31.2023.5
Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti del gerente della società fallita per non aver esercitato l’obbligo di controllo e vigilanza che gli spettava. Violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS. Nessun motivo di giustificazione/discolpa
16 agosto 2023Italiano31 min
i motivi previsti dall’art. 116 LTF).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.5
FS
Lugano
16 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2023 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1 è iscritta a registro di commercio dal 11 luglio 2019 (cfr. estratto RC
agli atti).
RI
1 ha ricoperto la carica di gerente della società con firma individuale dal 28
luglio 2020 al 15 giugno 2021 (dimissioni effettive il 25 aprile 2021) (date di
pubblicazione nel FUSC).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale
datrice di lavoro.
A
partire dal mese di febbraio 2020, la Cassa ha dovuto sistematicamente
diffidare la società al pagamento dei contributi e, a partire dal mese di
agosto 2020, precettarla (docc. 4 e 5).
In
data 16 febbraio 2022, l’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato
alla Cassa un attestato di carenza di beni (ACB) per contributi paritetici
insoluti relativi al primo trimestre del 2021, per fr. 3'811.80 (cfr. ACB agli
atti).
Con
decreti 25 febbraio 2022 e 1° aprile 2022 della Pretura del Distretto di __________,
sono state dichiarate l’apertura del fallimento rispettivamente la sua sospensione
per mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF (FUSC 15 marzo 2022 e 13 maggio 2022).
In
data 13 aprile 2022 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________
il proprio credito di fr. 45'965.05 (poi portato a fr. 49'449.20 con
l’ulteriore notifica del 20 luglio 2022 del credito di CHF 3'484.15 relativo al
periodo di contribuzione 01.2022-12.2022) (cfr. lettere 13 aprile 2022 e 20
luglio 2022 agli atti).
Con
lettera 9 maggio 2022, l’UF di __________ ha informato la Cassa della chiusura
del fallimento per mancanza di attivi non avendo alcun creditore anticipato le
spese (cfr. scritto 9 maggio 2022 agli atti).
1.3. Constatato di aver subito un danno, con decisione 16 dicembre 2022,
confermata con decisione su opposizione 24 febbraio 2023, la Cassa ha chiesto a
RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 24'374.70 a titolo di contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per gli anni dal 2020 al 2021,
quest’ultimo fino al mese di marzo (docc. 1 e 3).
1.4. Con il presente ricorso RI 1 impugna la decisione su
opposizione postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento, con
argomentazioni già esposte in sede di opposizione e di cui si dirà in appresso.
Solleva innanzitutto una serie di argomenti riguardanti i
suoi trascorsi personali e professionali, i quali esulano dalla fattispecie
oggetto della presente procedura.
Indica
inoltre di aver ricoperto il ruolo di gerente in seno alla FA 1 come richiestogli
dall’allora suo datore di lavoro __________ il quale, per quanto qui
d’interesse, dopo averlo assunto presso la società __________, dove si occupava
della ripartizione delle spese di riscaldamento per conto delle amministrazioni
condominiali e dei proprietari immobiliari, lo aveva in seguito affiancato alla
moglie __________ ed al figlio __________ nella gestione dello studio
fiduciario __________ (oggi __________). Tale richiesta era determinata dal
fatto che l’allora proprietario della FA 1 __________, essendo titolare di un
permesso G, non poteva ricoprire tale carica di gerente.
Evidenzia
poi di aver accettato di assumere la gerenza della menzionata società dopo aver
firmato uno “scarico di responsabilità” ai termini del quale lo stesso __________
si è dichiarato “responsabile nei confronti della Cassa di compensazione
AVS, Imposte alla fonte e IVA, nonché di altri debiti della società, in misura
del 100% (cento percento)” (doc. A4).
Rileva
quindi come la gestione, la tenuta dei conti e la corrispondenza fossero di
esclusiva competenza di __________ e della moglie __________ per i quali all’epoca
lavorava in seno all’omonimo studio fiduciario.
Sostiene
inoltre che al momento in cui ha lasciato la gerenza della società a TERZ 1, quest’ultimo
e __________, unitamente ad __________, si siano fatti carico di regolarizzare
la situazione della società (per quanto è dato di capire nei confronti della
Cassa).
Chiede
infine che le pretese risarcitorie della Cassa siano fatte valere nei confronti
dei “veri attori che hanno lucrato su questa vicenda”.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver
avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti
di TERZ 1, procedura sfociata in una decisione risarcitoria cresciuta in
giudicato, e di __________, la cui opposizione è stata parzialmente accolta.
Rileva tuttavia come la modifica del danno imputato a quest’ultimo non abbia
influenza sulla presente vertenza in quanto riguarda un periodo contributivo
successivo a qui in oggetto.
Quo
alle censure del ricorrente, la Cassa ha rinviato a quanto illustrato nella
decisione su opposizione.
1.6. Il 23 maggio 2023 il TCA ha chiamato in causa il signor TERZ 1,
il quale è tuttavia rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. In virtù
dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli
ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono
sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si
occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili
dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nel caso in
esame, come da giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società,
decretato il 25 febbraio 2022, la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria al ricorrente, quale organo della fallita dal 28 luglio 2020 al 15
giugno 2021 (dimissioni effettive il 25 aprile 2021), il risarcimento ex art.
52 LAVS per gli anni 2020 e 2021, quest’ultimo sino al mese di marzo in via solidale
con i signori TERZ 1 e __________.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.
II/1b).
Nella
fattispecie in esame, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e
alla decisione su opposizione i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2020 e ai mesi da gennaio a marzo 2021, per
complessivi fr. 24’374.70 (docc. 1 e 4), importo rimasto per altro in questa
sede incontestato.
Pertanto, la Cassa ha
debitamente documentato l’ammontare del danno.
2.4.
La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid.
2.8, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e
dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati.
2.5. Il
ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;
STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002;
DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF
con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio
2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di
firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave
negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere
effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
Ne discende
che, accettando il mandato di gerente, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A lui
incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero
effettivamente versati. Come si è visto, una tale omissione costituisce una
grave violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo
societario.
Le
argomentazioni sollevate dall’insorgente non sono sufficienti per liberarlo
dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
RI 1 non ha peraltro
minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in
merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha
verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati. Egli si è
limitato ad asserire come fossero __________ e sua moglie __________ ad
occuparsi della gestione e della conduzione della società. Tali argomenti non sono
di certo esimenti da colpa (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02,
consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., Inc. 31.02.29, consid.
2.7.1). Come si è visto infatti, un amministratore e nel caso di una Sagl, un gestore,
non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver
mai partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto
solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza
grave (cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).
2.6.
Il ricorrente sostiene poi di aver accettato tale incarico dietro
rassicurazione di __________ (cfr. supra consid. 1.4), allora suo datore di
lavoro, “che ne avrebbe risposto lui in solido ed in prima persona qualora
vi fossero stati problemi”. Produce inoltre una dichiarazione scritta di
data 20 maggio 2020, sottoscritta da lui e da __________, con cui quest’ultimo,
per quanto qui d’interesse si dichiara “responsabile nei confronti della
Cassa di compensazione AVS, Imposte alla fonte e IVA, nonché di altri debiti
della società in misura del 100% (cento percento)” (doc. A4). Nemmeno tali
argomenti possono liberare l’insorgente da una sua responsabilità ex art. 52
LAVS. Infatti come rettamente indicato dalla Cassa i rapporti interni,
eventualmente di regresso tra i singoli responsabili, non la concernono ed
esulano dalla procedura di risarcimento (STCA del 6 settembre 2021, inc. 31.2021.6 consid. 2.7.5 con riferimenti
a STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre
2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile
2003), sicché tali dichiarazioni liberatorie, così come la circostanza che al
momento della sua uscita dalla società TERZ 1 e __________ si sarebbero fatti
carico di regolarizzare la situazione nei confronti della Cassa, sono
irrilevanti ai fini del presente giudizio.
2.7.
Il ricorrente
ritiene inoltre che le pretese risarcitorie della Cassa dovrebbero essere
rivolte verso “i veri attori che hanno lucrato con questa vicenda”,
riferendosi presumibilmente ad __________ e sua moglie, ai quali parrebbe rimproverare
di aver agito in qualità di organi di fatto della società esercitando un
effettivo potere sulla stessa (cfr. supra consid. 1.4).
Occorre al riguardo ricordare che,
secondo giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona
giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla
Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,
di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo
dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv.
1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro,
nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo
posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25
ottobre 2018 consid. 2.3.3).
Visto quanto sopra, le
circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per
esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una
negligenza grave.
2.8.
2.8.1. L’insorgente
non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno
1994 nella causa M.).
2.8.2. Nella
fattispecie in esame, non sono stati invocati validi motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In
particolare, quo ai motivi di giustificazione, nemmeno è stato addotto, né
quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da
considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).
Per
quanto attiene invece ai motivi di discolpa, come detto, il TF ha circoscritto
a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52
LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i
precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.
Nel
caso di specie infatti, la Cassa ha proceduto dal mese di febbraio 2020 con
l’invio di diffide di pagamento e, dal mese di agosto 2020 è dovuta ricorrere
sistematicamente alla via esecutiva (cfr. docc. 4 e 5).
Sia per il
2020 che per il primo trimestre del 2021, la società ha versato solo una minima
parte dei contributi lasciando scoperto il resto, per un importo di fr.
24'374.70.
Trattandosi
di un lungo lasso di tempo ai sensi della succitata giurisprudenza, la
negligenza grave deve essere confermata.
L’insorgente fa riferimento nel suo
allegato ricorsuale ad asseriti diritti da lui non fatti valere al momento
delle dimissioni dalla gerenza di FA 1, in ragione delle tensioni professionali
dovute in particolare ad una vertenza che lo vedrebbe opposto ad __________ e
alla moglie __________ per delle presunte spettanze economiche e vessazioni
subite, vertenza, quest’ultima, che sembrerebbe però essere riferita a
circostanze estranee alla fattispecie qui in oggetto. Ad ogni modo, per quanto
è dato di capire e nella misura in cui vi è da ritenere che l’insorgente
proponga al riguardo un argomento addotto a sua discolpa già in sede di
opposizione ove aveva lamentato che “Per quel periodo ho ricevuto dalla FA 1
solo un rimborso spese di poche centinai [recte: centinaia] di CHF che a
malapena coprivano le spese di carburante” e che con ciò intenda avvalersi
del mancato pagamento dello stipendio per il lavoro effettuato per la FA 1,
tale circostanza, peraltro non minimamente comprovata, nulla cambia nella
sostanza la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, come a ragione
evidenziato dalla Cassa, l’eventuale rinuncia ad uno stipendio per contenere i
costi aziendali, benché volta a risanare la situazione della società non
costituisce motivo di giustificazione e di discolpa allorquando, come nel
presente caso, in virtù delle considerazioni che precedono, è stata appurata
una responsabilità secondo l’art. 52 LAVS (sul punto cfr. STFA 29 febbraio 1992
nella causa V., J., W. e T. e STCA 31.2019.15 dell’11 febbraio 2020 consid.
2.10).
2.9. Inoltre
è bene rilevare come la grave negligenza trovi ulteriore conferma nel fatto che
la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di comunicare i
mutamenti della massa salariale previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, determinante
per stabilire i contributi d’acconto.
Secondo la giurisprudenza, agisce in modo non conforme alla legge
e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in
violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla
possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi
(ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi
liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio
finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari
annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile
(STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016).
Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di
informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento
della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una
variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
In merito, nella pronunzia contestata la cassa ha rilevato “[…] una
violazione grave dell’obbligo di comunicare, previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS,
ciò che ha avuto come conseguenza per la società di pagare acconti
manifestamente inferiori al dovuto.
Infatti la società ha fatto in modo che per il 2020 non venissero
versati acconti, mentre l’ammontare effettivo dei salari per tale ano è
risultato essere di CHF 132'274.00. Per quanto attiene invece al primo
trimestre 2021 la cassa ha fatturato l’acconto stabilito su una base di calcolo
di CHF 22'500.00, a fronte di salari effettivi in tale periodo di CHF
52'698.00. Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il periodo
gennaio-marzo 2021 è risultato essere del 134% più alto rispetto alla somma
utilizzata per il calcolo dell’acconto.”
2.10. Per
quanto attiene agli ulteriori argomenti addotti dall’insorgente relativi ai
suoi trascorsi personali e professionali, gli stessi, come si è già detto in
narrativa, esulano dalla fattispecie qui in oggetto e risultano pertanto irrilevanti
ai fini del presente giudizio.
2.11. In
conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente
della società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di
giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno derivante dal mancato pagamento di fr. 24'373.70 per i contributi
partiteci dovuti dalla FA 1 nel 2020 e nei mesi da gennaio a marzo 2021.
Ne
consegue che il ricorso va respinto.
2.12. Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione
transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che
la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio
2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.”
(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13. In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto
della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo
che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia
di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia
patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000
il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non
sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
Fatti
i motivi previsti dall’art. 116 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Considerandi
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti