Lexipedia

Decisione

31.2025.2

Respinto il ricorso contro la decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Violato l'obbligo di (attivamente) comunicare l'assunzione di personale e i salari versati, non essendo sufficiente la sola richiesta all'IAS del modulo per la dichiarazione dei salari

4 settembre 2025Italiano38 min

i contributi per il 2022, avrebbe intenzionalmente omesso di farlo. La signora RI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2025.2

MP/gm

Lugano

4 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21

febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamata in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1

(ora in liquidazione), con sede dapprima a __________, poi a __________ (Canton

__________) e infine a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 29

aprile 2010 (doc. 6 incarto Cassa, pagg. 6-9).

La società è

stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datore di lavoro dal

1. aprile 2010 al 30 aprile 2023 (doc. 6 incarto Cassa, pag. 31 p.to 1).

RI 1 ha

ricoperto formalmente la carica di gerente con diritto di firma collettiva a due

dal 17 novembre 2021 sino al 9 marzo 2023 (doc. 6 incarto Cassa, pag. 7).

1.2. Con decisione del 21 maggio 2024 il

Tribunale del Circolo di __________ (Canton __________) ha pronunciato il

fallimento della società con effetto a partire dal medesimo giorno (cfr.

estratto del Registro di commercio informatizzato del Canton __________

relativo alla società).

Con decisione dell’8 ottobre 2024

il Tribunale del Circolo di __________ ha sospeso la procedura di fallimento per

mancanza di attivi (cfr. ibidem).

1.3. Constatato di aver subito un danno,

con decisione del 27 dicembre 2024, confermata con decisione su opposizione del

21 febbraio 2025, la Cassa ha chiesto alla signora RI 1 il risarcimento ex art.

52 LAVS di fr. 12'405.55 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati

dalla società per l’anno 2022, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 (docc. 2 e

4 incarto Cassa).

1.4. La signora RI 1 il 26 marzo 2025 ha

interposto ricorso contro la decisione su opposizione, postulandone

l’annullamento o in subordine la modifica, nel senso di limitarla ai contributi

da pagare per il suo stipendio meno i contributi già trattenuti dal datore di

lavoro e senza interessi moratori, tasse di diffida e spese esecutive. Sostiene

innanzitutto che il suo nome sarebbe stato inserito a Registro di commercio su

richiesta dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di

fiduciario, che però nell’allegata decisione non avrebbe fatto nessun accenno

all’art. 716 CO. Indica inoltre che la signora TERZ 1 le avrebbe impedito di

svolgere il suo lavoro e, sebbene avesse i soldi e avesse detto di aver pagato

Fatti

i contributi per il 2022, avrebbe intenzionalmente omesso di farlo. La signora RI

1 avrebbe fatto pressioni per il pagamento degli acconti AVS ma non avrebbe mai

avuto accesso ai conti bancari della società, firmato documenti commerciali,

allestito o visto la dichiarazione dei salari 2022; comunque, non avrebbe

potuto fare nulla. Avrebbe mandato una mail al Servizio contributi paritetici

per ottenere informazioni corrette ma senza ricevere risposta, con la quale il

denaro versato dal notaio __________ alla società a marzo o aprile 2023 sarebbe

stato, a suo dire, trattenuto fino a quando la situazione dei pagamenti AVS si

sarebbe chiarita. Contrariamente a quanto scritto dalla Cassa, inoltre, non

avrebbe una formazione economica. Quanto al periodo di carica, fa valere di

aver comunicato la disdetta immediata del contratto di lavoro il 5 gennaio 2023

e che la decisione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni

di fiduciario sarebbe decaduta il 23 gennaio 2023.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa

comunica al TCA di aver avviato un’analoga procedura nei confronti di TERZ 1,

terminata con il passaggio in giudicato della relativa decisione.

Nel merito, confermando le

motivazioni esposte nella decisione impugnata, la Cassa postula la reiezione

del ricorso. Precisa che anche considerando il 5 gennaio 2023 quale data delle

dimissioni nulla muterebbe per quanto riguarda il danno, poiché la ricorrente,

responsabile della violazione dell’obbligo di comunicare la base di calcolo

degli acconti, dovrebbe rispondere del conguaglio del 2022 emesso poi

tardivamente. Conferma altresì gli elementi del danno, come da decisione

impugnata. Mal comprenderebbe, inoltre, come l’eventuale mancato invio di un

modulo reperibile sul sito dell’IAS avrebbe impedito alla ricorrente di

comunicare alla Cassa l’occupazione di personale rispettivamente i salari

versati nel corso del 2022. Cassa che non avrebbe, quindi, fatturato gli

acconti trimestrali.

1.6. Con scritto del 16 maggio 2025 la

ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa.

1.7. In data 21 maggio 2025 il

vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, la quale è rimasta silente.

1.8. Con scritto del 26 maggio 2025 la

Cassa si è espressa sul precedente scritto della ricorrente.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la

ricorrente deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da

decisione contestata.

2.3.

2.3.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il

datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e

l’art. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta

il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF

111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646

consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene

fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS

prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.3.2. In concreto, come da

giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società la Cassa ha

subito un danno e rettamente ha chiesto (in via sussidiaria) alla ricorrente,

già gerente della fallita, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi

paritetici non versati dalla società nel 2022, con vincolo di solidarietà con TERZ

1.

2.4.

2.4.1. Costituiscono elementi del danno

risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 seg. confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.4.2. In concreto la Cassa ha

allegato alla decisione di risarcimento il conteggio determinante per i

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 nonché per gli interessi di mora,

per complessivi fr. 12'405.55 (doc. 2 incarto Cassa, pag. 4).

La ricorrente contesta l’ammontare

del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti e chiede di limitarlo ai

contributi da pagare per il suo stipendio meno i contributi già trattenuti dal

datore di lavoro e senza interessi moratori, tasse di diffida e spese esecutive.

Come già rilevato dalla Cassa nella

risposta di causa, però, il danno si compone dei contributi sui salari di tutti

i dipendenti della società, senza che sia possibile operare una distinzione tra

questi come ipotizzato dalla ricorrente. L’addebito di interessi moratori è

invece previsto all’art. 41bis OAVS e dipende unicamente dal mancato

pagamento entro i termini, non da un’eventuale colpa della ricorrente che

comunque, come si vedrà meglio in seguito, è data. Quanto infine alle tasse di

diffida e alle spese esecutive, come si evince dal dettaglio sull’evoluzione

dell’incasso allegato alla risposta di causa la Cassa non le ha incluse nel

danno di cui ha chiesto il risarcimento alla ricorrente (doc. 5 incarto Cassa,

pag. 2).

Visto quanto sopra, la Cassa ha

debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento

ex art. 52 LAVS.

2.5.

2.5.1. Per definizione, il danno considerato

dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione

ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in

materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99 consid. 5a). Le

prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare

i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

La cassa di compensazione che constata

di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad

es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i

contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente dell’art.

34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può

presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o

almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe

allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta

viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).

I soci gerenti e i gerenti di una

Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come

gli organi di una società anonima. Pertanto, nell'ambito della responsabilità

ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere

parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 =

Pratique VSI 2000 pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.;

STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di una società anonima (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

2.5.2. Nella fattispecie concreta, accettando

il mandato di gerente di una Sagl, la ricorrente ha assunto – al pari

dell’organo di una società anonima – tutti gli oneri che da tale funzione

derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5

CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di attribuzioni

intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore deve di

principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione

particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli

affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente

coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STF del 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003, H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di

paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001

consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF

ha rilevato in particolare che "scopo della norma [l’art. 716a cpv.

1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata

dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Poiché quindi, come appena visto, quelle

di cui all’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO sono attribuzioni intrasmissibili ed

inalienabili ex lege, non giova alla ricorrente sostenere che il suo

nome sarebbe stato inserito a Registro di commercio su richiesta dell’Autorità

di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, che però nella

decisione del 3 dicembre 2021 (allegata quale doc. 2 al ricorso) non avrebbe

fatto nessun accenno al predetto articolo. Peraltro, la ricorrente non indica –

né emerge altrimenti – su che base e per quali motivi quest’autorità sarebbe

tenuta a farlo.

2.5.3. In particolare, giusta l’art. 35 cpv.

Considerandi

2.

OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i

mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua

di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla

riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.

gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all’originaria somma dei

salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La

giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione

dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio

con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il

datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30

gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).

In casu, la Cassa ha

ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS. Al

riguardo osserva che “l’opponente ha omesso di comunicare – rispettivamente

non ha vigilato che ciò avvenisse – l’assunzione di personale dal 2021, lasciando

che per tale anno e anche per il 2022 – quest’ultimo oggetto del danno imputato

– non venissero inviate le necessarie fatture di acconto periodiche, ma

limitandosi a fornire la dichiarazione dei salari per l’allestimento del

conguaglio durante l’anno successivo” (decisione impugnata, p.to 8 pag. 9);

specificamente per il 2022, la ricorrente “aveva l’obbligo quale gerente di

inviare la dichiarazione dei salari 2022 alla Cassa entro il 30 gennaio 2023

(art. 36 cpv. 2 OAVS), circostanza quest’ultima avvenuta solo tardivamente il

28.

dicembre 2023” (decisione impugnata, p.to 9 pag. 11).

Quanto allegato dalla Cassa

è stato contestato in questa sede dalla ricorrente unicamente con

l’argomentazione che il 19 dicembre 2022 ella avrebbe mandato una mail al

Servizio contributi paritetici “per chiedere cortesemente la dichiarazione

dei salari 2022” (doc. I 6), ma senza ricevere risposta. Si chiede quindi

cosa avrebbe dovuto fare, se nemmeno questo Servizio l’ha aiutata. Se avesse

ricevuto risposta, inoltre, a suo dire il denaro versato dal notaio __________

alla società a marzo o aprile 2023 sarebbe stato trattenuto fino a quando la

situazione dei pagamenti AVS si sarebbe chiarita.

Sennonché il Servizio contributi

paritetici ha risposto, il giorno successivo alla ricezione del messaggio di

posta elettronica della ricorrente, inviando direttamente alla società una

copia del modulo per la dichiarazione dei salari (cfr. la dicitura “Inviato

copia a Ditta __________ 20.12.2022” apposta sul doc. 6 incarto Cassa, pag.

36). Alla ricorrente sarebbe quindi stato sufficiente controllare la

corrispondenza giunta alla società per ottenere da detto Servizio il modulo richiesto

con il messaggio di posta elettronica. In ogni caso, la ricorrente non poteva

certo accontentarsi di richiedere (un’unica volta) un modulo da compilare per

ottemperare agli obblighi quale gerente, che le imponevano di (attivamente)

comunicare l’occupazione di personale da parte della società e dichiarare i

salari che la stessa aveva versato nel corso del 2022. Infine, va anche detto

che il documento che la ricorrente trasmette a supporto di quanto sostiene

(doc. V 3) è solo una bozza di rogito, non atto quindi a comprovare alcunché;

inoltre in nessuna clausola si può leggere che il notaio rogante avrebbe avuto

la possibilità di trattenere una somma di denaro fino al chiarimento della

situazione contributiva della società, pertanto la tesi della ricorrente è

comunque priva di fondamento.

Ne discende che, accettando il

mandato di gerente, la ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti

importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale

(tardivamente) dichiarata. Come visto (cfr. supra, consid. 2.3.1 e

2.5.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei

contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza

cui la ricorrente era tenuta quale organo della società, ragion per cui la

Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.

Dell’obbligo di vigilare sul

pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle

prescrizioni da parte del datore di lavoro la ricorrente, d’altronde, era ben

consapevole. Sebbene, infatti, non avesse una formazione economica, è ella

stessa ad ammettere che “dal 2006, ho costituito e ho gestito da sola, e con

successo, la mia società __________ e ho pagato sempre tutto il dovuto; quindi,

sapevo gestire una società perché ho imparato questo durante la mia esperienza

professionale” (ricorso, pag. 3). Nel messaggio di posta elettronica del 14

dicembre 2022 alla signora TERZ 1, inoltre, scriveva che “per 2022 dobbiamo

mandare la dichiarazione dei salari 2022” (doc. I 7).

2.5.4

La ricorrente argomenta che la signora

TERZ 1 le avrebbe impedito di svolgere il suo lavoro. La ricorrente, inoltre,

non avrebbe mai avuto accesso ai conti bancari della società, firmato documenti

commerciali, allestito o visto la dichiarazione dei salari 2022; comunque, a

suo dire, non avrebbe potuto fare nulla.

Innanzitutto, va detto che la

ricorrente non ha minimamente comprovato come la signora TERZ 1 le avrebbe

impedito di svolgere il ruolo di gerente e i compiti legati a questa funzione.

Inoltre, è da ritenere una negligenza grave la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella

causa A.F., 31.2003.18 consid. 2.10.2 con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6;

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali

organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi

deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni

(RCC 1989 pag. 115).

Va anche ricordato che, in caso di

aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli

obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che

un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114.

seg.; STF del 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

2.5.5

La ricorrente sostiene di aver fatto

pressioni per il pagamento degli acconti AVS e che la signora TERZ 1, sebbene

avesse i soldi e avesse detto di aver pagato i contributi per il 2022, avrebbe

intenzionalmente omesso di farlo.

Non è dato sapere quali siano state

concretamente le rassicurazioni che la ricorrente avrebbe ricevuto, le stesse

non essendo state specificate concretamente né minimamente comprovate. In ogni

caso va fatto presente che fidarsi di quanto detto rispettivamente delle

affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un

comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag.

165.

punto 8; cfr. anche STF H 349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4). La

fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a

giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in

argomento, cfr. STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29

del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).

Inoltre, va qui nuovamente

ricordato che qualora le eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il

pagamento dei contributi non avessero sortito alcun effetto utile –

sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è alcuna prova, e per

di più per degli acconti che in realtà non sono nemmeno mai stati fatturati

(doc. III p.to 4) – la ricorrente avrebbe dovuto agire con ancora maggiore

determinazione, uscendo dalla società per tempo, ciò che le avrebbe certamente

evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr.

STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Dimissioni che

non ha, però, rassegnato che più di 13 mesi dopo la sua entrata in carica.

2.5.6

Quanto alla fine del periodo di

carica, che la ricorrente fa risalire al 5 gennaio mentre la Cassa al 1.

febbraio 2023, va rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA un

amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS

dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da

questa data (e non dalla radiazione dal Registro di commercio) egli non ha

infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000

AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000 pag. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c

e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht,

Berna 1996, § 27 n. 54, STFA H 201 + 207/98 del 25 novembre 1999). Determinante

ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore

è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a).

Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla

cancellazione dell'iscrizione a Registro di commercio. Il diritto alla tutela

della buona fede relativa all’iscrizione a Registro di commercio non può essere

fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un

amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo

della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da

parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Da rilevare,

infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni,

rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata

del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008).

Nella fattispecie, nello scritto del

5.

gennaio 2023 della ricorrente alla signora TERZ 1 si può leggere che “inoltro

la mia disdetta con effetto

dal 01.02.2023, per l’incarico di

fiduciario immobiliare” e “prego cortesemente di cancellare nel registro

di commercio entro 01.02.2023, il mio nome con il diritto di firma e

anche l’indirizzo della sua società” (doc. 4 incarto Cassa, allegato B1;

sottolineatura del redattore). Nella richiesta del 12 gennaio 2023, sempre

della ricorrente ma indirizzata all’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle

professioni di fiduciario, di annullamento della deroga con la quale le era

stato concesso di ricoprire il ruolo di fiduciario immobiliare responsabile

anche di una seconda società, ugualmente si può leggere che “specifico che

l’annullamento della deroga dovrebbe avere effetto dal 01.02.2023”

(doc. 4 incarto Cassa, allegato B2; sottolineatura del redattore). Il tenore di

questi scritti è chiaro e inequivocabile: la ricorrente afferma precisamente di

voler porre fine alla sua occupazione presso la società e alla deroga di

fiduciario immobiliare presso la stessa dal 1. febbraio 2023, chiedendo di

conseguenza lo stralcio del suo nominativo a Registro di commercio entro la

medesima data. Stralcio che poi è avvenuto, ad opera della società, con scritto

del 1. febbraio 2023 (doc. 4 incarto Cassa, allegato C). Non si può pertanto

desumere alcuna dimissione dalla carica di gerente della società precedente al

1.

febbraio 2023. Nulla muta lo scritto del 19 gennaio 2023, in cui la

ricorrente indica “che non lavoro più per la FA 1, dal 05.01.2023” (doc.

4.

incarto Cassa, allegato B3). Infatti, l’ultimo giorno di lavoro effettivo

non deve necessariamente coincidere con l’ultimo giorno del rapporto

lavorativo (per esempio, per via di giorni di vacanza da recuperare). Non

ha alcuna rilevanza in questo contesto nemmeno lo scritto dell’Autorità di

vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 23 gennaio 2023

(doc. I 3), che riguarda soltanto la decadenza di una deroga di detta Autorità

e non il ruolo svolto dalla ricorrente come gerente della società.

In ogni caso, visto che il danno

fatto valere dalla Cassa riguarda il 2022 e considerata la violazione dell’art.

35.

OAVS di cui si è detto al considerando 2.5.3, questa delimitazione è

irrilevante. Va infatti qui ricordato che secondo la giurisprudenza l'organo

dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo

durante il quale era in carica ma emesso successivamente alla sua uscita dalla

società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data

una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di

comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto

2010).

Nel caso concreto, quindi, se anche

la fine del periodo di carica fosse – per ipotesi di lavoro – da anticipare,

come richiesto dalla ricorrente, al 5 gennaio 2023, ella risponderebbe comunque

del conguaglio relativo al 2022 emesso il 4 gennaio 2024 (doc. 5 incarto Cassa,

pag. 1). Il danno imputato alla ricorrente, pertanto, non muterebbe.

2.6

L’insorgente non ha del resto fatto

valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che

d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto

legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali

motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione

del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una

delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore

di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati

motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto, non

sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né

quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da

considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione

che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò

che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione

dell’incasso relativo al 2022 si rileva infatti come la società non ha versato

nemmeno una minima parte dei contributi dovuti (fr. 13'103.20; cfr. doc. 5 incarto

Cassa, pag. 2). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza,

la negligenza grave deve essere confermata.

2.7

Essendo venuta meno agli obblighi di gerente

della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non

sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va

ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento

da parte della società dei contributi paritetici dovuti nel 2022 per fr. 12'405.55

(interessi inclusi). Il ricorso va quindi respinto.

2.8

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4

Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è

una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle

leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di

giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in

assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente

l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza

non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di

procedura.

2.9

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto,

questo, che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 – deve essere dimostrato dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

In materia

patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000

il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non

sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti