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Decisione

31.2024.8

Ricorso (parzialmente accolto per versamento nel frattempo effettuato). Responsabilità dell’erede dell’AU della fallita SA (violazione art. 35 cpv. 2 OAVS). Stato di salute dell’AU non assurge a motivo di discolpa

25 ottobre 2024Italiano38 min

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2024.8

JV/sc

Lugano

25 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22

maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamati in causa: TERZ 1

TERZ 2

ritenuto in fatto

1.1. La DT 1,

con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 18 marzo

2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1

ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma

individuale dal 4 luglio 2013 al 21 marzo 2022, pur essendo deceduto il 2

gennaio 2022 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; doc. 2, allegato E2;

certificato ereditario del 19 agosto 2022, sub doc. 9).

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro dal 1. aprile 2011.

Il 25

novembre 2022 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di

carenza beni per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal 1.

gennaio al 31 dicembre 2020 (attestato di carenza beni, doc. 3, allegato D).

1.3. Constatato

di aver subito un danno, con decisione 29 marzo 2024, confermata con decisione

su opposizione 22 maggio 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52

LAVS a RI 1, quale erede di †__________, di fr. 3'800.75 relativi al periodo

contributivo 1. gennaio-31 dicembre 2020, in via solidale con TERZ 2 e gli altri

eredi __________ e TERZ 1 (doc. 1 con errata datazione e doc. 3).

1.4. RI 1,

rappresentata dall’avv. dott. RA 1, ha interposto ricorso il 20 giugno 2024

contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento.

1.5. Con la

risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe

procedure anche nei confronti di __________ (per il medesimo periodo ed importo

contributivo), TERZ 1 (per medesimo periodo ed importo contributivo) e TERZ 2 (fr.

4'346 di cui 3'800.75 in solido con la ricorrente), terminate con la crescita

in giudicato delle rispettive decisioni.

Nel

merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza

alla decisione su opposizione, sostenendo che lo stato di salute di †__________

non assurge a motivo di giustificazione e discolpa, che la mancata notifica del

versamento dei salari non le ha permesso di emettere fatture e se del caso diffidare

e precettare per tempo la società per i contributi relativi all’anno 2020. La

Cassa ha pure comunicato la riduzione del credito risarcitorio a fr. 1'800.75 a

seguito del pagamento da parte di “un altro convenuto”.

1.6. Con

scritto 11 settembre 2024 la ricorrente ha prodotto della refertazione medica

allestita dalla curante di †__________, dr.ssa __________ (specialista in

oncologia) (VII).

1.7. Con

scritto del 16 settembre 2024 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX)

che però sono rimasti silenti.

1.8. Con

scritto del 18 settembre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione (X).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1

deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione

contestata.

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione

e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più

persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per

l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito

del rilascio dell’attestato di carenza beni il 25 novembre 2022 (cfr. supra

consid. 1.2. in fine), quale ex amministratore unico della società †__________

rispondeva in via sussidiaria dei contributi non soluti dalla società. Essendo

deceduto il 2 gennaio 2022, con decisione di risarcimento 29 marzo 2023 la

Cassa ha rettamente chiesto ad RI 1 – quale erede non rinunciataria dell’organo

formale †__________ (cfr. supra consid. 1.3.; certificato ereditario del 19

agosto 2022, sub doc. 9; in tema di responsabilità degli eredi di un organo

vedasi DTF 119 V 165 consid. 3c, 129 V 300 consid. 3.1; STFA H 36/02 del 10

ottobre 2002; STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 consid. 3.3.2.; vedasi anche STF

9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid.3.2., STCA 31.2022.18+19 del 20 ottobre

2022 consid. 2.1. e 31.2005.10-11 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2.;

Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura

di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 357 e seg. con

molteplici rinvii giurisprudenziali; Kieser, Alters- und

Hinterlassenenversicherung, in: RBS-Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht 2012, pagg. 338 e 356) – il risarcimento ex art. 52

LAVS per i contributi paritetici non versati per il periodo 1. gennaio-31

dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).

Infatti,

conformemente alla surriferita giurisprudenza e dottrina, l’obbligo di

risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità

sussidiaria del de cuius quale (ex) organo della persona giuridica fallita è

trasferito agli eredi nella misura in cui non abbiano rifiutato la successione.

In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della

successione, la Cassa è libera di procedere (con separate decisioni) nei

confronti dei singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la

sua integralità.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In

concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 29 marzo 2023

emanata nei confronti di RI 1 i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020 per complessivi

fr. 3'800.75 (doc. 1) e con la decisione su opposizione ha illustrato come è giunta

a tale importo residuo (doc. 3, allegati A-C; cfr. infra consid. 2.7.).

La

ricorrente non ha contestato l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei

suoi confronti.

Pertanto,

la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il

risarcimento ex art. 52 LAVS e che a seguito del pagamento nel frattempo

intervenuto si è ridotto a fr. 1'800.75 (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5. in

fine).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa

di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010

consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Va

infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in

materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre

2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996

nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

2.7. Accettando

il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), †__________ ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre

2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di

paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il

TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a

cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

Giusta

l’art. 35 cpv. 2 OAVS, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di

compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma salari durante l’anno

corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei

salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2056 delle

Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC),

valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria

somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA

31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una

violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì

comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un

conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto

2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine

del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30

gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 e seg. DRC).

In casu,

la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv.

2 OAVS da parte di †__________ (doc. 3):

“[…] la società, dopo un periodo in cui non ha versato

salari (anni 2018 e 2019), non ha mai comunicato alla Cassa alcuna informazione

per una corretta valutazione di congrui acconti, ritenuto che ha nuovamente

occupato un salariato nel periodo da marzo ad agosto 2020 per CHF 19'200.00 […]

e lo stesso amministratore unico […] con uno stipendio di CHF 12'000.00 nel

periodo da febbraio a maggio 2020. Solamente con la compilazione della

dichiarazione dei salari, inoltrata alla Cassa il 23 febbraio 2021 (doc. A), la

società ha notificato tali retribuzioni. Successivamente all’emissione del

conguaglio 2020, il signor __________ ha richiesto il 14 luglio 2021 di poter

saldare lo scoperto in 10 rate (doc. B). La dilazione concessa il 27 luglio

2021 (doc. C) è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate […]. Occorre in

aggiunta sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un

organo formale con una specifica formazione economica che disponga di

sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di

comprendere tempestivamente l’evolversi della situazione finanziaria e di agire

di conseguenza (STCA del 6 settembre 2021, inc. n. 31.2021.6, consid. 2.7.4. e

relativi riferimenti). Nel caso in esame il signor __________, oltre ad essere

stato amministratore unico della società già dal 2013, risulta essere ostato

organo formale di numerose società (cfr. a titolo di esempio estratto online

del Registro di commercio TI e __________). In considerazione di quanto precede

il comportamento tenuto dal defunto […] ne impegna la responsabilità ex art. 52

LAVS.”

Quanto

allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (doc. 3,

allegati A-D; docc. 4 e 5) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede.

Ne

discende che, accettando il mandato di amministratore unico, †__________ ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di

comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi

paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come

visto (cfr. supra consid. 2.2., 2.4. e 2.5.), la violazione dell’art. 35 cpv. 2

OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una

grave violazione del dovere di diligenza cui il citato defunto era tenuto quale

organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un

(in)agire (perlomeno) gravemente negligente.

2.7.1. La

ricorrente sostiene che †__________ abbia tardato ad inviare la dichiarazione

dei salari ed omesso il versamento dei contributi paritetici a motivo della sua

precaria situazione valetudinaria, quest’ultimo avendo contratto un tumore

(diagnosticato nel luglio 2020) determinante una scemata capacità cognitiva,

un’incapacità lavorativa completa ed infine il decesso. Tali circostanze,

soggiunge ella, ostano a qualsivoglia rimprovero nei confronti dell’allora

amministratore unico, il quale a mente dell’insorgente era impedito a svolgere

la sua funzione (I, p.ti 1.-3.). A supporto della sua tesi, ella ha prodotto

l’estratto dell’atto di morte (doc. 2, allegato E) l’avviso di malattia del 1.

agosto 2020 alla __________ con il relativo foglio d’accompagnamento (I,

allegato D), il rapporto del 12 novembre 2021 della curante dr.ssa __________

(specialista in oncologia) e la richiesta (accolta) di svincolo dal segreto

professionale per pazienti deceduti (VII, allegati E1-2).

Secondo la giurisprudenza, in generale

la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido

motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza,

l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di

determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre

2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi

riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un

amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in

cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se

ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento

vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25

aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18

del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1

del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della

presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017

del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata

STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo

chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

A seguito del decesso di quest’ultimo,

l’onere della prova grava ai membri della comunione ereditaria (cfr. supra

consid. 2.2. in fine).

Nel caso concreto, pur senza

misconoscere la grave patologia che ha condotto dopo un percorso di cure

invasive al decesso dell’insorgente, da un attento esame degli atti questo

Giudice non può concludere che il suo stato di salute

sia stato tale da assurgere a motivo di

discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza. Questo per i seguenti

motivi.

†__________

ha assunto la funzione di amministratore unico della DT 1 il 4 luglio 2013,

restando in carica fino al 2 gennaio 2022, giorno del decesso. Le surriferite

refertazioni si riferiscono all’intervallo dal 6 luglio 2020 (giorno della

diagnosi) al 23 agosto 2024 (giorno in cui il medico cantonale ha concesso lo

svincolo dal segreto professionale “Per risolvere questioni assicurative”).

Per

quanto attiene all’avviso di malattia, trattasi di una generica comunicazione,

senza indicazioni sull’autore, comprendente la data dell’annuncio (1. agosto

2020), i dati personali dell’amministratore unico (generalità ed estremi), la

diagnosi di cancro, il fatto che il trattamento fosse iniziato il 6 luglio 2020

e un’incapacità lavorativa completa da tale data e continua. Il relativo foglio

d’accompagnamento nulla aggiunge rispetto a quanto precede.

Circa

il rapporto del 12 novembre 2021 allestito dalla curante oncologa, esso riporta

la diagnosi di “adenocarcinoma G2 del retto basso con metastasi linfonodali,

metastasi epatica e metastasi ossee […]”, la terapia oncologica, la situazione

a novembre 2021 di sofferenza “per dolori a livello del retto e bacino a

destra, inappetenza e stanchezza […]”, la proposta terapeutica e le

diagnosi collaterali, come pure uno scritto della curante ad una collega in cui

viene riferito che “il beneficio [del nuovo trattamento, n.d.r.] è

durato molto poco (2-3 settimane) seguito da un nuovo aumento dei dolori”.

Non vi è per contro alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (residua),

rispettivamente alcun elemento circa l’impossibilità per †__________ di

rendersi conto della sua funzione quale organo formale della società e dei

relativi obblighi in punto ai contributi paritetici.

Quo all’estratto

dell’atto di morte e alla richiesta di svincolo dal segreto professionale per

pazienti deceduti, tali documenti non presentano indicazioni sulla capacità

lavorativa nell’intervallo temporale topico e sono pertanto irrilevanti.

Le

refertazioni di cui sopra, vanno messe in relazione con quanto osservato dalla

Cassa nella risposta di causa (III, pag. 4 e segg., sottolineature del

redattore):

"

In merito alle capacità cognitive e

di agire del defunto […], […] nel periodo oggetto del danno di cui alla

decisione qui avversata il signor __________ risultava essere organo formale

delle seguenti società ([…] doc. 5):

-

__________, membro dal 16.07.2014

[…] sino al suo decesso. […] dal 07.08.2014 risultava essere l’unico membro del

CdA iscritto a RC;

-

__________, amministratore unico

[…] dal 23.11.2021 […] sino al suo decesso. Carica assunta il 05.10.2021

come da relativo verbale, con istanza di modifica a RC controfirmata dal

notaio;

-

__________ AU dal 24.03.2017 al

29.03.2021 […]. Carica revocata il 23.03.2021 come da relativo verbale;

-

__________, AU dal 09.06.2021 sino

al decesso. Carica assunta il 14.05.2021 come da relativo verbale

redatto alla presenza del notaio che ne attesta la piena capacità civile e

di disporre;

-

__________, gerente dal

07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal 23.12.2019

sino al decesso;

-

__________, AU dal 13.07.2021

sino dal decesso. Carica assunta il 07.07.2021 come da relativo verbale

con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

Considerandi

__________, gerente dal

07.05.2021

sino al decesso. Carica assunta il 07.07.2021 sino al decesso. Carica

assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della

firma da parte del notaio;

-

__________, AU dal 24.09.2014

sino al decesso.

-

DT 1, AU dal 04.07.2013 sino

al decesso;

-

__________, gerente dal

27.09.2021

sino al decesso. Carica assunta il 16.09.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal

31.03.2021

sino al decesso. Carica assunta il 24.03.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal

13.07.2021

sino al decesso. Carica assunta il 7 luglio 2021 come da

verbale assembleare redatto alla presenza del notaio;

-

__________, AU dal 09.02.2021

sino al decesso. Carica assunta il 26.01.2021 come da relativo verbale

con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal 27.03.2014

sino al decesso;

-

__________, AU dal 27.10.2017 al

15.07.2020

Revoca delle funzioni il 07.07.2020, come da relativo

verbale;

Inoltre, […] si osserva che:

-

Il 1. settembre 2020 [†__________, n.d.r.] comunica [alla Cassa, n.d.r.],

quale gerente della __________, che la stessa non ha dipendenti, richiedendo

nel contempo di annullare le fatture di acconto del 2° e 3° trimestre 2020;

-

Il 22 febbraio 2021 [†__________, n.d.r.] compila, come confermato dalla

ricorrente, la dichiarazione dei salari della società DT 1;

-

Il 12 aprile 2021 compila il

questionario di affiliazione della __________;

-

Il 14 luglio 2021 ha

richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della […] DT 1;

-

Il 16 luglio 2021 ha richiesto

di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della __________;

-

L’8 settembre 2021 ha comunicato

alla Cassa, tramite lettera, che la __________ non occupava più salariati,

compilando il modulo apposito e chiedendo nel contempo l’annullamento

dell’ultima fattura di acconto;

-

Il 7 dicembre 2021 ha richiesto

la modifica della dichiarazione dei salari 2020 inerente la società __________;

-

Dal conto individuale AVS del

signor __________ risulta che nel 2020, nel periodo gennaio-dicembre, ha

percepito un salario di CHF 19'200.00 dalla __________ e che per il

periodo da luglio a dicembre 2021 ha percepito una retribuzione di CHF 3'250.00

dalla __________ (doc. 7).

La Cassa osserva inoltre che il signor __________ era

già stato oggetto di procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso

del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________. […] nel

periodo da maggio 2020 ad agosto 2021 […] ha effettuato il pagamento di

8.

rate di CHF 390.00 ciascuna (doc. 8).”

Esaminata

la surriferita documentazione, questo Giudice ritiene che anche se, per ipotesi

di lavoro, si volesse ritenere †__________ inabile al lavoro al 100% dal 6

luglio 2020 sino alla data del decesso, il suo agire, ben documentato dalla

Cassa, non permette certo di concludere per un’incapacità di comprendere il

proprio ruolo o anche nominare un sostituto, anzi. Infatti, nell’intervallo

temporale critico (6 luglio 2020-2 gennaio 2022), egli ha assunto diversi nuovi

mandati in seno a molteplici società, riportando masse salariali, chiedendo

dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti, percependo salari, ecc.

Pertanto,

lo stato valetudinario di †__________ non può assurgere a motivo di discolpa ai

sensi della giurisprudenza topica.

2.7.2

La

ricorrente adduce, quale motivo di discolpa, il fatto che la Cassa non ha provato

che il differimento dei pagamenti dei contributi fosse cronico o che i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive giungevano

ad uno stadio avanzato (I, p.to 3.).

A tal

proposito, questo Giudice può far propria la presa di posizione della Cassa

(III, pag. 6 e seg., sottolineature del redattore):

"

[…] la Cassa sottolinea che la

mancata notifica del versamento dei salari nel corso dell’anno, come

prescrive l’art. 35 cpv. 2 OAVS

[…] non ha permesso alla stessa di

emettere e se del caso diffidare e precettare per tempo i contributi d’acconto

dell’anno 2020 (negli anni 2018 e 2019 la società non ha dichiarato alcun

salario […]). Pertanto la ricorrente non può avvalersi della presunta

regolarità dei pagamenti per ritenere esente da responsabilità il comportamento

del defunto amministratore.”

In

effetti, è stato proprio l’(in)agire gravemente negligente di †__________ (cfr.

supra consid. 2.7.) a determinare la dilazione delle tempistiche in punto al

versamento degli oneri sociali per l’anno 2020, ciò che, di tutta evidenza, non

può assurgere a circostanza esimente.

Va

in ogni caso precisato quanto segue.

Il 14

luglio 2021 †__________ aveva chiesto alla Cassa una dilazione di pagamento

rateale per i contributi paritetici relativi al 2020 (doc. 3, allegato B),

dilazione che la Cassa ha concesso il 27 luglio 2021 (doc. 3, allegato C).

Giusta

l’art. 34b cpv. 3 OAVS, la dilazione del pagamento vale come diffida, ragione

per cui in casu la società era stata formalmente diffidata il 27 luglio 2021.

Inoltre,

dall’analisi del piano di pagamento rateale si evince che la società doveva

versare in dieci rate (scadenti il 31 agosto 2021, il 30 settembre 2021, il 1.

novembre 2021, il 30 novembre 2021, il 31 dicembre 2021, il 31 gennaio 2022, il

28.

febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 2 e 30 maggio 2022; doc. 3, allegato C),

lo scoperto contributivo relativo all’anno 2020.

Come

incontestatamente asserito dalla Cassa, “la dilazione concessa il

27.

luglio 2021 è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate

(la 1.a,

scadente il 31 agosto, è stata saldata il 3 settembre, mentre la 2a, scadente

il 30 settembre, solamente il 30 novembre 2021)” (doc. 3, pag. 7).

A causa

del mancato rispetto del piano di pagamento rateale, la Cassa ha avviato il 18

novembre 2022 la procedura esecutiva nr. __________ terminata con il rilascio

dell’attestato di carenza beni definitivo del 25 novembre 2022 (doc. 3,

allegato D).

Visto

quanto precede, la censura dell’insorgente non può essere condivisa.

2.8

Costituisce motivo di giustificazione

il caso

in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V

189.

consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25

segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;

Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche

e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.

1.2., 2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di

discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.9

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza ha impegnato RI 1 – quale

erede che non ha rinunciato alla successione – per quanto concerne le

conseguenze del manato pagamento dei contributi paritetici della fallita DT 1

per il periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’ex organo, il ricorso va

accolto parzialmente, il danno imputato ad RI 1 riducendosi dai fr. 3'800.75 richiesti

con la decisione contestata a 1'800.75 a seguito di un pagamento nel

frattempo effettuato da “un altro convenuto” (cfr. supra consid. 1.5.).

2.10

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa

ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

Nel

caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti

intervenuti successivamente all’emanazione della decisione impugnata,

circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione della ricorrente.

Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con

il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria,

nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della

Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5

agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7

del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata

nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

2.11

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un

tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo

perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul

tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.12

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art.

85.

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 22 maggio 2024 è modificata nel senso che RI 1 è

condannata a versare alla Cassa CO 1 fr. 1'800.75.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti