31.2023.18
Ricorsi (respinti) contro decisioni (su opposizioni) di risarcimento nei confronti di soci e gerenti unici della fallita Sagl. Violazione obbligo di alta vigilanza. Domande sospensione procedura, richiamo incarti penali e fallimentare respinte
22 aprile 2024Italiano58 min
e/o questioni, essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.2., 2.6., 2.9.
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2023.18-19
jv/gm
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 17 novembre 2023 di
1. RI
1
rappr. da: RA 1
2. RI
2
rappr. da: RA 2
contro
le decisioni su opposizione del 17 ottobre 2023 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 è stata iscritta a Registro
di commercio il 17 giugno 2011 (estratto RC informatizzato agli atti).
RI 2 ha formalmente ricoperto la
carica di socia e gerente con diritto di firma individuale dal 15 gennaio 2021
(pubblicazione FUSC del 15 gennaio 2021) al 25 novembre 2021 (pubblicazione
FUSC del 25 novembre 2021), pur dimissionando effettivamente per il 12 novembre
2021 (verbale dell’assemblea generale del 12 novembre 2021, inc. 31.2023.19,
doc. 6).
RI 1 ha formalmente ricoperto la
carica di socio e gerente con diritto di firma individuale dal 25 novembre 2021
(pubblicazione FUSC del 25 novembre 2021), pur avendo effettivamente assunto la
carica il 12 novembre 2021 (verbale dell’assemblea generale del 12 novembre
2021, inc. 31.2023.19, doc. 6) fino al fallimento della società decretato per
il 6 luglio 2022 (pubblicazione FUSC dell’11 luglio 2022).
1.2. La società è stata affiliata alla
Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal novembre 2020
(formulario d’affiliazione del 4 novembre 2020, scritto della Cassa del 22
ottobre 2020 ed estratto conto dei contributi paritetici del 7 ottobre 2021,
inc. 31.2023.18, sub doc. 7).
Non avendo la società versato
integralmente i contributi paritetici, dal 5 febbraio 2021 la Cassa ha dovuto
sistematicamente diffidarla e, dal 15 novembre 2021, precettarla (inc.
31.2023.18, docc. 4 e 5).
Il 4 luglio 2022 l’UF di __________
ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza beni per i contributi
paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. novembre 2020 al 31 dicembre
2020 (inc. 31.2023.18, sub doc. 7).
Con decisione del 5 luglio 2022
la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della
società per il giorno successivo, ordinando il 19 settembre 2022 la
liquidazione in via sommaria della stessa (inc. 31.2023.19, I, allegato G; pubblicazioni
FUSC dell’11 luglio 2022 e del 27 settembre 2022).
1.3. Il 25 aprile 2023 la Cassa ha
insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi
fr. 46'045.15 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2020-2022
(scritto del 25 aprile 2023 della Cassa all’UF di __________, inc. 31.2023.18,
sub doc. 7).
Con scritto del 30 giugno 2023
l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa di non prevedere un dividendo per
quest’ultima (corrispondenza tra Cassa e UF di __________ ed Inventario del
fallimento (pag. 5), inc. 31.2023.18, sub doc. 7).
Depositata la graduatoria il 18
agosto 2023 (pubblicazione FUSC del 18 agosto 2023 e graduatoria nel fallimento
n. __________, inc. 31.2023.18, sub doc. 7), l’UF di __________ ha comunicato
alla Cassa di aver inserito le insinuazioni di credito in 2a classe (scritto
del 25 agosto 2023 dell’UF di __________ alla Cassa, inc. 31.2023.18, sub doc.
7)
Il 29 febbraio 2024 è stata
sospesa la procedura di fallimento per mancanza di attivi (pubblicazione FUSC
del 5 marzo 2024).
1.4. Constatato di aver subito un danno,
con due decisioni del 16 agosto 2023, confermate con decisioni su opposizione
del 17 ottobre 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1
di fr. 39'667.65 relativi al periodo contributivo 2020-2022 (in via solidale
con RI 2 limitatamente a fr. 24'121.75) e a RI 2 di fr. 24'121.75 relativi al
periodo gennaio 2020-2021 (per il 2021 limitatamente a settembre) (in via
solidale con RI 1 per il periodo contributivo 2020-2021) (inc. 31.2023.18,
docc. 1 e 3; inc. 31.2023.19, docc. 1 e 3).
1.5. RI 2, rappresentata dall’avv. RA 2,
e RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, hanno interposto ricorsi 17 novembre 2023
contro le rispettive decisioni su opposizione. RI 2 ha chiesto, tra l’altro, la
sospensione della procedura in attesa delle risultanze penali ed entrambi i
ricorrenti hanno chiesto il richiamo degli incarti penali afferenti
all’asserito organo di fatto come pure dell’incarto fallimentare (inc. 31.2023.18,
Fatti
I e 31.2023.19, I).
1.6. Con risposte di causa 5 dicembre
2023 la Cassa ha postulato la reiezione dei ricorsi, rinviando in sostanza a
quanto illustrato nelle decisioni su opposizione, di cui ha chiesto la conferma
(inc. 31.2023.18, III; 31.2023.19, III).
1.7. L’11 dicembre 2023 il
Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2023.18 e
31.2023.19, assegnando un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e
formulare eventuali osservazioni scritte (inc. 31.2023.18, V; inc. 31.2023.19,
V).
I ricorrenti hanno visionato gli
atti il 13, rispettivamente il 18 dicembre 2023 (inc. 31.2023.18, V).
1.8. Con scritto del 22 dicembre 2023 RI
2 ha ribadito quanto esposto nel ricorso (inc. 31.2023.18-19, VI).
1.9. Con scritto dell’8 gennaio 2024 RI
1 ha ribadito quanto esposto nel ricorso (inc. 31.2023.18-19, VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI
1 e RI 2 devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da
decisioni contestate.
Le censure sollevate dalle
singole impugnative saranno trattate separatamente (cfr. infra consid.
2.7.-2.8.). Nella misura in cui i ricorsi sollevano le medesime argomentazioni
e/o questioni, essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.2., 2.6., 2.9.
e 2.11.).
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza
(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la
dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1.
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 4 luglio
2022) dell’attestato di carenza beni, come pure del fallimento (decretato per
il 6 luglio 2022) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha rettamente
chiesto in via sussidiaria a RI 2 e RI 1, quali organi formali dal 15 gennaio
al 25 novembre 2021 (di fatto fino al 12 novembre 2021), rispettivamente dal 25
novembre 2021 (di fatto dal 12 novembre 2021) al 6 luglio 2022 (cfr. supra
consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non
versati dalla società per gli anni 2020-2021, rispettivamente 2020-2022 (cfr.
supra consid. 1.4.).
2.2. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata
in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00
del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto la Cassa ha allegato
alla decisione di risarcimento 16 agosto 2023 emanata nei confronti di RI 2 i
conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo da
gennaio 2020 a settembre 2021 per complessivi fr. 24'121.75 (fr. 2'151.60 per
il periodo dal 1. novembre al 31 dicembre 2020 e fr. 21'970.15 per il periodo
dal 1. gennaio 2021 al 30 settembre 2021), tenuto debito conto delle dimissioni
effettive avvenute il 12 novembre 2021 (inc. 31.2023.19, docc. 1, 4-6).
Nella decisione di medesima data
emanata nei confronti di RI 1, la Cassa ha allegato i conteggi determinanti per
i contributi paritetici relativi al periodo 2020-2022 (fr. 2'439.90 per periodo
dal 1. novembre al 31 dicembre 2020, fr. 32'582.90 per il periodo dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2021 e fr. 4'644.85 per salari del 2021 e 2022 non
percepiti ma insinuati da __________, __________, __________, __________ e __________
all’UF di __________) (inc. 31.2023.18, docc. 1, 4 e 5; graduatoria del
fallimento, sub doc. 7).
I ricorrenti non hanno contestato
l’ammontare o la composizione del danno.
Pertanto, la Cassa ha debitamente
documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria, conformemente alla
surriferita giurisprudenza.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e
il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli
artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di
sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del
15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla
Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg.
consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e
193 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza, incorrono
in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la
carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per
quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far
parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza di una Sagl, cfr. infra
consid. 2.6.) può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del
periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di
amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la
contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale
mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo
(STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18
consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.;
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di
alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali
organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid.
2.9.).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
Va infine ricordato che in caso
di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi
degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e
che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,
pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del
30 settembre 1998).
2.6. Accettando il mandato di soci e
gerenti con diritto di firma individuale di una società a garanzia limitata i
ricorrenti hanno assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano (cfr.
supra consid. 1.1.).
Conformemente alla giurisprudenza
i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e
il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una
società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche
Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1
cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza ad ogni gerente di una
Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il
gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda
ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile
(cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.;
DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116; cfr. anche
STF 29
agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit.,
n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del
11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del
28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario
si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15
aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.)
è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
2.7. Ricorso 17 novembre 2023 di RI 1
(inc. 31.2023.18)
2.7.1. Il ricorrente sostiene di non dover
rispondere per il danno che la Cassa ha subito, siccome “I saldi dei conti
[bancari, n.d.r.] […] dimostrano ampiamente lo stato di insolvenza
(rispettivamente di illiquidità) in cui versava la società al momento in cui
[…] è entrato in società e […] ha potuto prendere conoscenza della
situazione finanziaria”, a dimostrazione di come “fosse oggettivamente
impossibile poter procedere al pagamento […] dei contributi paritetici”,
circostanza che, a suo modo di vedere, “fa venire meno il nesso di causalità
adeguata” (inc. 31.2023.18, I, p.to 13 e doc. 2).
A torto.
Conformemente alla giurisprudenza
federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano
versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo
in cui egli non faceva ancora parte del CdA di una SA (rispettivamente della
gerenza di una Sagl), poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità
adeguato tra il non agire dell’organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid.
4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna,
LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il nesso di causalità
adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va
negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell’elezione nel
consiglio di amministrazione, costituendo casi di insolvenza l’apertura del
fallimento, la revoca della moratoria concordataria ed il rilascio di un
attestato di carenza beni definitivo ai sensi dei combinati artt. 115 cpv. 1 e 149
LEF (Bottinelli e altri, La
procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pagg. 340,
354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b e riferimenti; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; Nussbaumer, Die
Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; RCC 1988
pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente
indebitata e tuttavia non ancora insolvente (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020
consid. 4.1. e seg.; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni
quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere
considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente
all’assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa
A., B., C., D., E., H 277/01 consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119
V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Va precisato che seppure un nuovo
organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per
un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve
comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi
paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento
dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non
intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i
debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle
medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già
insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi
siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente,
ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di
compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In tema vedasi anche STCA
31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.1., 31.2022.20 del 28 ottobre
2022 consid. 2.5., 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.8.1., 31.2022.3
del 16 maggio 2022 consid. 2.4.
In casu RI 1 ha assunto la
funzione di gerente effettivamente il 12 novembre 2021, formalmente il 25
novembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), mentre che l’insolvenza della FA 1 è avvenuta
con il rilascio dell’ACB il 4 luglio 2022 ed il fallimento della società due
giorni dopo (cfr. supra consid. 1.2.; sull’insorgenza del danno ex art. 52 LAVS
per motivi di fatto cfr. STCA 31.2023.6 consid. 2.2. con rinvii e la recente
STF 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2.).
Come rettamente osservato dalla
Cassa (inc. 31.2023.18, III, p.to 2.) i due estratti dei conti bancari prodotti
dal ricorrente (inc. 31.2023.18, I, allegati D ed E) non permettono, di per sé,
di determinare alcunché in punto alla capacità della società di far fronte a
lungo termine ai suoi obblighi, ritenuto peraltro che la responsabilità ex art.
52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né ad
eventuali cause del fallimento (STCA 31.2022.23 del 16 febbraio 2023 consid.
2.7.1. con riferimenti).
Come accennato sopra, il nesso di
causalità tra la violazione degli obblighi dell’organo ed il danno subito dalla
cassa è dato anche se al momento dell’assunzione della funzione di organo,
quest’ultimo omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprendere misure
per il risanamento della società, ma anzi aumenta il debito contributivo.
In concreto, la FA 1 ha
continuato ad impiegare dipendenti anche successivamente all’assunzione della
carica di gerente da parte di RI 1, come si evince dalla distinta salari
rivendicati per l’anno 2022 allegata alla decisione di risarcimento (inc.
31.2023.18, doc. 1) e dalla graduatoria del fallimento allegata alla decisione
su opposizione (inc. 31.2023.18, sub doc. 7), maggiorando così il credito
contributivo nei confronti della Cassa che, con l’insolvenza della società
dovuta al rilascio dell’attestato di carenza beni, è divenuto un credito
risarcitorio.
La tesi del ricorrente secondo
cui dal momento dell’assunzione della funzione di socio gerente non avesse
potuto fare alcunché a causa di un danno preesistente (inc. 31.2023.18, doc. 2,
p.ti 8, 9, 34 e 35; I, p.ti 13 e 61) non può essere seguita; egli avrebbe
dovuto immediatamente procedere al risanamento della società adottando drastiche
misure quali il licenziamento dei dipendenti o anticipare il fallimento depositando
i bilanci, così da ridurre lo scoperto contributivo. Tale agire avrebbe quantomeno
ridotto il danno causato alla Cassa (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023
consid. 5.3.). Invece di procedere come descritto sopra, il ricorrente non ha attuato
alcuna misura di risanamento, ammettendo che “Solo quando sono emerse alcune
posizioni scoperte […] ha potuto manifestare il proprio interesse a
comprendere cosa stesse accadendo, ma da
lì a pochi mesi è stato
dichiarato il fallimento […]” (inc. 31.2023.18, doc. 2, p.to 13),
limitandosi quindi al raccogliere informazioni sullo stato della società a
ridosso del fallimento (inc. 31.2023.18, doc. 2, allegati I, J, L) e quindi
tardivamente. E non potrebbe essere altrimenti, giacché al verbale
d’interrogatorio del 4 agosto 2022 RI 1 aveva dichiarato che “Dalla mia
entrata non ho visto alcun documento contabile”, avendo a disposizione solo
il bilancio provvisorio del 31 dicembre 2020 e osservando che “Da quando
sono entrato nella società non ho mai ricevuto documenti o informazioni dal __________
[asseritamente organo di fatto, n.d.r.] (benché più volte richiesti). […]
ho cercato di capire la situazione e quando ho appreso come la stessa fosse
assolutamente problematica […] mi sono rivolto ad un Avvocato per
valutare la situazione sul piano giuridico ed i passi da intraprendere”
(verbale d’interrogatorio del 4 agosto 2022, inc. 31.2023.18, sub doc. 7).
Il versamento a titolo privato di
fr. 3'000 a favore di un dipendente il 24 febbraio 2022 quale acconto sui
salari dovuti (inc. 31.2023.18, I, p.to 63 e allegato G) non configura certo un
piano di risanamento e, peraltro, nulla muta per rapporto ai contributi
paritetici dovuti e non versati.
In sintesi, il ricorrente, pur
potendo limitare il credito contributivo, si è limitato a tentare di reperire
informazioni sullo stato della contabilità aziendale da terzi in prossimità
dell’insolvenza della società, non avendo, neppure allora, alcun’idea sullo
stato debitorio della stessa. Per rapporto ai contributi paritetici, gli
sarebbe stato sufficiente rivolgersi direttamente alla Cassa, ciò che non ha
fatto. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che all’amministratore
di una SA (e quindi al gerente di una Sagl) incombe l’obbligo di consultare
immediatamente i documenti aziendali pertinenti (non potendosi limitare ai
bilanci e ai conti economici) e di conoscere gli atti relativi agli obblighi
retributivi e contributivi chiedendo se mai informazioni direttamente alla
cassa di compensazione. Incorre in una grave violazione del dovere di diligenza
l’amministratore che, pur non potendo adempiere coscienziosamente al suo
mandato a motivo dell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie,
resta in carica (STF 9C_454/2021 dell’11 febbraio 2022 consid. 5.1.2. con
rinvii giurisprudenziali).
Ne consegue che, conformemente
alla giurisprudenza e dottrina, l’insorgente è responsabile non solo per il credito
contributivo corrente creatosi durante la sua gestione, ma anche per quello
precedente, credito contributivo che è divenuto un credito risarcitorio a
seguito dell’insolvenza della FA 1.
2.7.2. Il ricorrente nega ogni addebito in
punto alla contestata grave negligenza, sostenendo che:
-
“si è affidato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
compravendita di quote sociali […], alla persona del Sig. __________ […]”
(inc. 31.2023.18, I, p.to 11; doc. 2, p.to 10);
-
la gestione della società era affidata integralmente all’organo di fatto
__________, già dipendente della FA 1, il quale “operava in modo
indipendente” “senza che la società fosse al corrente della gestione
effettiva degli incarichi” (inc. 31.2023.18, I, p.ti 12, 37 e 42; doc. 2,
p.ti 12, 13 e 24);
-
successivamente all’accettazione del mandato di gerente, e meglio nel
Considerandi
gennaio 2022, egli “ha contattato le figure di riferimento della fiduciaria
che si occupava della contabilità”, constatando che “la contabilità
societaria degli anni precedenti al suo ingresso era compromessa a causa della
documentazione parziale”, chiedendo a __________ la documentazione
completiva e, “[non] essendo avvenuto alcun passaggio della debita
documentazione entro un tempo ragionevole, […] non ha potuto far altro
che iniziare a raccogliere le necessarie informazioni […] presso i
diversi clienti […] per avere un quadro della situazione migliore e
potendo di conseguenza intervenire a tutela della società e dei creditori;
purtroppo, però, era troppo tardi” (inc. 31.2023.18, I, p.ti 17-19, 21, 46,
61, 69; doc. 2, p.ti 13, 14, 31 e 32);
-
è stato vittima delle rassicurazioni ricevute da __________ che gli
illustrava la situazione come “buona e conforme”, esperendo quanto gli
fosse possibile una volta venuto a conoscenza della reale situazione
finanziaria della società quando il danno era già stato causato (inc.
31.2023.18, I, p.ti 9, 12, 20, 21, 26 e 61; doc. 2, p.ti 10, 14, 30 e 31);
-
a sua insaputa, __________, abusando della sua posizione quale persona a
cui era stata delegata la gestione societaria con accesso – tra l’altro – ai
conti bancari, ha commesso degli illeciti penali che hanno compromesso in modo
definitivo la situazione finanziaria, interrompendo quindi il nesso di
causalità tra l’eventuale mancanza di diligenza di RI 1 (che mai avrebbe
approvato l’agire dei __________ se ne fosse venuto a conoscenza) ed il danno
di cui la Cassa ha chiesto il risarcimento (inc. 31.2023.18, I, p.ti 15, 16,
20, 26, 42, 43, 50, 56, 61, 67 e 73; doc. 2, p.ti 12, 17, 25, 36 e 37).
-
non aveva la capacità di gestire e amministrare adeguatamente la società,
il mancato adempimento dei suoi doveri di gerente della Sagl non potendo
pertanto essere considerato una grave violazione del dovere di diligenza (inc.
31.2023.18, doc. 2, p.to 33);
-
il comportamento di __________ è così preponderante da mettere in
secondo piano il suo (inc. 31.2023.18, I, p.ti 16 e 73; doc. 2, p.ti 25, 31 e
36).
Va innanzitutto rilevato che il
motivo per cui una persona, in concreto RI 1, assume la carica di organo di una
società è irrilevante dal profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA
31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.2.).
Per il resto, vale quanto
segue.
Dagli atti all’inserto – oltre
che da quanto dichiarato dal ricorrente medesimo – emerge inequivocabilmente che
egli ha accettato di diventare socio e gerente unico con diritto di firma
individuale della FA 1 senza preliminarmente verificare nel dettaglio ogni
aspetto economico della società, in particolare quello relativo ai contributi
paritetici.
Come accennato (cfr. supra
consid. 2.5. e 2.7.1.), un agire diligente, imponeva la richiesta preliminare
della documentazione societaria dettagliata (che va ben oltre ai bilanci e ai
conti economici) e, qualora essa non gli fosse stata consegnata, il ricorrente avrebbe
dovuto rifiutare il mandato. Alternativamente, egli avrebbe potuto assumere la
funzione di socio gerente unico e chiedere immediatamente alla Cassa ragguagli
sulla situazione contributiva, dimissionando immediatamente una volta a
conoscenza degli importanti arretrati, rispettivamente in caso d’impossibilità
di procedere ad un esame dettagliato della situazione finanziaria della società.
È quindi con pertinenza che la Cassa, nella decisione su opposizione 17 ottobre
2023, ha osservato “[…] al momento dell’entrata in carica […] risultavano
già diffidati: il conguaglio 2020 (precettato solo tre giorni dopo la sua
nomina), l’acconto del 1° trimestre 2021, nonché la fattura differenziale del
periodo gennaio-settembre 2021. Ne consegue che l’opponente ha assunto la
carica senza verificare che gli oneri sociali fossero stati pagati. […] Se
avesse adeguatamente esaminato la posizione societaria prima di assumere la
carica di gerente, avrebbe potuto non solo rilevare la situazione di mora nei
confronti delle assicurazioni sociali, bensì anche le criticità gestionali
della società, valutando quindi compiutamente se divenirne non solo socio ma
anche gerente, rispettivamente esigere che l’arretrato contributivo fosse
immediatamente saldato […]” (inc. 31.2023.18, doc. 3, p.to 6.2.).
Ne consegue che il comportamento
del ricorrente, che ha assunto la carica di gerente senza avere alcun’idea
della situazione finanziaria della società, configura già di per sé una grave
negligenza che comporta la responsabilità ex art. 52 LAVS anche per i
contributi paritetici precedenti.
Per quanto concerne le asserzioni
secondo cui la gestione della FA 1 fosse delegata a __________ e che
quest’ultimo la gestiva in modo indipendente fornendogli delle rassicurazioni
in punto allo stato debitorio, si rileva che anche se si prendessero per
fedefacenti tali asserzioni, anziché soccorrerlo, esse ne pregiudicano in modo
determinante la posizione. Infatti, in applicazione della giurisprudenza
federale (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.), quale socio gerente unico di una
società di modeste dimensioni il ricorrente era gravato da un dovere di
diligenza accresciuto che gli imponeva un assoluto controllo sugli affari
importanti della società. Egli doveva segnatamene esercitare l’alta vigilanza
sulle persone a cui era affidata la gestione, informandosi periodicamente
sull’andamento dell’azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa. RI 1 non può quindi liberarsi
della sua responsabilità sostenendo che altri si occupavano della gestione o
che non avrebbe mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di aver
rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fosse fidato delle
rassicurazioni dell’organo di fatto, poiché tale agire configura già di per sé
un comportamento gravemente negligente.
Per quanto concerne l’allegazione
secondo cui egli avrebbe contattato la precedente fiduciaria nel gennaio 2022,
chiesto la documentazione mancante a __________ e tentato di raccogliere
informazioni circa lo stato finanziario della società presso i creditori, si
osserva che, anche se si volesse prendere per fedefacente quanto addotto
dall’insorgente, egli avrebbe dovuto agire in tal senso prima di accettare il
mandato o comunque immediatamente dopo (cfr. la citata STF 9C_454/2021 consid.
5.1.1
in fine). Invece, RI 1 si è – asseritamente – attivato in tal senso solo
a gennaio 2022, ossia ben tre mesi dopo aver accettato l’incarico di gerente unico
di una società di cui ignorava la situazione economica e, venuto a sapere dalla
fiduciaria della carente documentazione contabile, anziché dimissionare
immediatamente è rimasto in carica fino al fallimento della società (cfr. supra
consid. 1.1. in fine), protraendo il vuoto contributivo ben oltre il limite di
tre mesi che, a determinate condizioni, può assurgere a motivo di discolpa (in
tema vedasi DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1 e 3.2,
H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5, H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b;
STF 9C_311/2015 del 9 luglio 2015 consid. 4.2.2.; STCA 31.2023.13 del 30
novembre 2023 consid. 2.10.; cfr. infra consid. 2.10.). A titolo abbondanziale
si rileva che l’unica richiesta di documentazione inviata da RI 1 a __________
(con in copia l’avv. RA 1) è datata 10 maggio 2022, ossia a meno di due mesi
dall’insolvenza della società e non tematizzava la questione contributiva (“[…]
le chiedo di inviare al sottoscritto […] la documentazione CARTACEA
dei preventivi, esecuzioni lavori, fatturazioni ed eventuali incassi e
quant’altro possa riguardare l’attività della Ditta. Il periodo comprende le
attività in essere ed in esecuzione precedenti il mese di novembre 2021 fino ad
oggi 10 maggio 2022. La documentazione, dettagliata con nomi dei committenti,
indirizzi e recapiti telefonici mi dovrà pervenire entro giovedì 12 maggio 2022”,
inc. 31.2023.18, doc. 2, allegato L).
Per quanto attiene agli asseriti
illeciti penali commessi dal __________ e che avrebbero determinato in ultima
analisi l’insolvenza della FA 1 e, quindi, il danno di cui la Cassa chiede ora
il risarcimento, vale quanto segue.
Il nesso di causalità naturale ed
adeguata tra la violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni
pertinenti e l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora
l’organo chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere
dello stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del
danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo
passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose
e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata
del danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in
particolare se un membro del consiglio d’amministrazione (o un gerente cfr.
supra consid. 2.6.), malgrado puntuali e ricorrenti controlli, è stato
ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro organo della
società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di compensazione,
vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti
della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza difficilmente
realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1.
con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag.
475). Rilevanti non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale
(alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato;
STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6, H 411/01 del 5 marzo 2005 consid.
5, H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento
dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore (e quindi del gerente)
del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi
paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente
dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla
31.2003.13
del 22 settembre 2003; cfr. anche STCA 31.2023.10 del 27 novembre
2023.
consid. 2.7.2.).
In concreto, l’asserito
comportamento di rilevanza penale di __________ nulla muta alla grave negligenza
del ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente
alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi
possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo, interrompendo
il nesso di causalità adeguata, solo se quest’ultimo ha provveduto ad
effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che, come accertato in questa
sede, in concreto non è avvenuto. Per tacere del fatto che in qualità di socio
gerente (unico) della FA 1, RI 1 poteva estromettere immediatamente il
dipendente __________, così da evitare o perlomeno limitare il danno alla
Cassa.
Inoltre, come rettamente rilevato
dalla Cassa (inc. 31.2023.18, doc. 2, p.to 6.2.), se l’insorgente avesse
effettuato le verifiche conformemente al suo obbligo di diligenza accresciuto
(cfr. supra consid. 2.5.), si sarebbe altresì accorto che nell’opposizione al
precetto esecutivo fatto spiccare dalla FA 1 e notificato il 30 settembre 2021
– quindi prima dell’assunzione della carica – al presunto debitore,
quest’ultimo aveva indicato che “NELL’ANNO 2020 SONO STATI PAGATI PER
CONTANTI E BONIFICI COME ACCONTO SU LAVORI DA FARE UN TOTALE DI CIRCA 27.000
CHF AL __________; DIPENDENTE E SOCIO OCCULTO DELLA FA 1… ESISTE GIÀ DENUNCIA
PENALE AL MINISTERO PUBBLICO X TALE SITUAZIONE DI TRUFFA” (inc. 31.2023.18,
doc. 2, allegato I).
Pertanto, anche se – per ipotesi
di lavoro – si volesse ammettere che __________ abbia sottratto, con atti
punibili, degli attivi societari, rispettivamente aumentato i passivi (ciò che
non può essere escluso, cfr. inc. 31.2018.18, doc. 2, allegati H, K, L; inc.
31.2018.19, I, allegati M e N), ciò è stato possibile proprio a causa delle
gravi inadempienze del ricorrente, quest’ultimo avendo agito quale uomo di
paglia a tutti gli effetti (situazione peraltro presente da ben prima
dell’assunzione della funzione di gerente da parte del ricorrente, cfr. infra
consid. 2.8.). D’altronde, è lo stesso ricorrente ad ammettere come l’organo di
fatto “operava in modo indipendente” e “senza che la società fosse al
corrente della gestione effettiva degli incarichi”.
Di tutta evidenza, l’asserito
comportamento punibile di __________ non è in ogni caso così preponderante da
porre in secondo piano quello gravemente negligente di RI 1, ragione per cui si
rende superfluo il richiamo degli incarti penali relativi a __________ e di
quello fallimentare.
In sintesi, il ricorrente ha
assunto la funzione di socio gerente unico con diritto di firma individuale di
una società di cui non conosceva la contabilità, omettendo di informarsi
tempestivamente, fidandosi delle rassicurazioni della persona a cui aveva
asseritamente delegato la gestione, senza mai esercitare il suo obbligo di alta
vigilanza e senza verificare, contattando direttamente la Cassa, la situazione
contributiva, restando in carica fino al fallimento della FA 1.
Visto quanto precede, le
circostanze addotte dal ricorrente non gli permettono di sfuggire dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.8
Ricorso 17 novembre 2023 di RI 2
(inc. 31.2023.19)
La ricorrente, oltre a chiedere
la sospensione della procedura in attesa delle risultanze penali relative a __________
(cfr. supra consid. 1.5.), nega ogni addebito in punto alla contestata grave
negligenza, adducendo che:
-
l’amministrazione e gli affari societari erano gestite da __________,
organo di fatto che “deteneva […]
l’effettivo controllo
sull’attività della società e sui conti bancari ad essa intestati,
gestendone quindi la liquidità in maniera autonoma ed indipendente” ed
impegnando la società nei confronti di terzi (inc. 31.2023.19, I, p.ti 14., 19.
e 22.; doc. 2, p.ti 13.-16.);
-
le numerose e periodiche richieste all’organo di fatto di poter
visionare i documenti e ricevere aggiornamenti circa le pendenze burocratiche,
inclusa la questione contributiva, rimanevano inevase, quest’ultimo rassicurandola
regolarmente, ricordandole che “la ditta è MIA e la gestisco io” ed
impedendole così “qualsivoglia partecipazione concreta nella gestione della
stessa”, impedendole di svolgere “efficacemente in maniera autonoma
ed indipendente le proprie funzioni” (inc. 31.2023.19, I, p.ti 15.,
19., 20; doc. 2, p.ti 13., 15., );
-
ha avuto una breve relazione sentimentale con l’organo di fatto, il
quale la manipolava anche per quanto concerneva la conduzione ed il controllo
della società (inc. 31.2023.19, I, p.ti 15. e 18.; doc. 2, p.to 13.);
-
“ha tentato anche di limitare l’ingerenza del sig. __________ nella
gestione della liquidità aziendale, bloccando le procure e le carte in suo
possesso ciò che ha scatenato una forte reazione di rabbia e minacce nei suoi
confronti […]. Spaventata, il giorno seguente si è quindi recata presso
l’istituto bancario al fine di rilasciare nuovamente le autorizzazioni in suo
favore”. Resasi conto di non poter adempiere alle sue funzioni a causa dei
comportamenti dell’organo di fatto, essa si è dimessa nel novembre 2021. “Ritenute
le particolari e complesse circostanze […], la presa in consapevolezza
della situazione e della conseguente decisione di concretizzare le proprie
dimissioni […] ha comprensibilmente richiesto un po' di tempo. Di
conseguenza, il sorpasso del termine limite di tre mesi previsto dalla
giurisprudenza […] non può esserle imputato e deve essere giustificato”
(inc. 31.2023.19, I, p.to 20.; doc. 2, p.to 15.);
-
“Nell’ambito della procedura di fallimento […] è emerso come
il sig. __________ – a far tempo dal 2020 e fino alla dichiarazione di
fallimento – abbia personalmente incassato e trattenuto acconti e pagamenti
effettuati dai committenti (verosimilmente direttamente in contanti e mai fatti
confluire sui conti della società) agendo agli occhi di terzi come effettivo responsabile
e amministratore degli affari della società”, l’UF avendo trasmesso al
Ministero pubblico la documentazione rilevante (inc. 31.2023.19, I, p.ti 17. e
19.; doc. 2, p.ti 14. e 16.);
-
viste le circostanze “speciali e straordinarie” del caso, il comportamento
della ricorrente e le sue eventuali carenze ed omissioni non configurano una
grave violazione dell’obbligo di diligenza, ragione per cui ella dev’essere “liberata
da ogni responsabilità ritenuto come […] non si sia semplicemente e
passivamente fidata delle rassicurazioni di terze persone ma sia stata – di
fatto – impedita, praticamente ed emotivamente, a svolgere le proprie mansioni
a causa dei comportamenti e delle ingerenze del sig. __________”. È quindi
quest’ultimo che dev’essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS, mentre il
nesso di causalità tra l’eventuale mancanza di diligenza della qui opponente ed
il danno subito dalla Cassa […] sia stato interrotto dal grave e preponderante
illecito comportamento tenuto negli anni dal sig. __________ […]” (inc.
31.2023.19, I, p.ti 21.-23.; doc. 2, p.to 16.)
Come accennato (cfr. supra
consid. 2.6.), accettando il mandato di socia gerente unica con diritto di
firma individuale della FA 1 dal 15 gennaio al 12 novembre 2021 (cfr. supra
consid. 1.1.) RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano,
incluso l’obbligo di esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione della società e di intervenire affinché i contributi sociali venissero
regolarmente versati alla Cassa.
Per quanto attiene all’affermazione
secondo cui la gestione della FA 1 fosse stata integralmente delegata a __________
che gestiva la società in modo esclusivo ed autonomo, si rileva che tale
circostanza non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità
sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS. Infatti, in applicazione della
giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5. in fine, 2.6. e 2.7.2.), la
ricorrente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che
altri si occupavano della gestione della stessa, essendo suo precipuo dovere
esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, dovere che,
come si illustrerà in appresso, l’insorgente ha disatteso.
Anche volendo prendere per
fedefacente l’asserzione dell’insorgente secondo cui, nonostante le ripetute
richieste di documentazione societaria inclusa quella relativa ai contributi
paritetici, l’organo di fatto si sia sempre rifiutato di fornirgliela –
limitandosi quest’ultimo a dare rassicurazioni ed affermare come la società fosse
di sua proprietà – e che tale situazione si sia poi protratta fino alle
dimissioni avvenute a novembre 2021, tale asserzione, anziché soccorrerla,
evidenzia come la ricorrente abbia violato l’obbligo di esercitare l’alta
vigilanza nei confronti della persona a cui era stata asseritamente affidata la
gestione societaria. Le – asserite e non comprovate – rassicurazioni
dell’organo di fatto, peraltro formalmente un subalterno della società (inc. 31.2023.19,
I, allegati F e I), non dispensavano la ricorrente dall’esercitare l’alta
vigilanza, fermo restando che in punto ai contributi paritetici sarebbe stato
sufficiente rivolgersi direttamente alla Cassa per avere un riscontro circa lo
scoperto contributivo (cfr. supra consid. 2.7.1.), ciò che RI 1 ha omesso di
fare. E d’altronde, la stessa insorgente ammette che la situazione descritta
sopra – perdurata per undici mesi, ossia dall’inizio della sua gerenza fino
alle dimissioni – le ha impedito di ossequiare ai suo obblighi di socia
gerente.
Per quanto concerne le pretese
manipolazioni da parte di __________ che, sfruttando la relazione sentimentale
con la ricorrente, avrebbe imposto la sua volontà nella gestione della società,
questa Corte può far propria la presa di posizione della Cassa che, rinviando
al proposito alla STCA 31.2020.21 del 1. febbraio 2021 (consid. 2.7.), ha
evidenziato come “Le precisazioni addotte […] in merito al rapporto
di fiducia esistente con il signor __________, con il quale ha intrattenuto una
relazione sentimentale, sono irrilevanti in quanto, nonostante possa essere
vero che generalmente all’interno di una stretta relazione viga un rapporto di
fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli
obblighi di vigilanza all’interno di una “SA familiare”, si finirebbe per
legittimare la figura dell’“uomo di paglia […]” (inc. 31.2023.19,
doc. 3, p.to 6.1.).
La ricorrente asserisce di aver
tentato di limitare l’ingerenza dell’organo di fatto bloccando le procure e le
carte in suo possesso e che a seguito della reazione di quest’ultimo si è resa
conto di non poter adempiere alle sue funzioni, dimettendosi nel novembre 2021.
Quanto addotto dalla ricorrente,
anziché soccorrerla, ne pregiudica ulteriormente la posizione. Come rettamente
rilevato dalla Cassa nella risposta di causa, dalla corrispondenza WhatsApp
(su cui figura solo la data 4 ottobre 2021, circa un mese prima delle dimissioni,
inc. 31.2023.19, doc. M) si evince che l’insorgente era effettivamente in grado
di limitare l’ingerenza dell’organo di fatto, limitando a __________ l’accesso
alla liquidità aziendale. Il fatto che non abbia agito in tal senso fin
dall’inizio del suo mandato, limitandosi a fidarsi delle asserite rassicurazioni
dell’organo di fatto, evidenzia una passività gestionale pressoché completa,
protrattasi, come detto, per ben undici mesi. La messaggistica prodotta delinea
dei contorni surreali, dove è addirittura l’organo di fatto a rimproverare alla
ricorrente un’ingerenza nella gestione societaria, arrivando ad ordinarle il
ripristino dell’accesso ai conti, oltre all’ammontare e le tempistiche del
salario da versargli. Tale situazione di sudditanza era presente fin
dall’entrata in carica della ricorrente, ragione per cui le dimissioni –
avvenute dopo aver protratto il vuoto contributivo ben oltre il termine di tre
mesi che, a determinate condizioni, può assurgere a motivo di discolpa (cfr.
supra consid. 2.7.2. e infra consid. 2.10.) – risultano oltremodo tardive, pur
tenendo conto delle circostanze addotte.
Circa l’asserita sottrazione di
liquidità dalla società “a far tempo dal 2020 e fino alla dichiarazione di
fallimento [del 6 aprile 2022, n.d.r.]” da parte di __________, tale agire
è stato reso possibile dalla totale passività della ricorrente, la quale, come
visto poc’anzi, avrebbe potuto immediatamente estrometterlo dalla gestione, ciò
che ha tardivamente fatto e per un brevissimo intervallo di tempo. Ne consegue
che la situazione venutasi a creare era integralmente riconducibile
all’(in)agire della ricorrente.
Ne discende che gli eventuali
atti punibili commessi da __________ nulla mutano alla condotta gravemente
negligente dell’insorgente in punto al versamento dei contributi paritetici.
Infatti, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.2.),
i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione
della responsabilità dell’organo solo se quest’ultimo ha provveduto ad
effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che in concreto non è mai
avvenuto, RI 2 avendo agito quale “uomo di paglia” (cfr. supra consid. 2.6.) a
tutti gli effetti.
L’asserito comportamento punibile
dell’organo di fatto non appare quindi così preponderante da mettere in secondo
piano quello gravemente negligente della ricorrente, ragione per cui in
concreto non si giustifica la sospensione della procedura in attesa delle
risultanze penali e tantomeno il richiamo degli incarti penali relativi a __________
e di quello fallimentare (per un caso analogo vedasi STCA 31.2021.9 del 27
settembre 2021 consid. 2.8.4.). A titolo abbondanziale si rammenta che questa
Corte non è in ogni caso vincolata alle constatazioni e all’apprezzamento del
giudice penale (cfr. supra consid. 2.7.2.; vedasi a titolo esemplificativo STCA
31.2021.19
dell’8 giugno 2022 consid. 2.5.1.).
Lo si ribadisce: il comportamento
gravemente negligente dell’insorgente è determinato dal fatto che ella, esclusa
fin dall’inizio dalla gestione della società, non ha mai effettuato controlli
e, appurata fin dal principio l’impossibilità di svolgere coscientemente il suo
mandato quale socia gerente, ha omesso di dimettersi immediatamente. Se fosse
uscita per tempo dalla società, ella avrebbe evitato di incorrere in una
responsabilità ex art. 52 LAVS (in tema vedasi STFA del 23 agosto 2002 nella
causa V.V. e M.C., H 405+406 consid. 4.2.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
C., H 194/01 consid. 4c). In tali circostanze, la ricorrente non può, facendo
leva sulla posizione di __________, sottrarsi dalle proprie responsabilità in
quanto il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei
doveri che le incombevano quale socia gerente (per casi analoghi vedasi STCA
31.2022.20
del 28 ottobre 2022 e 31.2023.8 del 20 novembre 2023).
2.9
Ricorsi 17 novembre 2023 di RI 1
e RI 2 (inc. 31.2023.18+19)
I ricorrenti stigmatizzano il
fatto che la Cassa non abbia proceduto contro __________ nonostante le
circostanze da loro addotte, ossia che l’asserito organo di fatto gestiva in
modo autonomo la società senza dover render loro conto del suo agire e che abbia
così diminuito gli attivi, rispettivamente aumentato i passivi societari,
ritenuto che nei suoi confronti sono stati aperti diversi procedimenti penali
tutt’ora pendenti presso il Ministero pubblico.
A tal proposito è sufficiente
rammentare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i
contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS,
cfr. supra consid. 2.1.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere
contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere
contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al
suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.; STCA 31.2020.31 del
24.
marzo 2021 consid. 2.7.)
Di conseguenza – a prescindere
dal fatto che, non essendo oggetto di decisione da parte della Cassa, non
spetta a questo Tribunale stabilire se vi fossero (come sostenuto dagli insorgenti)
o meno degli organi di fatto – la Cassa ha legittimamente deciso di procedere
nei confronti dei ricorrenti quali debitori solidali, impregiudicata la facoltà
della stessa di procedere anche nei confronti di terzi.
2.10
Costituisce
motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro,
omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,
consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.
3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF
108.
V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso di specie, stante
le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.2., 2.7.-2.8.), non
si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
surriferita giurisprudenza.
2.11
I ricorrenti hanno
chiesto l’assunzione dell’incarto fallimentare e di quelli penali afferenti a __________
(cfr. supra consid. 1.5.).
Va ricordato che
per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con
rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).
Nel caso in esame e
per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.7.1., 2.7.2. e 2.8.) la
documentazione agli atti è sufficiente per un giudizio e quindi non è
necessario dare seguito alle succitate richieste di assunzione di prove.
2.12
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi
di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della
citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi paritetici della fallita FA 1. Confermata la responsabilità dei
ricorrenti ex art. 52 LAVS, RI 1 va confermato debitore per i contributi
paritetici insoluti per il periodo 2020-2022 (fr. 39'667.65), mentre RI 2 lo è
per quelli del periodo 2020-2021 (fr. 24'121.75, limitatamente a settembre
2021), ragione per cui i loro ricorsi vanno respinti e le rispettive decisioni
su opposizione confermate.
Con l’emanazione della presente
sentenza la domanda di sospensione della procedura di RI 2 (cfr. supra consid.
1.5.) è divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010
consid. 8.; STCA 38.2023.25 del 26 giugno 2023 consid. 2.1., 31.2018.15 del 18
marzo 2019 consid. 2.11.).
È comunque bene osservare che –
come indicato al consid. 2.8. – l’asserito comportamento punibile di __________
non risulterebbe comunque così preponderante da porre in secondo piano quello
gravemente negligente della ricorrente, motivo per cui una sospensione della
procedura non appariva giustificata.
2.13
Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano
stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.14
In DTF 137
V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso
non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso di RI 1 (inc.
31.2023.18) è respinto.
2. Il ricorso di RI 2 (inc.
31.2023.19) è respinto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti