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31.2025.9

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10 novembre 2025Italiano34 min

rileva infine che per gli anni dal 2022 al 2024, oggetto della presente vertenza,

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Fatti

sorgere l’obbligo contributivo (H 78/03 del 13 settembre 2004, al considerando

7.1). Dalla corrispondenza del 2022 emerge che l’opponente fosse già

informato al riguardo e che la problematica riguardasse in particolare i

salari a lui spettanti per i quali avrebbe comunque percepito degli acconti. Si

rileva infine che per gli anni dal 2022 al 2024, oggetto della presente vertenza,

l’opponente non era l’unico salariato notificato e che la società non ha

effettuato alcun versamento.”

Le

circostanze addotte dalla Cassa trovano inoltre riscontro nella documentazione

all’inserto (cfr. ricorso (respinto con STCA 42.2022.93 del 24 gennaio 2023)

del 25 novembre 2022 interposto dal ricorrente contro la decisione su

opposizione del 28 ottobre 2022 della Cassa in materia di indennità perdita di

guadagno per coronavirus; scritto del 3 marzo 2022 di RI 1 alla Cassa

riguardante i salari del 2022; avviso di salario del 16 febbraio 2023 per

l’anno 2022; avviso di salario del 29 febbraio 2024 per l’anno 2023, sub doc.

9).

Pertanto,

la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente

alla surriferita giurisprudenza.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa

di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del

15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg.

consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Secondo

la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori

che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto

economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.

Un organo entrato a far parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza

di una Sagl, cfr. infra consid. 2.6.) può essere ritenuto responsabile del

debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione

(STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di

assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la

possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non

dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii

giurisprudenziali).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella

causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86

consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali

organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid.

2.9.).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Va

infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in

materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre

2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996

nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

2.7. Accettando

il mandato di socio e gerente con diritto di firma individuale di una società a

garanzia limitata (cfr. supra consid. 1.1.), il ricorrente ha assunto tutti gli

obblighi che da tale funzione derivano.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza

ad ogni gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso

della Sagl il gerente) deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre

2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,

pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo

di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il

TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a

cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

Considerandi

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

2.8

Il

ricorrente ritiene di non dover personalmente risarcire la Cassa, in quanto

prima di lasciare la società egli aveva “più volte fatto richiesta di

rientro con un piano rateale” dei contributi paritetici insoluti,

rimproverando alla Cassa di non aver dato seguito ad un presunto accordo in tal

senso.

Chiede

“che venga accettato un piano di rientro da parte di DT 1 che […] ora

si trova in grave difficoltà […]” (I e VI+1).

In

qualità di (ex) socio e gerente unico con diritto di firma individuale di una

società a garanzia limitata di piccole dimensioni dal 24 settembre 2015 al 3

ottobre 2024, RI 1 aveva l’obbligo, tra l’altro, di conteggiare e versare alla

Cassa i contributi paritetici, un’omissione in tal senso configurando di

principio una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza topica (cfr. supra

consid. 1.1., 2.4.-2.7.). A seguito dell’insolvenza della DT 1, la Cassa ha

subito un danno ed ha rettamente proceduto ex art. 52 LAVS nei confronti

dell’ex organo societario per i contributi paritetici insoluti per il periodo

1.

gennaio 2022-30 giugno 2024, ossia per un periodo durante il quale egli

ricopriva suddetta funzione (cfr. supra consid. 2.2.).

Si

rileva innanzitutto che chiedendo una dilazione del pagamento, il ricorrente ha

ammesso sia di non aver provveduto al versamento dei contributi sociali, sia

l’esistenza di uno scoperto contributivo, quest’ultimo divenuto un credito

risarcitorio a seguito del rilascio dell’ACB del 3 ottobre 2024. Ciò detto, RI

1.

ritiene di non essere responsabile per il credito risarcitorio poiché “ho

chiesto una rateizzazione prima di lasciare la DT 1 […], è stato

concordato che la DT 1 avrebbe con un pagamento rateale sistemato gli arretrati

avs […]. […] se l’ufficio AVS non dà seguito a quanto richiesto non

credo di essere io responsabile del fatto che non dia la possibilità alla DT 1

di versare ratealmente gli scoperti” (VI), chiedendo “che venga

accettato un piano di rientro da parte di DT 1 che ora si trova in grave

difficoltà” (I).

A

questo proposito, questo Giudice può far proprio quanto statuito dalla Cassa

nella decisione impugnata (doc. 3, pt.o 6., sottolineature del redattore):

" La responsabilità attribuita nell’ambito della

procedura ex art. 52 LAVS dipende dalla violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni sul pagamento dei contributi. La mancata

concessione di una dilazione da parte della Cassa di compensazione non è la

causa di tale violazione ma casomai la conseguenza. Oltre a ciò si osserva

che [la concessione di una dilazione per, n.d.r.] il pagamento rateale di un

conguaglio è una possibilità e non un diritto assoluto. Infatti, la

concessione di una dilazione di pagamento sottostà alle condizioni stabilite

dall’art. 34b cpv. 1 OAVS e secondo quanto previsto dalle – per la Cassa

vincolanti – Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), edite

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (cfr. marg. 2209). Tra

queste, si rileva la condizione (cumulativa), in base alla quale devono

esistere motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei

termini le rate, oltre che i contributi correnti. Al riguardo emerge che le

ultime richieste di dilazione inoltrate dalla DT 1 alla Cassa risalgono

al 2021 per contributi relativi al 2019 già oggetto di procedure

esecutive, mentre la presente vertenza è intesa al recupero dei contributi non

pagati per gli anni dal 2022 al 2024. Si rileva al proposito che, nonostante la

concessione della dilazione in 10 rate sul conguaglio del 2 aprile 2019

relativo al 2018, la società ha versato un’unica rata e il saldo rimanente è

stato oggetto di procedura esecutiva sfociata nell’attestato di carenza di beni

del 22 ottobre 2020 poi saldato definitivamente solamente il 9 marzo 2021.

Altri due attestati di carenza di beni sono stati rilasciati in seguito: il 19

aprile 2021 per contributi 2019 e il 3 ottobre 2024 per i contributi 2022. In

precedenza, a seguito del mancato pagamento dei contributi 2019 e 2020, la

Cassa aveva già proceduto con una decisione risarcitoria nei confronti del

signor RI 1 in data 11 febbraio 2022. La stessa è stata pagata dalla DT 1

mediante versamenti rateali, l’ultimo nel maggio 2024. Ad eccezione di

questi pagamenti, la società non è stata in grado di versare alcunché per gli

anni dal 2022 al 2024. In tale contesto, appare evidente che non

sussistevano le condizioni necessarie per l’ottenimento di una dilazione di

pagamento. Al riguardo, in situazioni analoghe il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha confermato che la Cassa non deve concedere dilazioni (STCA del

21.

ottobre 2024, inc. n. 31.2024.6, consid. 2.1; STCA del 26 febbraio 2024,

inc. 31.2023.16-17, consid. 2.1).”

In

effetti, anche in questo caso quanto – incontestatamente – asserito dalla Cassa

trova riscontro negli atti all’inserto (vedasi ad esempio lo scritto dell’11

giugno 2019 della DT 1 alla Cassa, la decisione di dilazione del 13 giugno 2019

della Cassa per il pagamento dei contributi paritetici del 2018, dichiarazione

della Cassa del 23 marzo 2021, richiesta del 20 settembre 2021 della DT 1 alla

Cassa concernente il conteggio aggiornato degli scoperti contributivi, sub doc.

9; cfr. anche VIII).

In

tali circostanze, la mancata concessione di una dilazione di pagamento è

conforme all’art. 34b OAVS (disposto che conferisce alla cassa di compensazione

il diritto di concedere, a determinate condizioni, una dilazione del pagamento

dei contributi paritetici insoluti; in tema vedasi STF 9C_37/2019 del 1. luglio

2019.

consid. 5.3.1. e la Sentenza S 2023 10 del 18 marzo 2024 del Tribunale

amministrativo del Canton Zugo, consid. 2.4 e 3.2 con riferimenti giurisprudenziali

e dottrinali) e alla cifra 2209 delle Direttive sulla riscossione dei

contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) (valide dal 1. gennaio 2021,

stato al 1. gennaio 2025).

Inoltre,

la concessione di una dilazione di pagamento è una prerogativa della Cassa, non

un diritto automatico del debitore (cfr. cfr. art. 34b cpv. 1 OAVS), ragione

per cui questo Giudice non potrebbe neppure ordinare all’amministrazione di

concedere una dilazione di pagamento, a maggior ragione considerando che lo

stesso insorgente sottolinea come “DT 1

[…] ora si trova in grave

difficoltà”.

Pertanto,

all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.

2.9

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.

2.2., 2.3., 2.7. e 2.8.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di

discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne

prevale.

2.10

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che il ricorrente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della DT 1 relativi al periodo

1.

gennaio 2022 – 30 giugno 2024 per complessivi fr. 14'652.35.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita

pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto

2.11

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.12

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison

avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF

135.

V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso

in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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