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Decisione

31.2023.22

Ricorso (respinto) contro dec. (su opp.) di risarcimento di ex gerente della società fallita. Entrata in carica e iscrizione a RC. Breve periodo di carica non costituisce in casu motivo di giustificazione. Responsabilità per il danno verificatosi precedentemente alla sua entrata in carica

29 maggio 2024Italiano35 min

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.22

FS

Lugano

29 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6

novembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta: DT 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La DT 1, è

iscritta a Registro di commercio dal 4 agosto 2017 (data di pubblicazione nel

FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha

rivestito la carica di gerente con firma individuale dal 15 dicembre 2022 al 3

gennaio 2023 (date di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato

agli atti; doc. B incarto della Cassa).

1.2.

A partire dal mese di settembre 2021 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa),

a seguito dei ritardi nei pagamenti dei contributi, ha proceduto all’invio di

diffide di pagamento e, dal novembre successivo, a promuovere procedure

esecutive nei confronti della DT 1 (docc. 6, 7 e 8 incarto della Cassa), le

quali sono sfociate negli attestati di carenza di beni 2 gennaio 2023 per il

periodo 1. ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, rispettivamente 1. gennaio 2020 –

31 dicembre 2020 (cfr. ACB agli atti dell’incarto della Cassa).

1.3.

Constatato di aver subito un danno, con decisione del 15 settembre 2023

la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale gerente della società) il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 11'531.40 per i contributi paritetici non soluti dalla

società nel periodo dal 2020 al 2022, in via solidale con __________ e TERZ 1

(doc. 1 incarto della Cassa).

1.4.

A seguito dell’opposizione inoltrata da RI 1 (doc. 2 incarto della Cassa),

con decisione su opposizione del 6 novembre 2023 (doc. A2), la Cassa ha

confermato la decisione del 15 settembre 2023.

1.5.

Con il presente ricorso l’insorgente impugna la suddetta decisione su

opposizione, chiedendone l’annullamento. Egli riprende sostanzialmente le

argomentazioni fatte valere nell’opposizione alla decisione della Cassa,

sostenendo di non essere mai entrato effettivamente nella gerenza della società

e di non aver mai partecipato ad alcuna presa di decisione. In particolare

sostiene che, nonostante avesse dato la sua disponibilità ad assumere il ruolo

di gerente, l’istanza d’iscrizione della sua carica a registro di commercio del

15 luglio 2022 fosse rimasta in sospeso a causa del mancato pagamento della relativa

tassa cosicché, in assenza di tale iscrizione, egli non avrebbe mai operato

quale gerente. A seguito dell’iscrizione, avvenuta solo il 12 dicembre 2022 a

sua insaputa, egli avrebbe immediatamente dimissionato ed avrebbe esatto la

cancellazione della sua carica dal registro di commercio. Evidenzia quindi

come, non avendo mai avuto alcun potere di firma sino all’iscrizione, in

seguito alla quale l’unico atto svolto quale gerente sarebbe stato quello di

dimissionare, non avrebbe mai avuto la possibilità di pagare alcunché. Ritiene

quindi sproporzionato imputargli un danno di fr. 11’531.40 per un periodo di

carica iscritto a registro di commercio così breve.

1.6.

Con la risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso

rinviando alle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e indicando di

aver avviato analoga procedura di risarcimento, oltre che nei confronti di RI 1,

anche nei confronti di TERZ 1 e __________. Ha inoltre comunicato la riduzione

dell’importo del danno a carico dell’insorgente a fr. 7'481.20 a seguito di una

rettifica svolta d’ufficio e dei pagamenti nel frattempo intervenuti.

1.7.

Il 24 gennaio 2024 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in

causa di TERZ 1, il quale tuttavia è rimasto silente.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011,

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve

risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per

negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo

contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15). Qualora più datori di lavoro, come per

esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona

giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente

(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il

cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Fatti

I soci gerenti e

i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una

Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF

126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag.

177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11

ottobre 2011 con riferimenti).

Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF)

aveva riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi,

concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito dell'art. 52

LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito

del rilascio degli ACB 2 gennaio 2023, i quali segnano l’insorgenza (e anche la

conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società, la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, già gerente con firma individuale

della DT 1 (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i

contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2020 al 2022.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i

contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di

lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10

giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA

H 142/03 del 19 agosto 2003 e H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle

parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che

l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT

II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in

esame, la Cassa ha debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito

allegando alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni dal 2020 al 2022 per

complessivi fr. 11’531.40 (cfr. conteggi allegati al doc. 1 dell’incarto

della Cassa) poi ridotti a fr. 7'481.20 a seguito di una precedente errata

quantificazione del danno e dei pagamenti nel frattempo intervenuti.

2.4

Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è

quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la

legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento

dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa

riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS

medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme

concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti

sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati,

l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in

senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607

consid. 5a).

L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e

il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche

se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve

preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid.

5b).

2.5

L’insorgente,

pur non negando di aver sottoscritto l’istanza di iscrizione 15 luglio 2022 al

registro di commercio quale gerente con firma individuale della DT 1, sostiene

di non aver mai operato per la società e di non aver mai partecipato ad alcuna

presa di decisione. Rileva infatti come la suddetta istanza d’iscrizione fosse

rimasta in sospeso, verosimilmente a causa del mancato anticipo della relativa

tassa, sicché egli non sarebbe mai entrato “nella gerenza effettiva della

società, rimanendo in una sorta di limbo”, ritenendo, per tale ragione, di

non poter fare alcun accertamento né di poter accedere ai documenti societari. Solo

il 12 dicembre 2022 egli sarebbe stato iscritto a sua insaputa, dimissionando immediatamente

ed esigendo la cancellazione della sua carica del registro di commercio. Per

tali ragioni ritiene di non poter essere ritenuto responsabile del danno

imputatogli dalla Cassa.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA

365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il

TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile,

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01

del 5 giugno 2003).

Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto

esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa

A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.9).

Secondo

la giurisprudenza, incorrono inoltre in un agire approssimativo i nuovi

amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio

ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei

contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto

responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua

entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se

invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data

allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione

contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13

aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

La passività a

dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989.

pag. 115).

2.5.1

Nel caso di specie, contrariamente a quanto pretende RI 1,

egli non si è limitato a dare la propria disponibilità ad assumere la carica di

gerente e alla sottoscrizione dell’istanza d’iscrizione, senza tuttavia entrare

effettivamente nella società.

Infatti,

nell’istanza d’iscrizione al registro di commercio 15 luglio 2022, viene

esplicitamente indicato come la medesima, firmata dal socio unico e presidente

della gerenza __________, abbia valore di verbale dell’assemblea dei soci, ed RI

1.

è nominato gerente con diritto di firma individuale (doc. A allegato alla

decisione su opposizione 6 novembre 2023, agli atti dell’incarto della Cassa).

Tale istanza è quindi stata sottoscritta dall’insorgente due volte, sia per

accettazione della carica, sia in qualità di nuovo gerente. Ciò alla presenza

dell’avv. __________ il quale ha poi attestato l’autenticità delle firme

apposte. Pertanto, ricordato come l’amministratore di una società anonima (e,

pertanto pure il gerente di una Sagl) sia responsabile del danno provocato alla

Cassa ai sensi dell’art. 52 LAVS, a partire della sua entrata effettiva nella

società - momento in cui egli può influenzarne la gestione - senza riguardo

alla data d’iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172, consid. 3,

STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019, consid. 2.8., STCA 31.2018.1 del 25 ottobre

2018.

consid. 2.8.1.), poco importa che quest’ultima sia avvenuta solamente il

15.

dicembre 2022. Ne discende che, con la nomina a gerente con firma

individuale della DT 1 da parte dell’assembla dei soci, avvenuta il 15 luglio

2022, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano. L’insorgente, il quale è (o è stato) organo

formale di altre cinque società, non poteva misconoscere (come ha tentato di sostenere

in questa sede asserendo di non essere mai entrato nella gerenza della società)

il significato della sottoscrizione davanti al notaio dell’istanza di modifica

del registro di commercio avente valore di assemblea dei soci.

Pertanto RI 1

non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli, che peraltro non adduce

né tantomeno prova i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi

obblighi di incombeva l’obbligo di accertarsi preventivamente dello stato

finanziario della società e di controllare e vigilare affinché i contributi

(anche quelli arretrati, precedenti alla sua entrata in carica, cfr. infra

consid. 2.5.2.) fossero effettivamente versati.

Tale omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza

cui era tenuto quale organo societario.

Gli argomenti

addotti dal ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA del

31.

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003

nella causa G., inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come suesposto infatti, un gerente

non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver

mai partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto

solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza

grave (cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

Non

assurge ad argomento esimente da colpa il fatto che l’insorgente, in assenza

dell’iscrizione a registro di commerci “non è mai stato legittimato ad

assumere informazioni riguardanti la società presso i pubblici uffici, in

particolare per quanto riguarda il pagamento dei contributi sociali”. Egli

non ha minimamente spiegato perché non avrebbe potuto reperire le necessarie

informazioni riguardanti la situazione finanziaria della DT 1 nella

documentazione societaria e per quale motivo avrebbe dovuto invece rivolgersi

alla Cassa. Egli ha piuttosto indicato di avere, a torto, ritenuto di non poter

fare personalmente accertamenti né di poter accedere a tale documentazione

societaria, senza partecipare inoltre ad alcuna presa di decisione, ciò che,

come visto, a fronte della sua nomina a gerente della società costituisce un

caso di negligenza grave.

2.5.2

Nemmeno

la brevità della carica addotta dal ricorrente, il quale ritiene come, a fronte

dell’iscrizione a registro di commercio dal 15 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023

(cfr. supra consid. 1.1.), sia sproporzionato imputargli la responsabilità per

fr. 11'531.40, può esimerlo dalla sua responsabilità.

Va anzitutto

rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, come visto, l’amministratore

è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di

amministrazione, indipendentemente dalla data d’iscrizione a registro di

commercio (DTF 123 V 172) sino al momento dell’estinzione effettiva del mandato

(cfr. pro multis STCA del 18 marzo 2019, inc. 31.2018.15 consid. 2.9 con

riferimenti).

L’intervallo

determinante è quindi quello compreso fra l’assunzione della carica, ovvero il

15.

luglio 2022 – come risulta dall’istanza d’iscrizione al registro di

commercio avente valore di verbale assembleare di nomina – ed (almeno) il 15

dicembre 2022, ovvero tenendo in considerazione quale data delle dimissioni

effettive quella più favorevole all’insorgente (egli ha infatti indicato di

essersi accorto dell’avvenuta iscrizione il 15 dicembre 2022, data della pubblicazione

sul FUSC e di aver immediatamente dato le dimissioni; in particolare nell’istanza

di cancellazione della sua iscrizione del 22 dicembre 2022, sottoscritto da TERZ

1.

e __________ viene indicato come RI 1 avesse effettivamente dimissionato

senza tuttavia indicare la data, cfr. doc. B dell’incarto della Cassa).

Egli è quindi

rimasto in carica per oltre cinque mesi.

Il TFA ha

precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi

dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo

la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato

regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del

29.

aprile 2002, consid. 4b).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun

motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Nella fattispecie, la brevità del periodo

di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di giustificazione

escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che, al

momento dell'entrata in carica (15 luglio 2022), la società risultava in mora

con il pagamento dei contributi sociali. In particolare risultavano già

scoperti e precettati i conguagli per il 2020 ed il 2021 e risultavano

parimenti scoperti gli acconti per il primo e per il secondo trimestre del

2022, mentre la successiva fattura differenziale per il periodo 1. gennaio – 30

giugno 2022, emessa il 15 giugno 2022, è stata pagata solo l’8 agosto 2023.

Già dal mese di settembre 2021 la Cassa

aveva inoltre proceduto all’invio di diffide di pagamento e dal mese di ottobre

2021.

aveva proceduto all’avvio di procedure esecutive che hanno portato

all’irrecuperabilità dei contributi (cfr. supra consid. 1.2.).

Per quanto riguarda il periodo

contributivo per il quale RI 1 deve essere considerato responsabile si osserva

quanto segue.

Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo

amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi

correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non

faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di

causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei

contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC

1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE

2020.

III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il

nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave

negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al

momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora

la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR

1996.

EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio

di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno

verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del

29.

agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Seppure un nuovo

organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per

un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve

comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi

paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento

dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non

intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i

debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle

medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto

prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano

debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad

esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di

compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In una pronunzia

del 2020 (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale federale si è

determinato sul ricorso di un ex presidente del CdA di una società fallita che,

in sintesi, declinava ogni responsabilità per i contributi paritetici insoluti

asserendo che al momento della sua elezione nel CdA la società presentava già

una situazione di eccedenza di debiti e di insolvenza, circostanza dalla quale

il ricorrente ne desumeva l’interruzione del nesso di causalità adeguata.

L’Alta Corte, ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha precisato quanto segue

(sottolineature del redattore):

" Vi è insolvenza se un debitore non ha onorato da

molto tempo i propri obblighi finanziari. In un simile caso un creditore non

può più sperare di essere pagato […] Si deve ammettere una situazione

d’insolvenza se vi sono attestati di carenza beni, è stato dichiarato il

fallimento o è stato concluso un concordato con cessione di beni. È

riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti elementi che

dimostrano la continua inadempienza verso i propri obblighi finanziari, come la

costante mancanza di fondi per far fronte alle proprie obbligazioni scadute.

Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l’insolvenza

non è ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole […].

Un’eccedenza

di debiti è invece data quando i debiti della società non sono più coperti né

al valore di esercizio né al valore di alienazione (art. 725 cpv. 2 seconda

frase CO). […] L’eccedenza di debiti configura un indizio

dell’insolvenza della società.” (consid. 4.1. e 4.2.)

In

concreto, RI 1 non ha mai sostenuto che al momento dell’assunzione della

funzione di gerente, DT 1 fosse già insolvente o indebitata al punto che i

contributi risultavano irrecuperabili. E neppure la documentazione all’inserto

permette di sostenere tale conclusione (cfr. supra consid. 1.2.; cfr. anche STF

9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).

Ne

consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza e dottrina, l’insorgente

è responsabile anche per i contributi paritetici insoluti precedenti

all’assunzione della funzione di gerente della citata società.

2.5.3

Si

rileva infine come il comportamento gravemente negligente dell’insorgente trovi

ulteriore conferma nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave

dell’obbligo di comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

Secondo la giurisprudenza, agisce in modo non conforme alla legge

e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in

violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla

possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi

(ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi

liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio

finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari

annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile

(STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016).

Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di

informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento

della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una

variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

Nel caso in

esame, nella decisione contestata la Cassa ha rilevato, senza essere smentita,

di aver “(…) fatturato gli acconti per il 2022 sulla base di una somma annua

dei salari di CHF 18'000. Per contro l’ammontare effettivo dei salari per

l’anno 2022 è risultato essere di CHF 57'821.00. Ciò significa che l’ammontare

dei salari effettivi per il 2022 è risultato essere dell’221.23% più alto

rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti”.

2.6

Occorre poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere

né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze –

che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto

legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che

si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a

una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e

nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit.,

n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg.

25.

ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF

123.

V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore

di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e

che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto

se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di

un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.;

vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa

posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per

quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal

profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit.,

pag.36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF

27.

giugno 1994 nella causa M.).

2.7

In considerazione di tutto quanto precede questo Giudice deve concludere che

l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza ed

avendo commesso una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto

dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, ha così violato le prescrizioni per negligenza grave

e, in assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della citata

giurisprudenza, deve assumersi la conseguenza del mancato pagamento dei

contributi paritetici da parte di FA 1 per gli anni dal 2020 al 2022.

Confermata la

responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente, il ricorso va accolto

parzialmente, il danno a lui imputato essendosi ridotto dai fr. 11'531.40 a fr.

7'481.20 in seguito al ricalcolo dello stesso per il 2022 il quale è stato

ridotto da 6'163.90 a 4'786.40, e del pagamento di fr. 2'672.70 nel frattempo

intervenuto (supra consid. 1.6.).

2.8

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1°

gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la

gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art.

61.

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative

a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la

normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma

esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la

Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in

tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente

nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi

all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29

cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non

disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa

applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione

delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque,

in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione

di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore

delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come

oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr.

pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.9

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison

avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la

DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del

ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione 6 novembre 2023 è modificata nel senso

che RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 l’importo di fr. 7'481.20.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione agli interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti