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Decisione

31.2024.8

Ricorso (parzialmente accolto per versamento nel frattempo effettuato). Responsabilità dell’erede dell’AU della fallita SA (violazione art. 35 cpv. 2 OAVS). Stato di salute dell’AU non assurge a motiv

25 ottobre 2024Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010

consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Va

infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in

materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre

2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996

nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

2.7. Accettando

il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), †__________ ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre

2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H

208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di

paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il

TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a

cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

Giusta

l’art. 35 cpv. 2 OAVS, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di

compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma salari durante l’anno

corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei

salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2056 delle

Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC),

valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria

somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA

31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una

violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì

comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un

conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto

2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine

del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30

gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 e seg. DRC).

In casu,

la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv.

2 OAVS da parte di †__________ (doc. 3):

“[…] la società, dopo un periodo in cui non ha versato

salari (anni 2018 e 2019), non ha mai comunicato alla Cassa alcuna informazione

per una corretta valutazione di congrui acconti, ritenuto che ha nuovamente

occupato un salariato nel periodo da marzo ad agosto 2020 per CHF 19'200.00 […]

e lo stesso amministratore unico […] con uno stipendio di CHF 12'000.00 nel

periodo da febbraio a maggio 2020. Solamente con la compilazione della

dichiarazione dei salari, inoltrata alla Cassa il 23 febbraio 2021 (doc. A), la

società ha notificato tali retribuzioni. Successivamente all’emissione del

conguaglio 2020, il signor __________ ha richiesto il 14 luglio 2021 di poter

saldare lo scoperto in 10 rate (doc. B). La dilazione concessa il 27 luglio

2021 (doc. C) è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate […]. Occorre in

aggiunta sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un

organo formale con una specifica formazione economica che disponga di

sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di

comprendere tempestivamente l’evolversi della situazione finanziaria e di agire

di conseguenza (STCA del 6 settembre 2021, inc. n. 31.2021.6, consid. 2.7.4. e

relativi riferimenti). Nel caso in esame il signor __________, oltre ad essere

stato amministratore unico della società già dal 2013, risulta essere ostato

organo formale di numerose società (cfr. a titolo di esempio estratto online

del Registro di commercio TI e __________). In considerazione di quanto precede

il comportamento tenuto dal defunto […] ne impegna la responsabilità ex art. 52

LAVS.”

Quanto

allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (doc. 3,

allegati A-D; docc. 4 e 5) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede.

Ne

discende che, accettando il mandato di amministratore unico, †__________ ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di

comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi

paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come

visto (cfr. supra consid. 2.2., 2.4. e 2.5.), la violazione dell’art. 35 cpv. 2

OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una

grave violazione del dovere di diligenza cui il citato defunto era tenuto quale

organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un

(in)agire (perlomeno) gravemente negligente.

2.7.1. La

ricorrente sostiene che †__________ abbia tardato ad inviare la dichiarazione

dei salari ed omesso il versamento dei contributi paritetici a motivo della sua

precaria situazione valetudinaria, quest’ultimo avendo contratto un tumore

(diagnosticato nel luglio 2020) determinante una scemata capacità cognitiva,

un’incapacità lavorativa completa ed infine il decesso. Tali circostanze,

soggiunge ella, ostano a qualsivoglia rimprovero nei confronti dell’allora

amministratore unico, il quale a mente dell’insorgente era impedito a svolgere

la sua funzione (I, p.ti 1.-3.). A supporto della sua tesi, ella ha prodotto

l’estratto dell’atto di morte (doc. 2, allegato E) l’avviso di malattia del 1.

agosto 2020 alla __________ con il relativo foglio d’accompagnamento (I,

allegato D), il rapporto del 12 novembre 2021 della curante dr.ssa __________

(specialista in oncologia) e la richiesta (accolta) di svincolo dal segreto

professionale per pazienti deceduti (VII, allegati E1-2).

Secondo la giurisprudenza, in generale

la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido

motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza,

l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di

determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre

2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi

riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un

amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in

cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se

ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento

vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25

aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18

del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1

del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della

presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017

del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata

STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo

chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

A seguito del decesso di quest’ultimo,

l’onere della prova grava ai membri della comunione ereditaria (cfr. supra

consid. 2.2. in fine).

Nel caso concreto, pur senza

misconoscere la grave patologia che ha condotto dopo un percorso di cure

invasive al decesso dell’insorgente, da un attento esame degli atti questo

Giudice non può concludere che il suo stato di salute sia stato tale da assurgere a motivo di

discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza. Questo per i seguenti

motivi.

†__________

ha assunto la funzione di amministratore unico della DT 1 il 4 luglio 2013,

restando in carica fino al 2 gennaio 2022, giorno del decesso. Le surriferite

refertazioni si riferiscono all’intervallo dal 6 luglio 2020 (giorno della

diagnosi) al 23 agosto 2024 (giorno in cui il medico cantonale ha concesso lo

svincolo dal segreto professionale “Per risolvere questioni assicurative”).

Per

quanto attiene all’avviso di malattia, trattasi di una generica comunicazione,

senza indicazioni sull’autore, comprendente la data dell’annuncio (1. agosto

2020), i dati personali dell’amministratore unico (generalità ed estremi), la

diagnosi di cancro, il fatto che il trattamento fosse iniziato il 6 luglio 2020

e un’incapacità lavorativa completa da tale data e continua. Il relativo foglio

d’accompagnamento nulla aggiunge rispetto a quanto precede.

Circa

il rapporto del 12 novembre 2021 allestito dalla curante oncologa, esso riporta

la diagnosi di “adenocarcinoma G2 del retto basso con metastasi linfonodali,

metastasi epatica e metastasi ossee […]”, la terapia oncologica, la situazione

a novembre 2021 di sofferenza “per dolori a livello del retto e bacino a

destra, inappetenza e stanchezza […]”, la proposta terapeutica e le

diagnosi collaterali, come pure uno scritto della curante ad una collega in cui

viene riferito che “il beneficio [del nuovo trattamento, n.d.r.] è

durato molto poco (2-3 settimane) seguito da un nuovo aumento dei dolori”.

Non vi è per contro alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (residua),

rispettivamente alcun elemento circa l’impossibilità per †__________ di

rendersi conto della sua funzione quale organo formale della società e dei

relativi obblighi in punto ai contributi paritetici.

Quo all’estratto

dell’atto di morte e alla richiesta di svincolo dal segreto professionale per

pazienti deceduti, tali documenti non presentano indicazioni sulla capacità

lavorativa nell’intervallo temporale topico e sono pertanto irrilevanti.

Le

refertazioni di cui sopra, vanno messe in relazione con quanto osservato dalla

Cassa nella risposta di causa (III, pag. 4 e segg., sottolineature del

redattore):

"

In merito alle capacità cognitive e

di agire del defunto […], […] nel periodo oggetto del danno di cui alla

decisione qui avversata il signor __________ risultava essere organo formale

delle seguenti società ([…] doc. 5):

-

__________, membro dal 16.07.2014

[…] sino al suo decesso. […] dal 07.08.2014 risultava essere l’unico membro del

CdA iscritto a RC;

-

__________, amministratore unico

[…] dal 23.11.2021 […] sino al suo decesso. Carica assunta il 05.10.2021

come da relativo verbale, con istanza di modifica a RC controfirmata dal

notaio;

-

__________ AU dal 24.03.2017 al

29.03.2021 […]. Carica revocata il 23.03.2021 come da relativo verbale;

-

__________, AU dal 09.06.2021 sino

al decesso. Carica assunta il 14.05.2021 come da relativo verbale

redatto alla presenza del notaio che ne attesta la piena capacità civile e

di disporre;

-

__________, gerente dal

07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal 23.12.2019

sino al decesso;

-

__________, AU dal 13.07.2021

sino dal decesso. Carica assunta il 07.07.2021 come da relativo verbale

con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

Considerandi

__________, gerente dal

07.05.2021

sino al decesso. Carica assunta il 07.07.2021 sino al decesso. Carica

assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della

firma da parte del notaio;

-

__________, AU dal 24.09.2014

sino al decesso.

-

DT 1, AU dal 04.07.2013 sino

al decesso;

-

__________, gerente dal

27.09.2021

sino al decesso. Carica assunta il 16.09.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal

31.03.2021

sino al decesso. Carica assunta il 24.03.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal

13.07.2021

sino al decesso. Carica assunta il 7 luglio 2021 come da

verbale assembleare redatto alla presenza del notaio;

-

__________, AU dal 09.02.2021

sino al decesso. Carica assunta il 26.01.2021 come da relativo verbale

con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal 27.03.2014

sino al decesso;

-

__________, AU dal 27.10.2017 al

15.07.2020

Revoca delle funzioni il 07.07.2020, come da relativo

verbale;

Inoltre, […] si osserva che:

-

Il 1. settembre 2020 [†__________, n.d.r.] comunica [alla Cassa, n.d.r.],

quale gerente della __________, che la stessa non ha dipendenti, richiedendo

nel contempo di annullare le fatture di acconto del 2° e 3° trimestre 2020;

-

Il 22 febbraio 2021 [†__________, n.d.r.] compila, come confermato dalla

ricorrente, la dichiarazione dei salari della società DT 1;

-

Il 12 aprile 2021 compila il

questionario di affiliazione della __________;

-

Il 14 luglio 2021 ha

richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della […] DT 1;

-

Il 16 luglio 2021 ha richiesto

di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della __________;

-

L’8 settembre 2021 ha comunicato

alla Cassa, tramite lettera, che la __________ non occupava più salariati,

compilando il modulo apposito e chiedendo nel contempo l’annullamento

dell’ultima fattura di acconto;

-

Il 7 dicembre 2021 ha richiesto

la modifica della dichiarazione dei salari 2020 inerente la società __________;

-

Dal conto individuale AVS del

signor __________ risulta che nel 2020, nel periodo gennaio-dicembre, ha

percepito un salario di CHF 19'200.00 dalla __________ e che per il

periodo da luglio a dicembre 2021 ha percepito una retribuzione di CHF 3'250.00

dalla __________ (doc. 7).

La Cassa osserva inoltre che il signor __________ era

già stato oggetto di procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso

del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________. […] nel

periodo da maggio 2020 ad agosto 2021 […] ha effettuato il pagamento di

8.

rate di CHF 390.00 ciascuna (doc. 8).”

Esaminata

la surriferita documentazione, questo Giudice ritiene che anche se, per ipotesi

di lavoro, si volesse ritenere †__________ inabile al lavoro al 100% dal 6

luglio 2020 sino alla data del decesso, il suo agire, ben documentato dalla

Cassa, non permette certo di concludere per un’incapacità di comprendere il

proprio ruolo o anche nominare un sostituto, anzi. Infatti, nell’intervallo

temporale critico (6 luglio 2020-2 gennaio 2022), egli ha assunto diversi nuovi

mandati in seno a molteplici società, riportando masse salariali, chiedendo

dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti, percependo salari, ecc.

Pertanto,

lo stato valetudinario di †__________ non può assurgere a motivo di discolpa ai

sensi della giurisprudenza topica.

2.7.2

La

ricorrente adduce, quale motivo di discolpa, il fatto che la Cassa non ha provato

che il differimento dei pagamenti dei contributi fosse cronico o che i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive giungevano

ad uno stadio avanzato (I, p.to 3.).

A tal

proposito, questo Giudice può far propria la presa di posizione della Cassa

(III, pag. 6 e seg., sottolineature del redattore):

"

[…] la Cassa sottolinea che la

mancata notifica del versamento dei salari nel corso dell’anno, come

prescrive l’art. 35 cpv. 2 OAVS […] non ha permesso alla stessa di

emettere e se del caso diffidare e precettare per tempo i contributi d’acconto

dell’anno 2020 (negli anni 2018 e 2019 la società non ha dichiarato alcun

salario […]). Pertanto la ricorrente non può avvalersi della presunta

regolarità dei pagamenti per ritenere esente da responsabilità il comportamento

del defunto amministratore.”

In

effetti, è stato proprio l’(in)agire gravemente negligente di †__________ (cfr.

supra consid. 2.7.) a determinare la dilazione delle tempistiche in punto al

versamento degli oneri sociali per l’anno 2020, ciò che, di tutta evidenza, non

può assurgere a circostanza esimente.

Va

in ogni caso precisato quanto segue.

Il 14

luglio 2021 †__________ aveva chiesto alla Cassa una dilazione di pagamento

rateale per i contributi paritetici relativi al 2020 (doc. 3, allegato B),

dilazione che la Cassa ha concesso il 27 luglio 2021 (doc. 3, allegato C).

Giusta

l’art. 34b cpv. 3 OAVS, la dilazione del pagamento vale come diffida, ragione

per cui in casu la società era stata formalmente diffidata il 27 luglio 2021.

Inoltre,

dall’analisi del piano di pagamento rateale si evince che la società doveva

versare in dieci rate (scadenti il 31 agosto 2021, il 30 settembre 2021, il 1.

novembre 2021, il 30 novembre 2021, il 31 dicembre 2021, il 31 gennaio 2022, il

28.

febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 2 e 30 maggio 2022; doc. 3, allegato C),

lo scoperto contributivo relativo all’anno 2020.

Come

incontestatamente asserito dalla Cassa, “la dilazione concessa il 27

luglio 2021 è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate (la 1.a,

scadente il 31 agosto, è stata saldata il 3 settembre, mentre la 2a, scadente

il 30 settembre, solamente il 30 novembre 2021)” (doc. 3, pag. 7).

A causa

del mancato rispetto del piano di pagamento rateale, la Cassa ha avviato il 18

novembre 2022 la procedura esecutiva nr. __________ terminata con il rilascio

dell’attestato di carenza beni definitivo del 25 novembre 2022 (doc. 3,

allegato D).

Visto

quanto precede, la censura dell’insorgente non può essere condivisa.

2.8

Costituisce motivo di giustificazione il caso

in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V

189.

consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25

segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;

Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche

e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.

1.2

, 2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di

discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.9

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza ha impegnato RI 1 – quale

erede che non ha rinunciato alla successione – per quanto concerne le

conseguenze del manato pagamento dei contributi paritetici della fallita DT 1

per il periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’ex organo, il ricorso va

accolto parzialmente, il danno imputato ad RI 1 riducendosi dai fr. 3'800.75 richiesti

con la decisione contestata a 1'800.75 a seguito di un pagamento nel

frattempo effettuato da “un altro convenuto” (cfr. supra consid. 1.5.).

2.10

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa

ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

Nel

caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti

intervenuti successivamente all’emanazione della decisione impugnata,

circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione della ricorrente.

Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con

il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria,

nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della

Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5

agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7

del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata

nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

2.11

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un

tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo

perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul

tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.12

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art.

85.

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 22 maggio 2024 è modificata nel senso che RI 1 è

condannata a versare alla Cassa CO 1 fr. 1'800.75.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti