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31.2024.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2024Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i contatti del Sig. __________ affinché si completi il passaggio.”

Di

tutta evidenza, non vi è alcun elemento a sostegno della tesi dell’insorgente

secondo cui la società, al momento dell’assunzione della funzione di gerente da

parte di †__________ si trovasse in uno stato di eccedenza di debiti ex art.

725b CO. Inoltre, la comunicazione in parola evidenzia – nuovamente (cfr. supra

consid. 2.8.1.) – come nonostante la malattia diagnosticatagli il 6 luglio

2020, †__________ era coinvolto in operazioni societarie.

2.8.3. Per

quanto concerne la censura afferente alla durata della carica di gerente di †__________

(“dal 13 luglio 2021 al 02.01.2022”), vale quanto segue.

Secondo

la giurisprudenza, l’amministratore è responsabile dal momento della sua

entrata effettiva nel consiglio d’amministrazione, indipendentemente dalla data

d’iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).

Per

liberare dalla responsabilità ex art. 52 LAVS l’amministratore che si dimette

dopo pochi mesi dall’assunzione della carica, deve essere adempiuta la

condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la

società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H

134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002

consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b). Non può in ogni caso essere

riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio

avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

In

concreto †__________ ha rivestito la carica di gerente dal 13 luglio 2021 (cfr.

supra consid. 1.1. in fine), allorquando la società era già stata oggetto di

sistematiche diffide (da novembre 2020) e procedure esecutive (da gennaio 2021)

(cfr. supra consid. 1.2.).

Ne

consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza, la brevità della carica

non assurge in concreto a motivo di giustificazione.

2.8.4. La

ricorrente sostiene che a †__________ non può essere rimproverato un agire

negligente, giacché la società presentava “ad inizio 2020 un totale dovuto a

titolo di contributi paritetici pari a CHF 121'342.40 per gli anni precedenti e

quindi in nessun modo imputabili ad una eventuale grave negligenza”,

adducendo altresì come il fatto che “nel corso dell’anno 2021 sono stati

effettuati pagamenti alla Cassa per CHF 57'347.45” assurga a circostanza

esimente.

A torto.

Come accennato

(cfr. supra consid. 2.7.), la giurisprudenza ha sancito che chi entra nella gerenza di una Sagl può essere ritenuto

responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua

entrata in funzione, poiché se al momento di assumere il mandato di gerente,

non gli viene data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione

contributiva egli non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.

In

casu, la ricorrente non ha neppure allegato che al momento di assumere la

funzione di gerente a †__________ fosse stata preclusa la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, posto che per ottenere

informazioni in tal senso egli avrebbe dovuto semplicemente rivolgersi alla

Cassa.

Pertanto,

egli risponde anche per i contributi paritetici arretrati relativi ai periodi

precedenti alla sua gerenza.

Quanto

all’asserito versamento di fr 57'347.45 nel corso del 2021, tale (non meglio

sostanziata) circostanza nulla muta, giacché il pagamento parziale degli oneri

sociali non assurge a valido motivo di discolpa o di giustificazione. In caso

contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi,

cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la

responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28

giugno 2004; STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009, 31.2021.10 del 13 settembre

2021 consid. 2.7.3., 31.2023.21 dell’8 luglio 2024 consid. 2.7.4.).

In

effetti, oltre al fatto che quanto asserito dalla ricorrente configura una mera

allegazione di parte, va sottolineato che l’assunzione della funzione di

gerente della Sagl comportava il rischio che gli asseriti profusi sforzi atti a

saldare lo scoperto contributivo sarebbero risultati vani, con la conseguente

responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS. Tale circostanza era nota al

gerente, già coinvolto in (almeno) una “procedura di risarcimento danni ex

art. 52 LAVS nel corso del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015

della __________”, come incontestatamente asserito dalla Cassa (III, pag.

5; doc. 9).

2.8.5. La

ricorrente sostiene che †__________ non avesse voce in capitolo circa i

contributi paritetici, giacché la società era amministrata “da altre persone

dalle quali aveva ricevuto varie rassicurazioni”.

Ora, anche

se per ipotesi di lavoro si prendesse per fedefacente quanto asserito dalla

ricorrente, ossia che il gerente abbia ricevuto delle rassicurazioni da

imprecisate “altre persone” beneficiarie di una delega gestionale e con

l’obbligo di versare i contributi paritetici, tali asserzioni, anziché

soccorrerla, ne pregiudicano in modo determinante la posizione. Infatti, in applicazione

della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.6. e 2.7.), quale gerente

di una Sagl †__________ doveva esercitare l’alta vigilanza sulle persone a cui

era affidata la gestione, informandosi periodicamente sull’andamento

dell’azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici venissero

effettivamente versati alla Cassa. Il gerente non può quindi liberarsi dalla

sua responsabilità sostenendo che imprecisati terzi si occupavano della

gestione o che non avrebbe mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di

aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fosse fidato

delle rassicurazioni di terzi a cui aveva delegato la gestione, poiché tale

agire configura già di per sé un comportamento gravemente negligente (pro

multis STCA 31.2023.18 del 22 aprile 2024 consid. 2.7.2., 31.2023.12 del 14

dicembre 2023 consid. 2.8.2. e 31.2020.18 del 21 dicembre 2020 consid. 2.7.).

Pertanto,

la censura della ricorrente risulta inconferente.

2.9. Costituisce motivo di giustificazione il caso

in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V

189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero

stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento

fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

Considerandi

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52.

AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35

segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.

1.2

, 2.3., 2.8-2.8.5.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa

ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.10

La

ricorrente ha chiesto l’assunzione la “Edizione documenti da __________”

al fine di dimostrare l’asserita inabilità lavorativa completa dal 6 luglio

2020.

di †__________ (cfr. supra consid. 1.4.).

Va ricordato che per costante

giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede

il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001

IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b).

Nel

caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.8.1. e 2.8.2.

in fine), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente

vertenza e quindi non è necessario dare seguito alla suddetta richiesta di

assunzione di prove.

2.11

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza doveva assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1.

Confermata la responsabilità del defunto gerente, RI 1 – quale erede che non ha

rinunciato alla successione dell’organo – va confermata debitrice per i

contributi paritetici insoluti per il periodo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021

per complessivi fr. 177'668.10, ragione per cui il ricorso va respinto e la

decisione su opposizione confermata.

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile

a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire

la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta".

L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale

(federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente

la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione

delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in

materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità

ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga

il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti