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Decisione

31.2025.5

Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della fallita SA. A ragione la Cassa non ha sospeso la procedura di risarcimento ex LAVS 52 in attesa dell’esito della procedura di fallimento

25 agosto 2025Italiano38 min

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2025.5

JV/gm

Lugano

25 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29

aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in

fatto

1.1. La FA 1,

con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a

Registro di commercio il 7 maggio 1979 (cfr. estratto RC informatizzato agli

atti).

RI 1

ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma

individuale dal 31 dicembre 1986 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro dal 1. maggio 1979.

Non

avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, (almeno) dal

marzo 2010 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla (elenco diffide, sub

doc. 5) e (almeno) dal 2016 precettarla (elenco domande d’esecuzioni ed istanza

di fallimento senza preventiva esecuzione, sub doc. 5).

Con

decisione dell’8 aprile 2024 il Pretore del Distretto di __________ ha

pronunciato il fallimento in via sommaria della società per il giorno

successivo (pubblicazione FUSC del 12 aprile 2024).

1.3. Con

scritto del 2 settembre 2024 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ un

credito (in 2a classe) di complessivi fr. 505'787.30 relativo ai contributi

paritetici insoluti per gli anni 2020-2024 (fr. 484'702.65) e per i contributi

paritetici riconducibili ai salari non percepiti (fr. 21'084.65) (scritto del 2

settembre 2024 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 5).

Con

scritti del 21 novembre 2024 e del 7 aprile 2025 l’UF di __________ ha

comunicato alla Cassa che gli attivi a disposizione non erano sufficienti a

coprire i crediti di 2a classe, informandola sui crediti garantiti da pegno,

sui crediti di 1a classe, di 2a classe, sull’ammontare di eventuali attivi

mobili e prospettando una verosimile vendita all’asta pubblica “verso la

fine dell’anno corrente” dell’immobile di proprietà della società fallita

(doc. 5).

1.4. Constatato

di aver subito un danno per complessivi fr. 487'404.15, con decisione del 28

febbraio 2025, confermata con decisione su opposizione del 29 aprile 2025, la

Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS del citato importo a

titolo di contributi paritetici non soluti per il periodo 1. gennaio 2020- 9 aprile

2024 (docc. 1 e 3).

1.5. RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso del 26 giugno

2025 contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento con

argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. e 2.4.).

Chiede

l’audizione testimoniale di __________, funzionario dell’UF di __________.

1.6. Con la

risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di non aver avviato altre

procedure ex LAVS 52 relative alla società fallita, ragione per cui RI 1 è

l’unico convenuto.

Nel

merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza

alla decisione su opposizione, fornendo alcune precisazioni, tra l’altro, in

punto al momento dell’insorgenza del danno, al periodo di scoperto contributivo

ed evidenziando come non sia tenuta ad attendere l’esito della procedura di

fallimento.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art.

52 LAVS come da decisione contestata.

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella fattispecie

in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del

fallimento della FA 1 del 9 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in fine) – che

segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza del danno – la Cassa ha

rettamente chiesto (in via sussidiaria) al ricorrente, quale amministratore

unico con diritto di firma individuale della fallita dal 1986, il risarcimento

ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Il

ricorrente, pur non contestando – a ragione (cfr. supra consid. 2.2.) – di per

sé la sua responsabilità sussidiaria quale organo della fallita – rimprovera

alla Cassa di aver avviato prematuramente la procedura di risarcimento ex art.

52 LAVS e di non averla sospesa in attesa dell’esito della procedura

fallimentare, sostenendo che gli attivi della società fallita, in particolare

l’immobile di cui è prevista la vendita all’asta pubblica alla fine dell’anno

corrente, sono sufficienti a tacitare integralmente la Cassa per l’importo di

cui alla decisione impugnata (I, p.ti 4.-11., sottolineature del redattore;

doc. 2, pag. 3):

"

La decisione [su opposizione, n.d.r.] della Cassa […] è troppo

sbrigativa e si fonda su degli elementi che, salvo errore da parte

nostra, ci risultano errati, come pure perché v’è una propensione, da

parte dell’amministrazione del fallimento stessa, a prolungare

indebitamente la procedura di liquidazione a danno di tutti i creditori e,

conseguentemente, anche nei confronti del qui ricorrente. La Cassa ha

sostenuto, fondandosi su delle sentenze del TF e del TCA che, in caso di

incertezza sul dividendo della procedura fallimentare, per meglio rispondere

agli obiettivi del diritto risarcitorio della Cassa e al senso di equità,

occorre far sopportare all’autore del danno, anziché al danneggiato,

l’incertezza sul dividendo finale. Egualmente, la cassa ha ritenuto che a

fronte di attivi per CHF 1'685’000.--, si dovrebbero tacitare il creditore

ipotecario ed altri in prima classe, per complessivi CHF 1'300'000.--, con

conseguente perdita da parte della Cassa. Invero, siamo a conoscenza delle

sentenze del TF e del TCA, che sono state richiamate dalla Cassa,

sbrigativamente, e senza analizzare a fondo il tema del contendere. Nella STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, l’Alta Corte precisa che occorre far

sopportare il rischio del danno alla persona responsabile e non al danneggiato

l’incertezza sul dividendo finale, per ragioni legate all’osservanza dei

termini di prescrizione. Se questo è il punto controverso, il signor RI 1

è disponibile a rinunciare a sollevare l’eccezione della prescrizione […]

per una durata di 10 anni […], e meglio come […] dalla dichiarazione

allegata […]. Di conseguenza, non vi dovrebbero essere ostacoli per

attendere l’esito della vendita del capannone industriale nel corso della

procedura di liquidazione del fallimento.

[…] siamo a conoscenza che […] __________ ha

formulato un’offerta all’Ufficio fallimento per acquistare la part. __________

RFD […] [di proprietà della società fallita, n.d.r.] a trattative private per

CHF 1'600'000.--. Inconcepibilmente, il funzionario preposto ha risposto

all’offerente che si doveva attendere e che l’immobile sarebbe stato venduto

all’asta. […] il funzionario avrebbe dovuto chiedere al signor __________

di formalizzare la sua offerta in forma scritta […]. Nell’ambito della

liquidazione sommaria, i beni della massa possono essere venduti a cura

dell’amministrazione ai pubblici incanti o a trattative private (art.

256 cpv. 1 LEF). Per l’art. 256 cpv. 3 LEF i beni di cospicui valore, come i

fondi, possono essere venduti a trattative private, purché un interessato

formuli una proposta e che la stessa venga comunicata a tutti i creditori, i

quali sono tenuti, entro un termine fissato dall’UF stesso, a di presentare

delle offerte più alte […]. Naturalmente, occorre altresì raccogliere il

consenso dei creditori pignoratizi […]. Nel caso in esame sarebbe stolido

vendere l’immobile all’asta, ove le offerte iniziali sono estremamente basse,

anziché […] accogliere la proposta di vendita a trattative private di una

persona interessata, che ha offerto un prezzo sostanzialmente identico al

valore di mercato (1.6 mio). […] siamo stupiti delle modalità con cui

l’Ufficio fallimenti sta trattando la procedura […].

Per quanto riguarda l’ammontare degli attivi e dei

passivi […] A noi risulta che la banca (creditrice ipotecaria) vanta un

credito di CHF 626'500.--. Le restrizioni della facoltà di disporre che

risultano dall’estratto del Registro fondiario, non sono altro che crediti che

vanno inseriti in terza classe, in quanto prevalentemente di natura fiscale

[…]. Fra queste annotazioni […] risultano pure i crediti insinuati dall’AVS,

prima che fosse aperta la procedura fallimentare. Di conseguenza, i creditori

pignoratizi dovrebbero essere solo quelli garantiti dalle cartelle ipotecarie

in possesso della banca. Per quanto riguarda i crediti in prima classe,

siamo stupiti che essi ammontano a CHF 662'000.--. Fra questi crediti vi

sono notoriamente quelli che discendono dai rapporti di lavoro, ma il qui

ricorrente è certo che tutti i salari sono stati pagati, ad eccezione di

quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del fallimento.

Cosicché, questi crediti non dovrebbero essere così elevati come pretende il

funzionario dell’UF. Meglio sarebbe capire in che modo è composta la

graduatoria […] che, a distanza di oltre un anno dall’apertura del

fallimento, non si conosce ancora come è composta. In buona sostanza

riteniamo che non vi siano crediti privilegiati di prima classe per più di CHF

10'000.--/30'000.--, e non per CHF 662'000.--. Se stanno così le cose, a

fronte di attivi di ca. 1'650'000.--, vi dovrebbe essere con certezza un

importo sufficiente per soddisfare tutte le pretese dei creditori di seconda

classe e, quindi, anche quelle della Cassa. […]”

Secondo

la giurisprudenza è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per

legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid.

4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può

tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce

l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura

del fallimento, ma la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo

che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme

sottratte alla Cassa. In compenso, l’amministrazione cederà loro l’eventuale

dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA

31.1999.00026/31.1999.00036 del 20 ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo

2019). L’Alta Corte, avuto riguardo ad una domanda di sospensione della

procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in

corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente

infondata, rammentando come “in caso di incertezza sul dividendo della

procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate

all’osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento

venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento

della totalità dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un

eventuale dividendo”, rilevando come “del resto, corrisponde meglio agli

obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all’autore

del danno anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V

180 consid. 3b pag. 184)”.

Circa

il fatto che la Cassa non è tenuta ad attendere l’esito della procedura di

fallimento vedasi le STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022 consid. 2.2., STCA

31.2020.11 del 7 ottobre 2020 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020

consid. 2.3., 31.2018.15 del 18 marzo 2019 consid. 2.2., 31.2018.4-5 del 5

dicembre 2018 consid. 1.5. e 2.3. e la 31.2000.30 del 14 ottobre 2002 consid.

2.1.).

In

caso di fallimento, la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in

via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La

cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di

lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche

se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR

2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di

graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione

del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso

della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr.

anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13

del 20 gennaio 2010). Questi principi si applicano anche al fallimento con

procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non

consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3.

pag. 195 con riferimenti; STCA 31.2021.12 dell’11 novembre 2021 consid. 2.2.,

31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020

consid. 2.3.).

La

cassa può quindi avviare una procedura ex art. 52 LAVS non appena viene a

conoscenza del danno anche se vi è incertezza circa il suo ammontare esatto e/o

sull’eventuale dividendo. Tale conoscenza, come accennato, può precedere il

deposito della graduatoria, ad esempio quando l’amministrazione del fallimento

comunica alla cassa che l’eventuale dividendo non sarà sufficiente a tacitare

integralmente i creditori della sua classe.

In

concreto la Cassa, vista l’insolvenza del datore di lavoro a motivo del

fallimento della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2. in fine), dopo aver insinuato

all’UF di __________ crediti (in 2a classe) per complessivi fr. 505'787.30

(cfr. supra consid. 1.3.), è stata resa edotta dall’UF di __________ (quale

amministratore del fallimento in procedura sommaria) con scritto del 21

novembre 2024 che “ad oggi, gli attivi a disposizione non sono sufficienti a

coprire i creditori notificati di seconda classe”. Con ulteriore scritto

del 7 aprile 2025 l’UF di __________ ha comunicato che, oltre ai crediti

garantiti da pegno per complessivi fr. 638'158.94, i crediti di 1a classe

ammontavano a fr. 662'084.48 e, rispondendo alla domanda della Cassa circa lo “stadio

di eventuali trattative per la vendita dello stabile di proprietà della società

e […] aspettative sul relativo importo”, ha osservato che esso è “Ancora

da definire, verosimilmente l’immobile verrà venduto tramite asta pubblica

verso la fine dell’anno corrente” (doc. 5).

In

sintesi, la Cassa è venuta a conoscenza del danno il 21 novembre 2024, ossia

prima del deposito della graduatoria, e, conformemente alla citata

giurisprudenza, ha avviato la procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS

nei confronti dell’insorgente, emanando la decisione di risarcimento del 28

febbraio 2025 e la decisione su opposizione del 29 febbraio 2025, non dovendo

attendere l’esito della procedura di fallimento (e quindi la conoscenza

dell’esatto ammontare del danno).

Riguardo

alla procedura di fallimento, va qui rilevato che né la Cassa né il giudice

delle assicurazioni sociali e tantomeno le parti possono sostituirsi all’UF,

quale amministratore della procedura di fallimento in via sommaria, nella

determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e delle

tempistiche (STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.9., 31.2023.2+3 del

21 agosto 2023 consid. 2.3.1.2. confermata nella STF 9C_594/2023 dell’11

dicembre 2024 consid. 4.2.2. in fine), atteso che l’operato dell’UF può essere eventualmente

contestato tramite ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF).

Ciò

significa che le doglianze dell’insorgente relative alle modalità “di come

l’Ufficio fallimenti sta trattando la procedura” sono irrilevanti ai fini

del giudizio. A titolo abbondanziale si osserva che quanto addotto da RI 1

circa i crediti di 1a classe (che a suo modo di vedere si situano tra fr.

10'000 e fr. 30'000), è rimasto allo stadio di mero parlato, il ricorrente non

avendo prodotto alcuna prova in tal senso. Per tacere dell’ipotizzato prezzo di

vendita dell’immobile di proprietà della società fallita, la cui vendita all’asta

pubblica – “ove le offerte iniziali sono estremamente basse” – è stata

prospettata dall’UF di __________ per la fine dell’anno corrente.

Inconferente

risulta altresì la dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di

prescrizione prodotta con il gravame (I, allegato A2), in quanto la

Cassa non ha alcun obbligo di attendere di conoscere l’esatto ammontare

dell’eventuale dividendo per poter procedere nei confronti dell’insorgente ex

art. 52 LAVS, essendo sufficiente, come sopra illustrato, quanto comunicatole

dall’UF di __________ con scritto del 21 novembre 2024.

In

conclusione, alla chiusura della procedura di fallimento sarà possibile

determinare in modo definitivo l’ammontare esatto dell’eventuale dividendo del

singolo creditore. Fino ad allora l’incertezza sull’ammontare esatto del danno

e sull’eventuale dividendo incombe sull’insorgente quale causa del danno, non

sul danneggiato, ragione per cui la Cassa non può e non deve attendere la

chiusura della procedura fallimentare. Un’eventuale eccedenza potrà essere

ceduta a RI 1 nella misura in cui egli avrà risarcito più di quanto dovuto,

come previsto dalla citata giurisprudenza (cfr. le già citate STCA 31.2022.4

consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e STF 9C_594/2023 consid. 4.2.3. con

rinvii giurisprudenziali).

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3.;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In

concreto, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 28 febbraio 2025

Fatti

i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF

relativi al periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr.

487'404.15 (fr. 137'863.50 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020;

fr. 178'599.30 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021; fr. 51'857.65

per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022; fr. 97'170.10 per il periodo

dal 1. gennaio al 31 dicembre 2023; fr. 18'881.90 per il periodo dal 1. gennaio

al 31 marzo 2024 e fr. 3'031.70 quali contributi su salari rivendicati per il

periodo dal 1. gennaio al 9 aprile 2024). La Cassa ha altresì prodotto le

tabelle che illustrano l’evoluzione del saldo contributivo nel surriferito

periodo e la distinta dei salari rivendicati (doc. 3 e docc. 4A-E).

RI 1 contesta

indirettamente i contributi paritetici da ricondurre ai salari dovuti ma non

versati, sostenendo di essere “certo che tutti i salari sono stati pagati,

ad eccezione di quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del

fallimento” (I, p.to 10.).

Si

rileva che l’insorgente – che neppure si confronta con la documentazione

contabile prodotta dalla Cassa – non ha prodotto alcuna prova a supporto di

quanto addotto, disattendendo manifestamente l’obbligo di collaborazione delle

parti.

Pertanto,

la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria

conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa

di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze

legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Secondo

la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori

che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto

economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.

Un organo entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto

responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua

entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se

invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data

allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione

contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13

aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella

causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86

consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando

già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone

abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi

di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.8. Accettando

il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi

che da tale funzione derivano (cfr. STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno

specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del

25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag.

116; cfr. anche

Considerandi

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre

2003.

e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,

pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo

di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile

2001.

consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il

TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a

cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

In

casu il ricorrente non ha mai contestato la sua responsabilità sussidiaria

quale amministratore unico della FA 1 per il credito contributivo che, a

seguito del fallimento della società, è diventato il credito risarcitorio per

il quale la Cassa ha avviato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.

Pertanto,

all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.

2.9

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.

3.3

con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere

riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei

contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo

che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante

le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.2., 2.3., 2.4. e 2.8.),

non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della

surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne prevale.

2.10

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente – con l’intento di

dimostrare l’inopportunità della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS – ha

richiesto l’audizione testimoniale del funzionario dell’UF di __________ che

con scritto del 21 novembre 2024 ha comunicato alla Cassa che “gli attivi a

disposizione non sono sufficienti a coprire i creditori notificati in seconda

classe” e che con scritto del 7 aprile 2025 ha comunicato i crediti per

classe (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).

Va ricordato che per costante

giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425

consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b).

Nel

caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.2. e 2.3.),

la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza

e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione

prove, la determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e

delle tempistiche della procedura di fallimento essendo prerogativa esclusiva

dell’UF di __________, già espressosi a tal proposito con scritto del 21

novembre 2024. Eventuali contestazioni relative all’operato dell’UF di __________

dovranno essere oggetto dei rimedi giuridici previsti dal diritto esecutivo.

2.11

Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al

periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr. 487'404.15.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita

pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre

anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti