31.2023.6
Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti della società. Credito contributivo irrecuperabile a motivo di perenzione, mentre quello risarcitorio non era prescritto. Nessun motivo di giustificazione/discolpa
20 settembre 2023Italiano26 min
i motivi previsti dall’art. 116 LTF).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.6
jv/gm
Lugano
20 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
ritenuto in
fatto
1.1. La RI 1,
con sede a __________ e iscritta a Registro di commercio dal 6 aprile 2011
(cfr. estratto RC informatizzato agli atti), è stata affiliata alla Cassa CO 1
(di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. aprile 2011 al 31
dicembre 2020 (docc. 1B e 1C).
1.2. Nell’ambito
dell’opposizione resa il 17 dicembre 2021 presentata da RI 1 contro la
decisione di tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021, la Cassa ha appreso,
tra l’altro, che la società aveva versato il 19 luglio 2019 fr. 9'700, quale
scoperto salariale per il 2015, al dipendente __________ (importo versato alla
Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile che l’ha poi
versato al dipendente), siccome quest’ultimo era stato – erroneamente –
inserito in una classe salariale inferiore per gli anni precedenti (docc.
2A-2C).
1.3. Constatato
di avere subito un danno, con decisione 22 aprile 2022 la Cassa ha chiesto alla
datrice di lavoro il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 1'464.15 per
contributi paritetici insoluti per il 2015, calcolati sul salario non
notificato di fr. 9’700 (doc. 3).
Con
opposizione 11 maggio 2022 (erroneamente denominata “ricorso”) la RI 1
ha chiesto alla Cassa “lo stralcio della decisione del 22 aprile 2022” adducendo
quanto segue:
“[…]
1. La ripresa del salario del […] __________ è dovuta al
fatto che negli anni precedenti il 2015 (prima della disdetta del rapporto di
lavoro) […] il dipendente è risultato in possesso di un diploma da muratore.
Pertanto la […] Commissione paritetica […] ha deciso l’aumento salariale dalla
classe A alla Q retroattivamente.
2. Solo nel 2019 […] è stato definito l’ammontare della
differenza salariale […] e pertanto solo nel 2019 è avvenuto il saldo di
quell’importo.
3. Nel dicembre 2021 […] è emerso l’importo da noi versato
alla CPC.
4. Questo accertamento […] è stato oggetto di […] ricorso […]
con la […] intenzione di proseguire presso il Tribunale delle Assicurazioni.
5. Dopo diversi interventi […] abbiamo accettato la
conclusione di tutta la pratica con il ritiro dell’opposizione già avviata
presso il citato Tribunale […].
6. Questo solo ed unicamente se tutte le pendenze con la
Cassa […] emerse durante quel
controllo notificate ed in seguito ridotte venissero stralciate con il saldo
pattuito […].
7. Il ritiro del ricorso presso il Tribunale […]
comprendeva anche questa problematica […].
8. A titolo abbondanziale nessun danno può essere stato
arrecato alla Cassa […] in quanto qualora anche il dipendente si fosse messo a
beneficio sia della disoccupazione che anche dell’AI o di qualsiasi altro
istituto, il suo salario determinante nel 2015 (anno della disdetta) sarebbe
stato quello percepito negli anni antecedenti cioè prima del 2011 che non
comprendeva questo adattamento retroattivo. […]” (doc. 4).
Con
decisione su opposizione 20 aprile 2023 la Cassa ha respinto l’opposizione
adducendo come a seguito della perenzione del credito contributivo del 2015,
ella era legittimata a procedere con la tempestiva domanda di risarcimento ex
art. 52 LAVS (I, allegato A1 e doc. 5).
1.4. Con il
presente ricorso la RI 1 ha impugnato predetta decisione su opposizione
riproponendo sostanzialmente le medesime censure di cui all’opposizione 11
maggio 2022, aggiungendo che “la decisione del 20.04.2023 della Cassa
[…] si legge che può esistere un motivo di giustificazione e discolpa
[…]. Facciamo valere […] tutti i motivi del nostro ricorso
[recte: opposizione] del 11.05.2022 che fino al 2019 non eravamo a
conoscenza di questa differenza di salario […]. A saldo avvenuto, per
errore e/o dimenticanza, essendo retroattivo e prescritto, l’importo non è più
stato inserito nel conteggio finale.” (cfr. I).
1.5. Con la
risposta di causa la Cassa ha in sostanza rinviato a quanto illustrato nella
decisione su opposizione precisando che “La società […] già al
momento del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 febbraio
2022 era a conoscenza che l’importo di CHF 9'700.00, contabilizzato nelle spese
diverse personale il 19 luglio 2019 (doc. 2C) e versato alla Commissione
paritetica […] (doc. 2B) inerente il signor __________ […], era
stato stornato dalla Tassazione d’ufficio del 24 novembre 2021 a seguito della
revisione del periodo dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, come indicato al
punto 4 della decisione su opposizione del 27 gennaio 2022 (doc. 6). Ne
consegue che l’accordo con la Cassa in merito alla Tassazione d’ufficio del 24
novembre 2021 non comprendeva più la posizione contributiva del signor __________
[…].” (cfr. III).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la RI 1 deve essere condannata al risarcimento ex
art. 52 LAVS come da decisione contestata.
Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
La
procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS presuppone l’esistenza di un
danno a carico della Cassa. Finché essa può procedere all’incasso dei
contributi in via ordinaria e il datore di lavoro è in grado di pagarli, non vi
è danno ai sensi dell’art. 52 LAVS. La giurisprudenza e la pratica
amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo
dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso, per i
seguenti motivi:
- per
motivi di diritto, e meglio per intervenuta perenzione ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 123 V 12 consid. 5b, 123 V 168 consid. 2a, 112 V
156 consid. 3; cfr. anche Bottinelli e altri, “La procedura di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS”, in: RtiD II 2006 pag. 360 segg.). In questo caso,
si considera che il danno sia insorto al momento dell’intervenuta perenzione
(DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 336
pag. 86);
-
per motivi di fatto, e meglio perché il datore di lavoro è diventato
insolvente. Costituiscono casi d’insolvenza l’apertura del fallimento, la
revoca della moratoria concordataria ed il rilascio di un attestato di carenza
beni definitivo ai sensi dei combinati artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF (Bottinelli e
altri, op. cit., pagg. 340, 354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b
e riferimenti; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; RCC 1988 pag. 137,
1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
In
caso di insolvenza del datore di lavoro, si considera che il danno sia insorto
al momento in cui i contributi non possono più essere riscossi seguendo la
procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e
riferimenti).
Con
l’insorgenza del danno nasce il credito risarcitorio che deve essere
chiaramente distinto dal credito contributivo (in tema STCA 31.2022.14 del 26
settembre 2022 consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante
decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile
per il quale sono dovuti non possono di principio più essere né pretesi né
pagati.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
In
concreto, nel momento in cui la Cassa ha emanato la decisione 22 aprile 2022 di
risarcimento ex art. 52 LAVS facendo valere un asserito danno a motivo della
perenzione del credito contributivo, la RI 1 era ancora esistente e solvente.
Pertanto, è a ragione che la Cassa ha proceduto nei confronti della società
debitrice (e non, in via sussidiaria, nei confronti dei suoi organi
responsabili).
2.3. L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS è un termine di prescrizione e
non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).
Dal 1.
gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il
diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del
Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta che
dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si
prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso
è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO (al riguardo
cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni,
Diritto in materia di prescrizione; in FF 2014 211 segg.).
Va
pure ricordato che l’art. 49 del Titolo finale del Codice civile, che regola
l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, prevede, tra l’altro, che se durante la decorrenza (iniziata
sotto l’egida del diritto anteriore) di un termine di prescrizione entra in
vigore un nuovo termine più lungo, quest’ultimo trova applicazione, a patto che
il termine di prescrizione secondo il diritto anteriore non sia ancora decorso
(cpv. 1 e 4) (in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid.
2.4.).
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il
credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno).
Nel
caso sia insorto un danno per motivi di diritto (e meglio per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS), lo stesso si considera insorto
al momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26
consid. 4; Reichmuth, op. cit., n. 336 pag. 82).
D’altra
parte, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due
(ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa
di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv.
1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive
in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e
della persona responsabile […]”; per quanto riguarda il vecchio
termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019
cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle
Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La
conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o
dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile
– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei
contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V
195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92
consid. 3).
2.4. In casu
la società non contesta di aver versato a favore dell’ex dipendente __________
fr. 9'700 quali arretrati salariali per l’anno 2015, né che su tale importo
siano dovuti contributi paritetici, né l’ammontare dei contributi dovuti
calcolati dalla Cassa e neppure la perenzione del credito contributivo.
Sostiene
tuttavia di aver ritirato il ricorso di cui alla STCA 30.2022.4 dell’8 marzo
2022 a seguito di un accordo intercorso con la Cassa che, a mente sua,
includeva la tacitazione della questione contributiva del menzionato dipendente
per il 2015. Adduce inoltre che “fino al 2019 non eravamo a conoscenza di
questa differenza di salario certificato dalla CPC […]”, circostanza che a
suo modo di vedere assurge a motivo di giustificazione e/o di discolpa. Da
ultimo, la società sostiene che “A saldo avvenuto, per errore e/o
dimenticanza, essendo retroattivo e prescritto, l’importo non è più stato
inserito nel conteggio finale” (cfr. supra consid. 1.3.).
Ora,
il termine quinquennale di perenzione del credito contributivo del 2015
è scaduto il 31 dicembre 2020 (illustrativa la STF 9C_383/2019 del 25 settembre
2019), circostanza che ha determinato l’irrecuperabilità del credito
contributivo e l’insorgenza del danno (cfr. supra consid. 2.2.). La Cassa sostiene
di essere venuta a conoscenza del versamento da parte della datrice di lavoro
degli arretrati salariali all’ex dipendente il 17 dicembre 2021, asserzione,
questa, debitamente suffragata dagli atti all’inserto (cfr. supra consid. 1.2.
in initio) e rimasta peraltro incontestata. È dunque da tale momento che è
iniziato a decorrere il termine di prescrizione triennale del credito
risarcitorio. Pertanto, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal
1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta l’art. 49 del Titolo finale
del Codice civile; in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.3.),
avendo emanato la decisione di risarcimento il 22 aprile 2022 (doc. 3) e
contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.4. in
fine), la Cassa ha rispettato il termine di prescrizione (cfr. supra consid.
2.3.).
Visto
quanto precede, la pretesa risarcitoria fatta valere dalla Cassa con decisione
22 aprile 2022 non è prescritta.
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver
subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es.
dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e
di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg.
OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere
che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno
per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al
datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di
discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai
sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa.
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108
V 186 segg. consid. 1b).
Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave
negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
In
concreto, la RI 1 non ha dedotto e versato i contributi sugli arretrati
salariali del 2015 versati all’ex dipendente nel 2019, omissione che, in
ossequio alla suevocata giurisprudenza, configura un agire gravemente
negligente.
2.6. Come
accennato (cfr. supra consid. 1.3.,1.4. e 2.4.), l’insorgente sostiene di aver
concluso un accordo extragiudiziale con la Cassa a tacitazione delle pretese
afferenti alla ripresa salariale dell’ex dipendente __________, producendo con
il gravame l’allegato A2 dal seguente tenore:
“4) Ripresa __________
L’importo
di CHF 9'700 inerente al signor __________ […] che è riferito all’anno 2015 verrà stornato in quanto
prescritto. Il servizio competente procederà ad effettuare la rettifica come
“Decisione di risarcimento dei danni ex combinati art. 52 e 16 cpv. 1 LAVS””
(I, allegato A2; doc. 6, pag. 3).
Si
rileva innanzitutto che agli atti non figura alcun accordo extragiudiziale. Ciò
premesso, si osserva che l’allegato menzionato è un frammento della decisione
su opposizione 27 gennaio 2022 resa dalla Cassa nell’ambito della tassazione
d’ufficio (doc. 6, pag. 3). Tale procedura aveva per oggetto il credito contributivo
(ripresa salariale), non quello risarcitorio. Conseguentemente, anche la STCA
30.2022.4 dell’8 marzo 2022, ossia lo stralcio della procedura a seguito del
ritiro del ricorso da parte della RI 1, concerneva unicamente la questione
contributiva e anche un eventuale accordo extragiudiziale poteva avere quale
oggetto esclusivamente il credito contributivo. Infine, il frammento riportato
sopra non permette certo di concludere per una rinuncia della Cassa al credito
risarcitorio. Anzi, quest’ultima ha esplicitato (pur usando erroneamente il
termine “prescritto” in luogo di “perento”) di aver scorporato la
questione afferente a __________ dalla decisione di tassazione d’ufficio,
avendo rilevato l’irrecuperabilità del credito contributivo a motivo di
perenzione, prospettando una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS e
indicando i disposti di legge in concreto applicabili.
Non vi
è spazio per una diversa interpretazione, ragione per cui la censura
dell’insorgente s’appalesa inconferente.
2.7. Per il
resto le circostanze addotte dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e
2.6.) non costituiscono all’evidenza motivi di giustificazione o di discolpa
atti a scagionarla dalla sua responsabilità e a far quindi decadere il suo
obbligo di risarcire.
Costituisce
infatti motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro,
omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op.
cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag.
307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244
consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che
la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su
equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio
1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della
società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza
del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00
del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve
concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e
vigilanza accresciuti (cfr. supra consid. 2.5.) e avendo così violato le
prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di
discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze
della mancata notifica e del mancato pagamento dei contributi paritetici
calcolati sull’importo di fr. 9'700 versato all’ex dipendente per l’anno 2015,
per complessivi fr. 1'464.15.
Confermata
la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente, la decisione impugnata
merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.9. Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione
transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che
la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio
2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai
Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone
in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o
soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un
tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;
143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non si prelevano spese di procedura.
Sul
tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.10. In DTF
137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art.
85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia
patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000
il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia
dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
Fatti
i motivi previsti dall’art. 116 LTF).
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Considerandi
Il
vicepresidente Il segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti