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Decisione

31.2023.18

Ricorsi (respinti) contro decisioni (su opposizioni) di risarcimento nei confronti di soci e gerenti unici della fallita Sagl. Violazione obbligo di alta vigilanza. Domande sospensione procedura, richiamo incarti penali e fallimentare respinte

22 aprile 2024Italiano58 min

e/o questioni, essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.2., 2.6., 2.9.

Source ti.ch

Incarto

n.

31.2023.18-19

jv/gm

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 17 novembre 2023 di

1. RI

1

rappr. da: RA 1

2. RI

2

rappr. da: RA 2

contro

le decisioni su opposizione del 17 ottobre 2023 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 è stata iscritta a Registro

di commercio il 17 giugno 2011 (estratto RC informatizzato agli atti).

RI 2 ha formalmente ricoperto la

carica di socia e gerente con diritto di firma individuale dal 15 gennaio 2021

(pubblicazione FUSC del 15 gennaio 2021) al 25 novembre 2021 (pubblicazione

FUSC del 25 novembre 2021), pur dimissionando effettivamente per il 12 novembre

2021 (verbale dell’assemblea generale del 12 novembre 2021, inc. 31.2023.19,

doc. 6).

RI 1 ha formalmente ricoperto la

carica di socio e gerente con diritto di firma individuale dal 25 novembre 2021

(pubblicazione FUSC del 25 novembre 2021), pur avendo effettivamente assunto la

carica il 12 novembre 2021 (verbale dell’assemblea generale del 12 novembre

2021, inc. 31.2023.19, doc. 6) fino al fallimento della società decretato per

il 6 luglio 2022 (pubblicazione FUSC dell’11 luglio 2022).

1.2. La società è stata affiliata alla

Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal novembre 2020

(formulario d’affiliazione del 4 novembre 2020, scritto della Cassa del 22

ottobre 2020 ed estratto conto dei contributi paritetici del 7 ottobre 2021,

inc. 31.2023.18, sub doc. 7).

Non avendo la società versato

integralmente i contributi paritetici, dal 5 febbraio 2021 la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidarla e, dal 15 novembre 2021, precettarla (inc.

31.2023.18, docc. 4 e 5).

Il 4 luglio 2022 l’UF di __________

ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza beni per i contributi

paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. novembre 2020 al 31 dicembre

2020 (inc. 31.2023.18, sub doc. 7).

Con decisione del 5 luglio 2022

la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della

società per il giorno successivo, ordinando il 19 settembre 2022 la

liquidazione in via sommaria della stessa (inc. 31.2023.19, I, allegato G; pubblicazioni

FUSC dell’11 luglio 2022 e del 27 settembre 2022).

1.3. Il 25 aprile 2023 la Cassa ha

insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi

fr. 46'045.15 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2020-2022

(scritto del 25 aprile 2023 della Cassa all’UF di __________, inc. 31.2023.18,

sub doc. 7).

Con scritto del 30 giugno 2023

l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa di non prevedere un dividendo per

quest’ultima (corrispondenza tra Cassa e UF di __________ ed Inventario del

fallimento (pag. 5), inc. 31.2023.18, sub doc. 7).

Depositata la graduatoria il 18

agosto 2023 (pubblicazione FUSC del 18 agosto 2023 e graduatoria nel fallimento

n. __________, inc. 31.2023.18, sub doc. 7), l’UF di __________ ha comunicato

alla Cassa di aver inserito le insinuazioni di credito in 2a classe (scritto

del 25 agosto 2023 dell’UF di __________ alla Cassa, inc. 31.2023.18, sub doc.

7)

Il 29 febbraio 2024 è stata

sospesa la procedura di fallimento per mancanza di attivi (pubblicazione FUSC

del 5 marzo 2024).

1.4. Constatato di aver subito un danno,

con due decisioni del 16 agosto 2023, confermate con decisioni su opposizione

del 17 ottobre 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1

di fr. 39'667.65 relativi al periodo contributivo 2020-2022 (in via solidale

con RI 2 limitatamente a fr. 24'121.75) e a RI 2 di fr. 24'121.75 relativi al

periodo gennaio 2020-2021 (per il 2021 limitatamente a settembre) (in via

solidale con RI 1 per il periodo contributivo 2020-2021) (inc. 31.2023.18,

docc. 1 e 3; inc. 31.2023.19, docc. 1 e 3).

1.5. RI 2, rappresentata dall’avv. RA 2,

e RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, hanno interposto ricorsi 17 novembre 2023

contro le rispettive decisioni su opposizione. RI 2 ha chiesto, tra l’altro, la

sospensione della procedura in attesa delle risultanze penali ed entrambi i

ricorrenti hanno chiesto il richiamo degli incarti penali afferenti

all’asserito organo di fatto come pure dell’incarto fallimentare (inc. 31.2023.18,

Fatti

I e 31.2023.19, I).

1.6. Con risposte di causa 5 dicembre

2023 la Cassa ha postulato la reiezione dei ricorsi, rinviando in sostanza a

quanto illustrato nelle decisioni su opposizione, di cui ha chiesto la conferma

(inc. 31.2023.18, III; 31.2023.19, III).

1.7. L’11 dicembre 2023 il

Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2023.18 e

31.2023.19, assegnando un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e

formulare eventuali osservazioni scritte (inc. 31.2023.18, V; inc. 31.2023.19,

V).

I ricorrenti hanno visionato gli

atti il 13, rispettivamente il 18 dicembre 2023 (inc. 31.2023.18, V).

1.8. Con scritto del 22 dicembre 2023 RI

2 ha ribadito quanto esposto nel ricorso (inc. 31.2023.18-19, VI).

1.9. Con scritto dell’8 gennaio 2024 RI

1 ha ribadito quanto esposto nel ricorso (inc. 31.2023.18-19, VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI

1 e RI 2 devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da

decisioni contestate.

Le censure sollevate dalle

singole impugnative saranno trattate separatamente (cfr. infra consid.

2.7.-2.8.). Nella misura in cui i ricorsi sollevano le medesime argomentazioni

e/o questioni, essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.2., 2.6., 2.9.

e 2.11.).

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS

il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza

(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la

dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e

gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene

fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1.

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con

riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 4 luglio

2022) dell’attestato di carenza beni, come pure del fallimento (decretato per

il 6 luglio 2022) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria a RI 2 e RI 1, quali organi formali dal 15 gennaio

al 25 novembre 2021 (di fatto fino al 12 novembre 2021), rispettivamente dal 25

novembre 2021 (di fatto dal 12 novembre 2021) al 6 luglio 2022 (cfr. supra

consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non

versati dalla società per gli anni 2020-2021, rispettivamente 2020-2022 (cfr.

supra consid. 1.4.).

2.2. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata

in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00

del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto la Cassa ha allegato

alla decisione di risarcimento 16 agosto 2023 emanata nei confronti di RI 2 i

conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo da

gennaio 2020 a settembre 2021 per complessivi fr. 24'121.75 (fr. 2'151.60 per

il periodo dal 1. novembre al 31 dicembre 2020 e fr. 21'970.15 per il periodo

dal 1. gennaio 2021 al 30 settembre 2021), tenuto debito conto delle dimissioni

effettive avvenute il 12 novembre 2021 (inc. 31.2023.19, docc. 1, 4-6).

Nella decisione di medesima data

emanata nei confronti di RI 1, la Cassa ha allegato i conteggi determinanti per

i contributi paritetici relativi al periodo 2020-2022 (fr. 2'439.90 per periodo

dal 1. novembre al 31 dicembre 2020, fr. 32'582.90 per il periodo dal 1.

gennaio al 31 dicembre 2021 e fr. 4'644.85 per salari del 2021 e 2022 non

percepiti ma insinuati da __________, __________, __________, __________ e __________

all’UF di __________) (inc. 31.2023.18, docc. 1, 4 e 5; graduatoria del

fallimento, sub doc. 7).

I ricorrenti non hanno contestato

l’ammontare o la composizione del danno.

Pertanto, la Cassa ha debitamente

documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria, conformemente alla

surriferita giurisprudenza.

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e

il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del

15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg.

consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza, incorrono

in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la

carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per

quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far

parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza di una Sagl, cfr. infra

consid. 2.6.) può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del

periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di

amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la

contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale

mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo

(STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18

consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.;

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali

organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid.

2.9.).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Va infine ricordato che in caso

di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi

degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,

pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del

30 settembre 1998).

2.6. Accettando il mandato di soci e

gerenti con diritto di firma individuale di una società a garanzia limitata i

ricorrenti hanno assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano (cfr.

supra consid. 1.1.).

Conformemente alla giurisprudenza

i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e

il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una

società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche

Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1

cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza ad ogni gerente di una

Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il

gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda

ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile

(cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.;

DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29

agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit.,

n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del

11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario

si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.)

è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

2.7. Ricorso 17 novembre 2023 di RI 1

(inc. 31.2023.18)

2.7.1. Il ricorrente sostiene di non dover

rispondere per il danno che la Cassa ha subito, siccome “I saldi dei conti

[bancari, n.d.r.] […] dimostrano ampiamente lo stato di insolvenza

(rispettivamente di illiquidità) in cui versava la società al momento in cui

[…] è entrato in società e […] ha potuto prendere conoscenza della

situazione finanziaria”, a dimostrazione di come “fosse oggettivamente

impossibile poter procedere al pagamento […] dei contributi paritetici”,

circostanza che, a suo modo di vedere, “fa venire meno il nesso di causalità

adeguata” (inc. 31.2023.18, I, p.to 13 e doc. 2).

A torto.

Conformemente alla giurisprudenza

federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo

in cui egli non faceva ancora parte del CdA di una SA (rispettivamente della

gerenza di una Sagl), poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità

adeguato tra il non agire dell’organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid.

4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna,

LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di causalità

adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va

negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell’elezione nel

consiglio di amministrazione, costituendo casi di insolvenza l’apertura del

fallimento, la revoca della moratoria concordataria ed il rilascio di un

attestato di carenza beni definitivo ai sensi dei combinati artt. 115 cpv. 1 e 149

LEF (Bottinelli e altri, La

procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei

confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pagg. 340,

354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b e riferimenti; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; Nussbaumer, Die

Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; RCC 1988

pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente

indebitata e tuttavia non ancora insolvente (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020

consid. 4.1. e seg.; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni

quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere

considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente

all’assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D., E., H 277/01 consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119

V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Va precisato che seppure un nuovo

organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per

un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve

comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi

paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento

dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non

intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i

debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle

medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già

insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi

siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente,

ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di

compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In tema vedasi anche STCA

31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.1., 31.2022.20 del 28 ottobre

2022 consid. 2.5., 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.8.1., 31.2022.3

del 16 maggio 2022 consid. 2.4.

In casu RI 1 ha assunto la

funzione di gerente effettivamente il 12 novembre 2021, formalmente il 25

novembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), mentre che l’insolvenza della FA 1 è avvenuta

con il rilascio dell’ACB il 4 luglio 2022 ed il fallimento della società due

giorni dopo (cfr. supra consid. 1.2.; sull’insorgenza del danno ex art. 52 LAVS

per motivi di fatto cfr. STCA 31.2023.6 consid. 2.2. con rinvii e la recente

STF 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2.).

Come rettamente osservato dalla

Cassa (inc. 31.2023.18, III, p.to 2.) i due estratti dei conti bancari prodotti

dal ricorrente (inc. 31.2023.18, I, allegati D ed E) non permettono, di per sé,

di determinare alcunché in punto alla capacità della società di far fronte a

lungo termine ai suoi obblighi, ritenuto peraltro che la responsabilità ex art.

52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né ad

eventuali cause del fallimento (STCA 31.2022.23 del 16 febbraio 2023 consid.

2.7.1. con riferimenti).

Come accennato sopra, il nesso di

causalità tra la violazione degli obblighi dell’organo ed il danno subito dalla

cassa è dato anche se al momento dell’assunzione della funzione di organo,

quest’ultimo omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprendere misure

per il risanamento della società, ma anzi aumenta il debito contributivo.

In concreto, la FA 1 ha

continuato ad impiegare dipendenti anche successivamente all’assunzione della

carica di gerente da parte di RI 1, come si evince dalla distinta salari

rivendicati per l’anno 2022 allegata alla decisione di risarcimento (inc.

31.2023.18, doc. 1) e dalla graduatoria del fallimento allegata alla decisione

su opposizione (inc. 31.2023.18, sub doc. 7), maggiorando così il credito

contributivo nei confronti della Cassa che, con l’insolvenza della società

dovuta al rilascio dell’attestato di carenza beni, è divenuto un credito

risarcitorio.

La tesi del ricorrente secondo

cui dal momento dell’assunzione della funzione di socio gerente non avesse

potuto fare alcunché a causa di un danno preesistente (inc. 31.2023.18, doc. 2,

p.ti 8, 9, 34 e 35; I, p.ti 13 e 61) non può essere seguita; egli avrebbe

dovuto immediatamente procedere al risanamento della società adottando drastiche

misure quali il licenziamento dei dipendenti o anticipare il fallimento depositando

i bilanci, così da ridurre lo scoperto contributivo. Tale agire avrebbe quantomeno

ridotto il danno causato alla Cassa (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023

consid. 5.3.). Invece di procedere come descritto sopra, il ricorrente non ha attuato

alcuna misura di risanamento, ammettendo che “Solo quando sono emerse alcune

posizioni scoperte […] ha potuto manifestare il proprio interesse a

comprendere cosa stesse accadendo, ma da

lì a pochi mesi è stato

dichiarato il fallimento […]” (inc. 31.2023.18, doc. 2, p.to 13),

limitandosi quindi al raccogliere informazioni sullo stato della società a

ridosso del fallimento (inc. 31.2023.18, doc. 2, allegati I, J, L) e quindi

tardivamente. E non potrebbe essere altrimenti, giacché al verbale

d’interrogatorio del 4 agosto 2022 RI 1 aveva dichiarato che “Dalla mia

entrata non ho visto alcun documento contabile”, avendo a disposizione solo

il bilancio provvisorio del 31 dicembre 2020 e osservando che “Da quando

sono entrato nella società non ho mai ricevuto documenti o informazioni dal __________

[asseritamente organo di fatto, n.d.r.] (benché più volte richiesti). […]

ho cercato di capire la situazione e quando ho appreso come la stessa fosse

assolutamente problematica […] mi sono rivolto ad un Avvocato per

valutare la situazione sul piano giuridico ed i passi da intraprendere”

(verbale d’interrogatorio del 4 agosto 2022, inc. 31.2023.18, sub doc. 7).

Il versamento a titolo privato di

fr. 3'000 a favore di un dipendente il 24 febbraio 2022 quale acconto sui

salari dovuti (inc. 31.2023.18, I, p.to 63 e allegato G) non configura certo un

piano di risanamento e, peraltro, nulla muta per rapporto ai contributi

paritetici dovuti e non versati.

In sintesi, il ricorrente, pur

potendo limitare il credito contributivo, si è limitato a tentare di reperire

informazioni sullo stato della contabilità aziendale da terzi in prossimità

dell’insolvenza della società, non avendo, neppure allora, alcun’idea sullo

stato debitorio della stessa. Per rapporto ai contributi paritetici, gli

sarebbe stato sufficiente rivolgersi direttamente alla Cassa, ciò che non ha

fatto. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che all’amministratore

di una SA (e quindi al gerente di una Sagl) incombe l’obbligo di consultare

immediatamente i documenti aziendali pertinenti (non potendosi limitare ai

bilanci e ai conti economici) e di conoscere gli atti relativi agli obblighi

retributivi e contributivi chiedendo se mai informazioni direttamente alla

cassa di compensazione. Incorre in una grave violazione del dovere di diligenza

l’amministratore che, pur non potendo adempiere coscienziosamente al suo

mandato a motivo dell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie,

resta in carica (STF 9C_454/2021 dell’11 febbraio 2022 consid. 5.1.2. con

rinvii giurisprudenziali).

Ne consegue che, conformemente

alla giurisprudenza e dottrina, l’insorgente è responsabile non solo per il credito

contributivo corrente creatosi durante la sua gestione, ma anche per quello

precedente, credito contributivo che è divenuto un credito risarcitorio a

seguito dell’insolvenza della FA 1.

2.7.2. Il ricorrente nega ogni addebito in

punto alla contestata grave negligenza, sostenendo che:

-

“si è affidato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di

compravendita di quote sociali […], alla persona del Sig. __________ […]”

(inc. 31.2023.18, I, p.to 11; doc. 2, p.to 10);

-

la gestione della società era affidata integralmente all’organo di fatto

__________, già dipendente della FA 1, il quale “operava in modo

indipendente” “senza che la società fosse al corrente della gestione

effettiva degli incarichi” (inc. 31.2023.18, I, p.ti 12, 37 e 42; doc. 2,

p.ti 12, 13 e 24);

-

successivamente all’accettazione del mandato di gerente, e meglio nel

Considerandi

gennaio 2022, egli “ha contattato le figure di riferimento della fiduciaria

che si occupava della contabilità”, constatando che “la contabilità

societaria degli anni precedenti al suo ingresso era compromessa a causa della

documentazione parziale”, chiedendo a __________ la documentazione

completiva e, “[non] essendo avvenuto alcun passaggio della debita

documentazione entro un tempo ragionevole, […] non ha potuto far altro

che iniziare a raccogliere le necessarie informazioni […] presso i

diversi clienti […] per avere un quadro della situazione migliore e

potendo di conseguenza intervenire a tutela della società e dei creditori;

purtroppo, però, era troppo tardi” (inc. 31.2023.18, I, p.ti 17-19, 21, 46,

61, 69; doc. 2, p.ti 13, 14, 31 e 32);

-

è stato vittima delle rassicurazioni ricevute da __________ che gli

illustrava la situazione come “buona e conforme”, esperendo quanto gli

fosse possibile una volta venuto a conoscenza della reale situazione

finanziaria della società quando il danno era già stato causato (inc.

31.2023.18, I, p.ti 9, 12, 20, 21, 26 e 61; doc. 2, p.ti 10, 14, 30 e 31);

-

a sua insaputa, __________, abusando della sua posizione quale persona a

cui era stata delegata la gestione societaria con accesso – tra l’altro – ai

conti bancari, ha commesso degli illeciti penali che hanno compromesso in modo

definitivo la situazione finanziaria, interrompendo quindi il nesso di

causalità tra l’eventuale mancanza di diligenza di RI 1 (che mai avrebbe

approvato l’agire dei __________ se ne fosse venuto a conoscenza) ed il danno

di cui la Cassa ha chiesto il risarcimento (inc. 31.2023.18, I, p.ti 15, 16,

20, 26, 42, 43, 50, 56, 61, 67 e 73; doc. 2, p.ti 12, 17, 25, 36 e 37).

-

non aveva la capacità di gestire e amministrare adeguatamente la società,

il mancato adempimento dei suoi doveri di gerente della Sagl non potendo

pertanto essere considerato una grave violazione del dovere di diligenza (inc.

31.2023.18, doc. 2, p.to 33);

-

il comportamento di __________ è così preponderante da mettere in

secondo piano il suo (inc. 31.2023.18, I, p.ti 16 e 73; doc. 2, p.ti 25, 31 e

36).

Va innanzitutto rilevato che il

motivo per cui una persona, in concreto RI 1, assume la carica di organo di una

società è irrilevante dal profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA

31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.2.).

Per il resto, vale quanto

segue.

Dagli atti all’inserto – oltre

che da quanto dichiarato dal ricorrente medesimo – emerge inequivocabilmente che

egli ha accettato di diventare socio e gerente unico con diritto di firma

individuale della FA 1 senza preliminarmente verificare nel dettaglio ogni

aspetto economico della società, in particolare quello relativo ai contributi

paritetici.

Come accennato (cfr. supra

consid. 2.5. e 2.7.1.), un agire diligente, imponeva la richiesta preliminare

della documentazione societaria dettagliata (che va ben oltre ai bilanci e ai

conti economici) e, qualora essa non gli fosse stata consegnata, il ricorrente avrebbe

dovuto rifiutare il mandato. Alternativamente, egli avrebbe potuto assumere la

funzione di socio gerente unico e chiedere immediatamente alla Cassa ragguagli

sulla situazione contributiva, dimissionando immediatamente una volta a

conoscenza degli importanti arretrati, rispettivamente in caso d’impossibilità

di procedere ad un esame dettagliato della situazione finanziaria della società.

È quindi con pertinenza che la Cassa, nella decisione su opposizione 17 ottobre

2023, ha osservato “[…] al momento dell’entrata in carica […] risultavano

già diffidati: il conguaglio 2020 (precettato solo tre giorni dopo la sua

nomina), l’acconto del 1° trimestre 2021, nonché la fattura differenziale del

periodo gennaio-settembre 2021. Ne consegue che l’opponente ha assunto la

carica senza verificare che gli oneri sociali fossero stati pagati. […] Se

avesse adeguatamente esaminato la posizione societaria prima di assumere la

carica di gerente, avrebbe potuto non solo rilevare la situazione di mora nei

confronti delle assicurazioni sociali, bensì anche le criticità gestionali

della società, valutando quindi compiutamente se divenirne non solo socio ma

anche gerente, rispettivamente esigere che l’arretrato contributivo fosse

immediatamente saldato […]” (inc. 31.2023.18, doc. 3, p.to 6.2.).

Ne consegue che il comportamento

del ricorrente, che ha assunto la carica di gerente senza avere alcun’idea

della situazione finanziaria della società, configura già di per sé una grave

negligenza che comporta la responsabilità ex art. 52 LAVS anche per i

contributi paritetici precedenti.

Per quanto concerne le asserzioni

secondo cui la gestione della FA 1 fosse delegata a __________ e che

quest’ultimo la gestiva in modo indipendente fornendogli delle rassicurazioni

in punto allo stato debitorio, si rileva che anche se si prendessero per

fedefacenti tali asserzioni, anziché soccorrerlo, esse ne pregiudicano in modo

determinante la posizione. Infatti, in applicazione della giurisprudenza

federale (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.), quale socio gerente unico di una

società di modeste dimensioni il ricorrente era gravato da un dovere di

diligenza accresciuto che gli imponeva un assoluto controllo sugli affari

importanti della società. Egli doveva segnatamene esercitare l’alta vigilanza

sulle persone a cui era affidata la gestione, informandosi periodicamente

sull’andamento dell’azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici

venissero effettivamente versati alla Cassa. RI 1 non può quindi liberarsi

della sua responsabilità sostenendo che altri si occupavano della gestione o

che non avrebbe mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di aver

rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fosse fidato delle

rassicurazioni dell’organo di fatto, poiché tale agire configura già di per sé

un comportamento gravemente negligente.

Per quanto concerne l’allegazione

secondo cui egli avrebbe contattato la precedente fiduciaria nel gennaio 2022,

chiesto la documentazione mancante a __________ e tentato di raccogliere

informazioni circa lo stato finanziario della società presso i creditori, si

osserva che, anche se si volesse prendere per fedefacente quanto addotto

dall’insorgente, egli avrebbe dovuto agire in tal senso prima di accettare il

mandato o comunque immediatamente dopo (cfr. la citata STF 9C_454/2021 consid.

5.1.1

in fine). Invece, RI 1 si è – asseritamente – attivato in tal senso solo

a gennaio 2022, ossia ben tre mesi dopo aver accettato l’incarico di gerente unico

di una società di cui ignorava la situazione economica e, venuto a sapere dalla

fiduciaria della carente documentazione contabile, anziché dimissionare

immediatamente è rimasto in carica fino al fallimento della società (cfr. supra

consid. 1.1. in fine), protraendo il vuoto contributivo ben oltre il limite di

tre mesi che, a determinate condizioni, può assurgere a motivo di discolpa (in

tema vedasi DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1 e 3.2,

H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5, H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b;

STF 9C_311/2015 del 9 luglio 2015 consid. 4.2.2.; STCA 31.2023.13 del 30

novembre 2023 consid. 2.10.; cfr. infra consid. 2.10.). A titolo abbondanziale

si rileva che l’unica richiesta di documentazione inviata da RI 1 a __________

(con in copia l’avv. RA 1) è datata 10 maggio 2022, ossia a meno di due mesi

dall’insolvenza della società e non tematizzava la questione contributiva (“[…]

le chiedo di inviare al sottoscritto […] la documentazione CARTACEA

dei preventivi, esecuzioni lavori, fatturazioni ed eventuali incassi e

quant’altro possa riguardare l’attività della Ditta. Il periodo comprende le

attività in essere ed in esecuzione precedenti il mese di novembre 2021 fino ad

oggi 10 maggio 2022. La documentazione, dettagliata con nomi dei committenti,

indirizzi e recapiti telefonici mi dovrà pervenire entro giovedì 12 maggio 2022”,

inc. 31.2023.18, doc. 2, allegato L).

Per quanto attiene agli asseriti

illeciti penali commessi dal __________ e che avrebbero determinato in ultima

analisi l’insolvenza della FA 1 e, quindi, il danno di cui la Cassa chiede ora

il risarcimento, vale quanto segue.

Il nesso di causalità naturale ed

adeguata tra la violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni

pertinenti e l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora

l’organo chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere

dello stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del

danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo

passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose

e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata

del danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in

particolare se un membro del consiglio d’amministrazione (o un gerente cfr.

supra consid. 2.6.), malgrado puntuali e ricorrenti controlli, è stato

ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro organo della

società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di compensazione,

vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti

della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza difficilmente

realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1.

con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag.

475). Rilevanti non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale

(alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato;

STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6, H 411/01 del 5 marzo 2005 consid.

5, H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento

dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore (e quindi del gerente)

del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi

paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente

dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla

31.2003.13

del 22 settembre 2003; cfr. anche STCA 31.2023.10 del 27 novembre

2023.

consid. 2.7.2.).

In concreto, l’asserito

comportamento di rilevanza penale di __________ nulla muta alla grave negligenza

del ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente

alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi

possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo, interrompendo

il nesso di causalità adeguata, solo se quest’ultimo ha provveduto ad

effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che, come accertato in questa

sede, in concreto non è avvenuto. Per tacere del fatto che in qualità di socio

gerente (unico) della FA 1, RI 1 poteva estromettere immediatamente il

dipendente __________, così da evitare o perlomeno limitare il danno alla

Cassa.

Inoltre, come rettamente rilevato

dalla Cassa (inc. 31.2023.18, doc. 2, p.to 6.2.), se l’insorgente avesse

effettuato le verifiche conformemente al suo obbligo di diligenza accresciuto

(cfr. supra consid. 2.5.), si sarebbe altresì accorto che nell’opposizione al

precetto esecutivo fatto spiccare dalla FA 1 e notificato il 30 settembre 2021

– quindi prima dell’assunzione della carica – al presunto debitore,

quest’ultimo aveva indicato che “NELL’ANNO 2020 SONO STATI PAGATI PER

CONTANTI E BONIFICI COME ACCONTO SU LAVORI DA FARE UN TOTALE DI CIRCA 27.000

CHF AL __________; DIPENDENTE E SOCIO OCCULTO DELLA FA 1… ESISTE GIÀ DENUNCIA

PENALE AL MINISTERO PUBBLICO X TALE SITUAZIONE DI TRUFFA” (inc. 31.2023.18,

doc. 2, allegato I).

Pertanto, anche se – per ipotesi

di lavoro – si volesse ammettere che __________ abbia sottratto, con atti

punibili, degli attivi societari, rispettivamente aumentato i passivi (ciò che

non può essere escluso, cfr. inc. 31.2018.18, doc. 2, allegati H, K, L; inc.

31.2018.19, I, allegati M e N), ciò è stato possibile proprio a causa delle

gravi inadempienze del ricorrente, quest’ultimo avendo agito quale uomo di

paglia a tutti gli effetti (situazione peraltro presente da ben prima

dell’assunzione della funzione di gerente da parte del ricorrente, cfr. infra

consid. 2.8.). D’altronde, è lo stesso ricorrente ad ammettere come l’organo di

fatto “operava in modo indipendente” e “senza che la società fosse al

corrente della gestione effettiva degli incarichi”.

Di tutta evidenza, l’asserito

comportamento punibile di __________ non è in ogni caso così preponderante da

porre in secondo piano quello gravemente negligente di RI 1, ragione per cui si

rende superfluo il richiamo degli incarti penali relativi a __________ e di

quello fallimentare.

In sintesi, il ricorrente ha

assunto la funzione di socio gerente unico con diritto di firma individuale di

una società di cui non conosceva la contabilità, omettendo di informarsi

tempestivamente, fidandosi delle rassicurazioni della persona a cui aveva

asseritamente delegato la gestione, senza mai esercitare il suo obbligo di alta

vigilanza e senza verificare, contattando direttamente la Cassa, la situazione

contributiva, restando in carica fino al fallimento della FA 1.

Visto quanto precede, le

circostanze addotte dal ricorrente non gli permettono di sfuggire dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.8

Ricorso 17 novembre 2023 di RI 2

(inc. 31.2023.19)

La ricorrente, oltre a chiedere

la sospensione della procedura in attesa delle risultanze penali relative a __________

(cfr. supra consid. 1.5.), nega ogni addebito in punto alla contestata grave

negligenza, adducendo che:

-

l’amministrazione e gli affari societari erano gestite da __________,

organo di fatto che “deteneva […]

l’effettivo controllo

sull’attività della società e sui conti bancari ad essa intestati,

gestendone quindi la liquidità in maniera autonoma ed indipendente” ed

impegnando la società nei confronti di terzi (inc. 31.2023.19, I, p.ti 14., 19.

e 22.; doc. 2, p.ti 13.-16.);

-

le numerose e periodiche richieste all’organo di fatto di poter

visionare i documenti e ricevere aggiornamenti circa le pendenze burocratiche,

inclusa la questione contributiva, rimanevano inevase, quest’ultimo rassicurandola

regolarmente, ricordandole che “la ditta è MIA e la gestisco io” ed

impedendole così “qualsivoglia partecipazione concreta nella gestione della

stessa”, impedendole di svolgere “efficacemente in maniera autonoma

ed indipendente le proprie funzioni” (inc. 31.2023.19, I, p.ti 15.,

19., 20; doc. 2, p.ti 13., 15., );

-

ha avuto una breve relazione sentimentale con l’organo di fatto, il

quale la manipolava anche per quanto concerneva la conduzione ed il controllo

della società (inc. 31.2023.19, I, p.ti 15. e 18.; doc. 2, p.to 13.);

-

“ha tentato anche di limitare l’ingerenza del sig. __________ nella

gestione della liquidità aziendale, bloccando le procure e le carte in suo

possesso ciò che ha scatenato una forte reazione di rabbia e minacce nei suoi

confronti […]. Spaventata, il giorno seguente si è quindi recata presso

l’istituto bancario al fine di rilasciare nuovamente le autorizzazioni in suo

favore”. Resasi conto di non poter adempiere alle sue funzioni a causa dei

comportamenti dell’organo di fatto, essa si è dimessa nel novembre 2021. “Ritenute

le particolari e complesse circostanze […], la presa in consapevolezza

della situazione e della conseguente decisione di concretizzare le proprie

dimissioni […] ha comprensibilmente richiesto un po' di tempo. Di

conseguenza, il sorpasso del termine limite di tre mesi previsto dalla

giurisprudenza […] non può esserle imputato e deve essere giustificato”

(inc. 31.2023.19, I, p.to 20.; doc. 2, p.to 15.);

-

“Nell’ambito della procedura di fallimento […] è emerso come

il sig. __________ – a far tempo dal 2020 e fino alla dichiarazione di

fallimento – abbia personalmente incassato e trattenuto acconti e pagamenti

effettuati dai committenti (verosimilmente direttamente in contanti e mai fatti

confluire sui conti della società) agendo agli occhi di terzi come effettivo responsabile

e amministratore degli affari della società”, l’UF avendo trasmesso al

Ministero pubblico la documentazione rilevante (inc. 31.2023.19, I, p.ti 17. e

19.; doc. 2, p.ti 14. e 16.);

-

viste le circostanze “speciali e straordinarie” del caso, il comportamento

della ricorrente e le sue eventuali carenze ed omissioni non configurano una

grave violazione dell’obbligo di diligenza, ragione per cui ella dev’essere “liberata

da ogni responsabilità ritenuto come […] non si sia semplicemente e

passivamente fidata delle rassicurazioni di terze persone ma sia stata – di

fatto – impedita, praticamente ed emotivamente, a svolgere le proprie mansioni

a causa dei comportamenti e delle ingerenze del sig. __________”. È quindi

quest’ultimo che dev’essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS, mentre il

nesso di causalità tra l’eventuale mancanza di diligenza della qui opponente ed

il danno subito dalla Cassa […] sia stato interrotto dal grave e preponderante

illecito comportamento tenuto negli anni dal sig. __________ […]” (inc.

31.2023.19, I, p.ti 21.-23.; doc. 2, p.to 16.)

Come accennato (cfr. supra

consid. 2.6.), accettando il mandato di socia gerente unica con diritto di

firma individuale della FA 1 dal 15 gennaio al 12 novembre 2021 (cfr. supra

consid. 1.1.) RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano,

incluso l’obbligo di esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione della società e di intervenire affinché i contributi sociali venissero

regolarmente versati alla Cassa.

Per quanto attiene all’affermazione

secondo cui la gestione della FA 1 fosse stata integralmente delegata a __________

che gestiva la società in modo esclusivo ed autonomo, si rileva che tale

circostanza non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità

sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS. Infatti, in applicazione della

giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5. in fine, 2.6. e 2.7.2.), la

ricorrente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che

altri si occupavano della gestione della stessa, essendo suo precipuo dovere

esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, dovere che,

come si illustrerà in appresso, l’insorgente ha disatteso.

Anche volendo prendere per

fedefacente l’asserzione dell’insorgente secondo cui, nonostante le ripetute

richieste di documentazione societaria inclusa quella relativa ai contributi

paritetici, l’organo di fatto si sia sempre rifiutato di fornirgliela –

limitandosi quest’ultimo a dare rassicurazioni ed affermare come la società fosse

di sua proprietà – e che tale situazione si sia poi protratta fino alle

dimissioni avvenute a novembre 2021, tale asserzione, anziché soccorrerla,

evidenzia come la ricorrente abbia violato l’obbligo di esercitare l’alta

vigilanza nei confronti della persona a cui era stata asseritamente affidata la

gestione societaria. Le – asserite e non comprovate – rassicurazioni

dell’organo di fatto, peraltro formalmente un subalterno della società (inc. 31.2023.19,

I, allegati F e I), non dispensavano la ricorrente dall’esercitare l’alta

vigilanza, fermo restando che in punto ai contributi paritetici sarebbe stato

sufficiente rivolgersi direttamente alla Cassa per avere un riscontro circa lo

scoperto contributivo (cfr. supra consid. 2.7.1.), ciò che RI 1 ha omesso di

fare. E d’altronde, la stessa insorgente ammette che la situazione descritta

sopra – perdurata per undici mesi, ossia dall’inizio della sua gerenza fino

alle dimissioni – le ha impedito di ossequiare ai suo obblighi di socia

gerente.

Per quanto concerne le pretese

manipolazioni da parte di __________ che, sfruttando la relazione sentimentale

con la ricorrente, avrebbe imposto la sua volontà nella gestione della società,

questa Corte può far propria la presa di posizione della Cassa che, rinviando

al proposito alla STCA 31.2020.21 del 1. febbraio 2021 (consid. 2.7.), ha

evidenziato come “Le precisazioni addotte […] in merito al rapporto

di fiducia esistente con il signor __________, con il quale ha intrattenuto una

relazione sentimentale, sono irrilevanti in quanto, nonostante possa essere

vero che generalmente all’interno di una stretta relazione viga un rapporto di

fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli

obblighi di vigilanza all’interno di una “SA familiare”, si finirebbe per

legittimare la figura dell’“uomo di paglia […]” (inc. 31.2023.19,

doc. 3, p.to 6.1.).

La ricorrente asserisce di aver

tentato di limitare l’ingerenza dell’organo di fatto bloccando le procure e le

carte in suo possesso e che a seguito della reazione di quest’ultimo si è resa

conto di non poter adempiere alle sue funzioni, dimettendosi nel novembre 2021.

Quanto addotto dalla ricorrente,

anziché soccorrerla, ne pregiudica ulteriormente la posizione. Come rettamente

rilevato dalla Cassa nella risposta di causa, dalla corrispondenza WhatsApp

(su cui figura solo la data 4 ottobre 2021, circa un mese prima delle dimissioni,

inc. 31.2023.19, doc. M) si evince che l’insorgente era effettivamente in grado

di limitare l’ingerenza dell’organo di fatto, limitando a __________ l’accesso

alla liquidità aziendale. Il fatto che non abbia agito in tal senso fin

dall’inizio del suo mandato, limitandosi a fidarsi delle asserite rassicurazioni

dell’organo di fatto, evidenzia una passività gestionale pressoché completa,

protrattasi, come detto, per ben undici mesi. La messaggistica prodotta delinea

dei contorni surreali, dove è addirittura l’organo di fatto a rimproverare alla

ricorrente un’ingerenza nella gestione societaria, arrivando ad ordinarle il

ripristino dell’accesso ai conti, oltre all’ammontare e le tempistiche del

salario da versargli. Tale situazione di sudditanza era presente fin

dall’entrata in carica della ricorrente, ragione per cui le dimissioni –

avvenute dopo aver protratto il vuoto contributivo ben oltre il termine di tre

mesi che, a determinate condizioni, può assurgere a motivo di discolpa (cfr.

supra consid. 2.7.2. e infra consid. 2.10.) – risultano oltremodo tardive, pur

tenendo conto delle circostanze addotte.

Circa l’asserita sottrazione di

liquidità dalla società “a far tempo dal 2020 e fino alla dichiarazione di

fallimento [del 6 aprile 2022, n.d.r.]” da parte di __________, tale agire

è stato reso possibile dalla totale passività della ricorrente, la quale, come

visto poc’anzi, avrebbe potuto immediatamente estrometterlo dalla gestione, ciò

che ha tardivamente fatto e per un brevissimo intervallo di tempo. Ne consegue

che la situazione venutasi a creare era integralmente riconducibile

all’(in)agire della ricorrente.

Ne discende che gli eventuali

atti punibili commessi da __________ nulla mutano alla condotta gravemente

negligente dell’insorgente in punto al versamento dei contributi paritetici.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.2.),

i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione

della responsabilità dell’organo solo se quest’ultimo ha provveduto ad

effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che in concreto non è mai

avvenuto, RI 2 avendo agito quale “uomo di paglia” (cfr. supra consid. 2.6.) a

tutti gli effetti.

L’asserito comportamento punibile

dell’organo di fatto non appare quindi così preponderante da mettere in secondo

piano quello gravemente negligente della ricorrente, ragione per cui in

concreto non si giustifica la sospensione della procedura in attesa delle

risultanze penali e tantomeno il richiamo degli incarti penali relativi a __________

e di quello fallimentare (per un caso analogo vedasi STCA 31.2021.9 del 27

settembre 2021 consid. 2.8.4.). A titolo abbondanziale si rammenta che questa

Corte non è in ogni caso vincolata alle constatazioni e all’apprezzamento del

giudice penale (cfr. supra consid. 2.7.2.; vedasi a titolo esemplificativo STCA

31.2021.19

dell’8 giugno 2022 consid. 2.5.1.).

Lo si ribadisce: il comportamento

gravemente negligente dell’insorgente è determinato dal fatto che ella, esclusa

fin dall’inizio dalla gestione della società, non ha mai effettuato controlli

e, appurata fin dal principio l’impossibilità di svolgere coscientemente il suo

mandato quale socia gerente, ha omesso di dimettersi immediatamente. Se fosse

uscita per tempo dalla società, ella avrebbe evitato di incorrere in una

responsabilità ex art. 52 LAVS (in tema vedasi STFA del 23 agosto 2002 nella

causa V.V. e M.C., H 405+406 consid. 4.2.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

C., H 194/01 consid. 4c). In tali circostanze, la ricorrente non può, facendo

leva sulla posizione di __________, sottrarsi dalle proprie responsabilità in

quanto il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei

doveri che le incombevano quale socia gerente (per casi analoghi vedasi STCA

31.2022.20

del 28 ottobre 2022 e 31.2023.8 del 20 novembre 2023).

2.9

Ricorsi 17 novembre 2023 di RI 1

e RI 2 (inc. 31.2023.18+19)

I ricorrenti stigmatizzano il

fatto che la Cassa non abbia proceduto contro __________ nonostante le

circostanze da loro addotte, ossia che l’asserito organo di fatto gestiva in

modo autonomo la società senza dover render loro conto del suo agire e che abbia

così diminuito gli attivi, rispettivamente aumentato i passivi societari,

ritenuto che nei suoi confronti sono stati aperti diversi procedimenti penali

tutt’ora pendenti presso il Ministero pubblico.

A tal proposito è sufficiente

rammentare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i

contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS,

cfr. supra consid. 2.1.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere

contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere

contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al

suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.; STCA 31.2020.31 del

24.

marzo 2021 consid. 2.7.)

Di conseguenza – a prescindere

dal fatto che, non essendo oggetto di decisione da parte della Cassa, non

spetta a questo Tribunale stabilire se vi fossero (come sostenuto dagli insorgenti)

o meno degli organi di fatto – la Cassa ha legittimamente deciso di procedere

nei confronti dei ricorrenti quali debitori solidali, impregiudicata la facoltà

della stessa di procedere anche nei confronti di terzi.

2.10

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante

le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.2., 2.7.-2.8.), non

si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della

surriferita giurisprudenza.

2.11

I ricorrenti hanno

chiesto l’assunzione dell’incarto fallimentare e di quelli penali afferenti a __________

(cfr. supra consid. 1.5.).

Va ricordato che

per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con

rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

Nel caso in esame e

per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.7.1., 2.7.2. e 2.8.) la

documentazione agli atti è sufficiente per un giudizio e quindi non è

necessario dare seguito alle succitate richieste di assunzione di prove.

2.12

Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi

di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della

citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici della fallita FA 1. Confermata la responsabilità dei

ricorrenti ex art. 52 LAVS, RI 1 va confermato debitore per i contributi

paritetici insoluti per il periodo 2020-2022 (fr. 39'667.65), mentre RI 2 lo è

per quelli del periodo 2020-2021 (fr. 24'121.75, limitatamente a settembre

2021), ragione per cui i loro ricorsi vanno respinti e le rispettive decisioni

su opposizione confermate.

Con l’emanazione della presente

sentenza la domanda di sospensione della procedura di RI 2 (cfr. supra consid.

1.5.) è divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010

consid. 8.; STCA 38.2023.25 del 26 giugno 2023 consid. 2.1., 31.2018.15 del 18

marzo 2019 consid. 2.11.).

È comunque bene osservare che –

come indicato al consid. 2.8. – l’asserito comportamento punibile di __________

non risulterebbe comunque così preponderante da porre in secondo piano quello

gravemente negligente della ricorrente, motivo per cui una sospensione della

procedura non appariva giustificata.

2.13

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano

stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.14

In DTF 137

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso

non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso di RI 1 (inc.

31.2023.18) è respinto.

2. Il ricorso di RI 2 (inc.

31.2023.19) è respinto.

3. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti