31.2023.21
Organo di una SA non ha provato l'esistenza di un piano di ristrutturazione ai sensi della business defense e le misure asseritamente intraprese non lasciavano ragionevolmente presumere che lo scoperto contributivo (di lungo corso) sarebbe stato colmato in breve tempo
8 luglio 2024Italiano55 min
tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.21
jv/gm
Lugano
8 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore: Jerry Vadakkumcherry,
cancelliere
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
(cancellata da RC l’11
dicembre 2023)
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è
stata iscritta a Registro di commercio il 9 febbraio 1981 (estratto RC
informatizzato agli atti).
RI 1 ha formalmente ricoperto la
carica di amministratore delegato con diritto di firma individuale dal 27
febbraio 2018 al 7 gennaio 2019 e di presidente del CdA con diritto di firma
individuale dal 7 gennaio 2019 fino al fallimento della società (pubblicazioni
FUSC del 27 febbraio 2018 e del 7 gennaio 2019).
1.2. La società è stata affiliata alla
Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. aprile 1984 (scritto
del 4 agosto 2020, sub doc. 3B).
Non avendo la società versato
integralmente i contributi paritetici, dal 4 febbraio 2015 la Cassa ha dovuto
sistematicamente diffidarla (elenco diffide emesse datato 28 luglio 2023, sub
doc. 3E) e, dal 13 febbraio 2017, precettarla (doc. 3C).
Con decisione 9 giugno 2020 la
Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società
per il giorno successivo, ordinandone la liquidazione in via sommaria
(pubblicazioni FUSC del 15 giugno e del 31 luglio 2020).
1.3. Il 23 settembre 2020 la Cassa ha
insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi
fr. 120'564.15 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2016-2019
(scritto della Cassa del 23 settembre 2020, sub doc. 3A).
Depositata la graduatoria il 26
ottobre 2021 (pubblicazione FUSC del 26 ottobre 2021; graduatoria del
fallimento, sub doc. 3A), l’UF di __________ ha comunicato alla
Cassa di prevedere un dividendo a favore dei creditori di 2a classe pari a
circa il 65% dell’importo insinuato (scritti del 27 ottobre 2021, del 14 aprile
e 2 ottobre 2023 dell’UF alla Cassa, sub doc. 3A; doc. 6).
Con decisione 7 dicembre 2023 la
Pretura del Distretto di __________ ha deciso la chiusura della procedura
fallimentare con contestuale cancellazione della società dal Registro di
commercio (pubblicazione FUSC 14 dicembre 2023; estratto RC informatizzato agli
atti).
1.4. Constatato di aver subito un danno,
con decisione 17 maggio 2023, confermata con decisione su opposizione 31
ottobre 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 di fr.
120'397.20 relativi al periodo contributivo 2016-2019 (docc. 1 e 3A).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
ha interposto ricorso il 4 dicembre 2023 contro la decisione su opposizione, formulando,
tra l’altro, la “Richiesta di informazioni ed edizione documenti (con
riserva di rinuncia)” dal __________, dalla __________ e dalla __________.
1.6. Con la risposta di causa la Cassa
ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe procedure anche nei confronti di __________,
__________ e __________, terminate con l’accoglimento delle rispettive
opposizioni, ragione per cui l’insorgente è ora l’unico convenuto.
Nel merito, la Cassa ha postulato
la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza a quanto illustrato nella
decisione su opposizione di cui ha chiesto la conferma.
1.7. Con scritto 16 febbraio 2024 la
Cassa ha comunicato che a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF
di __________, la pretesa risarcitoria si è ridotta a fr. 41'890.35, precisando
che “malgrado ciò le conclusioni […] in merito alla posizione ex art.
52 LAVS del signor RI 1 rimangono invariate” (V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI
1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione
contestata.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza
(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la
dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta
il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF
111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646
consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento (decretato
per il 10 giugno 2020) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 27
febbraio 2018 fino al fallimento della società (cfr. supra consid. 1.1.), il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per gli
anni 2016-2019 (cfr. supra consid. 1.4.).
2.2. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata
in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00
del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto la Cassa ha allegato
alla decisione di risarcimento 17 maggio 2023 emanata nei confronti di RI 1 i
conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo 1.
gennaio 2016-31 dicembre 2019 per complessivi fr. 120'397.20 (fr. 388.05 per il
periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2016, fr. 4'093.40 per il periodo 1. gennaio
al 31 dicembre 2017; fr. 46'618.40 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre
2018 e fr. 69'297.35 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2019) (doc. 3A).
Il
ricorrente contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi
confronti, adducendo in particolare che:
-
non gli è possibile verificare il calcolo dei contributi scoperti poiché
“Nell’incarto non figurano […] le fatture periodiche dei contributi,
bensì solo i conteggi annuali, da cui non è possibile estrapolare gli importi
dovuti al momento dell’entrata o dell’uscita dal Consiglio d’amministrazione”;
-
“nei conteggi annuali sembrerebbero essere incluse le multe inflitte
dalla cassa, che secondo giurisprudenza non sono invece computabili”;
-
siccome “il danno è […] limitato ai contributi che non possono
più essere riscossi
a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro” e
che “con e-mail 14 aprile 2023 […] l’UF ha comunicato che a favore
dei creditori di II. classe è presumibile un dividendo pari circa al 65%
[dei crediti insinuati e confermati in graduatoria, n.d.r.]”, l’ammontare del
danno fatto valere dovrebbe essere ridotto per rapporto a tale percentuale (doc.
3B, pag. 5; doc. 4, p.to 5. e I, p.to 5.).
Per quanto attiene alla prima
contestazione, si rileva che, oltre agli specchietti riepilogativi annuali relativi
al periodo 1. gennaio 2016-31 dicembre 2019 con le relative basi di calcolo
(doc. 3A) e all’estratto conto della società (doc. 3D),
la documentazione all’inserto comprende anche l’evoluzione dettagliata dello
scoperto contributivo con il periodo di fatturazione mensile, il tipo di
fattura, gli importi intermedi, la datazione delle fatture, le diffide e
domande d’esecuzione (doc. 3C). Quest’ultimo documento conferma integralmente
l’ammontare del credito risarcitorio di cui alla decisione 17 maggio 2023.
Circa l’asserita illecita
inclusione di multe nei conteggi annuali della Cassa, si rileva che, come
rettamente fatto presente dalla Cassa nella decisione su opposizione 31 ottobre
2023 (doc. 1, p.to 9.), “la voce “AVS Diffide, multe e tassazioni d’ufficio”
non include alcuna multa, ma unicamente le tasse di diffida, che secondo la
giurisprudenza sono elementi del danno imputabile (STCA del 27 settembre 2021,
inc. n. 31.2021.9, consid. 2.3. e 2.8.2 e relativi riferimenti)”, come
desumibile comparando tale posta con i docc. 3C e 3E.
Per quanto concerne la tesi
secondo cui la Cassa avrebbe dovuto ridurre di circa il 65% il credito
risarcitorio ex art. 52 LAVS a seguito della comunicazione del 14 aprile 2023
dell’UF di __________, vale quanto segue.
Va innanzitutto precisato che in
caso di insolvenza del datore di lavoro, il danno ex art. 52 LAVS è costituito,
tra l’altro, dall’intero credito contributivo che non può più essere riscosso in
procedura ordinaria ex art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 con
riferimenti; STCA 31.2022.9 del 21 settembre 2022 consid. 2.2.), che in
concreto ammonta(va) a complessivi fr. 120'397.20, come accertato sopra.
Inoltre, secondo la
giurisprudenza federale è
sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di
una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento
di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la
procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del
danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a
determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in
modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle
somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro
l’eventuale dividendo nel
fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 31.1999.00026 e 31.1999.00036 del 20
ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo 2019). Parimenti, dunque, la Cassa
può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia
pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale
dividendo sarà computato,
successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di
pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà quindi cedere il
relativo dividendo (cfr. SVR
2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid.
3b).
Nella STF 9C_195/2009 del 2
febbraio 2010, afferente alla domanda di sospensione della procedura
risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa
l’incasso di un credito della fallita, l’Alta Corte ha sancito che “[…] in
caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in
materia ad esigere […] che la decisione di risarcimento venga formulata
in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità
dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo.
Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio
agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare
all’autore del danno, anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale
(DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184)” (consid. 5.).
Nel caso in disamina l’agire
della Cassa risulta conforme alla surriferita giurisprudenza, quest’ultima avendo
– a fronte di un danno parziale – fatto valere l’integralità del credito
risarcitorio con l’avvio della procedura ex art. 52 LAVS, accollando
l’incertezza sull’ammontare del dividendo all’autore del danno e, una volta
percepito il dividendo parziale al termine della procedura di fallimento, comunicando
pendente causa la riduzione del credito risarcitorio a fr. 41'890.35 (cfr.
supra consid. 1.7.), corrispondente al 27,20% del totale dei crediti in 2a
classe, rispettivamente al 34,8% del credito complessivo insinuato dalla Cassa
e riconosciuto dall’UF di __________ (cfr. scritto dell’UF di __________ del 14
aprile 2023 alla Cassa e graduatoria FA 1 n. __________, pagg. 6 e 18, sub doc.
3A).
Pertanto, la Cassa ha debitamente
comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52
LAVS e che, a seguito del versamento del dividendo da parte dell’UF di __________,
si è ridotto a fr. 41'890.35 (cfr. supra consid. 1.4. e 1.7).
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle
competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità
sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020,
n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15
giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta
accresciuta quando si tratta di un presidente del CdA; egli deve dar prova di
tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo
sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b e
122 III 195 consid. 3; STCA 31.2002.31 del 1. dicembre 2003 consid. 2.10.1.1.).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di sottolineare
che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un presidente sono da connotare
con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche STFA (non pubbl.)
dell’8 novembre 1999 nella causa G.H. consid. 6b; citata STCA 31.2002.31
consid. 2.10.1.1).
Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V
consid. 1b e 193 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza,
incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di
assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,
soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo
entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto responsabile del
debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione
(STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di
assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la
possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non
dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii
giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18
consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger,
op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma
(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave
negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere
effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione
formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA
31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
2.6. Accettando il mandato di amministratore
delegato con diritto di firma individuale prima e di seguito quello di
presidente del CdA con diritto di firma individuale (cfr. supra consid. 1.1.),
il ricorrente ha assunto tutti gli obblighi che da tali funzioni derivano.
Giova infatti ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore – e a maggior
ragione all’amministratore delegato quale membro del CdA a cui è stata delegata
la gestione operativa della società (STFA H 38/06 e H 44/06 del 26 ottobre 2006
consid. 7.2.-7.4., Sentenza SV 20 26 del 19 aprile 2021 del Tribunale
amministrativo del Canton Nidvaldo, Sezione di diritto delle assicurazioni
sociali, consid. 6.5.; Sentenza AHV 2015/17 del 6 settembre 2016 del Tribunale
delle assicurazioni del Canton San Gallo consid. 2.1.; Chapuis/von Jeinsen, OR
Kommentar, 2023, n. 1, 5, 6 e 10 ad art. 716b CO; Groner, Art. 52 AHVG – Praxis
und Zweck der Arbeitgeberhaftung, in: SZW 2/2006, pag. 87 e seg. con rinvii
giurisprudenziali; Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat – Ein Handbuch für
Theorie und Praxis, 2021, n. 1.288 segg.; Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 610-612; Watter/Roth
Pellanda, BSK OR II, 2024, n. 9 e 16-18 ad art. 716b CO) – spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni, trattandosi di attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege.
L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (STF
H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114
V 219 = RCC
1989 pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella
causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad
art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare
la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99
dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della
norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Va infine ricordato che in caso
di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi
degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e
che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,
pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del
30 settembre 1998).
2.7. Il ricorrente nega ogni addebito in
punto alla contestata grave negligenza, adducendo che:
-
non può essere reso responsabile anche per il periodo precedente
all’entrata in carica, rispondendo tutt’al più per il pagamento delle fatture
scoperte emesse dopo il 27 febbraio 2018 (I, p.to 3.; doc. 4, p.to 5.);
-
siccome al momento dell’entrata in carica gli era stato imposto un
periodo di servizio militare fuori Cantone, egli non poteva seguire gli affari
della società, i quali erano stati delegati a __________ (responsabile, tra
l’altro, del pagamento dei contributi paritetici) e __________. Pertanto, egli “non
può […] essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei
contributi durante questo periodo” (doc. 4, p.to 3.);
-
se non avesse accettato il mandato, la società sarebbe rimasta senza
amministrazione, circostanza che avrebbe comportato la liquidazione della
stessa con un danno superiore rispetto a quello poi effettivamente subito dalla
Cassa. Infatti, sarebbero stati lasciati scoperti i contributi paritetici per
gli anni 2016 e 2017 pari a circa fr. 90'000, oltre a quelli del 2018 fino alla
disdetta dei contratti di lavoro, i salari e altri debiti. Anche il capannone
aziendale sarebbe stato ceduto all’asta ad un prezzo inferiore rispetto a
quello ottenibile tramite normali trattative, con conseguente danno per la
Cassa di ca. fr. 40'000. Non avendo potuto evitare o ridurre il danno, l’insorgente
non ritiene esserci alcuna violazione colpevole delle prescrizioni (I, p.to
2.);
-
torna applicabile la cosiddetta business defense, ossia la
temporanea sospensione dei pagamenti dei contributi paritetici a fronte di un
piano di risanamento aziendale che permette oggettivamente di prevedere la
tacitazione dell’arretrato contributivo entro breve tempo e che può assurgere a
motivo di giustificazione e di discolpa (cfr. infra consid. 2.7.3.), siccome da
una valutazione ex ante il “drastico piano di risanamento” messo in atto
nel febbraio 2018 – comprendente la riduzione della massa salariale, la vendita
di macchinari obsoleti e la cessione del diritto di superficie gravante il
fondo su cui era sito il capannone aziendale – giustificava la temporanea sospensione
dei pagamenti dei contributi paritetici, essendo in quel momento ragionevolmente
presumibile la tacitazione della Cassa. Il fatto che la società non sia stata
risanata, rispettivamente che lo scoperto contributivo non sia stato (integralmente)
colmato è da ricondurre in particolare all’imprevedibile ritardo con cui il __________
ha prorogato il diritto di superficie per sé stante e permanente,
autorizzandone la cessione solo nel dicembre 2019 (con ratifica da parte della
Sezione degli enti locali del Dipartimento della Istituzioni è giunta il 10
febbraio 2020). “A quel punto, il lungo tempo trascorso e la necessità di
liquidità hanno indebolito il potere negoziale della FA 1, che si è vista
costretta a cedere il diritto di superficie […] per il prezzo stracciato
di CHF 750'000.--, a fronte di una valutazione peritale di ben 1'410'000 (cfr.
Doc. L e Doc. E)” e di offerte pervenute tra marzo e aprile 2018 per fr.
1'100'000 (I, pag. 2 e p.to 3.; doc. 4, p.to 4.);
-
il rimprovero della Cassa al ricorrente di non aver dimostrato,
producendo la documentazione pertinente, solide prospettive di salvataggio è
respinta, poiché l’insorgente ha provato l’esistenza e l’entità degli attivi
necessari per coprire i debiti, la riduzione dei salari e il pagamento di molti
contributi precedenti al suo ingresso nel consiglio d’amministrazione. Inoltre,
nella STF H 298/1999 (consid. 4c) il Tribunale federale ha ritenuto eccessiva
la richiesta di comprovare un miglioramento delle prospettive di mercato.
Pertanto, la circostanza che ora, a distanza di diversi anni, l’insorgente non
dispone più di documenti a comprova del piano di risanamento, non può essere
usata a suo pregiudizio, fermo restando che in applicazione del principio
inquisitorio il TCA potrà procedere all’assunzione delle prove necessarie (I,
p.to 4.);
-
“a partire da febbraio 2018 è stata pagata la gran parte dei
contributi scoperti per gli anni 2016 e 2017 (Doc. F)”.
2.7.1. Per quanto attiene alla contestata
responsabilità per il periodo precedente all’entrata in carica, è sufficiente
rammentare che conformemente alla giurisprudenza topica, l’organo di una SA, di
principio, è responsabile anche per i contributi paritetici relativi al periodo
precedente alla sua entrata in carica, essendo suo precipuo dovere informarsi
sulla situazione contributiva della società prima di accettare il mandato,
alternativamente dimettersi immediatamente dopo aver accertato lo scoperto
contributivo (cfr. supra consid. 2.5.; STCA 31.2023.12+14-15 del 14 dicembre
2023 consid. 2.7.1.).
In casu, RI 1 ha accettato la
funzione di amministratore delegato della FA 1, allorquando la società
presentava già degli scoperti contributivi per gli anni precedenti alla sua
entrata in carica (cfr. supra consid. 1.1., 1.4. e 2.2.). Anziché presentare immediate
dimissioni, egli è rimasto organo della società (dal 7 gennaio 2019 quale
presidente del CdA) fino al fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1.), periodo
durante il quale la società ha accumulato un importante scoperto contributivo,
poi divenuto parte del credito risarcitorio.
È quindi a ragione che la Cassa
lo ha ritenuto responsabile anche per i contributi paritetici insoluti relativi
ai periodi precedenti alla sua entrata in carica quale organo formale.
2.7.2. Per quanto concerne il periodo di servizio
militare fuori Cantone e la delega della conduzione aziendale, vale quanto
segue.
Va innanzitutto rilevato che,
come desumibile dal libretto di servizio (doc. 4, allegato D), RI 1 stava già
prestando servizio militare (dall’8 gennaio al 15 giugno 2018) quando ha deciso
di assumere la funzione di amministratore delegato della FA 1 (27 febbraio
2018, cfr. supra consid. 1.1.). Come accennato (cfr. supra consid. 2.6.), accettando
il mandato di amministratore (delegato), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi che
da tale funzione derivano, dovendo informarsi periodicamente sull’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Segnatamente, era suo precipuo dovere vigilare
affinché i contributi venissero regolarmente versati, rispettivamente di
vigilare sulle persone a cui ha delegato la gestione aziendale, verificando che
esse versassero alla Cassa i contributi paritetici dovuti.
In concreto, l’insorgente non può
invocare il periodo di servizio militare fuori Cantone quale circostanza
esimente, poiché proprio durante tale periodo aveva accettato la funzione di
amministratore delegato con tutti gli obblighi che ne derivano, obblighi che,
per sua stessa ammissione (cfr. supra consid. 2.7.), non ha ossequiato. Per
tacere del fatto che, come rettamente rilevato dalla Cassa (doc. 1, p.to 6.2.),
nulla gli impediva di chiedere informazioni alle persone a cui aveva delegato
la gestione aziendale, di verificare la situazione societaria durante il
periodo dove non prestava servizio, nei fine settimana o di richiedere dei
congedi per motivi professionali.
Infine, mal si comprende cosa il
ricorrente voglia trarre a suo favore dalla circostanza che la gestione
aziendale, inclusa la questione dei contributi paritetici, fosse stata integralmente
demandata a __________ (direttore con diritto di firma individuale dal 27
febbraio 2018 al 12 settembre 2019) e a __________ (vicedirettore con diritto
di firma collettiva a due dal 27 febbraio 2018 al 27 marzo 2019), ritenuto che,
come detto, era suo precipuo dovere vigilare sull’agire delle persone a cui
aveva delegato la gestione aziendale (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.), ciò che
non ha fatto.
Ne consegue che il periodo di
servizio militare e la delega gestionale dell’azienda nulla mutano
all’(in)agire gravemente negligente del ricorrente.
2.7.3. Il ricorrente si prevale della cosiddetta
business defense.
La giurisprudenza federale riconosce
quale motivo di giustificazione e di discolpa – esaminandola tendenzialmente
sotto l’aspetto del comportamento colpevole (Reichmuth, op. cit., n. 668;
Bärtschi/Stohwasser, Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018,
pag. 476 e nota a piè di pagina 91 e seg.) – la cosiddetta business defense
(DTF 108 V 183; STF H 298/99 Ge del 14 giugno 2000 consid. 3 in fine, 4a-4c,
STF H 236/01 Gb del 25 marzo 2002 consid. 3bb, STF H 63/05 del 25 maggio 2007
consid. 6.4., STF 9C_111/2007 del 17 settembre 2007 consid. 3.1.-4.), da
differenziare dalla business judgement rule (in tema: Bärtschi/Stohwasser,
op. cit., pagg. 477-480).
Nella recente STF 9C_321/2022 del
29 marzo 2023 (consid. 5.3.1.), l’Alta Corte ha così riassunto il citato motivo
di giustificazione e di discolpa (sottolineature del redattore):
" […] Nach der Rechtsprechung ist die
Schadenersatzpflicht nach Art. 52 AHVG […] nur begründet, wenn nicht Umstände gegeben sind,
welche das fehlerhafte Verhalten des Arbeitgebers als gerechtfertigt erscheinen
lassen oder sein Verschulden im Sinne von Absicht oder grober Fahrlässigkeit
ausschliessen. In diesem Sinne ist es denkbar, dass ein Arbeitgeber zwar in
vorsätzlicher Missachtung der AHV-Vorschriften der Ausgleichskasse einen
Schaden zufügt, aber trotzdem nicht schadenersatzpflichtig wird, wenn besondere
Umstände die Nichtbefolgung der einschlägigen Vorschriften als erlaubt oder nicht
schuldhaft erscheinen lassen (BGE 108 V 183 E. 1b). So kann es sein, dass es einem Arbeitgeber,
der sich in schwieriger finanzieller Lage befindet, durch das Nichtbezahlen
der Beiträge gelingt, die Existenz seines Unternehmens zu retten. Ein
solches Vorgehen führt allerdings nur dann nicht zu einer Haftung […], wenn der
Arbeitgeber zunächst für das Überleben des Unternehmens
wesentliche
andere Forderungen (insbesondere der Arbeitnehmer und Lieferanten) befriedigt,
gleichzeitig aber auf Grund der objektiven Umstände und einer seriösen
Beurteilung der Lage annehmen darf, die geschuldeten Beiträge innert nützlicher
Frist nachzuzahlen (BGE 108 V 183 E.
2; ferner Reichmuth, a.a.O., Rz. 668 und Fn. 941). Rechtfertigungs- oder
Exkulpationsgründe sind dann nicht gegeben, wenn angesichts der Höhe der
bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken von der
vorübergehenden Nichtbezahlung der Forderungen objektiv keine für die Rettung
der Firma ausschlaggebende Wirkung erwartet werden kann, was zu verneinen ist,
wenn im Vergleich zum sonstigen finanziellen Rahmen oder Engagement der Firma
nicht sehr hohe Beitragsausstände zu verzeichnen sind (Urteil 9C_41/2017 vom 2.
Mai 2017 E. 7.2 mit diversen Hinweisen). Der finanzielle Engpass darf dabei
nur vorübergehender Natur sein, gemeint sind Monate und nicht Jahre
(Urteile H 235/03 vom 2. März 2004 E. 6.2 und H 170/01 vom 23. Juli 2002 E.
4.4; Reichmuth, a.a.O., Rz. 668 ff.).”
In tal senso vedasi anche STF
9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.1. e seg.; Sentenza 710 20 454 del 17
maggio 2021 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle
assicurazioni sociali, consid. 9.2.; STCA 31.2021.2 del 31 maggio
2021 consid. 2.7.1.; Sethe/Humbel, Entwicklungen im Gesellschafts-und
Wertpapierrecht | Le point sur
le droit des sociétés et des papiers-valeurs, in: SJZ 119/2923 pag. 1056.
Reichmuth,
rinviando alla giurisprudenza topica, ammette la business defense solo se
i seguenti cinque presupposti sono cumulativamente adempiuti:
" […]
1.
Der vorübergehenden Nichtbezahlung
der Beiträge muss ein bewusster, verantwortlich getroffener
Unternehmensentscheid zugrunde liegen, der von den zuständigen Organen gestützt
auf ausreichende Informationen in einem korrekten Verfahren gefällt wurde;
Considerandi
2.
Der Rechtfertigungsgrund [Reichmuth
tratta la business defense quale motivo di giustificazione, non di
discolpa, n.d.r.] muss für jenen Zeitraum vorliegen, in welchem die entgangenen
Beiträge zu entrichten gewesen wären;
3.
Die Beiträge dürfen nur
zurückbehalten werden, wenn mit dem Geld für das Überleben der Firma
wesentliche Drittforderungen befriedigt werden. Hinsichtlich der
Arbeitnehmerforderungen gilt, dass den Sozialversicherungsbeiträgen
grundsätzlich die gleiche Priorität zukommt, so dass bei fortgesetzten
Lohnzahlungen darauf geachtet werden muss, dass die darauf unmittelbar
entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind; dies bedeutet letztlich: Wenn die
Liquiditätssituation die Begleichung der vollen Bruttolöhne zuzüglich des
Arbeitgeberanteils nicht zulässt, so ist der Arbeitgeber gehalten, die
Lohnzahlungen auf ein Mass zu reduzieren, das die Entrichtung der darauf
anfallenden paritätischen Beiträge erlaubt;
4.
Es muss sich um einen
vorübergehenden Liquiditätsengpass handeln, so dass nach objektiven Kriterien
und einer seriösen Beurteilung der Lage mit der Möglichkeit der baldigen
Beitragszahlung aufgrund einer erfolgreichen Sanierung oder des
Unternehmensverkaufs gerechnet werden kann; gemeint sind wenige Monate, nicht
Jahre. Die blosse Suche nach Finanzmitteln oder potenziellen Käufern und
allfällige gestützt darauf ergangene Zusagen genügen nicht; es müssen greifbare
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass - im Rahmen eines konkreten und
realistischen Sanierungsplanes oder professionell geführter Verkaufsgespräche
mit seriösen Interessenten - ernsthaft Geld beschafft werden kann und
berechtigte Aussicht darauf besteht, dass solches innert nützlicher Frist auch
tatsächlich fliessen wird. Massgebend ist die Betrachtungsweise ex ante;
5.
Angesichts der Höhe der insgesamt
bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken muss von der
vorübergehenden Nichtbezahlung der Forderungen objektiv eine für die Rettung
der Firma ausschlaggebende Wirkung erwartet werden können. Keine solche Wirkung
ist somit anzunehmen, wenn im Vergleich zum sonstigen finanziellen Rahmen oder
Engagement der Firma nicht sehr hohe Beitragsausstände bestehen.” (Reichmuth,
op. cit. n. 671-676).
Il citato autore rileva che
sebbene i presupposti per riconoscere la business defense non devono
essere esageratamente restrittivi, la prassi giudiziaria ammette solo raramente
la business defense, già solo per il fatto che nel periodo critico i
salari possono essere pagati solo nella misura in cui anche i relativi
contributi paritetici vengono versati alla cassa di compensazione (Reichmuth,
op. cit., n. 683-689; cfr. anche la citata STF 9C_111/2007 consid. 3.1.).
Anche Bärtschi e Stohwasser
evidenziano nel citato contributo come “Auch wenn das Bundesgericht in
diesem Zusammenhang neben den Lieferanten jeweils die Forderungen der Arbeitnehmenden
erwähnt, ist zu beachten, dass eine Haftung regelmässig bejaht wird, falls
Löhne ausbezahlt werden, ohne gleichzeitig die darauf geschuldeten
Sozialversicherungsbeiträge zu begleichen. Insofern darf den Forderungen der
Arbeitnehmenden gegenüber den Sozialversicherungsbeiträgen nicht Priorität
eingeräumt werden” e che “In der Gerichtspraxis wird regelmässig nicht
akzeptiert, dass eine Arbeitgeberin Löhne bezahlt, ohne die entsprechenden
Sozialversicherungsbeiträge zu leisten, weil sonst die Arbeitnehmenden
gegenüber der Ausgleichskasse unrechtmässig priviligiert würden”, ragione
per cui “Es empfielht sich, Löhne an die Mitarbeitenden nur noch insoweit
auszurichten, als die darauf unmittelbar kraft Gesetzes entstehenden
Beitragsforderungen gedeckt sind” (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., nota a
piè di pagina 93 e pag. 476).
Nel commento alla citata STF
9C_41/2017 (reperibile all’indirizzo
www.organhaftung-schweiz.ch/business-defense-wie-man-sich-der-haftung-entzieht/,
consultato il 4 maggio 2024), Dalla Vecchia evidenzia, tra l’altro,
l’importanza per l’organo della società di poter provare tramite documentazione
scritta l’esistenza del piano di risanamento.
L’importanza della prova
documentale di un asserito piano di risanamento è desumibile anche dalla STF
9C_906/2017 del 21 giugno 2018 (consid. 3.).
In ogni caso, di principio
l’immissione personale di mezzi liquidi, la rinuncia a pretese salariali o il
finanziamento a proprie spese di un piano di risanamento da allestire da una
fiduciaria non sono considerate misure ai sensi della business defense (STF
9C_313/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 4.3., 9C_312/2021 dell’8 novembre 2021
consid. 4.3., 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.3.2.; STFA H 19/01 del 26
settembre 2001 consid. 3., H 94/01 dell’8 ottobre 2001 consid. 2b, H 11/02 Bl
del 17 maggio 2002 consid. 4b, H 69/02 del 7 gennaio 2004 consid. 4.3, H 195/04
del 18 maggio 2005 consid. 4.6; Sentenza 200 23 278 del Tribunale
amministrativo del Canton Berna, consid. 3.6; Sentenza VSBES.2022.124 del 22
giugno 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, consid. 4.2; Groner,
op. cit., pag. 88; Reichmuth, op. cit., n. 717).
Tanto più a lungo perdurano i
problemi di liquidità e accresce lo scoperto contributivo, tanto meno un organo
può presumere che la difficoltà a pagare i contributi paritetici sia temporanea
e che essa sarà superata non pagando i contributi per un breve periodo (STFA H 267/02 del 21 gennaio 2004 consid. 5.1.).
Nella STFA H 195/04 del 18 maggio
2005.
(consid. 4.4.), l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha sancito
che uno scoperto contributivo di circa fr. 40'000 per il periodo da novembre
2001.
ad agosto 2003 non permette di prevalersi della business defense.
La business defense va
distinta dal caso di mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività che può eventualmente rappresentare motivo di discolpa.
Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle
aziende, che dopo aver per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo
delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell’art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con
riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit.,
pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto
alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF
27.
giugno 1994 nella causa M.).
2.7.3.1
In casu, va innanzitutto ricordato
che incombe all’organo l’onere di sovvertire la presunzione di comportamento
colpevole a motivo del mancato versamento dei contributi paritetici (cfr. supra
consid. 2.4.) e quindi, il dovere di comprovare le circostanze che rendono
applicabili la business defense (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag.
479).
In casu RI 1 sostiene di aver
allestito ed implementato un “drastico piano di risanamento” già dalla
sua entrata in carica nel febbraio 2018 (I, pag. 2 e p.to 3.; doc. 4, p.to 4.),
momento in cui va posto l’orizzonte temporale per valutare le oggettive
prospettive di successo dello stesso.
Ora, si rileva innanzitutto che non
vi è alcuna prova documentale a sostegno dell’esistenza di un piano di
risanamento che poteva oggettivamente far ritenere che il pagamento degli
arretrati contributivi sarebbe stato effettuato entro pochi mesi. La
motivazione addotta dal ricorrente per giustificare tale carenza probatoria,
ossia che la procedura di risarcimento è stata avviata a distanza di diversi
anni, oltre ad essere inconferente, non persuade, giacché egli, sempre a
distanza di anni, è stato in grado di reperire e produrre agli atti, tra
l’altro, la documentazione afferente alla massa salariale, alla vendita dei
macchinari obsoleti, alla valutazione peritale del capannone aziendale e la
bozza del contratto di cessione del diritto di superficie, documentazione che a
mente sua dovrebbe suffragare l’allegata esistenza di un piano di risanamento (delle
asserite misure di risanamento si dirà al consid. 2.7.3.2.). Per tacere del
fatto che, quanto asserito dall’insorgente mal si concilia con la sua
precedente affermazione secondo cui il periodo di servizio militare
obbligatorio oltre Gottardo gli aveva precluso la possibilità di seguire gli
affari della società (cfr. supra consid. 2.7.2.). Inoltre, all’interrogatorio
del 23 giugno 2020, chiamato ad esprimersi circa eventuali “Misure concrete
di risanamento (art. 725 CO) intraprese dall’AU/CdA dopo il primo P.E.
significativo”, RI 1 si è limitato a rispondere che “Sono state prese
misure di risparmio riguardanti il personale” (verbale d’interrogatorio del
23.
giugno 2020, pag. 3, sub doc. 3A), senza fare alcun accenno ad un
“drastico piano di risanamento” e tantomeno ad ulteriori misure di
ristrutturazione aziendale.
Per quanto attiene alla richiesta
del ricorrente secondo cui “in applicazione del principio inquisitorio il
TCA potrà procedere all’assunzione delle prove necessarie” a comprova
dell’asserito piano di risanamento, va qui rilevato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di
apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nel caso che ci occupa questa Corte
ritiene innanzitutto che se l’insorgente avesse effettivamente allestito un
drastico piano di risanamento, come sostiene, ve ne sarebbe con ogni
verosimiglianza prova documentale. Inoltre, nonostante sia patrocinato da un
avvocato, egli non ha neppure indicato quali mezzi di prova il TCA dovrebbe in
concreto assumere al fine di dimostrare la presenza di un piano di risanamento
ai sensi della business defense, violando manifestamente il dovere di
collaborazione delle parti di cui sopra. A tal proposito, occorre sottolineare
che non è compito del TCA sostanziare le tesi ed argomentazioni del ricorrente.
Infine, il rinvio del ricorrente
alla STF H 298/1999 (consid. 4c) risulta in concreto inconferente. In quella
fattispecie il Tribunale federale aveva rimproverato al giudice di prime cure
il fatto di aver preteso dal datore di lavoro la prova di una strategia di
risanamento che includesse migliori prospettive di mercato od il lancio di
nuovi prodotti, mentre in casu ad essere non comprovata non è solo l’asserita
strategia di risanamento ma proprio l’esistenza di un piano di risanamento, a
prescindere dalla bontà dello stesso.
Visto quanto precede, in casu non
risulta provata l’esistenza di un piano di risanamento della FA 1. Pertanto, le
seguenti considerazioni sono formulate a mero titolo abbondanziale.
2.7.3.2
Anche ammettendo, per ipotesi di
lavoro, che le misure adottate (riduzione massa salariale, vendita macchinari
obsoleti e cessione del diritto di superficie) fossero parte di un piano di
ristrutturazione aziendale, in casu non vi sarebbero comunque gli estremi per
ammettere la business defense. Ciò per i seguenti motivi.
Giova innanzitutto ricordare che
dal 4 febbraio 2015 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare e dal 13
febbraio 2017 precettare la FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), ragione per cui il
mancato pagamento degli oneri sociali – e la situazione di difficoltà della
società – non era temporanea, ma di lungo corso (verbale d’interrogatorio del
23.
giugno 2020, pag. 2, sub doc. 3A), circostanza che esclude la business
defense (cfr. supra consid. 2.7.3.).
Per quanto attiene alla massa
salariale, si rileva che la società aveva dichiarato salari per fr. 625'183 per
il 2016, fr. 669'508 per il 2017, di fr. 591'252 per il 2018 e di 562'170 per
il 2019 (I, allegati J e K). Ciò significa che tra il 2017 ed il 2018 (il
ricorrente è entrato in carica il 27 febbraio 2018, cfr. supra consid. 1.1.) vi
è stata una riduzione dell’11,7% della massa salariale, mentre tra il 2018 ed
il 2019 la flessione è stata del 5%. Non vi è quindi spazio per parlare di una
drastica misura di risanamento, considerato peraltro che è proprio sul monte
stipendi che vanno calcolati i contributi paritetici da versare alla Cassa. Inoltre,
neppure il numero di lavoratori ha subito drastiche variazioni dal 2017 al 2019
(10 nel 2017, 13 nel 2018 ed 11 nel 2019; I, allegato K).
Va qui altresì rilevato che dal
2018.
al 2019, la società ha continuato a versare i salari senza tuttavia pagare
i relativi oneri sociali, circostanza che ha comportato un’importante crescita
dello scoperto contributivo (cfr. supra consid. 2.2.). Come già illustrato
precedentemente (cfr. supra consid. 2.7.3.), tale agire configura un
comportamento gravemente negligente, il versamento dei salari non essendo
prioritario rispetto al pagamento dei contributi paritetici. Anche per questo
motivo la business defense è esclusa. Inoltre, il mancato pagamento
degli oneri sociali per il periodo 2018-2019 va ben oltre al termine
ragionevole – pochi mesi – che, a determinate condizioni, la giurisprudenza e
la dottrina ritengono tollerabile.
Per quanto attiene alla prevista
cessione del diritto di superficie, asseritamente avvenuta a condizioni eccessivamente
sfavorevoli rispetto alle offerte inizialmente pervenute a causa del ritardo
del __________ nell’evadere la procedura, vale quanto segue.
Innanzitutto, l’asserzione
dell’insorgente secondo cui per la cessione del diritto di superficie aveva
ricevuto offerte tra marzo e aprile 2018 per fr. 1'100'000, ammontare che
avrebbe tacitato integralmente la Cassa, non trova alcun riscontro nella
documentazione agli atti. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (I,
pag. 2), era da lui ragionevolmente esigibile produrre tali offerte quali mezzi
di prova in questa sede, a maggior ragione considerando che le asserite offerte
erano pervenute da coloro che successivamente hanno effettivamente acquisito il
diritto di superficie (I, pag. 2 e allegato L). Invece, egli si è limitato a
produrre il sunto del rapporto della valutazione immobiliare del 28 giugno 2019
della __________ relativo all’immobile della FA 1 ed indicante un valore di
mercato di fr. 1'410'000 (I, allegato E) e la bozza del contratto di cessione
del diritto di superficie (I, allegato L).
Ne consegue che quanto addotto
dall’insorgente assurge a mera allegazione di parte.
E neppure l’asserita lentezza rimproverata
al __________ per l’evasione della procedura di proroga ed autorizzazione alla
cessione del diritto di superficie trova riscontro nella documentazione agli
atti. A questo proposito e come già indicato precedentemente (cfr. supra
consid. 2.7.3.1.), il ricorrente non può prevalersi del principio inquisitorio
chiedendo al TCA di “procedere alle necessarie richieste d’informazioni e di
edizione di documenti” (I, p.to 4.), poiché conformemente all’obbligo di
collaborazione, era da lui ragionevolmente esigibile produrre la corrispondenza
intercorsa con il __________, evidenziando l’asserito ritardo nell’evasione
della pratica per rapporto alle tempistiche previste dalla Legge organica
patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), dal relativo Regolamento
d’applicazione dell’11 ottobre 1994 (RALOP; RL 188.110) e del Regolamento __________
nella versione allora in vigore, ciò che non è avvenuto.
Ne consegue che anche tale
asserzione dell’insorgente si esaurisce in una mera allegazione di parte.
Pertanto, ancorché non decisivo
ai fini del giudizio (cfr. supra consid. 2.7.3.1. in fine), non risulta provato
che la FA 1 avesse ricevuto offerte per fr. 1'100'000 tra marzo e aprile 2018 e
tantomeno che vi sia stato un ingiustificato ritardo nell’evasione della
pratica di proroga del diritto di superficie da parte del __________.
Per quanto attiene alla vendita
dei macchinari obsoleti per un ricavato di complessivi fr. 132'390, si rileva
che la vendita è stata effettuata solo nel 2020 (I, allegato M), ossia ben
oltre i pochi mesi tollerati per l’attuazione del piano di risanamento con
contestuale copertura dei contributi paritetici insoluti e a ridosso del
fallimento della società.
Tutto bene considerato, il TCA ha
maturato il convincimento che non vi sia mai stato un piano di risanamento
della società e che anche se per ipotesi di lavoro tale piano fosse
effettivamente stato allestito, le circostanze diffusamente illustrate al
consid. 2.7.3.1. e seg. escludono la cosiddetta business defense. Anzi,
a ben vedere, il procedere dell’insorgente configura piuttosto una liquidazione
(parziale) degli asset societari prima dell’apertura della procedura di
fallimento, a fronte di una carenza di liquidità che lo stesso ricorrente ha
dichiarato sussistere dal 2014 (verbale d’interrogatorio del 23 giugno 2020,
pag. 3 in fine, sub doc. 3A).
Pertanto, la censura dell’insorgente
risulta inconferente.
2.7.4
Il ricorrente sostiene inoltre che
se non avesse assunto il mandato in seno alla società di famiglia il danno
sarebbe stato superiore.
A tal proposito il TCA può far
propria la posizione della Cassa secondo cui “Per quanto attiene
all’affermazione secondo cui la pretesa risarcitoria sarebbe stata superiore,
se l’insorgente non avesse assunto la funzione di presidente del CdA, si rileva
che [essa, n.d.r.] è una mera allegazione di parte. In ogni caso […],
il differimento del pagamento dei contributi […] è stato pluriennale.
Per giurisprudenza uno scoperto riferito a numerosi anni di contribuzione
esclude qualsiasi possibilità di giustificazione e di discolpa per
l’amministratore” (III, p.to 2.).
In effetti, oltre al fatto che
quanto asserito dal ricorrente configura una mera supposizione, va rilevato che
l’assunzione della funzione di amministratore delegato prima e di presidente
del CdA poi comportava il rischio che gli asseriti profusi sforzi atti per saldare
lo scoperto contributivo sarebbero risultati vani, con la conseguente
responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS. In casu lo scoperto contributivo si
protraeva ormai da anni con relative sistematiche diffide e procedure esecutive
(cfr. supra consid.1.2.), ragione per cui il rischio che al termine del proprio
mandato vi fosse un danno di cui rispondere non poteva certo essere escluso, a
maggior ragione considerato quanto accertato al consid. 2.7.3.2. in fine.
Inconferente risulta l’asserzione
del ricorrente secondo cui “a partire da febbraio 2018 è stata pagata la
gran parte dei contributi scoperti per gli anni 2016 e 2017” (cfr. supra
consid. 2.8.), giacché, come rettamente rilevato dalla Cassa (III, p.to 5.), il
pagamento parziale degli oneri sociali non assurge a valido motivo di discolpa
o di giustificazione, poiché “In caso contrario, basterebbe che una società,
con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche
considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei
propri amministratori (STCA del 13 settembre 2021, inc. n. 31.2021.10, consid.
2.7.3
e relativi riferimenti).”.
2.8
In concreto, stante le considerazioni
che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.1., 2.7.-2.7.4.), le condizioni sancite
dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.3.) e che permetterebbero
al ricorrente di sottrarsi alla responsabilità ex art. 52 LAVS invocando la business
defense non sono realizzate.
Inoltre, analizzata la
documentazione agli atti si deve concludere che in casu non sono dati – ed il
ricorrente neppure li ha invocati – altri motivi liberatori. In particolare, non
trova applicazione la giurisprudenza che ammette, quale motivo di discolpa, uno
scoperto contributivo di due o tre mesi al massimo al momento della cessazione
dell’attività aziendale (cfr. supra consid. 2.7.3. in fine), giacché in
concreto la Cassa ha sistematicamente diffidato e precettato la FA 1 diversi
anni prima del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.) e lo scoperto contributivo estendendosi
ben oltre ai due o tre mesi di tolleranza (cfr. supra consid. 2.2.).
2.9
Il ricorrente ha chiesto al TCA “informazioni
ed edizione documenti (con riserva di rinuncia)” dal __________, dalla __________
e dalla __________ (I, pag. 8).
Va ricordato che
per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con
rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).
Come accennato
(cfr. supra consid. 2.7.3.1.), l’obbligo di collaborazione prevede che le parti
devono apportare – ove ciò fosse loro ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, il TCA non dovendo supplire a carenze probatorie ad esse
imputabili.
In concreto, questa
Corte ritiene che dal ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, era
ragionevolmente esigibile produrre con il ricorso o nelle more del gravame la –
oltremodo imprecisata – documentazione a supporto dei fatti invocati. Non
avendo agito in tal senso, violando quindi il suddetto obbligo, egli deve
accollarsi le conseguenze della carenza probatoria a lui imputabile.
Inoltre, per le
ragioni già diffusamente esposte ai consid. 2.7.3.-2.7.3.2., gli atti
all’inserto permettono di emanare il presente giudizio senza che si renda
necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio.
2.10
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che il ricorrente, non avendo adempiuto agli obblighi
di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della
citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi paritetici della FA 1. Confermata la responsabilità del ricorrente
ex art. 52 LAVS, il ricorso di RI 1 va accolto parzialmente, il danno
imputatogli per il periodo gennaio 2016-dicembre 2019 riducendosi dai fr.
120'397.20 richiesti con la contestata decisione a fr. 41'890.35 a seguito del
versamento del dividendo da parte dell’UF di __________ (cfr. supra consid. 1.7.
e 2.2.).
2.11
L’insorgente ha chiesto la rifusione
delle ripetibili sia per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale
(I, p.to 6.).
Conformemente all’art. 61 cpv. 1
lett. g. prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al
rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni.
Nel caso in esame, l’importo del
danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento del dividendo da
fallimento (cfr. supra consid. 1.7.) pendente lite, circostanza che non ha
inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento
ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non
può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell’insorgente, tantomeno
una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle
ripetibili, ancorché parziali (STFA H 67/01 del 5 agosto 2002, citata in
Reichmuth, op. cit., n. 1129; STCA 31.2008.9 del 13 ottobre 2009 consid. 2.14.
e 31.2008.6 del 12 febbraio 2009 consid. 2.8.).
2.12
Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13
In DTF 137
V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su opposizione
del 31 ottobre 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla
Cassa CO 1 fr. 41'890.35.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti