Lexipedia

Decisione

31.2023.6

Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti della società. Credito contributivo irrecuperabile a motivo di perenzione, mentre quello risarcitorio non era prescritto. Nessun motivo di giustificazione/discolpa

20 settembre 2023Italiano26 min

i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.6

jv/gm

Lugano

20 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

ritenuto in

fatto

1.1. La RI 1,

con sede a __________ e iscritta a Registro di commercio dal 6 aprile 2011

(cfr. estratto RC informatizzato agli atti), è stata affiliata alla Cassa CO 1

(di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. aprile 2011 al 31

dicembre 2020 (docc. 1B e 1C).

1.2. Nell’ambito

dell’opposizione resa il 17 dicembre 2021 presentata da RI 1 contro la

decisione di tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021, la Cassa ha appreso,

tra l’altro, che la società aveva versato il 19 luglio 2019 fr. 9'700, quale

scoperto salariale per il 2015, al dipendente __________ (importo versato alla

Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile che l’ha poi

versato al dipendente), siccome quest’ultimo era stato – erroneamente –

inserito in una classe salariale inferiore per gli anni precedenti (docc.

2A-2C).

1.3. Constatato

di avere subito un danno, con decisione 22 aprile 2022 la Cassa ha chiesto alla

datrice di lavoro il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 1'464.15 per

contributi paritetici insoluti per il 2015, calcolati sul salario non

notificato di fr. 9’700 (doc. 3).

Con

opposizione 11 maggio 2022 (erroneamente denominata “ricorso”) la RI 1

ha chiesto alla Cassa “lo stralcio della decisione del 22 aprile 2022” adducendo

quanto segue:

“[…]

1. La ripresa del salario del […] __________ è dovuta al

fatto che negli anni precedenti il 2015 (prima della disdetta del rapporto di

lavoro) […] il dipendente è risultato in possesso di un diploma da muratore.

Pertanto la […] Commissione paritetica […] ha deciso l’aumento salariale dalla

classe A alla Q retroattivamente.

2. Solo nel 2019 […] è stato definito l’ammontare della

differenza salariale […] e pertanto solo nel 2019 è avvenuto il saldo di

quell’importo.

3. Nel dicembre 2021 […] è emerso l’importo da noi versato

alla CPC.

4. Questo accertamento […] è stato oggetto di […] ricorso […]

con la […] intenzione di proseguire presso il Tribunale delle Assicurazioni.

5. Dopo diversi interventi […] abbiamo accettato la

conclusione di tutta la pratica con il ritiro dell’opposizione già avviata

presso il citato Tribunale […].

6. Questo solo ed unicamente se tutte le pendenze con la

Cassa […] emerse durante quel

controllo notificate ed in seguito ridotte venissero stralciate con il saldo

pattuito […].

7. Il ritiro del ricorso presso il Tribunale […]

comprendeva anche questa problematica […].

8. A titolo abbondanziale nessun danno può essere stato

arrecato alla Cassa […] in quanto qualora anche il dipendente si fosse messo a

beneficio sia della disoccupazione che anche dell’AI o di qualsiasi altro

istituto, il suo salario determinante nel 2015 (anno della disdetta) sarebbe

stato quello percepito negli anni antecedenti cioè prima del 2011 che non

comprendeva questo adattamento retroattivo. […]” (doc. 4).

Con

decisione su opposizione 20 aprile 2023 la Cassa ha respinto l’opposizione

adducendo come a seguito della perenzione del credito contributivo del 2015,

ella era legittimata a procedere con la tempestiva domanda di risarcimento ex

art. 52 LAVS (I, allegato A1 e doc. 5).

1.4. Con il

presente ricorso la RI 1 ha impugnato predetta decisione su opposizione

riproponendo sostanzialmente le medesime censure di cui all’opposizione 11

maggio 2022, aggiungendo che “la decisione del 20.04.2023 della Cassa

[…] si legge che può esistere un motivo di giustificazione e discolpa

[…]. Facciamo valere […] tutti i motivi del nostro ricorso

[recte: opposizione] del 11.05.2022 che fino al 2019 non eravamo a

conoscenza di questa differenza di salario […]. A saldo avvenuto, per

errore e/o dimenticanza, essendo retroattivo e prescritto, l’importo non è più

stato inserito nel conteggio finale.” (cfr. I).

1.5. Con la

risposta di causa la Cassa ha in sostanza rinviato a quanto illustrato nella

decisione su opposizione precisando che “La società […] già al

momento del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 febbraio

2022 era a conoscenza che l’importo di CHF 9'700.00, contabilizzato nelle spese

diverse personale il 19 luglio 2019 (doc. 2C) e versato alla Commissione

paritetica […] (doc. 2B) inerente il signor __________ […], era

stato stornato dalla Tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021 a seguito della

revisione del periodo dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, come indicato al

punto 4 della decisione su opposizione del 27 gennaio 2022 (doc. 6). Ne

consegue che l’accordo con la Cassa in merito alla Tassazione d’ufficio del 24

novembre 2021 non comprendeva più la posizione contributiva del signor __________

[…].” (cfr. III).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la RI 1 deve essere condannata al risarcimento ex

art. 52 LAVS come da decisione contestata.

Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha

provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

La

procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS presuppone l’esistenza di un

danno a carico della Cassa. Finché essa può procedere all’incasso dei

contributi in via ordinaria e il datore di lavoro è in grado di pagarli, non vi

è danno ai sensi dell’art. 52 LAVS. La giurisprudenza e la pratica

amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo

dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso, per i

seguenti motivi:

- per

motivi di diritto, e meglio per intervenuta perenzione ai sensi

dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 123 V 12 consid. 5b, 123 V 168 consid. 2a, 112 V

156 consid. 3; cfr. anche Bottinelli e altri, “La procedura di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS”, in: RtiD II 2006 pag. 360 segg.). In questo caso,

si considera che il danno sia insorto al momento dell’intervenuta perenzione

(DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 336

pag. 86);

-

per motivi di fatto, e meglio perché il datore di lavoro è diventato

insolvente. Costituiscono casi d’insolvenza l’apertura del fallimento, la

revoca della moratoria concordataria ed il rilascio di un attestato di carenza

beni definitivo ai sensi dei combinati artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF (Bottinelli e

altri, op. cit., pagg. 340, 354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b

e riferimenti; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur

selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; RCC 1988 pag. 137,

1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

In

caso di insolvenza del datore di lavoro, si considera che il danno sia insorto

al momento in cui i contributi non possono più essere riscossi seguendo la

procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e

riferimenti).

Con

l’insorgenza del danno nasce il credito risarcitorio che deve essere

chiaramente distinto dal credito contributivo (in tema STCA 31.2022.14 del 26

settembre 2022 consid. 2.3.).

Secondo

l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante

decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile

per il quale sono dovuti non possono di principio più essere né pretesi né

pagati.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b).

Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

In

concreto, nel momento in cui la Cassa ha emanato la decisione 22 aprile 2022 di

risarcimento ex art. 52 LAVS facendo valere un asserito danno a motivo della

perenzione del credito contributivo, la RI 1 era ancora esistente e solvente.

Pertanto, è a ragione che la Cassa ha proceduto nei confronti della società

debitrice (e non, in via sussidiaria, nei confronti dei suoi organi

responsabili).

2.3. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS è un termine di prescrizione e

non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).

Dal 1.

gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il

diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del

Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta che

dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si

prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza

del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso

è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO (al riguardo

cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni,

Diritto in materia di prescrizione; in FF 2014 211 segg.).

Va

pure ricordato che l’art. 49 del Titolo finale del Codice civile, che regola

l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, prevede, tra l’altro, che se durante la decorrenza (iniziata

sotto l’egida del diritto anteriore) di un termine di prescrizione entra in

vigore un nuovo termine più lungo, quest’ultimo trova applicazione, a patto che

il termine di prescrizione secondo il diritto anteriore non sia ancora decorso

(cpv. 1 e 4) (in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid.

2.4.).

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il

credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è

causato (insorgenza del danno).

Nel

caso sia insorto un danno per motivi di diritto (e meglio per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS), lo stesso si considera insorto

al momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26

consid. 4; Reichmuth, op. cit., n. 336 pag. 82).

D’altra

parte, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due

(ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa

di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv.

1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive

in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e

della persona responsabile […]”; per quanto riguarda il vecchio

termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019

cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle

Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La

conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o

dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei

contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V

195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92

consid. 3).

2.4. In casu

la società non contesta di aver versato a favore dell’ex dipendente __________

fr. 9'700 quali arretrati salariali per l’anno 2015, né che su tale importo

siano dovuti contributi paritetici, né l’ammontare dei contributi dovuti

calcolati dalla Cassa e neppure la perenzione del credito contributivo.

Sostiene

tuttavia di aver ritirato il ricorso di cui alla STCA 30.2022.4 dell’8 marzo

2022 a seguito di un accordo intercorso con la Cassa che, a mente sua,

includeva la tacitazione della questione contributiva del menzionato dipendente

per il 2015. Adduce inoltre che “fino al 2019 non eravamo a conoscenza di

questa differenza di salario certificato dalla CPC […]”, circostanza che a

suo modo di vedere assurge a motivo di giustificazione e/o di discolpa. Da

ultimo, la società sostiene che “A saldo avvenuto, per errore e/o

dimenticanza, essendo retroattivo e prescritto, l’importo non è più stato

inserito nel conteggio finale” (cfr. supra consid. 1.3.).

Ora,

il termine quinquennale di perenzione del credito contributivo del 2015

è scaduto il 31 dicembre 2020 (illustrativa la STF 9C_383/2019 del 25 settembre

2019), circostanza che ha determinato l’irrecuperabilità del credito

contributivo e l’insorgenza del danno (cfr. supra consid. 2.2.). La Cassa sostiene

di essere venuta a conoscenza del versamento da parte della datrice di lavoro

degli arretrati salariali all’ex dipendente il 17 dicembre 2021, asserzione,

questa, debitamente suffragata dagli atti all’inserto (cfr. supra consid. 1.2.

in initio) e rimasta peraltro incontestata. È dunque da tale momento che è

iniziato a decorrere il termine di prescrizione triennale del credito

risarcitorio. Pertanto, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal

1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta l’art. 49 del Titolo finale

del Codice civile; in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.3.),

avendo emanato la decisione di risarcimento il 22 aprile 2022 (doc. 3) e

contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.4. in

fine), la Cassa ha rispettato il termine di prescrizione (cfr. supra consid.

2.3.).

Visto

quanto precede, la pretesa risarcitoria fatta valere dalla Cassa con decisione

22 aprile 2022 non è prescritta.

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver

subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es.

dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e

di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg.

OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere

che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno

per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al

datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108

V 186 segg. consid. 1b).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

In

concreto, la RI 1 non ha dedotto e versato i contributi sugli arretrati

salariali del 2015 versati all’ex dipendente nel 2019, omissione che, in

ossequio alla suevocata giurisprudenza, configura un agire gravemente

negligente.

2.6. Come

accennato (cfr. supra consid. 1.3.,1.4. e 2.4.), l’insorgente sostiene di aver

concluso un accordo extragiudiziale con la Cassa a tacitazione delle pretese

afferenti alla ripresa salariale dell’ex dipendente __________, producendo con

il gravame l’allegato A2 dal seguente tenore:

“4) Ripresa __________

L’importo

di CHF 9'700 inerente al signor __________ […] che è riferito all’anno 2015 verrà stornato in quanto

prescritto. Il servizio competente procederà ad effettuare la rettifica come

“Decisione di risarcimento dei danni ex combinati art. 52 e 16 cpv. 1 LAVS””

(I, allegato A2; doc. 6, pag. 3).

Si

rileva innanzitutto che agli atti non figura alcun accordo extragiudiziale. Ciò

premesso, si osserva che l’allegato menzionato è un frammento della decisione

su opposizione 27 gennaio 2022 resa dalla Cassa nell’ambito della tassazione

d’ufficio (doc. 6, pag. 3). Tale procedura aveva per oggetto il credito contributivo

(ripresa salariale), non quello risarcitorio. Conseguentemente, anche la STCA

30.2022.4 dell’8 marzo 2022, ossia lo stralcio della procedura a seguito del

ritiro del ricorso da parte della RI 1, concerneva unicamente la questione

contributiva e anche un eventuale accordo extragiudiziale poteva avere quale

oggetto esclusivamente il credito contributivo. Infine, il frammento riportato

sopra non permette certo di concludere per una rinuncia della Cassa al credito

risarcitorio. Anzi, quest’ultima ha esplicitato (pur usando erroneamente il

termine “prescritto” in luogo di “perento”) di aver scorporato la

questione afferente a __________ dalla decisione di tassazione d’ufficio,

avendo rilevato l’irrecuperabilità del credito contributivo a motivo di

perenzione, prospettando una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS e

indicando i disposti di legge in concreto applicabili.

Non vi

è spazio per una diversa interpretazione, ragione per cui la censura

dell’insorgente s’appalesa inconferente.

2.7. Per il

resto le circostanze addotte dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e

2.6.) non costituiscono all’evidenza motivi di giustificazione o di discolpa

atti a scagionarla dalla sua responsabilità e a far quindi decadere il suo

obbligo di risarcire.

Costituisce

infatti motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op.

cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag.

307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244

consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che

la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su

equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio

1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della

società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza

del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00

del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve

concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e

vigilanza accresciuti (cfr. supra consid. 2.5.) e avendo così violato le

prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di

discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze

della mancata notifica e del mancato pagamento dei contributi paritetici

calcolati sull’importo di fr. 9'700 versato all’ex dipendente per l’anno 2015,

per complessivi fr. 1'464.15.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente, la decisione impugnata

merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.9. Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un

tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul

tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.10. In DTF

137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art.

85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia

patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000

il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia

dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

Fatti

i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Considerandi

Il

vicepresidente Il segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti