Lexipedia

Decisione

31.2024.14

Ricorso (respinto) contro la decisione (su opposizione) della Cassa di non procedere alla revisione processuale, rispettivamente alla riconsiderazione di una decisione (su opposizione) cresciuta incon

16 aprile 2025Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi

di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della decisione

da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non

essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la

sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad

esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede

la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).

Nel

valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore

accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario,

non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente

all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013

del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid.

3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).

La

revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e

l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso

deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti

rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata

un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA

con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).

Per

costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere

fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine

relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione

(termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta

giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo

mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il

richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore

emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è

sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e

seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts,

in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art.

53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).

2.4. Preliminarmente si rileva che il

ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure, tesi ed

argomentazioni fatte valere con la domanda di revisione e riconsiderazione del

2 agosto 2024 e nell’opposizione del 21 settembre 2024. Ciò premesso, il

ricorrente pone a fondamento della domanda di revisione il suo proscioglimento

in sede penale da diversi reati per cui era imputato. Sostiene, in estrema

sintesi, che essendo stato assolto dal reato di cattiva gestione (art. 165 CP),

non può essergli rimproverato in sede amministrativa un (in)agire negligente e

tantomeno doloso per quanto concerne il mancato versamento dei contributi

paritetici, circostanza che osterebbe all’obbligo risarcitorio ex art. 52 LAVS

(cfr. supra consid. 1.3.).

Ora, il Tribunale penale cantonale ha

comunicato al TCA di aver intimato a RI 1 in data 16 giugno 2023 la pronunzia

del 7 aprile 2023 (inc. n. 72.2020.256) (cfr. supra consid. 1.5.). L’istanza di

revisione (processuale) e di riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019 è

stata presentata il 2 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), ossia

ben oltre il termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto nuovo,

rispettivamente del nuovo mezzo di prova di cui alla giurisprudenza topica

(cfr. supra consid. 2.3. in fine).

Ne consegue che anche se per

ipotesi di lavoro le circostanze asseritamente emerse dal carteggio penale

fossero idonee a modificare la posizione dell’insorgente per rapporto alla

responsabilità ex art. 52 LAVS, l’istanza di revisione s’appalesa all’evidenza tardiva

e pertanto la Cassa non doveva solo respingerla (cfr. supra consid. 1.2.) ma

dichiararla irricevibile.

Per quanto concerne le ulteriori

censure sollevate dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.3.), si osserva che

esse non costituiscono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova ai sensi ai sensi

dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, trattandosi di una riproposizione delle medesime

doglianze già espresse nella procedura del 2019 (cfr. opposizione dell’8 luglio

2019 e scritto del 2 dicembre 2019 di RI 1 alla Cassa, sub doc. 9) e che sono

state analizzate ed evase dalla Cassa con la decisione su opposizione 9 ottobre

2019, cresciuta incontestata in giudicato (decisione su opposizione 9 ottobre

2019, p.ti 3., 6.-8.1., sub doc. 9).

Non si può inoltre ignorare che anche

successivamente alla decisione 9 ottobre 2019 il ricorrente ha avuto la

possibilità di far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS che opponeva __________ (organo formale

della FA 1 dal 28 settembre 2015 al 26 settembre 2017) alla Cassa ma, dopo aver

richiesto una proroga per prendere posizione, è rimasto silente (STCA

31.2019.21 del 18 agosto 2020 consid. 1.1., 1.3., 1.7. e 1.8.). Peraltro, nella

citata pronunzia del 18 agosto 2020, __________ aveva asserito “di essere

stato scelto quale membro del Cda della FA 1 viste le […] competenze

tecniche (ingegnere chimico), di non aver mai assunto una carica operativa in

seno alla società, contrariamente a RI 1 che controllava i flussi finanziari

societari […]”, in contraddizione con quanto addotto dall’insorgente circa

il suo ruolo marginale e non esecutivo.

A titolo abbondanziale si

sottolinea come la Cassa ha reso edotto l’insorgente a più riprese circa il

diverso inquadramento dei presupposti di dolo e negligenza grave nell’ambito

delle responsabilità ex art. 52 LAVS rispetto alle componenti soggettive in

relazione ad un comportamento penalmente rilevante (cfr. a titolo

esemplificativo la decisione 19 agosto 2024, p.to 8.1, doc. 3; la decisione su

opposizione 22 ottobre 2024, p.to 3. scritto del 23 maggio 2024 della Cassa a RI

1, sub doc. 4; cfr. anche STCA 31.2021.19 dell’8 giugno 2022 consid. 1.8.,

1.11. e 2.5.2.; cfr. anche scritti del 19 e 20 novembre 2024 della Cassa a RI 1,

sub doc. 8). E pure il TCA ha intimato il 19 agosto 2020 a RI 1 la citata STCA

31.2019.21 (consid. 2.6.-2.8.) con la quale veniva diffusamente illustrato come

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni la Cassa può presumere una

violazione intenzionale o almeno per grave negligenza.

Infine, l’insorgente sembra aver

mal interpretato il principio della responsabilità solidale ex art. 52 LAVS,

sostenendo di aver pagato “la sua parte”. Invero, anche tale aspetto gli è

Considerandi

stato più volte spiegato (cfr. a titolo esemplificativo la decisione su

opposizione 9 ottobre 2019, p.to 6., sub doc. 9). Ad ogni buon conto, nella

recente STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 (consid. 4.3), pronunzia resa in

italiano, il Tribunale federale ha così descritto il principio della

responsabilità solidale: “[…] in presenza di più soggetti responsabili la

Cassa beneficia di un concorso d'azioni e i rapporti interni tra

corresponsabili non la concernono (sul tema cfr. DTF 133 III 6 consid.

5.3.2

con riferimenti): la Cassa può chiedere il risarcimento del danno una

sola volta e ciascuno dei debitori è responsabile in solido nei suoi confronti

per l'intero danno. La Cassa è dunque libera di chiedere il risarcimento a

tutti o ad alcuni debitori, a sua discrezione (DTF 134 V 306 consid.

3.

)”. In tema vedasi anche STCA 31.2023.2 del 21 agosto 2023 consid.

2.9.6

con rinvii.

Detto altrimenti, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro

quale/i dei debitori solidali procedere e per quale importo.

2.5

Per quanto concerne la riconsiderazione

ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva dell’amministrazione, come

rettamente rilevato dalla Cassa (doc. 3, p.to 9.): né gli interessati né

l’autorità giudiziaria possono imporre una riconsiderazione di una decisione

cresciuta in giudicato formale (DTF

133.

V 50 consid. 4.1. con riferimenti; Flückiger, BSK-ATSG, n. 2, 55,

56, 60 e segg. e 91-92 ad art. 53 LPGA; crit. Schmid, Die Wiedererwägung –

Einige Gedanken zur herrschenden Praxis, in: JaSo 2023, pagg. 187-196).

Inoltre, una decisione cresciuta in giudicato materiale, ossia la decisione

amministrativa valutata sotto il profilo materiale dall’autorità giudiziaria,

non può formare oggetto di una riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto

2023; DTF 138 V 147 consid. 2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA;

Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e

seg.). Infine, la decisione dell’amministrazione di non entrata in materia su

una richiesta di riconsiderazione può essere comunicata per iscritto, senza

ulteriori vincoli di forma, non potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit.,

n. 91 ad art. 54 LPGA).

In

sostanza, il rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsiderazione

non può essere oggetto di un controllo giudiziario (STCA 31.2018.13 del 29 marzo

2019.

consid. 2.3.1. con rinvii giurisprudenziali).

In

concreto, la decisione del 9 ottobre 2019 è cresciuta in giudicato formale

(cfr. supra consid. 1.1. in fine), ragione per cui la decisione 19 agosto 2023 –

comunicata all’assicurato in forma scritta (doc. 3) e confermata con decisione

su opposizione 22 ottobre 2024 (doc. 2) – della Cassa di non entrata in materia

sull’istanza di riconsiderazione della

decisione 9 ottobre 2019 risulta conforme ai surriferiti dettami

giurisprudenziali e dottrinali.

2.6

Visto tutto quanto precede il ricorso

va integralmente respinto e la decisione su opposizione 22 ottobre 2024

confermata.

2.7

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.

; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie

dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che

obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato

come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano

imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative

(doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema

cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.8

In DTF 137

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è

inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso

è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso

non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti