31.2024.7
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 novembre 2024Italiano47 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2024.7
JV/sc
Lugano
25 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
aprile 2024 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
rappr. da: RA 2
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio del
Canton __________ il 17 luglio 2020 ed in quello del Canton Ticino dal 17
settembre 2021 (estratti RC informatizzati, sub doc. 10; pubblicazioni FUSC del
22 luglio 2020 e del 16 settembre 2021).
RI 1 ha formalmente ricoperto la
carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 22 luglio
2020 (pubblicazione FUSC del 22 luglio 2020), pur avendo asseritamente
dimissionato il 1. novembre 2022 (doc. 2 e doc. 6, pag. 2).
1.2. La società, precedentemente
affiliata alla Cassa __________, è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito:
Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. ottobre 2021 (richiesta di revisione del
6 ottobre 2023 e Modulo d’affiliazione del 28 settembre/1.ottobre 2021, sub
doc. 10).
Non avendo la società versato i
contributi paritetici (almeno) dal 2021 (neppure alla Cassa __________ per il
periodo gennaio-settembre 2021 precedente all’affiliazione alla Cassa, doc. 3,
p.to 7. e scritto del 19 marzo 2024 della Cassa __________, sub doc. 10), la
Cassa ha dapprima autorizzato una dilazione di pagamento dei contributi
paritetici dovuti per il periodo 1. ottobre 2021-31 dicembre 2021 (cfr. richiesta
della società alla Cassa di pagamento rateale del 16 febbraio 2022 e
autorizzazione della Cassa alla società al pagamento rateale del 23 febbraio
2022, sub doc. 10) per poi precettarla il 10 agosto 2022 (doc. 8) a seguito del
mancato rispetto del piano di pagamento rateale (finca “Titolo di credito con
data o indicazione del motivo del credito” dell’attestato di carenza beni del
22 giugno 2023, sub doc. 10).
Il 22 giugno 2023 l’UF di __________
ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza beni per i contributi
paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. ottobre al 31 dicembre 2021
(attestato di carenza beni, sub doc. 10).
Con decisione 27 giugno 2023 la
Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società
per il medesimo giorno, ordinandone la liquidazione in via sommaria
(pubblicazione FUSC del 3 luglio 2023).
Il 22 settembre 2023 è stata
sospesa la procedura di fallimento per mancanza di attivi (pubblicazione FUSC
del 6 ottobre 2023).
L’8 febbraio 2024 la Cassa ha
insinuato in via definitiva presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe)
per complessivi fr. 31'949.05 relativo ai contributi paritetici insoluti per
gli anni 2021 e 2022 (scritti della Cassa all’UF di __________ dell’8 febbraio
2024 e dell’9 ottobre 2023, sub doc. 10).
1.3. Constatato di aver subito un danno,
con decisione 17 gennaio 2024, confermata con decisione su opposizione 17
aprile 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 di fr.
13'192.30 relativi al periodo contributivo giugno-dicembre 2021 (docc. 1 e 3).
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
ha interposto ricorso 15 maggio 2024 contro la decisione su opposizione,
postulandone l’annullamento.
Sostiene di essere stato escluso
dalla gestione della FA 1 dal 2021, di essere stato inabile al lavoro in misura
completa da gennaio a ottobre 2022 e di aver (tempestivamente) dimissionato a
fine ottobre/inizio novembre 2022 non appena resosi conto della situazione
della società.
1.5. Con la
risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoga
procedura anche nei confronti di TERZ 1, terminata con la crescita in giudicato
della decisione.
Nel merito, la Cassa ha postulato
la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alla decisione su opposizione
ed evidenziando le ragioni per cui lo stato valetudinario del ricorrente – da
quest’ultimo invocato quale motivo di discolpa – in concreto non possa
assurgere a circostanza discolpante.
1.6. Con decreto 6 agosto 2024 il TCA ha
chiamato in causa TERZ 1 (X).
1.7. Con scritto 6 settembre 2024 il
ricorrente ha addotto di essere sempre stato escluso dalla gestione della
società, non avendo avuto alcun controllo sui pagamenti. Inoltre, a comprova
del fatto che il suo stato di salute comportava un’inabilità lavorativa
completa dal gennaio 2022 “per almeno 10-12 mesi”, l’insorgente ha
prodotto varia documentazione medica e societaria, precisando di essersi
dimesso dalla funzione di membro del CdA il 27 ottobre 2022. Infine, egli
allega che “tra settembre e la fine del 2021 [ha, n.d.r.] immesso in
favore della società CHF 50'000.- di fondi propri allo scopo di risanarla e di
fornirle la liquidità necessaria anche per far fronte al pagamento degli oneri
sociali, tra cui l’AVS”, mezzi che però non sarebbero stati utilizzati correttamente
(XIII).
1.8. Con scritto 20 settembre 2024 la
Cassa ha confermato la propria posizione (XV).
1.9. Con scritto 27 settembre 2024
l’avv. RA 2 si è palesato quale rappresentante di TERZ 1 (XVII-XIX).
Assegnatogli un ulteriore termine scadente il 18 ottobre 2024 per presentare osservazioni
(XX), il chiamato in causa è rimasto silente.
1.10. Con scritto 3 ottobre 2024 il
ricorrente confermato la propria posizione (XXI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere
condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza
(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la
dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta
il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF
111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646
consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 22
giugno 2023) dell’attestato di carenza beni (come pure del fallimento decretato
per il 27 giugno 2023) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 22
luglio 2020 fino al fallimento della società (cfr. supra consid. 1.1.), il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per il
periodo giugno-dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.3.).
2.2. Costituiscono elementi del danno
risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto la Cassa ha allegato
alla decisione di risarcimento 17 gennaio 2024 i conteggi riepilogativi
determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo 1.
giugno-31 dicembre 2021 per complessivi fr. 13'192.30 (di cui fr. 144 quali
contributi per assegni familiari (CAF) per il periodo dal 1. giugno 2021 al 30
settembre 2021), producendo altresì i docc. 7 e 8 che illustrano l’evoluzione
del saldo contributivo nel surriferito periodo.
Il ricorrente non ha di per sé
contestato l’ammontare o la composizione del danno fatto valere dalla Cassa nei
suoi confronti.
Pertanto, la Cassa ha debitamente
documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla
surriferita giurisprudenza.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli
artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle
competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità
sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio
alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla
Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg.
consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza,
incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di
assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,
soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo
entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto
nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010
del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il
mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di
verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe
accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii
giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18
consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.;
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di
alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi
di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H
195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
2.6. Accettando il mandato di membro del
CdA con diritto di firma collettiva a due di una società anonima (cfr. supra
consid. 1.1. in fine) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in
ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre
2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op.
cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del
27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8
novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28 ottobre 2010).
Va infine ricordato che in caso
di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi
degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e
che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,
pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del
30 settembre 1998).
2.7. Le censure del ricorrente sono di
due tipi: quelle che pertengono al suo stato valetudinario, invocato quale
motivo di discolpa (cfr. infra consid. 2.7.1.-2.7.1.4.) e quelle relative alla
sua posizione di organo formale della FA 1 (cfr. infra consid. 2.7.2.).
Per quanto attiene alla situazione
valetudinaria, l’insorgente sostiene di essere stato inabile al lavoro in
misura completa da gennaio 2022 al 27 ottobre/1. novembre 2022, essendo stato
affetto da una forma particolarmente virulenta del coronavirus che ha
comportato il trasporto d’urgenza in ospedale con contestuale ricovero, induzione
del coma con collegamento alla ECMO-VV (macchinario che sostiene la funzione
polmonare mediante ventilazione ed ossigenazione del sangue, sostituendosi a
cuore e polmoni per permettere ai citati organi di essere trattati) ed un lungo
periodo di riabilitazione in Svizzera e a Venezia terminato nell’agosto 2022.
In seguito, “nonostante fosse […] in un periodo in cui era
oggettivamente impossibilitato a svolgere compiutamente e adeguatamente le
proprie mansioni, egli ha inoltrato le dimissioni” il 27 ottobre 2022,
comunicandole anche a Registro di commercio il 1. novembre 2022 (VI; XII, p.ti
4.1-4.10; XXI, pag. 1 e seg.);
Circa la sua funzione di
membro del CdA, il ricorrente adduce che:
-
non aveva il diritto di firma individuale, non disponeva dell’accesso (e
neppure della visione) dell’unico conto bancario della società, non aveva “nemmeno
mai visto un estratto” di tale conto e non aveva nessun potere decisionale
in seno alla società, potere che era invece prerogativa del Presidente del CdA
e di altri due membri che anche successivamente alle loro dimissioni sono
rimasti organi di fatto della società (VI, pag. 2; XIII, p.ti 3.1.-3.3.);
-
nonostante le proteste, non è mai stato convocato alle assemblee per più
di un anno e mezzo a partire dal 2021, essendo quindi escluso dalla gestione
societaria (VI, pag. 2; XIII, p.ti 3.2, 3.4. e seg.; doc. 2, pag. 1);
-
ha cercato di ottenere informazioni dagli organi direttivi ma gli è
stato detto di occuparsi della salute, ricevendo rassicurazioni circa la
gestione della società, ciò “fino all’estate del 2022” (VI, pagg. 2 e 3);
-
appena ripreso a monitorare la situazione della società, appurato che
l’investitore non era disposto “a fare ciò che era necessario”, ha
dimissionato il 1. novembre 2022 (XXI, pag. 2);
-
ha immesso nella società mezzi liquidi a titolo personale (VI, pag. 2;
XIII, p.to 5.) e ha “offerto gratuitamente […] tempo e […] lavoro”
(VI, pag. 4).
2.7.1. A supporto della tesi secondo cui a
motivo della grave malattia (COVID-19, variante delta in forma particolarmente
virulenta) egli è stato impossibilitato a svolgere la sua funzione di membro
del CdA da gennaio ad ottobre 2022, il ricorrente ha prodotto della
documentazione dell’ospedale universitario di __________ (doc. 6, allegato), lo
scritto del 12 giugno 2024 del dr. __________ (direttore del centro __________)
(XIII, allegato B4), un contributo accademico del 2015 redatto da
Julien Amour e Philippe Léger dal titolo“Assistance temporaire par ECMO: ce
que doit savoir tout anesthésiste-réanimateur” (XIII, allegato B3,
reperibile sul portale web www.sofia.medicalistes.fr/spip/, consultato il 13
novembre 2024) e due scritti dell’amministrazione fiscale __________ alla __________
(XIII, allegato B5).
Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o
l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido motivo di
discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è
più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito
alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la
STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale
ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato
dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a
nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le
sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid.
Considerandi
2.
; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013
consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e
31.1999
-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con
riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al
datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia
anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016),
quindi, nel presente caso, in primis all’organo chiamato (sussidiariamente) a
risarcire il danno.
Nel caso concreto, senza misconoscere la grave patologia di
cui il ricorrente ha sofferto, da un attento esame degli atti questa Corte non
può concludere che il suo stato di salute sia stato tale da assurgere a motivo di discolpa ai
sensi della succitata giurisprudenza. Questo per i motivi in appresso.
2.7.1.1
Dall’analisi della refertazione
medica dell’ospedale francese, si evince che RI 1 è arrivato in __________
dalla Svizzera il 12 gennaio 2022, manifestando i primi sintomi di malessere
(cefalee) il 16 gennaio 2022. Il test antigenico è risultato positivo per il SARS-CoV-2,
senza che inizialmente fosse necessario il ricovero in ospedale. Dal 30 gennaio
2022.
ha nuovamente manifestato forti cefalee e sentimento di dispnea e astenia,
perdendo completamente l’appetito. La sera del 6 febbraio 2022 un conoscente in
visita notando un’evidente e grave difficoltà respiratoria, decide di chiamare
i soccorsi. Rilevata, tra l’altro, una disfunzione respiratoria non
stabilizzata (saturazione di ossigeno dell’86%), egli viene trasferito in
ventilazione non invasiva (maschera NIV) nella struttura sanitaria. Sottoposto,
sempre il 6 febbraio 2022, al test Coronavirus SARS-CoV-2 all’entrata in
clinica, risulta positivo. Dopo un’iniziale stabilizzazione della situazione
valetudinaria, nelle successive settantadue ore vi è stato un progressivo
peggioramento della capacità respiratoria (saturazione di ossigeno dell’80%
malgrado ossigenoterapia), ragione per cui il 9 febbraio 2022 il paziente è
stato intubato e l’11 febbraio 2022 collegato alla ECMO-VV. Stabilizzatosi, RI
1.
è stato scollegato dal macchinario il 17 febbraio 2022 ed estubato il 23 febbraio
2022, malgrado una neuromiopatia da rianimazione che ha richiesto un supporto
sistematico tramite ventilazione non invasiva ed ossigenoterapia ad alto flusso
per ventiquattr’ore. L’evoluzione è stata favorevole, con ossigenoterapia
semplice a 1 l/min tramite cannula nasale. Egli è stato dimesso dal reparto di
rianimazione il 28 febbraio 2022 e trasferito al “__________” (di seguito: __________),
ove è stato degente fino al 3 marzo 2022. Il rapporto di ricovero ospedaliero
redatto il 4 marzo 2022 dal dr. __________ (specialista in patologie infettive
e tropicali, cliniche e biologiche) del __________ indica che la presa a carico
era contestuale al trattamento della pneumopatia ipossimiante, rilevando che
all’entrata nel reparto il ricorrente presentava, tra l’altro, una saturazione
di ossigeno del 95%. Il dr. __________ ha altresì accertato quanto segue
(sottolineature del redattore):
"
__________
”
In sintesi, a seguito di una
grave crisi respiratoria causata dal coronavirus, il ricorrente è stato
ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione il 6 febbraio 2022. La crisi è
culminata con il collegamento all’ECMO-VV l’11 febbraio 2022 per sei giorni di
coma. Successivamente, la situazione è andata progressivamente miglirando, ciò
che ha permesso di scollegarlo dal macchinario, estubarlo e trasferirlo al __________,
dove è rimasto degente fino al 3 marzo 2022, per poi essere trasferito in
Svizzera.
Ne consegue che, anche se non
esplicitamente indicato nei referti medici, è accertato che dal 6 febbraio al 3
marzo 2022 RI 1 era inabile al lavoro in misura completa. Indubbio è altresì
che in tale intervallo egli non era in grado di comprendere il suo ruolo di organo
formale della FA 1 e tantomeno di determinarsi in merito alle eventuali
dimissioni.
2.7.1.2
Lo scritto del 12 giugno 2024 del dr.
__________ presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
"
__________”
In sintesi, il dr. __________ ha evidenziato
come, diversamente da quanto prognosticato per casi simili (ossia una morte
pressappoco certa e, nell’ipotesi di sopravvivenza, un coma di almeno 3 mesi), RI
1.
si è salvato ed il coma è durato pochi giorni. Il citato specialista ha poi
ritenuto necessari almeno due anni (quindi almeno fino a febbraio 2024) per il
ripristino completo della capacità respiratoria ed una lunga riabilitazione,
indicando come generalmente durante il decorso sopravvengano diversi effetti
secondari, segnatamente difficoltà di concentrazione e quindi di svolgere
compiti mentali e d’analisi. Conclude asserendo che occorre un periodo di
dieci-dodici mesi (quindi indicativamente fino a ottobre-dicembre 2022) prima
che si possa riprendere un’attività necessitante concentrazione e precisione.
In casu, è pacifico che il
ricorrente presenta(va) un’incapacità lavorativa completa dal 6 febbraio al 3
marzo 2022, lo scritto del dr. __________ confermando quanto emerso dalla
refertazione medica dell’ospedale francese (cfr. supra consid. 2.7.1.1.). Per
quanto attiene alla prognosi di un periodo di dieci-dodici mesi per la ripresa
di un’attività che comporta concentrazione e precisione, si deve giocoforza
supporre che il citato specialista abbia avanzato tale ipotesi esclusivamente sulla
base della refertazione medica dell’ospedale francese, non essendovi alcun
riferimento al successivo periodo di riabilitazione di RI 1 in Svizzera e in
Italia. Non sorprende dunque che il citato specialista non abbia accertato
alcuna incapacità lavorativa successivamente al trasferimento in Svizzera del
ricorrente, limitandosi, come detto, a formulare delle prognosi – circa
l’evoluzione dello stato valetudinario e della capacità lavorativa – sulla base
di casi simili a quello del ricorrente, senza peraltro averlo mai visitato.
A proposito delle prognosi
relative all’evoluzione clinica e della capacità lavorativa del ricorrente, si
rileva che quest’ultimo, già nell’opposizione alla decisione di risarcimento, ha
indicato come, contrariamente a quanto prognosticato dal dr. __________, la
malattia e la riabilitazione “ont duré près de 8-9 mois”, la
convalescenza essendo terminata “en Août 2022” (doc. 2, pag. 1).
Successivamente, sempre nella procedura amministrativa, egli aveva indicato un
periodo d’incapacità lavorativa “de 100% de Janvier 2022 à au moins la
fin de l’été 2022 (Septembre)” (doc. 6, pag. 2 in fine). Nel ricorso RI
1.
ha asserito che “ero inabile al lavoro [in misura completa, n.d.r.] da
gennaio a ottobre 2022” (VI, pag. 1 in fine, pag. 2 in fine e pag. 3).
Nelle more della procedura l’insorgente ha asserito di essere stato inabile al
lavoro in misura completa per almeno “10-12 mesi a decorrere dalla
contrattura del virus” (XIII, p.to 4.5; XXI, pag. 2).
Ne consegue che, pur fornendo una
chiave di lettura della situazione valetudinaria del ricorrente, evidenziando
la gravità della stessa, lo scritto del dr. __________ non risulta sufficiente
per poter valutare la capacità lavorativa di RI 1 successivamente al
trasferimento in Svizzera.
Peraltro, il tenore dello scritto
in parola non permette certo di concludere che, successivamente al 3 marzo
2022, per RI 1 fosse impossibile comprendere il suo ruolo di membro del CdA
della FA 1, rispettivamente di dimettersi immediatamente a motivo dello stato
valetudinario inconciliabile con le incombenze derivanti dalla funzione
ricoperta.
2.7.1.3
L’articolo accademico di Julien Amour
e Philippe Léger è in concreto irrilevante, trattandosi di un elaborato che,
pur evidenziando la grave situazione dei pazienti che vengono collegati alla
ECMO-VV e le eventuali complicazioni ed i rischi, non fornisce alcun elemento
per rapporto alla situazione specifica dell’insorgente.
Parimenti irrilevanti risultano
essere i due richiami del 1. e 29 giugno 2022 dell’amministrazione fiscale __________
alla __________ (succursale per la quale il ricorrente dispone del diritto di
firma individuale): il mancato invio della dichiarazione fiscale per l’anno
2021.
da parte dell’insorgente non prova certo un’incapacità lavorativa.
2.7.1.4
Per quanto attiene al periodo
successivo al 3 marzo 2022, ossia dal trasferimento in Svizzera, nell’ambito
della procedura amministrativa l’insorgente aveva – incontestatamente –
asserito di aver trascorso il mese di marzo all’ospedale universitario di __________,
iniziando la riabilitazione e venendo trasferito alla fine del mese “dans un
endroit où je pourrais être assisté, proche, donc chez mes parents”.
Successivamente egli è stato seguito da una ergoterapeuta e da una fisioterapista,
l’ultima visita essendo avvenuta nell’agosto del 2022. Per poter migliorare
l’ossigenazione del sangue, ha infine trascorso i mesi di settembre ed ottobre in
riva al mare a __________, svolgendo esercizi e brevi passeggiate (doc. 6, pag.
2).
Ora, anche se – per ipotesi di
lavoro – si prendesse per fedefacente quanto asserito dall’insorgente in punto
all’inabilità lavorativa completa da gennaio a settembre/ottobre 2022 (facendola
in ogni caso partire da febbraio, cfr. supra consid. 2.7.1.1. in fine e 2.7.1.2.
in fine), tale circostanza, non costituirebbe in ogni caso motivo di discolpa,
giacché diversi mesi prima di settembre/ottobre 2022 egli era senza dubbio in
grado di comprendere il suo ruolo in seno alla FA 1 e le relative incombenze in
punto al pagamento dei versamenti paritetici (relativi peraltro al periodo
precedente all’asserita incapacità lavorativa totale).
Infatti, come accennato (cfr.
supra consid. 2.8.1.1.), all’entrata al __________ (il 28 febbraio 2022) il dr.
__________ ha accertato che l’insorgente era cosciente, cooperante, ben
orientato nel tempo e nello spazio, ciò che – unitamente al miglioramento e
stabilizzazione dello stato di salute globale – ha permesso il 3 marzo 2022 il suo
trasferimento in Svizzera presso l’ospedale universitario di __________. Terminata
la degenza il mese stesso dell’ammissione, egli è stato dimesso e trasferito a
casa dei genitori, ritenuti in grado di prestargli la necessaria assistenza,
nonostante l’asserita avanzata età (doc. 6, pag. 1 in initio e pag. 2 in initio).
Hanno fatto seguito, stando alle affermazioni del ricorrente, delle sessioni di
ergoterapia e fisioterapia, terminate nell’agosto 2022, ed un periodo di due
mesi in riva al mare a __________ per migliorare la capacità respiratoria.
Non vi è per contro alcuna
indicazione che RI 1 fosse impossibilitato a comprendere la sua posizione in
seno alla società e le incombenze con i relativi obblighi, in particolare per
rapporto ai contributi paritetici relativi all’anno precedente.
Anzi, nel ricorso RI 1 ha
asserito che “Ho cercato di ottenere informazioni dagli organi direttivi, ma
mi è stato detto di occuparmi della mia salute. L’AD/Presidente del CdA e il
direttore operativo se ne sarebbero occupati fino al mio rientro, quindi sono stato
sospeso da tutte le mansioni (e responsabilità)” (VI, pag. 2) e che “non
sono MAI stato informato della situazione fino all’estate del 2022, e nei miei
contatti precedenti mi è stato detto che “se ne stavano occupando e che tutto
andava bene”, siccome l’AD e il direttore operativo avevano preso il controllo.
Sono stato sostituito dal resto del team di gestione e mi è stato detto di
tornare quando avessi recuperato il mio stato di salute […]” (VI, pag. 3).
Nelle more della procedura il
rappresentante di RI 1 ha inoltre comunicato che “nel mese di agosto 2022 il
ricorrente si è limitato, per quanto possibile a fronte delle sue ridotte
facoltà mentali (in quel momento) a ricominciare a interessarsi sommariamente
all’attività della società, pur essendo ancora pienamente inabile al lavoro”
(XXI, pag. 1).
Oltre a ciò,
nello scritto del 27 ottobre 2022 inviato dal ricorrente agli organi societari,
si evince come egli si era interessato alla situazione della società diversi
mesi prima dello scritto (“Au nom du Conseil d’administration […], je
vous informe qu’apres plusierus mois depuis que nous avons rendut compte à
l’assemblée des actionnaires, et en particulier au partenaire financier, de la
grave situation d’endettement de la société sans obtenir satisfaction sur la
solution proposée, nous avons atteint le point de non-rétour où une action
concrète visant à sauver les opérations de la societété est requise avec effet
immédiat, qui ne peut plus être reportée”, XIII, allegato B6).
Tutto
bene considerato, pur senza misconoscere l’affezione di cui l’insorgente ha
sofferto, valutate le surriferite refertazioni mediche, l’ulteriore
documentazione agli atti e le asserzioni del ricorrente, richiamato inoltre il
principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle
assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1.
settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022
consid. 2.7.2.), il TCA ha maturato il convincimento che l’insorgente fosse in
grado di comprendere il suo ruolo di organo formale, le relative incombenze e
la necessità di dimissionare immediatamente a causa della situazione valetudinaria
(o eventualmente di nominare un sostituto), al più presto al rientro a casa dei
genitori (da aprile 2022) ma al più tardi da agosto 2022.
Occorre inoltre precisare
quanto segue.
I contributi paritetici insoluti
per i quali la Cassa ha avviato la procedura ex art. 52 LAVS nei confronti di RI
1.
sono relativi al periodo giugno-dicembre 2021. La Cassa ha inviato alla FA 1
la fattura per il pagamento dei contributi paritetici comprendente il
surriferito periodo ad inizio gennaio 2022, allorquando il ricorrente non presentava
alcuna inabilità lavorativa e, quindi, poteva e doveva – conformemente agli
obblighi derivanti dal suo ruolo di organo formale (cfr. supra consid. 2.6.) –
assicurare il versamento dei contributi alla Cassa. Quest’ultima ha autorizzato
un piano di dilazione di pagamento (che giusta l’art. 34b cpv. 3 OAVS
costituisce una diffida ex art. 34a OAVS) che la società non ha rispettato,
ragione per cui è stata precettata il 10 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.2.),
ossia quando il ricorrente – come accertato in questa sede – era nuovamente in
grado di comprendere i suoi doveri quale membro del CdA. In quel frangente
(agosto 2022), se il suo stato valetudinario era tale da impedirgli di
provvedere al pagamento dei contributi paritetici (comunque precedenti al
periodo di inabilità lavorativa), egli avrebbe dovuto dimissionare
immediatamente o nominare un sostituto, come previsto dalla giurisprudenza
topica (cfr. supra consid. 2.7.1.).
A proposito dell’asserita (e non
provata) sostituzione da parte degli altri membri del CdA (i quali gli
avrebbero detto - in un momento peraltro non precisato - di preoccuparsi del
suo stato di salute, fornendogli rassicurazioni sullo stato finanziario della
società), tale allegazione non soccorre il ricorrente. Infatti, per sua stessa
ammissione (cfr. infra consid. 2.7.2.), tale situazione si era già instaurata
(almeno) dal 2021, allorquando egli è stato escluso dalla gestione societaria,
senza la possibilità di visionare la contabilità aziendale, di vigilare sugli
altri membri del CdA che si occupavano della gestione e, quindi, di adempiere
ai suoi doveri quale organo formale. L’asserita sostituzione, oltre a
costituire una continuazione di una situazione pregressa, non potrebbe in ogni
caso assurgere a motivo esimente, proprio perché sarebbe avvenuta a favore di
coloro che lo avevano già escluso dalla società.
In effetti, la giurisprudenza
prevede che l’organo della società anonima deve prestare particolare attenzione
alla scelta delle persone a cui delega la gestione degli affari importanti
della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che gli dà (cura in istruendo)
e alla sorveglianza (cura in custodiendo) e che la delega dei compiti – tra cui
anche quello di pagare i contributi – non lo esime dal vigilare affinché le
funzioni delegate siano effettivamente svolte (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002
consid. 4.2. in fine). A mente del TCA, quanto sancito dall’allora Tribunale
federale delle assicurazioni torna applicabile a maggior ragione se, come nella
fattispecie in disamina, l’organo formale non si è limitato a delegare alcune
mansioni ma si è fatto integralmente sostituire per tutte le sue incombenze
quale membro del CdA. Evidentemente, l’asserita sostituzione a favore dei
membri del CdA che per ammissione dello stesso ricorrente lo hanno escluso
dalla gestione e supervisione della società costituisce un comportamento
negligente per quanto concerne la scelta delle persone mandatarie. Per tacere
del fatto che, per l’appunto, egli non aveva alcuna possibilità di sorvegliare
l’operato dei mandatari.
In questo contesto, l’insorgente
avrebbe dovuto dimissionare (al più tardi) nell’agosto 2022 (se non addirittura
nel 2021 in concomitanza con l’esclusione dalla gestione societaria). Invece di
agire in tal senso, RI 1 è rimasto in seno alla società fino alle (contestate)
dimissioni del 1. novembre 2022.
L’(in)agire dell’insorgente
risulta ancor più grave se si considera che – come incontestatamente asserito
dalla Cassa (doc. 3, p.to 6.1.) – egli era “persona cognita della gestione
di un’azienda e di cosa significa essere organo formale di una società,
ritenuto che […] risulta essere amministratore delegato di un’altra
società dal 2019, direttore di un’ulteriore società dal 2016 e procuratore di
una terza dal 2016”.
Ne consegue che le dimissioni
asseritamente presentate nell’ottobre/novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1. e
1.7
e infra consid. 2.7.2.) risultano manifestamente tardive.
Visto quanto precede, lo stato di
salute di RI 1 non assurge a motivo di discolpa.
2.7.2
Il ricorrente adduce di non aver mai
avuto alcun potere decisionale in seno alla FA 1, non disponendo di un diritto
di firma individuale, non avendo mai avuto accesso o anche solo visione del
conto bancario intestato alla società, essendo stato escluso dalla gestione dell’azienda
senza nemmeno venir convocato all’assemblea del CdA per oltre un anno e mezzo dal
2021.
(verosimilmente da aprile 2021, cfr. XIII, allegato B1) nonostante
le sue proteste. Sostiene inoltre di aver ricevuto rassicurazioni dagli altri
membri del CdA e che non appena ha ripreso a monitorare la situazione della
società, rilevato come l’investitore non era disposto ad irrogare ulteriore
mezzi, ha dimissionato il 1. novembre 2022. Sottolinea inoltre di aver assunto
la funzione senza percepire alcun corrispettivo, immettendo peraltro mezzi
privati nella società.
Di tutta evidenza, anziché
soccorrerlo, quanto addotto dal ricorrente conferma la presunzione del
comportamento gravemente negligente.
Giova infatti ricordare che il
mandato di membro del CdA comporta precipui doveri, in particolare quello di
informarsi periodicamente sull’andamento aziendale, richiedere rapporti
dettagliati, studiarli e correggere eventuali irregolarità. Inoltre, il membro
del CdA deve vigilare affinché i contributi paritetici vengano regolarmente
versati. Qualora nonostante sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati, gli amministratori devono immediatamente rassegnare le dimissioni
(cfr. supra consid. 2.6.). Anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla società configura un comportamento gravemente negligente. In tale
contesto, non assurge a motivo di giustificazione o di discolpa il fatto che il
pagamento dei contributi paritetici non sia di sua competenza, che egli non
abbia alcun diritto di firma, il sostenere di non aver mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e di aver
rivestito un ruolo subalterno. Il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica
l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (cfr. supra consid. 2.5.).
In concreto, l’insorgente, membro
del CdA della FA 1 dal 22 luglio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ha ammesso di
essere stato estromesso, almeno dal 2021, dagli altri membri del CdA da ogni
possibilità di informarsi circa l’andamento della società, in particolare sul
saldo dei contributi paritetici. Anziché dimettersi immediatamente, RI 1 è
rimasto membro del CdA fino alle asserite (e contestate) dimissioni, rassegnate
a ottobre/novembre 2022, fidandosi ciecamente delle rassicurazioni fornitegli
dagli altri amministratori. Il comportamento gravemente negligente del
ricorrente è dunque pacifico.
Per quanto attiene alle asserite
dimissioni, a fronte dell’impossibilità per RI 1 di svolgere il suo mandato di
amministratore della FA 1 almeno dal 2021 (verosimilmente già dalla prima parte
del 2021, cfr. XIII, allegato B2) e quindi ancor prima del
trasferimento della società con relativa affiliazione alla Cassa, le dimissioni
asseritamente rassegnate il 1. novembre 2022 risulterebbero in ogni caso
oltremodo tardive, considerato che il mancato ossequio del dovere di diligenza
e sorveglianza si estende a tutto il 2021 (per il periodo precedente
all’affiliazione alla Cassa la Cassa __________ starebbe valutando analoga
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, cfr. VIII, pag. 4). Per tacere dal
fatto che, come accertato in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1.4.), anche
se per ipotesi di lavoro si ammettesse un’incapacità lavorativa completa da febbraio
a ottobre 2022, al più tardi ad agosto 2022 egli era nuovamente in grado comprendere
il suo ruolo di organo formale e, a fronte di una situazione valetudinaria inconciliabile
con lo stato di salute e dell’impossibilità di vigilare su coloro che lo
avrebbero asseritamente sostituito (cfr. supra consid. 2.7.1.4.), di rassegnare
immediatamente le dimissioni, ciò che non è accaduto.
Per quanto concerne l’immissione
personale di mezzi liquidi del ricorrente nella società, posto che si tratta di
una mera allegazione di parte senza alcun supporto documentale e che lo stesso
insorgente ammette che tali fondi non sono stati usati per ridurre lo scoperto
contributivo, si rileva che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è
rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento
di acconti, rispettivamente con mezzi propri, diversamente sarebbe sufficiente
che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo
periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare
sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere
ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 52 LAVS, ciò che sarebbe contrario al
senso del citato disposto (in tema vedasi STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H
270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E [H 277/01]; cfr. anche la
STCA 31.2023.21 dell’8 luglio 2024 consid. 2.7.3. con molteplici rinvii
giurisprudenziali e dottrinali).
2.8
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro,
omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,
consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.
3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF
108.
V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel
caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.
1.2
, 2.3., 2.8-2.8.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di
discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.9
Visto tutto quanto precede, questa Corte
deve concludere che RI 1, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e
vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza
di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza
deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici
della fallita FA 1 per il periodo giugno-dicembre 2021. Confermata la
responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione
impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.10
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f
bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;
DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143
I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia
"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non si prelevano spese di procedura.
Sul
tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.11
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità
del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa
di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte
si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso
in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti