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31.2023.8

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20 novembre 2023Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Va rilevato che la ricorrente,

accettando il mandato di (socia) gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente alla giurisprudenza

i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e

il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una

società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche

Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi dell’art.

716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al

gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel caso

della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.)

è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante

le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del

17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella

causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,

pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5

giugno 2003).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,

consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma

(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

2.7. Occorre ora esaminare le censure

della ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.).

2.7.1. In concreto RI 1 sostiene di essere

stata esclusa – al pari di TERZ 2 e TERZ 3 – da TERZ 1, dalla gestione della FA

1 fin dalla costituzione (2 aprile 2019, cfr. supra consid. 1.1.) della stessa

e di aver richiesto la documentazione aziendale nell’agosto 2020 senza ricevere

riscontro (cfr. supra consid. 1.4.).

Di tutta evidenza, quanto

allegato dalla ricorrente conferma la presunzione del comportamento gravemente

negligente (cfr. supra consid. 2.5.) di quest’ultima. Infatti, ella ha ammesso da

una parte di non aver immediatamente dimissionato nonostante fosse stata

esclusa dalla gestione societaria fin dal principio e, dall’altra, di essere

rimasta totalmente passiva per oltre un anno e quattro mesi, attivandosi per

ottenere informazioni sull’andamento della società (e dimissionando) solo

nell’agosto 2020.

Ne consegue che l’(in)agire della

ricorrente – la quale ha disatteso i surriferiti dettami giurisprudenziali che

le imponevano, quale socia gerente, un periodico, sistematico e dettagliato

controllo della società in punto ai contributi paritetici e, qualora ciò non

fosse stato possibile a causa dell’estromissione dalla gestione societaria, di

dimissionare immediatamente – assurge a comportamento gravemente negligente.

Il comportamento gravemente

negligente della ricorrente è evidenziato anche dal fatto che successivamente

al primo scritto dell’11 agosto 2020 con il quale ha chiesto al presidente

della gerenza la documentazione societaria (richiesta rimasta inevasa), ella ha

atteso quasi un anno (luglio 2021, cfr. supra consid. 1.4.) per sollecitare la documentazione

richiesta e che “[…] ha appreso (per pura casualità) a ridosso del

fallimento che il signor TERZ 1 non aveva effettuato alcun pagamento e che

i precetti esecutivi spiccati nei confronti della società non venivano saldati”

(doc. 2, p. to 2.; ricorso, p.to 6., pag. 6, sottolineature del redattore).

Infine, nella misura in cui

l’insorgente fa valere un’esclusiva gestione della società da parte di TERZ 1,

si rammenta che, secondo la giurisprudenza federale l’art. 759 cpv. 1 CO

(applicabile per analogia alle società a garanzia limitata) non è applicabile

nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in

relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in

argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010 consid. 6.5 con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali).

2.7.2. La ricorrente sostiene che essendo

residente in Italia e a causa della limitazione degli spostamenti da marzo 2020

a causa dell’emergenza pandemica, le era impossibile venire in Svizzera per

appurare la situazione debitoria della società in relazione ai contributi

paritetici (ricorso, p.to 6., pag. 7).

A tal proposito, questo Tribunale

può far propria la presa di posizione della Cassa: “Quanto all’impossibilità

di venire in Svizzera ciò non era necessario per verificare l’andamento della

società. Sarebbe infatti bastato scrivere agli uffici preposti, come d’altronde

è stato fatto il 21 aprile 2021 (cfr. doc. A della decisione impugnata).”

(III, p.to 3.). In effetti, mal si comprende cosa le abbia impedito di chiedere

tempestivamente la documentazione afferente alla situazione contributiva della FA

1 direttamente alla Cassa. Per tacere del fatto che l’insorgente, come visto in

precedenza, si è attivata solo dopo un anno e quattro mesi per conoscere la

situazione della società.

2.7.3. La ricorrente sostiene che TERZ 1, mediante

raggiri di rilevanza penale, ha dissimulato la reale situazione finanziaria

della società, ragione per cui ella “non poteva […] sapere che vi era

un’impossibilità di pagare i contributi e conseguentemente rassegnare le

proprie dimissioni per smarcare la propria responsabilità” e, dunque, non

può esserle imputata una negligenza grave.

Secondo la giurisprudenza, gli

amministratori di una SA (e quindi anche i gerenti di una Sagl, cfr. supra

consid. 2.6.) possono essere liberati da una responsabilità legata ad una grave

negligenza qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado

puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti

falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria

della società, facendo loro credere l’avvenuto pagamento degli oneri sociali

(STF H 192/92 del 31 agosto 1993). Rilevante non sono le constatazioni e

l’apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003

consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005 consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002

consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte

dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei

contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono

eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con

rinvio alla 31.2003.13 del 22 settembre 2003).

In casu si rileva innanzitutto

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la denuncia penale per

i reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele

(art. 158 CP) e concorrenza sleale (art. 23 LCSl) non è stata sporta da lei ma dal

socio gerente TERZ 2. In secondo luogo, dal profilo penale agli atti risulta

unicamente la denuncia del citato organo senza alcuna risultanza istruttoria da

parte del Ministero pubblico, ragione per cui l’esposto assurge, allo stadio

attuale, a mera allegazione di parte. Ma a prescindere da ciò, il comportamento

asseritamente di rilevanza penale di TERZ 1 nulla muta alla grave negligenza

della ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente

alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi

possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo solo se

quest’ultimo ha provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò

che in concreto non è avvenuto. Come accertato (cfr. supra consid. 2.7.1.), RI

Considerandi

1.

non ha mai proceduto ad un controllo puntuale e ricorrente dell’andamento della

società; ella si è attivata solo ad oltre un anno e quattro mesi

dall’esclusione dalla gestione societaria. Peraltro, dalla lettura dell’esposto

penale si desume che l’agire asseritamente di rilevanza penale da parte del

presidente della gerenza è stato rilevato da una semplice analisi della

contabilità aziendale (doc. 2, allegato G), ragione per cui non si può parlare

di macchinazioni particolarmente elaborate ed idonee a dissimulare l’andamento

della società per rapporto ai contributi paritetici.

Lo si ribadisce: il comportamento

gravemente negligente dell’insorgente è dettato dal fatto che ella, esclusa fin

dall’inizio dalla gestione della società, per oltre un anno e quattro mesi non

ha mai effettuato controlli e, appurata fin dal principio l’impossibilità di

svolgere il suo mandato quale socia gerente, ha omesso di dimettersi

immediatamente. Se la ricorrente fosse uscita dalla società per tempo avrebbe

evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (in

tema vedasi STFA del 23 agosto 2002 nella causa V.V. e M.C., H 405+406 consid.

4.2

; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01 consid. 4c).

In tali circostanze, la

ricorrente non può, facendo leva sulla posizione di TERZ 1, sottrarsi dalle

proprie responsabilità in quanto il suo comportamento costituisce ugualmente

una grave violazione dei doveri che le incombevano quale socia gerente (per un

caso analogo vedasi la STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022).

2.7.4

La ricorrente sostiene che come

cittadina italiana priva di conoscenze giuridiche non era a conoscenza della

facoltà di poter inviare le dimissioni a Registro di commercio nell’agosto 2020

(opposizione, p.to 3.; ricorso, p.to 6., pag. 6).

Quanto allegato dall’insorgente è

in concreto irrilevante, giacché la Cassa ha debitamente tenuto conto delle

dimissioni inviate al presidente della gerenza con scritto dell’11 agosto 2020,

riducendo il periodo di assoggettamento e quindi l’ammontare del credito

risarcitorio (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.), rimasto come tale incontestato

(cfr. supra consid. 2.3.).

2.7.5

RI 1 e TERZ 2 sostengono che con lo

scritto del 5 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.8.) TERZ 1 “si assume ogni

responsabilità in punto al pagamento degli oneri sociali […],

riconoscendo in sostanza le argomentazioni dei signori RI 1 e TERZ 2 contenute

nel ricorso, rispettivamente nella dichiarazione di intervento in lite. In tali

sedi essi hanno sempre sostenuto la loro estraneità ai fatti che hanno causato

il fallimento della società e conseguentemente il danno alla Cassa […].

Questa circostanza viene ora confermata a chiare lettere da TERZ 1 per mezzo

del suo scritto […]” (XII).

Ora, va innanzitutto precisato

che con lo scritto del 5 luglio 2023 TERZ 1 si è limitato a manifestare la

volontà di svincolare TERZ 2 e RI 1 dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per il

credito risarcitorio degli anni 2019/2020 (fino al mese di giugno) relativo ai

contributi paritetici insoluti per tale periodo, senza però aderire in alcun

modo alle tesi ed argomentazioni formulate dalla ricorrente e da TERZ 2 in

questa sede e nell’opposizione alla decisione di risarcimento.

Ma a prescindere da ciò, giova

ricordare che secondo la giurisprudenza gli accordi tra ex amministratori (e

quindi anche tra gerenti, cfr. supra consid. 2.6.) in merito all’assunzione di

responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono ininfluenti nel

rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna,

eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo

di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.,9C_788/2007 del

29.

ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del

28.

aprile 2003; STCA 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.5. confermata

nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

Pertanto, il succitato svincolo

di responsabilità ha, tutt’al più, unicamente valenza nei rapporti (retti dal diritto

privato) interni tra gli (ex) gerenti, ma non nei confronti della Cassa. Il

fatto che TERZ 1 abbia successivamente sottoscritto un accordo con la Cassa con

il quale si è impegnato a pagare ratealmente il credito risarcitorio ha quale

unica conseguenza la riduzione del credito risarcitorio anche per i

corresponsabili, a condizione che i pagamenti vengano effettivamente effettuati,

come rettamente rilevato dalla Cassa nella risposta di causa (III, p.to 4.).

In questo contesto giova

ricordare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i

contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS;

cfr. supra consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere

contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere

contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al

suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti,

la Cassa è libera di far valere il proprio credito risarcitorio, in toto o in

parte, contro uno o più debitori ed il TCA non può limitarne la facoltà

decisionale (vedasi a titolo esemplificativo la STCA 31.2022.16 del 19 ottobre

2022.

consid. 2.8.).

Visto quanto precede, lo scritto

del 5 luglio 2023 di TERZ 1 non ha alcun influsso sulla responsabilità della

ricorrente ex art. 52 LAVS.

2.8

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante

le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.7.-2.7.5.),

non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della

surriferita giurisprudenza.

2.9

Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi

di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della

citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici della fallita FA 1 per il periodo aprile 2019-giugno 2020. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS della

ricorrente, il ricorso va accolto parzialmente, il danno imputato a RI 1

riducendosi dai fr. 14'422.05 richiesti con la contestata decisione a fr.

14'188.05 a seguito dei pagamenti nel frattempo intervenuti.

2.10

Conformemente all’art. 61 cpv. 1

lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al

rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni.

Nel caso in esame l’importo del

danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti intervenuti successivamente

all’emanazione della decisione impugnata, circostanza, questa, che non ha

inciso sulla posizione della ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento

ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non

può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno

una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare

ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op.

cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5

dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre

2023).

2.11

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f

bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;

DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente

a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio

al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative

(doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul

tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.12

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione

del 2 maggio 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 fr.

14'188.05.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti