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Decisione

31.2024.6

Decisione di risarcimento per contributi non versati contro amministratore unico. Decisione confermata, non fatti valere validi motivi di discolpa o giustificazione

21 ottobre 2024Italiano50 min

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

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n.

31.2024.6

FC

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8

marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta: DT 1

ritenuto in fatto

1.1. La DT 1,

con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 25 gennaio

2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha rivestito la carica di

amministratore unico con firma individuale dal 22 febbraio 2022 (data di

pubblicazione nel FUSC).

1.2. La società

è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1°

agosto 2007 al 14 maggio 2022.

A seguito

dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha

dovuto procedere dal mese di febbraio 2021 a sistematiche diffide di pagamento

e da ottobre 2022 all’avvio di procedure esecutive, le quali sono poi sfociate in

tre attestati carenza di beni del 20 ottobre 2022 relativi ai periodi 2021,

gennaio - marzo 2022 e aprile - giugno 2022, dell’importo di fr. 19'909.75,

rispettivamente fr. 7'887.30 e fr. 7'928.25 e in due attestati carenza beni del

4 luglio 2023 riferiti ai periodi luglio-settembre 2022 e ottobre - dicembre

2022 dell’importo di fr. 6'826.05 rispettivamente fr. 7'973.25.

1.3.

Constatato di aver subito un danno, con due decisioni del 16 febbraio 2024, confermate da una decisione su opposizione dell’8

marzo 2024, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 28'123.30

per i contributi non soluti dalla DT 1 per gli anni 2021 e 2022.

1.4. Contro tale decisione su

opposizione s’aggrava il 3 aprile 2024 al TCA RI 1, postulandole

l’annullamento. Egli sostiene anzitutto di non poter essere ritenuto

responsabile quale organo societario in ragione del suo breve periodo di carica

e in ogni modo di contributi maturati e dovuti anteriormente alla data della

sua nomina a amministratore unico avvenuta il 25 gennaio 2022, considerato come

la società non fosse in grado di far fronte alle pendenze già anteriormente

alla sua nomina. Rileva inoltre che la società sarebbe stata vittima di un atto

illecito, indipendente dalla sua volontà. Adduce infine di aver messo in atto

tutte le misure opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori.

Conferma inoltre la disponibilità degli azionisti ad eseguire il pagamento del

dovuto mediante tre accrediti.

1.5. Con risposta

di causa del 26 aprile 2024 la Cassa ha confermato

la propria decisione postulando

la reiezione del gravame.

Delle relative argomentazioni si

dirà, nella misura del necessario,

nel merito.

1.6.

L’8 maggio 2024 RI 1 si è sostanzialmente ribadito nelle sue allegazioni, producendo ulteriore documentazione

(V). In merito, la Cassa si è a sua volta confermata nelle proprie posizioni

con allegato del 23 maggio 2024, comunicando contestualmente che in ragione del

versamento di fr. 10'000 la pretesa nei confronti del ricorrente si riduceva a

fr.18'123.30 (VII).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI

1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione

contestata.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS

il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza

(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la

dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e

gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108

consid. 7a e riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene

fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società

semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un

danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e

sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se

il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i

membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o

della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003

– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Va

inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con

la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di

pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli

artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e

sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione

di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto

applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid.

2.2. e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di

carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è

normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito

della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per

mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger,

AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii

giurisprudenziali e dottrinali).

Nel caso in esame, come da

giurisprudenza sopra esposta, a seguito del rilascio, il 20 ottobre 2022 e 4

luglio 2023, di cinque attestati carenza beni a debito della DT 1 (cfr. consid.

1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno e quindi l’insolvenza

della società – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (amministratore

unico dal 22 febbraio 2022; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS

per i contributi non versati dalla società nel 2021 e 2022.

Il ricorrente rimprovera, anche

se implicitamente, alla Cassa di non aver sostanzialmente dato seguito alla proposta

che egli ha fatto per conto della società di liquidare la pendenza mediante tre

pagamenti rateali (l’unico dei quali essendo avvenuto nel marzo 2024; cfr.

e-mail del 21 marzo 2024, doc. 10). A fronte di tale assunzione di

responsabilità da parte della società datrice di lavoro, il ricorrente

sostiene, almeno implicitamente, che la decisione di procedere nei suoi confronti

sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli organi.

A torto.

Come detto, a seguito dell’emissione

degli ACB, la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI

1, quale organo societario (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art.

52 LAVS dei contributi non versati dalla società.

Quanto allo scritto 21 marzo 2024

- quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti dell’insorgente

-, con il quale il ricorrente ha proposto alla Cassa un rimborso rateale del

debito contributivo, occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato che

l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce che “Se un debitore di contributi rende

verosimile che si trova in difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione

può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni

d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere

puntualmente pagati”. Già solo per questa ragione una tale richiesta non

poteva essere presa in considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione

d’ammettere che la società potesse far fronte puntualmente a tale impegno.

Infatti la datrice di lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della

sua manifesta illiquidità, intendesse rimborsare tale debito.

In ogni caso, tale richiesta è

avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale

momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB il 20 ottobre 2022 e 4

luglio 2023, doc. 7) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei

confronti degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa

ha promosso e proseguito la procedura di risarcimento nei confronti di RI 1.

Dalla documentazione agli atti

risulta in ogni modo che la DT 1 dal febbraio 2021 ha dovuto regolarmente

essere diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente

procedura e che, da ottobre 2022, la Cassa ha dovuto procedere in via esecutiva

per il recupero dei contributi non soluti. Se si considera inoltre che le prime

procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione agli scoperti

contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni e che la

società ha sostanzialmente cessato l’attività dalla fine di luglio 2022 (data a

partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. 9) e

che, infine, fatta eccezione per il versamento di fr. 10'000 operato dalla

società il 22 marzo 2024, ovvero posteriormente alla resa della decisione

impugnata (doc. E), l’ultimo pagamento da parte della società risale al febbraio

2022 (cfr. doc. D), questo TCA deve convenire che, dopo la resa degli attestati

di carenza di beni il 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023, legittimamente la Cassa

poteva considerare come irrecuperabile l’intero credito contributivo, già

invano sollecitato e precettato (cfr. al riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio

2004; STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11

settembre 2017 consid. 2.9).

Del resto, con la risposta di

causa la Cassa ha comunicato la diminuzione del danno posto a carico dell’insorgente

in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 10’000 da parte degli azionisti

della società. Visto quanto sopra esposto tuttavia tale versamento non permette

di mettere in dubbio le difficoltà finanziarie della società né dimostra alcuna

violazione del principio della sussidiarietà. Giova peraltro a tal riguardo

ricordare che è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una

procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c).

Infine,

con riferimento alla censura, quantomeno implicita, per cui la Cassa avrebbe

dovuto avviare una procedura di risarcimento contro il precedente

amministratore, è sufficiente nuovamente rammentare che la responsabilità degli

organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere

solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS), ragione per cui la Cassa ha la

facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora

ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi

ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3, 119 V 86 consid. 5.).

2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro,

Fatti

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10

giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF

H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso concreto, la Cassa ha

debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla

decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi

richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2021

e 2022, chiedendo il risarcimento di complessivi fr. 28'123.30 (poi diminuiti

di fr. 10’000 a seguito del pagamento nel frattempo intervenuto, doc. 2, 3,

11-14, D).

Del resto l’ammontare dei

contributi dovuti, debitamente documentato dalla Cassa, non è stato contestato

dal ricorrente.

2.3

Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52.

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84.

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4

La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5

Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.6

Ora, accettando il mandato di amministratore

unico con diritto di firma individuale di una società anonima l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio

2003).

Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC

1989.

pag. 116; cfr. anche

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di

paglia (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001

consid. 5d). In tale contesto, nella STFA H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF

ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

Nella fattispecie, a sua discolpa

RI 1 afferma che la società sarebbe stata vittima di un'appropriazione indebita

da parte di terzi. Adduce, tra l’altro, quanto segue:

" (…) prima

della mia nomina gli azionisti della società avevano concluso un accordo di

compravendita verbale con dei terzi, che prevedeva un periodo di prova di tre

mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2022, durante i quali i compratori,

rappresentati da una Sagl con socio unico, si sarebbero occupati della gestione

della liquidità della società proveniente dalle vendite effettuate nei locali

di DT 1, in nome e per conto di quest'ultima. Terminato questo periodo gli

accordi prevedevano la stesura del contratto di compravendita in forma scritta.

Un anticipo di CHF 95'000 sull'acquisto era stato versato ai venditori già nel

mese di gennaio 2022, importo che è stato interamente destinato al

soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, fra cui CO 1, per

contributi dovuti relativi agli esercizi 2020 e 2021. Trascorso il periodo di

tre mesi, i compratori hanno tergiversato sulla firma del contratto, fino a

quando mi sono trovato costretto a intimare in data 9 maggio 2022 la riconsegna

dei locali entro il 14 maggio 2022. La società a partire dalla data 15 maggio

2022.

ha quindi cessato ogni attività economica. Ho chiesto ai compratori la

restituzione degli incassi di proprietà di DT 1 per il periodo 01.01.2022 -

15.05.2022, almeno nella misura sufficiente a coprire le spese sostenute in

quel periodo. II totale degli incassi di proprietà di DT 1 in quel periodo

ammonta a CHF 220'032.80. Di fronte al loro rifiuto, ho presentato, per conto

di DT 1, una denuncia penale per appropriazione indebita, che è in fase

istruttoria. L'importo reclamato è stato quantificato in CHF 135'.797.60, più

che sufficiente a soddisfare tutte le pretese creditizie verso DT 1.” (I)

Ora, tale

argomentazione non permette al datore di lavoro, rispettivamente al suo organo

formale, di liberarsi da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Innanzitutto va rilevato che secondo

costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008,

31.2002.03

del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai

sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé

stessa né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad

esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle

condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un

salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi

scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella

società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti). Nel caso in

cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza

su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare,

tanto più se la situazione gli è nota con l'adozione, se necessario, di misure

drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002, H 446/00 del 31 agosto

2001, consid. 4b).

Nella fattispecie, i documenti

prodotti dal ricorrente non menzionano i motivi per cui i “compratori” abbiano

rifiutato la restituzione degli incassi di proprietà della società, né dagli

stessi si evince se e se del caso quali altre misure la società, e per essa il

suo amministratore, abbia attuato al fine di rispettare gli obblighi

contributivi. In ogni caso, va ribadito che la giurisprudenza ha più volte

sottolineato che è molto rischioso affidare le sorti di una società principalmente

all'apporto di un committente o di terzi con i quali sarebbero intercorse

trattative o accordi non certi. In tal modo la ditta fonda la propria esistenza

su equilibri delicati (STCA del 16 aprile 2003 in re A. T., consid. 2.6.1).

Inoltre, come dianzi indicato,

dalla documentazione agli atti si evince che la DT 1 è entrata in mora con il

pagamento dei contributi a partire da inizio 2021, costringendo la Cassa a

inviare diffide di pagamento e avviare successivamente procedure esecutive. Il mancato

pagamento dei premi era dunque da considerare cronico e non riconducibile ad

una situazione di momentanea illiquidità, e ciò è segno di una negligenza non

indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del

ricorrente, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel

controllo della società (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2 e

DTF 123 V 244 consid. 4b, 108 V 188).

La circostanza che il mancato pagamento

dei contributi fosse dovuto (anche) ad un presunto – e peraltro non comprovato

– agire scorretto da parte di terzi, non può quindi esimere il ricorrente da

una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Come detto, del

resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato con precisione quali iniziative

egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente

liquidati.

Del resto, il fatto che, dopo la

sua entrata quale amministratore unico della società, egli abbia presentato una

denuncia penale nei confronti di terzi per appropriazione indebita degli

incassi, non basta per liberarlo dall'obbligo che la carica di amministratore

unico di una SA comporta. In virtù di quanto disposto dall’art. 716a CO infatti

l'amministratore di una società deve "vigilare sulle persone incaricate

della gestione affinché esse rispettino la legge", ciò che comporta

segnatamente che egli deve leggere con spirito critico i rapporti che gli

vengono sottoposti e esigere, se e ove necessario, informazioni supplementari e

intervenire se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag.

106), dovendo peraltro, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO, adempiere ai suoi compiti

con ogni diligenza.

. A prescindere dal fatto che

quanto addotto dal ricorrente non risulta comprovato, se l'amministrazione

avesse adottato le procedure ragionevolmente esigibili giusta l’art. 716a CO, verosimilmente

non si sarebbe giunti ad accumulare lo scoperto nei confronti della Cassa

oggetto della presente procedura.

E in ogni caso l’amministratore

diligente non può liberarsi dalle proprie responsabilità appellandosi (peraltro

senza addurre prove concludenti) a azioni lesive commesse da terze persone,

rilevato nuovamente che ogni amministratore diligente deve preoccuparsi di

limitare i rischi per la società prendendo le misure opportune e non affidarsi

ad equilibri precari e delicati.

In proposito sia peraltro nuovamente

ricordato che il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la violazione –

intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e l’insorgenza

del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo chiamato a

risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello stesso. Ciò è

il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così

preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in

secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza

ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno

insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare

se un membro del consiglio d’amministrazione, malgrado puntuali e ricorrenti

controlli, è stato ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro

organo della società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di

compensazione, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei

confronti della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza

difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018

consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser,

op. cit., pag. 475). Rilevanti non sono le constatazioni e l’apprezzamento del

giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non

è vincolato; STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6, H 411/01 del 5 marzo

2005.

consid. 5, H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto

l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del

proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici

AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi

motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del

22.

settembre 2003; cfr. anche STCA 31.2023.10 del 27 novembre 2023 consid.

2.7.2.).

In concreto, l’asserito

comportamento di rilevanza penale di terzi nulla muta alla grave negligenza del

ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti,

conformemente alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da

parte di terzi possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo,

interrompendo il nesso di causalità adeguata, solo se quest’ultimo ha

provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che, come

accertato in questa sede, in concreto non è avvenuto (cfr. anche al consid.

2.7).

Né peraltro il fatto, addotto dal

ricorrente, che i presunti accordi in essere con la parte acquirente risalissero

a dicembre 2021, ovvero anteriormente alla sua nomina quale amministratore

unico, permette di modificare la sua responsabilità rilevato come egli ammette

esplicitamente di esserne espressamente stato informato al momento della sua

entrata in funzione.

Del resto, se è vero, come

adduce il ricorrente, che dal bilancio di chiusura del 31 dicembre 2021

risultava evidente che la società presentava un bilancio deficitario, a ragione

la Cassa fa notare che in simile evenienza egli avrebbe dovuto depositare i

bilanci.

Pure con pertinenza la Cassa

rileva inoltre che, stante le difficoltà palesate dalla società, sarebbe stato

compito dell’amministratore unico di diminuire la massa salariale invece di

continuare a versare salari (in particolare a __________ un salario di oltre

fr. 63'000 per sette mesi nel 2022, doc. F).

2.7

Il ricorrente contesta di poter

essere ritenuto responsabile dei contributi scoperti nel 2021 e 2022,

considerato come a suo dire lo scopo prioritario della sua nomina sarebbe stato

“solo” quello di gestire il passaggio di consegne fra la gestione precedente e quella

nuova. Sottolinea inoltre la brevità della sua carica (egli avrebbe gestito la

società solo per circa tre mesi, fino al maggio 2022, data di cessazione di

ogni attività economica; in seguito la società sarebbe infatti rimasta iscritta

a RC con l’unico scopo di poter recuperare i fondi necessari al soddisfacimento

dei creditori) e sottolinea che la società alla data della sua nomina

presentava già un bilancio insolvente.

La responsabilità per danni, se

del caso, sarebbe quindi imputabile alle persone occupate nella gestione

societaria nel periodo anteriore.

Ai sensi della giurisprudenza

federale, è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 e

ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre

1996.

nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di

discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Nella fattispecie, accettando il

mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli – che

peraltro non indica né tantomeno dimostra le reali misure da lui intraprese per

far fronte alla difficile situazione della società, limitandosi a sostenere di

“aver provveduto a prendere le misure necessarie al risanamento del bilancio

societario, mediante parziale rinuncia e postergazione dei crediti vantati

dagli azionisti della società” (I pag. 1) – incombeva l’obbligo di

controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli arretrati,

precedenti alla sua entrata in carica) venissero effettivamente versati. Tale

omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era

tenuto quale organo societario.

Gli argomenti addotti dal

ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA H 5/02 del 31

gennaio 2003 consid. 5.2; STCA 31.02.29 del 24 marzo 2003 nella consid. 2.7.1).

Come suesposto, infatti, un amministratore non può liberarsi dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione

della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno,

poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave (cfr. anche STFA H 13/03

del 21 maggio 2003, consid. 3.1).

Né del resto il fatto che egli

abbia ricevuto da parte degli azionisti, in occasione dell’assemblea generale

straordinaria del 25 gennaio 2022, delle rassicurazioni circa il fatto che essi

avrebbero provveduto a far fronte a eventuali impegni della società in caso di

necessità (doc. B), permette di scaricarlo dalle proprie responsabilità. Considerato

anche come siffatte assicurazioni non paiono essere state accompagnate da

valide garanzie, un simile agire denota tutt’al più una certa leggerezza nello

svolgere i propri compiti quale amministratore unico di una SA, ricordato

nuovamente come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sull’andamento della società e l’osservanza

della legge, vigilando i particolare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre

2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).

Ma nemmeno la brevità della

carica può esimere il ricorrente dalla sua responsabilità.

Innanzitutto

deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la

giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata

effettiva nel consiglio di

amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di

commercio (DTF 123 V 172).

A

ragione la Cassa ha quindi fatto rilevare che l’assunzione della carica da

parte del ricorrente sia da situare al 25 gennaio 2022, come risulta dal

verbale assembleare di nomina (doc. B), carica che peraltro egli riveste

tuttora.

In ogni modo la brevità del

periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di

giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il

fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società

risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, per i

contributi oggetto della presente procedura la DT 1 era già stata oggetto di

diffide e procedure esecutive promosse dalla Cassa a far tempo dal mese di febbraio

2021.

e poi sfociate negli ACB del 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023 (cfr. supra

consid. 1.2; doc. 7).

Del resto sia di nuovo ricordato

che, conformemente a quanto comunicato proprio dal ricorrente il 28 febbraio

2023.

(doc. 8), la DT 1 ha cessato l'attività il 14 maggio 2022 ed i salari sono

stati notificati fino al 26 luglio 2022 (doc. 9). La comunicazione della

cessazione dell'attività per il 14 maggio 2022, vidimata da RI 1, è avvenuta

solo il 28 febbraio 2023 (doc. 8). Dall’e-mail del 27 aprile 2023 risulta

inoltre che la dipendente __________ è rimasta assicurata fino al 26 Iuglio

2023.

(doc. 9).

Ora, alla luce di questa

situazione non si può ragionevolmente sostenere che RI 1, che peraltro è

tuttora amministratore unico della società, abbia messo in atto tutte le misure

opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori.

Non è possibile seguire il

ricorrente nemmeno laddove contesta di doversi far carico del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione.

In effetti, il nuovo

amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure

del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, conformemente alla

giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare

affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono

dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché

esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire

dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag.

300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del

Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di causalità

adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va

negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel

consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse

gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98,

pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di

amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno

verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del

29.

agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Seppure un nuovo organo, formale

o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento

scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi

conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici

non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in

funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per

il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto

ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si

può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina.

Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi,

l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una

convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione

(Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2

novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In una pronunzia del 2020 (STF

9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale federale si è determinato sul

ricorso di un ex presidente del CdA di una società fallita che, in sintesi,

declinava ogni responsabilità per i contributi paritetici insoluti asserendo

che al momento della sua elezione nel CdA la società presentava già una

situazione di eccedenza di debiti e di insolvenza, circostanza dalla quale il

ricorrente ne desumeva l’interruzione del nesso di causalità adeguata. L’Alta

Corte, ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha precisato quanto segue:

" Vi è

insolvenza se un debitore non ha onorato da molto tempo i propri obblighi

finanziari. In un simile caso un creditore non può più sperare di essere pagato

[…] Si deve ammettere una situazione d’insolvenza se vi sono attestati di

carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato

con cessione di beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti

elementi che dimostrano la continua inadempienza verso i propri obblighi

finanziari, come la costante mancanza di fondi per far fronte alle proprie

obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto

termine, l’insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una

difficoltà durevole […].

Un’eccedenza di debiti è invece data quando i debiti della società

non sono più coperti né al valore di esercizio né al valore di alienazione

(art. 725 cpv. 2 seconda frase CO). […] L’eccedenza di debiti configura un

indizio dell’insolvenza della società.”

(consid. 4.1. e 4.2.).

Va poi qui anche ricordato che

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il

mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe

accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, STCA 31.2016.13 del 13

aprile 2017 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

D’altra

parte, come esposto, il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la

violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e

l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo

chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello

stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato

risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa

nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e

l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del

danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in

particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da macchinazioni

penalmente rilevanti di un altro organo della società in merito agli importi

arretrati a favore della cassa di compensazione, vedendosi così impedito

nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa. Il Tribunale

federale ritiene quest’evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF

9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali;

cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).

In concreto l’insorgente non ha

sostenuto che al momento dell’assunzione della funzione di amministratore unico

la DT 1 fosse già insolvente o indebitata al punto che i contributi risultavano

irrecuperabili. E neppure la documentazione all’inserto permette di sostenere

tale conclusione (cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e

4.2.).

Del resto dalla documentazione

agli atti non si rilevano attestati carenza beni o concordati di cessione di

beni al momento della sua entrata in carica. Ne consegue che, conformemente

alla citata giurisprudenza, non trovandosi nel gennaio 2022 la società in stato

di insolvenza, l’insorgente è responsabile anche per i contributi paritetici

insoluti concernenti l’anno 2021 e gennaio 2022, ossia precedenti

all’assunzione della funzione di amministratore.

Né peraltro dagli atti emergono

elementi che permettono di concludere che il precedente amministratore o terzi

abbiano celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – a RI 1 l’esistenza

di oneri sociali arretrati e/o impeditogli di saldare tale debito verso la

Cassa.

Anzi dalla documentazione e da

quanto peraltro attestato dallo stesso ricorrente risulta come egli, al momento

di assumere la carica, fosse ben consapevole delle difficoltà in cui versava la

società e anche della questione della compravendita prospettata con dei terzi

(che ha in seguito dato adito alla denuncia per appropriazione indebita). Dal

verbale dell’Assemblea generale straordinaria del 25 gennaio 2022, data in cui

egli è stato nominato ad amministratore unico, risulta che era stato dato

scarico al precedente amministratore per l’attività svolta negli esercizi

contabili dal 2019 al 2021 (doc. B).

In considerazione di quanto

esposto, è accertato che all’assunzione della carica di amministratore unico comportante

un dovere di diligenza accresciuto, l’insorgente era cosciente che vi fossero

dei contributi paritetici insoluti e per i quali sarebbe stato doveroso creare immediatamente

delle congrue riserve contabili rispettivamente diminuire la massa salariale.

Ribadito che quale nuovo

amministratore unico risponde pure del debito scaduto nel corso del periodo

precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato che al momento

in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e ritenuto che il

fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei

contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro

che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la

massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006), all’insorgente deve essere imputata una

negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione ricoperta.

Inoltre va ricordato che

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H 268/01 e STF H 269/01 del 5

giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto.

Ne consegue che egli deve

rispondere anche dei contributi paritetici insoluti antecedenti alla sua nomina

quale amministratore unico della società.

2.8

Infine

occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso

verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure

emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali

motivi di giustificazione

che si realizzano allorquando

un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un

simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS

unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25

segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;

Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda

la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi

di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.

3.3

con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere

riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei

contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo

che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, stanti le

considerazioni che precedono, non si rilevano motivi di giustificazione o di

discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

Riguardo all’allegazione del

ricorrente per il quale la società sarebbe ancora iscritta a registro di

commercio con l'unico scopo di poter recuperare i fondi necessari al

soddisfacimento dei creditori, va in proposito ribadito che il mancato

pagamento in occasione della cessazione dell’attività di un’azienda può

eventualmente rappresentare motivo di discolpa, qualora l’azienda, dopo

aver per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i suoi obblighi di datore di lavoro, cade in difficoltà

economiche e resta debitrice dei contributi sociali per gli ultimi mesi della sua

esistenza.

Ora, sottolineato nuovamente che

la giurisprudenza in questi casi circoscrive a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti), nella fattispecie i contributi

rimasti insoluti concernono un lungo periodo e meglio per gli anni 2021 e 2022.

Alla luce di tale circostanza, un valido motivo di discolpa non può essere

ammesso.

A maggior ragione vista la

cronicità del mancato pagamento dei contributi e considerato come la Cassa

abbia dovuto emettere diffide e iniziare diverse procedure esecutive per

arrivare alla fine ad ottenere degli attestati di carenza di beni e aver fatto

intimare la comminatoria di fallimento. Sia peraltro ricordato che giusta l'art.

14.

cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal

datore di lavoro insieme ai suoi contributi i quali vanno pagati entro dieci

giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34a OAVS).

Con pertinenza la Cassa ha del

resto fatto osservare che a queste conclusioni nulla muta il versamento di fr. 4'424.50

effettuato nel corso del 2023 da parte di terzi azionisti e citato nel ricorso.

Si trattava infatti di un

versamento a titolo di contributi dovuti, per i quali la Cassa aveva proceduto

in via esecutiva fino alla comminatoria di fallimento, ritenuto come le

procedure esecutive promosse sono poi state continuate in via di pignoramento e

sono poi sfociate nell’emissione dei citati attestati carenza beni il 4 luglio

2023.

Si deve quindi concludere che non

si rileva alcuna speciale circostanza ai sensi della succitata giurisprudenza

federale che avrebbe potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbe potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b,

108.

V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.9

Visto tutto quanto precede questo

Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi

di diligenza e vigilanza, avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, in assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della

citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze ex art. 52 LAVS del

mancato pagamento dei contributi paritetici da parte di DT 1 per gli anni 2021

e 2022.

Il 23 maggio 2024, come dianzi

accennato, la Cassa ha comunicato che il 22 marzo 2024 ha ricevuto il pagamento

di fr. 10'000 e di averlo computato, come da prassi, sul periodo più vecchio

degli scoperti (VII).

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS dell’insorgente, il suo ricorso va dunque accolto parzialmente, il

danno imputatogli essendosi ridotto dai fr. 28'123.30 chiesti con la decisione

impugnata a fr. 18'123.30 (cfr. supra consid. 1.9.).

2.10

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una

normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi

speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di

giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.11

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

dell’8 marzo 2024 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla CO

1 fr. 18'123.30.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti