Lexipedia

Decisione

31.2024.9

Responsabilità dell’erede del gerente della fallita Sagl. Stato di salute del gerente non assurge a motivo di discolpa. Non provato stato indebitamento della Sagl all’assunzione della funzione. Organo responsabile anche per debiti contributivi pregressi. Brevità dell'incarico irrilevante

5 novembre 2024Italiano47 min

quanto concerne la censura afferente alla durata della carica di gerente di †__________

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

31.2024.9

jv/sc

Lugano

5 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24

giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione su

opposizione del 24 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di art.

52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

chiamati in causa: TERZ

1

TERZ

2

ritenuto in

fatto

1.1. La FA 1,

con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 16 ottobre

2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

__________

ha formalmente ricoperto la carica di gerente con diritto di firma individuale dal

13 luglio 2021 al 7 febbraio 2022, pur essendo deceduto il 2 gennaio 2022 (cfr.

estratto RC informatizzato agli atti; certificato ereditario del 19 agosto

2022, sub doc. 11).

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro almeno dal marzo 2014 (doc. 3, allegato B).

Non

avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 5 novembre

2020 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e, dal gennaio 2021,

precettarla (doc. 4; estratto del registro delle esecuzioni, sub doc. 11).

Con

decisione 30 novembre 2022 la Pretura del Distretto di __________ ha

pronunciato il fallimento della società per il medesimo giorno, ordinandone la

liquidazione in via sommaria (pubblicazione FUSC del 7 dicembre 2022).

Il 19

gennaio 2023 è stata sospesa la procedura di fallimento per mancanza di attivi

(pubblicazione FUSC del 17 febbraio 2023).

Il 20

febbraio 2023 la Cassa ha insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a

classe) per complessivi fr. 377'728.90 relativo ai contributi paritetici

insoluti per gli anni 2020-2022 (scritto del 20 febbraio 2023 della Cassa

all’UF di __________, sub doc. 11).

Il 18

aprile 2023 la Cassa ha insinuato in via definitiva presso l’UF di __________

un credito (in 2a classe) per complessivi fr. 378'187.70 relativo ai contributi

paritetici insoluti per gli anni 2020-2022, (scritto del 18 aprile 2023 della

Cassa all’UF di __________, sub doc. 11).

1.3. Constatato

di aver subito un danno, con decisione 29 marzo 2024, confermata con decisione

su opposizione 24 maggio 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52

LAVS a RI 1 quale erede di †__________, di fr. 177'668.10 relativi al periodo

contributivo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021, in via solidale con gli altri

eredi __________ e TERZ 1 per analogo periodo ed importo e con TERZ 2

limitatamente a fr. 80'099.05 (docc. 1 e 3).

1.4. RI 1,

rappresentata dall’avv. dott. RA 1, ha interposto ricorso 24 giugno 2024 contro

la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento e chiedendo “Edizione

documenti da __________” per dimostrare l’asserita inabilità lavorativa

completa dal 6 luglio 2020 di †__________

1.5. Con la

risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe

procedure anche nei confronti di __________ per il medesimo periodo ed importo

contributivo), TERZ 1 (per medesimo periodo ed importo contributivo) e TERZ 2

(per fr. 43'240.80), terminate con la crescita in giudicato delle rispettive

decisioni (su opposizione).

Nel

merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza

alla decisione su opposizione ed evidenziando in particolare come lo stato di

salute di †__________ – invocato dalla ricorrente quale motivo di discolpa –

non può assurgere a motivo di giustificazione e discolpa.

1.6. Con

scritto dell’11 settembre 2024 la ricorrente ha prodotto della refertazione

medica allestita dalla curante di †__________, dr.ssa __________ (specialista

in oncologia) (VII 1/2).

1.7. Con

scritto del 16 settembre 2024 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX).

1.8. Con

scritto del 18 settembre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione (X).

1.9. TERZ 1 è

rimasto silente, mentre con scritto del 26 settembre 2024 TERZ 2 ha presentato

osservazioni (X).

1.10. Con

scritto del 4 ottobre 2024 la Cassa ha nuovamente ribadito la propria posizione

(XIV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1

deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione

contestata.

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato

pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e

9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito

del fallimento (decretato per il 30 novembre 2022) della FA 1, quale (ex)

gerente della società †__________ rispondeva in via sussidiaria dei contributi

non soluti della società. Essendo deceduto il 2 gennaio 2022, con decisione di

risarcimento 29 marzo 2024 la Cassa ha rettamente chiesto ad RI 1 – quale erede

non rinunciataria dell’organo formale (certificato ereditario del 19 agosto

2022, sub doc. 9; in tema di responsabilità degli eredi di un organo vedasi DTF

119 V 165 consid. 3c, 129 V 300 consid. 3.1; STFA H 36/02 del 10 ottobre 2002;

STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 consid. 3.3.2.; vedasi anche STF 9C_646/2012 del

27 agosto 2013 consid.3.2., STCA 31.2022.18+19 del 20 ottobre 2022 consid. 2.1.

e 31.2005.10-11 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2.; Bottinelli/Conca

Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 357 e seg. con molteplici rinvii

giurisprudenziali; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in:

RBS-Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht 2012, pagg.

338 e 356) – il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non

versati per il periodo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021 (cfr. supra consid.

1.3.).

Infatti,

conformemente alla surriferita giurisprudenza e dottrina, l’obbligo di

risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità

sussidiaria del de cuius quale (ex) organo della persona giuridica fallita è

trasferito agli eredi nella misura in cui non abbiano rifiutato la successione.

In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della

successione, la Cassa è libera di procedere (con separate decisioni) nei

confronti dei singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la

sua integralità.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili

le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4

novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In

concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 29 marzo 2024 i

conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPD/AD relativi al

periodo 1. gennaio 2020 al 30 novembre 2021 per complessivi fr. 177'668.10 (fr.

36'858.25 per il periodo 1. gennaio al 31 dicembre 2020 e fr. 140'809.85 per il

periodo 1. gennaio al 30 novembre 2021) (doc. 1), producendo altresì i docc. 4

e 5 che illustrano nel dettaglio l’evoluzione del saldo contributivo nei

surriferiti periodi.

La

ricorrente non ha di per sé contestato l’ammontare o la composizione del danno

fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti.

Pertanto,

la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria,

conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa

di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali

(DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e

dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010

consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Secondo

la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori

che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto

economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.

Un organo entrato a far parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza

di una Sagl, cfr. infra consid. 2.7.) può essere ritenuto responsabile del

debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione

(STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di

assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la

possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non

dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii

giurisprudenziali).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella

causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86

consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali

organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid.

2.9.).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7. Accettando

il mandato di gerente con diritto di firma individuale di una società a

garanzia limitata †__________ ha assunto tutti gli obblighi che da tale

funzione derivano (cfr. supra consid. 1.1.).

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza

ad ogni gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso

della Sagl il gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile

(cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.;

DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29

agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit.,

n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del

11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario

si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto,

nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.8. La

ricorrente sostiene, per quanto di rilevanza, che †__________:

-

è stato “inabile al lavoro al 100% dal 6 luglio 2020 sino alla data

del decesso”, la grave malattia e le estenuanti cure avendolo “distratto

dal suo ruolo di amministratore [recte: gerente] della società”, causandogli

anche problemi di ordine cognitivo;

-

ha assunto la funzione di gerente della FA 1 allorquando “la società

versava già in uno stato di grave inadempienza relativamente al pagamento dei

contributi sociali” e che la richiesta di una dilazione per i pagamenti

degli contributi paritetici rende “presumibile che la società non avesse la

liquidità per farvi fronte”;

-

è stato gerente della società “per un breve lasso di tempo, dal 13

luglio 2021 al 02.01.2022”;

-

nonostante la società presentasse ad inizio 2020 uno scoperto

contributivo di fr. 121'342.40 “dagli anni precedenti e quindi in nessun

modo imputabili ad una eventuale grave negligenza”, ha provveduto al

versamento di arretrati contributivi per complessivi fr. 57'347.45 nel corso

del 2021;

-

“nulla poteva modificare poiché la società risultava […] amministrata

[…] di fatto da altre persone dalle quali aveva ricevuto varie

rassicurazioni” (I, pagg. 3-6; VII).

2.8.1. La

ricorrente sostiene, in sintesi, che †__________ fosse impossibilitato ad esercitare

il suo mandato di gerente a motivo della grave malattia (tumore

diagnosticatogli nel luglio 2020) determinante una scemata capacità cognitiva,

un’incapacità lavorativa completa ed infine il decesso. A supporto della sua

tesi, ella ha prodotto l’avviso di malattia del 1. agosto 2020 con relativo

foglio d’accompagnamento (I, allegato D), il rapporto del 12 novembre 2021

della curante dr.ssa __________ (specialista in oncologia) e la richiesta

(accolta) di svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti (VII

1/2).

Secondo la giurisprudenza, in generale

la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido

motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo

non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in

merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha

confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti).

Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può

essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato

di salute, avrebbe potuto e

dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato

possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14

del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8;

31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006;

31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001

consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi

giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017

consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016

del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo chiamato

(sussidiariamente) a risarcire il danno.

A seguito del decesso di quest’ultimo,

l’onere della prova grava sui membri della comunione ereditaria (cfr. supra

consid. 2.2. in fine).

Nel caso concreto, pur senza

misconoscere la grave patologia che ha condotto, dopo un percorso di cure

invasive, al decesso del gerente, da un attento esame degli atti questo Giudice

non può concludere che il suo stato di salute

sia stato tale da assurgere a motivo di

discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza. Questo per i seguenti

motivi.

†__________

ha assunto la funzione di gerente con diritto di firma individuale della FA 1

dal 13 luglio 2021 al 2 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.1.). Le surriferite

refertazioni si riferiscono all’intervallo dal 6 luglio 2020 (giorno della

diagnosi) al 23 agosto 2024 (giorno in cui il medico cantonale ha concesso lo

svincolo dal segreto professionale “Per risolvere questioni assicurative”).

Per

quanto attiene all’avviso di malattia, trattasi di una generica comunicazione,

senza indicazioni sull’autore, comprendente la data dell’annuncio (1. agosto

2020), i dati personali gerente (generalità ed estremi), la diagnosi di cancro,

il fatto che il trattamento è iniziato il 6 luglio 2020 e l’indicazione di

un’incapacità lavorativa completa da tale data e continua. Il relativo foglio

d’accompagnamento nulla aggiunge rispetto a quanto precede.

Circa

il rapporto del 12 novembre 2021 allestito dalla curante oncologa, esso riporta

la diagnosi di “adenocarcinoma G2 del retto basso con metastasi linfonodali,

metastasi epatica e metastasi ossee […]”, la terapia oncologica, la

situazione a novembre 2021 di sofferenza “per dolori a livello del retto e bacino

a destra, inappetenza e stanchezza […]”, la proposta terapeutica e le

diagnosi collaterali, come pure uno scritto della curante ad una collega in cui

viene riferito che “il beneficio [del nuovo trattamento, n.d.r.] è

durato molto poco (2-3 settimane) seguito da un nuovo aumento dei dolori”.

Non vi è per contro alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (residua),

rispettivamente alcun elemento circa l’impossibilità per †__________ di

rendersi conto della sua funzione quale organo formale della società e dei

relativi obblighi in punto ai contributi paritetici.

Quo

alla richiesta di svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti e al

certificato ereditario del 19 agosto 2022, tali documenti non presentano

indicazioni sulla capacità lavorativa nell’intervallo temporale topico e sono

pertanto irrilevanti.

Le

refertazioni di cui sopra, vanno messe in relazione con quanto osservato dalla

Cassa nella risposta di causa (III, pag. 4 e segg., sottolineature del

redattore):

"

In merito alle capacità cognitive e

di agire del defunto […], […] nel periodo oggetto del danno di cui alla

decisione qui avversata il signor __________ risultava essere organo formale

delle seguenti società ([…] doc. 6):

-

__________, membro dal 16.07.2014

[…] sino al suo decesso. […] dal 07.08.2014 risultava essere l’unico membro del

CdA iscritto a RC;

-

__________, amministratore unico

[…] dal 23.11.2021 […] sino al suo decesso. Carica assunta il 05.10.2021

come da relativo verbale, con istanza di modifica a RC controfirmata dal

notaio;

-

__________ AU dal 24.03.2017 al

29.03.2021 […]. Carica revocata il 23.03.2021 come da relativo verbale;

-

__________, AU dal 09.06.2021 sino

al decesso. Carica assunta il 14.05.2021 come da relativo verbale

redatto alla presenza del notaio che ne attesta la piena capacità civile e

di disporre;

-

__________, gerente dal

07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal 23.12.2019

sino al decesso;

-

__________, AU dal 13.07.2021

sino dal decesso. Carica assunta il 07.07.2021 come da relativo verbale

con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal

07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 07.07.2021 sino al decesso. Carica

assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della

firma da parte del notaio;

-

__________, AU dal 24.09.2014

sino al decesso.

-

__________, AU dal 04.07.2013

sino al decesso;

-

__________, gerente dal

27.09.2021 sino al decesso. Carica assunta il 16.09.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal

31.03.2021 sino al decesso. Carica assunta il 24.03.2021 come da

relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

FA 1, gerente dal 13.07.2021

sino al decesso. Carica assunta il 7 luglio 2021 come da verbale

assembleare redatto alla presenza del notaio;

-

__________, AU dal 09.02.2021

sino al decesso. Carica assunta il 26.01.2021 come da relativo verbale

con autenticazione della firma da parte del notaio;

-

__________, gerente dal 27.03.2014

sino al decesso;

-

__________, AU dal 27.10.2017 al

15.07.2020. Revoca delle funzioni il 07.07.2020, come da relativo

verbale;

Inoltre, […] si osserva che:

-

Il 1. settembre 2020 [†__________, n.d.r.] comunica [alla Cassa, n.d.r.],

quale gerente della __________, che la stessa non ha dipendenti, richiedendo

nel contempo di annullare le fatture di acconto del 2° e 3° trimestre 2020;

-

Il 22 febbraio 2021 [†__________, n.d.r.] compila, come confermato dalla

ricorrente, la dichiarazione dei salari della società __________;

-

Il 12 aprile 2021 compila il

questionario di affiliazione della __________;

-

Il 14 luglio 2021 ha

richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della […] __________;

-

Il 16 luglio 2021 ha richiesto

di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della FA 1;

-

L’8 settembre 2021 ha comunicato

alla Cassa, tramite lettera, che la __________ non occupava più salariati,

compilando il modulo apposito e chiedendo nel contempo l’annullamento

dell’ultima fattura di acconto;

-

Il 7 dicembre 2021 ha richiesto

la modifica della dichiarazione dei salari 2020 inerente la società FA 1;

-

Dal conto individuale AVS del

signor __________ risulta che nel 2020, nel periodo gennaio-dicembre, ha

percepito un salario di CHF 19'200.00 dalla __________ e che per il

periodo da luglio a dicembre 2021 ha percepito una retribuzione di CHF 3'250.00

dalla __________ (doc. 7).

La Cassa osserva inoltre che il signor __________ era

già stato oggetto di procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso

del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________. […] nel

periodo da maggio 2020 ad agosto 2021 […] ha effettuato il pagamento di

8 rate di CHF 390.00 ciascuna (doc. 8).”

Esaminata

la surriferita documentazione, questo Giudice ritiene che anche se, per ipotesi

di lavoro, si volesse ritenere †__________ inabile al lavoro al 100% dal 6

luglio 2020 sino alla data del decesso, il suo agire, ben documentato dalla Cassa,

non permette certo di concludere per un’incapacità di comprendere il proprio

ruolo o anche nominare un sostituto, anzi. Infatti, nell’intervallo temporale

critico (6 luglio 2020-2 gennaio 2022), egli ha assunto diversi nuovi mandati

in seno a molteplici società, amministrandole attivamente (anche in punto ai

contributi paritetici) e percependo retribuzioni per il suo operato, dimostrando

quindi essere ben conscio delle proprie incombenze quale organo.

Pertanto,

lo stato valetudinario di †__________ non può assurgere a motivo di discolpa ai

sensi della giurisprudenza topica, circostanza che rende superflua la richiesta

di “Edizione documenti da __________” (cfr. supra consid. 1.4.).

2.8.2. L’insorgente

sostiene che al momento dell’assunzione della funzione di gerente da parte di †__________,

la società si trovava già in uno stato di sovraindebitamento.

Conformemente

alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare

affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono

dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA di una SA

(rispettivamente della gerenza di una Sagl), poiché esiste in entrambi i casi

un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell’organo e il non pagamento

dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301;

DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale

cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia,

il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave

negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al

momento dell’elezione nel consiglio di amministrazione, costituendo casi di

insolvenza l’apertura del fallimento, la revoca della moratoria concordataria

ed il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo ai sensi dei

combinati artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF (Bottinelli/Conca

Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, op. cit., pagg. 340, 354 e seg.; DTF 123 V 168 consid. 5b e riferimenti; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in

AJP 1996 pag. 107; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Ciò vale anche qualora la

società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (STF

9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e seg.; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag.

301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione

non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi

precedentemente all’assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto

2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01 consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98,

pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Va

precisato che seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio

essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua

entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di

legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se

il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti

già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma

aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una

persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che

il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso

in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli

almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale

con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e

481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii

giurisprudenziali).

In

tema vedasi anche STCA 31.2023.12+14-15 del 14 dicembre 2023 consid. 2.7.1.,

31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.5., 31.2022.14 del 26 settembre 2022

consid. 2.8.1., 31.2022.3 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.

In

casu l’insolvenza della società è intervenuta successivamente all’entrata in

carica di †__________ il 13 luglio 2021, e meglio con il fallimento della

società il 30 novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1. in fine e 1.2.).

Inoltre,

agli atti non vi è alcuna prova documentale circa lo stato debitorio della

società, la ricorrente non avendo prodotto (e neppure richiesto) la contabilità

societaria, ragione per cui l’asserzione della ricorrente rimane una mera

allegazione di parte senza alcun riscontro fattuale.

Peraltro,

l’allegazione della ricorrente risulta in aperto contrasto con quanto asserito

da TERZ 2 nella presa di posizione del 26 settembre 2024 (XII 1, sottolineature

del redattore):

"

Con comunicazione […] del 24 aprile

2024 il sottoscritto ha richiesto un colloquio per illustrare la propria

posizione, durante tale incontro, ha potuto verbalizzare il proprio punto di

vista. […] nella documentazione allegata durante il colloquio viene data anche

evidenza del fatto che sul conto corrente aziendale vi fossero ampiamente le

provviste per provvedere ai pagamenti dovuti e che nei giorni successivi

sarebbe giunta altra importante liquidità riferibile a tutti gli incassi del

mese precedente con pagamenti di stipendi già effettuati così come esplicitato

nella comunicazione […]. […] Appare pertanto infondata l’affermazione che

la revoca della disposizione di pagamento da parte del nuovo gerente fosse

motivata da un’insufficienza di risorse economiche così come altrettanto infondata

è l’assiomatica tesi che la società versasse in dissesto finanziario

poiché, fino a quella data, nonostante alcune temporanee sofferenze, non vi

era alcun indicatore di rischio che facesse pensare ad un tracollo economico

finanziario avendo superato anche il difficilissimo periodo del COVID 19,

estremamente afflittivo per un’azienda impegnata nel settore alberghiero. Anzi,

si può assolutamente affermare che la Sagl fosse in fase di ripresa dopo la

tormentata attività del 2020. È infatti noto […] che le stagioni turistiche

ticinesi estive 2021 e 2022 abbiano beneficiato del comportamento dei cittadini

svizzeri orientato verso villeggiatura domestica per un residuo timore nei

confronti della pandemia. Appare quindi evidente che il declino che ha

condotto la Sagl al fallimento sia iniziato successivamente alle dimissioni del

sottoscritto quale gerente e non è assolutamente motivabile da supposte

sofferenze pregresse. […] Si ribadisce che il sig. __________ avrebbe

potuto saldare, alla data di nomina quale gerente, la massa debitoria nei

confronti della Cassa […] e, se non l’ha fatto, i motivi non possono essere

ricercati nella sofferenza finanziaria della Sagl.”

TERZ 2

ha inoltre prodotto lo scritto del 16 luglio 2021 inviato al socio __________ (XII

2 sottolineature del redattore):

"

[…] come comunicato […], ho

provveduto a caricare sul portale […] della Banca […] il pagamento degli

arretrati AVS per un totale di 51.794.75 chf così come da estratto del 6 luglio

2021. Il pagamento verrà effettuato il 28 luglio. Il conto corrente ha

provviste sufficienti (saldo di oggi 91.000.00 chf ma tutti gli incassi di

giugno devono ancora giungere) per evadere tale impegno. Il saldo __________

è a zero quindi nulla è dovuto. Ci sono 38.600 chf di IVA da pagare entro il 28

luglio poiché l’AFC scrive che non è stato ancora inoltrato il rendiconto del

2° semestre 2020 e quindi la determinazione è forfetaria. […] non so come tu

sia rimasto d’accordo con la fiduciaria. Anche in questo caso, le provviste

sono disponibili. Qui è comunque possibile chiedere una dilazione. Tutti i

pagamenti che mi ha inviato __________ sono stati effettuati. La Fiduciaria […]

sollecita […] alcune informazioni per la verifica AVS di settembre: suggerisco

di stare sul pezzo. Infine ho provveduto […] oggi […] ad inviare all’ufficio di

registro di commercio […] tutti i formulari per il trasferimento delle quote

della __________ alla __________ […]. Ho inviato sia a Banca __________ che a __________

Fatti

i contatti del Sig. __________ affinché si completi il passaggio.”

Di

tutta evidenza, non vi è alcun elemento a sostegno della tesi dell’insorgente

secondo cui la società, al momento dell’assunzione della funzione di gerente da

parte di †__________ si trovasse in uno stato di eccedenza di debiti ex art.

725b CO. Inoltre, la comunicazione in parola evidenzia – nuovamente (cfr. supra

consid. 2.8.1.) – come nonostante la malattia diagnosticatagli il 6 luglio

2020, †__________ era coinvolto in operazioni societarie.

2.8.3. Per

quanto concerne la censura afferente alla durata della carica di gerente di †__________

(“dal 13 luglio 2021 al 02.01.2022”), vale quanto segue.

Secondo

la giurisprudenza, l’amministratore è responsabile dal momento della sua

entrata effettiva nel consiglio d’amministrazione, indipendentemente dalla data

d’iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).

Per

liberare dalla responsabilità ex art. 52 LAVS l’amministratore che si dimette

dopo pochi mesi dall’assunzione della carica, deve essere adempiuta la

condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la

società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002

consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b). Non può in ogni caso essere

riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio

avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

In

concreto †__________ ha rivestito la carica di gerente dal 13 luglio 2021 (cfr.

supra consid. 1.1. in fine), allorquando la società era già stata oggetto di

sistematiche diffide (da novembre 2020) e procedure esecutive (da gennaio 2021)

(cfr. supra consid. 1.2.).

Ne

consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza, la brevità della carica

non assurge in concreto a motivo di giustificazione.

2.8.4. La

ricorrente sostiene che a †__________ non può essere rimproverato un agire

negligente, giacché la società presentava “ad inizio 2020 un totale dovuto a

titolo di contributi paritetici pari a CHF 121'342.40 per gli anni precedenti e

quindi in nessun modo imputabili ad una eventuale grave negligenza”,

adducendo altresì come il fatto che “nel corso dell’anno 2021 sono stati

effettuati pagamenti alla Cassa per CHF 57'347.45” assurga a circostanza

esimente.

A torto.

Come accennato

(cfr. supra consid. 2.7.), la giurisprudenza ha sancito che chi entra nella gerenza di una Sagl può essere ritenuto

responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua

entrata in funzione, poiché se al momento di assumere il mandato di gerente,

non gli viene data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione

contributiva egli non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.

In

casu, la ricorrente non ha neppure allegato che al momento di assumere la

funzione di gerente a †__________ fosse stata preclusa la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, posto che per ottenere

informazioni in tal senso egli avrebbe dovuto semplicemente rivolgersi alla

Cassa.

Pertanto,

egli risponde anche per i contributi paritetici arretrati relativi ai periodi

precedenti alla sua gerenza.

Quanto

all’asserito versamento di fr 57'347.45 nel corso del 2021, tale (non meglio

sostanziata) circostanza nulla muta, giacché il pagamento parziale degli oneri

sociali non assurge a valido motivo di discolpa o di giustificazione. In caso

contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi,

cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la

responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28

giugno 2004; STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009, 31.2021.10 del 13 settembre

2021 consid. 2.7.3., 31.2023.21 dell’8 luglio 2024 consid. 2.7.4.).

In

effetti, oltre al fatto che quanto asserito dalla ricorrente configura una mera

allegazione di parte, va sottolineato che l’assunzione della funzione di

gerente della Sagl comportava il rischio che gli asseriti profusi sforzi atti a

saldare lo scoperto contributivo sarebbero risultati vani, con la conseguente

responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS. Tale circostanza era nota al

gerente, già coinvolto in (almeno) una “procedura di risarcimento danni ex

art. 52 LAVS nel corso del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015

della __________”, come incontestatamente asserito dalla Cassa (III, pag.

5; doc. 9).

2.8.5. La

ricorrente sostiene che †__________ non avesse voce in capitolo circa i

contributi paritetici, giacché la società era amministrata “da altre persone

dalle quali aveva ricevuto varie rassicurazioni”.

Ora, anche

se per ipotesi di lavoro si prendesse per fedefacente quanto asserito dalla

ricorrente, ossia che il gerente abbia ricevuto delle rassicurazioni da

imprecisate “altre persone” beneficiarie di una delega gestionale e con

l’obbligo di versare i contributi paritetici, tali asserzioni, anziché

soccorrerla, ne pregiudicano in modo determinante la posizione. Infatti, in applicazione

della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.6. e 2.7.), quale gerente

di una Sagl †__________ doveva esercitare l’alta vigilanza sulle persone a cui

era affidata la gestione, informandosi periodicamente sull’andamento

dell’azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici venissero

effettivamente versati alla Cassa. Il gerente non può quindi liberarsi dalla

sua responsabilità sostenendo che imprecisati terzi si occupavano della

gestione o che non avrebbe mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di

aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fosse fidato

delle rassicurazioni di terzi a cui aveva delegato la gestione, poiché tale

agire configura già di per sé un comportamento gravemente negligente (pro

multis STCA 31.2023.18 del 22 aprile 2024 consid. 2.7.2., 31.2023.12 del 14

dicembre 2023 consid. 2.8.2. e 31.2020.18 del 21 dicembre 2020 consid. 2.7.).

Pertanto,

la censura della ricorrente risulta inconferente.

2.9. Costituisce motivo di giustificazione

il caso

in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V

189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero

stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento

fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile

Considerandi

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52.

AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35

segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.

1.2., 2.3., 2.8-2.8.5.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa

ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.10

La

ricorrente ha chiesto l’assunzione la “Edizione documenti da __________”

al fine di dimostrare l’asserita inabilità lavorativa completa dal 6 luglio

2020.

di †__________ (cfr. supra consid. 1.4.).

Va ricordato che per costante

giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede

il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001

IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b).

Nel

caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.8.1. e 2.8.2.

in fine), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente

vertenza e quindi non è necessario dare seguito alla suddetta richiesta di

assunzione di prove.

2.11

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza doveva assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1.

Confermata la responsabilità del defunto gerente, RI 1 – quale erede che non ha

rinunciato alla successione dell’organo – va confermata debitrice per i

contributi paritetici insoluti per il periodo 1. gennaio 2020-30 novembre 2021

per complessivi fr. 177'668.10, ragione per cui il ricorso va respinto e la

decisione su opposizione confermata.

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile

a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire

la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta".

L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale

(federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente

la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione

delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in

materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità

ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga

il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti