31.2024.3
Ricorso contro una decisione con cui la Cassa ha dichiarato tardina l'opposizione contro la decisione di risarcmento nei confronti di una ex membro del CdA della fallita; e contro una decisione con cui la Cassa non era entrata nel merito di una domanda di revisione e riconsiderazione
28 novembre 2024Italiano45 min
317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2024.3-4
FC
Lugano
28 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio/2 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
una decisione su domanda di
revisione e riconsiderazione e una
decisione su opposizione del 3
gennaio 2024 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede precedentemente a __________, __________, __________, __________
e da ultimo a __________, è stata iscritta a Registro di commercio l’8 novembre
1984 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI
1 ha rivestito la carica di membro del consiglio di amministrazione di tale
società dal 25 giugno 2015 fino al 21 marzo 2018 (date di pubblicazione nel
FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
1.2. La
società, affiliata dal 1° settembre 2013 alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa)
quale datrice di lavoro, è entrata in mora con il pagamento dei contributi per
cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal mese di marzo 2014 (sistematicamente dal
novembre 2016) e precettarla nel novembre 2015 (sistematicamente dal settembre
2017). A seguito dell’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione
presentata il 4 ottobre 2018 dalla Cassa, la quale vantava a quel momento un
credito verso la FA 1 di fr. 57'167.25 a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2016 al 2018 oltre spese e
interessi, con decreto del 13 febbraio 2019 della Pretura del distretto di __________
è stato dichiarato il fallimento della società dal 14 febbraio 2019 (pubblicazione
nel FUSC del 19 febbraio 2019, cfr. estratto RC informatizzato agli atti). La procedura
di fallimento è stata sospesa per mancanza d’attivo con decreto pretorile del 5
luglio 2019 e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da RC in
applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC il 19 novembre
2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione dell’11 febbraio 2022 la
Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 44'370.55
per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017, in
via solidale con __________ (membro del CdA dal 20 settembre 2013 e amministratore
unico dal 21 marzo 2018). Contro tale decisione non è stata interposta alcuna
opposizione nel termine di legge.
1.4. Con
e-mail del 10 dicembre 2023 dapprima e un esposto del 27 dicembre 2023 (inoltrato
il giorno seguente) poi, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contestando di
poter essere chiamata a rispondere dei contributi sociali non pagati dalla FA 1,
ha presentato alla Cassa un atto denominato “impugnazione decisione di
risarcimento danni (art. 52 LAVS) n. conteggio __________; in via subordinata
revisione della decisione; in via di ulteriore subordine riconsiderazione della
decisione in capo alla signora RI 1” con il quale ha chiesto di accogliere
l’opposizione e di conseguenza annullare la decisione dell’11 febbraio 2022, in
via subordinata di “porre in revisione la decisione e dichiarare che nulla è
dovuto”, e in via ancora più subordinata di “porre in riconsiderazione
la decisione” (doc. 2).
1.5. Gli
atti di RI 1 sono stati evasi mediante due decisioni della Cassa del 3 gennaio
2024.
Con
una “decisione su opposizione” ha dichiarato irricevibile, in quanto
tardiva, l’opposizione promossa contro la decisione di risarcimento danni giusta
l’art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022 (che era stata intimata il 28 febbraio
2022), considerato come la stessa fosse stata inoltrata il 28 dicembre 2023 e,
quindi, manifestamente oltre il termine per interporre opposizione di 30
giorni, scadente in casu il 30 marzo 2022.
Con
parallela “decisione su domanda di revisione e riconsiderazione”, la
Cassa non è entrata nel merito della domanda di revisione e riconsiderazione
dell’interessata. Ha considerato che non erano stati fatti valere nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che potessero giustificare una revisione della
decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022. Nemmeno erano dati gli estremi
per riconsiderare, in quanto manifestamente errata, la medesima decisione.
Entrambe
le decisioni hanno pure respinto la domanda di gratuito patrocinio
dell’interessata, non essendo comprovata l’indigenza e difettando pure la
probabilità di esito favorevole.
1.6. RI
1, tramite il suo legale, ha impugnato entrambe le decisioni con un unico
ricorso datato 30 gennaio 2024 ma inviato il 2 febbraio 2024.
Nel
suo gravame ella censura sostanzialmente un lacunoso accertamento dei fatti da
parte della Cassa, ritiene ingiusto il fatto di non essere stata sentita in
audizione e sostiene di non essere corresponsabile del mancato versamento dei
contributi sociali alla Cassa e di essere venuta a conoscenza solo con la
diffida del 23 novembre 2023 del mancato risarcimento del danno da parte di __________.
A comprova delle proprie affermazioni rinvia all’allegato decreto del 18 aprile
2019 con il quale il Ministero pubblico ha abbandonato il procedimento penale
promosso nei suoi confronti per i reati di usura, usura per mestiere e inganno
aggravato nei confronti delle autorità. Adduce inoltre che il procedimento che
vedrebbe coinvolti i reali amministratori della RI 1 sarebbe terminato solo di
recente. Chiede quindi in via principale l’annullamento delle decisioni, con
l’accertamento del suo mancato obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS e,
quindi, “la manifesta infondatezza” della decisione dell’11 febbraio
2022, e in via subordinata la revisione o la riconsiderazione della medesima decisione
nonché, in via ancora più subordinata, il condono secondo i presupposti di
legge.
1.7. Con
la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA che aveva avviato una procedura
di risarcimento danni anche nei confronti di __________ e che la relativa decisione
dell’11 febbraio 2022 era pure passata in giudicato in difetto di opposizione –
la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà meglio in seguito se necessario, si
è confermata nelle proprie decisioni. Dopo aver sottolineato che la decisione
di risarcimento ex art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022 è cresciuta in giudicato
divenendo esecutiva in assenza di opposizione da parte della destinataria,
sottolinea l’irricevibilità del ricorso presentato contro la decisione di non
entrata nel merito della domanda di revisione, considerato come avverso la
decisione risarcitoria l’interessata avrebbe dovuto semmai presentare, nei
termini di legge, opposizione ex art. 52 LPGA. In ogni modo nemmeno sarebbero
stati invocati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto
giustificare l’entrata nel merito di una domanda di revisione. Quanto invece al
ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della richiesta di
riconsiderazione, ritenuta esclusa la procedura di opposizione, lo stesso
sarebbe pure irricevibile perché secondo giurisprudenza né l'assicurato né il
giudice possono obbligare la Cassa a riconsiderare una decisione regolarmente cresciuta
in giudicato. Rileva infine che nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS
non è contemplato il condono.
1.8. Con
osservazioni del 26 febbraio 2024 l’insorgente, tramite il suo legale,
ribadisce le sue allegazioni e le sue domande ricorsuali, con motivazioni di
cui si dirà, ove necessario, nel merito, allegando pure nuova documentazione.
L’amministrazione
si è pure riconfermata nelle proprie posizioni l’8 marzo 2024, precisando che __________
aveva effettuato un ulteriore versamento di fr. 500, ciò che diminuiva a fr.
37'427.44 il danno posto a carico della ricorrente.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Secondo costante
giurisprudenza federale la decisione impugnata
costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1., 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164, 130 V 388 e 122 V 36 consid.
2a).
Nel
caso in esame, con la prima delle due decisioni contestate la Cassa ha
dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione formulata il 27
dicembre 2023 (e inoltrata il giorno successivo) da RI 1 alla decisione di
risarcimento danni giusta l’art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022.
Con
il secondo provvedimento di pari data qui censurato la Cassa, considerato come
non ne fossero dati i presupposti, non è entrata nel merito della domanda del 27/28
dicembre 2023 con cui l’interessata postulava la revisione e/o la riconsiderazione
della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022.
L’oggetto
del contendere dinanzi allo scrivente TCA deve quindi essere limitato alla
questione di sapere se a ragione o meno l’amministrazione non è entrata nel
merito dell’opposizione alla decisione dell’11 febbraio 2022, da un lato, della
richiesta di revisione e/o riconsiderazione della medesima decisione,
dall’altro.
Per
questi motivi non possono essere oggetto di esame giudiziale in questa sede le
richieste e le censure di merito presentate da RI 1, segnatamente
laddove sostiene in sostanza di non essere corresponsabile del mancato versamento
dei contributi sociali alla Cassa da parte della FA 1.
2.3. Trattandosi,
nel caso del provvedimento dell’11 febbraio 2022 – di cui, mediante le
decisioni qui oggetto di gravame, era stato negato il chiesto annullamento
rispettivamente la postulata revisione e/o la riconsiderazione – di una
decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, occorre brevemente inquadrare
il relativo quadro giuridico come segue.
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio
2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta in
effetti l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il
venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (129 V
11, 123 V 15; Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V
173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; cfr. anche Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163). Inoltre, qualora più datori di lavoro, come per
esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona
giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente
(cfr. l’art. 52 cpv. 2 LAVS e DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate).
Nel
caso in esame, a seguito della procedura di fallimento aperta nei confronti
della FA 1 e della successiva chiusura della stessa per mancanza di attivo (e
conseguente radiazione d’ufficio da RC della regione sociale), la Cassa ha
constatato di aver subito un danno nella misura di fr. 57'167.25 pari ai
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società negli anni dal 2016 al
2018 oltre a spese e interessi e, mediante decisione dell’11 febbraio 2022, ha
quindi chiesto (in via sussidiaria) alla ricorrente (e a __________), quali
membri del consiglio di amministrazione della fallita, il risarcimento danni ex
art. 52 LAVS per il relativo periodo in cui erano in carica. Contro tale
provvedimento l’interessata è insorta solo in data 27/28 dicembre 2023,
chiedendone l’annullamento, la revisione e/o la riconsiderazione presso la
Cassa, la quale ha respinto tali richieste mediante le due decisioni del 3
gennaio 2024 impugnate in questa sede.
2.4. Decisione
sull’opposizione alla decisione di risarcimento danni dell’11 febbraio 2022
2.4.1. Giusta
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Secondo
l’art. 38 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se
l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
Quanto all’“osservanza
dei termini”, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art.
39 cpv. 1 LPGA).
Giusta
l’art. 40 LPGA (Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza), il
termine legale non può essere prorogato (cpv. 1). Se l’assicuratore assegna un
termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze
in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate
(cpv. 2). Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché
sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza
(cpv. 3).
Infine, per
l’art. 41 LPGA (Restituzione per inosservanza), “se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento”
(cpv. 1).
Nella
fattispecie, il termine di trenta giorni per formulare opposizione alla decisione
di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, come peraltro espressamente indicato in
calce alla decisione stessa (cfr. doc. A/6), giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA è un
termine legale ed è quindi perentorio, come disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA.
La decisione
dell’11 febbraio 2022 è stata notificata lunedì 28 febbraio 2022 (doc. A/1-3),
ragione per cui il termine di 30 giorni per interporre opposizione ha iniziato
a decorrere da tale data (art. 38 cpv. 1 LPGA), giungendo a scadenza mercoledì
30 marzo 2022.
In
considerazione di quanto esposto, l'opposizione a tale decisione formulata da RI
1, tramite il suo legale, con scritto datato 27 dicembre 2023, spedito per
raccomandata il giorno seguente, è ampiamente tardiva e, come tale,
irricevibile in ordine.
A ragione,
nella sua decisione l’amministrazione ha pure precisato a titolo abbondanziale che
non sussisteva, né peraltro nemmeno era stato fatto valere (e questo malgrado la
richiesta in tal senso della Cassa indicata nella email del 12 dicembre 2023 al
legale dell’interessata, doc. 9), alcun motivo che potesse rendere scusabile l’inoltro
tardivo dell’opposizione rispettivamente che giustificasse la restituzione dei
termini. L’opponente non ha in effetti dichiarato (e tantomeno comprovato) di
essere stata impedita senza sua colpa nel presentare la sua opposizione e
tantomeno quindi che l’impedimento sia cessato entro i dieci giorni precedenti
ai sensi dell’art. 41 LPGA.
2.4.2. Nella
decisione impugnata la Cassa ha pure respinto la richiesta di essere sentita
formulata dall’opponente. Dopo aver ricordato che per la giurisprudenza del
Tribunale federale può essere ritenuta superflua l’audizione dell’opponente “se
gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è
fondata su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione
che ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria
posizione, in quanto la fattispecie risulta già sufficientemente chiara”,
ha concluso che “la documentazione agli atti è sufficiente per poter decidere
in merito alla presente vertenza, per cui non è necessario convocare l'interessata
per un colloquio” (doc. 3).
In
base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.
Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282).
Va
rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato
ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del
pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124
V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto
comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva
decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue
censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I
201 consid. 2.2).
Il
TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Nell'evenienza concreta, nella misura in cui la censura proposta dalla
ricorrente si riferisca ad una mancata audizione prima della resa della
decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022, la stessa appare manifestamente
infondata, considerato come l’interessata, qualora l’avesse voluto, avrebbe
avuto la possibilità di esprimere le sue allegazioni e contestazioni mediante opposizione
al provvedimento medesimo. Opposizione che tuttavia ella ha trascurato di presentare
nel termine indicato di trenta giorni. In effetti, ai sensi dell’art. 42
LPGA (Diritto di audizione) le parti hanno il diritto di essere sentite, ma non
devono obbligatoriamente esserlo prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Nella misura invece in cui tale censura si riferisca alla decisione del
3 gennaio 2024 qui impugnata, va detto che in caso di manifesta
tardività dell’opposizione nemmeno si pone la questione dell’eventuale
audizione della parte interessata, stante una reiezione in ordine dell’atto
oppositivo ampiamente tardivo.
Nemmeno
con il suo ricorso in questa sede del resto l’interessata adduce fondati motivi
per cui avrebbe dovuto essere sentita in audizione prima dell'evasione della
sua (tardiva) opposizione.
Di
conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.
2.4.3. Quanto
infine, alla domanda – formulata con la sua (tardiva) opposizione – di poter beneficiare
del gratuito patrocinio in fase amministrativa, a ragione la Cassa l’ha
respinta.
Ai
sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito.
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
ATSG -Kommentar, 2020, ad art. 37 n. 36 pag. 703).
Peraltro,
giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede
una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 34 pag. 703).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 36 segg.).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265)
oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti
sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in
considerazione (DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Con sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa
all'assicurazione invalidità, l’allora
TFA ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va
riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che
vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha
negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di
opposizione.
Con la STF 9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il
TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la
presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.
Nella
fattispecie – ribadito che il gratuito patrocinio in fase ammnistrativa di
principio può essere riconosciuto solo in casi eccezionali, l’assenza di
conoscenze giuridiche non essendo di per sé atta a fondare la necessità di un
patrocinio legale, e solo se l’istante comprova di essere indigente – secondo
questa Corte la necessità di patrocinio legale, in occasione della
presentazione dell’opposizione (palesemente tardiva) al provvedimento dell’11
febbraio 2022, manifestamente non era data, trattandosi peraltro di una
procedura che verteva su questioni ordinarie nell’ambito di procedure di
recupero dei contributi sociali non pagati, che non richiedono pertanto necessariamente
l’intervento di un patrocinatore. Appare in altre parole chiaro che la
ricorrente, già membro di un consiglio d’amministrazione di una società anonima
con diritto di firma individuale per quasi tre anni, dimostrando quindi
verosimilmente con i fatti di sapersi destreggiare con questioni
amministrative, avrebbe potuto gestire la pratica autonomamente.
Inoltre,
come ben precisato dalla Cassa, l’interessata non aveva addotto e nemmeno minimamente
comprovato di trovarsi nel bisogno e vista la palese e ingiustificata tardività
dell’atto oppositivo, appariva pure evidente che le conclusioni dell'opponente
non presentavano probabilità di esito favorevole.
Sulla scorta
delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un
legale essere verificata con rigore, la richiesta di gratuito patrocinio in
sede amministrativa non può essere ammessa, facendone difetto le condizioni.
2.4.4. Ne
discende che il gravame avverso la decisione con la quale l’amministrazione ha
dichiarato irricevibile, in quanto intempestiva, l’opposizione al provvedimento
dell’11 febbraio 2022, va respinto e la decisione confermata.
2.5. Decisione
sulla domanda di revisione e riconsiderazione
Come
anticipato, con parallela decisione del 3 gennaio 2024, la Cassa non è entrata
nel merito della domanda dell’interessata tendente alla revisione e/o alla riconsiderazione
del provvedimento ex art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022. Ha considerato che non
erano stati fatti valere nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che
potessero giustificare una revisione della decisione. Nemmeno erano dati gli
estremi per riconsiderare, in quanto manifestamente errata, la medesima
decisione (doc. A).
2.5.1. Revisione
processuale
2.5.1.1. Secondo
l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15
luglio 2003 e I 339/01 del 29 novembre 2002).
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15
luglio 2003 e I 339/01 del 29 novembre 2002).
La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62).
Un fatto è
da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il
giudizio (o il provvedimento) è stato emanato, ma non è stato portato a
conoscenza dell’autorità giudicante, poiché non era noto all’interessato
malgrado tutta la diligenza del caso.
Fatti
I fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199
consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171;
Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a
cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,
n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132).
Ne
discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato
l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora
invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto
deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie
posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un
giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV
317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche la
STF 2A.531/1999 del 22 agosto 2000).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a comprovare
nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che
già erano conosciuti in precedenza e allegati nel procedimento precedente, ma
che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza (DTF 127 V 353
consid. 5b). Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2).
Se
i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se
egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova
perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di
fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata
presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non
basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della
pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da
quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto
che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b, 110 V 138 consid. 2e 2a,
108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o
il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che
non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo
avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; 1970, pag.
457 consid. 3).
Va rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere
ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo
(ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid.
2d; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).
Infine, va ricordato che la
revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini
determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni
dalla notificazione della decisione su ricorso (Kieser, op. cit. ad art. 53 n.
39 pag. 976 con riferimenti).
Pertanto la presenza di
fatti nuovi o nuovi mezzi costituiscono i presupposti per un’entrata del merito
di una domanda di revisione processuale.
2.5.1.2. Nel
caso in esame, rettamente la Cassa rileva come non siano stati addotti nuovi
rilevanti fatti che non erano conosciuti al momento dell’emissione della decisione
cresciuta in giudicato di cui l’interessata ora chiede la modifica.
A
tal riguardo sottolinea innanzitutto che per motivare la sua domanda di
revisione (e/o riconsiderazione) l’interessata fa sostanzialmente valere una
serie di allegazioni che mirano essenzialmente a contestare la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Ora, tali allegazioni, di natura prettamente di
merito, che tuttavia non contengono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova ai
sensi dell’art. 53 LPGA, avrebbero dovuto semmai essere allegati in sede di
(tempestiva e valida) opposizione ex art. 52 LPGA alla decisione dell’11
febbraio 2022.
In
particolare la ricorrente ha sostenuto che il fatto di essere venuta a
conoscenza con la diffida di pagamento del 23 novembre 2023 del mancato
risarcimento del danno da parte di __________ (debitore solidale con la
ricorrente) costituisca un fatto nuovo, suscettibile di inficiare la fondatezza
della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022.
Ora,
a ragione l’amministrazione ha evidenziato che tale circostanza è del tutto
ininfluente riguardo alla responsabilità della ricorrente ex art. 52 LAVS e, di
conseguenza, manifestamente non può essere richiamata quale motivo di
revisione.
Va
in proposito nuovamente ricordato che giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”. Se più organi (formali o di
fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono
solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento
nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,
108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta
esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una
parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18
settembre 2017 consid. 2.12).
Di
conseguenza, anche nella presente fattispecie la Cassa godeva per legge di
un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto
contro alcuni.
Il fatto che
__________, ovvero l’altro amministratore della FA 1, debitore solidale con la
ricorrente, abbia o non abbia risarcito il danno non assume alcuna rilevanza
per quanto riguarda la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS
dell’interessata e men che meno quindi può assurgere in qualche modo a “fatto
nuovo” – suscettibile di inficiare la fondatezza della decisione risarcitoria
dell’11 febbraio 2022 – nell’ambito della richiesta di revisione della
decisione risarcitoria divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 54 LPGA in assenza
di opposizione da parte dell’interessata.
Con
pertinenza del resto la Cassa osserva che la ricorrente misconosce la
differenza tra gli elementi che legittimano
la
Cassa ad emettere una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS – vale a dire in particolare
il mancato rispetto delle disposizioni relative al pagamento degli oneri sociali
da parte degli organi aziendali –, da un lato, e le problematiche inerenti il
successivo incasso del credito risarcitorio, dall'altro.
Nemmeno
la circostanza che con un decreto del 18 aprile 2019 il Ministero pubblico
abbia abbandonato il procedimento penale promosso nei suoi confronti per i
reati di usura, usura per mestiere e inganno aggravato nei confronti delle
autorità (doc. 2), poteva consentire una revisione della decisione dell’11
febbraio 2022.
Ricordato
nuovamente che costituisce fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto
il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente
procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche
qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983,
pag. 157, 1970, pag. 457 consid. 3), appare manifesto che il fatto ora menzionato
non appare “nuovo” in tal senso, giacché avrebbe potuto essere invocato già
nell'ambito della precedente procedura o quantomeno in sede di tempestiva
opposizione al provvedimento dell’11 febbraio 2022.
A prescindere
dal fatto che non si vede in qual modo tale circostanza, di natura prettamente
penale e non amministrativa come invece è la procedura di risarcimento ex art.
52 LAVS, possa essere ritenuta rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie a fondamento del provvedimento dedotto
in revisione e condurre ad una decisione diversa sulla base di un apprezzamento
giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138
consid. 2 e rinvii), l’abbandono del procedimento penale nei confronti
della ricorrente era evidentemente circostanza a lei ben nota sin dal momento
della resa del relativo decreto di abbandono del 18 aprile 2019 e, quindi, in
ogni modo anche nel momento in cui è stata emanata la decisione dell’11
febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di trenta giorni per formulare la
relativa opposizione. In proposito a ragione la Cassa osserva che la data di
crescita in giudicato di tale atto (rispettivamente la chiusura della procedura
penale nei confronti di terzi) appare irrilevante giacché la stessa non
influisce sulla conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e nemmeno sulla
possibilità di utilizzare tale argomentazione nell'ambito dell’opposizione che
ella avrebbe avuto la possibilità di inoltrare alla decisione di risarcimento
ex art. 52 LAVS entro il termine perentorio del 30 marzo 2022.
Ribadito
che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione
che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto già nell'ambito
della precedente procedura, quanto invocato dalla ricorrente non può essere
ritenuto un valido motivo di revisione della decisione dell’11 febbraio 2022.
A titolo abbondanziale la Cassa
osserva in ogni modo che anche qualora fosse stato notificato alla Cassa
tempestivamente e, quindi, prima della resa della decisione ex art. 52 LAVS
dell’11 febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di opposizione di trenta
giorni, il decreto penale d’abbandono non avrebbe modificato la situazione. In
effetti esso non certifica l'infondatezza della decisione risarcitoria, bensì
“solo” il fatto che la ricorrente non è penalmente perseguibile per i reati ivi
indicati. Nell’ambito della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS si tratta
invece di determinare quali obblighi legali stabiliti dal CO e dalla LAVS l'organo
formale abbia disatteso durante il suo periodo di carica, generando e incrementando
il danno patito dalla Cassa e impegnando così la sua responsabilità in qualità
di organo aziendale. In quest’ottica, il fatto che il decreto in questione
evidenzi il ruolo subalterno e passivo della ricorrente nella gestione della FA
1 non è in discussione. Anzi, tale circostanza potrebbe addirittura rafforzare
ulteriormente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS, potendo teoricamente
confermare che la ricorrente si sia limitata, in modo gravemente negligente, ad
eseguire i compiti amministrativi ad essa affidati senza tuttavia svolgere pienamente
la sua funzione di membro del CdA (con diritto di firma individuale) e in
particolare trascurando di adempiere i corrispettivi e inalienabili obblighi di
vigilanza sull'andamento aziendale così come l'obbligo legale di pagamento di tutti
gli oneri sociali.
Va
detto ancora infine che anche se si volesse – per ipotesi di lavoro – ammettere
l’esistenza di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, l’istanza di revisione
processuale sarebbe comunque da respingere in quanto manifestamente tardiva.
Infatti, come detto sopra, l’istanza dev’essere presentata entro 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione, termine che l’interessata non ha chiaramente
rispettato.
2.5.1.3. Visto
quanto sopra, in assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi della
legge e della giurisprudenza, rettamente la Cassa non è entrata nel merito
della domanda di revisione processuale. Anche su questo punto il ricorso è da
respingere e la decisione del 3 gennaio 2024 da confermare.
.
2.5.2. Riconsiderazione
2.5.2.1. Secondo
l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto
di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Secondo
giurisprudenza riassunta in STF 8C_113/20121 del 21 dicembre 2012, per
Considerandi
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti), tenuto conto del fatto
che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Per motivi legati alla sicurezza
giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che
consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di
lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Per costante giurisprudenza,
l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai
Tribunali ad effettuare una riconsiderazione. La mancata entrata in materia da
parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è
quindi impugnabile mediante opposizione e nemmeno è possibile entrare nel
merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare in materia su
una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo
giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011,
9C_452/2013 del 10 luglio 2013).
Un
ricorso contro la non entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione va
dichiarato irricevibile (STF 8C_588/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 2.1; 8C_210/2017 del
22.
agosto 2017 consid. 8.2 con riferimenti).
2.5.2.2
Nel
caso in esame, nella decisione oggetto di ricorso la Cassa, dopo aver ribadito
che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una richiesta di
riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e qualora ne siano soddisfatte
determinate condizioni, ha affermato che “indipendentemente dal fatto che la
decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata - peraltro
solo agli occhi dell'istante -, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non
procede in tal senso” (doc. A/2).
Come
detto, il rifiuto di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione non
può essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.
Su
questo punto il ricorso è pertanto irricevibile.
2.5.3
Nella
decisione contestata la Cassa ha inoltre (nuovamente) respinto la richiesta
dell’assicurata di essere sentita (doc. 4 pag. 4). Richiamata la giurisprudenza
per la quale questo può essere ritenuto superfluo se gli accertamenti svolti
d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che ulteriori misure
probatorie non porterebbero ad una modifica della propria posizione, in quanto
la fattispecie risulta già sufficientemente chiara, ha respinto la richiesta
ritenuto che “nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente
per poter decidere in merito alla presente vertenza, per cui non è necessario
convocare l'interessata per un colloquio”.
Ora, nella
misura in cui la censura di cui al ricorso in questa sede sia riferita al
provvedimento dell’11 febbraio 2022, si rimanda integralmente a quanto esposto
al consid. 2.4.2. che precede.
Qualora la
stessa sia invece indirizzata al provvedimento di non entrata nel merito sulla
domanda di revisione e/o riconsiderazione del 3 gennaio 2024, richiamato quanto
già dianzi esposto (cfr. consid. 2.4.2.), e ricordato come in ogni modo all’interessata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare
questo provvedimento di fronte a questa Corte, stante l’evidente assenza
di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, e ritenuto che l’istanza di revisione
processuale era in ogni modo manifestamente tardiva, la decisione di non
entrata nel merito poteva essere resa senza necessità di audizione
dell’interessata.
Nemmeno
con il ricorso in questa sede del resto l’interessata adduce fondati motivi per
cui avrebbe dovuto essere sentita in audizione prima dell'evasione della sua richiesta
di revisione. Anche questa censura non permette quindi una conclusione diversa.
Parimenti,
ribadito che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una
richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà, e pure che
il rifiuto di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione non può
essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria, su questo punto il ricorso è
irricevibile.
Quanto
infine alla domanda – formulata con la sua richiesta di revisione e/o
riconsiderazione – di poter beneficiare del gratuito patrocinio in sede
amministrativa, richiamato e ribadito quanto esposto al consid. 2.4.3 che
precede, a ragione la Cassa l’ha respinta, non avendo l’istante minimamente
comprovato di trovarsi nel bisogno, e nemmeno apparendo necessaria l’assistenza
di un avvocato. Infine, le richieste e conclusioni dell’istante non presentavano
manifestamente probabilità di esito favorevole.
Dovendo,
come detto, la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata
con rigore, la relativa richiesta presentata dall’interessata di fronte alla
Cassa a ragione è stata respinta.
2.5.4
Ne
discende che la decisione del 3 gennaio 2024, con la quale la Cassa non è
entrata nel merito della richiesta di revisione e/o riconsiderazione del
provvedimento dell’11 febbraio 2022, va confermata.
2.6
La
ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, che, alla luce della sua
precaria situazione finanziaria, le venga concesso il condono di quanto dovuto
alla Cassa quale risarcimento ex art. 52 LAVS.
Ora,
nella misura in cui tale domanda si configura quale richiesta alla Cassa di desistere
dalla procedura nei suoi confronti per motivi di opportunità, non essendo tale
richiesta oggetto delle decisioni impugnate, essa è irricevibile.
A
titolo abbondanziale va comunque osservato che, come indicato dalla Cassa, la situazione
economica della ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto
del condono, istituto previsto dall’art. 25 LPGA (e art. 4, 5 OPGA) e che
presuppone due condizioni cumulative quali la buona fede e l'onere gravoso.
Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,
condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente
ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il
datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20
gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un
agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa
risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per
applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione
(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297; STCA 31.2020.30 del 4 marzo 2021 e
relativi riferimenti).
In
effetti gli artt. 11 LAVS e 40 OAVS citati dalla controparte si riferiscono
alle condizioni e alla procedura di condono del pagamento dei contributi
AVS/Al/IPG per gli affiliati alla Cassa e non trovano applicazione nell'ambito
della procedura di risarcimento dei danni imputati ex art. 52 LAVS ad un organo
societario.
Spetterà
comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione della decisione
risarcitoria, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).
2.7
In
conclusione, le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso
respinto.
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021
(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità
della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore
rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc.
35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
caso in esame, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale)
che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato
come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano
imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato
presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative) non si
prelevano spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.8
La
ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato anche in questa sede istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 183 segg).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (Lag), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61 n. 183
segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il
processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
In
casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
In
effetti, non solo appariva scontata la tutela della decisione che ha dichiarato
irricevibile, giacché ampiamente tardiva, l’opposizione alla decisione di
risarcimento ex art. 52 LAVS, ma, stante l’assenza di allegazione di nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova rilevanti, anche il ricorso contro il
provvedimento di non entrata nel merito della richiesta di revisione e/o
riconsiderazione della medesima decisione appariva sprovvisto di probabilità di
esito favorevole.
Ne
segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va
respinta.
2.9
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti