31.2023.4
Conferma decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS di un gerente di una Sagl per non aver esercitato il suo obbligo di controllo che gli spettava
16 giugno 2023Italiano28 min
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.4
BS
Lugano
16 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1
è stata costituita il 13 dicembre 2019 (data di pubblicazione nel
FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti), con sede a __________.
RI
1 ha ricoperto la carica gerente dal 18 dicembre 2019 (data di pubblicazione
nel FUSC), con diritto di firma individuale, fino al fallimento della società
(7 settembre 2022).
1.2. La
FA 1
è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di
datrice di lavoro (cfr. la relativa affiliazione sub doc. 6).
In
data 22 marzo 2022 l’UE di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di
carenza beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al primo
trimestre 2021 per fr. 2’980 (sub doc. 6).
Con
decreti 7 settembre 2022 e 12 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura rispettivamente la sospensione del fallimento
ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 13.09.2022 e 02.12.2022).
La
Cassa ha insinuato il 6 dicembre 2022 all’UF di __________ il proprio credito
di fr. 6'452,45 (sub doc. 6). Con e-mail 16 dicembre 2022 l’amministrazione del
fallimento ha informato la Cassa che il fallimento è stato chiuso per mancanza
di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese (sub doc. 6).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione 16 dicembre 2022,
confermata con decisione su opposizione del 6 febbraio 2023, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 6'452,45 per contributi paritetici dovuti nel 2021
dalla società.
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 contesta la suddetta decisione chiedendone
l’annullamento. Facendo riferimento all’opposizione 14 gennaio 2023 alla
decisione di risarcimento 16 dicembre 2023, sostiene che __________ è stato
amministratore di fatto della società e che pertanto la responsabilità del
mancato pagamento dei contribuito ricade su di lui. Evidenzia inoltre come il
succitato abbia sempre ribadito che si sarebbe fatto carico di tutti gli oneri
derivanti dalla sua attività.
1.5. Con
la risposta di causa, richiamate le motivazioni contenute nella decisione
contestata, la Cassa postula la reiezione del ricorso. Ribadisce come
l’insorgente non abbia adempiuto agli obblighi di vigilanza e di controllo che
la sua carica di gerente della società gli imponeva, motivo per cui va ritenuto
responsabile degli oneri sociali non versati.
considerato
in diritto
2.1.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno
che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti)
e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V
11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Va
inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.
1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il
fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex
art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;
in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e
31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni
(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il
momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria
nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi
ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo
2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
In
concreto, come da giurisprudenza esposta sopra, a seguito dell’ACB emesso il 22
marzo 2022 (sub doc. 6) – che segnano l’insorgenza (e anche la
conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società – la Cassa ha
chiesto in via sussidiaria a RI 1, gerente dal 18 dicembre 2019 al 7 settembre
2022, il risarcimento per i contributi non versati dalla società nel 2021 pari
a fr. 6'452,45.
2.2. L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05
del 23 novembre 2006).
Secondo l’art. 52 cpv. 3 LAVS, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del
danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha
avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del
danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Nel caso concreto, coincidendo il
momento della conoscenza del danno con l’attestato di carenza beni emesso il 22
marzo 2022 (sub doc. 6) – successivamente quindi all’entrata in vigore del
nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS – è applicabile il termine di prescrizione di tre
anni. Visto che la decisione di risarcimento 16 dicembre 2022 è stata emessa
entro tre anni dal rilascio dell’ACB, il credito risarcitorio non è prescritto.
2.3. Con
la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente
complessivamente fr. 6'452,45 pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
dalla società nel 2021, nonché dagli interessi di mora e dalle spese esecutive.
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.
II/1b).
Ritornando
al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito,
avendo prodotto i conteggi dei contributi rimasti peraltro scoperti,
allegandoli alla decisione di risarcimento. L’amministrazione ha anche
allestito uno specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo degli
anni 2020 e 2021 (doc. 4 e 5) dal quale risulta come la società non abbia versato
fr. 6'452,45 di contributi del 2021.
Visto quanto sopra, la Cassa ha
debitamente documentato l’ammontare del danno, rimasto peraltro incontestato.
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.7, incombe allora al
datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di
discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987
pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
Fatti
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati.
2.6. Va
rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;
STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V
219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF
con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio
2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di
firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza.
Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo
nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore
formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA
31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Ne
caso in esame, accettando il mandato di gerente RI 1 ha assunto tutti gli oneri
che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo, incombendogli
l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero
effettivamente versati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave
violazione del dovere di diligenza di un organo societario.
In
questo contesto, quanto sostenuto dal ricorrente nell’opposizione 14 gennaio
2023, ossia che amministratore di fatto della società fosse __________ che
aveva “ribadito, davanti a testimoni, che si sarebbe fatto carico di tutti
gli oneri della sua attivi”, non lo libera da una sua responsabilità ex
art. 52 LAVS. L’insorgente averebbe dovuto vegliare affinché ciò avvenisse effettivamente.
In caso di non pagamento, l’insorgente avreb-be dovuto, come indicato dalla
giurisprudenza, subito dimettersi dalla carica. Invece egli è rimasto organo
formale sino al fallimento della società. In tale contesto la passività dimostrata
dall’insorgente è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno
subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio
2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Inoltre,
a ragione nella decisione contestata la Cassa ha richimato la giurisprudenza
secondo la quale si può pretendere da un organo formale con una specifica
formazione economica che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e
contabili tali da consentirgli di comprendere tempestivamente l’evolversi della
situazione finanziaria e di agire di conseguenza (STCA 31.2021.6 del 6
settembre 2021 consid. 2.7.4 con riferimenti).
A
tal proposito, sempre nella decisione impugnata, parte convenuta ha rilevato –
senza essere stata smentita dall’insorgente – che “… il signor RI 1 risulta
essere iscritto all'albo dei fiduciari quale commercialista, organo formale di
decine di società (cfr. Registro di commercio on line), nonché già oggetto di
decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in relazione ad altre tre società” (riguardo
a quest’ultimo punto cfr. anche STCA 31.2020.24/31.2021.5 del 21 aprile 2021 che
ha confermato la decisione con la quale la Cassa ha condannato RI 1, quale amministratore
unico, a risarcirle il dovuto per contributi paritetici rimasti scoperti di una
società datrice di lavoro). La convenuta ha anche evidenziato che il ricorrente
“… è socio gerente della __________ presso la quale è stata sempre
recapitata la corrispondenza della Cassa (fatture, diffide, richiesta di
compilazione distinte salari ecc.). La stessa fiduciaria ha inoltre interloquito
più volte nel corso del 2020 e del 2021 con la Cassa in merito all’occupazione
di personale e all’ammontare dei relativi salari” (cfr. la relativa
documentazione sub doc. 6).
In
queste circostanze, dunque, il ricorrente era ben consapevole dei doveri che la
sua carica di gerente gli imponeva, come pure dei rischi, rispettivamente delle
conseguenze in caso di mancato pagamento degli oneri sociali.
Il
ricorrente ritiene __________ come responsabile ex art. 52 LAVS dei contributi
non soluti. A tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha rilevato che
“si riserva comunque la possibilità di agire anche nei confronti di terzi
che avrebbero agito in qualità di “organi di fatto”, esercitando potere effettivo
sulla società, qualora sia oggettivamente comprovato che tale agire ha contribuito
all’insorgenza del danno subito dalla Cassa”. Occorre al riguardo ricordare che, secondo
giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno
provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere
Considerandi
se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure
di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che
il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori
solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO).
Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3;
fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3).
Visto quanto sopra, le
circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi
sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi
l’esistenza di una negligenza grave.
2.7
L’insorgente
non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate
(STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7
maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo
della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a
conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF
H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno
1994.
nella causa M.).
In
concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In
particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si
trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso
pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive
allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V
244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4
novembre 2004). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita
contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il
datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che
non corrisponde al caso in esame. Nella fattispecie in esame, come si evince
dagli specchietti relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per gli
anni 2020 e 2021, la Cassa ha dovuto iniziare con l’invio delle diffide da
novembre 2020 e da giugno 2021 ha avviato sistematicamente delle procedure esecutive.
Per il 2021 la società ha versato solo una minima parte (fr. 595) del primo
acconto trimestrale di fr. 2'252, lasciando scoperto il resto (cfr. specchietto
relativo all’evoluzione del debito contributivo per l’anno 2021 in doc. 5). Trattandosi
di un lungo lasso di tempo ai sensi della succitata giurisprudenza, la
negligenza grave deve essere confermata.
In
conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente
della società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di
giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno derivante dal mancato pagamento di fr. 6'452,45 per i contributi
partiteci dovuti dalla società nel 2021.
Ne
consegue che il ricorso va respinto.
2.8
Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.9
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la
DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità
di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a
un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,
secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti