31.2023.8
Ricorso (parzialmente accolto). Chiamato in causa non può contestare in questa sede la decisione di risarcimento emanata nei suoi confronti; ricorrente (organo formale sagl) non può far valere atti penalmente rilevanti di un altro organo se ella stessa ha agito in modo gravemente negligente
20 novembre 2023Italiano40 min
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.8
jv/gm
Lugano
20 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamati in causa: 1. TERZ 1
2. TERZ 2
2. rappr. da: RA 1
3. TERZ 3
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ è
stata iscritta a Registro di commercio il 2 aprile 2019 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
RI 1 ha formalmente ricoperto la
carica di socia e gerente con diritto di firma collettiva a due dal 5 aprile
2019 (pubblicazione FUSC del 5 aprile 2019) fino al fallimento della società
decretato per il 1. settembre 2021 (pubblicazione FUSC del 7 settembre 2021),
pur avendo dimissionato effettivamente l’11 agosto 2020 (doc. 2, allegato C).
1.2. La società è stata affiliata alla
Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
A partire dall’agosto 2019 la
Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, da settembre 2019,
precettarla (doc. 4).
Il 29 luglio 2021 l’UF di __________
ha rilasciato alla Cassa tre attestati di carenza beni (ACB) per contributi
paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. ottobre 2019 al 30 settembre
2020 (sub doc. 6).
Con decisioni del 1. settembre e
del 28 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il
fallimento della società, come accennato per il 1. settembre 2021
(pubblicazione FUSC del 7 settembre 2021) e la sospensione per mancanza di
attivi della procedura di fallimento per il 28 ottobre 2021 (pubblicazioni FUSC
del 3 e del 23 dicembre 2021; doc. 6).
Il 7 ottobre 2022 la Cassa ha
insinuato all’UF di __________ il proprio credito definitivo di fr. 38'028 per
il periodo contributivo aprile 2019-dicembre 2021 (lettera del 7 ottobre 2022
della Cassa all’UF di __________ con i relativi conteggi, sub doc. 6).
1.3. Constatato di aver subito un danno,
con decisione 13 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 38'028 per il periodo dal 2019 al 2021 (doc. 1).
Con decisione su opposizione 2
maggio 2023 (doc. 3) la Cassa ha ridotto l’importo risarcitorio a fr. 14'422.05
relativo al periodo da aprile 2019 a giugno 2020, l’opponente avendo dimostrato
di essersi dimessa l’11 agosto 2020 (lettera di dimissioni dell’11 agosto 2020,
doc. 2, allegato C; doc. 3, p.to 9.).
1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha
impugnato la decisione su opposizione postulandone l’annullamento con le
seguenti argomentazioni.
Sostiene innanzitutto che fin
dalla costituzione della __________ l’allora socio e presidente della gerenza TERZ
1 (dal 3 agosto 2021 socio senza diritto di firma, cfr. pubblicazione FUSC del
3 agosto 2021) ha escluso tutti gli altri organi dalla gestione aziendale e che
nonostante i tentativi di cui alle missive dell’agosto 2020 e del luglio 2021 indirizzategli
per ottenere, tra l’altro, la documentazione societaria, quest’ultimo non ha
dato seguito alle richieste.
Soggiunge di aver sporto denuncia
penale nei confronti di TERZ 1 una volta scoperta la reale situazione
finanziaria della società a seguito del fallimento della stessa, osservando
come il denunciato, pur non avendole presentato documenti falsi relativi agli
oneri sociali, “si è reso colpevole di fatti gravi. Basti pensare che la
ricorrente, come esposto già in sede […] penale credeva […] che
la società vantava […] importanti crediti nei confronti di terzi
(quantificati in oltre CHF 100'000!) salvo poi scoprire che non solo questi
crediti non potevano essere incassati (in quanto incassati personalmente dal
signor TERZ 1) ma che addirittura […] prelevava a contanti rilevanti
importi mediante il bancomat aziendale per far fronte a proprie spese
personali. Mediante questi raggiri […] ha dunque tratto in inganno la […]
ricorrente dissimulando la reale situazione della società. La ricorrente non
poteva dunque […] sapere che vi era un’impossibilità di pagare i
contributi e conseguente rassegnare le proprie dimissioni per smarcare la
propria responsabilità. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente, sebbene
sulla carta beneficiasse del medesimo potere decisionale e gestionale del
signor TERZ 1, fosse relegata ad un ruolo marginale, incompatibile con la presa
di responsabilità che ora impone la Cassa […]”.
Osserva inoltre che da marzo 2020
alle dimissioni dell’11 agosto 2020 “non ha nemmeno avuto modo di venire in
Svizzera per controllare l’andamento della società. Ella, cittadina italiana, a
decorrere dal marzo 2020 non poteva lasciare il suo domicilio in Italia a causa
delle note restrizioni […].”.
Adduce infine che “[…] sembrerebbe
che TERZ 1 […] abbia raggiunto un accordo di pagamento rateale degli
oneri sociali scoperti. Se questa circostanza fosse […] confermata in
sede di risposta di chiede alla Cassa di riconsiderare, alla luce di questo
fatto la propria decisione su opposizione […].”.
1.5. Con risposta di causa la Cassa ha
comunicato al TCA di aver avviato una procedura risarcitoria anche nei
confronti di TERZ 1 (decisione cresciuta in giudicato), TERZ 2 (decisione
cresciuta in giudicato) e TERZ 3 (opposizione respinta con decisione su
opposizione del 2 maggio 2023, notificata il 4 maggio 2023).
Nel merito delle censure
ricorsuali, la Cassa, oltre a rinviare a quanto illustrato nella decisione su
opposizione, ha osservato circa “le asserite malversazioni del signor TERZ 1,
va detto che tale eventualità […] non modifica il fatto che la
ricorrente sapeva rispettivamente doveva sapere delle difficoltà presentate
dalla società, la quale sin dall’agosto 2019 ha dovuto essere diffidata e dal
settembre 2019 precettata, a causa del mancato pagamento degli oneri sociali. Quanto
all’impossibilità di venire in Svizzera, ciò non era necessario per verificare
l’andamento della società. Sarebbe infatti bastato scrivere agli uffici
preposti, come d’altronde è stato fatto il 21 aprile 2021 […]. La Cassa
conferma poi che recentemente è stata concessa una dilazione di pagamento al
signor TERZ 1. Ciò, però, nulla muta quanto al principio che la ricorrente è
responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. A seguito dei
pagamenti nel frattempo intervenuti, comunque, il saldo del danno a carico
della ricorrente ammonta a oggi a CHF 14'188.05.”. In considerazione di
quest’ultima circostanza, la Cassa ha postulato il parziale accoglimento del
gravame e la modifica della decisione su opposizione limitatamente all’importo
risarcitorio.
1.6. Con scritto del 16 giugno 2023 il
TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (V).
Con scritto del 30 giugno 2023 TERZ
2, è intervenuto in causa, asserendo che “a causa di un vizio di
notificazione (la decisione è stata notificata al suo precedente domicilio a __________
anziché a __________ dove ora egli risiede con la sua compagna RI 1 […]),
ha omesso di inoltrare tempestivamente l’opposizione alla decisione della Cassa
[…]”. Egli ripropone in sostanza le stesse tesi ed argomentazioni della
ricorrente che, a suo modo di vedere, lo esentano dall’assoggettamento all’art.
52 LAVS (VI+A-G).
Con scritto del 5 luglio 2023 TERZ
1 ha comunicato che “[…] con la presente il sottoscritto […] dichiara
di volere farsi carico di quanto dovuto dalla fallita società […] relativamente
ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2019/2020 (fino al mese di giugno
[acconto]). Sono a disposizione […] per una definizione del pagamento
sgravando la Signora RI 1 [sic!], il Signor TERZ 3 e il Signor TERZ 2
del debito stesso. Sono disponibile ad un pagamento rateale” (VIII).
TERZ 3 è invece rimasto silente.
1.7. Con scritto del 6 luglio 2023 la
Cassa ha confermato quanto comunicato con la decisione impugnata e nella
risposta di causa, rilevando a proposito della decisione risarcitoria nei
confronti di TERZ 2 che “essa è stata inviata per raccomandata il 13 gennaio
2023 all’indirizzo rilevato da documenti del Registro di commercio e che la
stessa è ritornata alla Cassa per “compiuta giacenza” (doc. 7). Il 21 marzo
2023 è stata pubblicata sul Foglio ufficiale e non è stata contestata,
divenendo quindi esecutiva. Essendo passata in giudicato, il signor TERZ 2 non
può, quale chiamato in causa, mettere in dubbio in questa sede la propria
responsabilità ex art. 52 LAVS” (X).
1.8. Con scritto del 21 agosto 2023 RI 1
e TERZ 2 osservano che a seguito dello scritto del 5 luglio 2023 di TERZ 1,
nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS può loro essere imputata (XII).
1.9. Con scritto del 7 settembre 2023 il
patrocinatore di RI 1 e di TERZ 2 ha comunicato che quest’ultimo “non ha
preso conoscenza della decisione di risarcimento […] danni, se non con
la chiamata in causa da parte del TCA. Egli, essendo domiciliato in Italia, non
si è premunito di verificare eventuali pubblicazioni sul foglio ufficiale
ritenendo invece – erroneamente – che la Cassa avesse avanzato la propria
pretesa soltanto nei confronti della signora RI 1. […] TERZ 2 ha dunque
tutto il diritto, dal punto di vista procedurale, di aderire alle
argomentazioni della ricorrente atteso che i motivi di giustificazione addotti
dallo stesso poggiano sul medesimo impianto fattuale e giuridico contenuto nel
ricorso.” (XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Per quanto concerne la chiamata in
causa di TERZ 2 (cfr. supra consid. 1.6., 1.8. e 1.9.), vale quanto segue.
Con la chiamata in causa vengono
coinvolti in un processo terzi con un interesse nel procedimento allo scopo di
estendere la forza vincolante della sentenza alla persona chiamata. L’interesse
ad una chiamata in causa è di natura giuridica: deve cioè essere possibile una
ripercussione giuridica dell’esito del procedimento sui rapporti giuridici tra
la parte principale e la persona che viene coinvolta nel procedimento (DTF 125
V 94 consid. 8b e riferimenti; STF H 134/00 del 3 novembre 2000).
Secondo la giurisprudenza
federale (STF 9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid. 3.1.; STF H 72/06 del 16
ottobre 2006; SVR 2007 AHV Nr. 2; STF H 101/06 del 7 maggio 2007) nell’ambito
di una procedura ricorsuale in materia di art. 52 LAVS terze persone
corresponsabili, nei cui confronti la Cassa ha reso una decisione di risarcimento,
rispettivamente non ha rinunciato a far valere il proprio credito risarcitorio
a seguito di opposizione, sono suscettibili di essere chiamate in causa.
Inoltre, giusta l’art. 26 Lptca il TCA può ordinare la chiamata in causa di
terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento. In tale caso
il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la
decisione gli è in ogni caso opponibile.
Tornando al caso che ci occupa, si
rileva che la circostanza addotta da TERZ 2, ossia che per un “vizio di
notificazione” egli è venuto a conoscenza della decisione di risarcimento
emanata dalla Cassa nei suoi confronti solo con l’ordine di chiamata in causa
(cfr. supra consid. 1.6. e 1.9.), è irrilevante. Infatti, il duplice scopo
della chiamata in causa è, da una parte, quello di coordinare il diritto
materiale evitando che per la medesima fattispecie vengano emanate decisioni tra
loro contraddittorie e, dall’altra, garantire il diritto di essere sentito. In
particolare, la chiamata in causa non esplica alcun (ulteriore) effetto
sull’impugnativa o sull’oggetto del contendere (STF 9C_245/2017 dell’11
dicembre 2017 consid. 3.2.1. e seg., in: SVR 2018 BVG Nr. 14; STF 9C_198/2017
del 29 agosto 2017 consid. 3.2.1. e seg. con riferimenti; Meili, Die
rechtlichen Wirkungen der Beiladung, in: JaSo 2019, pag. 223 con rinvii
giurisprudenziali). Per questi motivi TERZ 2 non può, in qualità di chiamato in
causa, mettere in discussione o contestare eventuali asseriti errori o vizi di
procedura afferenti alla decisione di risarcimento che la Cassa ha emanato nei
suoi confronti.
Ad ogni buon conto e come
s’illustrerà nel prosieguo, gli (ulteriori) argomenti sollevati da TERZ 2, il
quale si limita a far proprie le tesi della ricorrente (cfr. supra consid.
1.6.), risultano inconferenti ai fini del giudizio.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI
1 deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione
contestata per un danno quantificato in fr. 14'422.05, rispettivamente ridotto
a fr. 14'188.05 in corso di causa (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza
(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la
dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato
il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta
anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo
art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 29
luglio 2021) di attestati di carenza beni, come pure del fallimento (decretato
il 1. settembre 2021) della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 5 aprile 2019 della fallita (cfr.
supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla società negli anni 2019-2021.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nella
fattispecie in esame la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento i
conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi agli anni
2019-2021 per complessivi fr. 38'028 (doc. 1; scritto del 7 ottobre 2022 della
Cassa all’UF di __________, sub doc. 6). Considerate le dimissioni dell’11
agosto 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.), la Cassa ha ridotto l’importo
risarcitorio a fr. 14'422.05 (doc. 3, p.to 9. e allegati B-B1; docc.
4 e 5) relativi al periodo da aprile 2019 a giugno 2020 per le fatture di
acconto, importo ulteriormente ridotto a fr. 14'188.05 a fronte dei pagamenti
nel frattempo intervenuti (cfr. supra consid. 1.5.).
L’insorgente
non ha mai contestato l’ammontare del danno.
Pertanto,
la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria
conformemente alla surriferita giurisprudenza.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Va rilevato che la ricorrente,
accettando il mandato di (socia) gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente alla giurisprudenza
i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e
il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una
società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche
Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi dell’art.
716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al
gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel caso
della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.)
è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante
le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del
17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella
causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,
pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia
inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5
giugno 2003).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,
consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma
(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave
negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere
effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
2.7. Occorre ora esaminare le censure
della ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.).
2.7.1. In concreto RI 1 sostiene di essere
stata esclusa – al pari di TERZ 2 e TERZ 3 – da TERZ 1, dalla gestione della FA
1 fin dalla costituzione (2 aprile 2019, cfr. supra consid. 1.1.) della stessa
e di aver richiesto la documentazione aziendale nell’agosto 2020 senza ricevere
riscontro (cfr. supra consid. 1.4.).
Di tutta evidenza, quanto
allegato dalla ricorrente conferma la presunzione del comportamento gravemente
negligente (cfr. supra consid. 2.5.) di quest’ultima. Infatti, ella ha ammesso da
una parte di non aver immediatamente dimissionato nonostante fosse stata
esclusa dalla gestione societaria fin dal principio e, dall’altra, di essere
rimasta totalmente passiva per oltre un anno e quattro mesi, attivandosi per
ottenere informazioni sull’andamento della società (e dimissionando) solo
nell’agosto 2020.
Ne consegue che l’(in)agire della
ricorrente – la quale ha disatteso i surriferiti dettami giurisprudenziali che
le imponevano, quale socia gerente, un periodico, sistematico e dettagliato
controllo della società in punto ai contributi paritetici e, qualora ciò non
fosse stato possibile a causa dell’estromissione dalla gestione societaria, di
dimissionare immediatamente – assurge a comportamento gravemente negligente.
Il comportamento gravemente
negligente della ricorrente è evidenziato anche dal fatto che successivamente
al primo scritto dell’11 agosto 2020 con il quale ha chiesto al presidente
della gerenza la documentazione societaria (richiesta rimasta inevasa), ella ha
atteso quasi un anno (luglio 2021, cfr. supra consid. 1.4.) per sollecitare la documentazione
richiesta e che “[…] ha appreso (per pura casualità) a ridosso del
fallimento che il signor TERZ 1 non aveva effettuato alcun pagamento e che
i precetti esecutivi spiccati nei confronti della società non venivano saldati”
(doc. 2, p. to 2.; ricorso, p.to 6., pag. 6, sottolineature del redattore).
Infine, nella misura in cui
l’insorgente fa valere un’esclusiva gestione della società da parte di TERZ 1,
si rammenta che, secondo la giurisprudenza federale l’art. 759 cpv. 1 CO
(applicabile per analogia alle società a garanzia limitata) non è applicabile
nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in
relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in
argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010 consid. 6.5 con rinvii
giurisprudenziali e dottrinali).
2.7.2. La ricorrente sostiene che essendo
residente in Italia e a causa della limitazione degli spostamenti da marzo 2020
a causa dell’emergenza pandemica, le era impossibile venire in Svizzera per
appurare la situazione debitoria della società in relazione ai contributi
paritetici (ricorso, p.to 6., pag. 7).
A tal proposito, questo Tribunale
può far propria la presa di posizione della Cassa: “Quanto all’impossibilità
di venire in Svizzera ciò non era necessario per verificare l’andamento della
società. Sarebbe infatti bastato scrivere agli uffici preposti, come d’altronde
è stato fatto il 21 aprile 2021 (cfr. doc. A della decisione impugnata).”
(III, p.to 3.). In effetti, mal si comprende cosa le abbia impedito di chiedere
tempestivamente la documentazione afferente alla situazione contributiva della FA
1 direttamente alla Cassa. Per tacere del fatto che l’insorgente, come visto in
precedenza, si è attivata solo dopo un anno e quattro mesi per conoscere la
situazione della società.
2.7.3. La ricorrente sostiene che TERZ 1, mediante
raggiri di rilevanza penale, ha dissimulato la reale situazione finanziaria
della società, ragione per cui ella “non poteva […] sapere che vi era
un’impossibilità di pagare i contributi e conseguentemente rassegnare le
proprie dimissioni per smarcare la propria responsabilità” e, dunque, non
può esserle imputata una negligenza grave.
Secondo la giurisprudenza, gli
amministratori di una SA (e quindi anche i gerenti di una Sagl, cfr. supra
consid. 2.6.) possono essere liberati da una responsabilità legata ad una grave
negligenza qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado
puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti
falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria
della società, facendo loro credere l’avvenuto pagamento degli oneri sociali
(STF H 192/92 del 31 agosto 1993). Rilevante non sono le constatazioni e
l’apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003
consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005 consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002
consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte
dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei
contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono
eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con
rinvio alla 31.2003.13 del 22 settembre 2003).
In casu si rileva innanzitutto
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la denuncia penale per
i reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele
(art. 158 CP) e concorrenza sleale (art. 23 LCSl) non è stata sporta da lei ma dal
socio gerente TERZ 2. In secondo luogo, dal profilo penale agli atti risulta
unicamente la denuncia del citato organo senza alcuna risultanza istruttoria da
parte del Ministero pubblico, ragione per cui l’esposto assurge, allo stadio
attuale, a mera allegazione di parte. Ma a prescindere da ciò, il comportamento
asseritamente di rilevanza penale di TERZ 1 nulla muta alla grave negligenza
della ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente
alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi
possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo solo se
quest’ultimo ha provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò
che in concreto non è avvenuto. Come accertato (cfr. supra consid. 2.7.1.), RI
Considerandi
1.
non ha mai proceduto ad un controllo puntuale e ricorrente dell’andamento della
società; ella si è attivata solo ad oltre un anno e quattro mesi
dall’esclusione dalla gestione societaria. Peraltro, dalla lettura dell’esposto
penale si desume che l’agire asseritamente di rilevanza penale da parte del
presidente della gerenza è stato rilevato da una semplice analisi della
contabilità aziendale (doc. 2, allegato G), ragione per cui non si può parlare
di macchinazioni particolarmente elaborate ed idonee a dissimulare l’andamento
della società per rapporto ai contributi paritetici.
Lo si ribadisce: il comportamento
gravemente negligente dell’insorgente è dettato dal fatto che ella, esclusa fin
dall’inizio dalla gestione della società, per oltre un anno e quattro mesi non
ha mai effettuato controlli e, appurata fin dal principio l’impossibilità di
svolgere il suo mandato quale socia gerente, ha omesso di dimettersi
immediatamente. Se la ricorrente fosse uscita dalla società per tempo avrebbe
evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (in
tema vedasi STFA del 23 agosto 2002 nella causa V.V. e M.C., H 405+406 consid.
4.2.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01 consid. 4c).
In tali circostanze, la
ricorrente non può, facendo leva sulla posizione di TERZ 1, sottrarsi dalle
proprie responsabilità in quanto il suo comportamento costituisce ugualmente
una grave violazione dei doveri che le incombevano quale socia gerente (per un
caso analogo vedasi la STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022).
2.7.4
La ricorrente sostiene che come
cittadina italiana priva di conoscenze giuridiche non era a conoscenza della
facoltà di poter inviare le dimissioni a Registro di commercio nell’agosto 2020
(opposizione, p.to 3.; ricorso, p.to 6., pag. 6).
Quanto allegato dall’insorgente è
in concreto irrilevante, giacché la Cassa ha debitamente tenuto conto delle
dimissioni inviate al presidente della gerenza con scritto dell’11 agosto 2020,
riducendo il periodo di assoggettamento e quindi l’ammontare del credito
risarcitorio (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.), rimasto come tale incontestato
(cfr. supra consid. 2.3.).
2.7.5
RI 1 e TERZ 2 sostengono che con lo
scritto del 5 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.8.) TERZ 1 “si assume ogni
responsabilità in punto al pagamento degli oneri sociali […],
riconoscendo in sostanza le argomentazioni dei signori RI 1 e TERZ 2 contenute
nel ricorso, rispettivamente nella dichiarazione di intervento in lite. In tali
sedi essi hanno sempre sostenuto la loro estraneità ai fatti che hanno causato
il fallimento della società e conseguentemente il danno alla Cassa […].
Questa circostanza viene ora confermata a chiare lettere da TERZ 1 per mezzo
del suo scritto […]” (XII).
Ora, va innanzitutto precisato
che con lo scritto del 5 luglio 2023 TERZ 1 si è limitato a manifestare la
volontà di svincolare TERZ 2 e RI 1 dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per il
credito risarcitorio degli anni 2019/2020 (fino al mese di giugno) relativo ai
contributi paritetici insoluti per tale periodo, senza però aderire in alcun
modo alle tesi ed argomentazioni formulate dalla ricorrente e da TERZ 2 in
questa sede e nell’opposizione alla decisione di risarcimento.
Ma a prescindere da ciò, giova
ricordare che secondo la giurisprudenza gli accordi tra ex amministratori (e
quindi anche tra gerenti, cfr. supra consid. 2.6.) in merito all’assunzione di
responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono ininfluenti nel
rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna,
eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo
di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2., 9C_788/2007 del
29.
ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del
28.
aprile 2003; STCA 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.5. confermata
nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).
Pertanto, il succitato svincolo
di responsabilità ha, tutt’al più, unicamente valenza nei rapporti (retti dal diritto
privato) interni tra gli (ex) gerenti, ma non nei confronti della Cassa. Il
fatto che TERZ 1 abbia successivamente sottoscritto un accordo con la Cassa con
il quale si è impegnato a pagare ratealmente il credito risarcitorio ha quale
unica conseguenza la riduzione del credito risarcitorio anche per i
corresponsabili, a condizione che i pagamenti vengano effettivamente effettuati,
come rettamente rilevato dalla Cassa nella risposta di causa (III, p.to 4.).
In questo contesto giova
ricordare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i
contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS;
cfr. supra consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere
contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere
contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al
suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti,
la Cassa è libera di far valere il proprio credito risarcitorio, in toto o in
parte, contro uno o più debitori ed il TCA non può limitarne la facoltà
decisionale (vedasi a titolo esemplificativo la STCA 31.2022.16 del 19 ottobre
2022.
consid. 2.8.).
Visto quanto precede, lo scritto
del 5 luglio 2023 di TERZ 1 non ha alcun influsso sulla responsabilità della
ricorrente ex art. 52 LAVS.
2.8
Costituisce
motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro,
omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,
consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.
3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF
108.
V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso di specie, stante
le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.7.-2.7.5.),
non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
surriferita giurisprudenza.
2.9
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi
di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della
citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi paritetici della fallita FA 1 per il periodo aprile 2019-giugno 2020. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS della
ricorrente, il ricorso va accolto parzialmente, il danno imputato a RI 1
riducendosi dai fr. 14'422.05 richiesti con la contestata decisione a fr.
14'188.05 a seguito dei pagamenti nel frattempo intervenuti.
2.10
Conformemente all’art. 61 cpv. 1
lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al
rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni.
Nel caso in esame l’importo del
danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti intervenuti successivamente
all’emanazione della decisione impugnata, circostanza, questa, che non ha
inciso sulla posizione della ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento
ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non
può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno
una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare
ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op.
cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5
dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre
2023).
2.11
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f
bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;
DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143
I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia
"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente
a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio
al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative
(doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non si prelevano spese di procedura.
Sul
tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.12
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su opposizione
del 2 maggio 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 fr.
14'188.05.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti