Lexipedia

Decisione

31.2023.21

Organo di una SA non ha provato l'esistenza di un piano di ristrutturazione ai sensi della business defense e le misure asseritamente intraprese non lasciavano ragionevolmente presumere che lo scoperto contributivo (di lungo corso) sarebbe stato colmato in breve tempo

8 luglio 2024Italiano55 min

tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.21

jv/gm

Lugano

8 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore: Jerry Vadakkumcherry,

cancelliere

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

(cancellata da RC l’11

dicembre 2023)

ritenuto in

fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________, è

stata iscritta a Registro di commercio il 9 febbraio 1981 (estratto RC

informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la

carica di amministratore delegato con diritto di firma individuale dal 27

febbraio 2018 al 7 gennaio 2019 e di presidente del CdA con diritto di firma

individuale dal 7 gennaio 2019 fino al fallimento della società (pubblicazioni

FUSC del 27 febbraio 2018 e del 7 gennaio 2019).

1.2. La società è stata affiliata alla

Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. aprile 1984 (scritto

del 4 agosto 2020, sub doc. 3B).

Non avendo la società versato

integralmente i contributi paritetici, dal 4 febbraio 2015 la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidarla (elenco diffide emesse datato 28 luglio 2023, sub

doc. 3E) e, dal 13 febbraio 2017, precettarla (doc. 3C).

Con decisione 9 giugno 2020 la

Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società

per il giorno successivo, ordinandone la liquidazione in via sommaria

(pubblicazioni FUSC del 15 giugno e del 31 luglio 2020).

1.3. Il 23 settembre 2020 la Cassa ha

insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi

fr. 120'564.15 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2016-2019

(scritto della Cassa del 23 settembre 2020, sub doc. 3A).

Depositata la graduatoria il 26

ottobre 2021 (pubblicazione FUSC del 26 ottobre 2021; graduatoria del

fallimento, sub doc. 3A), l’UF di __________ ha comunicato alla

Cassa di prevedere un dividendo a favore dei creditori di 2a classe pari a

circa il 65% dell’importo insinuato (scritti del 27 ottobre 2021, del 14 aprile

e 2 ottobre 2023 dell’UF alla Cassa, sub doc. 3A; doc. 6).

Con decisione 7 dicembre 2023 la

Pretura del Distretto di __________ ha deciso la chiusura della procedura

fallimentare con contestuale cancellazione della società dal Registro di

commercio (pubblicazione FUSC 14 dicembre 2023; estratto RC informatizzato agli

atti).

1.4. Constatato di aver subito un danno,

con decisione 17 maggio 2023, confermata con decisione su opposizione 31

ottobre 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 di fr.

120'397.20 relativi al periodo contributivo 2016-2019 (docc. 1 e 3A).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

ha interposto ricorso il 4 dicembre 2023 contro la decisione su opposizione, formulando,

tra l’altro, la “Richiesta di informazioni ed edizione documenti (con

riserva di rinuncia)” dal __________, dalla __________ e dalla __________.

1.6. Con la risposta di causa la Cassa

ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe procedure anche nei confronti di __________,

__________ e __________, terminate con l’accoglimento delle rispettive

opposizioni, ragione per cui l’insorgente è ora l’unico convenuto.

Nel merito, la Cassa ha postulato

la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza a quanto illustrato nella

decisione su opposizione di cui ha chiesto la conferma.

1.7. Con scritto 16 febbraio 2024 la

Cassa ha comunicato che a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF

di __________, la pretesa risarcitoria si è ridotta a fr. 41'890.35, precisando

che “malgrado ciò le conclusioni […] in merito alla posizione ex art.

52 LAVS del signor RI 1 rimangono invariate” (V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI

1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione

contestata.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS

il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza

(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la

dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e

gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta

il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF

111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646

consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene

fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società

semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un

danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e

sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con

riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento (decretato

per il 10 giugno 2020) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 27

febbraio 2018 fino al fallimento della società (cfr. supra consid. 1.1.), il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per gli

anni 2016-2019 (cfr. supra consid. 1.4.).

2.2. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata

in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00

del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto la Cassa ha allegato

alla decisione di risarcimento 17 maggio 2023 emanata nei confronti di RI 1 i

conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo 1.

gennaio 2016-31 dicembre 2019 per complessivi fr. 120'397.20 (fr. 388.05 per il

periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2016, fr. 4'093.40 per il periodo 1. gennaio

al 31 dicembre 2017; fr. 46'618.40 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre

2018 e fr. 69'297.35 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2019) (doc. 3A).

Il

ricorrente contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi

confronti, adducendo in particolare che:

-

non gli è possibile verificare il calcolo dei contributi scoperti poiché

“Nell’incarto non figurano […] le fatture periodiche dei contributi,

bensì solo i conteggi annuali, da cui non è possibile estrapolare gli importi

dovuti al momento dell’entrata o dell’uscita dal Consiglio d’amministrazione”;

-

“nei conteggi annuali sembrerebbero essere incluse le multe inflitte

dalla cassa, che secondo giurisprudenza non sono invece computabili”;

-

siccome “il danno è […] limitato ai contributi che non possono

più essere riscossi

a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro” e

che “con e-mail 14 aprile 2023 […] l’UF ha comunicato che a favore

dei creditori di II. classe è presumibile un dividendo pari circa al 65%

[dei crediti insinuati e confermati in graduatoria, n.d.r.]”, l’ammontare del

danno fatto valere dovrebbe essere ridotto per rapporto a tale percentuale (doc.

3B, pag. 5; doc. 4, p.to 5. e I, p.to 5.).

Per quanto attiene alla prima

contestazione, si rileva che, oltre agli specchietti riepilogativi annuali relativi

al periodo 1. gennaio 2016-31 dicembre 2019 con le relative basi di calcolo

(doc. 3A) e all’estratto conto della società (doc. 3D),

la documentazione all’inserto comprende anche l’evoluzione dettagliata dello

scoperto contributivo con il periodo di fatturazione mensile, il tipo di

fattura, gli importi intermedi, la datazione delle fatture, le diffide e

domande d’esecuzione (doc. 3C). Quest’ultimo documento conferma integralmente

l’ammontare del credito risarcitorio di cui alla decisione 17 maggio 2023.

Circa l’asserita illecita

inclusione di multe nei conteggi annuali della Cassa, si rileva che, come

rettamente fatto presente dalla Cassa nella decisione su opposizione 31 ottobre

2023 (doc. 1, p.to 9.), “la voce “AVS Diffide, multe e tassazioni d’ufficio”

non include alcuna multa, ma unicamente le tasse di diffida, che secondo la

giurisprudenza sono elementi del danno imputabile (STCA del 27 settembre 2021,

inc. n. 31.2021.9, consid. 2.3. e 2.8.2 e relativi riferimenti)”, come

desumibile comparando tale posta con i docc. 3C e 3E.

Per quanto concerne la tesi

secondo cui la Cassa avrebbe dovuto ridurre di circa il 65% il credito

risarcitorio ex art. 52 LAVS a seguito della comunicazione del 14 aprile 2023

dell’UF di __________, vale quanto segue.

Va innanzitutto precisato che in

caso di insolvenza del datore di lavoro, il danno ex art. 52 LAVS è costituito,

tra l’altro, dall’intero credito contributivo che non può più essere riscosso in

procedura ordinaria ex art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 con

riferimenti; STCA 31.2022.9 del 21 settembre 2022 consid. 2.2.), che in

concreto ammonta(va) a complessivi fr. 120'397.20, come accertato sopra.

Inoltre, secondo la

giurisprudenza federale è

sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di

una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento

di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la

procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del

danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a

determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in

modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle

somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro

l’eventuale dividendo nel

fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 31.1999.00026 e 31.1999.00036 del 20

ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo 2019). Parimenti, dunque, la Cassa

può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia

pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale

dividendo sarà computato,

successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di

pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà quindi cedere il

relativo dividendo (cfr. SVR

2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid.

3b).

Nella STF 9C_195/2009 del 2

febbraio 2010, afferente alla domanda di sospensione della procedura

risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa

l’incasso di un credito della fallita, l’Alta Corte ha sancito che “[…] in

caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in

materia ad esigere […] che la decisione di risarcimento venga formulata

in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità

dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo.

Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio

agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare

all’autore del danno, anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale

(DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184)” (consid. 5.).

Nel caso in disamina l’agire

della Cassa risulta conforme alla surriferita giurisprudenza, quest’ultima avendo

– a fronte di un danno parziale – fatto valere l’integralità del credito

risarcitorio con l’avvio della procedura ex art. 52 LAVS, accollando

l’incertezza sull’ammontare del dividendo all’autore del danno e, una volta

percepito il dividendo parziale al termine della procedura di fallimento, comunicando

pendente causa la riduzione del credito risarcitorio a fr. 41'890.35 (cfr.

supra consid. 1.7.), corrispondente al 27,20% del totale dei crediti in 2a

classe, rispettivamente al 34,8% del credito complessivo insinuato dalla Cassa

e riconosciuto dall’UF di __________ (cfr. scritto dell’UF di __________ del 14

aprile 2023 alla Cassa e graduatoria FA 1 n. __________, pagg. 6 e 18, sub doc.

3A).

Pertanto, la Cassa ha debitamente

comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52

LAVS e che, a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF di __________,

si è ridotto a fr. 41'890.35 (cfr. supra consid. 1.4. e 1.7).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle

competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità

sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020,

n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15

giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta

accresciuta quando si tratta di un presidente del CdA; egli deve dar prova di

tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo

sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b e

122 III 195 consid. 3; STCA 31.2002.31 del 1. dicembre 2003 consid. 2.10.1.1.).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di sottolineare

che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un presidente sono da connotare

con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche STFA (non pubbl.)

dell’8 novembre 1999 nella causa G.H. consid. 6b; citata STCA 31.2002.31

consid. 2.10.1.1).

Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza,

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto responsabile del

debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione

(STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di

assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la

possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non

dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii

giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18

consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger,

op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma

(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione

formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA

31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

2.6. Accettando il mandato di amministratore

delegato con diritto di firma individuale prima e di seguito quello di

presidente del CdA con diritto di firma individuale (cfr. supra consid. 1.1.),

il ricorrente ha assunto tutti gli obblighi che da tali funzioni derivano.

Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore – e a maggior

ragione all’amministratore delegato quale membro del CdA a cui è stata delegata

la gestione operativa della società (STFA H 38/06 e H 44/06 del 26 ottobre 2006

consid. 7.2.-7.4., Sentenza SV 20 26 del 19 aprile 2021 del Tribunale

amministrativo del Canton Nidvaldo, Sezione di diritto delle assicurazioni

sociali, consid. 6.5.; Sentenza AHV 2015/17 del 6 settembre 2016 del Tribunale

delle assicurazioni del Canton San Gallo consid. 2.1.; Chapuis/von Jeinsen, OR

Kommentar, 2023, n. 1, 5, 6 e 10 ad art. 716b CO; Groner, Art. 52 AHVG – Praxis

und Zweck der Arbeitgeberhaftung, in: SZW 2/2006, pag. 87 e seg. con rinvii

giurisprudenziali; Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat – Ein Handbuch für

Theorie und Praxis, 2021, n. 1.288 segg.; Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 610-612; Watter/Roth

Pellanda, BSK OR II, 2024, n. 9 e 16-18 ad art. 716b CO) – spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni, trattandosi di attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege.

L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (STF

H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114

V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella

causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad

art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare

la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99

dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della

norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Va infine ricordato che in caso

di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi

degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,

pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del

30 settembre 1998).

2.7. Il ricorrente nega ogni addebito in

punto alla contestata grave negligenza, adducendo che:

-

non può essere reso responsabile anche per il periodo precedente

all’entrata in carica, rispondendo tutt’al più per il pagamento delle fatture

scoperte emesse dopo il 27 febbraio 2018 (I, p.to 3.; doc. 4, p.to 5.);

-

siccome al momento dell’entrata in carica gli era stato imposto un

periodo di servizio militare fuori Cantone, egli non poteva seguire gli affari

della società, i quali erano stati delegati a __________ (responsabile, tra

l’altro, del pagamento dei contributi paritetici) e __________. Pertanto, egli “non

può […] essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei

contributi durante questo periodo” (doc. 4, p.to 3.);

-

se non avesse accettato il mandato, la società sarebbe rimasta senza

amministrazione, circostanza che avrebbe comportato la liquidazione della

stessa con un danno superiore rispetto a quello poi effettivamente subito dalla

Cassa. Infatti, sarebbero stati lasciati scoperti i contributi paritetici per

gli anni 2016 e 2017 pari a circa fr. 90'000, oltre a quelli del 2018 fino alla

disdetta dei contratti di lavoro, i salari e altri debiti. Anche il capannone

aziendale sarebbe stato ceduto all’asta ad un prezzo inferiore rispetto a

quello ottenibile tramite normali trattative, con conseguente danno per la

Cassa di ca. fr. 40'000. Non avendo potuto evitare o ridurre il danno, l’insorgente

non ritiene esserci alcuna violazione colpevole delle prescrizioni (I, p.to

2.);

-

torna applicabile la cosiddetta business defense, ossia la

temporanea sospensione dei pagamenti dei contributi paritetici a fronte di un

piano di risanamento aziendale che permette oggettivamente di prevedere la

tacitazione dell’arretrato contributivo entro breve tempo e che può assurgere a

motivo di giustificazione e di discolpa (cfr. infra consid. 2.7.3.), siccome da

una valutazione ex ante il “drastico piano di risanamento” messo in atto

nel febbraio 2018 – comprendente la riduzione della massa salariale, la vendita

di macchinari obsoleti e la cessione del diritto di superficie gravante il

fondo su cui era sito il capannone aziendale – giustificava la temporanea sospensione

dei pagamenti dei contributi paritetici, essendo in quel momento ragionevolmente

presumibile la tacitazione della Cassa. Il fatto che la società non sia stata

risanata, rispettivamente che lo scoperto contributivo non sia stato (integralmente)

colmato è da ricondurre in particolare all’imprevedibile ritardo con cui il __________

ha prorogato il diritto di superficie per sé stante e permanente,

autorizzandone la cessione solo nel dicembre 2019 (con ratifica da parte della

Sezione degli enti locali del Dipartimento della Istituzioni è giunta il 10

febbraio 2020). “A quel punto, il lungo tempo trascorso e la necessità di

liquidità hanno indebolito il potere negoziale della FA 1, che si è vista

costretta a cedere il diritto di superficie […] per il prezzo stracciato

di CHF 750'000.--, a fronte di una valutazione peritale di ben 1'410'000 (cfr.

Doc. L e Doc. E)” e di offerte pervenute tra marzo e aprile 2018 per fr.

1'100'000 (I, pag. 2 e p.to 3.; doc. 4, p.to 4.);

-

il rimprovero della Cassa al ricorrente di non aver dimostrato,

producendo la documentazione pertinente, solide prospettive di salvataggio è

respinta, poiché l’insorgente ha provato l’esistenza e l’entità degli attivi

necessari per coprire i debiti, la riduzione dei salari e il pagamento di molti

contributi precedenti al suo ingresso nel consiglio d’amministrazione. Inoltre,

nella STF H 298/1999 (consid. 4c) il Tribunale federale ha ritenuto eccessiva

la richiesta di comprovare un miglioramento delle prospettive di mercato.

Pertanto, la circostanza che ora, a distanza di diversi anni, l’insorgente non

dispone più di documenti a comprova del piano di risanamento, non può essere

usata a suo pregiudizio, fermo restando che in applicazione del principio

inquisitorio il TCA potrà procedere all’assunzione delle prove necessarie (I,

p.to 4.);

-

“a partire da febbraio 2018 è stata pagata la gran parte dei

contributi scoperti per gli anni 2016 e 2017 (Doc. F)”.

2.7.1. Per quanto attiene alla contestata

responsabilità per il periodo precedente all’entrata in carica, è sufficiente

rammentare che conformemente alla giurisprudenza topica, l’organo di una SA, di

principio, è responsabile anche per i contributi paritetici relativi al periodo

precedente alla sua entrata in carica, essendo suo precipuo dovere informarsi

sulla situazione contributiva della società prima di accettare il mandato,

alternativamente dimettersi immediatamente dopo aver accertato lo scoperto

contributivo (cfr. supra consid. 2.5.; STCA 31.2023.12+14-15 del 14 dicembre

2023 consid. 2.7.1.).

In casu, RI 1 ha accettato la

funzione di amministratore delegato della FA 1, allorquando la società

presentava già degli scoperti contributivi per gli anni precedenti alla sua

entrata in carica (cfr. supra consid. 1.1., 1.4. e 2.2.). Anziché presentare immediate

dimissioni, egli è rimasto organo della società (dal 7 gennaio 2019 quale

presidente del CdA) fino al fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1.), periodo

durante il quale la società ha accumulato un importante scoperto contributivo,

poi divenuto parte del credito risarcitorio.

È quindi a ragione che la Cassa

lo ha ritenuto responsabile anche per i contributi paritetici insoluti relativi

ai periodi precedenti alla sua entrata in carica quale organo formale.

2.7.2. Per quanto concerne il periodo di servizio

militare fuori Cantone e la delega della conduzione aziendale, vale quanto

segue.

Va innanzitutto rilevato che,

come desumibile dal libretto di servizio (doc. 4, allegato D), RI 1 stava già

prestando servizio militare (dall’8 gennaio al 15 giugno 2018) quando ha deciso

di assumere la funzione di amministratore delegato della FA 1 (27 febbraio

2018, cfr. supra consid. 1.1.). Come accennato (cfr. supra consid. 2.6.), accettando

il mandato di amministratore (delegato), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi che

da tale funzione derivano, dovendo informarsi periodicamente sull’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Segnatamente, era suo precipuo dovere vigilare

affinché i contributi venissero regolarmente versati, rispettivamente di

vigilare sulle persone a cui ha delegato la gestione aziendale, verificando che

esse versassero alla Cassa i contributi paritetici dovuti.

In concreto, l’insorgente non può

invocare il periodo di servizio militare fuori Cantone quale circostanza

esimente, poiché proprio durante tale periodo aveva accettato la funzione di

amministratore delegato con tutti gli obblighi che ne derivano, obblighi che,

per sua stessa ammissione (cfr. supra consid. 2.7.), non ha ossequiato. Per

tacere del fatto che, come rettamente rilevato dalla Cassa (doc. 1, p.to 6.2.),

nulla gli impediva di chiedere informazioni alle persone a cui aveva delegato

la gestione aziendale, di verificare la situazione societaria durante il

periodo dove non prestava servizio, nei fine settimana o di richiedere dei

congedi per motivi professionali.

Infine, mal si comprende cosa il

ricorrente voglia trarre a suo favore dalla circostanza che la gestione

aziendale, inclusa la questione dei contributi paritetici, fosse stata integralmente

demandata a __________ (direttore con diritto di firma individuale dal 27

febbraio 2018 al 12 settembre 2019) e a __________ (vicedirettore con diritto

di firma collettiva a due dal 27 febbraio 2018 al 27 marzo 2019), ritenuto che,

come detto, era suo precipuo dovere vigilare sull’agire delle persone a cui

aveva delegato la gestione aziendale (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.), ciò che

non ha fatto.

Ne consegue che il periodo di

servizio militare e la delega gestionale dell’azienda nulla mutano

all’(in)agire gravemente negligente del ricorrente.

2.7.3. Il ricorrente si prevale della cosiddetta

business defense.

La giurisprudenza federale riconosce

quale motivo di giustificazione e di discolpa – esaminandola tendenzialmente

sotto l’aspetto del comportamento colpevole (Reichmuth, op. cit., n. 668;

Bärtschi/Stohwasser, Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018,

pag. 476 e nota a piè di pagina 91 e seg.) – la cosiddetta business defense

(DTF 108 V 183; STF H 298/99 Ge del 14 giugno 2000 consid. 3 in fine, 4a-4c,

STF H 236/01 Gb del 25 marzo 2002 consid. 3bb, STF H 63/05 del 25 maggio 2007

consid. 6.4., STF 9C_111/2007 del 17 settembre 2007 consid. 3.1.-4.), da

differenziare dalla business judgement rule (in tema: Bärtschi/Stohwasser,

op. cit., pagg. 477-480).

Nella recente STF 9C_321/2022 del

29 marzo 2023 (consid. 5.3.1.), l’Alta Corte ha così riassunto il citato motivo

di giustificazione e di discolpa (sottolineature del redattore):

" […] Nach der Rechtsprechung ist die

Schadenersatzpflicht nach Art. 52 AHVG […] nur begründet, wenn nicht Umstände gegeben sind,

welche das fehlerhafte Verhalten des Arbeitgebers als gerechtfertigt erscheinen

lassen oder sein Verschulden im Sinne von Absicht oder grober Fahrlässigkeit

ausschliessen. In diesem Sinne ist es denkbar, dass ein Arbeitgeber zwar in

vorsätzlicher Missachtung der AHV-Vorschriften der Ausgleichskasse einen

Schaden zufügt, aber trotzdem nicht schadenersatzpflichtig wird, wenn besondere

Umstände die Nichtbefolgung der einschlägigen Vorschriften als erlaubt oder nicht

schuldhaft erscheinen lassen (BGE 108 V 183 E. 1b). So kann es sein, dass es einem Arbeitgeber,

der sich in schwieriger finanzieller Lage befindet, durch das Nichtbezahlen

der Beiträge gelingt, die Existenz seines Unternehmens zu retten. Ein

solches Vorgehen führt allerdings nur dann nicht zu einer Haftung […], wenn der

Arbeitgeber zunächst für das Überleben des Unternehmens

wesentliche

andere Forderungen (insbesondere der Arbeitnehmer und Lieferanten) befriedigt,

gleichzeitig aber auf Grund der objektiven Umstände und einer seriösen

Beurteilung der Lage annehmen darf, die geschuldeten Beiträge innert nützlicher

Frist nachzuzahlen (BGE 108 V 183 E.

2; ferner Reichmuth, a.a.O., Rz. 668 und Fn. 941). Rechtfertigungs- oder

Exkulpationsgründe sind dann nicht gegeben, wenn angesichts der Höhe der

bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken von der

vorübergehenden Nichtbezahlung der Forderungen objektiv keine für die Rettung

der Firma ausschlaggebende Wirkung erwartet werden kann, was zu verneinen ist,

wenn im Vergleich zum sonstigen finanziellen Rahmen oder Engagement der Firma

nicht sehr hohe Beitragsausstände zu verzeichnen sind (Urteil 9C_41/2017 vom 2.

Mai 2017 E. 7.2 mit diversen Hinweisen). Der finanzielle Engpass darf dabei

nur vorübergehender Natur sein, gemeint sind Monate und nicht Jahre

(Urteile H 235/03 vom 2. März 2004 E. 6.2 und H 170/01 vom 23. Juli 2002 E.

4.4; Reichmuth, a.a.O., Rz. 668 ff.).”

In tal senso vedasi anche STF

9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.1. e seg.; Sentenza 710 20 454 del 17

maggio 2021 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle

assicurazioni sociali, consid. 9.2.; STCA 31.2021.2 del 31 maggio

2021 consid. 2.7.1.; Sethe/Humbel, Entwicklungen im Gesellschafts-und

Wertpapierrecht | Le point sur

le droit des sociétés et des papiers-valeurs, in: SJZ 119/2923 pag. 1056.

Reichmuth,

rinviando alla giurisprudenza topica, ammette la business defense solo se

i seguenti cinque presupposti sono cumulativamente adempiuti:

" […]

1.

Der vorübergehenden Nichtbezahlung

der Beiträge muss ein bewusster, verantwortlich getroffener

Unternehmensentscheid zugrunde liegen, der von den zuständigen Organen gestützt

auf ausreichende Informationen in einem korrekten Verfahren gefällt wurde;

Considerandi

2.

Der Rechtfertigungsgrund [Reichmuth

tratta la business defense quale motivo di giustificazione, non di

discolpa, n.d.r.] muss für jenen Zeitraum vorliegen, in welchem die entgangenen

Beiträge zu entrichten gewesen wären;

3.

Die Beiträge dürfen nur

zurückbehalten werden, wenn mit dem Geld für das Überleben der Firma

wesentliche Drittforderungen befriedigt werden. Hinsichtlich der

Arbeitnehmerforderungen gilt, dass den Sozialversicherungsbeiträgen

grundsätzlich die gleiche Priorität zukommt, so dass bei fortgesetzten

Lohnzahlungen darauf geachtet werden muss, dass die darauf unmittelbar

entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind; dies bedeutet letztlich: Wenn die

Liquiditätssituation die Begleichung der vollen Bruttolöhne zuzüglich des

Arbeitgeberanteils nicht zulässt, so ist der Arbeitgeber gehalten, die

Lohnzahlungen auf ein Mass zu reduzieren, das die Entrichtung der darauf

anfallenden paritätischen Beiträge erlaubt;

4.

Es muss sich um einen

vorübergehenden Liquiditätsengpass handeln, so dass nach objektiven Kriterien

und einer seriösen Beurteilung der Lage mit der Möglichkeit der baldigen

Beitragszahlung aufgrund einer erfolgreichen Sanierung oder des

Unternehmensverkaufs gerechnet werden kann; gemeint sind wenige Monate, nicht

Jahre. Die blosse Suche nach Finanzmitteln oder potenziellen Käufern und

allfällige gestützt darauf ergangene Zusagen genügen nicht; es müssen greifbare

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass - im Rahmen eines konkreten und

realistischen Sanierungsplanes oder professionell geführter Verkaufsgespräche

mit seriösen Interessenten - ernsthaft Geld beschafft werden kann und

berechtigte Aussicht darauf besteht, dass solches innert nützlicher Frist auch

tatsächlich fliessen wird. Massgebend ist die Betrachtungsweise ex ante;

5.

Angesichts der Höhe der insgesamt

bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken muss von der

vorübergehenden Nichtbezahlung der Forderungen objektiv eine für die Rettung

der Firma ausschlaggebende Wirkung erwartet werden können. Keine solche Wirkung

ist somit anzunehmen, wenn im Vergleich zum sonstigen finanziellen Rahmen oder

Engagement der Firma nicht sehr hohe Beitragsausstände bestehen.” (Reichmuth,

op. cit. n. 671-676).

Il citato autore rileva che

sebbene i presupposti per riconoscere la business defense non devono

essere esageratamente restrittivi, la prassi giudiziaria ammette solo raramente

la business defense, già solo per il fatto che nel periodo critico i

salari possono essere pagati solo nella misura in cui anche i relativi

contributi paritetici vengono versati alla cassa di compensazione (Reichmuth,

op. cit., n. 683-689; cfr. anche la citata STF 9C_111/2007 consid. 3.1.).

Anche Bärtschi e Stohwasser

evidenziano nel citato contributo come “Auch wenn das Bundesgericht in

diesem Zusammenhang neben den Lieferanten jeweils die Forderungen der Arbeitnehmenden

erwähnt, ist zu beachten, dass eine Haftung regelmässig bejaht wird, falls

Löhne ausbezahlt werden, ohne gleichzeitig die darauf geschuldeten

Sozialversicherungsbeiträge zu begleichen. Insofern darf den Forderungen der

Arbeitnehmenden gegenüber den Sozialversicherungsbeiträgen nicht Priorität

eingeräumt werden” e che “In der Gerichtspraxis wird regelmässig nicht

akzeptiert, dass eine Arbeitgeberin Löhne bezahlt, ohne die entsprechenden

Sozialversicherungsbeiträge zu leisten, weil sonst die Arbeitnehmenden

gegenüber der Ausgleichskasse unrechtmässig priviligiert würden”, ragione

per cui “Es empfielht sich, Löhne an die Mitarbeitenden nur noch insoweit

auszurichten, als die darauf unmittelbar kraft Gesetzes entstehenden

Beitragsforderungen gedeckt sind” (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., nota a

piè di pagina 93 e pag. 476).

Nel commento alla citata STF

9C_41/2017 (reperibile all’indirizzo

www.organhaftung-schweiz.ch/business-defense-wie-man-sich-der-haftung-entzieht/,

consultato il 4 maggio 2024), Dalla Vecchia evidenzia, tra l’altro,

l’importanza per l’organo della società di poter provare tramite documentazione

scritta l’esistenza del piano di risanamento.

L’importanza della prova

documentale di un asserito piano di risanamento è desumibile anche dalla STF

9C_906/2017 del 21 giugno 2018 (consid. 3.).

In ogni caso, di principio

l’immissione personale di mezzi liquidi, la rinuncia a pretese salariali o il

finanziamento a proprie spese di un piano di risanamento da allestire da una

fiduciaria non sono considerate misure ai sensi della business defense (STF

9C_313/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 4.3., 9C_312/2021 dell’8 novembre 2021

consid. 4.3., 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.3.2.; STFA H 19/01 del 26

settembre 2001 consid. 3., H 94/01 dell’8 ottobre 2001 consid. 2b, H 11/02 Bl

del 17 maggio 2002 consid. 4b, H 69/02 del 7 gennaio 2004 consid. 4.3, H 195/04

del 18 maggio 2005 consid. 4.6; Sentenza 200 23 278 del Tribunale

amministrativo del Canton Berna, consid. 3.6; Sentenza VSBES.2022.124 del 22

giugno 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, consid. 4.2; Groner,

op. cit., pag. 88; Reichmuth, op. cit., n. 717).

Tanto più a lungo perdurano i

problemi di liquidità e accresce lo scoperto contributivo, tanto meno un organo

può presumere che la difficoltà a pagare i contributi paritetici sia temporanea

e che essa sarà superata non pagando i contributi per un breve periodo (STFA H 267/02 del 21 gennaio 2004 consid. 5.1.).

Nella STFA H 195/04 del 18 maggio

2005.

(consid. 4.4.), l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha sancito

che uno scoperto contributivo di circa fr. 40'000 per il periodo da novembre

2001.

ad agosto 2003 non permette di prevalersi della business defense.

La business defense va

distinta dal caso di mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività che può eventualmente rappresentare motivo di discolpa.

Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle

aziende, che dopo aver per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo

delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell’art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con

riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit.,

pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF

27.

giugno 1994 nella causa M.).

2.7.3.1

In casu, va innanzitutto ricordato

che incombe all’organo l’onere di sovvertire la presunzione di comportamento

colpevole a motivo del mancato versamento dei contributi paritetici (cfr. supra

consid. 2.4.) e quindi, il dovere di comprovare le circostanze che rendono

applicabili la business defense (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag.

479).

In casu RI 1 sostiene di aver

allestito ed implementato un “drastico piano di risanamento” già dalla

sua entrata in carica nel febbraio 2018 (I, pag. 2 e p.to 3.; doc. 4, p.to 4.),

momento in cui va posto l’orizzonte temporale per valutare le oggettive

prospettive di successo dello stesso.

Ora, si rileva innanzitutto che non

vi è alcuna prova documentale a sostegno dell’esistenza di un piano di

risanamento che poteva oggettivamente far ritenere che il pagamento degli

arretrati contributivi sarebbe stato effettuato entro pochi mesi. La

motivazione addotta dal ricorrente per giustificare tale carenza probatoria,

ossia che la procedura di risarcimento è stata avviata a distanza di diversi

anni, oltre ad essere inconferente, non persuade, giacché egli, sempre a

distanza di anni, è stato in grado di reperire e produrre agli atti, tra

l’altro, la documentazione afferente alla massa salariale, alla vendita dei

macchinari obsoleti, alla valutazione peritale del capannone aziendale e la

bozza del contratto di cessione del diritto di superficie, documentazione che a

mente sua dovrebbe suffragare l’allegata esistenza di un piano di risanamento (delle

asserite misure di risanamento si dirà al consid. 2.7.3.2.). Per tacere del

fatto che, quanto asserito dall’insorgente mal si concilia con la sua

precedente affermazione secondo cui il periodo di servizio militare

obbligatorio oltre Gottardo gli aveva precluso la possibilità di seguire gli

affari della società (cfr. supra consid. 2.7.2.). Inoltre, all’interrogatorio

del 23 giugno 2020, chiamato ad esprimersi circa eventuali “Misure concrete

di risanamento (art. 725 CO) intraprese dall’AU/CdA dopo il primo P.E.

significativo”, RI 1 si è limitato a rispondere che “Sono state prese

misure di risparmio riguardanti il personale” (verbale d’interrogatorio del

23.

giugno 2020, pag. 3, sub doc. 3A), senza fare alcun accenno ad un

“drastico piano di risanamento” e tantomeno ad ulteriori misure di

ristrutturazione aziendale.

Per quanto attiene alla richiesta

del ricorrente secondo cui “in applicazione del principio inquisitorio il

TCA potrà procedere all’assunzione delle prove necessarie” a comprova

dell’asserito piano di risanamento, va qui rilevato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di

apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nel caso che ci occupa questa Corte

ritiene innanzitutto che se l’insorgente avesse effettivamente allestito un

drastico piano di risanamento, come sostiene, ve ne sarebbe con ogni

verosimiglianza prova documentale. Inoltre, nonostante sia patrocinato da un

avvocato, egli non ha neppure indicato quali mezzi di prova il TCA dovrebbe in

concreto assumere al fine di dimostrare la presenza di un piano di risanamento

ai sensi della business defense, violando manifestamente il dovere di

collaborazione delle parti di cui sopra. A tal proposito, occorre sottolineare

che non è compito del TCA sostanziare le tesi ed argomentazioni del ricorrente.

Infine, il rinvio del ricorrente

alla STF H 298/1999 (consid. 4c) risulta in concreto inconferente. In quella

fattispecie il Tribunale federale aveva rimproverato al giudice di prime cure

il fatto di aver preteso dal datore di lavoro la prova di una strategia di

risanamento che includesse migliori prospettive di mercato od il lancio di

nuovi prodotti, mentre in casu ad essere non comprovata non è solo l’asserita

strategia di risanamento ma proprio l’esistenza di un piano di risanamento, a

prescindere dalla bontà dello stesso.

Visto quanto precede, in casu non

risulta provata l’esistenza di un piano di risanamento della FA 1. Pertanto, le

seguenti considerazioni sono formulate a mero titolo abbondanziale.

2.7.3.2

Anche ammettendo, per ipotesi di

lavoro, che le misure adottate (riduzione massa salariale, vendita macchinari

obsoleti e cessione del diritto di superficie) fossero parte di un piano di

ristrutturazione aziendale, in casu non vi sarebbero comunque gli estremi per

ammettere la business defense. Ciò per i seguenti motivi.

Giova innanzitutto ricordare che

dal 4 febbraio 2015 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare e dal 13

febbraio 2017 precettare la FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), ragione per cui il

mancato pagamento degli oneri sociali – e la situazione di difficoltà della

società – non era temporanea, ma di lungo corso (verbale d’interrogatorio del

23.

giugno 2020, pag. 2, sub doc. 3A), circostanza che esclude la business

defense (cfr. supra consid. 2.7.3.).

Per quanto attiene alla massa

salariale, si rileva che la società aveva dichiarato salari per fr. 625'183 per

il 2016, fr. 669'508 per il 2017, di fr. 591'252 per il 2018 e di 562'170 per

il 2019 (I, allegati J e K). Ciò significa che tra il 2017 ed il 2018 (il

ricorrente è entrato in carica il 27 febbraio 2018, cfr. supra consid. 1.1.) vi

è stata una riduzione dell’11,7% della massa salariale, mentre tra il 2018 ed

il 2019 la flessione è stata del 5%. Non vi è quindi spazio per parlare di una

drastica misura di risanamento, considerato peraltro che è proprio sul monte

stipendi che vanno calcolati i contributi paritetici da versare alla Cassa. Inoltre,

neppure il numero di lavoratori ha subito drastiche variazioni dal 2017 al 2019

(10 nel 2017, 13 nel 2018 ed 11 nel 2019; I, allegato K).

Va qui altresì rilevato che dal

2018.

al 2019, la società ha continuato a versare i salari senza tuttavia pagare

i relativi oneri sociali, circostanza che ha comportato un’importante crescita

dello scoperto contributivo (cfr. supra consid. 2.2.). Come già illustrato

precedentemente (cfr. supra consid. 2.7.3.), tale agire configura un

comportamento gravemente negligente, il versamento dei salari non essendo

prioritario rispetto al pagamento dei contributi paritetici. Anche per questo

motivo la business defense è esclusa. Inoltre, il mancato pagamento

degli oneri sociali per il periodo 2018-2019 va ben oltre al termine

ragionevole – pochi mesi – che, a determinate condizioni, la giurisprudenza e

la dottrina ritengono tollerabile.

Per quanto attiene alla prevista

cessione del diritto di superficie, asseritamente avvenuta a condizioni eccessivamente

sfavorevoli rispetto alle offerte inizialmente pervenute a causa del ritardo

del __________ nell’evadere la procedura, vale quanto segue.

Innanzitutto, l’asserzione

dell’insorgente secondo cui per la cessione del diritto di superficie aveva

ricevuto offerte tra marzo e aprile 2018 per fr. 1'100'000, ammontare che

avrebbe tacitato integralmente la Cassa, non trova alcun riscontro nella

documentazione agli atti. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (I,

pag. 2), era da lui ragionevolmente esigibile produrre tali offerte quali mezzi

di prova in questa sede, a maggior ragione considerando che le asserite offerte

erano pervenute da coloro che successivamente hanno effettivamente acquisito il

diritto di superficie (I, pag. 2 e allegato L). Invece, egli si è limitato a

produrre il sunto del rapporto della valutazione immobiliare del 28 giugno 2019

della __________ relativo all’immobile della FA 1 ed indicante un valore di

mercato di fr. 1'410'000 (I, allegato E) e la bozza del contratto di cessione

del diritto di superficie (I, allegato L).

Ne consegue che quanto addotto

dall’insorgente assurge a mera allegazione di parte.

E neppure l’asserita lentezza rimproverata

al __________ per l’evasione della procedura di proroga ed autorizzazione alla

cessione del diritto di superficie trova riscontro nella documentazione agli

atti. A questo proposito e come già indicato precedentemente (cfr. supra

consid. 2.7.3.1.), il ricorrente non può prevalersi del principio inquisitorio

chiedendo al TCA di “procedere alle necessarie richieste d’informazioni e di

edizione di documenti” (I, p.to 4.), poiché conformemente all’obbligo di

collaborazione, era da lui ragionevolmente esigibile produrre la corrispondenza

intercorsa con il __________, evidenziando l’asserito ritardo nell’evasione

della pratica per rapporto alle tempistiche previste dalla Legge organica

patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), dal relativo Regolamento

d’applicazione dell’11 ottobre 1994 (RALOP; RL 188.110) e del Regolamento __________

nella versione allora in vigore, ciò che non è avvenuto.

Ne consegue che anche tale

asserzione dell’insorgente si esaurisce in una mera allegazione di parte.

Pertanto, ancorché non decisivo

ai fini del giudizio (cfr. supra consid. 2.7.3.1. in fine), non risulta provato

che la FA 1 avesse ricevuto offerte per fr. 1'100'000 tra marzo e aprile 2018 e

tantomeno che vi sia stato un ingiustificato ritardo nell’evasione della

pratica di proroga del diritto di superficie da parte del __________.

Per quanto attiene alla vendita

dei macchinari obsoleti per un ricavato di complessivi fr. 132'390, si rileva

che la vendita è stata effettuata solo nel 2020 (I, allegato M), ossia ben

oltre i pochi mesi tollerati per l’attuazione del piano di risanamento con

contestuale copertura dei contributi paritetici insoluti e a ridosso del

fallimento della società.

Tutto bene considerato, il TCA ha

maturato il convincimento che non vi sia mai stato un piano di risanamento

della società e che anche se per ipotesi di lavoro tale piano fosse

effettivamente stato allestito, le circostanze diffusamente illustrate al

consid. 2.7.3.1. e seg. escludono la cosiddetta business defense. Anzi,

a ben vedere, il procedere dell’insorgente configura piuttosto una liquidazione

(parziale) degli asset societari prima dell’apertura della procedura di

fallimento, a fronte di una carenza di liquidità che lo stesso ricorrente ha

dichiarato sussistere dal 2014 (verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2020,

pag. 3 in fine, sub doc. 3A).

Pertanto, la censura dell’insorgente

risulta inconferente.

2.7.4

Il ricorrente sostiene inoltre che

se non avesse assunto il mandato in seno alla società di famiglia il danno

sarebbe stato superiore.

A tal proposito il TCA può far

propria la posizione della Cassa secondo cui “Per quanto attiene

all’affermazione secondo cui la pretesa risarcitoria sarebbe stata superiore,

se l’insorgente non avesse assunto la funzione di presidente del CdA, si rileva

che [essa, n.d.r.] è una mera allegazione di parte. In ogni caso […],

il differimento del pagamento dei contributi […] è stato pluriennale.

Per giurisprudenza uno scoperto riferito a numerosi anni di contribuzione

esclude qualsiasi possibilità di giustificazione e di discolpa per

l’amministratore” (III, p.to 2.).

In effetti, oltre al fatto che

quanto asserito dal ricorrente configura una mera supposizione, va rilevato che

l’assunzione della funzione di amministratore delegato prima e di presidente

del CdA poi comportava il rischio che gli asseriti profusi sforzi atti per saldare

lo scoperto contributivo sarebbero risultati vani, con la conseguente

responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS. In casu lo scoperto contributivo si

protraeva ormai da anni con relative sistematiche diffide e procedure esecutive

(cfr. supra consid.1.2.), ragione per cui il rischio che al termine del proprio

mandato vi fosse un danno di cui rispondere non poteva certo essere escluso, a

maggior ragione considerato quanto accertato al consid. 2.7.3.2. in fine.

Inconferente risulta l’asserzione

del ricorrente secondo cui “a partire da febbraio 2018 è stata pagata la

gran parte dei contributi scoperti per gli anni 2016 e 2017” (cfr. supra

consid. 2.8.), giacché, come rettamente rilevato dalla Cassa (III, p.to 5.), il

pagamento parziale degli oneri sociali non assurge a valido motivo di discolpa

o di giustificazione, poiché “In caso contrario, basterebbe che una società,

con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche

considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei

propri amministratori (STCA del 13 settembre 2021, inc. n. 31.2021.10, consid.

2.7.3

e relativi riferimenti).”.

2.8

In concreto, stante le considerazioni

che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.1., 2.7.-2.7.4.), le condizioni sancite

dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.3.) e che permetterebbero

al ricorrente di sottrarsi alla responsabilità ex art. 52 LAVS invocando la business

defense non sono realizzate.

Inoltre, analizzata la

documentazione agli atti si deve concludere che in casu non sono dati – ed il

ricorrente neppure li ha invocati – altri motivi liberatori. In particolare, non

trova applicazione la giurisprudenza che ammette, quale motivo di discolpa, uno

scoperto contributivo di due o tre mesi al massimo al momento della cessazione

dell’attività aziendale (cfr. supra consid. 2.7.3. in fine), giacché in

concreto la Cassa ha sistematicamente diffidato e precettato la FA 1 diversi

anni prima del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.) e lo scoperto contributivo estendendosi

ben oltre ai due o tre mesi di tolleranza (cfr. supra consid. 2.2.).

2.9

Il ricorrente ha chiesto al TCA “informazioni

ed edizione documenti (con riserva di rinuncia)” dal __________, dalla __________

e dalla __________ (I, pag. 8).

Va ricordato che

per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con

rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

Come accennato

(cfr. supra consid. 2.7.3.1.), l’obbligo di collaborazione prevede che le parti

devono apportare – ove ciò fosse loro ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, il TCA non dovendo supplire a carenze probatorie ad esse

imputabili.

In concreto, questa

Corte ritiene che dal ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, era

ragionevolmente esigibile produrre con il ricorso o nelle more del gravame la –

oltremodo imprecisata – documentazione a supporto dei fatti invocati. Non

avendo agito in tal senso, violando quindi il suddetto obbligo, egli deve

accollarsi le conseguenze della carenza probatoria a lui imputabile.

Inoltre, per le

ragioni già diffusamente esposte ai consid. 2.7.3.-2.7.3.2., gli atti

all’inserto permettono di emanare il presente giudizio senza che si renda

necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio.

2.10

Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che il ricorrente, non avendo adempiuto agli obblighi

di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della

citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici della FA 1. Confermata la responsabilità del ricorrente

ex art. 52 LAVS, il ricorso di RI 1 va accolto parzialmente, il danno

imputatogli per il periodo gennaio 2016-dicembre 2019 riducendosi dai fr.

120'397.20 richiesti con la contestata decisione a fr. 41'890.35 a seguito del

versamento del dividendo da parte dell’UF di __________ (cfr. supra consid. 1.7.

e 2.2.).

2.11

L’insorgente ha chiesto la rifusione

delle ripetibili sia per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale

(I, p.to 6.).

Conformemente all’art. 61 cpv. 1

lett. g. prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al

rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni.

Nel caso in esame, l’importo del

danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento del dividendo da

fallimento (cfr. supra consid. 1.7.) pendente lite, circostanza che non ha

inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento

ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non

può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell’insorgente, tantomeno

una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle

ripetibili, ancorché parziali (STFA H 67/01 del 5 agosto 2002, citata in

Reichmuth, op. cit., n. 1129; STCA 31.2008.9 del 13 ottobre 2009 consid. 2.14.

e 31.2008.6 del 12 febbraio 2009 consid. 2.8.).

2.12

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione

del 31 ottobre 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla

Cassa CO 1 fr. 41'890.35.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti