31.2024.8
Ricorso (parzialmente accolto per versamento nel frattempo effettuato). Responsabilità dell’erede dell’AU della fallita SA (violazione art. 35 cpv. 2 OAVS). Stato di salute dell’AU non assurge a motivo di discolpa
25 ottobre 2024Italiano38 min
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2024.8
JV/sc
Lugano
25 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamati in causa: TERZ 1
TERZ 2
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1,
con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 18 marzo
2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1
ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma
individuale dal 4 luglio 2013 al 21 marzo 2022, pur essendo deceduto il 2
gennaio 2022 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; doc. 2, allegato E2;
certificato ereditario del 19 agosto 2022, sub doc. 9).
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro dal 1. aprile 2011.
Il 25
novembre 2022 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di
carenza beni per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2020 (attestato di carenza beni, doc. 3, allegato D).
1.3. Constatato
di aver subito un danno, con decisione 29 marzo 2024, confermata con decisione
su opposizione 22 maggio 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52
LAVS a RI 1, quale erede di †__________, di fr. 3'800.75 relativi al periodo
contributivo 1. gennaio-31 dicembre 2020, in via solidale con TERZ 2 e gli altri
eredi __________ e TERZ 1 (doc. 1 con errata datazione e doc. 3).
1.4. RI 1,
rappresentata dall’avv. dott. RA 1, ha interposto ricorso il 20 giugno 2024
contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento.
1.5. Con la
risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe
procedure anche nei confronti di __________ (per il medesimo periodo ed importo
contributivo), TERZ 1 (per medesimo periodo ed importo contributivo) e TERZ 2 (fr.
4'346 di cui 3'800.75 in solido con la ricorrente), terminate con la crescita
in giudicato delle rispettive decisioni.
Nel
merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza
alla decisione su opposizione, sostenendo che lo stato di salute di †__________
non assurge a motivo di giustificazione e discolpa, che la mancata notifica del
versamento dei salari non le ha permesso di emettere fatture e se del caso diffidare
e precettare per tempo la società per i contributi relativi all’anno 2020. La
Cassa ha pure comunicato la riduzione del credito risarcitorio a fr. 1'800.75 a
seguito del pagamento da parte di “un altro convenuto”.
1.6. Con
scritto 11 settembre 2024 la ricorrente ha prodotto della refertazione medica
allestita dalla curante di †__________, dr.ssa __________ (specialista in
oncologia) (VII).
1.7. Con
scritto del 16 settembre 2024 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX)
che però sono rimasti silenti.
1.8. Con
scritto del 18 settembre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione (X).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1
deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione
contestata.
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione
e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più
persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per
l’intero danno”.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella
fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito
del rilascio dell’attestato di carenza beni il 25 novembre 2022 (cfr. supra
consid. 1.2. in fine), quale ex amministratore unico della società †__________
rispondeva in via sussidiaria dei contributi non soluti dalla società. Essendo
deceduto il 2 gennaio 2022, con decisione di risarcimento 29 marzo 2023 la
Cassa ha rettamente chiesto ad RI 1 – quale erede non rinunciataria dell’organo
formale †__________ (cfr. supra consid. 1.3.; certificato ereditario del 19
agosto 2022, sub doc. 9; in tema di responsabilità degli eredi di un organo
vedasi DTF 119 V 165 consid. 3c, 129 V 300 consid. 3.1; STFA H 36/02 del 10
ottobre 2002; STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 consid. 3.3.2.; vedasi anche STF
9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid.3.2., STCA 31.2022.18+19 del 20 ottobre
2022 consid. 2.1. e 31.2005.10-11 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2.;
Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura
di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 357 e seg. con
molteplici rinvii giurisprudenziali; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, in: RBS-Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht 2012, pagg. 338 e 356) – il risarcimento ex art. 52
LAVS per i contributi paritetici non versati per il periodo 1. gennaio-31
dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).
Infatti,
conformemente alla surriferita giurisprudenza e dottrina, l’obbligo di
risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità
sussidiaria del de cuius quale (ex) organo della persona giuridica fallita è
trasferito agli eredi nella misura in cui non abbiano rifiutato la successione.
In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della
successione, la Cassa è libera di procedere (con separate decisioni) nei
confronti dei singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la
sua integralità.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In
concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 29 marzo 2023
emanata nei confronti di RI 1 i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020 per complessivi
fr. 3'800.75 (doc. 1) e con la decisione su opposizione ha illustrato come è giunta
a tale importo residuo (doc. 3, allegati A-C; cfr. infra consid. 2.7.).
La
ricorrente non ha contestato l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei
suoi confronti.
Pertanto,
la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il
risarcimento ex art. 52 LAVS e che a seguito del pagamento nel frattempo
intervenuto si è ridotto a fr. 1'800.75 (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5. in
fine).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa
di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
Fatti
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di
sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010
consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e
193 consid. 2b).
Va
infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in
materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo
accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre
2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può
estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano
della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996
nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
2.7. Accettando
il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una
società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), †__________ ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;
STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in
ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre
2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.
165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di
paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile
2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il
TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a
cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28 ottobre 2010).
Giusta
l’art. 35 cpv. 2 OAVS, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di
compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma salari durante l’anno
corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei
salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2056 delle
Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC),
valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria
somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA
31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una
violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì
comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un
conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto
2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine
del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30
gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 e seg. DRC).
In casu,
la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv.
2 OAVS da parte di †__________ (doc. 3):
“[…] la società, dopo un periodo in cui non ha versato
salari (anni 2018 e 2019), non ha mai comunicato alla Cassa alcuna informazione
per una corretta valutazione di congrui acconti, ritenuto che ha nuovamente
occupato un salariato nel periodo da marzo ad agosto 2020 per CHF 19'200.00 […]
e lo stesso amministratore unico […] con uno stipendio di CHF 12'000.00 nel
periodo da febbraio a maggio 2020. Solamente con la compilazione della
dichiarazione dei salari, inoltrata alla Cassa il 23 febbraio 2021 (doc. A), la
società ha notificato tali retribuzioni. Successivamente all’emissione del
conguaglio 2020, il signor __________ ha richiesto il 14 luglio 2021 di poter
saldare lo scoperto in 10 rate (doc. B). La dilazione concessa il 27 luglio
2021 (doc. C) è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate […]. Occorre in
aggiunta sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un
organo formale con una specifica formazione economica che disponga di
sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di
comprendere tempestivamente l’evolversi della situazione finanziaria e di agire
di conseguenza (STCA del 6 settembre 2021, inc. n. 31.2021.6, consid. 2.7.4. e
relativi riferimenti). Nel caso in esame il signor __________, oltre ad essere
stato amministratore unico della società già dal 2013, risulta essere ostato
organo formale di numerose società (cfr. a titolo di esempio estratto online
del Registro di commercio TI e __________). In considerazione di quanto precede
il comportamento tenuto dal defunto […] ne impegna la responsabilità ex art. 52
LAVS.”
Quanto
allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (doc. 3,
allegati A-D; docc. 4 e 5) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede.
Ne
discende che, accettando il mandato di amministratore unico, †__________ ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di
comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi
paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come
visto (cfr. supra consid. 2.2., 2.4. e 2.5.), la violazione dell’art. 35 cpv. 2
OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una
grave violazione del dovere di diligenza cui il citato defunto era tenuto quale
organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un
(in)agire (perlomeno) gravemente negligente.
2.7.1. La
ricorrente sostiene che †__________ abbia tardato ad inviare la dichiarazione
dei salari ed omesso il versamento dei contributi paritetici a motivo della sua
precaria situazione valetudinaria, quest’ultimo avendo contratto un tumore
(diagnosticato nel luglio 2020) determinante una scemata capacità cognitiva,
un’incapacità lavorativa completa ed infine il decesso. Tali circostanze,
soggiunge ella, ostano a qualsivoglia rimprovero nei confronti dell’allora
amministratore unico, il quale a mente dell’insorgente era impedito a svolgere
la sua funzione (I, p.ti 1.-3.). A supporto della sua tesi, ella ha prodotto
l’estratto dell’atto di morte (doc. 2, allegato E) l’avviso di malattia del 1.
agosto 2020 alla __________ con il relativo foglio d’accompagnamento (I,
allegato D), il rapporto del 12 novembre 2021 della curante dr.ssa __________
(specialista in oncologia) e la richiesta (accolta) di svincolo dal segreto
professionale per pazienti deceduti (VII, allegati E1-2).
Secondo la giurisprudenza, in generale
la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido
motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza,
l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di
determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre
2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi
riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un
amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in
cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se
ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento
vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25
aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18
del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1
del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della
presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017
del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata
STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo
chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.
A seguito del decesso di quest’ultimo,
l’onere della prova grava ai membri della comunione ereditaria (cfr. supra
consid. 2.2. in fine).
Nel caso concreto, pur senza
misconoscere la grave patologia che ha condotto dopo un percorso di cure
invasive al decesso dell’insorgente, da un attento esame degli atti questo
Giudice non può concludere che il suo stato di salute
sia stato tale da assurgere a motivo di
discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza. Questo per i seguenti
motivi.
†__________
ha assunto la funzione di amministratore unico della DT 1 il 4 luglio 2013,
restando in carica fino al 2 gennaio 2022, giorno del decesso. Le surriferite
refertazioni si riferiscono all’intervallo dal 6 luglio 2020 (giorno della
diagnosi) al 23 agosto 2024 (giorno in cui il medico cantonale ha concesso lo
svincolo dal segreto professionale “Per risolvere questioni assicurative”).
Per
quanto attiene all’avviso di malattia, trattasi di una generica comunicazione,
senza indicazioni sull’autore, comprendente la data dell’annuncio (1. agosto
2020), i dati personali dell’amministratore unico (generalità ed estremi), la
diagnosi di cancro, il fatto che il trattamento fosse iniziato il 6 luglio 2020
e un’incapacità lavorativa completa da tale data e continua. Il relativo foglio
d’accompagnamento nulla aggiunge rispetto a quanto precede.
Circa
il rapporto del 12 novembre 2021 allestito dalla curante oncologa, esso riporta
la diagnosi di “adenocarcinoma G2 del retto basso con metastasi linfonodali,
metastasi epatica e metastasi ossee […]”, la terapia oncologica, la situazione
a novembre 2021 di sofferenza “per dolori a livello del retto e bacino a
destra, inappetenza e stanchezza […]”, la proposta terapeutica e le
diagnosi collaterali, come pure uno scritto della curante ad una collega in cui
viene riferito che “il beneficio [del nuovo trattamento, n.d.r.] è
durato molto poco (2-3 settimane) seguito da un nuovo aumento dei dolori”.
Non vi è per contro alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (residua),
rispettivamente alcun elemento circa l’impossibilità per †__________ di
rendersi conto della sua funzione quale organo formale della società e dei
relativi obblighi in punto ai contributi paritetici.
Quo all’estratto
dell’atto di morte e alla richiesta di svincolo dal segreto professionale per
pazienti deceduti, tali documenti non presentano indicazioni sulla capacità
lavorativa nell’intervallo temporale topico e sono pertanto irrilevanti.
Le
refertazioni di cui sopra, vanno messe in relazione con quanto osservato dalla
Cassa nella risposta di causa (III, pag. 4 e segg., sottolineature del
redattore):
"
In merito alle capacità cognitive e
di agire del defunto […], […] nel periodo oggetto del danno di cui alla
decisione qui avversata il signor __________ risultava essere organo formale
delle seguenti società ([…] doc. 5):
-
__________, membro dal 16.07.2014
[…] sino al suo decesso. […] dal 07.08.2014 risultava essere l’unico membro del
CdA iscritto a RC;
-
__________, amministratore unico
[…] dal 23.11.2021 […] sino al suo decesso. Carica assunta il 05.10.2021
come da relativo verbale, con istanza di modifica a RC controfirmata dal
notaio;
-
__________ AU dal 24.03.2017 al
29.03.2021 […]. Carica revocata il 23.03.2021 come da relativo verbale;
-
__________, AU dal 09.06.2021 sino
al decesso. Carica assunta il 14.05.2021 come da relativo verbale
redatto alla presenza del notaio che ne attesta la piena capacità civile e
di disporre;
-
__________, gerente dal
07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da
relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
-
__________, gerente dal 23.12.2019
sino al decesso;
-
__________, AU dal 13.07.2021
sino dal decesso. Carica assunta il 07.07.2021 come da relativo verbale
con autenticazione della firma da parte del notaio;
-
Considerandi
__________, gerente dal
07.05.2021
sino al decesso. Carica assunta il 07.07.2021 sino al decesso. Carica
assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della
firma da parte del notaio;
-
__________, AU dal 24.09.2014
sino al decesso.
-
DT 1, AU dal 04.07.2013 sino
al decesso;
-
__________, gerente dal
27.09.2021
sino al decesso. Carica assunta il 16.09.2021 come da
relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
-
__________, gerente dal
31.03.2021
sino al decesso. Carica assunta il 24.03.2021 come da
relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;
-
__________, gerente dal
13.07.2021
sino al decesso. Carica assunta il 7 luglio 2021 come da
verbale assembleare redatto alla presenza del notaio;
-
__________, AU dal 09.02.2021
sino al decesso. Carica assunta il 26.01.2021 come da relativo verbale
con autenticazione della firma da parte del notaio;
-
__________, gerente dal 27.03.2014
sino al decesso;
-
__________, AU dal 27.10.2017 al
15.07.2020
Revoca delle funzioni il 07.07.2020, come da relativo
verbale;
Inoltre, […] si osserva che:
-
Il 1. settembre 2020 [†__________, n.d.r.] comunica [alla Cassa, n.d.r.],
quale gerente della __________, che la stessa non ha dipendenti, richiedendo
nel contempo di annullare le fatture di acconto del 2° e 3° trimestre 2020;
-
Il 22 febbraio 2021 [†__________, n.d.r.] compila, come confermato dalla
ricorrente, la dichiarazione dei salari della società DT 1;
-
Il 12 aprile 2021 compila il
questionario di affiliazione della __________;
-
Il 14 luglio 2021 ha
richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della […] DT 1;
-
Il 16 luglio 2021 ha richiesto
di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della __________;
-
L’8 settembre 2021 ha comunicato
alla Cassa, tramite lettera, che la __________ non occupava più salariati,
compilando il modulo apposito e chiedendo nel contempo l’annullamento
dell’ultima fattura di acconto;
-
Il 7 dicembre 2021 ha richiesto
la modifica della dichiarazione dei salari 2020 inerente la società __________;
-
Dal conto individuale AVS del
signor __________ risulta che nel 2020, nel periodo gennaio-dicembre, ha
percepito un salario di CHF 19'200.00 dalla __________ e che per il
periodo da luglio a dicembre 2021 ha percepito una retribuzione di CHF 3'250.00
dalla __________ (doc. 7).
La Cassa osserva inoltre che il signor __________ era
già stato oggetto di procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso
del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________. […] nel
periodo da maggio 2020 ad agosto 2021 […] ha effettuato il pagamento di
8.
rate di CHF 390.00 ciascuna (doc. 8).”
Esaminata
la surriferita documentazione, questo Giudice ritiene che anche se, per ipotesi
di lavoro, si volesse ritenere †__________ inabile al lavoro al 100% dal 6
luglio 2020 sino alla data del decesso, il suo agire, ben documentato dalla
Cassa, non permette certo di concludere per un’incapacità di comprendere il
proprio ruolo o anche nominare un sostituto, anzi. Infatti, nell’intervallo
temporale critico (6 luglio 2020-2 gennaio 2022), egli ha assunto diversi nuovi
mandati in seno a molteplici società, riportando masse salariali, chiedendo
dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti, percependo salari, ecc.
Pertanto,
lo stato valetudinario di †__________ non può assurgere a motivo di discolpa ai
sensi della giurisprudenza topica.
2.7.2
La
ricorrente adduce, quale motivo di discolpa, il fatto che la Cassa non ha provato
che il differimento dei pagamenti dei contributi fosse cronico o che i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive giungevano
ad uno stadio avanzato (I, p.to 3.).
A tal
proposito, questo Giudice può far propria la presa di posizione della Cassa
(III, pag. 6 e seg., sottolineature del redattore):
"
[…] la Cassa sottolinea che la
mancata notifica del versamento dei salari nel corso dell’anno, come
prescrive l’art. 35 cpv. 2 OAVS
[…] non ha permesso alla stessa di
emettere e se del caso diffidare e precettare per tempo i contributi d’acconto
dell’anno 2020 (negli anni 2018 e 2019 la società non ha dichiarato alcun
salario […]). Pertanto la ricorrente non può avvalersi della presunta
regolarità dei pagamenti per ritenere esente da responsabilità il comportamento
del defunto amministratore.”
In
effetti, è stato proprio l’(in)agire gravemente negligente di †__________ (cfr.
supra consid. 2.7.) a determinare la dilazione delle tempistiche in punto al
versamento degli oneri sociali per l’anno 2020, ciò che, di tutta evidenza, non
può assurgere a circostanza esimente.
Va
in ogni caso precisato quanto segue.
Il 14
luglio 2021 †__________ aveva chiesto alla Cassa una dilazione di pagamento
rateale per i contributi paritetici relativi al 2020 (doc. 3, allegato B),
dilazione che la Cassa ha concesso il 27 luglio 2021 (doc. 3, allegato C).
Giusta
l’art. 34b cpv. 3 OAVS, la dilazione del pagamento vale come diffida, ragione
per cui in casu la società era stata formalmente diffidata il 27 luglio 2021.
Inoltre,
dall’analisi del piano di pagamento rateale si evince che la società doveva
versare in dieci rate (scadenti il 31 agosto 2021, il 30 settembre 2021, il 1.
novembre 2021, il 30 novembre 2021, il 31 dicembre 2021, il 31 gennaio 2022, il
28.
febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 2 e 30 maggio 2022; doc. 3, allegato C),
lo scoperto contributivo relativo all’anno 2020.
Come
incontestatamente asserito dalla Cassa, “la dilazione concessa il
27.
luglio 2021 è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate
(la 1.a,
scadente il 31 agosto, è stata saldata il 3 settembre, mentre la 2a, scadente
il 30 settembre, solamente il 30 novembre 2021)” (doc. 3, pag. 7).
A causa
del mancato rispetto del piano di pagamento rateale, la Cassa ha avviato il 18
novembre 2022 la procedura esecutiva nr. __________ terminata con il rilascio
dell’attestato di carenza beni definitivo del 25 novembre 2022 (doc. 3,
allegato D).
Visto
quanto precede, la censura dell’insorgente non può essere condivisa.
2.8
Costituisce motivo di giustificazione
il caso
in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare
fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di
salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V
189.
consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25
segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;
Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,
l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e
fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche
e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel
caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.
1.2., 2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di
discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.9
Visto
tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e
di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza ha impegnato RI 1 – quale
erede che non ha rinunciato alla successione – per quanto concerne le
conseguenze del manato pagamento dei contributi paritetici della fallita DT 1
per il periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020.
Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’ex organo, il ricorso va
accolto parzialmente, il danno imputato ad RI 1 riducendosi dai fr. 3'800.75 richiesti
con la decisione contestata a 1'800.75 a seguito di un pagamento nel
frattempo effettuato da “un altro convenuto” (cfr. supra consid. 1.5.).
2.10
Conformemente
all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa
ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale
delle assicurazioni.
Nel
caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti
intervenuti successivamente all’emanazione della decisione impugnata,
circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione della ricorrente.
Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con
il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria,
nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della
Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5
agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7
del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata
nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).
2.11
Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione
transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che
la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio
2021.
è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai
Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone
in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o
soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N
329.
segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un
tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia
"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo
perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non si prelevano spese di procedura.
Sul
tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.12
In DTF
137.
V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art.
85.
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione del 22 maggio 2024 è modificata nel senso che RI 1 è
condannata a versare alla Cassa CO 1 fr. 1'800.75.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti