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Decisione

31.2024.13

Responsabilità del datore di lavoro. Il ricorrente non ha dimostrato o reso verosimile che la società non avesse dipendenti. Confermata la sua responsabilità ex art. 52 LAVS

10 febbraio 2025Italiano20 min

Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2024.13

BS

Lugano

10 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7

ottobre 2024 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta: DT 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 è

iscritta a Registro di commercio dal 12 novembre 2019 (data di pubblicazione

nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha

rivestito la carica di gerente con firma individuale dal 4 marzo 2022 e dal 6

gennaio 2023 di gerente e liquidatore (date di pubblicazione nel FUSC).

1.2.

La FA 1 è stata destinataria del primo attestato di carenza beni emesso

il 29 marzo 2023 per i contributi non pagati del maggio 2022. Altri ACB relativi

ad oneri sociali rimasti impagati sono stati notificati alla società (sub doc.

6 inc. Cassa).

In data 30

ottobre 2023 la società è stata sciolta per fallimento, la cui procedura è

stata sospesa per mancanza di attivi.

1.3.

Constatato di aver subito un danno, con decisione del 28 giugno 2024 la Cassa

CO 1 ha chiesto a RI 1 (quale gerente della FA 1) il risarcimento ex art. 52

LAVS di fr. 6'846,10 per i contributi paritetici non soluti dalla società

relativi agli acconti da gennaio a aprile 2023 (doc. 1 inc. Cassa).

1.4.

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’ex gerente (doc. 2 inc.

Cassa), con decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 (doc. 4 inc. Cassa), la

Cassa ha confermato la decisione del 28 giugno 2024.

1.5.

Con il presente ricorso l’insorgente impugna la suddetta decisione su

opposizione, chiedendone l’annullamento. Sostiene che dal 1° gennaio 2023 la

società non aveva più dipendenti. Fa in particolare presente che il 31 gennaio

(recte: ottobre) 2023 la stessa è stata sciolta per fallimento.

1.6.

Con la risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso

rinviando alle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Rileva

inoltre come l’ex gerente non abbia comprovato e tantomeno reso verosimile

quanto sostenuto nel ricorso. La convenuta conferma pertanto il danno subito

come pure la responsabilità dell’ex gerente, oggetto in passato di 4 procedure

risarcitorie.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011,

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve

risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per

negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo

contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag.

163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15). Qualora più datori di lavoro, come per

esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona

giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente

(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il

cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Fatti

I soci gerenti e

i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una

Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126

V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.

177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11

ottobre 2011 con riferimenti).

Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) aveva

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi,

concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito dell'art. 52

LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg.

79 segg.).

Nella

fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito

del rilascio del primo ACB del 29 marzo 2023, il quale ha segnato l’insorgenza

(e anche la conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società, la Cassa

ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, già gerente con firma

individuale della DT 1 (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52

LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società relativi agli

acconti gennaio - aprile 2023.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i

contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di

lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10

giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi

dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione;

gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la

giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002

pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg.

368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003 e H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in

esame, la Cassa ha chiesto al ricorrente il risarcimento del danno subito per

il mancato pagamento degli acconti gennaio – aprile 2023 oggetto della massa

salariale definita d’ufficio (sub doc. 6 inc. Cassa).

L’insorgente

sostiene invece dal 1° gennaio 2023 la società non aveva più dipendenti, motivo

per cui gli acconti non erano dovuti e quindi la Cassa non ha subito un danno.

Orbene, va fatto

riferimento a quanto rilevato e documentato dalla Cassa in sede di risposta

(cfr. docc. 5 e 6 inc. Cassa):

"

(…) Il 15 settembre 2022 il signor RI

1 dichiarava che vi erano ancora due lavoratrici alle dipendenze della FA 1 e

successivamente non ha mai comunicato alcunché in relazione alla rescissione di

ogni rapporto di lavoro in essere. Dalla dichiarazione dei salari per l’anno

2022 inviata il 4 gennaio 2023 risulta che queste due dipendenti sono state

occupate almeno fino al 31.12.2022. Nessuna comunicazione per contro è giunta

alla Cassa sul fatto che da lì in poi non vi sarebbe più stata occupazione di

dipendenti.

La Cassa in data 13 marzo 2023 ha richiesto alla

società informazioni per una dipendente indicata nella distinta 2022. In

seguito a ciò nessuna comunicazione è giunta alla Cassa.

Le fatture mensili di acconto del 04.01.2023,

02.02.2203, 02.03.2023, 03.04.2023 non sono mai state contestate, nè sono mai

giunte richieste di aggiornamento a dipendenza di modifiche del personale della

società.

Queste fatture sono state oggetto di 4 diffide e

altrettante domande di esecuzione nel periodo marzo – agosto 2023 (l’acconto di

gennaio 2023 è stato addirittura oggetto di ACB il 27 novembre 2023), senza che

alcuna contestazione o comunicazione giungesse alla Cassa.

Il signor RI 1 non ha dato seguito alle richieste del

Servizio ispettorato inerenti la compilazione della dichiarazione dei salari

2023 (cfr. rapporto del 01.09.2023 e scritto del 26.04.2023 al sig. RI 1).

Nemmeno successivamente al fallimento e alla relativa

insinuazione della Cassa all’UF, comprensiva del saldo 2023, nessuna

contestazione è stata inoltrata in relazione a tale saldo.

A seguito della pubblicazione dello scioglimento della

società (FUSC del 17.04.2023) è stata sospesa la fatturazione degli acconti.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente la decisione di scioglimento

della società non costituisce alcuna prova sull’assenza di personale.

Si sottolinea nuovamente che nemmeno a seguito dello

scritto del 25 luglio 2024 il signor RI 1 si è avvalso della facoltà di fornire

informazioni chiare, veritiere e verosimili e nemmeno documentazione atta a

comprovare la tesi ora proposta dell’assenza di personale dal 01.01.2023. (…)”

(doc. III pagg. 3-4)

In queste

circostanze, l’insorgente non ha reso verosimile né in sede amministrativa né

in sede ricorsuale che – come da lui sostenuto – nel periodo in questione la

società non aveva collaboratori e che quindi gli acconti non erano dovuti,

motivo per cui la Cassa non avrebbe subito alcun danno.

Va del resto ricordato,

come visto sopra, che in caso di contestazione spetta alla controparte l’onere

della prova che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non

è corretto, ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

Di conseguenza il

conteggio della Cassa risulta corretto, come pure la quantificazione del danno,

non avendo la società versato i contributi richiesti per il periodo in esame (doc.

5 inc. Cassa).

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è

quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la

legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento

dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa

riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS

medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme

concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti

sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati,

l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in

senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607

consid. 5a).

L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e

il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche

se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve

preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid.

5b).

2.5. Ritornando

al caso in esame, come visto al consid. 1.1, quale gerente di una Sagl al

ricorrente - al pari dell’organo di una società

anonima – spettava l’obbligo di vigilare sul pagamento dei contributi.

Di tale obbligo e delle conseguenze

del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del datore di lavoro egli era

ben consapevole.

A

tal riguardo, in sede di risposta la Cassa ha infatti rilevato come

l’insorgente “è stato oggetto in passato di altre 4 procedure risarcitorie,

di cui una per la stessa società (con decisione 17 novembre 2023) per gli

scoperti 2022 per un importo di CHF 12'086,20 nel frattempo saldati”. Tale

assunto non è stato contestato dall’interessato.

2.6. L’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso

verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde

neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il

datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un

lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit.,

n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg.

25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF

123 V 244 consid. 4b).

La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.; vedi anche

Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio

2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte

ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato

possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che

dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit.,

pag.36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF

27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7.

In considerazione di tutto quanto precede questo Giudice deve concludere che

l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza, ha

così violato le prescrizioni per negligenza grave e, in assenza di motivi di

giustificazione o di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve

assumersi la conseguenza del mancato pagamento dei contributi paritetici da

parte di FA 1 per gli acconti gennaio – aprile 2023 in ragione di 6'846,10.

Confermata la

responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente, il ricorso va respinto.

2.8.

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1°

gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la

gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art.

61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative

a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la

normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi

tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare

spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come

segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),

richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque,

in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente

l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza

non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di

procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.9. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre

anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione agli interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti