le

prime procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi

scoperti contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni (avendo

in tali circostanze l’UE osservato che la società disponeva unicamente di 2

scrivanie con sedie, PC e stampanti, prive di valore commerciale) e che la

società ha sostanzialmente cessato l’attività il 1. gennaio 2023 (data a

partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. D

incarto della Cassa) e che, infine, l’ultimo pagamento da parte della società

risale al 31 gennaio 2022 (cfr. doc. B incarto della Cassa), questo TCA deve

convenire che, dopo la resa degli attestati di carenza di beni il 9 settembre

2022 e il 10 marzo 2023, legittimamente la cassa poteva considerare l’intero

credito contributivo, già invano sollecitato e precettato, come irrecuperabile

(cfr. a tal riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio 2004; STF 9C_910/2009 del 29

gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9).

In altre parole, già sulla base di tali circostanze (e quindi facendo astrazione

dagli ACB prodotti il 6 novembre 2023 dalla Cassa) era altamente probabile che

anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per il restante debito

contributivo ancora scoperto nel momento della resa delle decisioni di risarcimento

ex art. 52 LAVS del 16 giugno 2023 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori

attestati di carenza beni (ciò che si è poi effettivamente realizzato con

l’emissione degli attestati IX-1 a 3).

Sempre il 6 novembre 2023 la

Cassa ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a carico dei qui

insorgenti in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 300 da parte di TERZ 2.

Il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto di versare agli atti il giustificativo

di tale pagamento ritenuto come, da informazioni trasmessegli da parte di __________

(azionista unico della società), anche DT 1 avrebbe effettuato un pagamento in

tale data. Tale richiesta non merita accoglimento ritenuto come, in ragione di

quanto sopra esposto, quand’anche tale pagamento di un minimo importo del

credito contributivo fosse stato effettivamente effettuato dalla società e non

da TERZ 2, ciò non permetterebbe, contrariamente a quanto asserito dal

ricorrente, di mettere in dubbio la manifesta illiquidità della stessa (cfr.

supra consid. 2.1.), né dimostrerebbe alcuna violazione del principio della

sussidiarietà. Giova a tal riguardo ricordare che è sufficiente che la Cassa

subisca danno parziale per

legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid.

4c).

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro,

Fatti

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno

2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi

dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF

H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso concreto, la Cassa ha

debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla

decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi

richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2020

e 2021 per quanto attiene al periodo di responsabilità di RI 1 e riferiti al

solo 2020 per quanto riguarda invece RI 2, chiedendo il risarcimento di fr.

18'333.50 al primo e di fr. 9'895 al secondo (poi diminuiti di fr. 300 a

seguito del pagamento nel frattempo intervenuto). La contestazione a titolo

abbondanziale e prudenziale della base di calcolo e dell’importo alla base dei

conteggi si esaurisce in una generica censura la quale, in applicazione del

menzionato obbligo di collaborazione, non è sufficiente a mettere in dubbio la

pertinente documentazione posta alla base della determinazione del danno

contributivo.

2.3

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4

La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5

Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020,

n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108

V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112

V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.6

Accettando

il mandato di amministratori unici con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) gli insorgenti hanno assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC

1989.

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre

2003.

e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op.

cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del

27.

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8

novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

2.7

Ricorso

20.

settembre 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.16)

2.7.1

Il

ricorrente contesta di poter essere ritenuto responsabile quale organo di DT 1,

non avendo mai ricoperto alcun ruolo tecnico né avendo mai avuto alcuna

competenza o responsabilità ed essendo sempre stato “escluso da qualsiasi

tipo di mansione” sicché, vista anche la brevità della sua carica, egli non

avrebbe avuto alcun influsso sull’agire della società. Sostiene inoltre di aver

assunto l’incarico su richiesta di __________ e di non aver mai percepito alcun

compenso per il proprio lavoro.

Ai sensi della giurisprudenza

federale, è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993.

e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne discende che, accettando il

mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli - che

peraltro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto

adempiere ai suoi compiti di amministratore unico, limitandosi genericamente ad

asserire di essere stato escluso dalla gestione della società - incombeva

l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli

arretrati, precedenti all’entrata sua entrata in carica, cfr. infra consid. 2.7.1.)

fossero effettivamente versati. Tale omissione costituisce una grave violazione

del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

Gli argomenti addotti dal

ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA del 31 gennaio

2003.

nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G.,

inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come suesposto infatti, un amministratore non

può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai

partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo

un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave

(cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

Stante quanto precede risulta

pure irrilevante dal profilo della sua responsabilità ex art. 52 LAVS che egli

non abbia ricevuto alcun compenso e che, come riferito nell’ambito

dell’inchiesta penale (a riguardo della quale egli non fornisce alcuna

indicazione limitandosi ad indicare come la stessa sia sfociata nel decreto di

abbandono n. __________ del 16 agosto 2022), egli abbia assunto la carica di

amministratore unico di DT 1 “su richiesta di __________” e che “L’intenzione

iniziale […] era quella di lavorare in Svizzera come consulente legale e in DT

1.

nell’allestimento o modifica di contratti di collaborazione con le compagnie

assicurative in relazione alla sua formazione di Avvocato”.

Nemmeno la brevità della carica

addotta dal ricorrente, il quale sostiene debba essere circoscritta al periodo

dal 4 marzo 2022 (data di iscrizione nel FUSC) al 26 maggio 2022 (data della

lettera di dimissioni), può esimerlo dalla sua responsabilità.

Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il

periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal

momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente

dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).

A ragione la Cassa ha pertanto considerato quale intervallo determinante

quello compreso fra l’assunzione della carica, ovvero il 25 gennaio 2022 - come

risulta dal verbale assembleare di nomina (doc. G incarto della Cassa) - ed il

31.

maggio 2023, avendo RI 1 indicato nella lettera di dimissioni 26 maggio 2023

la sua intenzione di dimettere dalla carica di amministratore unico da tale

data (doc. G inc. 31.2023.16). Egli è pertanto restato in carica per oltre

quattro mesi.

Il

TFA ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi

mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione

secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha

pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30

gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo

di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27

giugno 1994 in re M.).

Nella fattispecie, la brevità

del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di

giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il

fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società

risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, la FA 1era

già stata oggetto di diffide e procedure esecutive a far tempo dal mese di novembre

2019.

e dal gennaio 2020 è stata oggetto di numerose procedure esecutive da

parte della Cassa, le quali sono poi sfociate negli ACB 9 settembre 2022 e 10

marzo 2023 per i contributi oggetto della presente procedura (cfr. supra

consid. 1.2; doc. 4).

Il ricorrente contesta in ogni

caso di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente

alla sua entrata in funzione, rispettivamente successivo alle sue dimissioni.

Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo

amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi

correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non

faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di

causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei

contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC

1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE

2020.

III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di

causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il

danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento

dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la

società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di

amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno

verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del

29.

agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Seppure un nuovo organo,

formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un

comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve

comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi

paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento

dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non

intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i

debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle

medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già

insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi

siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente,

ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di

compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In

concreto l’insorgente non ha mai sostenuto che al momento dell’assunzione della

funzione di amministratore unico, la FA 1 fosse già insolvente o indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili. E neppure la documentazione

all’inserto permette di sostenere tale conclusione (cfr. supra consid. 1.1. e

1.2.; cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).

Ne

consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza e dottrina, l’insorgente

è responsabile anche per i contributi paritetici insoluti precedenti

all’assunzione della funzione di amministratore della citata società.

2.7.2

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,

2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;

RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende

che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, stante le considerazioni che precedono, non si rilevano

motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita

giurisprudenza.

2.8

Ricorso

20.

settembre 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.17)

2.8.1

L’insorgente

ritiene di non poter essere considerato responsabile del mancato pagamento dei

contributi non avendo egli mai avuto un ruolo tecnico né alcuna competenza o

responsabilità, non avendo mai quindi potuto disporre o decidere nulla. A

sostegno della sua allegazione, facendo riferimento a quanto da lui dichiarato nel

procedimento penale conclusosi con la sua condanna per aver svolto senza

autorizzazione la professione di fiduciario commercialista, ricoprendo a titolo

fiduciario cariche societarie per conto di terzi in quattro società - venendo

invece assolto in merito al ruolo rivestito in seno alla DT 1 - (doc. G inc.

31.2023.17) evidenzia che:

-

l’assunzione della carica di amministratore unico sia avvenuta su

richiesta dei coniugi __________ i quali avevano bisogno della patente FINMA;

-

egli non abbia mai chiesto né ricevuto soldi;

-

al momento della sua nomina di amministratore unico la società era “vuota”.

L’insorgente sostiene poi di

aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico

appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della

società”.

Come accennato, accettando il

mandato di amministratore unico, RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano, fra i quali figura in particolare quello di controllare e

vigilare sul pagamento dei contributi (supra consid. 2.6.). Egli non sostiene

nemmeno di essere stato escluso dalla gestione della società e non indica né

tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi

compiti di organo societario. In siffatte circostanze, il fatto di non aver mai

rivestito alcun ruolo in seno alla società, anziché costituire un argomento

esimente da colpa, costituisce già un caso di negligenza grave (supra consid. 2.7.1.).

A fronte di ciò risulta inconferente il motivo per cui RI 2 abbia assunto la

carica così come il fatto che egli non abbia ricevuto alcun compenso per il

proprio lavoro (supra consid. 2.7.1.). A tal riguardo occorre prestare adesione

alle considerazioni della Cassa la quale, nella decisione impugnata, ha

evidenziato che “Il fatto di aver dichiarato che “avevano bisogno della

patente FINMA. Gli accordi erano però solo per piacere personale, non ho

chiesto soldi e non lavoravo per loro…” evidenzia il fatto di aver assunto una

“carica di facciata”, ciò che la giurisprudenza identifica come comportamento

gravemente negligente ai

sensi dell’art. 52 LAVS”.

Quanto alle dimissioni

dell’insorgente, presentate il 5 marzo 2022, a suo dire appena “si è visto

confrontato con le prime problematiche all’interno della società”, nella

misura in cui il ricorrente intenda con ciò sostenere di aver lasciato

l’incarico in seno a DT 1 una volta appreso dello scoperto contributivo della

società si osserva quanto segue.

L’8 gennaio 2020, al momento

dell’entrata in carica di RI 2 quale amministratore unico, la società era già

in mora con il pagamento dei contributi (cfr. supra consid. 1.2.; doc. 5 e 6

incarto della Cassa), ciò che egli avrebbe dovuto sapere essendo precisa

responsabilità del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto

economico prima di assumere la carica (STF 9C_841/2020 del 22 settembre 2011,

consid. 4.3). Pertanto, asserendo di essere venuto a conoscenza delle “prime

problematiche all’interno della società” solo il 5 marzo 2022 (data delle

sue dimissioni) il ricorrente ha ammesso di aver dapprima assunto la carica di

amministratore unico senza aver preliminarmente verificato nel dettaglio ogni

aspetto economico, in particolare per quanto attiene al pagamento dei

contributi sociali, e di avere poi omesso di vegliare sul pagamento dei

contributi scaduti durante la propria carica ciò che costituisce anch’esso un

caso di negligenza grave. A tal riguardo si rileva come sarebbe peraltro stato

sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto contributivo direttamente alla

Cassa per apprendere del ritardo nel pagamento degli oneri, ciò che non è avvenuto.

Anche da questo profilo,

l’(in)agire del ricorrente configura una condotta gravemente negligente ex art.

52.

LAVS.

Inoltre è bene rilevare come il

comportamento gravemente negligente dell’insorgente trovi ulteriore conferma

nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di

comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

Secondo

la giurisprudenza, agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto

disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione

economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso

la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per

tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento

importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10%

rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10

agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza

federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche

qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò

non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF

9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

In

merito, nel contestato provvedimento la Cassa ha rilevato di aver “fatturato

gli acconti per il 2020 sulla base di una somma annua di salari di CHF

9'930.00. Per contro l’ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato

essere di CHF 85'796.00 (doc. G). Ciò significa che l’ammontare dei salari

effettivi per il 2020 è risultato essere del 764.00% più alto rispetto alla

somma utilizzata per il calcolo degli acconti.

In

relazione alle dimissioni del 5 marzo 2021 dell’opponente va precisato che, la

giurisprudenza prevede che l’organo dimissionario non risponde del conguaglio

relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente

alla sua uscita dalla società tranne nel caso in cui – come nella fattispecie –

è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di

comunicazione previsti dall’art. 25 cpv. 2 OAVS (STCA del 28 febbraio 2019,

inc. n. 31.2018.16, consid. 2.9.2 e relativi riferimenti).”

2.8.2

Infine,

per quanto attiene ad eventuali motivi di discolpa e/o giustificazione, non si

rileva alcuna speciale circostanza ai sensi della succitata giurisprudenza

federale (cfr. supra consid. 2.7.2.) che avrebbe potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbe potuto scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Quando all’asserzione secondo

cui, al momento dell’entrata in carica del ricorrente la società fosse “vuota”

– circostanza che egli non ha minimente provato ed è rimasta allo stadio di

puro parlato –, va ribadito che è preciso dovere del nuovo amministratore

verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica e,

se necessario, agire come indicato dalla giurisprudenza con misure drastiche e

tempestive (cfr. supra consid. 2.7.2.), ciò che il ricorrente non ha addotto né

tanto meno dimostrato di aver fatto. Ne discende che l’argomento invocato da RI

1.

non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi

dell’evocata giurisprudenza.

2.9

Riguardo alle prove richieste da entrambi i ricorrenti - “incarto

completo dalla Cassa CO 1, in particolare le comunicazioni scritte (di

qualsiasi tipo) intrattenute con i coniugi __________ e __________ in seguito

all’emissione della decisione di risarcimento dei danni (art. 52 LAVS) del

16.06.2023; audizione dei signori __________ e __________” - e unicamente

da RI 1 -“dal Ministero pubblico il decreto di abbandono n. __________ del

16.08.2022”-

a prescindere dal fatto che

la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato

indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da

lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e

mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e

non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze

in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3;

H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002,

consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre

2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base

degli atti ha potuto concludere che i ricorrenti con il loro comportamento, il quale

configura una negligenza grave, in assenza di validi motivi di giustificazione

e/o discolpa, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici.

Non è

pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001.

IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.10

Visto

tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza - ed avendo inoltre RI

2.

commesso una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art.

35.

cpv. 2 OAVS -, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in

assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della citata

giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici da parte di DT 1, RI 1 per gli anni 2020 e 2021 e RI 2

per il 2020.

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS degli insorgenti, i loro ricorsi vanno accolti parzialmente, il

danno a loro imputatogli essendosi ridotto dai fr. 18'333.50 chiesti a RI 1 e

dai 9'895 richiesti a RI 2 a fr. 18'033.50 rispettivamente a fr. 9'595 a

seguito del pagamento di fr. 300 nel frattempo intervenuto (cfr. supra consid.

1.9.).

2.11

Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA il

ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo

quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Nel caso in esame l’importo

del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto successivamente

all’emanazione delle decisioni impugnate, circostanza, questa, che non ha

inciso sulla posizione dei ricorrenti. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento

ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non

può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, degli insorgenti,

tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non

assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in

Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e

31.2022.21

del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023

del 13 settembre 2023).

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della

procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola

pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano

stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre

anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

di RI 1 (inc. 31.2023.16) é parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla

Cassa CO 1 fr. 18'033.50.

2. Il

ricorso di RI 2 (inc. 31.2023.17) è parzialmente accolto.

§ La decisione

su opposizione 18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 2 è condannato a

versare alla Cassa CO 1 fr. 9'595.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti