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Decisione

31.2024.12

Per avviare una procedura ex art. 52 LAVS è sufficiente un ACB emesso in un'esecuzione per via di pignoramento, il danno comprendendo non solo gli oneri sociali relativi all'ACB (in seguito pagato) ma tutti quelli scaduti al momento della decisione. Ricorso respinto

31 gennaio 2025Italiano38 min

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2024.12

MP/gm

Lugano

31 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2

luglio 2024 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. FA 1,

con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 9 giugno 2017

(cfr. doc. I B, pag. 1).

La società è

affiliata alla Cassa __________ (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal

1. giugno 2017 (cfr. conferma di affiliazione alla Cassa del 10 luglio 2017 sub

doc. 11 incarto Cassa).

RI 1 ha ricoperto

formalmente la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale

dall’11 febbraio 2019 sino al fallimento della società (cfr. doc. I B, pag. 2 e

infra, consid. 1.3).

1.2. Il 19 settembre 2023 l’Ufficio di

esecuzione di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza di

beni per i contributi paritetici insoluti dalla società e relativi al periodo

dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. attestato di carenza di beni del 19

settembre 2023 sub doc. 14 incarto Cassa, pag. 1).

1.3. Con decisione del 16 febbraio 2024 la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, respingendo un

reclamo contro la decisione di apertura del fallimento della Pretura del

Distretto di __________ del 7 novembre 2023, ha pronunciato il fallimento della

società con effetto a partire dal 21 febbraio 2024 (cfr. doc. I B, pag. 1).

1.4. Constatato di aver subito un danno,

con decisione del 26 aprile 2024, confermata con decisione su opposizione del 2

luglio 2024, la Cassa ha chiesto al sig. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS

di fr. 108'374.31 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla

società per gli anni 2022 e 2023 (cfr. docc. I C, pag. 17 e N, pag. 2).

1.5. Il sig. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, il 3 settembre 2024 ha interposto ricorso contro la decisione su

opposizione, postulandone l’annullamento. Egli ritiene che sia possibile

avviare una procedura di risarcimento solo in presenza di un attestato di

carenza di beni a seguito di fallimento, ciò che non è il caso nella

fattispecie; l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 – che

comunque avrebbe saldato – sarebbe inoltre relativo ai contributi del 2021,

mentre che la decisione di risarcimento è relativa a quelli del 2022 e 2023; segnala

poi che la fallita non ha prodotto tutta la documentazione per il recupero

degli assegni famigliari già versati ai dipendenti, di aver saldato le fatture

relative al 2023 e, a dimostrazione della volontà di sanare la situazione

finanziaria della società, di aver pagato degli acconti relativi ai contributi

del 2022; indica infine che, essendo preventivabile un dividendo per la seconda

classe, per determinare il danno subito dalla Cassa sarebbe necessario

attendere la conclusione della procedura di liquidazione.

1.6. Con la risposta di causa la Cassa,

confermando in sostanza le motivazioni esposte nella decisione impugnata, ha postulato

la reiezione del ricorso. Precisa che l’esistenza di un danno sia confermata

dal fatto che il dividendo sarà parziale e, quanto agli scoperti per il 2022 e

il 2023, rinvia ai rispettivi dettagli sull’evoluzione dell’incasso.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se il

ricorrente deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da

decisione contestata.

2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il

datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e l’art.

34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di

conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una

violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento

integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173

consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a

e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene

fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società

semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un

danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e

sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se

il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i

membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o

della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.4. Conformemente alla giurisprudenza del

TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide

con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento

a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115

cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce

quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione

di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto

applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid.

2.2 e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2). Con l’attestato di carenza

beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è

normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito

della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per

mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger,

AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii

giurisprudenziali e dottrinali).

Nella fattispecie in esame, con

riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio dell’attestato

di carenza di beni il 19 settembre 2023 – che segna l’insolvenza della società e

quindi l’insorgenza e anche la conoscenza del danno –, la Cassa ha rettamente

chiesto (in via sussidiaria) al ricorrente, quale amministratore unico della

fallita dall’11 febbraio 2019, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi

paritetici non versati dalla società. Contrariamente a quanto ritiene il

ricorrente, pertanto, non era necessario che la Cassa fosse in possesso di un

attestato di carenza di beni emesso a seguito del fallimento della società,

essendo sufficiente quello emesso in un’esecuzione per via di pignoramento.

2.5. Il ricorrente contesta però anche che

la Cassa sia legittimata a chiedere il risarcimento per i contributi del 2022 e

2023, l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 essendo relativo ai

contributi del 2021.

Sull’argomento va detto che con

decisione del 17 agosto 2001 (H 34/01) l’allora Tribunale federale delle

assicurazioni aveva deciso che il danno oggetto di una pretesa ex art. 52 LAVS

nei confronti degli organi di una società non fallita era limitato all’importo

incorporato dagli attestati carenza beni definitivi. Per quanto riguardava

invece l’ammontare dello scoperto contributivo che andava oltre quello oggetto

di attestati carenza beni, non essendo lo stesso (ancora) oggetto di un simile

attestato, non poteva essere fatto oggetto della decisione di risarcimento dei

danni ex art. 52 LAVS non potendosi (ancora) ritenere che il medesimo debito

contributivo fosse da considerare irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza,

non essendo cioè (ancora) manifesto che il datore di lavoro non aveva adempiuto

al suo obbligo contributivo e verosimilmente non avrebbe adempiuto al proprio

obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Successivamente tuttavia sempre

l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare

Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen

aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale giurisprudenza

con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03). Esprimendosi sul quesito di

sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso anche per i debiti

contributivi che esulano dalla somma oggetto dell’attestato carenza beni

definitivo, la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere

se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere

che con l’emissione di un attestato carenza beni con oggetto una parte del

debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che

anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nell’ambito

della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS (cfr. in merito anche

STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015,

AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2023.16-17 del 26 febbraio 2024 consid. 2.1,

31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009

consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

Applicata questa giurisprudenza nel

caso in oggetto, come ben esposto nella decisione impugnata (cfr. p.ti 6, 6.1 e

7), a cui si può far riferimento, l’insolvenza della società al momento della

resa della decisione risarcitoria era lampante. Può qui essere messo in

evidenza in particolare che sulla base degli elenchi prodotti

dall’amministrazione emerge che la Cassa ha dovuto pressoché sistematicamente diffidare

la società da giugno 2021 (cfr. doc. 7 incarto Cassa) e procedere a far

intimare precetti esecutivi per i contributi non soluti dal settembre seguente

(cfr. doc. 8 incarto Cassa). Se si considera che le procedure esecutive avviate

tempestivamente in relazione ai primi scoperti contributivi sono sfociate in un

attestato carenza beni (avendo il pignoramento permesso di incassare solo un

importo di fr. 28'487.84; cfr. doc. 1 allegato A incarto Cassa, pag. 1), che

sulla società gravano ulteriori quattro attestati carenza beni relativi ad

altri due creditori istituzionali (cfr. doc. 1 allegato C incarto Cassa, pag. 2

seg.), che la stessa è stata oggetto di quattro istanze di fallimento da parte

di differenti creditori tra il 28 luglio 2023 e il 15 gennaio 2024, che essa è

fallita con effetto dal 21 febbraio 2024 per decisione della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (che ha respinto il reclamo

presentato contro la decisione di fallimento pronunciata dalla Pretura,

considerando che “la situazione finanziaria della reclamante non sta

sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni (…). In queste circostanze si può quindi

affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua capacità di pagamento”; cfr. doc. 12 incarto Cassa, consid. 2.3.4)

e che malgrado l’asserita volontà del ricorrente di risanarne la situazione

finanziaria, a parte il pagamento del 24 gennaio 2024 ad estinzione

dell’ammontare incorporato nell’attestato di carenza di beni, sono stati

effettuati unicamente sei versamenti – peraltro di importo modesto se

rapportato al debito esistente – tra il 4 gennaio e l’8 febbraio 2024 (di fr. 1000

ciascuno), questo Giudice deve convenire che la Cassa, dopo la resa dell’attestato

di carenza di beni del 19 settembre 2023, legittimamente poteva considerare

altamente probabile che anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per la

restante parte del debito contributivo ancora scoperto nel momento della resa

della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 26 aprile 2024 avrebbe

portato all’ottenimento di ulteriori attestati carenza beni. Avuto riguardo

alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con

verosimiglianza preponderante che, con l’emissione dell’attestato di carenza di

beni con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante

degli oneri sociali scaduti non avrebbe potuto venir incassata nell’ambito

della procedura ordinaria secondo l’art. 14 segg LAVS. L’irrecuperabilità

dell’intero debito contributivo è quindi stata sancita con l’attestato di carenza

di beni rilasciato il 19 settembre 2023. Dovendosi quindi ammettere

l’insorgenza di un danno per la Cassa nella misura dell’intero ammontare degli

oneri sociali rimasti impagati, a ragione la Cassa con la decisione

risarcitoria del 26 aprile 2024 ha chiesto il pagamento dei contributi del 2022

e 2023, sebbene l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 sia

relativo ai contributi del 2021.

2.6. Ai fini della responsabilità ex art.

52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante

il versamento di acconti. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo

di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che

ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a

rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi

dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili

ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del

disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29

agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

Nel caso concreto, considerato che

un danno per la Cassa è insorto con l’emissione dell’attestato di carenza di beni

del 19 settembre 2023 (cfr. consid. 2.4) e che, stante la situazione

d’insolvenza della società, detto danno comprende i contributi rimasti impagati

per il 2022 e il 2023 (cfr. consid. 2.5), il pagamento dell’attestato di

carenza di beni incorporante i contributi rimasti impagati per il 2021 serve sì

a ridurre l’onere a carico del ricorrente, ma non a escluderne la

responsabilità.

2.7.

2.7.1. Costituiscono elementi del danno

risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.7.2. In concreto la Cassa ha allegato alla

decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 e al 2023 per complessivi fr. 108'374.31 (cfr.

doc. 3 incarto Cassa, pag. 4 seg.).

Il ricorrente ha contestato

l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti, asserendo di

aver pagato degli acconti relativi ai contributi del 2022 e di aver saldato le

fatture relative al 2023. Gli importi in questione (cinque versamenti da fr.

1'000; fr. 7’085.35; fr. 6'865.35; fr. 4’200), di cui il ricorrente ha

comprovato il pagamento tramite i docc. E, F e I allegati al ricorso, si

ritrovano però nei dettagli sull’evoluzione dell’incasso relativi al 2022 e al

2023 allegati alla risposta di causa (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 6 e doc.

5 incarto Cassa, pag. 4 seg.). La Cassa era quindi già a conoscenza di questi

pagamenti al momento dell’emissione della decisione risarcitoria e li aveva

dedotti dai contributi scoperti; non per nulla, infatti, gli importi totali nei

conteggi allegati alla decisione risarcitoria e nei dettagli allegati alla

risposta di causa sono gli stessi.

Il ricorrente adduce inoltre che la

fallita non ha prodotto tutta la documentazione per il recupero degli assegni

famigliari già versati ai dipendenti. Questa pretesa resta però una mera

allegazione di parte, né quantificata né comprovata; il ricorrente non ha

quindi adeguatamente contestato la correttezza dell’importo richiesto dalla

Cassa.

Visto quanto sopra, la Cassa ha

debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento

ex art. 52 LAVS.

2.7.3. Il ricorrente evidenzia però anche

che, essendo preventivabile un dividendo per la seconda classe, per determinare

il danno subito dalla Cassa sarebbe necessario attendere la conclusione della

procedura di liquidazione.

Al riguardo va ricordato che la

Cassa può agire preventivamente, anche se non dispone di tutti gli elementi da

porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno

effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la

Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex

art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società

datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di

risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che

viene determinato di principio alla chiusura del fallimento ma la decisione di

risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano

chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso

l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V

184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18

marzo 2019, inc. 31.2015.15).

Per questi motivi, nel caso in

esame la Cassa ha rettamente iniziato la procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS senza aspettare la conclusione della procedura di liquidazione.

2.8.

2.8.1. Per definizione, il danno considerato

dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione

ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in

materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a).

Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare

Fatti

i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta

viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta

accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova

di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali

non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3

consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121

V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Va infine ricordato che in caso di

aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli

obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,

pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

2.8.2 Nella fattispecie concreta, accettando

il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1), il ricorrente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve

prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la

gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle

istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in

custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile

(cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.;

DTF 114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997

nella causa M.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad

art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma [art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore

di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8 pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS,

inoltre, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i

mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua

di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla

riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.

gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria somma dei

salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La

giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione

dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio

con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il

datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30

gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).

In casu, la Cassa ha ravvisato una

violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte della

società datrice di lavoro:

" La società che qui ci occupa dal 2018 ha sempre

disatteso tale obbligo al fine di garantirsi durante l’anno un’ingente

liquidità (sempre maggiore negli anni), per poi saldare tramite pagamento

rateale la grossa differenza venutasi a creare. Si riassume in particolare:

-

anno 2018: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 50'528.50, vale a dire del 195,37%, ciò che ha comportato

Considerandi

un conguaglio di CHF 4'205.15;

-

anno 2019: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 195'449.00, vale a dire del 255.85%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 26'145.45;

-

anno 2020: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 406'418.25, vale a dire del 182.27%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 58'004.30;

-

anno 2021: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 353'387.40, vale a dire del 69.26%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 71'655.60 a cui vanno sommati CHF 22'627.80 per

acconti già in esecuzione e quindi un totale di CHF 94'283.40;

-

anno 2022: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 408'948.20, vale a dire del 204.47%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 80'834.55. In merito all’anno 2022 si evidenzia

che la società ha comunicato il 2 febbraio 2022 una base di calcolo 3 volte

inferiore al dovuto così da mantenere il più bassa possibile l’esposizione

debitoria nei confronti della Cassa. Tale comunicazione non trova alcuna

possibile giustificazione se raffrontata con la dichiarazione dei salari di

tale anno;

-

anno 2023: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 225'842.20, vale a dire del 74.73%” (cfr. decisione

impugnata, p.to. 6.3 pag. 12 seg.).

Quanto

allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (cfr. docc.

4-6 e 14 incarto Cassa) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede. Ne

discende che, accettando il mandato di amministratore unico, il ricorrente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di

comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi

paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come

visto (cfr. supra consid. 2.3 e 2.8.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS,

oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave

violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto quale organo

della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire

(perlomeno) gravemente negligente.

2.9

L’insorgente non ha del resto fatto

valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde

neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il

datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali

motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione

del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una

delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore

di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati

motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né

quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da

considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione

che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò

che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione dell’incasso

2022.

si rileva infatti come la Cassa dall’11 aprile 2022 ha dovuto diffidare la

società al pagamento degli oneri sociali, avviando dal 5 maggio 2022 numerose

procedure esecutive (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 1). Dall’elenco diffide emesse

risulta come già a partire dall’anno precedente la società sia stata a più

riprese diffidata a versare quanto dovuto all’amministrazione (cfr. doc. 7

incarto Cassa, pag. 1). Per il 2022 la società ha versato solo una minima parte

dei contributi dovuti (fr. 23'271.70 su 99'388.85; cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag.

6), per il 2023 il debito contributivo è ben lungi dall’essere completamente

estinto (prima della fattura di rettifica che ha aumentato il debito erano

stati versati fr. 71'193.74 su 103'450.90; cfr. doc. 5 incarto Cassa, pag. 5).

Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza, la

negligenza grave deve essere confermata.

Nel caso di specie, non si rileva

quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita

giurisprudenza.

2.10

Essendo venuto meno agli obblighi di

amministratore unico della società e avendo così violato le prescrizioni per

negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di

giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi

partiteci dovuti nel 2022 e nel 2023 per fr. 108'374.31 (spese e interessi

inclusi). Il ricorso va quindi respinto.

2.11

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis

LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4

Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è

una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle

leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di

giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si

prelevano spese di procedura.

2.12

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione

di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso

largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art.

85.

cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrato dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non

sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti