31.2024.12
Per avviare una procedura ex art. 52 LAVS è sufficiente un ACB emesso in un'esecuzione per via di pignoramento, il danno comprendendo non solo gli oneri sociali relativi all'ACB (in seguito pagato) ma tutti quelli scaduti al momento della decisione. Ricorso respinto
31 gennaio 2025Italiano38 min
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2024.12
MP/gm
Lugano
31 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
luglio 2024 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. FA 1,
con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 9 giugno 2017
(cfr. doc. I B, pag. 1).
La società è
affiliata alla Cassa __________ (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal
1. giugno 2017 (cfr. conferma di affiliazione alla Cassa del 10 luglio 2017 sub
doc. 11 incarto Cassa).
RI 1 ha ricoperto
formalmente la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale
dall’11 febbraio 2019 sino al fallimento della società (cfr. doc. I B, pag. 2 e
infra, consid. 1.3).
1.2. Il 19 settembre 2023 l’Ufficio di
esecuzione di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza di
beni per i contributi paritetici insoluti dalla società e relativi al periodo
dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. attestato di carenza di beni del 19
settembre 2023 sub doc. 14 incarto Cassa, pag. 1).
1.3. Con decisione del 16 febbraio 2024 la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, respingendo un
reclamo contro la decisione di apertura del fallimento della Pretura del
Distretto di __________ del 7 novembre 2023, ha pronunciato il fallimento della
società con effetto a partire dal 21 febbraio 2024 (cfr. doc. I B, pag. 1).
1.4. Constatato di aver subito un danno,
con decisione del 26 aprile 2024, confermata con decisione su opposizione del 2
luglio 2024, la Cassa ha chiesto al sig. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS
di fr. 108'374.31 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla
società per gli anni 2022 e 2023 (cfr. docc. I C, pag. 17 e N, pag. 2).
1.5. Il sig. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, il 3 settembre 2024 ha interposto ricorso contro la decisione su
opposizione, postulandone l’annullamento. Egli ritiene che sia possibile
avviare una procedura di risarcimento solo in presenza di un attestato di
carenza di beni a seguito di fallimento, ciò che non è il caso nella
fattispecie; l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 – che
comunque avrebbe saldato – sarebbe inoltre relativo ai contributi del 2021,
mentre che la decisione di risarcimento è relativa a quelli del 2022 e 2023; segnala
poi che la fallita non ha prodotto tutta la documentazione per il recupero
degli assegni famigliari già versati ai dipendenti, di aver saldato le fatture
relative al 2023 e, a dimostrazione della volontà di sanare la situazione
finanziaria della società, di aver pagato degli acconti relativi ai contributi
del 2022; indica infine che, essendo preventivabile un dividendo per la seconda
classe, per determinare il danno subito dalla Cassa sarebbe necessario
attendere la conclusione della procedura di liquidazione.
1.6. Con la risposta di causa la Cassa,
confermando in sostanza le motivazioni esposte nella decisione impugnata, ha postulato
la reiezione del ricorso. Precisa che l’esistenza di un danno sia confermata
dal fatto che il dividendo sarà parziale e, quanto agli scoperti per il 2022 e
il 2023, rinvia ai rispettivi dettagli sull’evoluzione dell’incasso.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il
ricorrente deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da
decisione contestata.
2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il
datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e l’art.
34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di
conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una
violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento
integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173
consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a
e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se
il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i
membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o
della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza del
TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide
con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento
a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115
cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce
quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione
di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto
applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid.
2.2 e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2). Con l’attestato di carenza
beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per
mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger,
AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii
giurisprudenziali e dottrinali).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio dell’attestato
di carenza di beni il 19 settembre 2023 – che segna l’insolvenza della società e
quindi l’insorgenza e anche la conoscenza del danno –, la Cassa ha rettamente
chiesto (in via sussidiaria) al ricorrente, quale amministratore unico della
fallita dall’11 febbraio 2019, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla società. Contrariamente a quanto ritiene il
ricorrente, pertanto, non era necessario che la Cassa fosse in possesso di un
attestato di carenza di beni emesso a seguito del fallimento della società,
essendo sufficiente quello emesso in un’esecuzione per via di pignoramento.
2.5. Il ricorrente contesta però anche che
la Cassa sia legittimata a chiedere il risarcimento per i contributi del 2022 e
2023, l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 essendo relativo ai
contributi del 2021.
Sull’argomento va detto che con
decisione del 17 agosto 2001 (H 34/01) l’allora Tribunale federale delle
assicurazioni aveva deciso che il danno oggetto di una pretesa ex art. 52 LAVS
nei confronti degli organi di una società non fallita era limitato all’importo
incorporato dagli attestati carenza beni definitivi. Per quanto riguardava
invece l’ammontare dello scoperto contributivo che andava oltre quello oggetto
di attestati carenza beni, non essendo lo stesso (ancora) oggetto di un simile
attestato, non poteva essere fatto oggetto della decisione di risarcimento dei
danni ex art. 52 LAVS non potendosi (ancora) ritenere che il medesimo debito
contributivo fosse da considerare irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza,
non essendo cioè (ancora) manifesto che il datore di lavoro non aveva adempiuto
al suo obbligo contributivo e verosimilmente non avrebbe adempiuto al proprio
obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Successivamente tuttavia sempre
l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare
Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen
aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale giurisprudenza
con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03). Esprimendosi sul quesito di
sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso anche per i debiti
contributivi che esulano dalla somma oggetto dell’attestato carenza beni
definitivo, la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere
se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere
che con l’emissione di un attestato carenza beni con oggetto una parte del
debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che
anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nell’ambito
della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS (cfr. in merito anche
STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015,
AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2023.16-17 del 26 febbraio 2024 consid. 2.1,
31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009
consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).
Applicata questa giurisprudenza nel
caso in oggetto, come ben esposto nella decisione impugnata (cfr. p.ti 6, 6.1 e
7), a cui si può far riferimento, l’insolvenza della società al momento della
resa della decisione risarcitoria era lampante. Può qui essere messo in
evidenza in particolare che sulla base degli elenchi prodotti
dall’amministrazione emerge che la Cassa ha dovuto pressoché sistematicamente diffidare
la società da giugno 2021 (cfr. doc. 7 incarto Cassa) e procedere a far
intimare precetti esecutivi per i contributi non soluti dal settembre seguente
(cfr. doc. 8 incarto Cassa). Se si considera che le procedure esecutive avviate
tempestivamente in relazione ai primi scoperti contributivi sono sfociate in un
attestato carenza beni (avendo il pignoramento permesso di incassare solo un
importo di fr. 28'487.84; cfr. doc. 1 allegato A incarto Cassa, pag. 1), che
sulla società gravano ulteriori quattro attestati carenza beni relativi ad
altri due creditori istituzionali (cfr. doc. 1 allegato C incarto Cassa, pag. 2
seg.), che la stessa è stata oggetto di quattro istanze di fallimento da parte
di differenti creditori tra il 28 luglio 2023 e il 15 gennaio 2024, che essa è
fallita con effetto dal 21 febbraio 2024 per decisione della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (che ha respinto il reclamo
presentato contro la decisione di fallimento pronunciata dalla Pretura,
considerando che “la situazione finanziaria della reclamante non sta
sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni (…). In queste circostanze si può quindi
affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua capacità di pagamento”; cfr. doc. 12 incarto Cassa, consid. 2.3.4)
e che malgrado l’asserita volontà del ricorrente di risanarne la situazione
finanziaria, a parte il pagamento del 24 gennaio 2024 ad estinzione
dell’ammontare incorporato nell’attestato di carenza di beni, sono stati
effettuati unicamente sei versamenti – peraltro di importo modesto se
rapportato al debito esistente – tra il 4 gennaio e l’8 febbraio 2024 (di fr. 1000
ciascuno), questo Giudice deve convenire che la Cassa, dopo la resa dell’attestato
di carenza di beni del 19 settembre 2023, legittimamente poteva considerare
altamente probabile che anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per la
restante parte del debito contributivo ancora scoperto nel momento della resa
della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 26 aprile 2024 avrebbe
portato all’ottenimento di ulteriori attestati carenza beni. Avuto riguardo
alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con
verosimiglianza preponderante che, con l’emissione dell’attestato di carenza di
beni con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante
degli oneri sociali scaduti non avrebbe potuto venir incassata nell’ambito
della procedura ordinaria secondo l’art. 14 segg LAVS. L’irrecuperabilità
dell’intero debito contributivo è quindi stata sancita con l’attestato di carenza
di beni rilasciato il 19 settembre 2023. Dovendosi quindi ammettere
l’insorgenza di un danno per la Cassa nella misura dell’intero ammontare degli
oneri sociali rimasti impagati, a ragione la Cassa con la decisione
risarcitoria del 26 aprile 2024 ha chiesto il pagamento dei contributi del 2022
e 2023, sebbene l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 sia
relativo ai contributi del 2021.
2.6. Ai fini della responsabilità ex art.
52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante
il versamento di acconti. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo
di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che
ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a
rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi
dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili
ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del
disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29
agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).
Nel caso concreto, considerato che
un danno per la Cassa è insorto con l’emissione dell’attestato di carenza di beni
del 19 settembre 2023 (cfr. consid. 2.4) e che, stante la situazione
d’insolvenza della società, detto danno comprende i contributi rimasti impagati
per il 2022 e il 2023 (cfr. consid. 2.5), il pagamento dell’attestato di
carenza di beni incorporante i contributi rimasti impagati per il 2021 serve sì
a ridurre l’onere a carico del ricorrente, ma non a escluderne la
responsabilità.
2.7.
2.7.1. Costituiscono elementi del danno
risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.7.2. In concreto la Cassa ha allegato alla
decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 e al 2023 per complessivi fr. 108'374.31 (cfr.
doc. 3 incarto Cassa, pag. 4 seg.).
Il ricorrente ha contestato
l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti, asserendo di
aver pagato degli acconti relativi ai contributi del 2022 e di aver saldato le
fatture relative al 2023. Gli importi in questione (cinque versamenti da fr.
1'000; fr. 7’085.35; fr. 6'865.35; fr. 4’200), di cui il ricorrente ha
comprovato il pagamento tramite i docc. E, F e I allegati al ricorso, si
ritrovano però nei dettagli sull’evoluzione dell’incasso relativi al 2022 e al
2023 allegati alla risposta di causa (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 6 e doc.
5 incarto Cassa, pag. 4 seg.). La Cassa era quindi già a conoscenza di questi
pagamenti al momento dell’emissione della decisione risarcitoria e li aveva
dedotti dai contributi scoperti; non per nulla, infatti, gli importi totali nei
conteggi allegati alla decisione risarcitoria e nei dettagli allegati alla
risposta di causa sono gli stessi.
Il ricorrente adduce inoltre che la
fallita non ha prodotto tutta la documentazione per il recupero degli assegni
famigliari già versati ai dipendenti. Questa pretesa resta però una mera
allegazione di parte, né quantificata né comprovata; il ricorrente non ha
quindi adeguatamente contestato la correttezza dell’importo richiesto dalla
Cassa.
Visto quanto sopra, la Cassa ha
debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento
ex art. 52 LAVS.
2.7.3. Il ricorrente evidenzia però anche
che, essendo preventivabile un dividendo per la seconda classe, per determinare
il danno subito dalla Cassa sarebbe necessario attendere la conclusione della
procedura di liquidazione.
Al riguardo va ricordato che la
Cassa può agire preventivamente, anche se non dispone di tutti gli elementi da
porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno
effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la
Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex
art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società
datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di
risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che
viene determinato di principio alla chiusura del fallimento ma la decisione di
risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano
chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso
l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V
184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18
marzo 2019, inc. 31.2015.15).
Per questi motivi, nel caso in
esame la Cassa ha rettamente iniziato la procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS senza aspettare la conclusione della procedura di liquidazione.
2.8.
2.8.1. Per definizione, il danno considerato
dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione
ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in
materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a).
Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg.
OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare
Fatti
i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico
(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta
viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non
permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010
del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta
accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova
di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali
non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3
consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un
assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di
lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121
V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Va infine ricordato che in caso di
aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli
obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e
che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,
pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
2.8.2 Nella fattispecie concreta, accettando
il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una
società anonima (cfr. supra consid. 1.1), il ricorrente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve
prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la
gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle
istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in
custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile
(cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.;
DTF 114 V 219 = RCC
1989 pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997
nella causa M.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad
art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma [art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il
mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore
di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8 pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996
nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.
Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue
responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS,
inoltre, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i
mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua
di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla
riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.
gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria somma dei
salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La
giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione
dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato
un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio
con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il
datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30
gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).
In casu, la Cassa ha ravvisato una
violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte della
società datrice di lavoro:
" La società che qui ci occupa dal 2018 ha sempre
disatteso tale obbligo al fine di garantirsi durante l’anno un’ingente
liquidità (sempre maggiore negli anni), per poi saldare tramite pagamento
rateale la grossa differenza venutasi a creare. Si riassume in particolare:
-
anno 2018: la differenza di base di calcolo tra acconti e
conguaglio è stata di CHF 50'528.50, vale a dire del 195,37%, ciò che ha comportato
Considerandi
un conguaglio di CHF 4'205.15;
-
anno 2019: la differenza di base di calcolo tra acconti e
conguaglio è stata di CHF 195'449.00, vale a dire del 255.85%, ciò che ha
comportato un conguaglio di CHF 26'145.45;
-
anno 2020: la differenza di base di calcolo tra acconti e
conguaglio è stata di CHF 406'418.25, vale a dire del 182.27%, ciò che ha
comportato un conguaglio di CHF 58'004.30;
-
anno 2021: la differenza di base di calcolo tra acconti e
conguaglio è stata di CHF 353'387.40, vale a dire del 69.26%, ciò che ha
comportato un conguaglio di CHF 71'655.60 a cui vanno sommati CHF 22'627.80 per
acconti già in esecuzione e quindi un totale di CHF 94'283.40;
-
anno 2022: la differenza di base di calcolo tra acconti e
conguaglio è stata di CHF 408'948.20, vale a dire del 204.47%, ciò che ha
comportato un conguaglio di CHF 80'834.55. In merito all’anno 2022 si evidenzia
che la società ha comunicato il 2 febbraio 2022 una base di calcolo 3 volte
inferiore al dovuto così da mantenere il più bassa possibile l’esposizione
debitoria nei confronti della Cassa. Tale comunicazione non trova alcuna
possibile giustificazione se raffrontata con la dichiarazione dei salari di
tale anno;
-
anno 2023: la differenza di base di calcolo tra acconti e
conguaglio è stata di CHF 225'842.20, vale a dire del 74.73%” (cfr. decisione
impugnata, p.to. 6.3 pag. 12 seg.).
Quanto
allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (cfr. docc.
4-6 e 14 incarto Cassa) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede. Ne
discende che, accettando il mandato di amministratore unico, il ricorrente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di
comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi
paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come
visto (cfr. supra consid. 2.3 e 2.8.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS,
oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave
violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto quale organo
della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire
(perlomeno) gravemente negligente.
2.9
L’insorgente non ha del resto fatto
valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde
neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il
datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali
motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione
del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una
delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore
di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati
motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né
quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da
considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione
che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò
che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione dell’incasso
2022.
si rileva infatti come la Cassa dall’11 aprile 2022 ha dovuto diffidare la
società al pagamento degli oneri sociali, avviando dal 5 maggio 2022 numerose
procedure esecutive (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 1). Dall’elenco diffide emesse
risulta come già a partire dall’anno precedente la società sia stata a più
riprese diffidata a versare quanto dovuto all’amministrazione (cfr. doc. 7
incarto Cassa, pag. 1). Per il 2022 la società ha versato solo una minima parte
dei contributi dovuti (fr. 23'271.70 su 99'388.85; cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag.
6), per il 2023 il debito contributivo è ben lungi dall’essere completamente
estinto (prima della fattura di rettifica che ha aumentato il debito erano
stati versati fr. 71'193.74 su 103'450.90; cfr. doc. 5 incarto Cassa, pag. 5).
Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza, la
negligenza grave deve essere confermata.
Nel caso di specie, non si rileva
quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita
giurisprudenza.
2.10
Essendo venuto meno agli obblighi di
amministratore unico della società e avendo così violato le prescrizioni per
negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di
giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi
partiteci dovuti nel 2022 e nel 2023 per fr. 108'374.31 (spese e interessi
inclusi). Il ricorso va quindi respinto.
2.11
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis
LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4
Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è
una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle
leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di
giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si
prelevano spese di procedura.
2.12
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione
di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso
largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art.
85.
cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:
une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –
deve essere dimostrato dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non
sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti