31.2025.2
Respinto il ricorso contro la decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Violato l'obbligo di (attivamente) comunicare l'assunzione di personale e i salari versati, non essendo sufficiente la sola richiesta all'IAS del modulo per la dichiarazione dei salari
4 settembre 2025Italiano38 min
i contributi per il 2022, avrebbe intenzionalmente omesso di farlo. La signora RI
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2025.2
MP/gm
Lugano
4 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamata in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1
(ora in liquidazione), con sede dapprima a __________, poi a __________ (Canton
__________) e infine a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 29
aprile 2010 (doc. 6 incarto Cassa, pagg. 6-9).
La società è
stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datore di lavoro dal
1. aprile 2010 al 30 aprile 2023 (doc. 6 incarto Cassa, pag. 31 p.to 1).
RI 1 ha
ricoperto formalmente la carica di gerente con diritto di firma collettiva a due
dal 17 novembre 2021 sino al 9 marzo 2023 (doc. 6 incarto Cassa, pag. 7).
1.2. Con decisione del 21 maggio 2024 il
Tribunale del Circolo di __________ (Canton __________) ha pronunciato il
fallimento della società con effetto a partire dal medesimo giorno (cfr.
estratto del Registro di commercio informatizzato del Canton __________
relativo alla società).
Con decisione dell’8 ottobre 2024
il Tribunale del Circolo di __________ ha sospeso la procedura di fallimento per
mancanza di attivi (cfr. ibidem).
1.3. Constatato di aver subito un danno,
con decisione del 27 dicembre 2024, confermata con decisione su opposizione del
21 febbraio 2025, la Cassa ha chiesto alla signora RI 1 il risarcimento ex art.
52 LAVS di fr. 12'405.55 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati
dalla società per l’anno 2022, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 (docc. 2 e
4 incarto Cassa).
1.4. La signora RI 1 il 26 marzo 2025 ha
interposto ricorso contro la decisione su opposizione, postulandone
l’annullamento o in subordine la modifica, nel senso di limitarla ai contributi
da pagare per il suo stipendio meno i contributi già trattenuti dal datore di
lavoro e senza interessi moratori, tasse di diffida e spese esecutive. Sostiene
innanzitutto che il suo nome sarebbe stato inserito a Registro di commercio su
richiesta dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di
fiduciario, che però nell’allegata decisione non avrebbe fatto nessun accenno
all’art. 716 CO. Indica inoltre che la signora TERZ 1 le avrebbe impedito di
svolgere il suo lavoro e, sebbene avesse i soldi e avesse detto di aver pagato
Fatti
i contributi per il 2022, avrebbe intenzionalmente omesso di farlo. La signora RI
1 avrebbe fatto pressioni per il pagamento degli acconti AVS ma non avrebbe mai
avuto accesso ai conti bancari della società, firmato documenti commerciali,
allestito o visto la dichiarazione dei salari 2022; comunque, non avrebbe
potuto fare nulla. Avrebbe mandato una mail al Servizio contributi paritetici
per ottenere informazioni corrette ma senza ricevere risposta, con la quale il
denaro versato dal notaio __________ alla società a marzo o aprile 2023 sarebbe
stato, a suo dire, trattenuto fino a quando la situazione dei pagamenti AVS si
sarebbe chiarita. Contrariamente a quanto scritto dalla Cassa, inoltre, non
avrebbe una formazione economica. Quanto al periodo di carica, fa valere di
aver comunicato la disdetta immediata del contratto di lavoro il 5 gennaio 2023
e che la decisione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni
di fiduciario sarebbe decaduta il 23 gennaio 2023.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa
comunica al TCA di aver avviato un’analoga procedura nei confronti di TERZ 1,
terminata con il passaggio in giudicato della relativa decisione.
Nel merito, confermando le
motivazioni esposte nella decisione impugnata, la Cassa postula la reiezione
del ricorso. Precisa che anche considerando il 5 gennaio 2023 quale data delle
dimissioni nulla muterebbe per quanto riguarda il danno, poiché la ricorrente,
responsabile della violazione dell’obbligo di comunicare la base di calcolo
degli acconti, dovrebbe rispondere del conguaglio del 2022 emesso poi
tardivamente. Conferma altresì gli elementi del danno, come da decisione
impugnata. Mal comprenderebbe, inoltre, come l’eventuale mancato invio di un
modulo reperibile sul sito dell’IAS avrebbe impedito alla ricorrente di
comunicare alla Cassa l’occupazione di personale rispettivamente i salari
versati nel corso del 2022. Cassa che non avrebbe, quindi, fatturato gli
acconti trimestrali.
1.6. Con scritto del 16 maggio 2025 la
ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa.
1.7. In data 21 maggio 2025 il
vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, la quale è rimasta silente.
1.8. Con scritto del 26 maggio 2025 la
Cassa si è espressa sul precedente scritto della ricorrente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la
ricorrente deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da
decisione contestata.
2.3.
2.3.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il
datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
l’art. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta
il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF
111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646
consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS
prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono
sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si
occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili
dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3.2. In concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società la Cassa ha
subito un danno e rettamente ha chiesto (in via sussidiaria) alla ricorrente,
già gerente della fallita, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla società nel 2022, con vincolo di solidarietà con TERZ
1.
2.4.
2.4.1. Costituiscono elementi del danno
risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 seg. confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4.2. In concreto la Cassa ha
allegato alla decisione di risarcimento il conteggio determinante per i
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 nonché per gli interessi di mora,
per complessivi fr. 12'405.55 (doc. 2 incarto Cassa, pag. 4).
La ricorrente contesta l’ammontare
del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti e chiede di limitarlo ai
contributi da pagare per il suo stipendio meno i contributi già trattenuti dal
datore di lavoro e senza interessi moratori, tasse di diffida e spese esecutive.
Come già rilevato dalla Cassa nella
risposta di causa, però, il danno si compone dei contributi sui salari di tutti
i dipendenti della società, senza che sia possibile operare una distinzione tra
questi come ipotizzato dalla ricorrente. L’addebito di interessi moratori è
invece previsto all’art. 41bis OAVS e dipende unicamente dal mancato
pagamento entro i termini, non da un’eventuale colpa della ricorrente che
comunque, come si vedrà meglio in seguito, è data. Quanto infine alle tasse di
diffida e alle spese esecutive, come si evince dal dettaglio sull’evoluzione
dell’incasso allegato alla risposta di causa la Cassa non le ha incluse nel
danno di cui ha chiesto il risarcimento alla ricorrente (doc. 5 incarto Cassa,
pag. 2).
Visto quanto sopra, la Cassa ha
debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento
ex art. 52 LAVS.
2.5.
2.5.1. Per definizione, il danno considerato
dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione
ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in
materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99 consid. 5a). Le
prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg.
OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare
i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico
(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
La cassa di compensazione che constata
di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad
es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i
contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente dell’art.
34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può
presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o
almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe
allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta
viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non
permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010
del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).
I soci gerenti e i gerenti di una
Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come
gli organi di una società anonima. Pertanto, nell'ambito della responsabilità
ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 =
Pratique VSI 2000 pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.;
STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di una società anonima (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;
STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
2.5.2. Nella fattispecie concreta, accettando
il mandato di gerente di una Sagl, la ricorrente ha assunto – al pari
dell’organo di una società anonima – tutti gli oneri che da tale funzione
derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5
CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di attribuzioni
intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore deve di
principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione
particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli
affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che
egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).
Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o
negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve
intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente
coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27
febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC
1989
pag. 116; cfr. anche
STF del 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003, H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.
165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di
paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001
consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF
ha rilevato in particolare che "scopo della norma [l’art. 716a cpv.
1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata
dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Poiché quindi, come appena visto, quelle
di cui all’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO sono attribuzioni intrasmissibili ed
inalienabili ex lege, non giova alla ricorrente sostenere che il suo
nome sarebbe stato inserito a Registro di commercio su richiesta dell’Autorità
di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, che però nella
decisione del 3 dicembre 2021 (allegata quale doc. 2 al ricorso) non avrebbe
fatto nessun accenno al predetto articolo. Peraltro, la ricorrente non indica –
né emerge altrimenti – su che base e per quali motivi quest’autorità sarebbe
tenuta a farlo.
2.5.3. In particolare, giusta l’art. 35 cpv.
Considerandi
2.
OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i
mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua
di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla
riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.
gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all’originaria somma dei
salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La
giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione
dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato
un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio
con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il
datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30
gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).
In casu, la Cassa ha
ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS. Al
riguardo osserva che “l’opponente ha omesso di comunicare – rispettivamente
non ha vigilato che ciò avvenisse – l’assunzione di personale dal 2021, lasciando
che per tale anno e anche per il 2022 – quest’ultimo oggetto del danno imputato
– non venissero inviate le necessarie fatture di acconto periodiche, ma
limitandosi a fornire la dichiarazione dei salari per l’allestimento del
conguaglio durante l’anno successivo” (decisione impugnata, p.to 8 pag. 9);
specificamente per il 2022, la ricorrente “aveva l’obbligo quale gerente di
inviare la dichiarazione dei salari 2022 alla Cassa entro il 30 gennaio 2023
(art. 36 cpv. 2 OAVS), circostanza quest’ultima avvenuta solo tardivamente il
28.
dicembre 2023” (decisione impugnata, p.to 9 pag. 11).
Quanto allegato dalla Cassa
è stato contestato in questa sede dalla ricorrente unicamente con
l’argomentazione che il 19 dicembre 2022 ella avrebbe mandato una mail al
Servizio contributi paritetici “per chiedere cortesemente la dichiarazione
dei salari 2022” (doc. I 6), ma senza ricevere risposta. Si chiede quindi
cosa avrebbe dovuto fare, se nemmeno questo Servizio l’ha aiutata. Se avesse
ricevuto risposta, inoltre, a suo dire il denaro versato dal notaio __________
alla società a marzo o aprile 2023 sarebbe stato trattenuto fino a quando la
situazione dei pagamenti AVS si sarebbe chiarita.
Sennonché il Servizio contributi
paritetici ha risposto, il giorno successivo alla ricezione del messaggio di
posta elettronica della ricorrente, inviando direttamente alla società una
copia del modulo per la dichiarazione dei salari (cfr. la dicitura “Inviato
copia a Ditta __________ 20.12.2022” apposta sul doc. 6 incarto Cassa, pag.
36). Alla ricorrente sarebbe quindi stato sufficiente controllare la
corrispondenza giunta alla società per ottenere da detto Servizio il modulo richiesto
con il messaggio di posta elettronica. In ogni caso, la ricorrente non poteva
certo accontentarsi di richiedere (un’unica volta) un modulo da compilare per
ottemperare agli obblighi quale gerente, che le imponevano di (attivamente)
comunicare l’occupazione di personale da parte della società e dichiarare i
salari che la stessa aveva versato nel corso del 2022. Infine, va anche detto
che il documento che la ricorrente trasmette a supporto di quanto sostiene
(doc. V 3) è solo una bozza di rogito, non atto quindi a comprovare alcunché;
inoltre in nessuna clausola si può leggere che il notaio rogante avrebbe avuto
la possibilità di trattenere una somma di denaro fino al chiarimento della
situazione contributiva della società, pertanto la tesi della ricorrente è
comunque priva di fondamento.
Ne discende che, accettando il
mandato di gerente, la ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti
importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale
(tardivamente) dichiarata. Come visto (cfr. supra, consid. 2.3.1 e
2.5.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei
contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza
cui la ricorrente era tenuta quale organo della società, ragion per cui la
Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.
Dell’obbligo di vigilare sul
pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle
prescrizioni da parte del datore di lavoro la ricorrente, d’altronde, era ben
consapevole. Sebbene, infatti, non avesse una formazione economica, è ella
stessa ad ammettere che “dal 2006, ho costituito e ho gestito da sola, e con
successo, la mia società __________ e ho pagato sempre tutto il dovuto; quindi,
sapevo gestire una società perché ho imparato questo durante la mia esperienza
professionale” (ricorso, pag. 3). Nel messaggio di posta elettronica del 14
dicembre 2022 alla signora TERZ 1, inoltre, scriveva che “per 2022 dobbiamo
mandare la dichiarazione dei salari 2022” (doc. I 7).
2.5.4
La ricorrente argomenta che la signora
TERZ 1 le avrebbe impedito di svolgere il suo lavoro. La ricorrente, inoltre,
non avrebbe mai avuto accesso ai conti bancari della società, firmato documenti
commerciali, allestito o visto la dichiarazione dei salari 2022; comunque, a
suo dire, non avrebbe potuto fare nulla.
Innanzitutto, va detto che la
ricorrente non ha minimamente comprovato come la signora TERZ 1 le avrebbe
impedito di svolgere il ruolo di gerente e i compiti legati a questa funzione.
Inoltre, è da ritenere una negligenza grave la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella
causa A.F., 31.2003.18 consid. 2.10.2 con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6;
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di
alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali
organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi
deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni
(RCC 1989 pag. 115).
Va anche ricordato che, in caso di
aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli
obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che
un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114.
seg.; STF del 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
2.5.5
La ricorrente sostiene di aver fatto
pressioni per il pagamento degli acconti AVS e che la signora TERZ 1, sebbene
avesse i soldi e avesse detto di aver pagato i contributi per il 2022, avrebbe
intenzionalmente omesso di farlo.
Non è dato sapere quali siano state
concretamente le rassicurazioni che la ricorrente avrebbe ricevuto, le stesse
non essendo state specificate concretamente né minimamente comprovate. In ogni
caso va fatto presente che fidarsi di quanto detto rispettivamente delle
affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un
comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag.
165.
punto 8; cfr. anche STF H 349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4). La
fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a
giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in
argomento, cfr. STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29
del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).
Inoltre, va qui nuovamente
ricordato che qualora le eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il
pagamento dei contributi non avessero sortito alcun effetto utile –
sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è alcuna prova, e per
di più per degli acconti che in realtà non sono nemmeno mai stati fatturati
(doc. III p.to 4) – la ricorrente avrebbe dovuto agire con ancora maggiore
determinazione, uscendo dalla società per tempo, ciò che le avrebbe certamente
evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr.
STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Dimissioni che
non ha, però, rassegnato che più di 13 mesi dopo la sua entrata in carica.
2.5.6
Quanto alla fine del periodo di
carica, che la ricorrente fa risalire al 5 gennaio mentre la Cassa al 1.
febbraio 2023, va rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA un
amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS
dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da
questa data (e non dalla radiazione dal Registro di commercio) egli non ha
infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000
AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000 pag. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c
e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht,
Berna 1996, § 27 n. 54, STFA H 201 + 207/98 del 25 novembre 1999). Determinante
ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore
è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a).
Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla
cancellazione dell'iscrizione a Registro di commercio. Il diritto alla tutela
della buona fede relativa all’iscrizione a Registro di commercio non può essere
fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un
amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo
della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da
parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Da rilevare,
infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni,
rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata
del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008).
Nella fattispecie, nello scritto del
5.
gennaio 2023 della ricorrente alla signora TERZ 1 si può leggere che “inoltro
la mia disdetta con effetto
dal 01.02.2023, per l’incarico di
fiduciario immobiliare” e “prego cortesemente di cancellare nel registro
di commercio entro 01.02.2023, il mio nome con il diritto di firma e
anche l’indirizzo della sua società” (doc. 4 incarto Cassa, allegato B1;
sottolineatura del redattore). Nella richiesta del 12 gennaio 2023, sempre
della ricorrente ma indirizzata all’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle
professioni di fiduciario, di annullamento della deroga con la quale le era
stato concesso di ricoprire il ruolo di fiduciario immobiliare responsabile
anche di una seconda società, ugualmente si può leggere che “specifico che
l’annullamento della deroga dovrebbe avere effetto dal 01.02.2023”
(doc. 4 incarto Cassa, allegato B2; sottolineatura del redattore). Il tenore di
questi scritti è chiaro e inequivocabile: la ricorrente afferma precisamente di
voler porre fine alla sua occupazione presso la società e alla deroga di
fiduciario immobiliare presso la stessa dal 1. febbraio 2023, chiedendo di
conseguenza lo stralcio del suo nominativo a Registro di commercio entro la
medesima data. Stralcio che poi è avvenuto, ad opera della società, con scritto
del 1. febbraio 2023 (doc. 4 incarto Cassa, allegato C). Non si può pertanto
desumere alcuna dimissione dalla carica di gerente della società precedente al
1.
febbraio 2023. Nulla muta lo scritto del 19 gennaio 2023, in cui la
ricorrente indica “che non lavoro più per la FA 1, dal 05.01.2023” (doc.
4.
incarto Cassa, allegato B3). Infatti, l’ultimo giorno di lavoro effettivo
non deve necessariamente coincidere con l’ultimo giorno del rapporto
lavorativo (per esempio, per via di giorni di vacanza da recuperare). Non
ha alcuna rilevanza in questo contesto nemmeno lo scritto dell’Autorità di
vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 23 gennaio 2023
(doc. I 3), che riguarda soltanto la decadenza di una deroga di detta Autorità
e non il ruolo svolto dalla ricorrente come gerente della società.
In ogni caso, visto che il danno
fatto valere dalla Cassa riguarda il 2022 e considerata la violazione dell’art.
35.
OAVS di cui si è detto al considerando 2.5.3, questa delimitazione è
irrilevante. Va infatti qui ricordato che secondo la giurisprudenza l'organo
dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo
durante il quale era in carica ma emesso successivamente alla sua uscita dalla
società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data
una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto
2010).
Nel caso concreto, quindi, se anche
la fine del periodo di carica fosse – per ipotesi di lavoro – da anticipare,
come richiesto dalla ricorrente, al 5 gennaio 2023, ella risponderebbe comunque
del conguaglio relativo al 2022 emesso il 4 gennaio 2024 (doc. 5 incarto Cassa,
pag. 1). Il danno imputato alla ricorrente, pertanto, non muterebbe.
2.6
L’insorgente non ha del resto fatto
valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che
d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto
legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali
motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione
del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una
delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore
di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati
motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto, non
sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né
quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da
considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione
che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò
che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione
dell’incasso relativo al 2022 si rileva infatti come la società non ha versato
nemmeno una minima parte dei contributi dovuti (fr. 13'103.20; cfr. doc. 5 incarto
Cassa, pag. 2). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza,
la negligenza grave deve essere confermata.
2.7
Essendo venuta meno agli obblighi di gerente
della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non
sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va
ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento
da parte della società dei contributi paritetici dovuti nel 2022 per fr. 12'405.55
(interessi inclusi). Il ricorso va quindi respinto.
2.8
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4
Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è
una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle
leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di
giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in
assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA
né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente
l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza
non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di
procedura.
2.9
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,
in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di
importanza fondamentale” – presupposto,
questo, che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 – deve essere dimostrato dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
In materia
patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000
il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non
sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti