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Decisione

31.2024.3

Ricorso contro una decisione con cui la Cassa ha dichiarato tardina l'opposizione contro la decisione di risarcmento nei confronti di una ex membro del CdA della fallita; e contro una decisione con cu

28 novembre 2024Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199

consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171;

Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a

cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,

n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132).

Ne

discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato

l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora

invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto

deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie

posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un

giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV

317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche la

STF 2A.531/1999 del 22 agosto 2000).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a comprovare

nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che

già erano conosciuti in precedenza e allegati nel procedimento precedente, ma

che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza (DTF 127 V 353

consid. 5b). Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2).

Se

i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se

egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la

circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova

perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di

fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata

presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non

basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della

pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da

quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto

che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b, 110 V 138 consid. 2e 2a,

108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o

il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che

non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo

avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; 1970, pag.

457 consid. 3).

Va rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere

ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo

(ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid.

2d; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).

Infine, va ricordato che la

revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini

determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni

dalla notificazione della decisione su ricorso (Kieser, op. cit. ad art. 53 n.

39 pag. 976 con riferimenti).

Pertanto la presenza di

fatti nuovi o nuovi mezzi costituiscono i presupposti per un’entrata del merito

di una domanda di revisione processuale.

2.5.1.2. Nel

caso in esame, rettamente la Cassa rileva come non siano stati addotti nuovi

rilevanti fatti che non erano conosciuti al momento dell’emissione della decisione

cresciuta in giudicato di cui l’interessata ora chiede la modifica.

A

tal riguardo sottolinea innanzitutto che per motivare la sua domanda di

revisione (e/o riconsiderazione) l’interessata fa sostanzialmente valere una

serie di allegazioni che mirano essenzialmente a contestare la sua

responsabilità ex art. 52 LAVS. Ora, tali allegazioni, di natura prettamente di

merito, che tuttavia non contengono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova ai

sensi dell’art. 53 LPGA, avrebbero dovuto semmai essere allegati in sede di

(tempestiva e valida) opposizione ex art. 52 LPGA alla decisione dell’11

febbraio 2022.

In

particolare la ricorrente ha sostenuto che il fatto di essere venuta a

conoscenza con la diffida di pagamento del 23 novembre 2023 del mancato

risarcimento del danno da parte di __________ (debitore solidale con la

ricorrente) costituisca un fatto nuovo, suscettibile di inficiare la fondatezza

della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022.

Ora,

a ragione l’amministrazione ha evidenziato che tale circostanza è del tutto

ininfluente riguardo alla responsabilità della ricorrente ex art. 52 LAVS e, di

conseguenza, manifestamente non può essere richiamata quale motivo di

revisione.

Va

in proposito nuovamente ricordato che giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”. Se più organi (formali o di

fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18

settembre 2017 consid. 2.12).

Di

conseguenza, anche nella presente fattispecie la Cassa godeva per legge di

un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto

contro alcuni.

Il fatto che

__________, ovvero l’altro amministratore della FA 1, debitore solidale con la

ricorrente, abbia o non abbia risarcito il danno non assume alcuna rilevanza

per quanto riguarda la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS

dell’interessata e men che meno quindi può assurgere in qualche modo a “fatto

nuovo” – suscettibile di inficiare la fondatezza della decisione risarcitoria

dell’11 febbraio 2022 – nell’ambito della richiesta di revisione della

decisione risarcitoria divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 54 LPGA in assenza

di opposizione da parte dell’interessata.

Con

pertinenza del resto la Cassa osserva che la ricorrente misconosce la

differenza tra gli elementi che legittimano

la

Cassa ad emettere una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS – vale a dire in particolare

il mancato rispetto delle disposizioni relative al pagamento degli oneri sociali

da parte degli organi aziendali –, da un lato, e le problematiche inerenti il

successivo incasso del credito risarcitorio, dall'altro.

Nemmeno

la circostanza che con un decreto del 18 aprile 2019 il Ministero pubblico

abbia abbandonato il procedimento penale promosso nei suoi confronti per i

reati di usura, usura per mestiere e inganno aggravato nei confronti delle

autorità (doc. 2), poteva consentire una revisione della decisione dell’11

febbraio 2022.

Ricordato

nuovamente che costituisce fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto

il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente

procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche

qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983,

pag. 157, 1970, pag. 457 consid. 3), appare manifesto che il fatto ora menzionato

non appare “nuovo” in tal senso, giacché avrebbe potuto essere invocato già

nell'ambito della precedente procedura o quantomeno in sede di tempestiva

opposizione al provvedimento dell’11 febbraio 2022.

A prescindere

dal fatto che non si vede in qual modo tale circostanza, di natura prettamente

penale e non amministrativa come invece è la procedura di risarcimento ex art.

52 LAVS, possa essere ritenuta rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie a fondamento del provvedimento dedotto

in revisione e condurre ad una decisione diversa sulla base di un apprezzamento

giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138

consid. 2 e rinvii), l’abbandono del procedimento penale nei confronti

della ricorrente era evidentemente circostanza a lei ben nota sin dal momento

della resa del relativo decreto di abbandono del 18 aprile 2019 e, quindi, in

ogni modo anche nel momento in cui è stata emanata la decisione dell’11

febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di trenta giorni per formulare la

relativa opposizione. In proposito a ragione la Cassa osserva che la data di

crescita in giudicato di tale atto (rispettivamente la chiusura della procedura

penale nei confronti di terzi) appare irrilevante giacché la stessa non

influisce sulla conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e nemmeno sulla

possibilità di utilizzare tale argomentazione nell'ambito dell’opposizione che

ella avrebbe avuto la possibilità di inoltrare alla decisione di risarcimento

ex art. 52 LAVS entro il termine perentorio del 30 marzo 2022.

Ribadito

che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione

che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto già nell'ambito

della precedente procedura, quanto invocato dalla ricorrente non può essere

ritenuto un valido motivo di revisione della decisione dell’11 febbraio 2022.

A titolo abbondanziale la Cassa

osserva in ogni modo che anche qualora fosse stato notificato alla Cassa

tempestivamente e, quindi, prima della resa della decisione ex art. 52 LAVS

dell’11 febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di opposizione di trenta

giorni, il decreto penale d’abbandono non avrebbe modificato la situazione. In

effetti esso non certifica l'infondatezza della decisione risarcitoria, bensì

“solo” il fatto che la ricorrente non è penalmente perseguibile per i reati ivi

indicati. Nell’ambito della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS si tratta

invece di determinare quali obblighi legali stabiliti dal CO e dalla LAVS l'organo

formale abbia disatteso durante il suo periodo di carica, generando e incrementando

il danno patito dalla Cassa e impegnando così la sua responsabilità in qualità

di organo aziendale. In quest’ottica, il fatto che il decreto in questione

evidenzi il ruolo subalterno e passivo della ricorrente nella gestione della FA

1 non è in discussione. Anzi, tale circostanza potrebbe addirittura rafforzare

ulteriormente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS, potendo teoricamente

confermare che la ricorrente si sia limitata, in modo gravemente negligente, ad

eseguire i compiti amministrativi ad essa affidati senza tuttavia svolgere pienamente

la sua funzione di membro del CdA (con diritto di firma individuale) e in

particolare trascurando di adempiere i corrispettivi e inalienabili obblighi di

vigilanza sull'andamento aziendale così come l'obbligo legale di pagamento di tutti

gli oneri sociali.

Va

detto ancora infine che anche se si volesse – per ipotesi di lavoro – ammettere

l’esistenza di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, l’istanza di revisione

processuale sarebbe comunque da respingere in quanto manifestamente tardiva.

Infatti, come detto sopra, l’istanza dev’essere presentata entro 90 giorni

dalla scoperta del motivo di revisione, termine che l’interessata non ha chiaramente

rispettato.

2.5.1.3. Visto

quanto sopra, in assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi della

legge e della giurisprudenza, rettamente la Cassa non è entrata nel merito

della domanda di revisione processuale. Anche su questo punto il ricorso è da

respingere e la decisione del 3 gennaio 2024 da confermare.

.

2.5.2. Riconsiderazione

2.5.2.1. Secondo

l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto

di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Secondo

giurisprudenza riassunta in STF 8C_113/20121 del 21 dicembre 2012, per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

Considerandi

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti), tenuto conto del fatto

che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Per motivi legati alla sicurezza

giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che

consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di

lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Per costante giurisprudenza,

l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai

Tribunali ad effettuare una riconsiderazione. La mancata entrata in materia da

parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è

quindi impugnabile mediante opposizione e nemmeno è possibile entrare nel

merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare in materia su

una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo

giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011,

9C_452/2013 del 10 luglio 2013).

Un

ricorso contro la non entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione va

dichiarato irricevibile (STF 8C_588/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 2.1;8C_210/2017 del

22.

agosto 2017 consid. 8.2 con riferimenti).

2.5.2.2

Nel

caso in esame, nella decisione oggetto di ricorso la Cassa, dopo aver ribadito

che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una richiesta di

riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e qualora ne siano soddisfatte

determinate condizioni, ha affermato che “indipendentemente dal fatto che la

decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata - peraltro

solo agli occhi dell'istante -, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non

procede in tal senso” (doc. A/2).

Come

detto, il rifiuto di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione non

può essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.

Su

questo punto il ricorso è pertanto irricevibile.

2.5.3

Nella

decisione contestata la Cassa ha inoltre (nuovamente) respinto la richiesta

dell’assicurata di essere sentita (doc. 4 pag. 4). Richiamata la giurisprudenza

per la quale questo può essere ritenuto superfluo se gli accertamenti svolti

d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che ulteriori misure

probatorie non porterebbero ad una modifica della propria posizione, in quanto

la fattispecie risulta già sufficientemente chiara, ha respinto la richiesta

ritenuto che “nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente

per poter decidere in merito alla presente vertenza, per cui non è necessario

convocare l'interessata per un colloquio”.

Ora, nella

misura in cui la censura di cui al ricorso in questa sede sia riferita al

provvedimento dell’11 febbraio 2022, si rimanda integralmente a quanto esposto

al consid. 2.4.2. che precede.

Qualora la

stessa sia invece indirizzata al provvedimento di non entrata nel merito sulla

domanda di revisione e/o riconsiderazione del 3 gennaio 2024, richiamato quanto

già dianzi esposto (cfr. consid. 2.4.2.), e ricordato come in ogni modo all’interessata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare

questo provvedimento di fronte a questa Corte, stante l’evidente assenza

di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, e ritenuto che l’istanza di revisione

processuale era in ogni modo manifestamente tardiva, la decisione di non

entrata nel merito poteva essere resa senza necessità di audizione

dell’interessata.

Nemmeno

con il ricorso in questa sede del resto l’interessata adduce fondati motivi per

cui avrebbe dovuto essere sentita in audizione prima dell'evasione della sua richiesta

di revisione. Anche questa censura non permette quindi una conclusione diversa.

Parimenti,

ribadito che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una

richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà, e pure che

il rifiuto di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione non può

essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria, su questo punto il ricorso è

irricevibile.

Quanto

infine alla domanda – formulata con la sua richiesta di revisione e/o

riconsiderazione – di poter beneficiare del gratuito patrocinio in sede

amministrativa, richiamato e ribadito quanto esposto al consid. 2.4.3 che

precede, a ragione la Cassa l’ha respinta, non avendo l’istante minimamente

comprovato di trovarsi nel bisogno, e nemmeno apparendo necessaria l’assistenza

di un avvocato. Infine, le richieste e conclusioni dell’istante non presentavano

manifestamente probabilità di esito favorevole.

Dovendo,

come detto, la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata

con rigore, la relativa richiesta presentata dall’interessata di fronte alla

Cassa a ragione è stata respinta.

2.5.4

Ne

discende che la decisione del 3 gennaio 2024, con la quale la Cassa non è

entrata nel merito della richiesta di revisione e/o riconsiderazione del

provvedimento dell’11 febbraio 2022, va confermata.

2.6

La

ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, che, alla luce della sua

precaria situazione finanziaria, le venga concesso il condono di quanto dovuto

alla Cassa quale risarcimento ex art. 52 LAVS.

Ora,

nella misura in cui tale domanda si configura quale richiesta alla Cassa di desistere

dalla procedura nei suoi confronti per motivi di opportunità, non essendo tale

richiesta oggetto delle decisioni impugnate, essa è irricevibile.

A

titolo abbondanziale va comunque osservato che, come indicato dalla Cassa, la situazione

economica della ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto

del condono, istituto previsto dall’art. 25 LPGA (e art. 4, 5 OPGA) e che

presuppone due condizioni cumulative quali la buona fede e l'onere gravoso.

Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,

condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente

ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il

datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto

responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per

grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20

gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un

agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa

risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per

applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione

(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297; STCA 31.2020.30 del 4 marzo 2021 e

relativi riferimenti).

In

effetti gli artt. 11 LAVS e 40 OAVS citati dalla controparte si riferiscono

alle condizioni e alla procedura di condono del pagamento dei contributi

AVS/Al/IPG per gli affiliati alla Cassa e non trovano applicazione nell'ambito

della procedura di risarcimento dei danni imputati ex art. 52 LAVS ad un organo

societario.

Spetterà

comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione della decisione

risarcitoria, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.7

In

conclusione, le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso

respinto.

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore

rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc.

35.2021

) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il

principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

caso in esame, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale)

che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato

come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano

imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative) non si

prelevano spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.8

La

ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato anche in questa sede istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 183 segg).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61 n. 183

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In

casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

In

effetti, non solo appariva scontata la tutela della decisione che ha dichiarato

irricevibile, giacché ampiamente tardiva, l’opposizione alla decisione di

risarcimento ex art. 52 LAVS, ma, stante l’assenza di allegazione di nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova rilevanti, anche il ricorso contro il

provvedimento di non entrata nel merito della richiesta di revisione e/o

riconsiderazione della medesima decisione appariva sprovvisto di probabilità di

esito favorevole.

Ne

segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

respinta.

2.9

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti