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Decisione

31.2024.5

Responsabilità del datore di lavoro in casu data, non avendo l'ex amministratore unico fatto valere validi motivi di discolpa e/o di giustificazione relativi al mancato pagamento dei contributi. Conferma della qualifica di dipendente di un collaboratore della società

5 settembre 2024Italiano46 min

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2024.5

31.2024.11

BS/RG/sc

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 22 febbraio 2024 e del 17 luglio

2024 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 23

gennaio 2024 (inc. 31.2024.5) e 13 giugno 2024 (inc. 31.2024.11) emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1

è stata costituita il 3 marzo 1993 (data di pubblicazione nel FUSC;

cfr. estratto RC informatizzato agli atti), con sede a __________.

RI

1 ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 4 dicembre 2016 (data di

pubblicazione nel FUSC), con diritto di firma individuale, fino al fallimento

della società (23 novembre 2022).

1.2. La

FA 1

è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di

datrice di lavoro.

L’UE

di __________ ha rilasciato alla Cassa sei attestati di carenza beni (ACB), il

primo il 27 aprile 2022, per i contributi paritetici insoluti relativi agli

anni 2020/21 (sub doc. 7, se non indi- cato diversamente, la

documentazione si riferisce all’inc. 31.2024.5).

Il

24 novembre 2022 la Pretura del Distretto di __________ ha aperto il fallimento

della società.

In

data 9 novembre 2024 la Cassa ha insinuato, a modifica di della precedente

insinuazione del 27 giugno 2023, all’UF di __________ il proprio credito di fr.

62'019,40 per contributi non versati dalla società dal 2019 al 2022, compresi

salari rivendicati (sub doc. 7).

Con

e-mail del 17 gennaio 2024 l’amministrazione del fallimento ha informato la

Cassa che non sono previsti dividendi per i crediti di seconda classe (doc. A),

ciò che è stato confermato con successiva e-mail del 25 maggio 2024 (sub doc.

7).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione 17 febbraio 2023, confermata

con decisione su opposizione del 24 luglio 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 35'354,40

per contributi paritetici dovuti dalla società per gli anni 2020/2021. La decisione

è cresciuta in giudicato.

1.4. Successivamente,

con decisione 13 ottobre 2023 (intimata tramite la polizia il 4 dicembre 2023),

confermata con decisione su opposizione 23 gennaio 2024, la Cassa ha chiesto

all’ex amministratore della FA 1 fr. 20'441,90 quale risarcimento per gli oneri

sociali non versati nel 2022.

1.5. Con

il ricorso del 22 febbraio 2024 (inc. 31.20224.5) RI 1 contesta la decisione su

opposizione 23 gennaio 2024 chiedendone l’annullamento. Sostiene di non aver

mai ricevuto un dettagliato conteggio delle pretese della Cassa, che la

procedura fallimentare non è conclusa, che l’UF e la società avrebbero

incassato fatture anche dopo il decreto di fallimento, che la società dispone

ancora di beni ed articoli in magazzino di valore superiore a quanto chiesto

dalla Cassa, che pertanto l’ACB del 9 maggio 2022 non doveva essere emesso e,

infine, che lui è creditore nei confronti della FA 1.

1.6. Con

la risposta di causa del 15 marzo 2024, richiamate le motivazioni contenute

nella decisione contestata, la Cassa postula la reiezione del ricorso. Sostiene

in particolare di aver inviato all’insorgente i conteggi con le basi di

calcolo, le percentuali ed i singoli addebiti, come pure la distinta dei salari

rivendicati.

1.7. Con

scritto 10 aprile 2024 il ricorrente ribadisce quanto sostenuto con il ricorso.

1.8. Il

19 aprile 2024 la Cassa ha preso posizione in merito al succitato scritto.

1.9. Con

decisione 17 gennaio 2024, confermata con decisione su opposizione 13 giugno

2024, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 6'223,10 per i

contributi non versati dalla società per gli anni dal 2019 al 2021. Si tratta

in sostanza di una ripresa salariale relativa a compensi versati in quegli anni

dalla società a __________, ritenuti di natura salariale.

1.10.

Contro la decisione su opposizione 13 giugno 2024 l’ex amministratore della FA

1 ha inoltrato ricorso del 17 luglio 2024 (inc. 31.2024.11). In primo luogo

contesta la ripresa salariale effettuata dalla Cassa nei confronti di __________

non essendo dipendente della società. Contesta parimenti una sua responsabilità

ex art. 52 LAVS e stigmatizza il rifiuto della Cassa di concedergli un

colloquio.

1.11.

Con la risposta di causa 13 agosto 2024 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso,

ribadendo in particolare come __________ debba essere considerato dipendente

della FA 1 e come il ricorrente non abbia fatto valere validi motivi di

discolpa e/o di giustificazione.

1.12. Con

scritto 30 agosto 2024 il ricorrente ha in particolare ribadito che __________

non è da considerare dipendente della FA 1, contestando l’agire sia della __________

che della Cassa (V inc. 31.2024.11).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 76 cpv.

1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile

in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti

alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

Nel caso in esame,

accertato che le due procedure in essere (31.2024 5 e 31.2024.11) concernono la

stessa materia e la stessa persona, vi sono motivi per congiungere le cause.

2.3. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da

decisioni contestate.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve

risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per

negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza (cfr.

in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la

dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungssge- richts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi

scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con

riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento

colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona

giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono

essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15

consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è

stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della

responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC,

statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid.

3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto

rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non

può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire

sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il

caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società

datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un

attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di

pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG,

in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence

du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur

selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137,

1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Va

inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.

1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in

cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il

fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;

in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e 31.2020.33

dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni

(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il

momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria

nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi

ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo

2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In

concreto, come da giurisprudenza sopra esposta, a seguito del rilascio degli

ACB (il primo il 27 aprile 2022) – che segnano l’insorgenza (e anche la

conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società –, con le decisioni

contestate la Cassa ha chiesto in via sussidiaria a RI 1, amministratore unico dal

4 dicembre 2016 al 22 novembre 2022 (cfr. consid. 1.1.), il risarcimento per i

contributi non versati dalla società nel 2022 pari a fr. 20'441,90 ed i

contributi non liquidati sulle prestazioni ricevute da __________ dal 2019 al

2020 considerate come salario.

2.4. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05

del 23 novembre 2006).

Secondo l’art. 52 cpv. 3 LAVS, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del

danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha

avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del

danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Nel caso concreto, coincidendo il

momento della conoscenza del danno con l’emissione degli attestati di carenza

beni, il primo datato 27 aprile 2022 (sub doc. 7), – successivamente quindi

all’entrata in vigore del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS – è applicabile il termine

di prescrizione di tre anni. Visto che le decisioni di risarcimento sono state

emesse rispettivamente il 13 ottobre 2023 ed il 17 gennaio 2024, quindi entro

tre anni dal rilascio del primo ACB, il credito risarcitorio non è prescritto.

2.5. Con

le decisioni contestate, la Cassa ha chiesto al ricorrente il risarcimento di fr.

20'441,90 pari ai contributi AVS/ AI/IPG/ AD e AF non soluti dalla società nel

2022 (interessi di mora e dalle spese esecutive incluse) e fr. 6'223,10 per i

contributi paritetici insoluti relativi alla ripresa salariale nei confronti di

__________ per il periodo 2019-2021.

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.

II/1b)

Ritornando

al caso in esame, alla decisione di risarcimento 13 ottobre 2023 la Cassa ha

allegato il conteggio dei contributi paritetici 2022 dovuti e di quelli

rivendicati (doc. 1).

Inoltre,

con la risposta di causa 15 marzo 2024 l’amministrazione ha prodotto la

dichiarazione salari 2022 firmata dal ricorrente il 2 giugno 2023, rettificata

dalla Cassa e posta a fondamento del calcolo della massa salariale e dei

relativi oneri sociali (sub doc. 7). La Cassa ha anche allestito uno specchietto

relativo all’evoluzione del debito contributivo per l’anno in questione dal

quale risulta un saldo a suo favore di fr. 20'220,20 (doc. 4). A tale somma

vanno aggiunti fr. 221,70 di contributi sui salari rivendicati nel 2022 (sub

doc. 4). Complessivamente il danno subito dalla Cassa ammonta a fr. 20'441,90.

Per

quel che concerne la ripresa salariale, la Cassa ha fatto riferimento alla

decisione 19 agosto 2022 della __________ ove risulta l’ammontare dei salari

oggetto della ripresa (sub doc. 1 inc. 31.2024.11; cfr. consid. 2.6.2). Alla

decisione su opposizione del 17 gennaio 2024 l’amministrazione ha poi allegato

il relativo conteggio contributivo (doc. 1 inc. 31.2024.11).

Visto

quanto sopra, la Cassa ha debitamente documentato l’importo del danno subìto.

2.6. Il

ricorrente contesta la ripresa salariale effettuata dalla Cassa nei confronti

di __________ relativa agli anni 2019 - 2021, i cui contributi non versati sono

oggetto della decisione di risarcimento del 17 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.7).

Il ricorrente sostiene che si tratta di proventi da attività indipendente e non

di salario versato dalla FA 1, motivo per cui i contributi richiesti non erano

dovuti.

2.6.1. A

norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di

un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o

indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a

dipendenza d'altri. Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un

lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non

consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un

indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito

per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171

consid. 3a, 172 consid. 3c e 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la

giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli

elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00del 18 settembre 2000).

Il Tribunale federale ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato

simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro

lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid.

6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

Infine,

va rilevato che le definizioni secondo il diritto AVS di attività lucrativa

dipendente e indipendente valgono anche per l’assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione, per la previdenza professionale e per l’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni.

Spetta

di regola alle casse di compensazione decidere se un reddito debba essere

considerato da attività lucrativa dipendente o indipendente. Nell’ambito di

competenza dell’__________ (art. 66 LAINF) sia le casse di compensazione che l’__________

sono responsabili della decisione: l’__________ per l’assicurazione contro gli

infortuni, la cassa di compensazione interessata per le altre assicurazioni

sociali. Esse non possono rinunciare alla loro competenza e lasciare la

decisione all’altro assicuratore. Prima della notifica la cassa di

compensazione e l’__________ coordinano le loro decisioni in modo adeguato

(marg. 1040,1041 e 1042 delle Direttive sul salario determinante, DSD).

2.6.2. Nel

caso concreto, nella decisione contestata del 17 luglio 2024 (punto no. 6) la

Cassa ha pertinentemente e convincentemente ritenuto __________ (attivo nel

campo delle pulizie e, a volte, di facchinaggio) quale salariato presso la __________

negli anni 2019, 2020 e 2021.

Alle

relative motivazioni va fatto riferimento.

In

particolare, va rilevata l’esauriente e dettagliata istruttoria eseguita dalla __________

in merito all’accertamento della posizione di __________, sfociata nella decisione

formale 19 agosto 2022 dal seguente tenore:

"

(…) Abbiamo constatato che da 1°

gennaio 2019 lei [__________, ndr] svolge un’attività lucrativa dipendente per

la __________ ed è quindi assicurato d’obbligo presso la __________ contro gli

infortuni. Il suo datore di lavoro è tenuto per legge a versare i premi

assicurativi dedotti dal suo salario. Dalle nostre informazioni, risulta che le

retribuzioni soggette a premi si presentano come segue:

- Per l’anno 2019: CHF 1'819.58

- Per l’anno 2020: CHF 35'414.20

- Per l’anno 2021: CHF 3'400.- (…)” (sub doc. 3° inc.

31.2024.11)

Solo

la FA 1, per il tramite del ricorrente, ha presentato opposizione.

Di

conseguenza, con decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 l’assicuratore

contro gli infortuni, ribadendo la natura dipendente dall’attività svolta __________,

ha evidenziato:

" (…)

3.3 Nel

rapporto LLN (Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta

contro il lavoro nero) del 15 marzo 2021, archiviata il 19 agosto 2022, è stato

riportato che __________ svolgeva l'incarico di magazziniere presso FA 1 (cfr.

pag. 1 del rapporto LLN). È stato inoltre rilevato che __________ ha fatturato

prestazioni di lavoro nell'ambito della pulizia e della logistica a FA 1 per un

importo di 1819 franchi nel 2019, 35 414 franchi nel 2020 e 3400 franchi nel

2021 (cfr. pag. 9 del rapporto LLN).

Nell'ambito del controllo LLN di FA 1 il 2 febbraio

2021, __________ ha dichiarato dì esercitare un'attività di facchinaggio, che FA

1 era il suo unico cliente, che lavorava presso la loro sede quando FA 1 si

rivolgeva a lui e fatturava sulla base di un forfait giornaliero di 150-200

franchi. Dalle ricevute allegate al rapporto LLN risulta inoltre che __________

fatturava principalmente prestazioni di manodopera e che la remunerazione veniva

corrisposta dalla società tramite il suddetto forfait.

Le ricevute non indicano che siano stati utilizzati

mezzi di esercizio considerevoli o che il sig. __________ si sia procurato da

solo il materiale necessario per l'esecuzione dei lavori. È quindi evidente che

__________ ha messo a disposizione della sua società solo la manodopera.

Ciò depone a favore di un'attività dipendente.

D'altro canto, __________ non ha stipulato alcuna

assicurazione per la responsabilità civile dell'azienda. A tale proposito,

rimandiamo alle indicazioni fornite da quest'ultimo nel questionario della __________

del 9 giugno 2021, secondo le quali egli non cerca nuovi clienti attraverso la

pubblicità, non ha una vera e propria organizzazione aziendale e non ha dovuto fare

grossi investimenti. Non vi è alcuna iscrizione nel registro dì commercio. Si

tratta di elementi che depongono contro l'esistenza di un'attività

indipendente.

Infine, la dichiarazione del 23 marzo 2022 di __________

(cfr. numero cliente 1021-38798.0; archiviato il 25 luglio 2022), che conferma

di non essere mai stato un dipendente di FA 1, non influisce sull'esame dello

status in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Sono piuttosto le circostanze

economiche a essere determinanti (cfr. cap. 2.2 più in alto). Va inoltre

sottolineato che tale dichiarazione è stata redatta nel marzo 2022 per delle prestazioni

eseguite negli anni dal 2019 al 2021. (…)” (sub doc. 3A inc. 31.2024.11)

Va

ricordato che la società (e per essa l’insorgente, quale amministratore unico),

non ha contestato la suddetta decisione, rispettivamente avrebbe potuto far

contestare la pronunzia dall’amministrazione del fallimento (cfr. art. 240 LEF;

“… gehen die Verwaltungs - und Verfügungsbefugnisse auf die Konkursmasse,

die sie durch die konkursverwaltung ausübt “: i poteri di amministrazione e

di disposizione sono trasferiti alla massa fallimentare, che li esercita

attraverso l'amministrazione del fallimento; Ammonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, ° 41 n. 6 pag. 379), ritenuto che

la decisione su opposizione (14 febbraio 2023) è successiva al fallimento della

società (24 novembre 2022).

Con

il ricorso 17 luglio 2024, come già in sede di opposizione, l’insorgente non ha

tuttavia prodotto valida documentazione a sostengo delle proprie argomentazioni:

ad esempio che __________ si fosse presentato quale imprenditore non solo alla FA

1, ma presso altri; oppure che __________ aveva personale e attrezzature

proprie, indizi che avrebbero potuto deporre a favore di un’attività

indipendente.

Del

resto, come risulta dagli atti __________ (doc. 3A inc. 31.2024.11), nemmeno in

sede di procedura di opposizione contro la decisione 19 agosto 2022

dell’assicuratore contro gli infortuni il ricorrente ha prodotto la

preannunciata documentazione a sostegno dello status di indipendente di __________,

questo nonostante il 7 dicembre 2022 la __________ gli abbia concesso un’ultima

proroga (scadente l’11 gennaio 2023).

Pertanto,

la qualifica di __________ quale dipendente della FA 1 va confermata, come pure

la relativa ripresa salariale effettuata dalla Cassa.

2.7. Il

ricorrente evidenzia che la procedura fallimentare non è conclusa, che l’UF e

la società avrebbero incassato fatture anche dopo il decreto di fallimento, che

la società dispone ancora di beni ed articoli in magazzino di valore superiore

a quanto chiesto dalla Cassa e che pertanto l’ACB del 9 maggio 2022 non doveva

essere emesso e, infine, che egli è creditore nei confronti della FA 1.

In

primo luogo, come rettamente evidenziato nella decisione contestata, va ricordato che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad

agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo

(preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a

fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno

effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è

sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di

una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento

di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la

procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del

danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a

determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in

modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle

somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro

l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre

2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15).

Parimenti dunque la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero

credito, anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il

versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in

riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di

pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà quindi cedere il

relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b

= RCC 1987 pag. 607. consid. 3b).

Per questi motivi, nel caso in esame la Cassa ha rettamente iniziato la

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS senza dover aspettare la conclusione

del fallimento.

Inoltre

non spetta allo scrivente Tribunale

accertare la conformità alla legge dell’operato dei funzionari dell’UE (in

relazione al rilascio degli attestati di carenza beni), ritenuto che, almeno

secondo quanto risulta agli atti, il loro agire non è stato oggetto di reclamo alla

competente autorità di vigilanza (art. 17 LEF; sull’oggetto e sui motivi del

ricorso all’autorità di vigilanza cfr. Ammon-Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, pag. 39s). Quanto sostenuto

dal ricorrente non influisce pertanto sull’esito della presente procedura.

Irrilevante

è altresì l’asserzione del ricorrente secondo cui egli sarebbe creditore nei

confronti della FA 1. Se ciò fosse vero, il suo asserito credito avrebbe dovuto

essere insinuato nel fallimento della società, ciò che non risulta dagli atti.

Del resto, tale circostanza (l’asserita sua qualità di creditore) non ha alcuna

influenza sulla conferma o meno della sua responsabilità ex art. 52 LAVS quale

amministratore unico della società.

2.8. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Come verrà precisato al prossimo considerando, incombe

allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e

dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.9. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.10. Nella

fattispecie concreta, come detto (cfr. consid. 1.1), il ricorrente ha assunto

la carica di amministratore unico della FA 1, con diritto di firma individuale,

dal 4 dicembre 2016 (data di pubblicazione nel FUSC) fino al fallimento della

società decretato il 23 novembre 2022.

Accettando

il mandato di membro del CdA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del

2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992

p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio

2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di

firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore

formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA

31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne

caso in esame, come detto, accettando il mandato di amministratore unico il

ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivavano, come

pure le conseguenze personali consecutive al mancato versamento dei contributi

dovuti dal datore di lavoro. Di questa responsabilità egli era ben consapevole,

ritenuto che il 17 febbraio 2023 la Cassa gli aveva chiesto il risarcimento per

la mancata liquidazione dei contributi scoperti degli anni 2020/21 (cfr.

consid. 13). A seguito della sua opposizione, con decisione su opposizione 24

luglio 2023 l’amministrazione ha confermato la richiesta di risarcimento,

decisione che è poi cresciuta in giudicato.

2.11.

2.11.1. L’insorgente

non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno

1994 nella causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In

particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il

datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che

non corrisponde al caso in esame.

Dagli

specchietti relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi del 2022 (doc.

4) si rileva come la Cassa dal 7 marzo 2022 ha dovuto diffidare la società al

pagamento degli oneri sociali, avviando dal 31 marzo 2022 numerose procedure

esecutive, sfociate nei menzionati ACB. Dall’elenco diffide risulta come già a

partire dal 2015 la società sia stata a più riprese diffidata a versare quanto

dovuto all’amministrazione (doc. 5). Per il 2022 la società ha versato solo una

minima parte (fr. 2’151,05) dei contributi dovuti (fr. 20'220,20) (cfr.

specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo per l’anno 2022 in

doc. 4). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza,

la negligenza grave deve essere confermata.

Visto

quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di amministratore unico della

società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione,

l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal

mancato pagamento di fr. 20'441,90 per contributi partiteci dovuti dalla

società nel 2022 (spese, interessi inclusi).

2.11.2. Per

quanto concerne il danno per il mancato pagamento dei contributivi relativi

alla ripresa salariale di __________, nella decisione contestata del 17 gennaio

2024 la Cassa ha pertinentemente rilevato che:

"

(…)

- malgrado il signor __________ abbia iniziato a

prestare la propria manodopera alla FA 1 già a partire dal 2019,

quest'ultima non ha mai spontaneamente e preventivamente sottoposto alla

Cassa – unico ente assieme alla __________ preposto a decidere – il caso

del signor __________ affinché se ne potesse determinare correttamente e per

tempo il relativo statuto assicurativo;

- il signor RI 1, quale amministratore unico della FA

Considerandi

1, non ha nemmeno mai verificato che il signor __________ disponesse di

un'attestazione ufficiale della Cassa che lo ritenesse indipendente per le

attività svolte in seno alla FA 1;

- il caso del signor __________ è emerso

solamente a seguito del controllo effettuato dall'UIL nel marzo 2021, ciò

che ha permesso di conoscere non solo i redditi conseguiti sino a quel momento

ma anche che il rapporto dì collaborazione era in essere già addirittura dal

2019;

- solamente il 23 marzo 2022 – dopo oltre 3

mesi dalla prima presa di posizione della __________ – il signor RI 1 si è

fatto rilasciare una dichiarazione dal

signor Zucco. Come precedentemente esposto le dichiarazioni unilaterali

delle parti non hanno alcun valore probatorio e quindi nessuna influenza nell'ambito

della definizione dello statuto assicurativo del lavoratore. Peraltro il

signor __________ si è limitato a dichiarare, tardivamente, non tanto

che fosse un vero imprenditore indipendente motivando compiutamente tale

posizione, ma solamente che, a suo dire, non sarebbe mai stato dipendente della

FA 1;

- il signor __________ non ha mai contestato le

decisioni della __________ che lo hanno ritenuto salariato della FA 1,

lasciando quindi che le stesse crescessero in giudicato incontestate;

- la FA 1 e quindi personalmente il signor RI 1,

quale amministratore unico delia stessa, sono sempre stati informati dalla __________

e dalla Cassa in merito al "problematico statuto" del signor __________;

- nell'ambito dell'opposizione interposta dal signor

RI 1 nei confronti della decisione della __________ del 19 agosto 2022, l'opponente

non ha mai – malgrado vari solleciti e la concessione di proroghe – fornito a

tale ente la documentazione e le informazioni richieste, limitandosi quindi

sostanzialmente a ribadire che il signor __________ non fosse integrato nelle risorse

umane della società;

- l'opponente non ha mai interposto ricorso

contro la decisione su opposizione della __________ del 14 febbraio 2023.

Al riguardo va anche evidenziato che malgrado il fallimento della società fosse

stato decretato il 24 novembre 2022, la procedura di opposizione era ancora in

corso, tant'è che il signor RI 1 ha richiesto il 7 dicembre 2022 una proroga

alla __________ (ottenuta con un ultimo termine all'11 gennaio 2023) per

presentare quanto richiesto. Ciò evidenzia che il signor RI 1 si sia

disinteressato della procedura in corso con la __________;

- ritenuto che la posizione del signor __________ è

già stata chiarita in precedenza e che la società, nella persona del signor RI

1, ha già avuto modo di prenderne conoscenza, di contestarla e di esprimersi compiutamente,

non occorre entrare ulteriormente nel merito. La Cassa fa proprie le

argomentazioni espresse dalla __________ nella sua decisione su opposizione del

14.

febbraio 2023 che, lo si ribadisce, è cresciuta in giudicato incontestata;

- malgrado l'opponente fosse al corrente da anni –

quindi ben prima del fallimento della società – della chiara posizione della

Cassa e della __________ in merito allo statuto assicurativo del signor __________,

non ha mai provveduto ad effettuare degli accantonamenti per far fronte

alla richiesta contributiva che la Cassa – se non fosse nel frattempo intervenuto

il fallimento – avrebbe certamente potuto intimare per tempo alla FA 1.

L'importanza di un tale accantonamento non poteva certo sfuggire agli occhi del

signor RI 1, ritenuto che la società fosse in mora con il pagamento degli

oneri sociali da diversi anni (oggetto di diffide di pagamento dal 2015 e

di precetti esecutivi dal 2017). Del resto la Cassa ha nel frattempo dovuto

emettere nei confronti dell'opponente altre due decisioni di risarcimento danni

ex art. 52 LAVS per gli scoperti della FA 1 degli anni 2020, 2021 e 2022 (per

complessivi CHF 55’796.30, sinora saldati in ragione di CHF 1'200.00. (…)”

(doc. A pag. 10-12 inc. 31.2024.11)

Alla

succitata dettagliata e convincente esposizione va data adesione. Di conseguenza,

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata anche per quanto

concerne il mancato pagamento dei contributi determinati sulle riprese

salariali 2019, 2020, 2021 di __________.

2.12

Il ricorrente ha chiesto “di poter testimoniare e presentare

testimoni al fine di discolpare me stesso da qualsiasi responsabilità…”,

come pure un’udienza con testimoni per accertare lo status assicurativo di __________.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. fra le tante STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022,

consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del

31.

maggio 2018 consid. 5.1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto

di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ne consegue che la

richiesta del ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti

sufficiente per confermare la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Per quanto concerne

l’audizione del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona

ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a

un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della

determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia

della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. fra le tante STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;

STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275). Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2; cfr. anche

Bollinger, BSK-ATSG, n. 11 e segg. ad art. 61 LPGA). L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491;

STF 8C_504/2010 succitata).

Nel caso in esame, come

visto, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale, la parte

ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento.

2.13

Il nuovo art. 61 lett. a

LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria

LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa

deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure

in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis

LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

caso in esame, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale)

che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato

come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano

imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative) non si

prelevano spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.14

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Le

procedure di cui agli inc. 31.2024.5 e 31.2024.11 sono congiunte.

2. I ricorsi sono

respinti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti