31.2024.6
Decisione di risarcimento per contributi non versati contro amministratore unico. Decisione confermata, non fatti valere validi motivi di discolpa o giustificazione
21 ottobre 2024Italiano50 min
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2024.6
FC
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8
marzo 2024 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla ditta: DT 1
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1,
con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 25 gennaio
2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha rivestito la carica di
amministratore unico con firma individuale dal 22 febbraio 2022 (data di
pubblicazione nel FUSC).
1.2. La società
è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1°
agosto 2007 al 14 maggio 2022.
A seguito
dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha
dovuto procedere dal mese di febbraio 2021 a sistematiche diffide di pagamento
e da ottobre 2022 all’avvio di procedure esecutive, le quali sono poi sfociate in
tre attestati carenza di beni del 20 ottobre 2022 relativi ai periodi 2021,
gennaio - marzo 2022 e aprile - giugno 2022, dell’importo di fr. 19'909.75,
rispettivamente fr. 7'887.30 e fr. 7'928.25 e in due attestati carenza beni del
4 luglio 2023 riferiti ai periodi luglio-settembre 2022 e ottobre - dicembre
2022 dell’importo di fr. 6'826.05 rispettivamente fr. 7'973.25.
1.3.
Constatato di aver subito un danno, con due decisioni del 16 febbraio 2024, confermate da una decisione su opposizione dell’8
marzo 2024, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 28'123.30
per i contributi non soluti dalla DT 1 per gli anni 2021 e 2022.
1.4. Contro tale decisione su
opposizione s’aggrava il 3 aprile 2024 al TCA RI 1, postulandole
l’annullamento. Egli sostiene anzitutto di non poter essere ritenuto
responsabile quale organo societario in ragione del suo breve periodo di carica
e in ogni modo di contributi maturati e dovuti anteriormente alla data della
sua nomina a amministratore unico avvenuta il 25 gennaio 2022, considerato come
la società non fosse in grado di far fronte alle pendenze già anteriormente
alla sua nomina. Rileva inoltre che la società sarebbe stata vittima di un atto
illecito, indipendente dalla sua volontà. Adduce infine di aver messo in atto
tutte le misure opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori.
Conferma inoltre la disponibilità degli azionisti ad eseguire il pagamento del
dovuto mediante tre accrediti.
1.5. Con risposta
di causa del 26 aprile 2024 la Cassa ha confermato
la propria decisione postulando
la reiezione del gravame.
Delle relative argomentazioni si
dirà, nella misura del necessario,
nel merito.
1.6.
L’8 maggio 2024 RI 1 si è sostanzialmente ribadito nelle sue allegazioni, producendo ulteriore documentazione
(V). In merito, la Cassa si è a sua volta confermata nelle proprie posizioni
con allegato del 23 maggio 2024, comunicando contestualmente che in ragione del
versamento di fr. 10'000 la pretesa nei confronti del ricorrente si riduceva a
fr.18'123.30 (VII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI
1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione
contestata.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza
(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la
dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a e riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se
il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i
membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o
della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003
– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Va
inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di
pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli
artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e
sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione
di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto
applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid.
2.2. e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di
carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per
mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger,
AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii
giurisprudenziali e dottrinali).
Nel caso in esame, come da
giurisprudenza sopra esposta, a seguito del rilascio, il 20 ottobre 2022 e 4
luglio 2023, di cinque attestati carenza beni a debito della DT 1 (cfr. consid.
1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno e quindi l’insolvenza
della società – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (amministratore
unico dal 22 febbraio 2022; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS
per i contributi non versati dalla società nel 2021 e 2022.
Il ricorrente rimprovera, anche
se implicitamente, alla Cassa di non aver sostanzialmente dato seguito alla proposta
che egli ha fatto per conto della società di liquidare la pendenza mediante tre
pagamenti rateali (l’unico dei quali essendo avvenuto nel marzo 2024; cfr.
e-mail del 21 marzo 2024, doc. 10). A fronte di tale assunzione di
responsabilità da parte della società datrice di lavoro, il ricorrente
sostiene, almeno implicitamente, che la decisione di procedere nei suoi confronti
sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli organi.
A torto.
Come detto, a seguito dell’emissione
degli ACB, la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI
1, quale organo societario (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art.
52 LAVS dei contributi non versati dalla società.
Quanto allo scritto 21 marzo 2024
- quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti dell’insorgente
-, con il quale il ricorrente ha proposto alla Cassa un rimborso rateale del
debito contributivo, occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato che
l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce che “Se un debitore di contributi rende
verosimile che si trova in difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione
può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni
d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere
puntualmente pagati”. Già solo per questa ragione una tale richiesta non
poteva essere presa in considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione
d’ammettere che la società potesse far fronte puntualmente a tale impegno.
Infatti la datrice di lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della
sua manifesta illiquidità, intendesse rimborsare tale debito.
In ogni caso, tale richiesta è
avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale
momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB il 20 ottobre 2022 e 4
luglio 2023, doc. 7) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei
confronti degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa
ha promosso e proseguito la procedura di risarcimento nei confronti di RI 1.
Dalla documentazione agli atti
risulta in ogni modo che la DT 1 dal febbraio 2021 ha dovuto regolarmente
essere diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente
procedura e che, da ottobre 2022, la Cassa ha dovuto procedere in via esecutiva
per il recupero dei contributi non soluti. Se si considera inoltre che le prime
procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione agli scoperti
contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni e che la
società ha sostanzialmente cessato l’attività dalla fine di luglio 2022 (data a
partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. 9) e
che, infine, fatta eccezione per il versamento di fr. 10'000 operato dalla
società il 22 marzo 2024, ovvero posteriormente alla resa della decisione
impugnata (doc. E), l’ultimo pagamento da parte della società risale al febbraio
2022 (cfr. doc. D), questo TCA deve convenire che, dopo la resa degli attestati
di carenza di beni il 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023, legittimamente la Cassa
poteva considerare come irrecuperabile l’intero credito contributivo, già
invano sollecitato e precettato (cfr. al riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio
2004; STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11
settembre 2017 consid. 2.9).
Del resto, con la risposta di
causa la Cassa ha comunicato la diminuzione del danno posto a carico dell’insorgente
in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 10’000 da parte degli azionisti
della società. Visto quanto sopra esposto tuttavia tale versamento non permette
di mettere in dubbio le difficoltà finanziarie della società né dimostra alcuna
violazione del principio della sussidiarietà. Giova peraltro a tal riguardo
ricordare che è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una
procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c).
Infine,
con riferimento alla censura, quantomeno implicita, per cui la Cassa avrebbe
dovuto avviare una procedura di risarcimento contro il precedente
amministratore, è sufficiente nuovamente rammentare che la responsabilità degli
organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere
solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS), ragione per cui la Cassa ha la
facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora
ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi
ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3, 119 V 86 consid. 5.).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro,
Fatti
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10
giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della
disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
Considerandi
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF
H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, la Cassa ha
debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla
decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi
richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2021
e 2022, chiedendo il risarcimento di complessivi fr. 28'123.30 (poi diminuiti
di fr. 10’000 a seguito del pagamento nel frattempo intervenuto, doc. 2, 3,
11-14, D).
Del resto l’ammontare dei
contributi dovuti, debitamente documentato dalla Cassa, non è stato contestato
dal ricorrente.
2.3
Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1.
LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52.
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.
84.
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;
RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4
La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5
Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non
permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010
del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati.
2.6
Ora, accettando il mandato di amministratore
unico con diritto di firma individuale di una società anonima l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio
2003).
Giova infatti ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in
ambito contabile (cfr. STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC
1989.
pag. 116; cfr. anche
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.
165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di
paglia (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001
consid. 5d). In tale contesto, nella STFA H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF
ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010).
Nella fattispecie, a sua discolpa
RI 1 afferma che la società sarebbe stata vittima di un'appropriazione indebita
da parte di terzi. Adduce, tra l’altro, quanto segue:
" (…) prima
della mia nomina gli azionisti della società avevano concluso un accordo di
compravendita verbale con dei terzi, che prevedeva un periodo di prova di tre
mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2022, durante i quali i compratori,
rappresentati da una Sagl con socio unico, si sarebbero occupati della gestione
della liquidità della società proveniente dalle vendite effettuate nei locali
di DT 1, in nome e per conto di quest'ultima. Terminato questo periodo gli
accordi prevedevano la stesura del contratto di compravendita in forma scritta.
Un anticipo di CHF 95'000 sull'acquisto era stato versato ai venditori già nel
mese di gennaio 2022, importo che è stato interamente destinato al
soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, fra cui CO 1, per
contributi dovuti relativi agli esercizi 2020 e 2021. Trascorso il periodo di
tre mesi, i compratori hanno tergiversato sulla firma del contratto, fino a
quando mi sono trovato costretto a intimare in data 9 maggio 2022 la riconsegna
dei locali entro il 14 maggio 2022. La società a partire dalla data 15 maggio
2022.
ha quindi cessato ogni attività economica. Ho chiesto ai compratori la
restituzione degli incassi di proprietà di DT 1 per il periodo 01.01.2022 -
15.05.2022, almeno nella misura sufficiente a coprire le spese sostenute in
quel periodo. II totale degli incassi di proprietà di DT 1 in quel periodo
ammonta a CHF 220'032.80. Di fronte al loro rifiuto, ho presentato, per conto
di DT 1, una denuncia penale per appropriazione indebita, che è in fase
istruttoria. L'importo reclamato è stato quantificato in CHF 135'.797.60, più
che sufficiente a soddisfare tutte le pretese creditizie verso DT 1.” (I)
Ora, tale
argomentazione non permette al datore di lavoro, rispettivamente al suo organo
formale, di liberarsi da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Innanzitutto va rilevato che secondo
costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008,
31.2002.03
del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé
stessa né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad
esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle
condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un
salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi
scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella
società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti). Nel caso in
cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza
su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare,
tanto più se la situazione gli è nota con l'adozione, se necessario, di misure
drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002, H 446/00 del 31 agosto
2001, consid. 4b).
Nella fattispecie, i documenti
prodotti dal ricorrente non menzionano i motivi per cui i “compratori” abbiano
rifiutato la restituzione degli incassi di proprietà della società, né dagli
stessi si evince se e se del caso quali altre misure la società, e per essa il
suo amministratore, abbia attuato al fine di rispettare gli obblighi
contributivi. In ogni caso, va ribadito che la giurisprudenza ha più volte
sottolineato che è molto rischioso affidare le sorti di una società principalmente
all'apporto di un committente o di terzi con i quali sarebbero intercorse
trattative o accordi non certi. In tal modo la ditta fonda la propria esistenza
su equilibri delicati (STCA del 16 aprile 2003 in re A. T., consid. 2.6.1).
Inoltre, come dianzi indicato,
dalla documentazione agli atti si evince che la DT 1 è entrata in mora con il
pagamento dei contributi a partire da inizio 2021, costringendo la Cassa a
inviare diffide di pagamento e avviare successivamente procedure esecutive. Il mancato
pagamento dei premi era dunque da considerare cronico e non riconducibile ad
una situazione di momentanea illiquidità, e ciò è segno di una negligenza non
indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del
ricorrente, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel
controllo della società (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2 e
DTF 123 V 244 consid. 4b, 108 V 188).
La circostanza che il mancato pagamento
dei contributi fosse dovuto (anche) ad un presunto – e peraltro non comprovato
– agire scorretto da parte di terzi, non può quindi esimere il ricorrente da
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Come detto, del
resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato con precisione quali iniziative
egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente
liquidati.
Del resto, il fatto che, dopo la
sua entrata quale amministratore unico della società, egli abbia presentato una
denuncia penale nei confronti di terzi per appropriazione indebita degli
incassi, non basta per liberarlo dall'obbligo che la carica di amministratore
unico di una SA comporta. In virtù di quanto disposto dall’art. 716a CO infatti
l'amministratore di una società deve "vigilare sulle persone incaricate
della gestione affinché esse rispettino la legge", ciò che comporta
segnatamente che egli deve leggere con spirito critico i rapporti che gli
vengono sottoposti e esigere, se e ove necessario, informazioni supplementari e
intervenire se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag.
106), dovendo peraltro, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO, adempiere ai suoi compiti
con ogni diligenza.
. A prescindere dal fatto che
quanto addotto dal ricorrente non risulta comprovato, se l'amministrazione
avesse adottato le procedure ragionevolmente esigibili giusta l’art. 716a CO, verosimilmente
non si sarebbe giunti ad accumulare lo scoperto nei confronti della Cassa
oggetto della presente procedura.
E in ogni caso l’amministratore
diligente non può liberarsi dalle proprie responsabilità appellandosi (peraltro
senza addurre prove concludenti) a azioni lesive commesse da terze persone,
rilevato nuovamente che ogni amministratore diligente deve preoccuparsi di
limitare i rischi per la società prendendo le misure opportune e non affidarsi
ad equilibri precari e delicati.
In proposito sia peraltro nuovamente
ricordato che il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la violazione –
intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e l’insorgenza
del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo chiamato a
risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello stesso. Ciò è
il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così
preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in
secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza
ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno
insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare
se un membro del consiglio d’amministrazione, malgrado puntuali e ricorrenti
controlli, è stato ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro
organo della società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di
compensazione, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei
confronti della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza
difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018
consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser,
op. cit., pag. 475). Rilevanti non sono le constatazioni e l’apprezzamento del
giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non
è vincolato; STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6, H 411/01 del 5 marzo
2005.
consid. 5, H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto
l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del
proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici
AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi
motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del
22.
settembre 2003; cfr. anche STCA 31.2023.10 del 27 novembre 2023 consid.
2.7.2.).
In concreto, l’asserito
comportamento di rilevanza penale di terzi nulla muta alla grave negligenza del
ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti,
conformemente alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da
parte di terzi possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo,
interrompendo il nesso di causalità adeguata, solo se quest’ultimo ha
provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che, come
accertato in questa sede, in concreto non è avvenuto (cfr. anche al consid.
2.7).
Né peraltro il fatto, addotto dal
ricorrente, che i presunti accordi in essere con la parte acquirente risalissero
a dicembre 2021, ovvero anteriormente alla sua nomina quale amministratore
unico, permette di modificare la sua responsabilità rilevato come egli ammette
esplicitamente di esserne espressamente stato informato al momento della sua
entrata in funzione.
Del resto, se è vero, come
adduce il ricorrente, che dal bilancio di chiusura del 31 dicembre 2021
risultava evidente che la società presentava un bilancio deficitario, a ragione
la Cassa fa notare che in simile evenienza egli avrebbe dovuto depositare i
bilanci.
Pure con pertinenza la Cassa
rileva inoltre che, stante le difficoltà palesate dalla società, sarebbe stato
compito dell’amministratore unico di diminuire la massa salariale invece di
continuare a versare salari (in particolare a __________ un salario di oltre
fr. 63'000 per sette mesi nel 2022, doc. F).
2.7
Il ricorrente contesta di poter
essere ritenuto responsabile dei contributi scoperti nel 2021 e 2022,
considerato come a suo dire lo scopo prioritario della sua nomina sarebbe stato
“solo” quello di gestire il passaggio di consegne fra la gestione precedente e quella
nuova. Sottolinea inoltre la brevità della sua carica (egli avrebbe gestito la
società solo per circa tre mesi, fino al maggio 2022, data di cessazione di
ogni attività economica; in seguito la società sarebbe infatti rimasta iscritta
a RC con l’unico scopo di poter recuperare i fondi necessari al soddisfacimento
dei creditori) e sottolinea che la società alla data della sua nomina
presentava già un bilancio insolvente.
La responsabilità per danni, se
del caso, sarebbe quindi imputabile alle persone occupate nella gestione
societaria nel periodo anteriore.
Ai sensi della giurisprudenza
federale, è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 e
ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre
1996.
nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di
discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue
responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto
1996, consid. 2.9).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Nella fattispecie, accettando il
mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli – che
peraltro non indica né tantomeno dimostra le reali misure da lui intraprese per
far fronte alla difficile situazione della società, limitandosi a sostenere di
“aver provveduto a prendere le misure necessarie al risanamento del bilancio
societario, mediante parziale rinuncia e postergazione dei crediti vantati
dagli azionisti della società” (I pag. 1) – incombeva l’obbligo di
controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli arretrati,
precedenti alla sua entrata in carica) venissero effettivamente versati. Tale
omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era
tenuto quale organo societario.
Gli argomenti addotti dal
ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA H 5/02 del 31
gennaio 2003 consid. 5.2; STCA 31.02.29 del 24 marzo 2003 nella consid. 2.7.1).
Come suesposto, infatti, un amministratore non può liberarsi dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione
della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno,
poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave (cfr. anche STFA H 13/03
del 21 maggio 2003, consid. 3.1).
Né del resto il fatto che egli
abbia ricevuto da parte degli azionisti, in occasione dell’assemblea generale
straordinaria del 25 gennaio 2022, delle rassicurazioni circa il fatto che essi
avrebbero provveduto a far fronte a eventuali impegni della società in caso di
necessità (doc. B), permette di scaricarlo dalle proprie responsabilità. Considerato
anche come siffatte assicurazioni non paiono essere state accompagnate da
valide garanzie, un simile agire denota tutt’al più una certa leggerezza nello
svolgere i propri compiti quale amministratore unico di una SA, ricordato
nuovamente come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sull’andamento della società e l’osservanza
della legge, vigilando i particolare affinché i contributi vengano regolarmente
versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre
2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).
Ma nemmeno la brevità della
carica può esimere il ricorrente dalla sua responsabilità.
Innanzitutto
deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la
giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata
effettiva nel consiglio di
amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di
commercio (DTF 123 V 172).
A
ragione la Cassa ha quindi fatto rilevare che l’assunzione della carica da
parte del ricorrente sia da situare al 25 gennaio 2022, come risulta dal
verbale assembleare di nomina (doc. B), carica che peraltro egli riveste
tuttora.
In ogni modo la brevità del
periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di
giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il
fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società
risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, per i
contributi oggetto della presente procedura la DT 1 era già stata oggetto di
diffide e procedure esecutive promosse dalla Cassa a far tempo dal mese di febbraio
2021.
e poi sfociate negli ACB del 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023 (cfr. supra
consid. 1.2; doc. 7).
Del resto sia di nuovo ricordato
che, conformemente a quanto comunicato proprio dal ricorrente il 28 febbraio
2023.
(doc. 8), la DT 1 ha cessato l'attività il 14 maggio 2022 ed i salari sono
stati notificati fino al 26 luglio 2022 (doc. 9). La comunicazione della
cessazione dell'attività per il 14 maggio 2022, vidimata da RI 1, è avvenuta
solo il 28 febbraio 2023 (doc. 8). Dall’e-mail del 27 aprile 2023 risulta
inoltre che la dipendente __________ è rimasta assicurata fino al 26 Iuglio
2023.
(doc. 9).
Ora, alla luce di questa
situazione non si può ragionevolmente sostenere che RI 1, che peraltro è
tuttora amministratore unico della società, abbia messo in atto tutte le misure
opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori.
Non è possibile seguire il
ricorrente nemmeno laddove contesta di doversi far carico del debito scaduto
nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione.
In effetti, il nuovo
amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure
del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, conformemente alla
giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire
dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag.
300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del
Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il nesso di causalità
adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va
negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel
consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse
gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98,
pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di
amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno
verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del
29.
agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996
EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Seppure un nuovo organo, formale
o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento
scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi
conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici
non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in
funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per
il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto
ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si
può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina.
Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi,
l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una
convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione
(Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2
novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In una pronunzia del 2020 (STF
9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale federale si è determinato sul
ricorso di un ex presidente del CdA di una società fallita che, in sintesi,
declinava ogni responsabilità per i contributi paritetici insoluti asserendo
che al momento della sua elezione nel CdA la società presentava già una
situazione di eccedenza di debiti e di insolvenza, circostanza dalla quale il
ricorrente ne desumeva l’interruzione del nesso di causalità adeguata. L’Alta
Corte, ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha precisato quanto segue:
" Vi è
insolvenza se un debitore non ha onorato da molto tempo i propri obblighi
finanziari. In un simile caso un creditore non può più sperare di essere pagato
[…] Si deve ammettere una situazione d’insolvenza se vi sono attestati di
carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato
con cessione di beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti
elementi che dimostrano la continua inadempienza verso i propri obblighi
finanziari, come la costante mancanza di fondi per far fronte alle proprie
obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto
termine, l’insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una
difficoltà durevole […].
Un’eccedenza di debiti è invece data quando i debiti della società
non sono più coperti né al valore di esercizio né al valore di alienazione
(art. 725 cpv. 2 seconda frase CO). […] L’eccedenza di debiti configura un
indizio dell’insolvenza della società.”
(consid. 4.1. e 4.2.).
Va poi qui anche ricordato che
incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di
assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,
soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo
entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto
nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010
del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il
mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di
verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe
accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, STCA 31.2016.13 del 13
aprile 2017 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
D’altra
parte, come esposto, il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la
violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e
l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo
chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello
stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato
risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa
nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e
l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del
danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in
particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da macchinazioni
penalmente rilevanti di un altro organo della società in merito agli importi
arretrati a favore della cassa di compensazione, vedendosi così impedito
nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa. Il Tribunale
federale ritiene quest’evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF
9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali;
cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).
In concreto l’insorgente non ha
sostenuto che al momento dell’assunzione della funzione di amministratore unico
la DT 1 fosse già insolvente o indebitata al punto che i contributi risultavano
irrecuperabili. E neppure la documentazione all’inserto permette di sostenere
tale conclusione (cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e
4.2.).
Del resto dalla documentazione
agli atti non si rilevano attestati carenza beni o concordati di cessione di
beni al momento della sua entrata in carica. Ne consegue che, conformemente
alla citata giurisprudenza, non trovandosi nel gennaio 2022 la società in stato
di insolvenza, l’insorgente è responsabile anche per i contributi paritetici
insoluti concernenti l’anno 2021 e gennaio 2022, ossia precedenti
all’assunzione della funzione di amministratore.
Né peraltro dagli atti emergono
elementi che permettono di concludere che il precedente amministratore o terzi
abbiano celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – a RI 1 l’esistenza
di oneri sociali arretrati e/o impeditogli di saldare tale debito verso la
Cassa.
Anzi dalla documentazione e da
quanto peraltro attestato dallo stesso ricorrente risulta come egli, al momento
di assumere la carica, fosse ben consapevole delle difficoltà in cui versava la
società e anche della questione della compravendita prospettata con dei terzi
(che ha in seguito dato adito alla denuncia per appropriazione indebita). Dal
verbale dell’Assemblea generale straordinaria del 25 gennaio 2022, data in cui
egli è stato nominato ad amministratore unico, risulta che era stato dato
scarico al precedente amministratore per l’attività svolta negli esercizi
contabili dal 2019 al 2021 (doc. B).
In considerazione di quanto
esposto, è accertato che all’assunzione della carica di amministratore unico comportante
un dovere di diligenza accresciuto, l’insorgente era cosciente che vi fossero
dei contributi paritetici insoluti e per i quali sarebbe stato doveroso creare immediatamente
delle congrue riserve contabili rispettivamente diminuire la massa salariale.
Ribadito che quale nuovo
amministratore unico risponde pure del debito scaduto nel corso del periodo
precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato che al momento
in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e ritenuto che il
fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei
contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro
che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la
massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA
31.2006.5-6 del 13 settembre 2006), all’insorgente deve essere imputata una
negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione ricoperta.
Inoltre va ricordato che
nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia
inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H 268/01 e STF H 269/01 del 5
giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto.
Ne consegue che egli deve
rispondere anche dei contributi paritetici insoluti antecedenti alla sua nomina
quale amministratore unico della società.
2.8
Infine
occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso
verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure
emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore
di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali
motivi di giustificazione
che si realizzano allorquando
un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un
simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS
unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti
(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25
segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;
Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,
l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda
la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi
di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.
3.3
con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,
op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere
riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei
contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo
che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio
avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, stanti le
considerazioni che precedono, non si rilevano motivi di giustificazione o di
discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
Riguardo all’allegazione del
ricorrente per il quale la società sarebbe ancora iscritta a registro di
commercio con l'unico scopo di poter recuperare i fondi necessari al
soddisfacimento dei creditori, va in proposito ribadito che il mancato
pagamento in occasione della cessazione dell’attività di un’azienda può
eventualmente rappresentare motivo di discolpa, qualora l’azienda, dopo
aver per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i suoi obblighi di datore di lavoro, cade in difficoltà
economiche e resta debitrice dei contributi sociali per gli ultimi mesi della sua
esistenza.
Ora, sottolineato nuovamente che
la giurisprudenza in questi casi circoscrive a due o tre mesi la perdita
contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti), nella fattispecie i contributi
rimasti insoluti concernono un lungo periodo e meglio per gli anni 2021 e 2022.
Alla luce di tale circostanza, un valido motivo di discolpa non può essere
ammesso.
A maggior ragione vista la
cronicità del mancato pagamento dei contributi e considerato come la Cassa
abbia dovuto emettere diffide e iniziare diverse procedure esecutive per
arrivare alla fine ad ottenere degli attestati di carenza di beni e aver fatto
intimare la comminatoria di fallimento. Sia peraltro ricordato che giusta l'art.
14.
cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal
datore di lavoro insieme ai suoi contributi i quali vanno pagati entro dieci
giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34a OAVS).
Con pertinenza la Cassa ha del
resto fatto osservare che a queste conclusioni nulla muta il versamento di fr. 4'424.50
effettuato nel corso del 2023 da parte di terzi azionisti e citato nel ricorso.
Si trattava infatti di un
versamento a titolo di contributi dovuti, per i quali la Cassa aveva proceduto
in via esecutiva fino alla comminatoria di fallimento, ritenuto come le
procedure esecutive promosse sono poi state continuate in via di pignoramento e
sono poi sfociate nell’emissione dei citati attestati carenza beni il 4 luglio
2023.
Si deve quindi concludere che non
si rileva alcuna speciale circostanza ai sensi della succitata giurisprudenza
federale che avrebbe potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbe potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b,
108.
V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.9
Visto tutto quanto precede questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi
di diligenza e vigilanza, avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, in assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della
citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze ex art. 52 LAVS del
mancato pagamento dei contributi paritetici da parte di DT 1 per gli anni 2021
e 2022.
Il 23 maggio 2024, come dianzi
accennato, la Cassa ha comunicato che il 22 marzo 2024 ha ricevuto il pagamento
di fr. 10'000 e di averlo computato, come da prassi, sul periodo più vecchio
degli scoperti (VII).
Confermata la responsabilità ex
art. 52 LAVS dell’insorgente, il suo ricorso va dunque accolto parzialmente, il
danno imputatogli essendosi ridotto dai fr. 28'123.30 chiesti con la decisione
impugnata a fr. 18'123.30 (cfr. supra consid. 1.9.).
2.10
Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una
normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi
speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di
giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato
presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.11
In DTF
137.
V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione
dell’8 marzo 2024 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla CO
1 fr. 18'123.30.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti