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Decisione

31.2025.6

Responsabilità per contributi di un amministratore unico e in seguito amministratore di fatto. Decisione confermata

22 dicembre 2025Italiano87 min

opposizione alla decisione del 28 febbraio 2025. Considerate le argomentazioni da

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2025.6

FC/sc

Lugano

22 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 27

maggio 2025 emanata da

Cassa

CO1, ______

in materia di art. 52 LAVS

FA1

in relazione alla fallita: FA1, ______

chiamato in causa: TERZ1, ______

ritenuto in fatto

1.1. La FAL1,

con sede a ______, è stata iscritta a Registro di commercio il 27 febbraio

2006 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) ed è in seguito stata affiliata

alla Cassa CO1 (di seguito: Cassa; incarto Cassa).

RI1

è stato membro del consiglio d’amministrazione dal 29 ottobre 2018 al 4

luglio 2019, amministratore unico dal 4 luglio 2019 al 12 maggio 2020 e in

seguito direttore fino al 2 novembre 2022, sempre con diritto di firma

individuale (data di pubblicazione nel FUSC).

1.2. Con decreto del 27 gennaio 2023 della

Pretura del Distretto di ______ è stato revocato con effetto immediato il

differimento del fallimento concesso alla società il 15 dicembre 2022 e, di

conseguenza, pronunciato il fallimento della FAL1 (FUSC 2 febbraio 2023), liquidata in seguito in via

sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

In data 6 gennaio 2023 e in via

definitiva il 19 agosto 2024 la

Cassa ha insinuato all’Ufficio

fallimenti del Distretto di ______ il proprio credito di fr. 399'538.20, a

titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per gli

anni dal 2017 al 2024 (doc. 7 incarto Cassa).

1.3. Costatato di avere subìto un danno,

con decisione 28 febbraio 2025 (doc. 1), confermata con decisione su

opposizione 27 maggio 2025 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI1 (quale ex organo formale e di fatto della

fallita) il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS di fr. 155'148.70 per

contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per il periodo da

gennaio 2020 ad aprile 2022, in via solidale con TERZ1 amministratore unico dal 15 ottobre 2020 e

sino al fallimento della FAL1 (data di pubblicazione nel FUSC).

1.4. Contro la suddetta decisione su

opposizione RI1,

rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto

il presente ricorso.

Il ricorrente respinge la

responsabilità attribuitagli ex art. 52 LAVS affermando sostanzialmente di

essere stato organo formale della società unicamente fino al 12 maggio 2020. In

seguito, e fino al fallimento, sarebbe stato unicamente dipendente della

società, svolgendo solo funzioni di natura amministrativa e senza disporre di

alcun potere decisionale in seno alla stessa, ma limitandosi a mettere in atto le

istruzioni impartitegli dall'amministratore unico TERZ1 e dall'azionista di

maggioranza della società, la ______, rappresentata da ______ e ______. Queste

persone sarebbero state le uniche a prendere tutte le decisioni inerenti alla

società e a determinare la volontà aziendale in qualità di organi formali e/o

di fatto.

In merito agli scoperti, il

ricorrente sostiene che a seguito della cessione delle azioni in data 1° giugno

2022, la nuova proprietà si sarebbe assunta anche l'onere di tutti i debiti,

tra cui anche quello relativo agli oneri sociali. Del resto il pagamento

regolare delle rate delle dilazioni fino a tale data e quindi il suo diligente

comportamento nell'ambito del pagamento dei contributi AVS

sarebbero dimostrati dalle

indicazioni da egli fornite alla fiduciaria per il pagamento degli oneri

sociali e ciò anche in un periodo in cui egli non deteneva comunque più alcun

potere decisionale in seno alla società. Chiede quindi che la decisione risarcitoria

sia annullata e riformata limitandone la responsabilità al solo periodo da

gennaio 2020 al 12 maggio 2020.

1.5. Con decreto 20 agosto 2025 il

vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ1 (V), che si è determinato in

merito inoltrando in data 2 settembre 2025 uno scritto datato 16 gennaio 2023

(VI).

1.6. Con la risposta di causa, la Cassa

ribadisce le argomentazioni esposte in sede di decisione di opposizione e

segnatamente il fatto che dall’agire del ricorrente, segnatamente dal fatto che

fino al maggio 2022 solo lui aveva intrattenuto rapporti con la Cassa e pure

dall’ammontare della retribuzione da lui percepita, emerge l’alta posizione

dirigenziale da lui assunta in seno alla FAL1 anche successivamente al maggio

2020. Secondo la Cassa, la gestione ed il pagamento degli stipendi e dei

relativi oneri sociali era di pertinenza del ricorrente, ciò che ne evidenzia

la posizione di organo di fatto, specificatamente per quanto relativo al

pagamento degli oneri sociali. Quanto all’eventuale posizione di terzi nella

gestione della società, segnatamente di TERZ1 ______ e ______, la Cassa ha

ricordato che le spetta per legge la facoltà di decidere se agire contro tutti

Fatti

i debitori o soltanto contro alcuni di essi. Sottolinea pure che il ricorrente

si sia pure reso autore di una violazione grave dell’obbligo di comunicare

previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, avendo omesso di notificare i cambiamenti

della massa salariale della società. La Cassa evidenzia infine l’assenza di

motivi e di giustificazione per il mancato pagamento dei contributi,

confermando di conseguenza la responsabilità dell’ex amministratore unico e

amministratore di fatto.

1.7. Con scritti del 1° e 11 settembre

2025 il ricorrente ha ribadito le sue posizioni, producendo ulteriori documenti

e ha elencato i mezzi di prova da assumere (VII, XII). Il 5 settembre 2025 la

Cassa ha preso posizione in merito riconfermandosi nella propria richiesta di

conferma della decisione impugnata (XI). Delle ulteriori argomentazioni fatte

valere dalle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

considerato in diritto

2.1. Il ricorrente fa innanzitutto

valere una violazione del diritto di essere sentito, poiché la Cassa avrebbe

effettuato un’istruttoria insufficiente, violando il suo diritto di essere

sentito e di fornire le prove rilevanti, segnatamente per aver disatteso la sua

richiesta di esprimersi di fronte alla Cassa e di audizione dei testi proposti

che avrebbero potuto testimoniare in merito alla situazione esistente in seno

alla FAL1 (di seguito FAL1).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.

Per costante giurisprudenza, dal

diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Si tratta di un diritto di natura

formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato

materiale della procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e

riferimenti ivi citati). Qualora l’istanza superiore goda dello stesso potere

cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la

giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave – possa

essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del

vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127

V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

La giurisprudenza federale non

ammette in ogni caso una richiesta in termini generici di edizione di

documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza

i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da

lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e

mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e

non incombendo all’amministrazione – o ai giudici cantonali in caso di ricorso

– il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (tra le altre, STFA

H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3, H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002

consid. 4.3.2, H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3, H 444/00 del 25 giugno

2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c).

In concreto, a ragione

l’amministrazione, nella decisione contestata, con riferimento alla richiesta

dell’interessato di essere sentito ha ricordato che per la giurisprudenza del

Tribunale federale l’audizione può essere ritenuta superflua se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata

su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che

ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria

posizione (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425

consid. 2.1; STCA 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.13 e relativi

riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

All’interessato, già assistito da

un legale durante la procedura amministrativa, è stata data ampia e completa

opportunità di far valere le proprie ragioni e contestazioni in sede di

opposizione alla decisione del 28 febbraio 2025. Considerate le argomentazioni da

lui addotte in tale sede, e ritenuta la documentazione agli atti, la Cassa a

ragione ha ritenuto che non fosse necessario sentire l’interessato e neppure

acquisire ulteriori prove prima dell'emanazione della decisione su opposizione

in quanto la fattispecie risultava già sufficientemente chiarita e l’ampia e

completa documentazione agli atti rendeva superflua l’audizione di testi e

dell’interessato medesimo. In merito alla quantificazione del danno del resto

la Cassa ha compiutamente allegato alla decisione risarcitoria i conteggi

riassuntivi con le basi di calcolo, le aliquote e gli accrediti considerati, copia

delle dichiarazioni dei salari degli anni rimasti scoperti, oltre a dettagli

sull'evoluzione dell'incasso dei contributi per tali anni.

In simili circostanze, la

censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta.

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS

il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza

(cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la

dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente

contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un

danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo

contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più

datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La Corte federale ha riesaminato

il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la

prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta

anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo

art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FAL1 la Cassa legittimamente ha chiesto in

via sussidiaria al ricorrente, quale ex organo formale e

di fatto della fallita, il

risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla stessa.

2.3. Con la decisione contestata, la

Cassa ha chiesto a RI1

(quale ex amministratore unico e amministratore di fatto) il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 155'148.70 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF

non soluti dalla società fallita FAL1 per il periodo da gennaio 2020 ad aprile

2022, in via solidale con TERZ1 (amministratore unico dal 15 ottobre 2020; data

di pubblicazione nel FUSC).

Va ricordato che costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, la Cassa ha

debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo prodotto i conteggi

determinanti per i contributi AVS/AI/AD e AF rimasti scoperti e relativi agli

anni da gennaio 2020 ad aprile 2022 e per gli interessi mora, allegandoli alla

decisione di risarcimento (doc. 1, 2, cfr. doc. 3/A1-A/3, B; doc. 3/C1-C3). Ha

prodotto anche le dichiarazioni dei salari 2020/21/22 (doc. A 1-3), il calcolo

pro rata temporis dei salari gennaio-aprile 2022 (doc. B), e il dettaglio

dell’evoluzione dell’incasso negli anni 2020/21/22 (doc. C 1-3). Ha pure

versato agli atti l’estratto conto dettagliato relativo al periodo complessivo

(doc. 7 incarto Cassa), con l’elenco di tutte le diffide emesse e le esecuzioni

promosse (con copia di esse), la lista dei salari notificati e rettificati,

copia delle fatture per contributi inviate alla società, le decisioni di

dilazione di pagamento. L’ampia documentazione e i conteggi inoltrati

all’Ufficio fallimenti documentano con precisione il credito fatto valere e insinuato

nel fallimento della società – con scritti e rettifiche del 6 gennaio 2023, 3 e

6 marzo 2023, 9 maggio 2023, 14 agosto 2024 e (definitivamente) 19 agosto 2024

– di fr. 399'538.20, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non

soluti dalla società per gli anni dal 2017 al 2024, incluse spese di diffida,

multe e tassazioni d’ufficio (sub doc. 5). Ha prodotto anche la tassazione

d’ufficio del 23 maggio 2022 concernente i contributi rilevati dall’ispettore

della Cassa durante il controllo del datore di lavoro, tra cui alcune riprese

salariali, con allegato il rapporto sul controllo dei datori di lavoro per il

periodo 2017-2021 (doc. inc. Cassa). La Cassa ha parimenti prodotto le

dichiarazioni dei salari, fondamentali per calcolare gli oneri sociali dovuti

dalla società e il dettaglio relativo all’evoluzione del debito contributivo

per gli anni 2020/21/22 (doc. inc. Cassa).

Il ricorrente non ha sollevato

alcuna contestazione circa l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa né da

un esame degli atti emerge che non sia corretto.

Pertanto occorre concludere che

la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il

risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.4. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della

giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di

lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta

accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova

di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali

non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3

consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

Secondo la giurisprudenza,

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il

mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe

accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii

giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86

consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando

già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone

abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi

di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

2.7. Colui che accetta il mandato di

amministratore unico di una società anonima, assume tutti gli oneri che da tale

funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02

del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11

novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 e 209/00 del 28 aprile

2003; DTF

108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si

finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA H 365/01 del 15 aprile

2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto,

nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.8. Il ricorrente ammette la sua

responsabilità per i contributi non pagati relativamente al periodo in cui egli

era iscritto a RC quale amministratore unico della FAL1 (ossia dal 4 luglio

2019 al 12 maggio 2020).

Tuttavia contesta la decisione su

opposizione del 27 maggio 2025 nella misura in cui la Cassa l’ha ritenuto

responsabile anche per il periodo successivo al 12 maggio 2020 e meglio sino al

mese di aprile 2022, periodo in cui egli risultava iscritto a RC quale

direttore con diritto di firma individuale (date di pubblicazioni nel FUSC).

Secondo la Cassa anche durante tale periodo egli era consapevole della

posizione contributiva della società, essendosi occupato di questioni legate

all’AVS, assumendo pertanto la funzione di “organo di fatto”.

L’interessato contesta tale tesi

adducendo in sostanza che dopo il 12 maggio 2020 egli era un mero dipendente

della FAL1 senza potere decisionale e che in quanto tale si limitava ad

eseguire gli ordini dei propri superiori, ovvero TERZ1 e l'azionista di

maggioranza della società, la ______, rappresentata da ______ e ______.

2.8.1. Al

riguardo va detto che la giurisprudenza non limita la

responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali di una persona giuridica, ossia

quelli iscritti a registro di commercio, ma anche a quelli di fatto, ovvero a

quelle persone che pur non essendo formalmente designati quali organo assumono

effettivamente decisioni che competono in linea di principio a tali organi formali

o curano l’andamento degli affari e partecipano così alla formazione della

volontà della società (STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022 e 9C_428/2013 del 16

ottobre 2013; DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 +

237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; H 405+406/00 del 23 agosto 2002

consid. 4.3; H 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; STCA 31.2021.13

del 27 settembre 2021 e 31.2022.4 del 4 aprile 2022; Reichmuth, op cit., § 4 n.

323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den

AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, op.

cit., AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach

Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s), vale a dire

persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di

fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono

la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114

V 78 = RCC 1988 pag. 631 e 1989 pag. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di

organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in

RtiD II 2013 pagg. 438 ss.).

Tuttavia è necessario che

la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non

averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente

un'influenza sugli affari societari (DTF 146 III 37 consid. 5 e 6, 132 III 523

consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16

aprile 2003 consid. 7.3).

La persona in questione è responsabile

solo per gli atti o le omissioni che rientrano nel suo campo di attività, che

dipende dall'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto

interno, altrimenti sarebbe tenuta a risarcire i danni che non ha potuto

evitare che si verificassero perché non disponeva dei poteri necessari (DTF 132

III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37 consid. 5 e 6).

Nell’ambito della

responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve

essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Egli deve avere avuto la possibilità di

causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto

altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e

organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr. STF 9C_27/2017 dell'8 agosto

2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in tale ambito dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni

per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma

dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa

E.W, a proposito di una procuratrice; cfr. STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022).

A determinate condizioni

possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex

art. 458 CO, il mandatario commerciale, l’azionista principale o

l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche

STFA H 83/04 del 1° settembre 2005 e H 51/00 del 24 gennaio 2002).

Nell'ambito

della responsabilità del datore di lavoro, la posizione dell'organo di fatto

deve essere in ogni modo limitata al contesto dell'obbligo del versamento dei

contributi (STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi

riferimenti).

Con

sentenza 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 (consid. 4.1 e 4.2) il Tribunale

federale ha determinato la qualità di organo di fatto di un direttore di una SA

con diritto di firma individuale in considerazione del fatto che si era occupato

dell'obbligo di conteggio dei contributi, aveva firmato le dichiarazioni dei salari

e aveva richiesto una rateazione. In tale fattispecie, tenuto conto della sua

funzione di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali

compiti non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative

che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la

richiesta di un pagamento rateale che non compete al personale amministrativo,

bensì al consiglio di amministrazione o alla direzione. Non essendosi limitato

a svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni

contabili di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, la

persona in questione ha partecipato alla determinazione della volontà

aziendale, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi,

assumendo quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Con

sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 la massima Corte ha anche avuto modo di

confermare la posizione di organo di fatto di una persona che aveva una

funzione dirigenziale in seno alla società e che disponeva del diritto di firma

individuale. In tale fattispecie è emerso che il ricorrente era l'unico interlocutore

nei confronti della Cassa e dell'Ufficio esecuzioni, venendo recepito da

quest'ultimi, oltre che da terzi, quale unico organo decisionale della società

in base al ruolo avuto ed alle attività da egli svolte, le quali non rappresentavano

semplicemente degli atti eseguiti da una persona subordinata che si occupa solo

di puntuali questioni amministrative. In tale fattispecie non è determinante il

fatto che l'interessato si possa essere presentato quale amministratore della

società, bensì che la Cassa e l'Ufficio esecuzioni, in considerazione della sua

presenza ed il suo agire, l'abbiano percepito come tale (cfr. anche STF

9C_578/2021 del 29 giugno 2022, consid. 5).

In una recentissima pronuncia (STF

9C_240/2025 dell'11 agosto 2025) il Tribunale federale ha riconosciuto la

posizione

di organo di fatto di un vice

direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza

aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e

ciò indipendentemente dal fatto

che gli fossero stati attribuiti compiti nel settore finanze e/o nel settore

del personale, se ne occupasse personalmente, o che il suo contratto di lavoro

non riportasse nulla di specifico

al riguardo.

2.8.2. Nel

caso in esame, la Cassa ha in sostanza sottolineato che il ricorrente, anche

dopo il 12 maggio 2020 allorquando era direttore della FAL1, pur non figurando

più tra gli organi formali della società, ha svolto un ruolo fondamentale

all’interno della stessa e ha assunto una serie di iniziative e comportamenti

che ne evidenziano la posizione di organo di fatto con particolare riferimento

al pagamento degli oneri sociali fino al maggio 2022.

Tutto

ben considerato, per i motivi che verranno esposti di seguito, questo TCA deve

condividere tale conclusione.

Più

precisamente, nella decisione impugnata l’amministrazione ha come segue

descritto le posizioni assunte dal ricorrente:

" (…)

-

il 07.01.2020 firma la richiesta di modifica degli acconti dal

01.01.2020 sulla base di un volume annuo dei salari pari a CHF 780mila;

-

il 14.02.2020 richiede alla Cassa una dilazione in 12 rate per il

pagamento del conguaglio 2019 di ca. CHF 42mila;

-

il 29.01.2021 firma la richiesta di modifica degli acconti dal

01.01.2021 sulla base di un volume annuo dei safari pari a CHF 546mila;

-

il 21.04.2021 richiede alla Cassa una dilazione in 12 rate per il

pagamento del conguaglio 2020 di ca. CHF 95mila;

-

l'08.05.2021 riformula la richiesta di dilazione per il 2020, questa

volta richiedendo il pagamento in 24 rate;

-

il 26.01.2022 firma la dichiarazione dei salari dell'anno 2021;

-

il 16.02.2022 richiede alla Cassa una dilazione in 24 rate per il

pagamento de! conguaglio 2021 di ca. CHF 139mila;

-

il 18.02.2022 firma la richiesta di modifica degli acconti dal

01.01.2022 sulla base di un volume annuo dei safari pari a CHF 670mila;

-

il 13.06.2022 è invece il signor TERZ1 - in linea con quanto indicato

nello scritto del signor RI1 alla società del 20.10.2022 (modifica delle

mansioni assegnate) - che firma la richiesta di modifica degli acconti dal

01.06.2022 sulla base di un volume annuo dei salari pari a CHF 475mila;

-

l'11.11.2022 in qualità di General manager invia alla Cassa la conferma

dell'avvenuto pagamento di un importo di ca. CHF 6mila inerente la diffida

della fattura d'acconto del mese di settembre 2022;

-

ha presenziato assieme agli azionisti all'assemblea generale

straordinaria degli azionisti del 24.02.2018, controfirmando il verbale quale

segretario. Dal verbale risulta che il signor RI1 a quel momento era già

Direttore generale del FA1;

-

ha presenziato all'assemblea generale ordinaria degli azionisti del

19.10.2018 che lo ha nominato nuovo membro del CdA con potere di firma

individuale;

-

ha presenziato quale membro del CdA, all’assemblea generale

straordinaria degli azionisti del 18.02.2019;

-

ha presenziato quale membro del CdA all'assemblea generale straordinaria

degli azionisti del 28.06.2019, controfirmando il verbale quale presidente

della seduta. In tate occasione è stato deciso di non nominare nessun nuovo

membro del CdA, malgrado le dimissioni dei signori ______ e ______ e che "la

gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con

firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di

Amministratore Unico";

-

ha presenziato, quale amministratore unico dimissionario, all'assemblea

generale straordinaria degli azionisti del 24.04.2020;

-

ha presenziato quale Direttore generale e presidente dì giornata,

assieme agli azionisti, all'assemblea generale straordinaria degli azionisti

del 30.09.2020, proponendo il signor TERZ1 quale nuovo amministratore unico.

In tale occasione il signor RI1 comunica anche che: "... per poter

nominare un Presidente, è necessaria la formazione di un CdA che, allo stato

attuale, risulta essere molto difficile data la mancanza di persone disposte ad

assumersi tali responsabilità."', "... ci sono stati degli

interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per l'acquisizione

della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle quote azionane

del ______ ha portato fa mancata cessione.";

-

il 20.10.2022 richiede al FA1 e al Registro di commercio di stralciare

la sua iscrizione (ndr: a quel momento di Direttore con firma individuale),

ritenuto che dal 01.06.2022 "la gestione e il pagamento di

stipendi oneri sociali ecc. è di totale competenza dell'Amministratore unico e

dei rappresentanti del nuovo azionista", specificando inoltre

di continuare a rimanere attivo nella società secondo quanto previsto nel

contratto di lavoro (ndr: di Direttore generale al 100%) concluso il 14.12.2020

(rinnovo di quello già in essere);

-

ha presenziato in rappresentanza della FA1, quale Direttore generale,

all'udienza del 27.01.2023 presso la Pretura di Mendrisio-Sud in relazione

alla procedura di deposito dei bilanci, durante la quale è stato sancito il

fallimento della società;

-

è stato verbalizzato il 27.01.2023 daII'Ufficio fallimenti di ______,

fornendo i dettagli della posizione finanziaria del FA1 (attivi, passivi,

contratti in essere, crediti da incassare, ...) consegnando bilanci e rapporti

di revisione;

-

dallo scritto del 10.02.2022 dell'allora amministratore unico, signor

TERZ1, si rileva che in aprile 2022 al signor RI1 era stato conferito anche

il mandato di cercare acquirenti per la cessione delle azioni societarie.

Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova proprietà

rassicurava non solo l’amministratore unico ma anche il Direttore generale,

signor RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor;

-

copia del rapporto della ______ SA del 23.01.2023 alla Pretura di

Mendrisio-Sud sulla situazione finanziaria del FA1 viene trasmesso non solo al

signor TERZ1 (quale "Presidente") ma anche al signor RI1

(quale "Direttore generale"). Tale rapporto evidenzia che già

a metà 2021 il FA1 era confrontato con una perdita d'esercizio di ca. CHF 1 mio

(ca. CHF 1,6 mio a ottobre 2022).”

Ora, tutto ben considerato

questo Tribunale concorda con l’amministrazione sul fatto che dalle circostanze

esposte – che non sono state in quanto tali contestate dal ricorrente e che

sono peraltro tutte corroborate dalla relativa documentazione facente parte del

copioso fascicolo prodotto dalla Cassa – risulta che anche nel periodo

successivo alla conclusione formale del suo ruolo di amministratore unico, vale

a dire successivamente al 12 maggio 2020 – momento a partire dal quale il

ricorrente risultava iscritto a RC quale direttore con diritto di firma

individuale – egli ha esercitato una posizione dirigenziale, e per quanto

riguarda in particolare il tema del presente contendere, è stata la persona di

riferimento in relazione allo stato contributivo della società, occupandosi in

prima persona delle questioni relative al pagamento degli stipendi e degli

oneri sociali.

In applicazione della

precedentemente citata STF 9C_240/2025 dell'11 agosto 2025 (nella quale il TF

ha riconosciuto la posizione di organo di fatto di un vice

direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza

aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e ciò

indipendentemente dal fatto che gli fossero stati attribuiti compiti nel

settore finanze e/o nel settore del personale, che se ne occupasse

personalmente, o che il suo contratto di lavoro non riportasse nulla di

specifico al riguardo), alla luce degli elementi evidenziati dalla Cassa,

questa Corte deve pertanto riconoscere la posizione di organo di fatto al

ricorrente successivamente al 12 maggio 2020.

La sua posizione di organo di

fatto appare chiara specie nel contesto dell’obbligo

del versamento dei contributi, come previsto dalla giurisprudenza (STCA

31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi riferimenti; cfr.

anche la STF 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 consid. 4.1 e 4.2).

Appare infatti comprovato che

egli, in qualità di direttore della FAL1, non solo era al corrente della

situazione finanziaria e debitoria della società (in relazione in particolare

agli scoperti AVS), ma ha, almeno fino al 31 maggio 2022, indiscutibilmente esercitato

una posizione dirigenziale, come pure specificatamente è stato la persona di

riferimento in relazione allo stato contributivo della società, si è occupato

in prima persona delle questioni relative agli stipendi e agli oneri sociali e

si è esposto come persona di riferimento esclusivo della società, dinnanzi alle

autorità, segnatamente alla Cassa e all’Ufficio fallimenti, ciò che per la

giurisprudenza ne determina lo statuto di amministratore di fatto (cfr. STF 9C_578/2021

del 29 giugno 2022). Egli ha pure assunto una serie di iniziative e

comportamenti che ne evidenziavano la posizione di organo di fatto

(segnatamente occupandosi di dare istruzioni alla fiduciaria incaricata in

particolare per quanto attinente a quali fatture della Cassa pagare; cfr. doc.

inc. Cassa) con particolare riferimento al pagamento degli oneri sociali fino

al maggio 2022. Il suo agire non rappresentava il mero svolgimento di puntuali

compiti ammnistrativi delegati da un organo formale ad una persona subordinata,

ma di attività normalmente spettanti ad un membro del consiglio

d’amministrazione.

Emerge infatti chiaramente che

il ricorrente si è innanzitutto occupato dell'obbligo di conteggio dei

contributi, avendo pure firmato le dichiarazioni dei salari e richiesto alla

Cassa dilazioni e rateazioni (doc. inc. Cassa).

In effetti, il 29 gennaio 2021

ha sottoscritto e inviato la richiesta di modifica degli acconti dal 1° gennaio

2021, il 21 aprile 2021 ha richiesto alla Cassa una dilazione in 12 rate per il

pagamento del conguaglio 2020 e l’8 maggio 2021 ha riformulato la richiesta di

dilazione per il 2020 (doc. incarto Cassa). Non solo: il 26 gennaio 2022 ha

nuovamente firmato la dichiarazione dei salari dell'anno 2021 e il 16 febbraio

successivo ha chiesto alla Cassa una dilazione in 24 rate per il pagamento del

conguaglio 2021. Il 18 febbraio 2022 ha pure firmato la richiesta di modifica

degli acconti dal 1° gennaio 2022.

Tenuto conto della sua funzione

di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali compiti

non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative

che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la

richiesta di un pagamento rateale che non può ragionevolmente essere di

competenza del personale amministrativo, bensì del consiglio di amministrazione

o della direzione.

Del resto la sua posizione

influente e rilevante in seno alla società è stata confermata anche

successivamente, allorquando ancora l’11 novembre 2022 in qualità di “General Manager”

egli ha inviato alla Cassa la conferma dell'avvenuto pagamento di un importo di

ca. fr. 6’000 inerente la diffida della fattura d'acconto del mese di settembre

2022, pagamento da lui predisposto (doc. incarto Cassa).

Il suo ruolo attivo in seno

alla società emerge anche dalla sua presenza costante in seno alle assemblee

societarie degli azionisti, anche successivamente all’aprile 2022 (cfr. i

relativi verbali delle sedute ai doc. 7 della Cassa).

Dopo aver presenziato a quella

del 24 febbraio 2018, a quella del 19 ottobre 2018 (nelle cui sedi egli ha

funto da segretario, ma dai verbali risulta che egli a quel momento era già

Direttore generale della società e, nella secondo citata egli è stato nominato

nuovo membro del CdA con potere di firma individuale) e a quelle del 18

febbraio 2019 e del 28 giugno 2019 (in quest’ultima occasione controfirmando

quale presidente della seduta il verbale, dal quale si evince che "la

gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con

firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di

Amministratore Unico"; doc. inc. Cassa), anche dopo la cessazione del

mandato quale amministratore unico (12 maggio 2020) egli ha continuato a

partecipare alle assemblee. Non solo a quella del 24 aprile 2020, ma anche,

quale Direttore generale e presidente di giornata, assieme agli azionisti,

all'assemblea straordinaria del 30 settembre 2020, proponendo TERZ1 quale nuovo

amministratore unico. In tale occasione il ricorrente aveva, tra l’altro, comunicato

che: "... per poter nominare un Presidente, è necessaria la formazione

di un CdA che, allo stato attuale, risulta essere molto difficile data la

mancanza di persone disposte ad assumersi tali responsabilità”, "... ci

sono stati degli interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per

l'acquisizione della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle

quote azionane del ______ ha portato la mancata cessione” (doc. 7 incarto

Cassa).

La sua posizione decisoria in

seno alla società trapela peraltro anche laddove il 20 ottobre 2022 egli ha

richiesto al FAL1 e al Registro di commercio di stralciare la sua iscrizione (a

quel momento di Direttore con firma individuale), specificando che dal 1.

giugno 2022 "la gestione e il pagamento di stipendi oneri sociali ecc.

è di totale competenza dell'Amministratore unico e dei rappresentanti del nuovo

azionista", e in ogni modo che “il contratto in essere siglato tra

le parti in data 14 dicembre 2020 rimane in vigore e continuerò a svolgere le

mie mansioni, così come modificate da espletare dal 1 giugno 2022”.

L’informazione è che egli sarebbe rimasto attivo nella società secondo quanto

previsto nel contratto di lavoro (di Direttore generale al 100%) concluso il 14

dicembre 2020 (rinnovo di quello già in essere; doc. 7 incarto Cassa).

Trattasi di un passaggio di

consegne che a non averne dubbio esplicita chiaramente che la gestione dei

pagamenti degli stipendi e degli oneri sociali era stata, fino al momento

indicato (1° giugno 2022), a lui affidata. A ragione in effetti la Cassa attribuisce

a tale scritto un ruolo determinante al fine di comprovare che fino a quel

momento il ricorrente aveva lo statuto di amministratore di fatto.

Non da ultimo, appare

significativo il fatto che egli ha continuato ad essere attivo nella gestione

della società anche successivamente.

In effetti egli ha presenziato

quale Direttore generale, da solo e in rappresentanza della società,

all'udienza del 27 gennaio 2023 presso la Pretura di ______ in relazione alla

Considerandi

procedura di deposito dei bilanci e durante la quale è stata sancita la revoca

del differimento del fallimento concessa il 15 dicembre 2022 e, quindi,

pronunciato il fallimento della società (doc. 7 inc. Cassa). Egli (e solo lui)

è inoltre stato sentito dall'Ufficio fallimenti, sempre il 27 gennaio 2023, per

determinare la posizione finanziaria della società

(attivi, passivi,

contratti in essere, crediti da incassare, ecc.), fornendo anche i relativi

giustificativi contabili, inclusi bilanci e rapporti di revisione (cfr. verbale

preliminare del 27 gennaio 2023, doc. 7 inc. Cassa).

Ma il ruolo attivo del

ricorrente emerge anche dallo scritto del 10 febbraio 2022 dell'allora

amministratore unico, TERZ1 all’Ufficio Fallimenti dal quale risulta che in

aprile 2022 al ricorrente era stato conferito anche il mandato di cercare

acquirenti per la cessione delle azioni societarie, competenza che chiaramente

pertiene alle competenze di un consiglio di amministrazione (doc. 7 incarto

Cassa). Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova

proprietà rassicurava non solo l’amministratore unico, ma anche il Direttore

generale, RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor.

Infine significativo è anche

che il rapporto del 23 gennaio 2023 della ______ (e per essa di ______ nella

sua funzione di commissario del differimento del fallimento) alla Pretura di ______

sulla situazione finanziaria della FAL1 era stato trasmesso non solo a TERZ1

(quale "Presidente") ma anche al ricorrente (quale "Direttore

generale"; doc. 7 inc. Cassa).

Da tutti questi elementi,

ponderati attentamente, questo Tribunale ritiene di dover far propria la tesi

della Cassa, la quale ha ammesso “l'alta posizione dirigenziale del signor

RI1 in seno al FA1 e il fatto di agire nei confronti di terzi in rappresentanza

della società e ciò anche successivamente all'aprile 2020”.

Risulta in effetti che fino al

maggio 2022 il ricorrente e nessun altro membro del CdA del FAL1 ha

intrattenuto rapporti con la Cassa (invio dichiarazione dei salari, modifica

acconti, richieste di dilazione, ecc.). Solo dal mese di giugno 2022

l'amministratore unico TERZ1 ha iniziato ad avere contatti diretti con la Cassa

e ciò in corrispondenza con quanto indicato dal ricorrente nel suo scritto del

20.

ottobre 2022 alla società. Per il resto la documentazione agli atti

evidenzia che in seno alla FAL1 fino al maggio 2022 fosse RI1 ad occuparsi di

dare istruzioni alla fiduciaria incaricata, in particolare per quanto atteneva a

quali fatture della Cassa pagare e ciò anche se a Registro di commercio non

figurava più iscritto quale organo formale della società. Egli era

indiscutibilmente costantemente a conoscenza della situazione debitoria con la

Cassa e della delicata posizione finanziaria della società.

Non essendosi limitato a

svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni contabili

di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, l’insorgente ha

partecipato alla determinazione della volontà aziendale e degli affari

societari, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi, avendo

la possibilità di causare o impedire un danno e assumendo

quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua responsabilità

ex art. 52 LAVS (cfr. DTF 146 III 37 consid. 5 e 6,

132.

III 523 consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02

del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

Da sottolineare che il ricorrente

è stato l'unico interlocutore della società nelle questioni relative al

fallimento (cfr. doc. 7 inc. Cassa), cercando di fare il possibile per

evitarlo, mostrando così ancora una volta sia la sua conoscenza della

situazione debitoria della società, come pure il suo impegno per l'andamento

della stessa, in concreto allestendo un piano per il pagamento degli arretrati.

Come a ragione affermato dalla Cassa, il ricorrente ha pertanto assunto sotto

la sua responsabilità una competenza duratura per determinare decisioni che

trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono pertanto sul

risultato e nel caso concreto anche sull'esistenza stessa della società,

dimostrando così la sua funzione di organo di fatto.

Del resto pure a ragione la

Cassa ha sottolineato che gli statuti societari del 26 aprile 2021 prevedevano,

agli art. 18 e 19, la facoltà per il consiglio d’amministrazione di delegare la

gestione della società o singoli rami della gestione stessa, così come anche la

rappresentanza della società, a uno o più dei suoi membri, oppure a una o più

terze persone anche non azionisti della società (doc. 7 inc. Cassa).

Infine quanto precede è anche

confermato da un ultimo ulteriore elemento sottolineato nella decisione

contestata: l’ammontare della retribuzione percepita dal ricorrente. Il

ricorrente ha in effetti percepito quale direttore generale e amministratore

unico negli anni 2017-2020 tra i fr. 141 e 156mila, mentre negli anni 2021 e

2022, quale a suo dire "semplice direttore dipendente", la non

trascurabile retribuzione di fr. 112'211.00 e fr. 138'680.00 (alla quale andava

ad aggiungersi il pagamento della pigione di un appartamento ad uso del

ricorrente; doc. incarto Cassa). Contrariamente a quanto sostiene

l’interessato, a ragione la Cassa sottolinea come tali importi quantomeno

concorrano a dimostrare il più alto livello dirigenziale da lui ricoperto in

seno alla FAL1.

2.9

Questo Tribunale può quindi

riferirsi alla valutazione globale dei fatti operata dall’amministrazione,

rilevato peraltro che, come diremo di seguito, il ricorrente non ha addotto

elementi che permettano al TCA di modificare tali conclusioni.

Innanzitutto non permette

comunque di scostarsi dalle predette conclusioni l'asserzione del ricorrente

secondo cui egli dopo il 12 maggio 2020 era solo un semplice dipendente della

società senza alcun potere decisionale in seno alla stessa, avendo agito su

ordine dell'amministratore unico TERZ1 e degli azionisti di maggioranza della

società, la ______ SA, rappresentata da ______ e ______ e della società

proprietaria dalle cui istruzioni egli non poteva sottrarsi.

Oltre al fatto che egli non

produce alcun mezzo di prova a sostegno di tale allegazione di parte, occorre

parimenti rimarcare come una tale circostanza avrebbe potuto essere ritenuta

nel caso di una semplice segretaria amministrativa, non di certo nel caso di

una persona con un'alta posizione dirigenziale come quella da lui ricoperta

nella FAL1. Nemmeno egli adduce o dimostra di essere stato impedito

nell'evitare il perpetrarsi di un tale abuso ai danni della Cassa.

A titolo abbondanziale occorre

sottolineare come anche un semplice rifiuto di eseguire un compito

amministrativo – rifiuto che peraltro il ricorrente nemmeno adduce di aver mai espresso

– non avrebbe permesso ad ogni modo di giungere ad altra conclusione. Tale

rifiuto avrebbe, in effetti, costituito una misura comunque insufficiente per

impedire il danno, non costituendo, pertanto, un valido motivo di discolpa; a

maggior ragione considerando come il ricorrente era certamente a conoscenza

della grave situazione finanziaria della FAL1 e delle conseguenze di un'errata

manipolazione rispettivamente del mancato rispetto delle prescrizioni legali

della LAVS.

Sia in proposito solo ribadito

che per la giurisprudenza la persona che partecipa da sola e/o di concerto con

altri alla gestione aziendale, potendo esercitare effettivamente un'influenza

sugli affari societari, in particolare partecipando alla gestione del pagamento

degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e

aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente

impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione ricoperti in seno alla

società (cfr. DTF 128 III 30 consid. 3a: STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16

aprile 2003 consid. 7.3).

Nella fattispecie va pure in ogni

modo nuovamente ricordato che il ricorrente nel periodo dal 2018 al 2020 era dapprima

membro del CdA, successivamente amministratore unico della FAL1 e dal mese di

maggio 2020 ha ricoperto la carica di Direttore generale e si è sempre occupato

in prima persona dei rapporti con la Cassa, inoltrando richieste di dilazione,

modifica di acconti, presentazione delle distinte salari. Alla luce di questi

fatti appare evidente che egli non poteva ignorare e misconoscere le

conseguenze in caso di mancata comunicazione di un'adeguata base di calcolo

degli acconti, a maggior ragione essendo ben al corrente della grave situazione

finanziaria in cui versava la

società.

A ragione la Cassa osserva che

l’interessato nulla ha intrapreso al fine di impedire tale manchevolezza,

adottando egli stesso personalmente ed attivamente tale comportamento che va

ben oltre una mera grave negligenza, causando un grave danno della Cassa. Nemmeno

la dichiarazione prodotta il 2 settembre 2025, ma datata 16 gennaio 2023, di

TERZ1 (VI) permette di concludere diversamente.

Non sorregge il ricorrente

cercare di minimizzare quanto indicato dalla Cassa affermando in sostanza che

si trattava di incombenze che rientravano tra i compiti usuali di una

segretaria. Come dianzi menzionato, egli è stato l’unico interlocutore della società

nelle questioni relative ai contributi e al fallimento della società, mostrando

la sua conoscenza della situazione debitoria della società anche laddove egli

si era impegnato nel cercare di ottenere dalla Cassa delle rateazioni.

In merito poi agli articoli di

stampa prodotti (doc. D e J1), si rileva che essi nulla dicono di concreto sull’effettiva

gestione della società. Inoltre a ragione l’amministrazione rileva che proprietario

e amministratore sono comunque due figure societarie differenti con poteri e compiti

diversi tra loro. Il fatto, addotto e evincibile da tali articoli, che ______ non

avesse più la disponibilità per portare avanti il club, non permette in alcun

modo di modificare la conclusione, tratta dai diversi elementi evidenziati

dalla Cassa e rilevante per il presente contendere, secondo cui il ricorrente

ha rivestito un ruolo attivo e determinante nella gestione della società,

segnatamente per quanto riferito al pagamento dei contributi, assumendo in tale

contesto la posizione di organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma

individuale).

In ogni caso tali documenti

nulla chiariscono in merito alla questione determinante in questa sede, ovvero

quella della gestione del pagamento degli oneri sociali in seno alla FAL1.

Considerazioni analoghe valgono

anche per il riferimento al verbale dell’assemblea generale ordinaria degli

azionisti del 17 dicembre 2021 (doc. E). Il ricorrente evidenzia come dallo

stesso si evinca che ______ avrebbe garantito la continuità della società [“l’avv

______ (______ SA) risponde che il Sig. ______ garantirà la continuità

aziendale come ha sempre fatto”, doc. E] e sottolinea la specificazione,

fornita dall’allora amministratore unico TERZ1 secondo cui l'incarico di RI1

riguardava solo funzioni sportive e amministrative e che tutta la sua attività

veniva svolta costantemente “di concerto” con le figure dirigenziali

della società. E questo con riferimento alle perplessità sollevate da altri

azionisti in merito al fatto che il medesimo, pur non essendo organo e non detenendo

alcun potere direzionale sulla società, avesse un diritto di firma (“Il Sig.

______, tramite una mail inviata all'Amm Unico Sig. TERZ1 si esprime contrario

al diritto di firma individuale del Sig. RI1. L'Amm. Unico TERZ1 chiarisce ai

presenti pur avendo il RI1 firma individuale, la sua attività viene svolta

costantemente di concerto con le altre figure societarie. Tale prerogativa

riguarda in particolare le funzioni amministrative e sportive”, doc. E).

Tutto ben considerato, tali

allegazioni non permettono di modificare le predette conclusioni circa il ruolo

effettivo svolto dal ricorrente in seno alla società.

In effetti, innanzitutto val la

pena ricordare nuovamente la giurisprudenza per la quale il fattore decisivo

nella valutazione delle pretese di responsabilità ai sensi dell'articolo 52

LAVS non è l'ambito di applicazione della procura conferita a una determinata persona

nei rapporti esterni, bensì i suoi obblighi specifici, sotto forma di diritti e

doveri nei rapporti interni. La documentazione agli atti e le circostanze

elencate nella decisione contestata dimostrano come nei compiti specifici del

ricorrente rientrasse la gestione degli stipendi e degli oneri sociali, ragione

per cui a maggior ragione si impone di ammettere una responsabilità ex art. 52

LAVS.

Sia nuovamente menzionata la

giurisprudenza per la quale la persona che partecipa da sola e/o di concerto

con altri alla gestione aziendale, in particolare alla gestione del pagamento

degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e

aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente

impedito, indipendentemente dal ruolo o dalle mansioni ricoperti in seno alla

società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28 febbraio 2019).

Nemmeno l’email dell’8 luglio

2020.

dell’avv. ______ (doc. F), gli scambi di email dell’ottobre 2020 (doc. G,

I), la lettera del 23 marzo 2022 del ricorrente alla società (“facendo

seguito agli incontro intercorsi gli scorsi giorni con il signor ______, socio

di riferimento del club, e il signor ______ in cui mi è stata presentata

una situazione dì grave difficoltà finanziaria dell'azionista e conseguente

difficoltà di finanziare il club nei prossimi mesi , al fine di cercare di

aiutare il club a ridurre i propri costi nella stagione 2022/2023 vi informo che,

come richiesto dall'azionista, mi impegnerò a cercare una nuova soluzione

lavorativa. Resta inteso che il contratto di lavoro in essere tra le parti è

valido e resterà valido sino all'eventuale risoluzione del medesimo che dovrà

essere concordata consensualmente tra le parti. Tutti i miei diritti e doveri

contrattuali, che continuerò a rispettare con diligenza come fatto sino a ora,

restano quindi invariati sino ad un'eventuale accordo consensuale”, doc, H)

e nemmeno l’email del 24 marzo 2022 dell’insorgente (doc. H/1) manifestamente permettono

di smentire le circostanze fattuali elencate dalla Cassa (cfr. consid. 2.8.2).

Queste ultime evidenziano in modo chiaro, come detto, che il ricorrente anche

dopo il 12 maggio 2020 si sia occupato delle questioni riguardanti il pagamento

dei salari e degli oneri sociali, assumendo in tale contesto la posizione di

organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma individuale).

Tali scritti del resto nulla

dicono sulla posizione assunta dall’insorgente in merito al pagamento degli

oneri sociali. Appare in ogni modo normale che gli aventi diritto economici della

società, in concreto TERZ1 ______ e ______, si occupassero di incombenze che a

loro competevano, quali la nomina di nuovi amministratori e le decisioni

riguardo al finanziamento della società. Ciò non escludeva ovviamente che altre

persone agissero nelle questioni amministrative e in sede di pagamento degli

oneri sociali come amministratori di fatto.

Del resto non risulta in

concreto né provata né specificata l’esistenza di indicazioni precise

sull'utilizzo dei fondi disponibili e/o che tali indicazioni riguardassero

anche il pagamento (o il non pagamento) degli oneri sociali e/o che le stesse

fossero fornite direttamente e in modo vincolante a RI1.

Quanto allo scritto del 1°marzo

2022, con il quale la Cassa, con riferimento al saldo dei contributi per l’anno

2021.

di fr. 132'621, dando seguito allo scritto della società del 16 febbraio

2022.

(doc. 5; cfr. di seguito), comunicava che “per il saldo citato a

margine, la Cassa sarebbe disposta a concedere una dilazione di pagamento in ragione

di 24 (ventiquattro) rate dal 31 maggio 2022, alle seguenti condizioni: sottoscrizione

del debito contributivo della società FAL1 a titolo personale da parte del

signor TERZ1; oppure rilascio di una garanzia bancaria riscuotibile a prima

richiesta”, assegnando quindi “il termine massimo del 15 marzo 2022 per

ritornare il formulario "assunzione di debito" debitamente

sottoscritto o la garanzia bancaria” (doc. J),

a torto il ricorrente

pretende di poterne trarre dei motivi che lo scagionino dalla sua

responsabilità. Per quanto riguarda il tema del contendere è piuttosto

rilevante che tale presa di posizione faceva seguito allo scritto, inviato il

16.

febbraio 2022 proprio da RI1 a nome della società, contenente la richiesta

di dilazione di pagamento (per i contributi scoperti per l’anno 2021 di fr.

132'621), e ciò a conferma delle sue competenze in sede di gestione dei

pagamenti dei contributi (doc. 5 inc. Cassa).

Sia peraltro pure osservato che

proprio in tale scritto egli, oltre a richiedere la rateazione, aveva anche

comunicato che la FAL1 non aveva proceduto ad alcuna riduzione del personale

nonostante l’importante calo degli introiti dalle sponsorizzazioni e dallo

stadio. Malgrado ciò, pochi giorni dopo, con email del 21 febbraio 2022 (doc.

6), sempre il ricorrente aveva chiesto al servizio contributi paritari della

Cassa una riduzione della massa salariale di riferimento per la fatturazione

degli acconti 2022 a fr. 670'000, in palese contraddizione (cfr. ancora al

consid. 2.11).

Tali comportamenti, che le

allegazioni del ricorrente (cfr. VII) non riescono a confutare, evidenziano a

non averne dubbio un comportamento attivo nella gestione dei contributi sociali

(e pure una palese violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS; cfr. consid. 2.11).

Quanto infine allo scritto del

10.

febbraio 2022 di TERZ1 all’Ufficio fallimenti (doc. K/1), dallo stesso emerge

che la copertura finanziaria era una costante preoccupazione non solo dell'amministratore

unico, ma anche del ricorrente quale direttore generale. Risulta anche

chiaramente che le informazioni relative ai fondi necessari alla società

giungevano a entrambi. A ragione l’amministrazione ha in proposito evidenziato

il fatto che da tale scritto emerga anche che a luglio 2022 erano stati

inseriti nella società nuovi dipendenti e alcuni giocatori con stipendi

"ben sopra la media del ______".

Da tale circostanza a ragione

la Cassa deduce che sia l’amministratore unico che il direttore generale avrebbero

dovuto preoccuparsi di reperire i fondi non solo per versare tali salari, bensì

anche per sostenere l'aggiuntivo fabbisogno per la copertura dei corrispettivi

oneri sociali, e ciò nell'ambito di una ormai conclamata precaria situazione

finanziaria della società. Avere tralasciato di introdurre le dovute misure a

tutela non solo delle finanze della società, ma anche dei crediti della Cassa,

rappresenta una grave violazione degli obblighi che derivano dall’art. 52 LAVS.

Tale aspetto evidenzia insomma ulteriormente

che la gestione della fatturazione degli acconti AVS e dei contributi da parte

del ricorrente non ha ossequiato gli obblighi che dalla sua posizione di già

amministratore unico e in seguito amministratore di fatto e direttore generale

gli incombevano. Tale violazione ha portato al danno lamentato in questa sede

dalla Cassa.

Quanto infine all’allegazione

secondo cui egli non poteva disattendere le istruzioni dell’azionista di

maggioranza, va detto che a prescindere dal fatto che egli non comprova

minimamente tale allegazione, non può che essere nuovamente ribadito che

considerata la situazione e il fatto che egli era al corrente non solo degli

obblighi in materia di pagamento dei contributi ma anche della situazione della

società, egli avrebbe dovuto fare il necessario per salvaguardare tali obblighi

imperativi e nel caso non vi fosse riuscito egli avrebbe dovuto prendere in

considerazione anche di rassegnare le dimissioni. In ogni caso egli non poteva

accontentarsi di un ruolo passivo, avendo l’obbligo di controllare e vigilare

affinché i contributi fossero effettivamente versati nell’ammontare corretto.

Questa omissione costituisce,

come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo

societario.

A ragione la Cassa ha osservato

che dall'indicazione che l’insorgente, quale Direttore generale – peraltro unica

persona all'infuori del CdA che abbia mai avuto potere di firma individuale in

seno al FA1 (fino alla pubblicazione sul FUSC del 2 novembre 2022) – agisse

"di concerto" con le altre figure societarie per le funzioni

amministrative e sportive, il ricorrente nulla può dedurre a suo favore. In

effetti, tale affermazione non esplicita che lo stesso non potesse intrattenere

individualmente i rapporti con la Cassa (il contrario è semmai comprovato dagli

elementi citati sopra), o che eseguisse in tale ambito esclusivamente le

istruzioni dell’amministratore unico e o della proprietà. Come giustamente

rilevato dalla Cassa, l'espressione "agire di concerto" significa

agire di comune accordo, ciò che appalesa lo svolgimento di un'attività

condivisa, senza che ciò lasci necessariamente trasparire la subordinazione

effettiva di una delle parti coinvolte. In ogni caso quanto indicato nel citato

verbale conferma senza ombra di dubbio che era compito del ricorrente, in

qualità di Direttore generale, occuparsi delle questioni amministrative e

quindi anche di quella relativa al pagamento degli oneri sociali. E questo non

senza poi nuovamente ricordare che per la giurisprudenza la persona che

partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, in

particolare alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi

dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso

in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla

mansione ricoperti in seno alla società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28

febbraio 2019, consid. 2.10.2.).

Del resto, contrariamente a

quanto adduce il ricorrente, il quale cerca di sminuire la sua posizione in

seno alla società e sottolinea l’irrilevanza del fatto che egli disponesse del

diritto ad agire a firma individuale, non è tanto l’applicazione della procura

conferitagli, ma piuttosto il fatto che dai vari elementi sopracitati si evince

con chiarezza che la gestione ed il pagamento degli stipendi e dei relativi

oneri sociali fosse gestita dal ricorrente. Si ribadisce a questo proposito in

effetti che per la giurisprudenza nell’ambito della

responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve

essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per

questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per

il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS/AI/AD e AF) e in che

forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella

causa E.W, a proposito di una procuratrice). Ne consegue che il fatto che al

ricorrente non pertenessero effettivamente decisioni sul piano economico e

gestionale non muta al fatto che egli agisse come un amministratore di fatto

riguardo al pagamento dei salari e degli oneri sociali. A non averne dubbio

quindi egli ha avuto la possibilità di causare un danno o di impedire che lo

stesso insorgesse, in altri termini di aver esercitato effettivamente

un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 +

237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

2.10

Relativamente alla possibile

responsabilità di terzi nella gestione della società, va detto che il

ricorrente non ha invero in sostanza sostenuto e comunque non comprovato che

altri si occupavano dei pagamenti, ma unicamente che altri definivano le spese

e gli investimenti della società.

In ogni modo, una simile

argomentazione non permetterebbe al ricorrente di liberarsi dalla propria

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Secondo la giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di causalità tra il

comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se – con il grado

probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta verosimiglianza (“hohe

Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una condotta conforme alla legge

non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di

un terzo o del danneggiato (leggasi: della Cassa) risulta così preponderante

che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano,

cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita

non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STFA 207/06 del

19.

luglio 2007 consid. 4.2.2). L’interruzione del nesso causale può essere

considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato

ingannato da atti penalmente rilevanti di un altro organo della società,

vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti

della Cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile 2011 consid. 4.3). Il Tribunale

federale ritiene quest’ultima evenienza difficilmente realizzabile in pratica

(STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1 con rinvii

giurisprudenziali; Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im

Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 475).

Nella

fattispecie, il ricorrente ha più volte ribadito che tutte le decisioni

inerenti la società (contratti, nomina del nuovo amministratore, istruzioni sui

pagamenti, immissioni di capitali, ecc.) erano prese da ______ e ______, ma non

ha sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo, modalità, soggetti

coinvolti) e tantomeno comprovato con il grado probatorio richiesto della

verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che

altre persone e/o altri organi della società gli avrebbero impedito con

macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali

quale organo della società. Quanto addotto dall’insorgente è rimasto allo

stadio della mera ipotesi e le sue allegazioni sono tutto fuorché precise.

Pertanto, il nesso causale tra la

negligenza grave del ricorrente e il danno arrecato alla Cassa non è stato

interrotto.

del resto la dichiarazione del 16 gennaio 2023/2 settembre 2025 di TERZ1 (VI)

permette di modificare tali conclusioni. In effetti l’amministratore unico

della fallita si limita in sostanza a ribadire quanto affermato dall’insorgente

riguardo al ruolo svolto da ______ e ______, senza tuttavia apportare elementi

probatori concreti e plausibili che consentano, alla luce degli altri elementi

probatori all’inserto, di escludere la posizione di organo di fatto di RI1

(cfr. in merito anche al consid. 2.14).

2.11

Va poi rilevato che la Cassa ha

potuto constatare anche una violazione grave dell’obbligo di comunicare

l’adeguamento degli acconti previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

Come ricordato al consid. 2.7, l’art.

35.

cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa

di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante

l’anno corrente.

Agisce quindi in modo non

conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore

di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e

avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi

senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che

sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il

rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza

della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei

salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5

ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione

dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio

con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010; STCA

del 28 febbraio 2019, inc. n. 31.2018.16, consid. 2.6, 2.9.2 e relativi riferimenti).

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva.

La giurisprudenza ha avuto modo anche

di statuire che il conguaglio per il pagamento dei contributi paritetici,

inviato successivamente alle dimissioni dell’amministratore, esclude la

responsabilità di quest'ultimo per il relativo importo (STCA del 7 febbraio

2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa negligenza riferita alla

violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del

17.

agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con riferimenti).

Ritornando

alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:

" Nel caso

in esame la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di

comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come

conseguenza per la società di pagare acconti manifestamente inferiori al dovuto

e ciò in particolare per i seguenti anni:

anno 2020: conformemente alle indicazioni fornite dal

signor RI1

(07.01.2020, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti sulla

base di una somma annua dei salari di CHF 780mila, benché i salari versati per

tale periodo siano risultati in realtà ammontare a CHF 1'448'861.00 (stato alla

fattura di chiusura del 29.04.2022), con una differenza tra acconti e conguaglio

dell'85.75%;

anno 2021: conformemente alle indicazioni fornite dal

signor RI1 (29.01.2021, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti sulla base

di una somma annua dei safari di CHF 546mila, benché i safari versati per tale periodo

siano risultati in realtà ammontare a CHF 1'502'399.00 (stato alla fattura di

chiusura del 22.04.2022), con una differenza tra acconti e conguaglio del

175.16%;

anno 2022: conformemente alle indicazioni fomite dal signor

RI1 (18.02.2022, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti per il periodo gennaio-giugno

sulla base di una somma annua dei salari di CHF 670mila. In particolare per il

periodo gennaio-aprile - oggetto della contestata decisione risarcitoria - gli

acconti sono stati fatturati in base a CHF 223'333.40 (4/12 di CHF 670mila), a

fronte di salari effettivi ammontanti a CHF 512’204.18, vale a dire una

differenza tra acconti e conguaglio del 129.35%.” (decisione impugnata, pag.

14seg)

Quanto allegato dalla Cassa trova

riscontro nella documentazione agli atti (doc. inc. Cassa) e nel dettagliato

conteggio allestito dalla Cassa quale doc. 4. La documentazione prodotta

dimostra che il ricorrente ha manipolato le basi di calcolo degli acconti negli

anni 2020, 2021 e 2022, così come ben di evince dalla tabella allegata quale

doc. 4 dalla Cassa. La stessa riassume in effetti l’evoluzione delle basi di

calcolo degli acconti per il periodo 2018-2022 e evidenzia le chiare e gravi

violazioni commesse dal ricorrente, il quale peraltro al proposito nulla

adduce.

Ne discende che, accettando il

mandato di amministratore unico, dapprima, e amministratore di fatto poi,

nonché di direttore preposto alla gestione dei salari e dei contributi sociali,

il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso

l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i

contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente)

dichiarata. Come visto (cfr. supra consid. 2.4 e 2.7), la violazione dell’art.

35.

cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici,

costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto

quale organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un

(in)agire (perlomeno) gravemente negligente

La Cassa ha pure fatto notare che

già negli anni 2018/19 (periodo in cui il ricorrente era membro del CdA e

amministratore unico) la differenza tra la base di calcolo degli acconti ed il

conguaglio violava i principi dell'art. 35 cpv. 2 OAVS. Tuttavia, limitandosi

ad uno scarto nell'ordine del 16-18%, la società era comunque stata in grado di

onorare i primi conguagli emessi per tali anni, tramite un pagamento in 12 rate

ciascuno. Tale fatto conferma ulteriormente che l’insorgente doveva essere

perfettamente consapevole che una corretta comunicazione della base di calcolo

degli acconti era richiesta dalle prescrizioni legali, ma anche che la stessa

era importante con riferimento alla gestione della liquidità a disposizione

della società.

Pertanto, egli avrebbe dovuto

annunciare alla Cassa l’importante aumento della massa salariale negli anni

menzionati in luogo di notificare per l'anno 2020 una base d'acconto risultata

essere di circa la metà del dovuto e per gli anni 2021 e 2022 una base di circa

un terzo di quella reale.

Del resto è lo stesso ricorrente

ad ammettere (cfr. XII), che le richieste di riduzione dell'ammontare degli

acconti da lui formulate negli anni erano finalizzate alla riduzione dei costi

aziendali. Ne discende che tati richieste non erano motivate dalla necessità di

adeguare l'ammontare degli acconti AVS al reale livello della massa salariale

(in realtà mai diminuita), come i fatti peraltro hanno dimostrato (cfr. doc.

4). Inoltre egli ha in realtà formulato le richieste di adeguamento degli

acconti già nei mesi di gennaio/febbraio degli anni 2020/21/22 e non alla fine

della rispettiva stagione. Inoltre è stato proprio il ricorrente, con la

lettera del 20 ottobre 2022 alla società (inclusa nel doc. 7 alla risposta di

causa della Cassa), a dichiarare che dal 1. giugno 2022 la gestione degli

stipendi e degli oneri sociali era passata interamente nelle mani

dell'amministratore unico.

A ragione la Cassa ha rilevato

che tale comportamento, in relazione alla critica situazione finanziaria della FAL1

di cui pure era consapevole, ha fatto sì che la situazione debitoria della

società nei confronti della Cassa fosse sempre più insostenibile – obbligandolo

peraltro a richiedere dilazioni a 24 rate per il pagamento dei conguagli –

giungendo infine all'irrecuperabilità degli scoperti a seguito dell'insolvenza della

società, sfociata nel decreto di fallimento del 27 gennaio 2023, intervenuto

peraltro solo dopo 8 mesi dalla fine del periodo di gestione degli oneri

sociali da parte del ricorrente.

La cassa ha pure con pertinenza

osservato che le modifiche degli acconti sopraccitate non trovavano comunque

alcuna giustificazione, ritenuto che erano state inviate a metà della stagione calcistica.

Infine, per quanto attiene

all'asserita regolarità nel pagamento degli acconti e delle rate delle

dilazioni da parte del ricorrente, la Cassa evidenzia con pertinenza che tale

circostanza è in ogni caso irrilevante, ritenuto che la stessa è semplicemente

il frutto di un'alterazione intenzionale delle modalità di pagamento dei

contributi – in evidente e grave violazione delle prescrizioni della LAVS –

dato che nella pratica la copertura delle rate sui conguagli è stata possibile,

solo fino ad un certo momento, grazie agli importi non pagati sotto forma di

acconti congrui e regolari. II comportamento dell’insorgente è pertanto in

relazione diretta e causale con il danno patito con la Cassa, ciò che ne

evidenzia la chiara responsabilità risarcitoria ex art. 52 LAVS.

2.12

L’insorgente adduce inoltre che a

seguito della cessione delle azioni in data 1° giugno 2022, la nuova proprietà

si sarebbe assunta anche l'onere di tutti i debiti, tra cui anche quello

relativo agli oneri sociali (allegato al doc. 2 inc. Cassa). Ritiene pertanto

di non poter essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle

obbligazioni assunte da parte della nuova proprietà. A suo avviso, il fatto che

______ avesse garantito alla FAL1 e alla Commissione ______ la copertura di

eventuali perdite e/o necessità finanziarie, includerebbe implicitamente anche

la copertura degli oneri sociali ed evidenzierebbe la responsabilità per tali

debiti del citato (cfr. lo scritto di ______ del 20 aprile 2021 alla FAL1,

allegato al doc. 2 inc. Cassa). Analogamente varrebbe per le garanzie di

pagamento fomite verbalmente da ______, il quale avrebbe saldato integralmente

lo scoperto relativo alle imposte alla fonte. Inoltre, la sua responsabilità

sarebbe da negare anche considerando come la Cassa abbia ottenuto, al fine di

concedere un pagamento rateale sul conguaglio dell'anno 2021, una dichiarazione

di assunzione di debito sottoscritta il 3 marzo 2022 da TERZ1 (cfr. allegato al

doc. 2 inc. Cassa).

Ora, in relazione alle eventuali

assunzioni di debito da parte dei rappresentanti della proprietà, soccorre

innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv.

1.

CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti

responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000,

consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze

addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti

per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di quantomeno

una negligenza grave, ma costituiscono solo fatti riguardanti i rapporti interni

alla società che non scaricano il convenuto dai propri obblighi risarcitori.

Va qui infatti ricordato che

secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione

di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo

giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa,

trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli

responsabili e non assurgono a motivo di discolpa e in ogni modo (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008

consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).

E questo a prescindere dal fatto

che l'assunzione debitoria espressa in sede di contratto di cessione delle

azioni del 1° giugno 2022 non pare comunque espressa in termini assoluti.

La cassa, nella decisione

contestata, ha pure pertinentemente osservato che il fatto che la Cassa abbia

richiesto il 1° marzo 2022 la dichiarazione di assunzione di debito unicamente

a TERZ1 è ininfluente ai fini della presente vertenza, considerato come “tale

richiesta è stata fatta a quest'ultimo semplicemente perché organo formale

iscritto a Registro di commercio, rispettivamente perché non era ancora insorto

formalmente un danno a carico della Cassa (il decreto di fallimento è del

27.01.2023) e quindi non era ancora stato possibile rilevare e attribuire la

posizione di organo di fatto del ricorrente” (doc. B pag. 16).

2.13

L’insorgente non ha del resto fatto

valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che

d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto

legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati motivi

di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss;

cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto,

non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa,

nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto

né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da

considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione

che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò

che non corrisponde al caso in esame.

Dai dettagli

sull’evoluzione dell’incasso relativi agli anni si rileva infatti come la Cassa

abbia dovuto dal mese di aprile 2015, e quindi ogni anno con frequenze più o

meno strette, sistematicamente diffidare la società al pagamento degli oneri

sociali e dal 15 gennaio 2018 avviare procedure esecutive, situazione che si è

protratta fino al fallimento della stessa (doc. 3 seg. incarto Cassa). La

società ha versato solo una parte dei contributi dovuti, lasciando un ingente scoperto

a danno della Cassa per complessivi fr. 399'538.20 (fr. 180.25 per il 2017, fr.

11'733.60 per il 2018, fr. 8'300.95 per il 2019, fr. 31'815.45 per il 2020, fr.

114'437.45 per il 2021, fr. 80'781.50 per il 2022 e fr. 152'289 per contributi

rivendicati; cfr. notifica definitiva nel fallimento del 19 agosto 20224, doc.

7.

inc Cassa). In simili circostanze, trattandosi di un lungo lasso di tempo, la

negligenza grave deve essere confermata. In effetti, non si può certo affermare

che ci si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un’azienda

che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in

difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei

contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi.

Per contro, in queste

condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano

cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.

Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere

riconosciuta.

Come detto, il TF ha circoscritto

a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52

LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i

precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Nel caso di specie, non si

rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della

surriferita giurisprudenza, né peraltro il ricorrente se ne prevale, e la

negligenza grave deve essere confermata.

2.14

Il ricorrente stigmatizza come la

Cassa non abbia avviato una procedura di risarcimento nei confronti di ______ e

______ quali organi di fatto della FAL1 e TERZ1 (VII).

Si osserva innanzitutto che,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il 28 febbraio 2025 la Cassa

ha già emanato una decisione di risarcimento nei confronti di TERZ1 cresciuta

incontestata in giudicato. (cfr. supra consid.1.5.).

Ma in ogni modo va sottolineato

che se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato

il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se

pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di

tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il

creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali

tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA

31.2017.4

del 18 settembre 2017 consid. 2.12). La Cassa ha la facoltà di

scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di

procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed

agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.).

Di conseguenza – a

prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a

questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno altri organi formali o di fatto

responsabili – la Cassa, che in questo caso ha scelto di procedere

contro l’insorgente, gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire

contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può

procedere al suo posto.

È poi

già stato ricordato (cfr. consid. 2.12) che per la

giurisprudenza federale l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel

presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag.

306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto

sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

2.15

Con scritto 1° settembre 2025 il

ricorrente ha chiesto l’audizione di sé medesimo e di diversi testi: ______,

______, e ______, già ______ del ______; ______, allora presidente del ______; ______

allora responsabile del ______; ______ e ______; avv. ______, amministratore

unico della socia di maggioranza (VII).

Al riguardo – a prescindere dal fatto che la

giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato

indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato)

che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di

prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il

compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le

STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre

2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25

giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra, questo

Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha

assunto, anche dopo il 12 maggio 2020 e fino al mese di aprile 2022, la

funzione di organo di fatto della FAL1 e in questo contesto ha omesso di

compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla sua funzione e che non sono

dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Per i medesimi motivi,

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa non può essere

imputata alcuna lacuna nell’effettuazione dell’istruttoria e segnatamente

nessuna violazione del diritto di essere sentiti o della parità di trattamento.

Infatti, se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124

V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se

gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,

che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame la

documentazione agli atti che la Cassa precisato essere l’intera documentazione

a sua disposizione, è sufficiente per un giudizio e quindi non è necessario

dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove.

Come osservato dalla Cassa del

resto i testimoni citati dal ricorrente (______, allenatori, altre società

sportive, ecc.) nulla hanno a che vedere con la fattispecie in esame e non è quindi

dato di sapere cosa di diverso rispetto a quanto emerso chiaramente dagli atti

di causa essi avrebbero potuto riferire.

Va poi fatto anche presente che l’audizione del ricorrente può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza,

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1

CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF

9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che

ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6).

2.16

Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi

di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso

osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni perlomeno per

negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai

sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze del mancato

pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/AD e AF dovuti dalla fallita FAL1 per

il periodo da gennaio 2020 ad aprile 2022 per complessivi fr. 155'148.70 (spese

e interessi inclusi).

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma,

mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.17

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul

tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA,

in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata

la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando

il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in

assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente

l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza

non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di

procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.18

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati, i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso

in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti