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Decisione

31.2023.7

Domanda di revisione di una STCA, che ha confermato la decisione (su opposizione) risarcitoria della Cassa, dichiarata irricevibile. Trasmissione degli atti al TF per competenza

3 ottobre 2023Italiano24 min

solidale (per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012 cfr. DTF 134 V 306 consid. 3.1 pag. 308 e DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87). Questo significa che ogni

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.7

FS

Lugano

3 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 30 maggio 2023 di

RI 1

in relazione alla sentenza

emessa il 22 dicembre 2014 da questo Tribunale (inc. 31.2014.7) nella causa

da lui promossa con ricorso del 15 settembre 2014

contro

la decisione su opposizione del 22 luglio 2014 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla

fallita: FA 1

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione 28 marzo 2014 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha stabilito la

responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, ordinandogli il risarcimento

dell’importo di fr. 221'117,45 per contributi paritetici non pagati dalla FA 1

per gli anni 2011 e 2012, quest’ultimo fino al mese di novembre, come pure per

riprese salariali dal 2009 al 2011.

1.2.

In parziale accoglimento dell’opposizione interposta da RI 1, con

decisione su opposizione 22 luglio 2014, la Cassa ha modificato l’ammontare del

danno riducendolo a fr. 188'204,50.

1.3.

Il 15 settembre 2014 RI 1, per il tramite dell’avv.

__________, ha interposto ricorso

contro la succitata decisione su opposizione, postulandone l’annullamento,

sulla scorta delle seguenti censure. Egli ha innanzitutto contestato la sua

responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo in particolare come la società fosse

di fatto gestita da __________, mentre egli fosse divenuto socio e gerente

della società nel luglio 2010 unicamente a titolo fiduciario, chiedendone la

chiamata in causa. Ha inoltre contestato l’ammontare del danno sostenendo di

non poter essere chiamato a rispondere dei contributi dovuti e scaduti prima

dell’inizio del suo mandato quale socio gerente, momento in cui la società era

già indebitata ed insolvibile. Ha poi censurato l’operato dell’Ufficio

fallimenti sostenendo che se questo avesse agito correttamente, la Cassa

avrebbe potuto recuperare il suo credito insinuato. Ha quindi rimproverato

all’amministrazione di non aver anticipato le spese per la liquidazione del

fallimento, ciò che le avrebbe permesso di recuperare quanto a lei spettante. Ha

evidenziato di essersi adoperato presso l’amministrazione per ottenere una

rateizzazione dei contributi. Ha infine rilevato come il vero responsabile dei

mancati pagamenti fosse __________, il quale concordava i salari per i

dipendenti, gestiva i cantieri e, di fatto, ha portato la società al

fallimento.

1.4.

Con decisione 31.2014.7 del 22 dicembre 2014, questo Tribunale ha

respinto le censure sollevate dal ricorrente, confermando la decisione della Cassa.

In particolare e per quanto qui d’interesse, ha osservato che:

" 2.7.

Nella fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.1), il ricorrente

è stato socio gerente con diritto di firma individuale della DT 1 dal 12 luglio

2010 sino al fallimento della stessa. Egli sostiene di aver accettato tale

carica a titolo fiduciario (cfr. i relativi mandati fiduciari in doc. H e I),

rilevando che __________, in qualità di responsabile tecnico, aveva tra i suoi

compiti quello di tenere i rapporti di lavoro con i dipendenti, in pratica "…

doveva allestire i rapporti delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti

sui cantieri, per poi comunicarli al gerente, signor RI 1, che inseriva nel suo

programma contabile le ore così comunicate, per allestire i conteggi paga ed

effettuare il pagamento dei salari e il relativo conteggio a pagamento dei

contributi sociali. Nei contratti di mandato di cui ai doc. G, H e I, il fiduciante,

signor __________, ha affidato al fiduciario le somme di denaro affinché

quest'ultimo provvedesse alla sottoscrizione in nome proprio ma per ordine e

conto del fiduciante delle quote sociali della FA 1, ." (doc. I).

Quanto asserito non è sufficiente per liberare l’insorgente da una

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Conformemente la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i

gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una

Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima

(DTF

126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002

pagg. 177-178; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri

applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA

31.02.10 del 10 giugno 2002 e 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002).

Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto

tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio,

informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli

affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108 V 202;

Frésard, opag. cit., RSA 1991, pag. 165).

Alla luce delle considerazioni che precedono, nella

fattispecie in esame il ricorrente aveva l’obbligo di controllare che il

pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario. L’insorgente non poteva, nella

veste di socio gerente della FA 1, oltretutto al beneficio del diritto di firma

individuale, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01

del 17 gennaio 2002).

Non solo, dagli atti risulta che i precetti esecutivi inviati dalla

Cassa relativi agli scoperti venivano notificati al ricorrente, il quale

sistematicamente interponeva opposizione (doc. 4-10), motivo per cui egli era

ben cosciente del debito contributivo. Il fatto che il 24 aprile 2012 abbia

chiesto una rateizzazione del debito (doc. O) non può assurgere a motivo di

giustificazione. Tant’è che tale richiesta è stata respinta dalla Cassa proprio

a causa dei precetti esecutivi inviati per l’incasso dei contributi scoperti

(doc. 16).

(…).

2.10.

Il ricorrente ha chiesto la chiamata in causa di __________.

Con la

chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi

dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a

cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio

degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80

consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato

l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo

nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi

opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura

giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da

una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti

giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, op. cit.,

pag. 191 n. 528; DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa

consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della

resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere

sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16

ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, opag. cit, pag. pag. 191

seg. n. 528).

Secondo

la giurisprudenza citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non

sono chiamati in causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel

senso che non sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art.

52 LAVS o in caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente

sono chiamati in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro

che hanno rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro

opposizione è stata respinta dall’amministrazione.

In

concreto, dagli accertamenti svolti da questa Corte è risultato che __________

non è stato destinatario di una decisione di risarcimento (VI), motivo per cui

la domanda di chiamata in causa non può essere accolta.

In sede

di risposta di causa, confermata con scritto 21 novembre 2014 (XII), la Cassa

ha tuttavia fatto sapere che si riserva, espletati i necessari accertamenti, di

procedere nei confronti di __________ considerandolo quale organo di fatto

della società. In questo senso, la documentazione prodotta dal ricorrente con

scritto 10 novembre 2014 (IX) potrà essere utile per l’amministrazione.”

1.5.

Con ricorso al Tribunale federale 2 febbraio 2015 RI 1, sempre per il

tramite del proprio patrocinatore, ha avversato la summenzionata decisione,

contestando la valutazione in merito al ruolo di __________, il quale nella

veste di unico socio e gerente di fatto, sarebbe l’unico responsabile per i mancati

versamenti, chiedendone la chiamata in causa, dopo rinvio all’autorità

inferiore, al fine di accertarne la responsabilità.

Con sentenza

9C_83/2015 del 20 aprile 2015, l’Alta Corte ha respinto il gravame osservando

in particolare che:

" 4.2. Nella sua memoria ricorsuale l'interessato

non contesta esplicitamente che le condizioni dell'art. 52 LAVS siano

adempite. In particolare non fa valere alcun motivo di giustificazione o di

discolpa per cui possa declinare la sua responsabilità. Il gravame è basato

sull'assunto secondo il quale __________ sarebbe stato il solo responsabile per

Fatti

i mancati versamenti dei contributi sociali a carico della FA 1. Chiamando in

causa __________, il Tribunale cantonale avrebbe potuto accertare la totale

estraneità del ricorrente nella gestione della società. Per questo motivo

l'insorgente chiede (implicitamente) di annullare il giudizio impugnato e di

rinviare la causa al tribunale di prime cure affinché possa denunciare la lite

a __________ e rendere una nuova decisione.

5.

5.1. Anche se applica il diritto d'ufficio, il

Tribunale federale, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge,

si confronta di regola solo con le censure sollevate nel ricorso (cfr. consid.

1 di cui sopra). Il Tribunale federale si limiterà pertanto a esaminare

solamente se la responsabilità di RI 1 è in qualche modo da mettere in

relazione con il ruolo svolto da __________ come preteso dal ricorrente.

5.2. La responsabilità del datore di lavoro si estende

a titolo sussidiario a tutte le persone che si occupano della gestione della

società (art. 52 cpv. 2 LAVS). Questo è il caso quando, come nella fattispecie,

il datore di lavoro è divenuto insolvente e non può fare fronte ai propri

obblighi (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528 con i riferimenti). La

responsabilità delle persone menzionate al cpv. 2 dell'art. 52 LAVS è

solidale (per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012 cfr. DTF 134 V 306 consid. 3.1 pag. 308 e DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87). Questo significa che ogni

persona che rientra nel campo di applicazione dell'art. 52 cpv. 2 LAVS è

singolarmente responsabile dell'adempimento degli obblighi del datore di

lavoro.

5.3. Alla luce di quanto precede risulta che RI 1 non

può discolparsi ed eludere la propria responsabilità affermando che un altro

membro della società doveva essere ritenuto responsabile del mancato pagamento

dei contributi sociali. Del resto la giurisprudenza federale ha precisato che

una cassa di compensazione è libera di scegliere se promuovere un'azione contro

una sola persona o più persone nel caso di un concorso di responsabilità. Se

una cassa sceglie di inoltrare un'azione in responsabilità contro una sola

persona, quest'ultima non può opporsi alla richiesta chiamando in causa un

terzo, visto che comunque è responsabile solidalmente del danno (DTF 119 V 86 consid. 5b p. 87), a condizione che, come nel

caso concreto, tutti i presupposti siano realizzati. I rapporti interni tra i

singoli debitori solidali esulano peraltro dalla competenza del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 112 V 261 consid. 2c pag. 15, sentenza 9C_127/2012 del 22

agosto 2012 consid. 4).

Nella

misura in cui RI 1 cerca di discolparsi dalla sua responsabilità ex art.

52 LAVS chiamando in causa __________, la tesi ricorsuale si rivela

infondata. Non avendo il ricorrente dimostrato l'esistenza di altri argomenti

volti a dimostrare che le condizioni dell'art. 52 LAVS non fossero

adempiute, il ricorso non può che essere respinto.”

1.6.

Il 30 maggio 2023 RI 1 ha presentato a questo Tribunale un’istanza di

revisione della sentenza 31.2014.7 del 22 dicembre 2014 (cfr. supra consid.

1.4), chiedendone l’accoglimento e, di conseguenza, di essere liberato dalla

responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici non soluti da

FA 1.

A

sostegno delle sue pretese ha addotto di essere riuscito, dopo un lungo periodo

di malattia, a recuperare nell’incarto dell’UF il contratto di mandato fiduciario

26 giugno 2010, da lui stipulato in qualità di mandatario con __________ in

veste di mandante e da cui si evincerebbe la sua assenza di responsabilità. In

particolare egli si avvale della seguente ripartizione delle competenze e

responsabilità in seno alla FA 1 che emerge da tale stipula:

"

C) Compiti – competente e

responsabilità di __________, mandante

-

assunzione del personale

-

autorizzazione e pianificazione dei pagamenti

- stesura

e firma dei contratti di appalto

-

richieste di acconto ai clienti

-

liquidazione parziale e finale dei lavori

-

gestione degli acquisti

a) materiali

per le opere da realizzare

b)

impianti e macchinari

c)

acquisti e attrezzature

D)

Compiti – cometenze e responsabilità del mandatario RI 1

- esegue

i lavori secondo le istruzioni e/o direttive del mandante

-

provvede ad eseguire i pagamenti autorizzati dal mandante

-

provvede ad allestire i conteggi trimestrali ed annuali

Tutto

quant’altro richiesto dalla legge federale e cantonale e comunque sempre con

l’autorizzazione dal mandante, ossia di __________.

art. 01 –

L’incarico del Mandatario sarà svolto in forma fiduciaria per ordine e conto

del mandante il quale rimane sempre ed incondizionatamente responsabile della

gestione della FA 1

art. 02 –

Il mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed il mandato

esclusivamente in base alle istruzioni e direttive del Mandante.

art. 03 –

Senza tuttavia esservi obbligato, il Mandatario ha la facoltà di agire “motu

proprio” e senza attendere istruzioni quando ritiene che l’interesse della

suddetta ditta, rispettivamente del Mandante, esige un agire immediato.

(…)

art. 07 -

La contabilità e la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle

autorità svizzere saranno curate da parte del Mandatario. (…)

art. 08 –

Qualora il Mandante chiedesse al Mandatario di rassegnare le dimissioni, dovrà

nel contempo regolare puntualmente ogni pendenza aperta.

Art. 11

La legge cantonale LEPIC è parte essenziale ed integrante del presente mandato

e per maggiore chiarezza viene allegata al contratto di mandato fiduciario.” (doc.

B)

A

quest’ultimo proposito RI 1 evidenzia come, ai sensi dell’art. 6 LEPIC, è fatto

obbligo all’impresa, rispettivamente al suo titolare, fra le altre cose “di

essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’AD,

alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti

collettivi di lavoro e di fornirne le prove” (lett. e) e “di

essere

adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le

trattenuto d’imposta alla fonte e di fornirne le prove” (lett. f).

Ha inoltre

prodotto - senza osservare nulla al proposito - la lettera 10 luglio 2012 ai

sensi della quale FA 1 ha disdetto il suo rapporto di lavoro a far tempo dal 30

settembre 2012, a causa “della delicata situazione economica e finanziaria

della ditta” (doc. D).

Con la

risposta di causa, la Cassa ha evidenziato come le circostanze addotte da RI 1

a sostegno dell’istanza di revisione non siano nuove ma che l’istante

disponesse delle medesime conoscenze già nell’ambito della procedura davanti a

questo Tribunale quanto in quella successiva, dinanzi alla Corte federale tanto

che quest’ultima autorità già si sarebbe esaurientemente pronunciata sulle

stesse. Pertanto ritiene che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile in

quanto il termine di 90 giorni di cui all’art. 25 cpv. 1 Lptca sarebbe

ampiamente scaduto. Ad ogni modo osserva che il contratto di mandato fiduciario

prodotto dall’istante non può essere considerato un nuovo fatto/mezzo di prova,

ritenuto che, quando si è opposto alla decisione risarcitoria del 28 marzo

2014, egli ne era perfettamente a conoscenza, in quanto cofirmatario dello

stesso. Rileva inoltre come nei tre contratti di mandato fiduciario, tutti

successivi a quello qui in esame, prodotti prima dinanzi al TCA, nell’ambito

della causa 31.2014.7 e poi dinanzi alla Pretura di __________ per opporsi

Considerandi

all’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata dalla Cassa, non venga

indicato nulla in merito alla ripartizione di compiti e responsabilità fra

mandante e mandatario, ma risulta unicamente che “(…) il fiduciario (RI 1,

ndr) ha la prerogativa di nomina eventuali direttori, assume e gestisce il

personale, gestione economica e finanziaria della società rispettando e facendo

rispettare i dettami legali giusta gli artt. 772 e segg. del CO”. Nemmeno

nell’ambito di tali procedure egli aveva mai accennato all’esistenza del

contratto 26 giugno 2010, sulla cui autenticità la Cassa formula delle riserve.

Ad ogni modo la stessa rileva come le circostanze addotte dall’istante non

avrebbero possibilità di modificare la sentenza di questo Tribunale non essendo

atte, per costante giurisprudenza, a liberarlo dalla sua responsabilità ex art 52

LAVS.

Con le

osservazioni l’istante ha sollevato una serie di contestazioni già presentate

davanti a questo Tribunale nell’ambito della procedura di cui alla sentenza

31.2014.7

In particolare ha riproposto la censura secondo cui, se la Cassa

avesse agito correttamente, avrebbe potuto recuperare il credito insinuato

senza subire alcun danno. Sostiene inoltre come, giusta “l’art. 24 LPGA”,

“La procedura avviata dalla Cassa CO 1 di cui al Doc. A conclusasi in data

22.12.2014

risulta perenta”. Rileva quindi come responsabili ai sensi della

LEPIC sarebbero stati dapprima l’arch. __________ ed in seguito, fino al

fallimento della società, l’arch. __________. Ribadisce quindi in sostanza

quanto già evidenziato con l’istanza in merito alla ripartizione delle competenze

in seno ad FA 1, contestando poi aneddoticamente di aver mancato ai suoi

obblighi di vigilanza sulla gestione aziendale.

La Cassa ha

osservato come gli argomenti e documenti ulteriormente addotti dall’istante

risultino ininfluenti, riconfermandosi in quanto esposto nella risposta di

causa.

considerato in

diritto

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di

un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2

Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le

decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai

Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in

presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di prova

nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto influenza

sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata dal diritto

cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione rispetto a quelli

menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022

consid. 4.3.1.)

L’art. 24 della Legge ticinese di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha

influito sul giudizio.

A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca,

poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei

motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)

dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre

essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

I termini entro i quali un’istanza

di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere inoltrata davanti

al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto cantonale

conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del 6

settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.3

Secondo un principio generale, la

domanda di revisione nel merito di una sentenza deve essere presentata

all’autorità che per ultima ha statuito nel merito della causa (DTF 134 III 45

consid. 2.2; DTF 118 Ia 366 consid. 2 con riferimenti; STF 2C_810/2009 consid.

3.1).

Per quanto

concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, inoltrato dal ricorrente il 2 febbraio 2015, occorre evidenziare come

lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario di natura riformatoria

(art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento sulla base dei fatti

accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza che il giudizio del

Tribunale federale si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso, la

domanda di revisione deve essere formata davanti al Tribunale federale la cui

sentenza costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61

LTF), passibile di revisione per i motivi indicati agli artt. 121

e 123 LTF (Yves Dondallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671;

Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 13 ad art. 123 LTF). Per

contro, la domanda di revisione dev’essere presentata all’autorità precedente

nel caso in cui il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato

irricevibile o quando il motivo della domanda di revisione verte su un aspetto

che non era più litigioso nella procedura dinanzi al Tribunale federale (STF

2F_2/2009 del 23 settembre 2009, consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26

maggio 2010, consid. 3.1.2).

Nel caso di

specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato contro il giudizio

31.2014.7

del 22 dicembre 2014 di questo Tribunale, è stato respinto con sentenza

20.

aprile 2015 del Tribunale federale. Quest’ultimo si è quindi pronunciato nel

merito.

Quanto al

motivo posto a sostegno dell’istanza di revisione 30 maggio 2023, RI 1 ha addotto

di essersi procurato presso l’UF, dopo lunga malattia, il contratto di mandato

26.

giugno 2010, del quale egli è cofirmatario insieme a __________ e che

prevede la ripartizione delle competenze e delle responsabilità fra i due

stipulanti in seno ad FA 1 (cfr. supra consid. 1.6). Egli si avvale di tale

mezzo di prova per liberarsi della responsabilità ex art. 52 LAVS, fondandosi

sul ruolo svolto nella società da __________. Per quanto è dato di capire,

l’istante sembrerebbe inoltre dedurre dal rinvio contenuto nello stesso

contratto alla LEPIC, in particolare all’art. 6 lett. e) il quale disciplina

l’obbligo di essere adempiente al pagamento dei contributi paritetici fatto all’impresa,

rispettivamente al suo titolare ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, che

egli ha indicato ritenere essere l’arch. __________, rispettivamente l’arch. __________

(cfr. supra consid. 1.6), la responsabilità di questi ultimi e la sua

conseguente liberazione al pagamento dei contributi non soluti da FA 1.

Ora, come

accennato (cfr. supra consid. 1.5), dinanzi all’Alta Corte, oggetto del

contendere era la questione a sapere se, e in quale misura, RI 1 dovesse

rispondere ai sensi dell’art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno

derivante dal mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita FA

1.

(STF 9C_83/2015 del 20 aprile 2015, consid. 2). Questione che la Massima

istanza ha poi esaminato, con riferimento proprio all’esame della

responsabilità del qui istante in relazione al ruolo svolto da __________ (STF

9C_83/2015 del 20 aprile 2015, consid. 5, cfr. supra consid. 1.5).

Pertanto,

considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se,

e in quale misura, l’istante sia tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 52 LAVS

nei confronti della Cassa, pur osservando come l’Alta Corte nel suo giudizio

non si sia confrontata con la responsabilità di RI 1 in relazione alla pretesa

responsabilità ai sensi della LAPIC dell’arch. __________ e dell’arch. __________,

l’istanza di revisione non poteva che essere presentata al Tribunale federale (a

proposito dell’impraticabilità di dividere il procedimento in tali circostanze cfr.

la STF 4F_8/2010 del 18 aprile 2011, consid. 1.2).

Ne consegue

che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile.

Per quanto

attiene al timbro di crescita in giudicato recante la data del 1° febbraio 2022

di cui è munita la sentenza 31.2014.7 del 22 dicembre 2014, prodotta

dall’istante sub doc. A con l’istanza di revisione, questo Tribunale osserva

come la decisione in oggetto non era in realtà mai cresciuta in giudicato,

essendo stata impugnata al Tribunale federale ciò che, peraltro, indipendentemente

dalla questione a sapere se si sia trattato effettivamente di una svista di

questa Corte, non poteva di certo sfuggire ad RI 1 il quale ha esso medesimo

presentato ricorso il 2 febbraio 2015 alla Massima istanza.

2.4

In una STFA K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato

che “(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un

incarto a quella competente configura un principio generale del diritto

amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V

406; VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) (…)”.

Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità

competente esso deriva, oltre che dal menzionato principio generale del diritto

delle assicurazioni sociali, valido anche dopo l’entrata in vigore della LPGA

(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30) anche dalle disposizioni

procedurali federali (art. 32 cpv. 2 e 48 cpv. 3 LTF) e cantonali (art. 6 cpv.

1.

Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

2.5

Secondo l’art.

61.

lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni,

la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se

la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

Tribunale federale ha precisato che il diritto federale non impone

l’applicazione di spese giudiziarie nei processi che non riguardano prestazioni

(come nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), ma la

questione è lasciata al diritto cantonale.

Nel caso di specie,

l’art. 24 cpv. 4 Lptca prevede l’imposizione di una tassa di giustizia soltanto

“quando è dovuta” facendola pertanto dipendere da un’altra base legale

federale o cantonale che obblighi in modo perentorio al pagamento (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).

Nella fattispecie

né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedono

l’applicazione di spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione 30 maggio 2023 è irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi per competenza al Tribunale federale, Lucerna.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti