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Decisione

31.2023.4

Conferma decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS di un gerente di una Sagl per non aver esercitato il suo obbligo di controllo che gli spettava

16 giugno 2023Italiano28 min

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.4

BS

Lugano

16 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1

è stata costituita il 13 dicembre 2019 (data di pubblicazione nel

FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti), con sede a __________.

RI

1 ha ricoperto la carica gerente dal 18 dicembre 2019 (data di pubblicazione

nel FUSC), con diritto di firma individuale, fino al fallimento della società

(7 settembre 2022).

1.2. La

FA 1

è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di

datrice di lavoro (cfr. la relativa affiliazione sub doc. 6).

In

data 22 marzo 2022 l’UE di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di

carenza beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al primo

trimestre 2021 per fr. 2’980 (sub doc. 6).

Con

decreti 7 settembre 2022 e 12 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di __________

sono state dichiarate l’apertura rispettivamente la sospensione del fallimento

ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 13.09.2022 e 02.12.2022).

La

Cassa ha insinuato il 6 dicembre 2022 all’UF di __________ il proprio credito

di fr. 6'452,45 (sub doc. 6). Con e-mail 16 dicembre 2022 l’amministrazione del

fallimento ha informato la Cassa che il fallimento è stato chiuso per mancanza

di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese (sub doc. 6).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione 16 dicembre 2022,

confermata con decisione su opposizione del 6 febbraio 2023, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 6'452,45 per contributi paritetici dovuti nel 2021

dalla società.

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 contesta la suddetta decisione chiedendone

l’annullamento. Facendo riferimento all’opposizione 14 gennaio 2023 alla

decisione di risarcimento 16 dicembre 2023, sostiene che __________ è stato

amministratore di fatto della società e che pertanto la responsabilità del

mancato pagamento dei contribuito ricade su di lui. Evidenzia inoltre come il

succitato abbia sempre ribadito che si sarebbe fatto carico di tutti gli oneri

derivanti dalla sua attività.

1.5. Con

la risposta di causa, richiamate le motivazioni contenute nella decisione

contestata, la Cassa postula la reiezione del ricorso. Ribadisce come

l’insorgente non abbia adempiuto agli obblighi di vigilanza e di controllo che

la sua carica di gerente della società gli imponeva, motivo per cui va ritenuto

responsabile degli oneri sociali non versati.

considerato

in diritto

2.1.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno

che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti)

e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V

11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Va

inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.

1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in

cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il

fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;

in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e

31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni

(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il

momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria

nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi

ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo

2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In

concreto, come da giurisprudenza esposta sopra, a seguito dell’ACB emesso il 22

marzo 2022 (sub doc. 6) – che segnano l’insorgenza (e anche la

conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società – la Cassa ha

chiesto in via sussidiaria a RI 1, gerente dal 18 dicembre 2019 al 7 settembre

2022, il risarcimento per i contributi non versati dalla società nel 2021 pari

a fr. 6'452,45.

2.2. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05

del 23 novembre 2006).

Secondo l’art. 52 cpv. 3 LAVS, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del

danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha

avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del

danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Nel caso concreto, coincidendo il

momento della conoscenza del danno con l’attestato di carenza beni emesso il 22

marzo 2022 (sub doc. 6) – successivamente quindi all’entrata in vigore del

nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS – è applicabile il termine di prescrizione di tre

anni. Visto che la decisione di risarcimento 16 dicembre 2022 è stata emessa

entro tre anni dal rilascio dell’ACB, il credito risarcitorio non è prescritto.

2.3. Con

la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente

complessivamente fr. 6'452,45 pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti

dalla società nel 2021, nonché dagli interessi di mora e dalle spese esecutive.

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.

II/1b).

Ritornando

al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito,

avendo prodotto i conteggi dei contributi rimasti peraltro scoperti,

allegandoli alla decisione di risarcimento. L’amministrazione ha anche

allestito uno specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo degli

anni 2020 e 2021 (doc. 4 e 5) dal quale risulta come la società non abbia versato

fr. 6'452,45 di contributi del 2021.

Visto quanto sopra, la Cassa ha

debitamente documentato l’ammontare del danno, rimasto peraltro incontestato.

2.4. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.7, incombe allora al

datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987

pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.6. Va

rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;

STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V

219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF

con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio

2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di

firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza.

Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo

nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore

formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA

31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne

caso in esame, accettando il mandato di gerente RI 1 ha assunto tutti gli oneri

che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo, incombendogli

l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero

effettivamente versati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave

violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

In

questo contesto, quanto sostenuto dal ricorrente nell’opposizione 14 gennaio

2023, ossia che amministratore di fatto della società fosse __________ che

aveva “ribadito, davanti a testimoni, che si sarebbe fatto carico di tutti

gli oneri della sua attivi”, non lo libera da una sua responsabilità ex

art. 52 LAVS. L’insorgente averebbe dovuto vegliare affinché ciò avvenisse effettivamente.

In caso di non pagamento, l’insorgente avreb-be dovuto, come indicato dalla

giurisprudenza, subito dimettersi dalla carica. Invece egli è rimasto organo

formale sino al fallimento della società. In tale contesto la passività dimostrata

dall’insorgente è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno

subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio

2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Inoltre,

a ragione nella decisione contestata la Cassa ha richimato la giurisprudenza

secondo la quale si può pretendere da un organo formale con una specifica

formazione economica che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e

contabili tali da consentirgli di comprendere tempestivamente l’evolversi della

situazione finanziaria e di agire di conseguenza (STCA 31.2021.6 del 6

settembre 2021 consid. 2.7.4 con riferimenti).

A

tal proposito, sempre nella decisione impugnata, parte convenuta ha rilevato –

senza essere stata smentita dall’insorgente – che “… il signor RI 1 risulta

essere iscritto all'albo dei fiduciari quale commercialista, organo formale di

decine di società (cfr. Registro di commercio on line), nonché già oggetto di

decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in relazione ad altre tre società” (riguardo

a quest’ultimo punto cfr. anche STCA 31.2020.24/31.2021.5 del 21 aprile 2021 che

ha confermato la decisione con la quale la Cassa ha condannato RI 1, quale amministratore

unico, a risarcirle il dovuto per contributi paritetici rimasti scoperti di una

società datrice di lavoro). La convenuta ha anche evidenziato che il ricorrente

“… è socio gerente della __________ presso la quale è stata sempre

recapitata la corrispondenza della Cassa (fatture, diffide, richiesta di

compilazione distinte salari ecc.). La stessa fiduciaria ha inoltre interloquito

più volte nel corso del 2020 e del 2021 con la Cassa in merito all’occupazione

di personale e all’ammontare dei relativi salari” (cfr. la relativa

documentazione sub doc. 6).

In

queste circostanze, dunque, il ricorrente era ben consapevole dei doveri che la

sua carica di gerente gli imponeva, come pure dei rischi, rispettivamente delle

conseguenze in caso di mancato pagamento degli oneri sociali.

Il

ricorrente ritiene __________ come responsabile ex art. 52 LAVS dei contributi

non soluti. A tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha rilevato che

“si riserva comunque la possibilità di agire anche nei confronti di terzi

che avrebbero agito in qualità di “organi di fatto”, esercitando potere effettivo

sulla società, qualora sia oggettivamente comprovato che tale agire ha contribuito

all’insorgenza del danno subito dalla Cassa”. Occorre al riguardo ricordare che, secondo

giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno

provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere

Considerandi

se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure

di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che

il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori

solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO).

Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3;

fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3).

Visto quanto sopra, le

circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi

sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave.

2.7

L’insorgente

non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate

(STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7

maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo

della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a

conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF

H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno

1994.

nella causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In

particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il

datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che

non corrisponde al caso in esame. Nella fattispecie in esame, come si evince

dagli specchietti relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per gli

anni 2020 e 2021, la Cassa ha dovuto iniziare con l’invio delle diffide da

novembre 2020 e da giugno 2021 ha avviato sistematicamente delle procedure esecutive.

Per il 2021 la società ha versato solo una minima parte (fr. 595) del primo

acconto trimestrale di fr. 2'252, lasciando scoperto il resto (cfr. specchietto

relativo all’evoluzione del debito contributivo per l’anno 2021 in doc. 5). Trattandosi

di un lungo lasso di tempo ai sensi della succitata giurisprudenza, la

negligenza grave deve essere confermata.

In

conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente

della società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di

giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno derivante dal mancato pagamento di fr. 6'452,45 per i contributi

partiteci dovuti dalla società nel 2021.

Ne

consegue che il ricorso va respinto.

2.8

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.9

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti