31.2025.3
Respinti i ricorsi contro le decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS, poiché i ricorrenti non hanno reso verosimile di essere stati ingannati da atti penalmente rilevanti di un altro organo e la loro richiesta di edizione della documentazione contabile societaria era generica
30 ottobre 2025Italiano40 min
parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique
Source ti.ch
FA 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2025.3
31.2025.4
MP/gm
Lugano
30 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 9 maggio 2025 di
1. RI 1 (inc. 31.2025.3)
2. RI 2
(inc. 31.2025.4)
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 3
aprile 2025 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1
(già __________; ora in liquidazione), con sede a __________, è iscritta a
Registro di commercio dal 21 febbraio 2020 (estratto del Registro di commercio
informatizzato sub doc. 12 incarto Cassa).
La società è
affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datore di lavoro dal 1. febbraio
2020 (istanza di fallimento senza preventiva esecuzione sub doc. 12 incarto
Cassa, p.to 1).
RI 1 e RI 2 hanno
ricoperto formalmente le cariche di presidente della gerenza, con diritto di
firma individuale, rispettivamente gerente, con diritto di firma dapprima
collettiva a due con il presidente e in seguito individuale, dall’iscrizione
della società a Registro di commercio sino al fallimento della stessa (estratto
del Registro di commercio informatizzato sub doc. 12 incarto Cassa e infra,
consid. 1.3).
1.2. Il 29 maggio 2024 l’UE di __________
ha rilasciato alla Cassa due attestati di carenza di beni per i contributi
paritetici insoluti dalla società e relativi ai periodi dal 1. gennaio al 31
dicembre 2022 rispettivamente dal 1. gennaio al 30 aprile 2023 (attestati di
carenza di beni del 29 maggio 2024 sub doc. 12 incarto Cassa).
1.3. Con decisione del 3 luglio 2024 la
Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società
con effetto a partire dal giorno seguente (decisione di fallimento del 3 luglio
2024 sub doc. 12 incarto Cassa).
1.4. Constatato di aver subito un danno,
con decisioni del 27 dicembre 2024, confermate con decisioni su opposizione del
3 aprile 2025, la Cassa ha chiesto sia al sig. RI 1 che al sig. RI 2 – in via
solidale – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 271'033.70 a titolo di
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni 2022 e 2023
(docc. 1 e 3 incarto Cassa).
1.5. RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA
1, il 9 maggio 2025 hanno separatamente interposto ricorso contro le decisioni
su opposizione, postulandone l’annullamento con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
Sostengono che __________, quale
organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano
pagati, pertanto la colpa non sarebbe grave. Non acquisendo la documentazione
contabile della società, come invece richiesto per comprovare le ingerenze di __________,
la Cassa avrebbe inoltre violato il loro diritto di essere sentito e il
principio inquisitorio. In attesa di chiarimenti e alla luce dell’inchiesta
penale nei confronti del sig. __________ la Cassa, a loro dire, avrebbe dovuto
sospendere il procedimento. Ne risulterebbe un accertamento dei fatti
incompleto.
1.6. Con le risposte di causa la Cassa ha comunicato
al TCA di aver avviato procedure di risarcimento unicamente nei confronti dei
ricorrenti.
Nel merito, confermando le
motivazioni esposte nelle decisioni impugnate, la Cassa postula la reiezione
dei ricorsi. Precisa che, prima dell’emanazione delle stesse, aveva posto ai
ricorrenti dei quesiti, atti a chiarirne la posizione all’interno della
società; quesiti che, però, sono rimasti senza risposta. Sottolinea poi che RI
1, durante l’interrogatorio presso l’UF di __________, è stato in grado di
fornire le informazioni rilevanti in relazione alla società, senza sollevare
riserve quanto a documenti sotto sigillo (argomentazione addotta solo col
ricorso e non comprovata) o al comportamento di __________ (non specificato né
comprovato). Osserva anche che i ricorrenti avevano contatti con la Cassa e che
in passato aveva già emanato una decisione risarcitoria nei loro confronti,
legata a un’altra società.
1.7. Il 1. luglio 2025 il Vicepresidente
del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2025.3 e 31.2025.4,
assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e
formulare eventuali osservazioni scritte.
Le parti non hanno formulato
osservazioni.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se i
ricorrenti devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da
decisioni contestate. I due ricorsi sollevano le medesime censure e
argomentazioni, ragione per cui la seguente disamina è riferita ad entrambi.
2.3. I ricorrenti fanno innanzitutto
valere una violazione del diritto di essere sentito, poiché la Cassa ha disatteso
la loro richiesta di acquisire la documentazione contabile societaria, sotto
sigillo presso l’UF di __________.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Si tratta di un diritto di natura
formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato
materiale della procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e
riferimenti ivi citati). Qualora l’istanza superiore goda dello stesso potere
cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la
giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave – possa
essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del
vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127
V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).
Va però altresì ricordato che la
giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare
con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate,
potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in
modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti
per il giudizio e non incombendo all’amministrazione – o ai giudici cantonali in
caso di ricorso – il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (tra
le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3, H 10 + 45/01 del 16
settembre 2002 consid. 4.3.2, H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3, H 444/00
del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c).
In concreto, i ricorrenti
adducono che la documentazione richiesta sarebbe sotto sigillo.
Quest’affermazione, contestata dalla Cassa, non è tuttavia stata comprovata.
Non v’è perciò motivo di ritenere che i ricorrenti non avrebbero avuto accesso
ai documenti di cui hanno chiesto l’acquisizione, spettando perciò a loro in
prima battuta produrli per sostanziare le proprie allegazioni.
Inoltre, i ricorrenti si
limitano ad asserire che tali documenti sarebbero cruciali per la propria
difesa, ma mai precisano di che documenti si tratti. Mai, infatti, indicano chi
li avrebbe redatti, all’attenzione di chi, quando e con che finalità, di quanti
documenti si tratterebbe e quali sarebbero i contenuti. La richiesta di edizione
di documenti era quindi generica ai sensi della surriferita giurisprudenza.
Quanto precede rendeva superfluo il
richiamo dall’UF di __________ dell’incarto relativo alla società. In simili
circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere
respinta.
2.4. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il
datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e
l’art. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a quest’obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene
fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV n. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV
n. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se
il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i
membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o
della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza del
TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide
con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento
a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115
cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce
quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione
di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto
applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid.
2.2 e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2). Con l’attestato di carenza
beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per
mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG
Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali
e dottrinali).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio dei due attestati
di carenza di beni il 29 maggio 2024 – che segna l’insolvenza della società e
quindi l’insorgenza e anche la conoscenza del danno –, la Cassa ha rettamente
chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, quali presidente della gerenza e
gerente della fallita dall’iscrizione della stessa a Registro di commercio, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla
società nel 2022 e nel 2023, con vincolo di solidarietà.
2.6.
2.6.1. Costituiscono elementi del danno
risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 seg. confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.6.2. In concreto la Cassa ha
allegato alle decisioni di risarcimento i conteggi determinanti per i
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 e al 2023 nonché per gli
interessi di mora, per complessivi fr. 271'033.70 (doc. 1 incarto Cassa, pag. 4-6).
Fatti
I ricorrenti non contestano
l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei loro confronti, né da un
esame degli atti emerge che esso non sia corretto.
Pertanto, la Cassa ha debitamente
comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52
LAVS.
2.7.
2.7.1. Per definizione, il danno considerato dall'art.
52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti
che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di
versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99 consid. 5a). Le
prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg.
OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare
i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico
(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
dell’art. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta
viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non
permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010
del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).
I soci gerenti e i gerenti di una
Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come
gli organi di una società anonima. Pertanto, nell'ambito della responsabilità
ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique
VSI 2000 pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va
quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di una
società anonima (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo
2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con
riferimenti).
2.7.2. Nella fattispecie concreta, accettando
i mandati di presidente della gerenza e di gerente di una Sagl, i ricorrenti hanno
assunto – al pari dell’organo di una società anonima – tutti gli oneri che da
tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di
attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore
deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione
particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli
affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che
egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).
Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o
negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve
intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente
coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27
febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC
1989
pag. 116; cfr. anche
STF del 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003, H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.
165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di
paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001
consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF
ha rilevato in particolare che "scopo della norma [l’art. 716a cpv.
1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata
dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996
nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.
Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue
responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7.3. In particolare, giusta l’art. 35 cpv.
Considerandi
2.
OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i
mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua
di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla
riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.
gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all’originaria somma dei
salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La
giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione
dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato
un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio
con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il
datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio
dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).
In casu, la Cassa ha
ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da
parte della società datrice di lavoro:
" La Cassa ha fatturato gli acconti per il 2022 sulla
base di una somma annua dei salari di CHF 130'531.10. Per contro l’ammontare
effettivo dei salari per l’anno 2022 è risultato essere di CHF 1'318'448.00.
Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il 2022 è risultato
essere del 910% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli
acconti. Stesso tipo di violazione è stata riscontrata anche per l‘anno 2023
laddove, considerando i periodi di assoggettamento della vecchia (1-4.2023) e
nuova ragione sociale (5-12.2023), sono stati fatturati acconti in proporzione
a CHF 236'666.65 annui di salario, benché i salari complessivi di tale anno
sono risultati ammontare a CHF 961'685.60, con quindi una variazione di oltre
il 300%” (decisione impugnata, p.to. 6.2 pag. 9 seg.).
Quanto allegato dalla Cassa trova
riscontro nella documentazione agli atti (docc. 9-11 incarto Cassa) e, di per
sé, non è stato contestato in questa sede. Ne discende che, accettando il
mandato di presidente della gerenza e di gerente, i ricorrenti hanno assunto
tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso l’obbligo di comunicare
alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici
calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (supra
consid. 2.4 e 2.7.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato
versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del
dovere di diligenza cui i ricorrenti erano tenuti quale organi della società,
ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno)
gravemente negligente.
Dell’obbligo di vigilare sul
pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle
prescrizioni da parte del datore di lavoro i ricorrenti, d’altronde, erano ben
consapevoli. Entrambi, infatti, il 13 agosto 2021 sono stati oggetto di una
decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in qualità di organi di un’altra società
(doc. III, p.to 9; constatazione della Cassa rimasta incontestata) e il 10
maggio 2023 hanno firmato uno scritto all’attenzione della Cassa, nel quale
riconoscevano e s’impegnavano a estinguere, in via solidale, i contributi
paritetici dovuti dalla società qui in esame per il 2022 (assunzioni di debito
di RI 1 e di RI 2 sub doc. 12 incarto Cassa).
2.7.4
I ricorrenti argomentano che __________,
quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali
venivano pagati, pertanto la colpa non sarebbe grave.
Effettivamente, secondo la
giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di
causalità tra il comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se
– con il grado probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta
verosimiglianza (“hohe Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una
condotta conforme alla legge non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il
caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato (leggasi: della
Cassa) risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa
nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e
l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del
danno insorto (STFA 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.2). L’interruzione
del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del
consiglio d’amministrazione è stato ingannato da atti penalmente rilevanti di
un altro organo della società, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai
propri incombenti nei confronti della Cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile
2011.
consid. 4.3). Il Tribunale federale ritiene quest’ultima evenienza
difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018
consid. 4.3.1.1 con rinvii giurisprudenziali;
Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR
2018, pag. 475).
Nella
fattispecie in esame la Cassa, a seguito dell’opposizione dei ricorrenti alla
decisione risarcitoria, con scritto del 7 febbraio 2025 aveva loro posto le
seguenti domande:
“ 1. Quali compiti sono stati attribuiti al signor __________
nell’ambito della gestione della FA 1 (già __________) e per quale periodo?
Prego allegare una copia dei relativi giustificativi.
2.
Quali malversazioni il signor __________ e/o di
terzi avrebbero esattamente commesso ai danni dei suoi assistiti e/o della
società?
3.
Quale documentazione è stata sottoposta ai suoi assistiti per dimostrare una
situazione finanziaria diversa da quella reale? Da specificare esattamente la
tipologia di documentazione, in quali occasioni è stata sottoposta loro e
voglia fornire una copia della stessa.
4.
Specificatamente al pagamento degli oneri AVS quali
documenti falsificati sono stati sottoposti loro? Voglia trasmetterci una copia
degli stessi.
5.
In quante e quali occasioni i suoi assistiti hanno
verificato l’adempimento degli obblighi legali nei confronti della nostra Cassa?
6.
Quali compiti/mansioni/funzioni hanno
effettivamente svolto i suoi assistiti in seno alla società? Se presenti, prego
allegare i giustificativi al riguardo” (doc. 4 incarto Cassa, pag. 1).
I ricorrenti non hanno mai risposto.
Sebbene indichino di aver addotto “precise allegazioni” (doc. I, pag.
6), non hanno invero sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo,
modalità, soggetti coinvolti e producendo, anche solo per quanto loro
possibile, i relativi mezzi di prova) e tantomeno provato con il grado
probatorio richiesto (l’alta verosimiglianza) che altri organi della società, e
in particolare __________ quale organo di fatto, avrebbero impedito loro con
macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali
quali organi formali della società. Quanto addotto dagli insorgenti è rimasto
allo stadio della mera ipotesi e le loro allegazioni sono tutto, fuorché
precise.
Pertanto, il nesso causale tra la
negligenza grave (inagire) dei ricorrenti e il danno arrecato alla Cassa non è
stato interrotto.
Quand’anche, inoltre, si volesse
ritenere che __________ si occupava delle questioni contributive della società
quale organo di fatto – posizione che però la Cassa ha negato, al riguardo
avendo avuto contatti diretti solo con RI 1 (doc. 3 incarto Cassa, p.to 6.2
pag. 10 seg.), ciò che i ricorrenti non hanno contestato – si rileva comunque
che, anziché soccorrerli, tale circostanza pregiudicherebbe ulteriormente la
posizione dei ricorrenti. Infatti, in applicazione della giurisprudenza
federale (supra, consid. 2.7.1 e 2.7.2), quali presidente della gerenza
e gerente i ricorrenti erano gravati da un dovere di diligenza che imponeva
loro un assoluto controllo sugli affari importanti della società. Dovevano
segnatamene esercitare l’alta vigilanza sulle persone a cui era affidata la gestione,
informandosi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed assicurandosi che i
contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Non possono
quindi liberarsi della loro responsabilità sostenendo che altri si occupavano
della gestione o che non avrebbero mai partecipato alla stessa o ancora
adducendo di aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si
fossero fidati delle rassicurazioni dell’organo di fatto, poiché tale agire
configura già di per sé un comportamento gravemente negligente.
2.7.5
Benché i ricorrenti sostengano di aver
portato “allegazioni circostanziate” (doc. I, p.to 4b), come visto al
considerando precedente l’argomento che __________, quale organo di fatto,
avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati è rimasto allo
stadio di puro parlato. La Cassa non ha quindi violato il principio
inquisitorio, non acquisendo la documentazione contabile societaria, e anzi ha
accertato i fatti (rilevanti) in maniera completa.
Sempre per questo motivo, nemmeno
v’era alcuna ragione per sospendere il procedimento in attesa della conclusione
dell’inchiesta penale nei confronti di __________, della cui effettiva
apertura, a ben vedere, i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova né è dato
sapere per quali reati essa sarebbe stata avviata. Aggiungasi che nel settore
del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità ex artt.
29.
cpv. 1 Cost. e 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la procedura dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti. La sospensione della trattazione di una
vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007
consid. 5.1; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV nr. 24 pag. 72 consid. 5, 119 II 386
consid. 1b pag. 389 con riferimenti). Inoltre, nella STF 8C_982/2009 del 5
luglio 2010 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans
un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312
consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités).
2.2
Une suspension de procédure comporte le risque de
retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec
retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs – eu égard
à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90
consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le
fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui
permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un
délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut
également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour
éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures
d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473
consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il
doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les
cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5
p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art.
61.
let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux
cantonaux des assurances”.
Richiamata
la suevocata giurisprudenza, visto il margine di apprezzamento di cui gode
l’amministrazione, questo Giudice ritiene che nel caso concreto il principio di
celerità sia preponderante.
2.8
Gli insorgenti non hanno del resto
fatto valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze –
che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto
legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali
motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione
del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una
delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore
di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati
motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto, non
sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né
quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da
considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione
che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò
che non corrisponde al caso in esame. Dai dettagli sull’evoluzione dell’incasso
relativi al 2022 e al periodo da gennaio ad aprile 2023 si rileva infatti come
la Cassa abbia dovuto dal 12 maggio 2022 diffidare la società al pagamento
degli oneri sociali e dal 26 settembre 2023 avviare procedure esecutive,
situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (doc. 9 seg.
incarto Cassa, pag. 1). La società ha versato solo una minima parte dei
contributi dovuti, sia per il 2022 (fr. 85'685.65 su 217'196.50; doc. 9 incarto
Cassa, pag. 4) che per il 2023 (fr. 12'176.80 su 151'699.65; doc. 10 e 11
incarto Cassa, pag. 3). In simili circostanze non si può certo affermare che ci
si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un’azienda che ha
per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà
economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali
per gli ultimi due o tre mesi.
Nel caso di specie, non si
rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
surriferita giurisprudenza e la negligenza grave deve essere confermata.
2.9
Essendo venuti meno agli obblighi di presidente
della gerenza e di gerente della società e avendo così violato le prescrizioni
per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione,
gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante
dal mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici dovuti
nel 2022 e nel 2023 per complessivi fr. 271'033.70 (spese e interessi inclusi),
in solido.
Le decisioni impugnate vanno
pertanto confermate e i ricorsi respinti.
2.10
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4
Lptca. Secondo la Corte federale, infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è
una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle
leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di
giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in
assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA
né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente
l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza
non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di
procedura.
2.11
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto, questo, che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile
il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000 – deve essere
dimostrato dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
In materia
patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000
il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non
sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti