31.2025.5
Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della fallita SA. A ragione la Cassa non ha sospeso la procedura di risarcimento ex LAVS 52 in attesa dell’esito della procedura di fallimento
25 agosto 2025Italiano38 min
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2025.5
JV/gm
Lugano
25 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1,
con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a
Registro di commercio il 7 maggio 1979 (cfr. estratto RC informatizzato agli
atti).
RI 1
ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma
individuale dal 31 dicembre 1986 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro dal 1. maggio 1979.
Non
avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, (almeno) dal
marzo 2010 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla (elenco diffide, sub
doc. 5) e (almeno) dal 2016 precettarla (elenco domande d’esecuzioni ed istanza
di fallimento senza preventiva esecuzione, sub doc. 5).
Con
decisione dell’8 aprile 2024 il Pretore del Distretto di __________ ha
pronunciato il fallimento in via sommaria della società per il giorno
successivo (pubblicazione FUSC del 12 aprile 2024).
1.3. Con
scritto del 2 settembre 2024 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ un
credito (in 2a classe) di complessivi fr. 505'787.30 relativo ai contributi
paritetici insoluti per gli anni 2020-2024 (fr. 484'702.65) e per i contributi
paritetici riconducibili ai salari non percepiti (fr. 21'084.65) (scritto del 2
settembre 2024 della Cassa all’UF di __________, sub doc. 5).
Con
scritti del 21 novembre 2024 e del 7 aprile 2025 l’UF di __________ ha
comunicato alla Cassa che gli attivi a disposizione non erano sufficienti a
coprire i crediti di 2a classe, informandola sui crediti garantiti da pegno,
sui crediti di 1a classe, di 2a classe, sull’ammontare di eventuali attivi
mobili e prospettando una verosimile vendita all’asta pubblica “verso la
fine dell’anno corrente” dell’immobile di proprietà della società fallita
(doc. 5).
1.4. Constatato
di aver subito un danno per complessivi fr. 487'404.15, con decisione del 28
febbraio 2025, confermata con decisione su opposizione del 29 aprile 2025, la
Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS del citato importo a
titolo di contributi paritetici non soluti per il periodo 1. gennaio 2020- 9 aprile
2024 (docc. 1 e 3).
1.5. RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso del 26 giugno
2025 contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento con
argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. e 2.4.).
Chiede
l’audizione testimoniale di __________, funzionario dell’UF di __________.
1.6. Con la
risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di non aver avviato altre
procedure ex LAVS 52 relative alla società fallita, ragione per cui RI 1 è
l’unico convenuto.
Nel
merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza
alla decisione su opposizione, fornendo alcune precisazioni, tra l’altro, in
punto al momento dell’insorgenza del danno, al periodo di scoperto contributivo
ed evidenziando come non sia tenuta ad attendere l’esito della procedura di
fallimento.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art.
52 LAVS come da decisione contestata.
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella fattispecie
in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del
fallimento della FA 1 del 9 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in fine) – che
segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza del danno – la Cassa ha
rettamente chiesto (in via sussidiaria) al ricorrente, quale amministratore
unico con diritto di firma individuale della fallita dal 1986, il risarcimento
ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.
2.3. Il
ricorrente, pur non contestando – a ragione (cfr. supra consid. 2.2.) – di per
sé la sua responsabilità sussidiaria quale organo della fallita – rimprovera
alla Cassa di aver avviato prematuramente la procedura di risarcimento ex art.
52 LAVS e di non averla sospesa in attesa dell’esito della procedura
fallimentare, sostenendo che gli attivi della società fallita, in particolare
l’immobile di cui è prevista la vendita all’asta pubblica alla fine dell’anno
corrente, sono sufficienti a tacitare integralmente la Cassa per l’importo di
cui alla decisione impugnata (I, p.ti 4.-11., sottolineature del redattore;
doc. 2, pag. 3):
"
La decisione [su opposizione, n.d.r.] della Cassa […] è troppo
sbrigativa e si fonda su degli elementi che, salvo errore da parte
nostra, ci risultano errati, come pure perché v’è una propensione, da
parte dell’amministrazione del fallimento stessa, a prolungare
indebitamente la procedura di liquidazione a danno di tutti i creditori e,
conseguentemente, anche nei confronti del qui ricorrente. La Cassa ha
sostenuto, fondandosi su delle sentenze del TF e del TCA che, in caso di
incertezza sul dividendo della procedura fallimentare, per meglio rispondere
agli obiettivi del diritto risarcitorio della Cassa e al senso di equità,
occorre far sopportare all’autore del danno, anziché al danneggiato,
l’incertezza sul dividendo finale. Egualmente, la cassa ha ritenuto che a
fronte di attivi per CHF 1'685’000.--, si dovrebbero tacitare il creditore
ipotecario ed altri in prima classe, per complessivi CHF 1'300'000.--, con
conseguente perdita da parte della Cassa. Invero, siamo a conoscenza delle
sentenze del TF e del TCA, che sono state richiamate dalla Cassa,
sbrigativamente, e senza analizzare a fondo il tema del contendere. Nella STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, l’Alta Corte precisa che occorre far
sopportare il rischio del danno alla persona responsabile e non al danneggiato
l’incertezza sul dividendo finale, per ragioni legate all’osservanza dei
termini di prescrizione. Se questo è il punto controverso, il signor RI 1
è disponibile a rinunciare a sollevare l’eccezione della prescrizione […]
per una durata di 10 anni […], e meglio come […] dalla dichiarazione
allegata […]. Di conseguenza, non vi dovrebbero essere ostacoli per
attendere l’esito della vendita del capannone industriale nel corso della
procedura di liquidazione del fallimento.
[…] siamo a conoscenza che […] __________ ha
formulato un’offerta all’Ufficio fallimento per acquistare la part. __________
RFD […] [di proprietà della società fallita, n.d.r.] a trattative private per
CHF 1'600'000.--. Inconcepibilmente, il funzionario preposto ha risposto
all’offerente che si doveva attendere e che l’immobile sarebbe stato venduto
all’asta. […] il funzionario avrebbe dovuto chiedere al signor __________
di formalizzare la sua offerta in forma scritta […]. Nell’ambito della
liquidazione sommaria, i beni della massa possono essere venduti a cura
dell’amministrazione ai pubblici incanti o a trattative private (art.
256 cpv. 1 LEF). Per l’art. 256 cpv. 3 LEF i beni di cospicui valore, come i
fondi, possono essere venduti a trattative private, purché un interessato
formuli una proposta e che la stessa venga comunicata a tutti i creditori, i
quali sono tenuti, entro un termine fissato dall’UF stesso, a di presentare
delle offerte più alte […]. Naturalmente, occorre altresì raccogliere il
consenso dei creditori pignoratizi […]. Nel caso in esame sarebbe stolido
vendere l’immobile all’asta, ove le offerte iniziali sono estremamente basse,
anziché […] accogliere la proposta di vendita a trattative private di una
persona interessata, che ha offerto un prezzo sostanzialmente identico al
valore di mercato (1.6 mio). […] siamo stupiti delle modalità con cui
l’Ufficio fallimenti sta trattando la procedura […].
Per quanto riguarda l’ammontare degli attivi e dei
passivi […] A noi risulta che la banca (creditrice ipotecaria) vanta un
credito di CHF 626'500.--. Le restrizioni della facoltà di disporre che
risultano dall’estratto del Registro fondiario, non sono altro che crediti che
vanno inseriti in terza classe, in quanto prevalentemente di natura fiscale
[…]. Fra queste annotazioni […] risultano pure i crediti insinuati dall’AVS,
prima che fosse aperta la procedura fallimentare. Di conseguenza, i creditori
pignoratizi dovrebbero essere solo quelli garantiti dalle cartelle ipotecarie
in possesso della banca. Per quanto riguarda i crediti in prima classe,
siamo stupiti che essi ammontano a CHF 662'000.--. Fra questi crediti vi
sono notoriamente quelli che discendono dai rapporti di lavoro, ma il qui
ricorrente è certo che tutti i salari sono stati pagati, ad eccezione di
quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del fallimento.
Cosicché, questi crediti non dovrebbero essere così elevati come pretende il
funzionario dell’UF. Meglio sarebbe capire in che modo è composta la
graduatoria […] che, a distanza di oltre un anno dall’apertura del
fallimento, non si conosce ancora come è composta. In buona sostanza
riteniamo che non vi siano crediti privilegiati di prima classe per più di CHF
10'000.--/30'000.--, e non per CHF 662'000.--. Se stanno così le cose, a
fronte di attivi di ca. 1'650'000.--, vi dovrebbe essere con certezza un
importo sufficiente per soddisfare tutte le pretese dei creditori di seconda
classe e, quindi, anche quelle della Cassa. […]”
Secondo
la giurisprudenza è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per
legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid.
4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può
tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce
l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura
del fallimento, ma la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo
che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme
sottratte alla Cassa. In compenso, l’amministrazione cederà loro l’eventuale
dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA
31.1999.00026/31.1999.00036 del 20 ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo
2019). L’Alta Corte, avuto riguardo ad una domanda di sospensione della
procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in
corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente
infondata, rammentando come “in caso di incertezza sul dividendo della
procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate
all’osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento
venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento
della totalità dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un
eventuale dividendo”, rilevando come “del resto, corrisponde meglio agli
obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all’autore
del danno anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V
180 consid. 3b pag. 184)”.
Circa
il fatto che la Cassa non è tenuta ad attendere l’esito della procedura di
fallimento vedasi le STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022 consid. 2.2., STCA
31.2020.11 del 7 ottobre 2020 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020
consid. 2.3., 31.2018.15 del 18 marzo 2019 consid. 2.2., 31.2018.4-5 del 5
dicembre 2018 consid. 1.5. e 2.3. e la 31.2000.30 del 14 ottobre 2002 consid.
2.1.).
In
caso di fallimento, la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in
via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La
cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di
lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche
se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR
2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di
particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di
graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione
del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso
della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr.
anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13
del 20 gennaio 2010). Questi principi si applicano anche al fallimento con
procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non
consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3.
pag. 195 con riferimenti; STCA 31.2021.12 dell’11 novembre 2021 consid. 2.2.,
31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020
consid. 2.3.).
La
cassa può quindi avviare una procedura ex art. 52 LAVS non appena viene a
conoscenza del danno anche se vi è incertezza circa il suo ammontare esatto e/o
sull’eventuale dividendo. Tale conoscenza, come accennato, può precedere il
deposito della graduatoria, ad esempio quando l’amministrazione del fallimento
comunica alla cassa che l’eventuale dividendo non sarà sufficiente a tacitare
integralmente i creditori della sua classe.
In
concreto la Cassa, vista l’insolvenza del datore di lavoro a motivo del
fallimento della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2. in fine), dopo aver insinuato
all’UF di __________ crediti (in 2a classe) per complessivi fr. 505'787.30
(cfr. supra consid. 1.3.), è stata resa edotta dall’UF di __________ (quale
amministratore del fallimento in procedura sommaria) con scritto del 21
novembre 2024 che “ad oggi, gli attivi a disposizione non sono sufficienti a
coprire i creditori notificati di seconda classe”. Con ulteriore scritto
del 7 aprile 2025 l’UF di __________ ha comunicato che, oltre ai crediti
garantiti da pegno per complessivi fr. 638'158.94, i crediti di 1a classe
ammontavano a fr. 662'084.48 e, rispondendo alla domanda della Cassa circa lo “stadio
di eventuali trattative per la vendita dello stabile di proprietà della società
e […] aspettative sul relativo importo”, ha osservato che esso è “Ancora
da definire, verosimilmente l’immobile verrà venduto tramite asta pubblica
verso la fine dell’anno corrente” (doc. 5).
In
sintesi, la Cassa è venuta a conoscenza del danno il 21 novembre 2024, ossia
prima del deposito della graduatoria, e, conformemente alla citata
giurisprudenza, ha avviato la procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
nei confronti dell’insorgente, emanando la decisione di risarcimento del 28
febbraio 2025 e la decisione su opposizione del 29 febbraio 2025, non dovendo
attendere l’esito della procedura di fallimento (e quindi la conoscenza
dell’esatto ammontare del danno).
Riguardo
alla procedura di fallimento, va qui rilevato che né la Cassa né il giudice
delle assicurazioni sociali e tantomeno le parti possono sostituirsi all’UF,
quale amministratore della procedura di fallimento in via sommaria, nella
determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e delle
tempistiche (STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.9., 31.2023.2+3 del
21 agosto 2023 consid. 2.3.1.2. confermata nella STF 9C_594/2023 dell’11
dicembre 2024 consid. 4.2.2. in fine), atteso che l’operato dell’UF può essere eventualmente
contestato tramite ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF).
Ciò
significa che le doglianze dell’insorgente relative alle modalità “di come
l’Ufficio fallimenti sta trattando la procedura” sono irrilevanti ai fini
del giudizio. A titolo abbondanziale si osserva che quanto addotto da RI 1
circa i crediti di 1a classe (che a suo modo di vedere si situano tra fr.
10'000 e fr. 30'000), è rimasto allo stadio di mero parlato, il ricorrente non
avendo prodotto alcuna prova in tal senso. Per tacere dell’ipotizzato prezzo di
vendita dell’immobile di proprietà della società fallita, la cui vendita all’asta
pubblica – “ove le offerte iniziali sono estremamente basse” – è stata
prospettata dall’UF di __________ per la fine dell’anno corrente.
Inconferente
risulta altresì la dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di
prescrizione prodotta con il gravame (I, allegato A2), in quanto la
Cassa non ha alcun obbligo di attendere di conoscere l’esatto ammontare
dell’eventuale dividendo per poter procedere nei confronti dell’insorgente ex
art. 52 LAVS, essendo sufficiente, come sopra illustrato, quanto comunicatole
dall’UF di __________ con scritto del 21 novembre 2024.
In
conclusione, alla chiusura della procedura di fallimento sarà possibile
determinare in modo definitivo l’ammontare esatto dell’eventuale dividendo del
singolo creditore. Fino ad allora l’incertezza sull’ammontare esatto del danno
e sull’eventuale dividendo incombe sull’insorgente quale causa del danno, non
sul danneggiato, ragione per cui la Cassa non può e non deve attendere la
chiusura della procedura fallimentare. Un’eventuale eccedenza potrà essere
ceduta a RI 1 nella misura in cui egli avrà risarcito più di quanto dovuto,
come previsto dalla citata giurisprudenza (cfr. le già citate STCA 31.2022.4
consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e STF 9C_594/2023 consid. 4.2.3. con
rinvii giurisprudenziali).
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3.;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In
concreto, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 28 febbraio 2025
Fatti
i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF
relativi al periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr.
487'404.15 (fr. 137'863.50 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020;
fr. 178'599.30 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021; fr. 51'857.65
per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022; fr. 97'170.10 per il periodo
dal 1. gennaio al 31 dicembre 2023; fr. 18'881.90 per il periodo dal 1. gennaio
al 31 marzo 2024 e fr. 3'031.70 quali contributi su salari rivendicati per il
periodo dal 1. gennaio al 9 aprile 2024). La Cassa ha altresì prodotto le
tabelle che illustrano l’evoluzione del saldo contributivo nel surriferito
periodo e la distinta dei salari rivendicati (doc. 3 e docc. 4A-E).
RI 1 contesta
indirettamente i contributi paritetici da ricondurre ai salari dovuti ma non
versati, sostenendo di essere “certo che tutti i salari sono stati pagati,
ad eccezione di quelli precedenti una decina di giorni la pronuncia del
fallimento” (I, p.to 10.).
Si
rileva che l’insorgente – che neppure si confronta con la documentazione
contabile prodotta dalla Cassa – non ha prodotto alcuna prova a supporto di
quanto addotto, disattendendo manifestamente l’obbligo di collaborazione delle
parti.
Pertanto,
la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria
conformemente alla surriferita giurisprudenza.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa
di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non
permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010
del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze
legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Secondo
la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori
che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto
economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.
Un organo entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto
responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua
entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se
invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data
allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione
contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere
immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13
aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella
causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86
consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non
benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando
già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone
abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi
di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.8. Accettando
il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una
società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), RI 1 ha assunto tutti gli obblighi
che da tale funzione derivano (cfr. STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno
specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del
25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag.
116; cfr. anche
Considerandi
STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre
2003.
e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,
pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo
di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile
2001.
consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il
TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a
cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010).
In
casu il ricorrente non ha mai contestato la sua responsabilità sussidiaria
quale amministratore unico della FA 1 per il credito contributivo che, a
seguito del fallimento della società, è diventato il credito risarcitorio per
il quale la Cassa ha avviato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.
Pertanto,
all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.
2.9
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,
consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.
3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF
108.
V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.
3.3
con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,
op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere
riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei
contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo
che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio
avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso di specie, stante
le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.2., 2.3., 2.4. e 2.8.),
non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne prevale.
2.10
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente – con l’intento di
dimostrare l’inopportunità della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS – ha
richiesto l’audizione testimoniale del funzionario dell’UF di __________ che
con scritto del 21 novembre 2024 ha comunicato alla Cassa che “gli attivi a
disposizione non sono sufficienti a coprire i creditori notificati in seconda
classe” e che con scritto del 7 aprile 2025 ha comunicato i crediti per
classe (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).
Va ricordato che per costante
giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425
consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b).
Nel
caso in esame e per i motivi sopra illustrati (cfr. supra consid. 2.2. e 2.3.),
la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza
e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione
prove, la determinazione della massa fallimentare, della sua composizione e
delle tempistiche della procedura di fallimento essendo prerogativa esclusiva
dell’UF di __________, già espressosi a tal proposito con scritto del 21
novembre 2024. Eventuali contestazioni relative all’operato dell’UF di __________
dovranno essere oggetto dei rimedi giuridici previsti dal diritto esecutivo.
2.11
Visto
tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e
di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al
periodo 1. gennaio 2020 - 9 aprile 2024 per complessivi fr. 487'404.15.
Confermata
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita
pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto
2.12
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021
(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità
della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito
all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso
concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante
dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla
responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore
litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di
diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo
della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.
1.
lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au
Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in
HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une
comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre
anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità
del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa
di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte
si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,
renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il
valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti