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31.2025.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2025Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF

relativi al periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr.

487'404.15 (fr. 137'863.50 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020;

fr. 178'599.30 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021; fr. 51'857.65

per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022; fr. 97'170.10 per il periodo

dal 1. gennaio al 31 dicembre 2023; fr. 18'881.90 per il periodo dal 1. gennaio

al 31 marzo 2024 e fr. 3'031.70 quali contributi su salari rivendicati per il

periodo dal 1. gennaio al 9 aprile 2024). La Cassa ha altresì prodotto le

tabelle che illustrano l’evoluzione del saldo contributivo nel surriferito

periodo e la distinta dei salari rivendicati (doc. 3 e docc. 4A-E).

RI 1 contesta

indirettamente i contributi paritetici da ricondurre ai salari dovuti ma non

versati, sostenendo di essere “certo che tutti i salari sono stati pagati,

ad eccezione di quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del

fallimento” (I, p.to 10.).

Si

rileva che l’insorgente – che neppure si confronta con la documentazione

contabile prodotta dalla Cassa – non ha prodotto alcuna prova a supporto di

quanto addotto, disattendendo manifestamente l’obbligo di collaborazione delle

parti.

Pertanto,

la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria

conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa

di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze

legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Secondo

la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori

che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto

economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.

Un organo entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto

responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua

entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se

invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data

allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione

contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13

aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella

causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86

consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando

già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone

abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi

di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H

195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.8. Accettando

il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi

che da tale funzione derivano (cfr. STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e STF H

5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno

specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del

25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag.

116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Considerandi

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre

2003.

e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,

pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo

di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile

2001.

consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il

TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a

cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

In

casu il ricorrente non ha mai contestato la sua responsabilità sussidiaria

quale amministratore unico della FA 1 per il credito contributivo che, a

seguito del fallimento della società, è diventato il credito risarcitorio per

il quale la Cassa ha avviato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.

Pertanto,

all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.

2.9

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.

3.3

con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere

riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei

contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo

che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante

le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.2., 2.3., 2.4. e 2.8.),

non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della

surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne prevale.

2.10

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente – con l’intento di

dimostrare l’inopportunità della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS – ha

richiesto l’audizione testimoniale del funzionario dell’UF di __________ che

con scritto del 21 novembre 2024 ha comunicato alla Cassa che “gli attivi a

disposizione non sono sufficienti a coprire i creditori notificati in seconda

classe” e che con scritto del 7 aprile 2025 ha comunicato i crediti per

classe (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).

Va ricordato che per costante

giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425

consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b).

Nel

caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.2. e 2.3.),

la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza

e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione

prove, la determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e

delle tempistiche della procedura di fallimento essendo prerogativa esclusiva

dell’UF di __________, già espressosi a tal proposito con scritto del 21

novembre 2024. Eventuali contestazioni relative all’operato dell’UF di __________

dovranno essere oggetto dei rimedi giuridici previsti dal diritto esecutivo.

2.11

Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al

periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr. 487'404.15.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita

pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre

anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti