31.2025.6
Responsabilità per contributi di un amministratore unico e in seguito amministratore di fatto. Decisione confermata
22 dicembre 2025Italiano87 min
opposizione alla decisione del 28 febbraio 2025. Considerate le argomentazioni da
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2025.6
FC/sc
Lugano
22 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 27
maggio 2025 emanata da
Cassa
CO1, ______
in materia di art. 52 LAVS
FA1
in relazione alla fallita: FA1, ______
chiamato in causa: TERZ1, ______
ritenuto in fatto
1.1. La FAL1,
con sede a ______, è stata iscritta a Registro di commercio il 27 febbraio
2006 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) ed è in seguito stata affiliata
alla Cassa CO1 (di seguito: Cassa; incarto Cassa).
RI1
è stato membro del consiglio d’amministrazione dal 29 ottobre 2018 al 4
luglio 2019, amministratore unico dal 4 luglio 2019 al 12 maggio 2020 e in
seguito direttore fino al 2 novembre 2022, sempre con diritto di firma
individuale (data di pubblicazione nel FUSC).
1.2. Con decreto del 27 gennaio 2023 della
Pretura del Distretto di ______ è stato revocato con effetto immediato il
differimento del fallimento concesso alla società il 15 dicembre 2022 e, di
conseguenza, pronunciato il fallimento della FAL1 (FUSC 2 febbraio 2023), liquidata in seguito in via
sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.
In data 6 gennaio 2023 e in via
definitiva il 19 agosto 2024 la
Cassa ha insinuato all’Ufficio
fallimenti del Distretto di ______ il proprio credito di fr. 399'538.20, a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per gli
anni dal 2017 al 2024 (doc. 7 incarto Cassa).
1.3. Costatato di avere subìto un danno,
con decisione 28 febbraio 2025 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione 27 maggio 2025 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI1 (quale ex organo formale e di fatto della
fallita) il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS di fr. 155'148.70 per
contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per il periodo da
gennaio 2020 ad aprile 2022, in via solidale con TERZ1 amministratore unico dal 15 ottobre 2020 e
sino al fallimento della FAL1 (data di pubblicazione nel FUSC).
1.4. Contro la suddetta decisione su
opposizione RI1,
rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto
il presente ricorso.
Il ricorrente respinge la
responsabilità attribuitagli ex art. 52 LAVS affermando sostanzialmente di
essere stato organo formale della società unicamente fino al 12 maggio 2020. In
seguito, e fino al fallimento, sarebbe stato unicamente dipendente della
società, svolgendo solo funzioni di natura amministrativa e senza disporre di
alcun potere decisionale in seno alla stessa, ma limitandosi a mettere in atto le
istruzioni impartitegli dall'amministratore unico TERZ1 e dall'azionista di
maggioranza della società, la ______, rappresentata da ______ e ______. Queste
persone sarebbero state le uniche a prendere tutte le decisioni inerenti alla
società e a determinare la volontà aziendale in qualità di organi formali e/o
di fatto.
In merito agli scoperti, il
ricorrente sostiene che a seguito della cessione delle azioni in data 1° giugno
2022, la nuova proprietà si sarebbe assunta anche l'onere di tutti i debiti,
tra cui anche quello relativo agli oneri sociali. Del resto il pagamento
regolare delle rate delle dilazioni fino a tale data e quindi il suo diligente
comportamento nell'ambito del pagamento dei contributi AVS
sarebbero dimostrati dalle
indicazioni da egli fornite alla fiduciaria per il pagamento degli oneri
sociali e ciò anche in un periodo in cui egli non deteneva comunque più alcun
potere decisionale in seno alla società. Chiede quindi che la decisione risarcitoria
sia annullata e riformata limitandone la responsabilità al solo periodo da
gennaio 2020 al 12 maggio 2020.
1.5. Con decreto 20 agosto 2025 il
vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ1 (V), che si è determinato in
merito inoltrando in data 2 settembre 2025 uno scritto datato 16 gennaio 2023
(VI).
1.6. Con la risposta di causa, la Cassa
ribadisce le argomentazioni esposte in sede di decisione di opposizione e
segnatamente il fatto che dall’agire del ricorrente, segnatamente dal fatto che
fino al maggio 2022 solo lui aveva intrattenuto rapporti con la Cassa e pure
dall’ammontare della retribuzione da lui percepita, emerge l’alta posizione
dirigenziale da lui assunta in seno alla FAL1 anche successivamente al maggio
2020. Secondo la Cassa, la gestione ed il pagamento degli stipendi e dei
relativi oneri sociali era di pertinenza del ricorrente, ciò che ne evidenzia
la posizione di organo di fatto, specificatamente per quanto relativo al
pagamento degli oneri sociali. Quanto all’eventuale posizione di terzi nella
gestione della società, segnatamente di TERZ1 ______ e ______, la Cassa ha
ricordato che le spetta per legge la facoltà di decidere se agire contro tutti
Fatti
i debitori o soltanto contro alcuni di essi. Sottolinea pure che il ricorrente
si sia pure reso autore di una violazione grave dell’obbligo di comunicare
previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, avendo omesso di notificare i cambiamenti
della massa salariale della società. La Cassa evidenzia infine l’assenza di
motivi e di giustificazione per il mancato pagamento dei contributi,
confermando di conseguenza la responsabilità dell’ex amministratore unico e
amministratore di fatto.
1.7. Con scritti del 1° e 11 settembre
2025 il ricorrente ha ribadito le sue posizioni, producendo ulteriori documenti
e ha elencato i mezzi di prova da assumere (VII, XII). Il 5 settembre 2025 la
Cassa ha preso posizione in merito riconfermandosi nella propria richiesta di
conferma della decisione impugnata (XI). Delle ulteriori argomentazioni fatte
valere dalle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.
considerato in diritto
2.1. Il ricorrente fa innanzitutto
valere una violazione del diritto di essere sentito, poiché la Cassa avrebbe
effettuato un’istruttoria insufficiente, violando il suo diritto di essere
sentito e di fornire le prove rilevanti, segnatamente per aver disatteso la sua
richiesta di esprimersi di fronte alla Cassa e di audizione dei testi proposti
che avrebbero potuto testimoniare in merito alla situazione esistente in seno
alla FAL1 (di seguito FAL1).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Si tratta di un diritto di natura
formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato
materiale della procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e
riferimenti ivi citati). Qualora l’istanza superiore goda dello stesso potere
cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la
giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave – possa
essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del
vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127
V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).
La giurisprudenza federale non
ammette in ogni caso una richiesta in termini generici di edizione di
documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza
i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da
lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e
mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e
non incombendo all’amministrazione – o ai giudici cantonali in caso di ricorso
– il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (tra le altre, STFA
H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3, H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002
consid. 4.3.2, H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3, H 444/00 del 25 giugno
2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c).
In concreto, a ragione
l’amministrazione, nella decisione contestata, con riferimento alla richiesta
dell’interessato di essere sentito ha ricordato che per la giurisprudenza del
Tribunale federale l’audizione può essere ritenuta superflua se gli
accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata
su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che
ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria
posizione (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425
consid. 2.1; STCA 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.13 e relativi
riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).
All’interessato, già assistito da
un legale durante la procedura amministrativa, è stata data ampia e completa
opportunità di far valere le proprie ragioni e contestazioni in sede di
opposizione alla decisione del 28 febbraio 2025. Considerate le argomentazioni da
lui addotte in tale sede, e ritenuta la documentazione agli atti, la Cassa a
ragione ha ritenuto che non fosse necessario sentire l’interessato e neppure
acquisire ulteriori prove prima dell'emanazione della decisione su opposizione
in quanto la fattispecie risultava già sufficientemente chiarita e l’ampia e
completa documentazione agli atti rendeva superflua l’audizione di testi e
dell’interessato medesimo. In merito alla quantificazione del danno del resto
la Cassa ha compiutamente allegato alla decisione risarcitoria i conteggi
riassuntivi con le basi di calcolo, le aliquote e gli accrediti considerati, copia
delle dichiarazioni dei salari degli anni rimasti scoperti, oltre a dettagli
sull'evoluzione dell'incasso dei contributi per tali anni.
In simili circostanze, la
censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta.
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza
(cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la
dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente
contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un
danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo
contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più
datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La Corte federale ha riesaminato
il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta
anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo
art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FAL1 la Cassa legittimamente ha chiesto in
via sussidiaria al ricorrente, quale ex organo formale e
di fatto della fallita, il
risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati
dalla stessa.
2.3. Con la decisione contestata, la
Cassa ha chiesto a RI1
(quale ex amministratore unico e amministratore di fatto) il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 155'148.70 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF
non soluti dalla società fallita FAL1 per il periodo da gennaio 2020 ad aprile
2022, in via solidale con TERZ1 (amministratore unico dal 15 ottobre 2020; data
di pubblicazione nel FUSC).
Va ricordato che costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, la Cassa ha
debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo prodotto i conteggi
determinanti per i contributi AVS/AI/AD e AF rimasti scoperti e relativi agli
anni da gennaio 2020 ad aprile 2022 e per gli interessi mora, allegandoli alla
decisione di risarcimento (doc. 1, 2, cfr. doc. 3/A1-A/3, B; doc. 3/C1-C3). Ha
prodotto anche le dichiarazioni dei salari 2020/21/22 (doc. A 1-3), il calcolo
pro rata temporis dei salari gennaio-aprile 2022 (doc. B), e il dettaglio
dell’evoluzione dell’incasso negli anni 2020/21/22 (doc. C 1-3). Ha pure
versato agli atti l’estratto conto dettagliato relativo al periodo complessivo
(doc. 7 incarto Cassa), con l’elenco di tutte le diffide emesse e le esecuzioni
promosse (con copia di esse), la lista dei salari notificati e rettificati,
copia delle fatture per contributi inviate alla società, le decisioni di
dilazione di pagamento. L’ampia documentazione e i conteggi inoltrati
all’Ufficio fallimenti documentano con precisione il credito fatto valere e insinuato
nel fallimento della società – con scritti e rettifiche del 6 gennaio 2023, 3 e
6 marzo 2023, 9 maggio 2023, 14 agosto 2024 e (definitivamente) 19 agosto 2024
– di fr. 399'538.20, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non
soluti dalla società per gli anni dal 2017 al 2024, incluse spese di diffida,
multe e tassazioni d’ufficio (sub doc. 5). Ha prodotto anche la tassazione
d’ufficio del 23 maggio 2022 concernente i contributi rilevati dall’ispettore
della Cassa durante il controllo del datore di lavoro, tra cui alcune riprese
salariali, con allegato il rapporto sul controllo dei datori di lavoro per il
periodo 2017-2021 (doc. inc. Cassa). La Cassa ha parimenti prodotto le
dichiarazioni dei salari, fondamentali per calcolare gli oneri sociali dovuti
dalla società e il dettaglio relativo all’evoluzione del debito contributivo
per gli anni 2020/21/22 (doc. inc. Cassa).
Il ricorrente non ha sollevato
alcuna contestazione circa l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa né da
un esame degli atti emerge che non sia corretto.
Pertanto occorre concludere che
la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il
risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.
84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;
RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della
giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di
lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta
accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova
di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali
non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3
consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un
assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
Secondo la giurisprudenza,
incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di
assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,
soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo
entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto
nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010
del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il
mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di
verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe
accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii
giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86
consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non
benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando
già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone
abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi
di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
2.7. Colui che accetta il mandato di
amministratore unico di una società anonima, assume tutti gli oneri che da tale
funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02
del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11
novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 e 209/00 del 28 aprile
2003; DTF
108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si
finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA H 365/01 del 15 aprile
2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto,
nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Addirittura è da ritenere una
negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996
nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.
Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue
responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.8. Il ricorrente ammette la sua
responsabilità per i contributi non pagati relativamente al periodo in cui egli
era iscritto a RC quale amministratore unico della FAL1 (ossia dal 4 luglio
2019 al 12 maggio 2020).
Tuttavia contesta la decisione su
opposizione del 27 maggio 2025 nella misura in cui la Cassa l’ha ritenuto
responsabile anche per il periodo successivo al 12 maggio 2020 e meglio sino al
mese di aprile 2022, periodo in cui egli risultava iscritto a RC quale
direttore con diritto di firma individuale (date di pubblicazioni nel FUSC).
Secondo la Cassa anche durante tale periodo egli era consapevole della
posizione contributiva della società, essendosi occupato di questioni legate
all’AVS, assumendo pertanto la funzione di “organo di fatto”.
L’interessato contesta tale tesi
adducendo in sostanza che dopo il 12 maggio 2020 egli era un mero dipendente
della FAL1 senza potere decisionale e che in quanto tale si limitava ad
eseguire gli ordini dei propri superiori, ovvero TERZ1 e l'azionista di
maggioranza della società, la ______, rappresentata da ______ e ______.
2.8.1. Al
riguardo va detto che la giurisprudenza non limita la
responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali di una persona giuridica, ossia
quelli iscritti a registro di commercio, ma anche a quelli di fatto, ovvero a
quelle persone che pur non essendo formalmente designati quali organo assumono
effettivamente decisioni che competono in linea di principio a tali organi formali
o curano l’andamento degli affari e partecipano così alla formazione della
volontà della società (STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022 e 9C_428/2013 del 16
ottobre 2013; DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 +
237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; H 405+406/00 del 23 agosto 2002
consid. 4.3; H 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; STCA 31.2021.13
del 27 settembre 2021 e 31.2022.4 del 4 aprile 2022; Reichmuth, op cit., § 4 n.
323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den
AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, op.
cit., AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach
Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s), vale a dire
persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di
fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono
la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114
V 78 = RCC 1988 pag. 631 e 1989 pag. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di
organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in
RtiD II 2013 pagg. 438 ss.).
Tuttavia è necessario che
la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non
averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente
un'influenza sugli affari societari (DTF 146 III 37 consid. 5 e 6, 132 III 523
consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16
aprile 2003 consid. 7.3).
La persona in questione è responsabile
solo per gli atti o le omissioni che rientrano nel suo campo di attività, che
dipende dall'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto
interno, altrimenti sarebbe tenuta a risarcire i danni che non ha potuto
evitare che si verificassero perché non disponeva dei poteri necessari (DTF 132
III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37 consid. 5 e 6).
Nell’ambito della
responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve
essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Egli deve avere avuto la possibilità di
causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto
altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e
organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr. STF 9C_27/2017 dell'8 agosto
2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in tale ambito dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni
per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma
dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa
E.W, a proposito di una procuratrice; cfr. STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022).
A determinate condizioni
possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex
art. 458 CO, il mandatario commerciale, l’azionista principale o
l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche
STFA H 83/04 del 1° settembre 2005 e H 51/00 del 24 gennaio 2002).
Nell'ambito
della responsabilità del datore di lavoro, la posizione dell'organo di fatto
deve essere in ogni modo limitata al contesto dell'obbligo del versamento dei
contributi (STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi
riferimenti).
Con
sentenza 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 (consid. 4.1 e 4.2) il Tribunale
federale ha determinato la qualità di organo di fatto di un direttore di una SA
con diritto di firma individuale in considerazione del fatto che si era occupato
dell'obbligo di conteggio dei contributi, aveva firmato le dichiarazioni dei salari
e aveva richiesto una rateazione. In tale fattispecie, tenuto conto della sua
funzione di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali
compiti non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative
che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la
richiesta di un pagamento rateale che non compete al personale amministrativo,
bensì al consiglio di amministrazione o alla direzione. Non essendosi limitato
a svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni
contabili di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, la
persona in questione ha partecipato alla determinazione della volontà
aziendale, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi,
assumendo quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Con
sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 la massima Corte ha anche avuto modo di
confermare la posizione di organo di fatto di una persona che aveva una
funzione dirigenziale in seno alla società e che disponeva del diritto di firma
individuale. In tale fattispecie è emerso che il ricorrente era l'unico interlocutore
nei confronti della Cassa e dell'Ufficio esecuzioni, venendo recepito da
quest'ultimi, oltre che da terzi, quale unico organo decisionale della società
in base al ruolo avuto ed alle attività da egli svolte, le quali non rappresentavano
semplicemente degli atti eseguiti da una persona subordinata che si occupa solo
di puntuali questioni amministrative. In tale fattispecie non è determinante il
fatto che l'interessato si possa essere presentato quale amministratore della
società, bensì che la Cassa e l'Ufficio esecuzioni, in considerazione della sua
presenza ed il suo agire, l'abbiano percepito come tale (cfr. anche STF
9C_578/2021 del 29 giugno 2022, consid. 5).
In una recentissima pronuncia (STF
9C_240/2025 dell'11 agosto 2025) il Tribunale federale ha riconosciuto la
posizione
di organo di fatto di un vice
direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza
aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e
ciò indipendentemente dal fatto
che gli fossero stati attribuiti compiti nel settore finanze e/o nel settore
del personale, se ne occupasse personalmente, o che il suo contratto di lavoro
non riportasse nulla di specifico
al riguardo.
2.8.2. Nel
caso in esame, la Cassa ha in sostanza sottolineato che il ricorrente, anche
dopo il 12 maggio 2020 allorquando era direttore della FAL1, pur non figurando
più tra gli organi formali della società, ha svolto un ruolo fondamentale
all’interno della stessa e ha assunto una serie di iniziative e comportamenti
che ne evidenziano la posizione di organo di fatto con particolare riferimento
al pagamento degli oneri sociali fino al maggio 2022.
Tutto
ben considerato, per i motivi che verranno esposti di seguito, questo TCA deve
condividere tale conclusione.
Più
precisamente, nella decisione impugnata l’amministrazione ha come segue
descritto le posizioni assunte dal ricorrente:
" (…)
-
il 07.01.2020 firma la richiesta di modifica degli acconti dal
01.01.2020 sulla base di un volume annuo dei salari pari a CHF 780mila;
-
il 14.02.2020 richiede alla Cassa una dilazione in 12 rate per il
pagamento del conguaglio 2019 di ca. CHF 42mila;
-
il 29.01.2021 firma la richiesta di modifica degli acconti dal
01.01.2021 sulla base di un volume annuo dei safari pari a CHF 546mila;
-
il 21.04.2021 richiede alla Cassa una dilazione in 12 rate per il
pagamento del conguaglio 2020 di ca. CHF 95mila;
-
l'08.05.2021 riformula la richiesta di dilazione per il 2020, questa
volta richiedendo il pagamento in 24 rate;
-
il 26.01.2022 firma la dichiarazione dei salari dell'anno 2021;
-
il 16.02.2022 richiede alla Cassa una dilazione in 24 rate per il
pagamento de! conguaglio 2021 di ca. CHF 139mila;
-
il 18.02.2022 firma la richiesta di modifica degli acconti dal
01.01.2022 sulla base di un volume annuo dei safari pari a CHF 670mila;
-
il 13.06.2022 è invece il signor TERZ1 - in linea con quanto indicato
nello scritto del signor RI1 alla società del 20.10.2022 (modifica delle
mansioni assegnate) - che firma la richiesta di modifica degli acconti dal
01.06.2022 sulla base di un volume annuo dei salari pari a CHF 475mila;
-
l'11.11.2022 in qualità di General manager invia alla Cassa la conferma
dell'avvenuto pagamento di un importo di ca. CHF 6mila inerente la diffida
della fattura d'acconto del mese di settembre 2022;
-
ha presenziato assieme agli azionisti all'assemblea generale
straordinaria degli azionisti del 24.02.2018, controfirmando il verbale quale
segretario. Dal verbale risulta che il signor RI1 a quel momento era già
Direttore generale del FA1;
-
ha presenziato all'assemblea generale ordinaria degli azionisti del
19.10.2018 che lo ha nominato nuovo membro del CdA con potere di firma
individuale;
-
ha presenziato quale membro del CdA, all’assemblea generale
straordinaria degli azionisti del 18.02.2019;
-
ha presenziato quale membro del CdA all'assemblea generale straordinaria
degli azionisti del 28.06.2019, controfirmando il verbale quale presidente
della seduta. In tate occasione è stato deciso di non nominare nessun nuovo
membro del CdA, malgrado le dimissioni dei signori ______ e ______ e che "la
gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con
firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di
Amministratore Unico";
-
ha presenziato, quale amministratore unico dimissionario, all'assemblea
generale straordinaria degli azionisti del 24.04.2020;
-
ha presenziato quale Direttore generale e presidente dì giornata,
assieme agli azionisti, all'assemblea generale straordinaria degli azionisti
del 30.09.2020, proponendo il signor TERZ1 quale nuovo amministratore unico.
In tale occasione il signor RI1 comunica anche che: "... per poter
nominare un Presidente, è necessaria la formazione di un CdA che, allo stato
attuale, risulta essere molto difficile data la mancanza di persone disposte ad
assumersi tali responsabilità."', "... ci sono stati degli
interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per l'acquisizione
della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle quote azionane
del ______ ha portato fa mancata cessione.";
-
il 20.10.2022 richiede al FA1 e al Registro di commercio di stralciare
la sua iscrizione (ndr: a quel momento di Direttore con firma individuale),
ritenuto che dal 01.06.2022 "la gestione e il pagamento di
stipendi oneri sociali ecc. è di totale competenza dell'Amministratore unico e
dei rappresentanti del nuovo azionista", specificando inoltre
di continuare a rimanere attivo nella società secondo quanto previsto nel
contratto di lavoro (ndr: di Direttore generale al 100%) concluso il 14.12.2020
(rinnovo di quello già in essere);
-
ha presenziato in rappresentanza della FA1, quale Direttore generale,
all'udienza del 27.01.2023 presso la Pretura di Mendrisio-Sud in relazione
alla procedura di deposito dei bilanci, durante la quale è stato sancito il
fallimento della società;
-
è stato verbalizzato il 27.01.2023 daII'Ufficio fallimenti di ______,
fornendo i dettagli della posizione finanziaria del FA1 (attivi, passivi,
contratti in essere, crediti da incassare, ...) consegnando bilanci e rapporti
di revisione;
-
dallo scritto del 10.02.2022 dell'allora amministratore unico, signor
TERZ1, si rileva che in aprile 2022 al signor RI1 era stato conferito anche
il mandato di cercare acquirenti per la cessione delle azioni societarie.
Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova proprietà
rassicurava non solo l’amministratore unico ma anche il Direttore generale,
signor RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor;
-
copia del rapporto della ______ SA del 23.01.2023 alla Pretura di
Mendrisio-Sud sulla situazione finanziaria del FA1 viene trasmesso non solo al
signor TERZ1 (quale "Presidente") ma anche al signor RI1
(quale "Direttore generale"). Tale rapporto evidenzia che già
a metà 2021 il FA1 era confrontato con una perdita d'esercizio di ca. CHF 1 mio
(ca. CHF 1,6 mio a ottobre 2022).”
Ora, tutto ben considerato
questo Tribunale concorda con l’amministrazione sul fatto che dalle circostanze
esposte – che non sono state in quanto tali contestate dal ricorrente e che
sono peraltro tutte corroborate dalla relativa documentazione facente parte del
copioso fascicolo prodotto dalla Cassa – risulta che anche nel periodo
successivo alla conclusione formale del suo ruolo di amministratore unico, vale
a dire successivamente al 12 maggio 2020 – momento a partire dal quale il
ricorrente risultava iscritto a RC quale direttore con diritto di firma
individuale – egli ha esercitato una posizione dirigenziale, e per quanto
riguarda in particolare il tema del presente contendere, è stata la persona di
riferimento in relazione allo stato contributivo della società, occupandosi in
prima persona delle questioni relative al pagamento degli stipendi e degli
oneri sociali.
In applicazione della
precedentemente citata STF 9C_240/2025 dell'11 agosto 2025 (nella quale il TF
ha riconosciuto la posizione di organo di fatto di un vice
direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza
aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e ciò
indipendentemente dal fatto che gli fossero stati attribuiti compiti nel
settore finanze e/o nel settore del personale, che se ne occupasse
personalmente, o che il suo contratto di lavoro non riportasse nulla di
specifico al riguardo), alla luce degli elementi evidenziati dalla Cassa,
questa Corte deve pertanto riconoscere la posizione di organo di fatto al
ricorrente successivamente al 12 maggio 2020.
La sua posizione di organo di
fatto appare chiara specie nel contesto dell’obbligo
del versamento dei contributi, come previsto dalla giurisprudenza (STCA
31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi riferimenti; cfr.
anche la STF 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 consid. 4.1 e 4.2).
Appare infatti comprovato che
egli, in qualità di direttore della FAL1, non solo era al corrente della
situazione finanziaria e debitoria della società (in relazione in particolare
agli scoperti AVS), ma ha, almeno fino al 31 maggio 2022, indiscutibilmente esercitato
una posizione dirigenziale, come pure specificatamente è stato la persona di
riferimento in relazione allo stato contributivo della società, si è occupato
in prima persona delle questioni relative agli stipendi e agli oneri sociali e
si è esposto come persona di riferimento esclusivo della società, dinnanzi alle
autorità, segnatamente alla Cassa e all’Ufficio fallimenti, ciò che per la
giurisprudenza ne determina lo statuto di amministratore di fatto (cfr. STF 9C_578/2021
del 29 giugno 2022). Egli ha pure assunto una serie di iniziative e
comportamenti che ne evidenziavano la posizione di organo di fatto
(segnatamente occupandosi di dare istruzioni alla fiduciaria incaricata in
particolare per quanto attinente a quali fatture della Cassa pagare; cfr. doc.
inc. Cassa) con particolare riferimento al pagamento degli oneri sociali fino
al maggio 2022. Il suo agire non rappresentava il mero svolgimento di puntuali
compiti ammnistrativi delegati da un organo formale ad una persona subordinata,
ma di attività normalmente spettanti ad un membro del consiglio
d’amministrazione.
Emerge infatti chiaramente che
il ricorrente si è innanzitutto occupato dell'obbligo di conteggio dei
contributi, avendo pure firmato le dichiarazioni dei salari e richiesto alla
Cassa dilazioni e rateazioni (doc. inc. Cassa).
In effetti, il 29 gennaio 2021
ha sottoscritto e inviato la richiesta di modifica degli acconti dal 1° gennaio
2021, il 21 aprile 2021 ha richiesto alla Cassa una dilazione in 12 rate per il
pagamento del conguaglio 2020 e l’8 maggio 2021 ha riformulato la richiesta di
dilazione per il 2020 (doc. incarto Cassa). Non solo: il 26 gennaio 2022 ha
nuovamente firmato la dichiarazione dei salari dell'anno 2021 e il 16 febbraio
successivo ha chiesto alla Cassa una dilazione in 24 rate per il pagamento del
conguaglio 2021. Il 18 febbraio 2022 ha pure firmato la richiesta di modifica
degli acconti dal 1° gennaio 2022.
Tenuto conto della sua funzione
di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali compiti
non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative
che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la
richiesta di un pagamento rateale che non può ragionevolmente essere di
competenza del personale amministrativo, bensì del consiglio di amministrazione
o della direzione.
Del resto la sua posizione
influente e rilevante in seno alla società è stata confermata anche
successivamente, allorquando ancora l’11 novembre 2022 in qualità di “General Manager”
egli ha inviato alla Cassa la conferma dell'avvenuto pagamento di un importo di
ca. fr. 6’000 inerente la diffida della fattura d'acconto del mese di settembre
2022, pagamento da lui predisposto (doc. incarto Cassa).
Il suo ruolo attivo in seno
alla società emerge anche dalla sua presenza costante in seno alle assemblee
societarie degli azionisti, anche successivamente all’aprile 2022 (cfr. i
relativi verbali delle sedute ai doc. 7 della Cassa).
Dopo aver presenziato a quella
del 24 febbraio 2018, a quella del 19 ottobre 2018 (nelle cui sedi egli ha
funto da segretario, ma dai verbali risulta che egli a quel momento era già
Direttore generale della società e, nella secondo citata egli è stato nominato
nuovo membro del CdA con potere di firma individuale) e a quelle del 18
febbraio 2019 e del 28 giugno 2019 (in quest’ultima occasione controfirmando
quale presidente della seduta il verbale, dal quale si evince che "la
gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con
firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di
Amministratore Unico"; doc. inc. Cassa), anche dopo la cessazione del
mandato quale amministratore unico (12 maggio 2020) egli ha continuato a
partecipare alle assemblee. Non solo a quella del 24 aprile 2020, ma anche,
quale Direttore generale e presidente di giornata, assieme agli azionisti,
all'assemblea straordinaria del 30 settembre 2020, proponendo TERZ1 quale nuovo
amministratore unico. In tale occasione il ricorrente aveva, tra l’altro, comunicato
che: "... per poter nominare un Presidente, è necessaria la formazione
di un CdA che, allo stato attuale, risulta essere molto difficile data la
mancanza di persone disposte ad assumersi tali responsabilità”, "... ci
sono stati degli interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per
l'acquisizione della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle
quote azionane del ______ ha portato la mancata cessione” (doc. 7 incarto
Cassa).
La sua posizione decisoria in
seno alla società trapela peraltro anche laddove il 20 ottobre 2022 egli ha
richiesto al FAL1 e al Registro di commercio di stralciare la sua iscrizione (a
quel momento di Direttore con firma individuale), specificando che dal 1.
giugno 2022 "la gestione e il pagamento di stipendi oneri sociali ecc.
è di totale competenza dell'Amministratore unico e dei rappresentanti del nuovo
azionista", e in ogni modo che “il contratto in essere siglato tra
le parti in data 14 dicembre 2020 rimane in vigore e continuerò a svolgere le
mie mansioni, così come modificate da espletare dal 1 giugno 2022”.
L’informazione è che egli sarebbe rimasto attivo nella società secondo quanto
previsto nel contratto di lavoro (di Direttore generale al 100%) concluso il 14
dicembre 2020 (rinnovo di quello già in essere; doc. 7 incarto Cassa).
Trattasi di un passaggio di
consegne che a non averne dubbio esplicita chiaramente che la gestione dei
pagamenti degli stipendi e degli oneri sociali era stata, fino al momento
indicato (1° giugno 2022), a lui affidata. A ragione in effetti la Cassa attribuisce
a tale scritto un ruolo determinante al fine di comprovare che fino a quel
momento il ricorrente aveva lo statuto di amministratore di fatto.
Non da ultimo, appare
significativo il fatto che egli ha continuato ad essere attivo nella gestione
della società anche successivamente.
In effetti egli ha presenziato
quale Direttore generale, da solo e in rappresentanza della società,
all'udienza del 27 gennaio 2023 presso la Pretura di ______ in relazione alla
Considerandi
procedura di deposito dei bilanci e durante la quale è stata sancita la revoca
del differimento del fallimento concessa il 15 dicembre 2022 e, quindi,
pronunciato il fallimento della società (doc. 7 inc. Cassa). Egli (e solo lui)
è inoltre stato sentito dall'Ufficio fallimenti, sempre il 27 gennaio 2023, per
determinare la posizione finanziaria della società
(attivi, passivi,
contratti in essere, crediti da incassare, ecc.), fornendo anche i relativi
giustificativi contabili, inclusi bilanci e rapporti di revisione (cfr. verbale
preliminare del 27 gennaio 2023, doc. 7 inc. Cassa).
Ma il ruolo attivo del
ricorrente emerge anche dallo scritto del 10 febbraio 2022 dell'allora
amministratore unico, TERZ1 all’Ufficio Fallimenti dal quale risulta che in
aprile 2022 al ricorrente era stato conferito anche il mandato di cercare
acquirenti per la cessione delle azioni societarie, competenza che chiaramente
pertiene alle competenze di un consiglio di amministrazione (doc. 7 incarto
Cassa). Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova
proprietà rassicurava non solo l’amministratore unico, ma anche il Direttore
generale, RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor.
Infine significativo è anche
che il rapporto del 23 gennaio 2023 della ______ (e per essa di ______ nella
sua funzione di commissario del differimento del fallimento) alla Pretura di ______
sulla situazione finanziaria della FAL1 era stato trasmesso non solo a TERZ1
(quale "Presidente") ma anche al ricorrente (quale "Direttore
generale"; doc. 7 inc. Cassa).
Da tutti questi elementi,
ponderati attentamente, questo Tribunale ritiene di dover far propria la tesi
della Cassa, la quale ha ammesso “l'alta posizione dirigenziale del signor
RI1 in seno al FA1 e il fatto di agire nei confronti di terzi in rappresentanza
della società e ciò anche successivamente all'aprile 2020”.
Risulta in effetti che fino al
maggio 2022 il ricorrente e nessun altro membro del CdA del FAL1 ha
intrattenuto rapporti con la Cassa (invio dichiarazione dei salari, modifica
acconti, richieste di dilazione, ecc.). Solo dal mese di giugno 2022
l'amministratore unico TERZ1 ha iniziato ad avere contatti diretti con la Cassa
e ciò in corrispondenza con quanto indicato dal ricorrente nel suo scritto del
20.
ottobre 2022 alla società. Per il resto la documentazione agli atti
evidenzia che in seno alla FAL1 fino al maggio 2022 fosse RI1 ad occuparsi di
dare istruzioni alla fiduciaria incaricata, in particolare per quanto atteneva a
quali fatture della Cassa pagare e ciò anche se a Registro di commercio non
figurava più iscritto quale organo formale della società. Egli era
indiscutibilmente costantemente a conoscenza della situazione debitoria con la
Cassa e della delicata posizione finanziaria della società.
Non essendosi limitato a
svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni contabili
di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, l’insorgente ha
partecipato alla determinazione della volontà aziendale e degli affari
societari, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi, avendo
la possibilità di causare o impedire un danno e assumendo
quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua responsabilità
ex art. 52 LAVS (cfr. DTF 146 III 37 consid. 5 e 6,
132.
III 523 consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02
del 16 aprile 2003 consid. 7.3).
Da sottolineare che il ricorrente
è stato l'unico interlocutore della società nelle questioni relative al
fallimento (cfr. doc. 7 inc. Cassa), cercando di fare il possibile per
evitarlo, mostrando così ancora una volta sia la sua conoscenza della
situazione debitoria della società, come pure il suo impegno per l'andamento
della stessa, in concreto allestendo un piano per il pagamento degli arretrati.
Come a ragione affermato dalla Cassa, il ricorrente ha pertanto assunto sotto
la sua responsabilità una competenza duratura per determinare decisioni che
trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono pertanto sul
risultato e nel caso concreto anche sull'esistenza stessa della società,
dimostrando così la sua funzione di organo di fatto.
Del resto pure a ragione la
Cassa ha sottolineato che gli statuti societari del 26 aprile 2021 prevedevano,
agli art. 18 e 19, la facoltà per il consiglio d’amministrazione di delegare la
gestione della società o singoli rami della gestione stessa, così come anche la
rappresentanza della società, a uno o più dei suoi membri, oppure a una o più
terze persone anche non azionisti della società (doc. 7 inc. Cassa).
Infine quanto precede è anche
confermato da un ultimo ulteriore elemento sottolineato nella decisione
contestata: l’ammontare della retribuzione percepita dal ricorrente. Il
ricorrente ha in effetti percepito quale direttore generale e amministratore
unico negli anni 2017-2020 tra i fr. 141 e 156mila, mentre negli anni 2021 e
2022, quale a suo dire "semplice direttore dipendente", la non
trascurabile retribuzione di fr. 112'211.00 e fr. 138'680.00 (alla quale andava
ad aggiungersi il pagamento della pigione di un appartamento ad uso del
ricorrente; doc. incarto Cassa). Contrariamente a quanto sostiene
l’interessato, a ragione la Cassa sottolinea come tali importi quantomeno
concorrano a dimostrare il più alto livello dirigenziale da lui ricoperto in
seno alla FAL1.
2.9
Questo Tribunale può quindi
riferirsi alla valutazione globale dei fatti operata dall’amministrazione,
rilevato peraltro che, come diremo di seguito, il ricorrente non ha addotto
elementi che permettano al TCA di modificare tali conclusioni.
Innanzitutto non permette
comunque di scostarsi dalle predette conclusioni l'asserzione del ricorrente
secondo cui egli dopo il 12 maggio 2020 era solo un semplice dipendente della
società senza alcun potere decisionale in seno alla stessa, avendo agito su
ordine dell'amministratore unico TERZ1 e degli azionisti di maggioranza della
società, la ______ SA, rappresentata da ______ e ______ e della società
proprietaria dalle cui istruzioni egli non poteva sottrarsi.
Oltre al fatto che egli non
produce alcun mezzo di prova a sostegno di tale allegazione di parte, occorre
parimenti rimarcare come una tale circostanza avrebbe potuto essere ritenuta
nel caso di una semplice segretaria amministrativa, non di certo nel caso di
una persona con un'alta posizione dirigenziale come quella da lui ricoperta
nella FAL1. Nemmeno egli adduce o dimostra di essere stato impedito
nell'evitare il perpetrarsi di un tale abuso ai danni della Cassa.
A titolo abbondanziale occorre
sottolineare come anche un semplice rifiuto di eseguire un compito
amministrativo – rifiuto che peraltro il ricorrente nemmeno adduce di aver mai espresso
– non avrebbe permesso ad ogni modo di giungere ad altra conclusione. Tale
rifiuto avrebbe, in effetti, costituito una misura comunque insufficiente per
impedire il danno, non costituendo, pertanto, un valido motivo di discolpa; a
maggior ragione considerando come il ricorrente era certamente a conoscenza
della grave situazione finanziaria della FAL1 e delle conseguenze di un'errata
manipolazione rispettivamente del mancato rispetto delle prescrizioni legali
della LAVS.
Sia in proposito solo ribadito
che per la giurisprudenza la persona che partecipa da sola e/o di concerto con
altri alla gestione aziendale, potendo esercitare effettivamente un'influenza
sugli affari societari, in particolare partecipando alla gestione del pagamento
degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e
aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente
impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione ricoperti in seno alla
società (cfr. DTF 128 III 30 consid. 3a: STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16
aprile 2003 consid. 7.3).
Nella fattispecie va pure in ogni
modo nuovamente ricordato che il ricorrente nel periodo dal 2018 al 2020 era dapprima
membro del CdA, successivamente amministratore unico della FAL1 e dal mese di
maggio 2020 ha ricoperto la carica di Direttore generale e si è sempre occupato
in prima persona dei rapporti con la Cassa, inoltrando richieste di dilazione,
modifica di acconti, presentazione delle distinte salari. Alla luce di questi
fatti appare evidente che egli non poteva ignorare e misconoscere le
conseguenze in caso di mancata comunicazione di un'adeguata base di calcolo
degli acconti, a maggior ragione essendo ben al corrente della grave situazione
finanziaria in cui versava la
società.
A ragione la Cassa osserva che
l’interessato nulla ha intrapreso al fine di impedire tale manchevolezza,
adottando egli stesso personalmente ed attivamente tale comportamento che va
ben oltre una mera grave negligenza, causando un grave danno della Cassa. Nemmeno
la dichiarazione prodotta il 2 settembre 2025, ma datata 16 gennaio 2023, di
TERZ1 (VI) permette di concludere diversamente.
Non sorregge il ricorrente
cercare di minimizzare quanto indicato dalla Cassa affermando in sostanza che
si trattava di incombenze che rientravano tra i compiti usuali di una
segretaria. Come dianzi menzionato, egli è stato l’unico interlocutore della società
nelle questioni relative ai contributi e al fallimento della società, mostrando
la sua conoscenza della situazione debitoria della società anche laddove egli
si era impegnato nel cercare di ottenere dalla Cassa delle rateazioni.
In merito poi agli articoli di
stampa prodotti (doc. D e J1), si rileva che essi nulla dicono di concreto sull’effettiva
gestione della società. Inoltre a ragione l’amministrazione rileva che proprietario
e amministratore sono comunque due figure societarie differenti con poteri e compiti
diversi tra loro. Il fatto, addotto e evincibile da tali articoli, che ______ non
avesse più la disponibilità per portare avanti il club, non permette in alcun
modo di modificare la conclusione, tratta dai diversi elementi evidenziati
dalla Cassa e rilevante per il presente contendere, secondo cui il ricorrente
ha rivestito un ruolo attivo e determinante nella gestione della società,
segnatamente per quanto riferito al pagamento dei contributi, assumendo in tale
contesto la posizione di organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma
individuale).
In ogni caso tali documenti
nulla chiariscono in merito alla questione determinante in questa sede, ovvero
quella della gestione del pagamento degli oneri sociali in seno alla FAL1.
Considerazioni analoghe valgono
anche per il riferimento al verbale dell’assemblea generale ordinaria degli
azionisti del 17 dicembre 2021 (doc. E). Il ricorrente evidenzia come dallo
stesso si evinca che ______ avrebbe garantito la continuità della società [“l’avv
______ (______ SA) risponde che il Sig. ______ garantirà la continuità
aziendale come ha sempre fatto”, doc. E] e sottolinea la specificazione,
fornita dall’allora amministratore unico TERZ1 secondo cui l'incarico di RI1
riguardava solo funzioni sportive e amministrative e che tutta la sua attività
veniva svolta costantemente “di concerto” con le figure dirigenziali
della società. E questo con riferimento alle perplessità sollevate da altri
azionisti in merito al fatto che il medesimo, pur non essendo organo e non detenendo
alcun potere direzionale sulla società, avesse un diritto di firma (“Il Sig.
______, tramite una mail inviata all'Amm Unico Sig. TERZ1 si esprime contrario
al diritto di firma individuale del Sig. RI1. L'Amm. Unico TERZ1 chiarisce ai
presenti pur avendo il RI1 firma individuale, la sua attività viene svolta
costantemente di concerto con le altre figure societarie. Tale prerogativa
riguarda in particolare le funzioni amministrative e sportive”, doc. E).
Tutto ben considerato, tali
allegazioni non permettono di modificare le predette conclusioni circa il ruolo
effettivo svolto dal ricorrente in seno alla società.
In effetti, innanzitutto val la
pena ricordare nuovamente la giurisprudenza per la quale il fattore decisivo
nella valutazione delle pretese di responsabilità ai sensi dell'articolo 52
LAVS non è l'ambito di applicazione della procura conferita a una determinata persona
nei rapporti esterni, bensì i suoi obblighi specifici, sotto forma di diritti e
doveri nei rapporti interni. La documentazione agli atti e le circostanze
elencate nella decisione contestata dimostrano come nei compiti specifici del
ricorrente rientrasse la gestione degli stipendi e degli oneri sociali, ragione
per cui a maggior ragione si impone di ammettere una responsabilità ex art. 52
LAVS.
Sia nuovamente menzionata la
giurisprudenza per la quale la persona che partecipa da sola e/o di concerto
con altri alla gestione aziendale, in particolare alla gestione del pagamento
degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e
aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente
impedito, indipendentemente dal ruolo o dalle mansioni ricoperti in seno alla
società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28 febbraio 2019).
Nemmeno l’email dell’8 luglio
2020.
dell’avv. ______ (doc. F), gli scambi di email dell’ottobre 2020 (doc. G,
I), la lettera del 23 marzo 2022 del ricorrente alla società (“facendo
seguito agli incontro intercorsi gli scorsi giorni con il signor ______, socio
di riferimento del club, e il signor ______ in cui mi è stata presentata
una situazione dì grave difficoltà finanziaria dell'azionista e conseguente
difficoltà di finanziare il club nei prossimi mesi , al fine di cercare di
aiutare il club a ridurre i propri costi nella stagione 2022/2023 vi informo che,
come richiesto dall'azionista, mi impegnerò a cercare una nuova soluzione
lavorativa. Resta inteso che il contratto di lavoro in essere tra le parti è
valido e resterà valido sino all'eventuale risoluzione del medesimo che dovrà
essere concordata consensualmente tra le parti. Tutti i miei diritti e doveri
contrattuali, che continuerò a rispettare con diligenza come fatto sino a ora,
restano quindi invariati sino ad un'eventuale accordo consensuale”, doc, H)
e nemmeno l’email del 24 marzo 2022 dell’insorgente (doc. H/1) manifestamente permettono
di smentire le circostanze fattuali elencate dalla Cassa (cfr. consid. 2.8.2).
Queste ultime evidenziano in modo chiaro, come detto, che il ricorrente anche
dopo il 12 maggio 2020 si sia occupato delle questioni riguardanti il pagamento
dei salari e degli oneri sociali, assumendo in tale contesto la posizione di
organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma individuale).
Tali scritti del resto nulla
dicono sulla posizione assunta dall’insorgente in merito al pagamento degli
oneri sociali. Appare in ogni modo normale che gli aventi diritto economici della
società, in concreto TERZ1 ______ e ______, si occupassero di incombenze che a
loro competevano, quali la nomina di nuovi amministratori e le decisioni
riguardo al finanziamento della società. Ciò non escludeva ovviamente che altre
persone agissero nelle questioni amministrative e in sede di pagamento degli
oneri sociali come amministratori di fatto.
Del resto non risulta in
concreto né provata né specificata l’esistenza di indicazioni precise
sull'utilizzo dei fondi disponibili e/o che tali indicazioni riguardassero
anche il pagamento (o il non pagamento) degli oneri sociali e/o che le stesse
fossero fornite direttamente e in modo vincolante a RI1.
Quanto allo scritto del 1°marzo
2022, con il quale la Cassa, con riferimento al saldo dei contributi per l’anno
2021.
di fr. 132'621, dando seguito allo scritto della società del 16 febbraio
2022.
(doc. 5; cfr. di seguito), comunicava che “per il saldo citato a
margine, la Cassa sarebbe disposta a concedere una dilazione di pagamento in ragione
di 24 (ventiquattro) rate dal 31 maggio 2022, alle seguenti condizioni: sottoscrizione
del debito contributivo della società FAL1 a titolo personale da parte del
signor TERZ1; oppure rilascio di una garanzia bancaria riscuotibile a prima
richiesta”, assegnando quindi “il termine massimo del 15 marzo 2022 per
ritornare il formulario "assunzione di debito" debitamente
sottoscritto o la garanzia bancaria” (doc. J),
a torto il ricorrente
pretende di poterne trarre dei motivi che lo scagionino dalla sua
responsabilità. Per quanto riguarda il tema del contendere è piuttosto
rilevante che tale presa di posizione faceva seguito allo scritto, inviato il
16.
febbraio 2022 proprio da RI1 a nome della società, contenente la richiesta
di dilazione di pagamento (per i contributi scoperti per l’anno 2021 di fr.
132'621), e ciò a conferma delle sue competenze in sede di gestione dei
pagamenti dei contributi (doc. 5 inc. Cassa).
Sia peraltro pure osservato che
proprio in tale scritto egli, oltre a richiedere la rateazione, aveva anche
comunicato che la FAL1 non aveva proceduto ad alcuna riduzione del personale
nonostante l’importante calo degli introiti dalle sponsorizzazioni e dallo
stadio. Malgrado ciò, pochi giorni dopo, con email del 21 febbraio 2022 (doc.
6), sempre il ricorrente aveva chiesto al servizio contributi paritari della
Cassa una riduzione della massa salariale di riferimento per la fatturazione
degli acconti 2022 a fr. 670'000, in palese contraddizione (cfr. ancora al
consid. 2.11).
Tali comportamenti, che le
allegazioni del ricorrente (cfr. VII) non riescono a confutare, evidenziano a
non averne dubbio un comportamento attivo nella gestione dei contributi sociali
(e pure una palese violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS; cfr. consid. 2.11).
Quanto infine allo scritto del
10.
febbraio 2022 di TERZ1 all’Ufficio fallimenti (doc. K/1), dallo stesso emerge
che la copertura finanziaria era una costante preoccupazione non solo dell'amministratore
unico, ma anche del ricorrente quale direttore generale. Risulta anche
chiaramente che le informazioni relative ai fondi necessari alla società
giungevano a entrambi. A ragione l’amministrazione ha in proposito evidenziato
il fatto che da tale scritto emerga anche che a luglio 2022 erano stati
inseriti nella società nuovi dipendenti e alcuni giocatori con stipendi
"ben sopra la media del ______".
Da tale circostanza a ragione
la Cassa deduce che sia l’amministratore unico che il direttore generale avrebbero
dovuto preoccuparsi di reperire i fondi non solo per versare tali salari, bensì
anche per sostenere l'aggiuntivo fabbisogno per la copertura dei corrispettivi
oneri sociali, e ciò nell'ambito di una ormai conclamata precaria situazione
finanziaria della società. Avere tralasciato di introdurre le dovute misure a
tutela non solo delle finanze della società, ma anche dei crediti della Cassa,
rappresenta una grave violazione degli obblighi che derivano dall’art. 52 LAVS.
Tale aspetto evidenzia insomma ulteriormente
che la gestione della fatturazione degli acconti AVS e dei contributi da parte
del ricorrente non ha ossequiato gli obblighi che dalla sua posizione di già
amministratore unico e in seguito amministratore di fatto e direttore generale
gli incombevano. Tale violazione ha portato al danno lamentato in questa sede
dalla Cassa.
Quanto infine all’allegazione
secondo cui egli non poteva disattendere le istruzioni dell’azionista di
maggioranza, va detto che a prescindere dal fatto che egli non comprova
minimamente tale allegazione, non può che essere nuovamente ribadito che
considerata la situazione e il fatto che egli era al corrente non solo degli
obblighi in materia di pagamento dei contributi ma anche della situazione della
società, egli avrebbe dovuto fare il necessario per salvaguardare tali obblighi
imperativi e nel caso non vi fosse riuscito egli avrebbe dovuto prendere in
considerazione anche di rassegnare le dimissioni. In ogni caso egli non poteva
accontentarsi di un ruolo passivo, avendo l’obbligo di controllare e vigilare
affinché i contributi fossero effettivamente versati nell’ammontare corretto.
Questa omissione costituisce,
come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo
societario.
A ragione la Cassa ha osservato
che dall'indicazione che l’insorgente, quale Direttore generale – peraltro unica
persona all'infuori del CdA che abbia mai avuto potere di firma individuale in
seno al FA1 (fino alla pubblicazione sul FUSC del 2 novembre 2022) – agisse
"di concerto" con le altre figure societarie per le funzioni
amministrative e sportive, il ricorrente nulla può dedurre a suo favore. In
effetti, tale affermazione non esplicita che lo stesso non potesse intrattenere
individualmente i rapporti con la Cassa (il contrario è semmai comprovato dagli
elementi citati sopra), o che eseguisse in tale ambito esclusivamente le
istruzioni dell’amministratore unico e o della proprietà. Come giustamente
rilevato dalla Cassa, l'espressione "agire di concerto" significa
agire di comune accordo, ciò che appalesa lo svolgimento di un'attività
condivisa, senza che ciò lasci necessariamente trasparire la subordinazione
effettiva di una delle parti coinvolte. In ogni caso quanto indicato nel citato
verbale conferma senza ombra di dubbio che era compito del ricorrente, in
qualità di Direttore generale, occuparsi delle questioni amministrative e
quindi anche di quella relativa al pagamento degli oneri sociali. E questo non
senza poi nuovamente ricordare che per la giurisprudenza la persona che
partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, in
particolare alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi
dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso
in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla
mansione ricoperti in seno alla società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28
febbraio 2019, consid. 2.10.2.).
Del resto, contrariamente a
quanto adduce il ricorrente, il quale cerca di sminuire la sua posizione in
seno alla società e sottolinea l’irrilevanza del fatto che egli disponesse del
diritto ad agire a firma individuale, non è tanto l’applicazione della procura
conferitagli, ma piuttosto il fatto che dai vari elementi sopracitati si evince
con chiarezza che la gestione ed il pagamento degli stipendi e dei relativi
oneri sociali fosse gestita dal ricorrente. Si ribadisce a questo proposito in
effetti che per la giurisprudenza nell’ambito della
responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve
essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per
questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per
il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS/AI/AD e AF) e in che
forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella
causa E.W, a proposito di una procuratrice). Ne consegue che il fatto che al
ricorrente non pertenessero effettivamente decisioni sul piano economico e
gestionale non muta al fatto che egli agisse come un amministratore di fatto
riguardo al pagamento dei salari e degli oneri sociali. A non averne dubbio
quindi egli ha avuto la possibilità di causare un danno o di impedire che lo
stesso insorgesse, in altri termini di aver esercitato effettivamente
un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 +
237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).
2.10
Relativamente alla possibile
responsabilità di terzi nella gestione della società, va detto che il
ricorrente non ha invero in sostanza sostenuto e comunque non comprovato che
altri si occupavano dei pagamenti, ma unicamente che altri definivano le spese
e gli investimenti della società.
In ogni modo, una simile
argomentazione non permetterebbe al ricorrente di liberarsi dalla propria
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Secondo la giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di causalità tra il
comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se – con il grado
probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta verosimiglianza (“hohe
Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una condotta conforme alla legge
non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di
un terzo o del danneggiato (leggasi: della Cassa) risulta così preponderante
che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano,
cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita
non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STFA 207/06 del
19.
luglio 2007 consid. 4.2.2). L’interruzione del nesso causale può essere
considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato
ingannato da atti penalmente rilevanti di un altro organo della società,
vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti
della Cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile 2011 consid. 4.3). Il Tribunale
federale ritiene quest’ultima evenienza difficilmente realizzabile in pratica
(STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1 con rinvii
giurisprudenziali; Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im
Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 475).
Nella
fattispecie, il ricorrente ha più volte ribadito che tutte le decisioni
inerenti la società (contratti, nomina del nuovo amministratore, istruzioni sui
pagamenti, immissioni di capitali, ecc.) erano prese da ______ e ______, ma non
ha sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo, modalità, soggetti
coinvolti) e tantomeno comprovato con il grado probatorio richiesto della
verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che
altre persone e/o altri organi della società gli avrebbero impedito con
macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali
quale organo della società. Quanto addotto dall’insorgente è rimasto allo
stadio della mera ipotesi e le sue allegazioni sono tutto fuorché precise.
Pertanto, il nesso causale tra la
negligenza grave del ricorrente e il danno arrecato alla Cassa non è stato
interrotto.
Né
del resto la dichiarazione del 16 gennaio 2023/2 settembre 2025 di TERZ1 (VI)
permette di modificare tali conclusioni. In effetti l’amministratore unico
della fallita si limita in sostanza a ribadire quanto affermato dall’insorgente
riguardo al ruolo svolto da ______ e ______, senza tuttavia apportare elementi
probatori concreti e plausibili che consentano, alla luce degli altri elementi
probatori all’inserto, di escludere la posizione di organo di fatto di RI1
(cfr. in merito anche al consid. 2.14).
2.11
Va poi rilevato che la Cassa ha
potuto constatare anche una violazione grave dell’obbligo di comunicare
l’adeguamento degli acconti previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.
Come ricordato al consid. 2.7, l’art.
35.
cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa
di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante
l’anno corrente.
Agisce quindi in modo non
conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore
di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e
avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi
senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che
sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il
rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza
della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei
salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5
ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione
dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato
un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio
con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010; STCA
del 28 febbraio 2019, inc. n. 31.2018.16, consid. 2.6, 2.9.2 e relativi riferimenti).
Secondo la giurisprudenza
federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di
compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli
effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa
salariale e quella effettiva.
La giurisprudenza ha avuto modo anche
di statuire che il conguaglio per il pagamento dei contributi paritetici,
inviato successivamente alle dimissioni dell’amministratore, esclude la
responsabilità di quest'ultimo per il relativo importo (STCA del 7 febbraio
2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa negligenza riferita alla
violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del
17.
agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con riferimenti).
Ritornando
alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:
" Nel caso
in esame la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di
comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come
conseguenza per la società di pagare acconti manifestamente inferiori al dovuto
e ciò in particolare per i seguenti anni:
anno 2020: conformemente alle indicazioni fornite dal
signor RI1
(07.01.2020, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti sulla
base di una somma annua dei salari di CHF 780mila, benché i salari versati per
tale periodo siano risultati in realtà ammontare a CHF 1'448'861.00 (stato alla
fattura di chiusura del 29.04.2022), con una differenza tra acconti e conguaglio
dell'85.75%;
anno 2021: conformemente alle indicazioni fornite dal
signor RI1 (29.01.2021, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti sulla base
di una somma annua dei safari di CHF 546mila, benché i safari versati per tale periodo
siano risultati in realtà ammontare a CHF 1'502'399.00 (stato alla fattura di
chiusura del 22.04.2022), con una differenza tra acconti e conguaglio del
175.16%;
anno 2022: conformemente alle indicazioni fomite dal signor
RI1 (18.02.2022, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti per il periodo gennaio-giugno
sulla base di una somma annua dei salari di CHF 670mila. In particolare per il
periodo gennaio-aprile - oggetto della contestata decisione risarcitoria - gli
acconti sono stati fatturati in base a CHF 223'333.40 (4/12 di CHF 670mila), a
fronte di salari effettivi ammontanti a CHF 512’204.18, vale a dire una
differenza tra acconti e conguaglio del 129.35%.” (decisione impugnata, pag.
14seg)
Quanto allegato dalla Cassa trova
riscontro nella documentazione agli atti (doc. inc. Cassa) e nel dettagliato
conteggio allestito dalla Cassa quale doc. 4. La documentazione prodotta
dimostra che il ricorrente ha manipolato le basi di calcolo degli acconti negli
anni 2020, 2021 e 2022, così come ben di evince dalla tabella allegata quale
doc. 4 dalla Cassa. La stessa riassume in effetti l’evoluzione delle basi di
calcolo degli acconti per il periodo 2018-2022 e evidenzia le chiare e gravi
violazioni commesse dal ricorrente, il quale peraltro al proposito nulla
adduce.
Ne discende che, accettando il
mandato di amministratore unico, dapprima, e amministratore di fatto poi,
nonché di direttore preposto alla gestione dei salari e dei contributi sociali,
il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso
l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i
contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente)
dichiarata. Come visto (cfr. supra consid. 2.4 e 2.7), la violazione dell’art.
35.
cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici,
costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto
quale organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un
(in)agire (perlomeno) gravemente negligente
La Cassa ha pure fatto notare che
già negli anni 2018/19 (periodo in cui il ricorrente era membro del CdA e
amministratore unico) la differenza tra la base di calcolo degli acconti ed il
conguaglio violava i principi dell'art. 35 cpv. 2 OAVS. Tuttavia, limitandosi
ad uno scarto nell'ordine del 16-18%, la società era comunque stata in grado di
onorare i primi conguagli emessi per tali anni, tramite un pagamento in 12 rate
ciascuno. Tale fatto conferma ulteriormente che l’insorgente doveva essere
perfettamente consapevole che una corretta comunicazione della base di calcolo
degli acconti era richiesta dalle prescrizioni legali, ma anche che la stessa
era importante con riferimento alla gestione della liquidità a disposizione
della società.
Pertanto, egli avrebbe dovuto
annunciare alla Cassa l’importante aumento della massa salariale negli anni
menzionati in luogo di notificare per l'anno 2020 una base d'acconto risultata
essere di circa la metà del dovuto e per gli anni 2021 e 2022 una base di circa
un terzo di quella reale.
Del resto è lo stesso ricorrente
ad ammettere (cfr. XII), che le richieste di riduzione dell'ammontare degli
acconti da lui formulate negli anni erano finalizzate alla riduzione dei costi
aziendali. Ne discende che tati richieste non erano motivate dalla necessità di
adeguare l'ammontare degli acconti AVS al reale livello della massa salariale
(in realtà mai diminuita), come i fatti peraltro hanno dimostrato (cfr. doc.
4). Inoltre egli ha in realtà formulato le richieste di adeguamento degli
acconti già nei mesi di gennaio/febbraio degli anni 2020/21/22 e non alla fine
della rispettiva stagione. Inoltre è stato proprio il ricorrente, con la
lettera del 20 ottobre 2022 alla società (inclusa nel doc. 7 alla risposta di
causa della Cassa), a dichiarare che dal 1. giugno 2022 la gestione degli
stipendi e degli oneri sociali era passata interamente nelle mani
dell'amministratore unico.
A ragione la Cassa ha rilevato
che tale comportamento, in relazione alla critica situazione finanziaria della FAL1
di cui pure era consapevole, ha fatto sì che la situazione debitoria della
società nei confronti della Cassa fosse sempre più insostenibile – obbligandolo
peraltro a richiedere dilazioni a 24 rate per il pagamento dei conguagli –
giungendo infine all'irrecuperabilità degli scoperti a seguito dell'insolvenza della
società, sfociata nel decreto di fallimento del 27 gennaio 2023, intervenuto
peraltro solo dopo 8 mesi dalla fine del periodo di gestione degli oneri
sociali da parte del ricorrente.
La cassa ha pure con pertinenza
osservato che le modifiche degli acconti sopraccitate non trovavano comunque
alcuna giustificazione, ritenuto che erano state inviate a metà della stagione calcistica.
Infine, per quanto attiene
all'asserita regolarità nel pagamento degli acconti e delle rate delle
dilazioni da parte del ricorrente, la Cassa evidenzia con pertinenza che tale
circostanza è in ogni caso irrilevante, ritenuto che la stessa è semplicemente
il frutto di un'alterazione intenzionale delle modalità di pagamento dei
contributi – in evidente e grave violazione delle prescrizioni della LAVS –
dato che nella pratica la copertura delle rate sui conguagli è stata possibile,
solo fino ad un certo momento, grazie agli importi non pagati sotto forma di
acconti congrui e regolari. II comportamento dell’insorgente è pertanto in
relazione diretta e causale con il danno patito con la Cassa, ciò che ne
evidenzia la chiara responsabilità risarcitoria ex art. 52 LAVS.
2.12
L’insorgente adduce inoltre che a
seguito della cessione delle azioni in data 1° giugno 2022, la nuova proprietà
si sarebbe assunta anche l'onere di tutti i debiti, tra cui anche quello
relativo agli oneri sociali (allegato al doc. 2 inc. Cassa). Ritiene pertanto
di non poter essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle
obbligazioni assunte da parte della nuova proprietà. A suo avviso, il fatto che
______ avesse garantito alla FAL1 e alla Commissione ______ la copertura di
eventuali perdite e/o necessità finanziarie, includerebbe implicitamente anche
la copertura degli oneri sociali ed evidenzierebbe la responsabilità per tali
debiti del citato (cfr. lo scritto di ______ del 20 aprile 2021 alla FAL1,
allegato al doc. 2 inc. Cassa). Analogamente varrebbe per le garanzie di
pagamento fomite verbalmente da ______, il quale avrebbe saldato integralmente
lo scoperto relativo alle imposte alla fonte. Inoltre, la sua responsabilità
sarebbe da negare anche considerando come la Cassa abbia ottenuto, al fine di
concedere un pagamento rateale sul conguaglio dell'anno 2021, una dichiarazione
di assunzione di debito sottoscritta il 3 marzo 2022 da TERZ1 (cfr. allegato al
doc. 2 inc. Cassa).
Ora, in relazione alle eventuali
assunzioni di debito da parte dei rappresentanti della proprietà, soccorre
innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv.
1.
CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti
responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la
giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000,
consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze
addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti
per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di quantomeno
una negligenza grave, ma costituiscono solo fatti riguardanti i rapporti interni
alla società che non scaricano il convenuto dai propri obblighi risarcitori.
Va qui infatti ricordato che
secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione
di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo
giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa,
trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli
responsabili e non assurgono a motivo di discolpa e in ogni modo (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008
consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).
E questo a prescindere dal fatto
che l'assunzione debitoria espressa in sede di contratto di cessione delle
azioni del 1° giugno 2022 non pare comunque espressa in termini assoluti.
La cassa, nella decisione
contestata, ha pure pertinentemente osservato che il fatto che la Cassa abbia
richiesto il 1° marzo 2022 la dichiarazione di assunzione di debito unicamente
a TERZ1 è ininfluente ai fini della presente vertenza, considerato come “tale
richiesta è stata fatta a quest'ultimo semplicemente perché organo formale
iscritto a Registro di commercio, rispettivamente perché non era ancora insorto
formalmente un danno a carico della Cassa (il decreto di fallimento è del
27.01.2023) e quindi non era ancora stato possibile rilevare e attribuire la
posizione di organo di fatto del ricorrente” (doc. B pag. 16).
2.13
L’insorgente non ha del resto fatto
valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che
d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto
legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi
di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss;
cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non
può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i e i pagamenti venivano
effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto,
non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa,
nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto
né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da
considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione
che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò
che non corrisponde al caso in esame.
Dai dettagli
sull’evoluzione dell’incasso relativi agli anni si rileva infatti come la Cassa
abbia dovuto dal mese di aprile 2015, e quindi ogni anno con frequenze più o
meno strette, sistematicamente diffidare la società al pagamento degli oneri
sociali e dal 15 gennaio 2018 avviare procedure esecutive, situazione che si è
protratta fino al fallimento della stessa (doc. 3 seg. incarto Cassa). La
società ha versato solo una parte dei contributi dovuti, lasciando un ingente scoperto
a danno della Cassa per complessivi fr. 399'538.20 (fr. 180.25 per il 2017, fr.
11'733.60 per il 2018, fr. 8'300.95 per il 2019, fr. 31'815.45 per il 2020, fr.
114'437.45 per il 2021, fr. 80'781.50 per il 2022 e fr. 152'289 per contributi
rivendicati; cfr. notifica definitiva nel fallimento del 19 agosto 20224, doc.
7.
inc Cassa). In simili circostanze, trattandosi di un lungo lasso di tempo, la
negligenza grave deve essere confermata. In effetti, non si può certo affermare
che ci si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un’azienda
che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in
difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei
contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi.
Per contro, in queste
condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano
cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.
Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere
riconosciuta.
Come detto, il TF ha circoscritto
a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52
LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i
precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti
fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Nel caso di specie, non si
rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
surriferita giurisprudenza, né peraltro il ricorrente se ne prevale, e la
negligenza grave deve essere confermata.
2.14
Il ricorrente stigmatizza come la
Cassa non abbia avviato una procedura di risarcimento nei confronti di ______ e
______ quali organi di fatto della FAL1 e TERZ1 (VII).
Si osserva innanzitutto che,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il 28 febbraio 2025 la Cassa
ha già emanato una decisione di risarcimento nei confronti di TERZ1 cresciuta
incontestata in giudicato. (cfr. supra consid.1.5.).
Ma in ogni modo va sottolineato
che se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato
il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se
pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di
tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il
creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali
tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA
31.2017.4
del 18 settembre 2017 consid. 2.12). La Cassa ha la facoltà di
scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di
procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed
agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.).
Di conseguenza – a
prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a
questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno altri organi formali o di fatto
responsabili – la Cassa, che in questo caso ha scelto di procedere
contro l’insorgente, gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire
contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può
procedere al suo posto.
È poi
già stato ricordato (cfr. consid. 2.12) che per la
giurisprudenza federale l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel
presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione
alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF
9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag.
306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto
sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua
responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
2.15
Con scritto 1° settembre 2025 il
ricorrente ha chiesto l’audizione di sé medesimo e di diversi testi: ______,
______, e ______, già ______ del ______; ______, allora presidente del ______; ______
allora responsabile del ______; ______ e ______; avv. ______, amministratore
unico della socia di maggioranza (VII).
Al riguardo – a prescindere dal fatto che la
giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato
indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato)
che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di
prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il
compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le
STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre
2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25
giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra, questo
Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha
assunto, anche dopo il 12 maggio 2020 e fino al mese di aprile 2022, la
funzione di organo di fatto della FAL1 e in questo contesto ha omesso di
compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla sua funzione e che non sono
dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Per i medesimi motivi,
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa non può essere
imputata alcuna lacuna nell’effettuazione dell’istruttoria e segnatamente
nessuna violazione del diritto di essere sentiti o della parità di trattamento.
Infatti, se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124
V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se
gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,
che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame la
documentazione agli atti che la Cassa precisato essere l’intera documentazione
a sua disposizione, è sufficiente per un giudizio e quindi non è necessario
dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove.
Come osservato dalla Cassa del
resto i testimoni citati dal ricorrente (______, allenatori, altre società
sportive, ecc.) nulla hanno a che vedere con la fattispecie in esame e non è quindi
dato di sapere cosa di diverso rispetto a quanto emerso chiaramente dagli atti
di causa essi avrebbero potuto riferire.
Va poi fatto anche presente che l’audizione del ricorrente può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza,
l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF
9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che
ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6).
2.16
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi
di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso
osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni perlomeno per
negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai
sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze del mancato
pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/AD e AF dovuti dalla fallita FAL1 per
il periodo da gennaio 2020 ad aprile 2022 per complessivi fr. 155'148.70 (spese
e interessi inclusi).
Confermata la responsabilità ex
art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma,
mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.17
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul
tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA,
in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata
la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando
il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai
Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone
in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o
soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329.
segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo
causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in
assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA
né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente
l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza
non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di
procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.18
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,
secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso
in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti