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Decisione

31.2023.9

Ricorso (respinto) contro decisione (su opp.) di risarcimento nei confronti dell’AU della società fallita. Inagire del ricorrente, entrato in carica senza verifica situazione della società, assurge a comportamento gravemente negligente. Sua malattia non configura nel caso di specie motivo discolpa

23 ottobre 2023Italiano37 min

i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.9

FS

Lugano

23 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 è

iscritta a registro di commercio dall’8 marzo 2001 (cfr. estratto RC agli

atti).

RI 1

ha ricoperto la carica di amministratore unico con firma individuale dal 28

agosto 2019 (data di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La FA

1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro.

A partire dal mese

di marzo 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società al

pagamento dei contributi e, a partire dal mese di novembre 2019, precettarla

(docc. 7-10).

Il 24 marzo 2022 l’Ufficio

di esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa cinque attestati di

carenza di beni (ACB) per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (cfr. attestati di carenza beni agli

atti).

Con decreti 15

giugno 2022 e 2 agosto 2022 della Pretura del Distretto di __________, sono

state dichiarate l’apertura del fallimento di FA 1 rispettivamente la sua

sospensione per mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF (FUSC 22 giugno 2022 e

7 novembre 2022).

In data 25 ottobre

2023 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio

credito di fr. 42'646 poi portato a fr. 42'670.90 mediante l’ulteriore scritto

2 gennaio 2023 (cfr. lettere raccomandate 25 ottobre 2023 e 2 gennaio 2023 agli

atti).

Con messaggio di

posta elettronica 2 novembre 2022, l’UF di __________ ha informato la Cassa

della chiusura del fallimento per mancanza di attivi non avendo alcun creditore

anticipato le spese (cfr. e-mail 2 novembre 2022 agli atti).

1.3. Constatato

di aver subito un danno, con decisione 17 marzo 2023, confermata con decisione

su opposizione 9 maggio 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 42'670.90 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

pagati dalla FA 1 per gli anni dal 2019 al 2022.

1.4. Con

il presente ricorso, presentato il 2 giugno 2023 poi completato il 26 giugno

2023 su richiesta del vicepresidente del TCA, RI 1 ha impugnato la suddetta

decisione su opposizione chiedendone, per quel che è dato di capire,

l’annullamento, con argomentazioni già fornite in sede di opposizione. Rileva

innanzitutto come nell’agosto del 2018 gli sia stato diagnosticato un tumore

allo stomaco, operato d’urgenza il 26 settembre 2018 a __________, per poi intraprendere

un lungo percorso di riabilitazione alla clinica __________ di __________ in

ragione del mutilante intervento chirurgico subito, i cui effetti negativi

sarebbero tutt’oggi presenti. Evidenzia poi come nel marzo del 2019 sia stato

diagnosticato un tumore maligno al cervello del padre, poi deceduto nel marzo

2020. In seguito alla scomparsa del padre, con il quale amministrava la ditta __________,

sarebbe stato escluso dalla gestione della stessa dal cugino e dalla

sorellastra. Proprio quest’ultima gli avrebbe proposto nell’agosto del 2019 di

riprendere la FA 1 senza preoccuparsi di informarlo dei debiti già gravanti

sulla stessa, ciò che egli avrebbe poi accettato in mancanza di alternative

lavorative. Evidenzia poi come sin dalle prime battute la sua esperienza con FA

1 fosse stata negativa, in ragione della difficoltà di incasso per il lavoro

svolto. Nonostante ciò il 2019 sarebbe finito con delle buone prospettive, poi

naufragate a causa della pandemia di Covid-19. Evidenzia quindi di aver

nominato un sostituto il quale avrebbe tuttavia peggiorato la situazione della

società. Rileva infine come nel febbraio del 2020 abbia finalmente deciso di

rivolgersi ad uno psichiatra, arrivando poi a beneficiare di una rendita intera

di invalidità.

1.5. Con

la risposta di causa la Cassa ha anzitutto comunicato al TCA di aver avviato

una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS unicamente nei confronti di

RI 1.

In merito alle

censure del ricorrente, la Cassa ha rinviato a quanto esposto nella decisione

su opposizione 9 maggio 2023.

1.6. Con

due ulteriori scritti 12 agosto 2023 e 21 agosto 2023, RI 1 ha prodotto un

certificato del proprio medico di famiglia dr. med. __________ FMH in medicina

generale, rispettivamente un certificato dello psichiatra curante dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia.

1.7. Con

scritto 29 agosto 2023, la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori

osservazioni da presentare.

considerato in diritto

2.1. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli

ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La Corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, come da

giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società, decretato il 15

giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via

sussidiaria al ricorrente, quale organo della fallita dal 28 agosto 2019 (cfr.

supra consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per gli anni dal 2019 al 2022.

2.2. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nella fattispecie in

esame, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e alla decisione su

opposizione i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF

relativi al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2022, per complessivi fr. 42'670.90

(docc. 7-10), importo rimasto peraltro in questa sede incontestato.

Pertanto, la Cassa ha

debitamente documentato l’ammontare del danno.

A

tal riguardo è bene infatti ricordare che il nuovo

amministratore risponde non soltanto dei

contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso

del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo

giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità

del nuovo amministratore secondo

l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di

compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel

caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già

insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi

risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10

pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di

giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e

STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso concreto,

rettamente la Cassa ha quindi imputato all’insorgente anche i contributi

paritetici dovuti e non soluti dalla società precedenti la sua nomina di amministratore

unico (28 agosto 2019), così come chiaramente si evince dai citati conteggi

(docc. 7-10).

Non

è stato del resto fatto valere che nell’agosto 2019 la società si trovasse in

uno stato d’illiquidità o di sovraddebitamento ai sensi della succitata

giurisprudenza, motivo per cui l’insorgente deve rispondere non solo per

l’acconto del terzo trimestre 2019 scaduto durante il suo incarico, ma anche,

come detto sopra, di quelli precedenti.

2.3. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento

dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.8, incombe allora al

datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987

pag. 7).

Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della

diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può

e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro

della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag.

634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus,

Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza

richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli

deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli

affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis

(DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.5. Va rilevato che accettando il mandato di

amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima

(cfr. supra consid. 1.1.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

A tal riguardo ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid.

2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto

esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio

2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di

firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa,

che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e

che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno,

un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il

fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito

della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle

sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne discende che, accettando il

mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A lui

incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero

effettivamente versati. Come si è visto, una tale omissione costituisce una grave

violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

2.6. Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,

2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;

RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7. In

concreto, nella misura in cui il ricorrente, con il riferimento alle difficoltà

riscontrate dalla società in relazione al periodo pandemico, intenda prevalersi

di tale evento quale motivo giustificativo per il mancato pagamento degli oneri

sociali (cfr. supra consid. 1.4.) si rileva quanto segue.

Secondo

costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio 2020 consid. 2.10,

31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019 consid. 2.9., entrambe con

riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali

cause di un fallimento. Inoltre, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Nel

caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che le difficoltà finanziarie della

società erano precedenti alla crisi pandemica - pur non escludendo che essa

abbia esacerbato le stesse - ed erano già presenti al momento dell’entrata in

carica di RI 1. Risulta infatti dal verbale dell’Assemblea generale 19 agosto

2019, sottoscritto dal ricorrente, in occasione del quale egli è stato nominato

amministratore unico di FA 1, che la stessa fosse una società in perdita,

avendo conseguito nel 2018 un disavanzo di fr. 13'916.13 (cfr. verbale

assembleare agli atti sub doc. A, prodotto dalla Cassa contestualmente

all’emissione della decisione su opposizione e relativo allegato A).

L’asserzione dell’insorgente secondo cui nessuno lo avrebbe avvisato dei debiti

della FA 1 prima della sua entrata in carica oltre a non essere minimamente

sostanziata, risulta in contrasto con le chiare risultanze documentali. Va ad

ogni modo evidenziato che è preciso dovere del nuovo amministratore di

verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica,

considerazione che ha oltretutto condotto la giurisprudenza a ritenere

l’amministratore approssimativo responsabile del debito contributivo scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011, consid. 4.3).

Ne

consegue che sin dalla sua entrata in carica il ricorrente avrebbe quindi

dovuto agire come indicato dalla giurisprudenza, ossia con misure tempestive e

drastiche (cfr. supra consid. 2.7). I problemi di liquidità della società erano

infatti precedenti al periodo pandemico e risalivano almeno al 2018, anno in

cui gli atti danno accortezza di una perdita di bilancio.

Pertanto,

l’argomentazione dell’insorgente non configura un motivo di giustificazione o

di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.8. L’insorgente,

come accennato (cfr. supra consid. 1.4), evidenzia la precarietà delle sue

condizioni di salute a causa di un tumore allo stomaco, diagnosticato nel mese

di agosto 2018 e operato il 26 settembre 2018, alle cui mutilanti conseguenze

fisiche si sono aggiunti dei problemi di ordine psicologico, aggravati dalla

morte del padre nel marzo del 2020. Egli si prevale quindi dei certificati

medici - prodotti nelle more della presente procedura - nei quali:

·

il dr. med. __________, FMH in medicina generale, il 9 agosto

2023 ha indicato quale diagnosi “carcinoma esofageo con esofagogastrectomia

in data 25.09.2018” sostiene che il paziente “e stato in riabilitazione

per lunghi periodi a partire dal 25.09.2018 fino a oggi con importante disagio

fisico e mentale” (doc. C);

·

il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12

agosto 2023 ha accertato che “Il paziente soffre di un’importante fragilità

psichica, che del resto ha giustificato la concessione di una rendita AI

intera, e che è in relazione con, e i cui sintomi vengono indubbiamente

aggravati dalla delicata e complessa situazione successoria, consecutiva alla

grave malattia e in seguito al decesso del padre, avvenuto il 29 marzo 2020.

Anche la

complessa e mutilante operazione dell’ottobre del 2018 in seguito alla diagnosi

di tumore esofageo maligno ha fragilizzato molto il paziente, sia dal profilo

fisico che psichico, ed ha contribuito alla lunga inabilità lavorativa che lo

ha portato all’invalidità tutt’ora in vigore.

È molto

verosimile che già a quell’epoca il paziente non era più in grado, a causa del

suo stato psichico, di assumersi mansioni e responsabilità dirigenziali necessarie

alla conduzione di un’azienda.” (doc. D).

L’insorgente

ha inoltre prodotto il progetto di decisione 31 gennaio 2023 dell’Ufficio AI

con la quale gli è stato prospettato il diritto ad una rendita d’invalidità del

100% a decorrere dal 1° agosto 2021 (doc. B).

Agli atti figurano inoltre due

ulteriori certificati del curante dr. med. __________, prodotti dall’insorgente

in sede di opposizione. Il primo, di data 22 marzo 2023 si limita a riportare “incapacità

Dal 01.01.2021 al 01.01.2022 al 100%”, indicando quale motivo “Malattia”.

Il secondo, recante la medesima data riporta la diagnosi di “- Esofagite

invalidante iniziata 31/07/2022 con/su ricovero 03/08 – 05/08 – Sindrome

Ansiosa grave ancora in trattamento” accertando la sua inabilità “fino a

tempo indeterminato”.

Secondo la giurisprudenza, in generale

la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido

motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza,

l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di

determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre

2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi

riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un

amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in

cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare

un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue

dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid.

2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013

consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e

31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con

riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al

datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia

anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi,

nel presente caso, all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

Nel caso concreto, senza misconoscere

la patologia fisica né quella psichica di cui l’insorgente è affetto, da un

attento esame delle tavole processuali questo Tribunale non può concludere che

il suo stato di salute sia stato di tale gravità da impedirgli lo svolgimento

del ruolo di amministratore unico e da costituire motivo di discolpa

conformemente alla succitata giurisprudenza e questo per i seguenti motivi.

Dagli atti emerge che

l’insorgente abbia ripetutamente interagito con la Cassa in merito alla fissazione

e al pagamento dei contributi. In particolare, come osservato proprio dalla Cassa,

il 26 settembre 2019 egli ha richiesto alla stessa la dichiarazione che i premi

fossero stati saldati sino al 30 giugno 2019 (doc. B incarto della Cassa); il 24

febbraio 2020 egli ha firmato la dichiarazione dei salari del 2019 (doc. C

incarto della Cassa); il 9 marzo 2021 la Polizia cantonale gli ha consegnato

bravi manu, quale amministratore unico della società, una corrispondenza della

Cassa del 1° marzo 2021 (doc. D incarto della Cassa); il 28 giugno 2022 sempre

nella sua veste di amministratore unico di FA 1, ha presenziato

all’interrogatorio dell’Ufficio fallimenti di __________, fornendo diverse

indicazioni sulla società dimostrando di essere al corrente di questioni

amministrative e operative riguardanti la medesima (doc. E incarto della Cassa).

In particolare egli ha indicato:

-

quale causa del fallimento di FA 1: “Difficoltà d’incasso, calo del

lavoro e le mie condizioni precarie di salute hanno causato gravi mancanze di

liquidità. Inoltre una serie di vecchi debiti società ai quali non si riusciva

più a far fronte”;

-

che la società ha ricevuto un credito Covid di fr. 16'000 utilizzato per

pagare pigioni e affitti;

-

che la società aveva solo due debitori per un importo complessivo di ca.

17'000, impegnandosi a produrre copia delle fatture;

-

quale creditore per l’affitto la Comunione ereditaria __________, per

due mensilità;

-

quali creditori della società, tutti i dipendenti per due mensilità di

salario;

-

che la società non aveva altri debiti oltre a quelli menzionati e a

quello risultante dalla concessione del credito Covid.

Inoltre, lo stesso RI 1 in sede

di opposizione ha emesso le seguenti dichiarazioni a conferma che, nonostante i

problemi di salute, egli si sia occupato in prima persona della gestione della

società:

-

“Ho iniziato questa sfida assumendo due operai più un dipendente che

si occupava di pratiche d’ufficio ed amministrazione […]”;

-

“Comprendevo in parte ciò che stava accadendo alla FA 1 [...]”;

-

“Cercavo per quello che potevo di adempiere al mio ruolo in ditta e

di adempiere alle mie responsabilità […]”;

Anche in sede di ricorso egli

ha confermato di essere stato al corrente delle questioni relative alla

gestione della società, rilevando la cattiva partenza della stessa nel 2019, arrivata

alla fine dell’anno con “30mila franchi di fatture non incassate, tutto

dimostrabile perché fatto tramite precetti esecutivi e vie legali ma la

burocrazia non ci è venuta incontro ed i tempi hanno fatto si che calassimo le

braghe per prendere quel poco che ci hanno dato, ovvero pari al 20% delle opere

per paura di non vedere nemmeno quelli e spendere tutto in avvocati”,

evidenziando poi come, nonostante ciò, il 2020 fosse iniziato “con dei buoni

propositi e prospettive per dei lavori grossi […] mai arrivati grazie alla

pandemia […]”.

Nella decisione su opposizione

la Cassa ha inoltre osservato che “[…] dall’esame del conto individuale

dell’opponente emerge che nel 2019 ha percepito i seguenti salari: CHF 28'370

dalla FA 1 (1-12); CHF 15'265 dalla __________ (1-12); CHF 3'522.00 dalla __________

(1-12). Per contro per l’anno 2020: CHF 7'200 (1-3) e CHF 12'000.00 (4-8) dalla

FA 1; CHF 7'474.80 dalla __________ (1-3); CHF 1'725.00 dalla __________ (1-3)”.

Sempre nella pronuncia

impugnata, la Cassa ha evidenziato come l’insorgente fosse persona cognita

della gestione di un’azienda, avendo ricoperto cariche dirigenziali in seno a

diverse società e ciò anche nel periodo in cui era in carica quale

amministratore unico presso la FA 1, segnatamente rivestendo il ruolo di: “[…]

socio e gerente della __________ fino al settembre 2017; persona con firma collettiva

a due per la __________ dal 12 dicembre 2019 al 16 aprile 2021; membro del CdA

della __________ fino al maggio 2017; socio della __________ fino al novembre

2017; socio gerente della __________ dal 14 giugno 2018 all’11 febbraio 2020

[…]”.

Stanti

le succitate evenienze questo Tribunale ritiene che -conformemente alla

succitata giurisprudenza e secondo il principio della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_282/2019

del 18 ottobre 2019 consid. 4.3; 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1;

DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353

consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - non è possibile

concludere che l’insorgente sia stato totalmente impedito di comprendere ciò

che stava succedendo all’interno della società e di determinarsi sulle

questioni relative alla gestione della stessa.

In particolare non è possibile

concludere differentemente in base alle attestazioni del curante dr. med. __________

dalle quali, anche laddove si esprimono in merito all’inabilità lavorativa

dell’insorgente, non risulta alcuna valutazione riguardo alla capacità

lavorativa nella sua funzione in seno alla società, né emerge l’impossibilità

di rassegnare le dimissioni dalla carica assunta. Nemmeno risulta determinante

a fronte di quanto esposto, il fatto che egli sia stato messo a beneficio di

una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2021, né la dichiarazione dello

psichiatra curante secondo cui già dall’operazione subita nell’ottobre 2018

egli “[…] non era più in grado, a causa del suo stato psichico, di assumersi

mansioni e responsabilità dirigenziali necessarie alla conduzione di un’azienda”.

Emerge infatti dalla realtà documentale e dalle dichiarazioni dell’insorgente, che

già dalla entrata in carica quale amministratore unico della FA 1 egli si sia

determinato su aspetti aziendali centrali quali l’assunzione di dipendenti ed i

rapporti con la Cassa, nonché che fosse ancora in grado, dopo il fallimento

della società, di fornire importanti informazioni sulla situazione della

società all’UF. Ne consegue che i problemi di salute dell’insorgente non

possono assurgere a valido motivo di giustificazione, non avendogli impedito di

esercitare importanti mansioni direttive ed operative in seno alla società

durante il periodo di carica quale amministratore unico di FA 1. Peraltro

l’insorgente non spiega - né ciò si evince dai succitati certificati medici -,

per quale motivo i suoi problemi di salute fossero di una gravità tale da

impedirgli di delegare a terzi i compiti di amministratore o di rassegnare le

dimissioni. Egli si è invece limitato ad addurre - riprendendo

un’argomentazione già sollevata in sede di opposizione - di aver nominato un

sostituto il quale avrebbe però peggiorato la situazione della società (cfr.

supra consid. 1.4), senza tuttavia mai specificare a chi e quando avrebbe

delegato quali compiti. Tale allegazione è quindi rimasta allo stadio di puro

parlato, priva di qualsiasi riscontro probatorio e senza essere in alcun modo

sostanziata né nell’opposizione alla decisione di risarcimento né in questa

sede.

In

queste circostanze, visto tutto quanto suesposto, i motivi di salute invocati

non sono sufficienti per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52

LAVS.

2.9. Per

quanto attiene agli ulteriori argomenti addotti dall’insorgente relativi ai

conflitti familiari e professionali sorti in seguito al decesso del padre, gli

stessi esulano dalla fattispecie qui in oggetto e risultano pertanto irrilevanti

ai fini del presente giudizio.

2.10. Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno

oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi

agli anni 2019-2022 per complessivi fr. 42'670.90.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita

pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.11. Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori

del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi

di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed

esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.12. In DTF

137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge

Fatti

i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Considerandi

i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso

in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti