31.2025.9
Ricorso (respinto) contro decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti del socio e gerente della Sagl. Corretto il calcolo di contributi su retribuzioni non versate. Pregressa dilazione del pagamento non rispettata. Nessun diritto automatico a nuova dilazione di pagamento
10 novembre 2025Italiano34 min
rileva infine che per gli anni dal 2022 al 2024, oggetto della presente vertenza,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2025.9
JV/sc
Lugano
10 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29
luglio 2025 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla ditta: DT 1
chiamata in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1
è iscritta a Registro di commercio dal 21 settembre 2015 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
RI 1
ha formalmente ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma
individuale dal 24 settembre 2015 al 3 ottobre 2024 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti; pubblicazione FUSC del 3 ottobre 2024), pur dimissionando
effettivamente per il 30 settembre 2024 (verbale della gerenza del 30 settembre
2024, doc. 9).
1.2. La
società è affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro
da settembre 2015 (cfr. rapporto sul controllo dei datori di lavoro, sub doc.
9).
Non
avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 2016 la Cassa
ha iniziato a diffidarla e nel 2018 a precettarla (doc. 3, pag. 7).
1.3. Il 3
ottobre 2024 è stato emesso un attestato di carenza beni (ACB) nei confronti
della DT 1 per i contributi paritetici non pagati per il periodo dal 1. gennaio
al 31 dicembre 2022. Il 6 dicembre 2024 è stato emesso un secondo ACB nei
confronti della società per la decisione di restituzione del 4 agosto 2022 delle
indennità per perdita di guadagno per coronavirus indebitamente percepite (ACB
del 3 ottobre e del 6 dicembre 2024, sub doc. 9).
1.4. Constatato
di aver subito un danno, con decisione di risarcimento del 30 maggio 2025,
confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2025, la Cassa ha chiesto
a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 14’652.35 per il
periodo 1. gennaio 2022-30 giugno 2024 (docc. 1 e 3).
1.5. RI 1 ha
interposto tempestivo ricorso del 28 agosto 2025 contro la decisione su
opposizione, postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento, con
argomentazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. e 2.8.).
1.6. Con la
risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoga
procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1
per complessivi fr. 3'012.60 relativi agli scoperti per il periodo ottobre-dicembre
2024 e che la relativa decisione di risarcimento nei confronti di quest’ultimo
è cresciuta in giudicato.
Nel
merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando integralmente
alle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e confermando il danno
subito come pure la responsabilità per l’ex socio e gerente.
1.7. Con
decreto 22 settembre 2025 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1
assegnandoli un termine di 10 giorni per determinarsi nel merito (V). TERZ 1 è
rimasto silente.
1.8. Con
scritti del 25 settembre 2025 (VI+1) e del 2 ottobre 2025 (VIII), le parti
hanno confermato le proprie posizioni.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. nel
merito
Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art.
52 LAVS come da decisione contestata.
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una
persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e
tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più
persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per
l’intero danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) aveva riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi, concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito
dell'art. 52 LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in
vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella
fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito
del rilascio (il 3 ottobre 2024) del primo attestato di carenza beni (cfr.
supra consid. 1.3.), che costituisce il momento dell’insorgenza e della
conoscenza del danno e quindi dell’insolvenza della società, la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, già gerente con firma
individuale della società (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52
LAVS per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo 1. gennaio 2022 -
30 giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.4.).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In
concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 30 maggio 2025 i
conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF
relativi al periodo 1. gennaio 2022-30 giugno 2024 per complessivi fr. 14'652.35
(fr. 4'352.55 per il 2022, fr. 4'343.90 per il 2023 e fr. 5'955.90 per il
periodo 1. gennaio - 30 giugno 2024; docc. 1 e 3) (doc. 1; cfr. docc. 6-8).
Il
ricorrente contesta l’ammontare del credito risarcitorio in questi termini: “La
mia richiesta di opposizione è basata sul fatto che io ho dovuto pagare dei
contributi su salari mai versati, chiedo che questi vengano giustamente
riconosciuti [e, n.d.r.] messi a diminuzione del debito […]” (I).
Formulando
la censura nei predetti termini, il ricorrente viola manifestamente il
surriferito obbligo di collaborazione delle parti, non avendo neppur indicato a
quali fatturazioni e/o documenti si riferisce. Ad ogni buon conto, per quanto
concerne il calcolo di contributi su salari non effettivamente versati, questo
Giudice può far proprio quanto statuito dalla Cassa nella decisione su
opposizione, trattandosi di un’esposizione – da parte dell’amministrazione e
riferita alla fattispecie in disamina – dei disposti di legge e della
giurisprudenza topica (doc. 3, p.to 6.1, sottolineature del redattore):
" […] la Cassa ha proceduto a fatturare i conguagli
per gli anni dal 2022 al 2024 sulla base delle dichiarazioni dei salari
presentate dalla società. Si osserva che riguardo all’imponibilità delle
retribuzioni, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS
Fatti
i contributi del reddito
proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e
devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo
contributo. Decisivo per l’insorgenza del debito contributivo e quindi per
la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario,
[…] è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato.
I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento
in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di
attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all’obbligo di
contribuzione. Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono
dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto
al salario. Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS, non è importante che il
salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto
che il diritto a tale prestazione si sia realizzato, ritenuto che i
contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo
versamento del salario (STCA del 13 giugno 2022, inc. n. 31.2022.11,
consid. 2.3. e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza è decisivo che
le spettanze salariali siano contabilizzate e accreditate ai lavoratori nella
misura in cui sono state comunicate alla Cassa, come nella fattispecie, per far
sorgere l’obbligo contributivo (H 78/03 del 13 settembre 2004, al considerando
7.1). Dalla corrispondenza del 2022 emerge che l’opponente fosse già
informato al riguardo e che la problematica riguardasse in particolare i
salari a lui spettanti per i quali avrebbe comunque percepito degli acconti. Si
rileva infine che per gli anni dal 2022 al 2024, oggetto della presente vertenza,
l’opponente non era l’unico salariato notificato e che la società non ha
effettuato alcun versamento.”
Le
circostanze addotte dalla Cassa trovano inoltre riscontro nella documentazione
all’inserto (cfr. ricorso (respinto con STCA 42.2022.93 del 24 gennaio 2023)
del 25 novembre 2022 interposto dal ricorrente contro la decisione su
opposizione del 28 ottobre 2022 della Cassa in materia di indennità perdita di
guadagno per coronavirus; scritto del 3 marzo 2022 di RI 1 alla Cassa
riguardante i salari del 2022; avviso di salario del 16 febbraio 2023 per
l’anno 2022; avviso di salario del 29 febbraio 2024 per l’anno 2023, sub doc.
9).
Pertanto,
la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente
alla surriferita giurisprudenza.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa
di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di
sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi
ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del
15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla
Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg.
consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e
193 consid. 2b).
Secondo
la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori
che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto
economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.
Un organo entrato a far parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza
di una Sagl, cfr. infra consid. 2.6.) può essere ritenuto responsabile del
debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione
(STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di
assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la
possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non
dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii
giurisprudenziali).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella
causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86
consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non
benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali
organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid.
2.9.).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
Va
infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in
materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo
accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre
2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può
estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano
della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996
nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
2.7. Accettando
il mandato di socio e gerente con diritto di firma individuale di una società a
garanzia limitata (cfr. supra consid. 1.1.), il ricorrente ha assunto tutti gli
obblighi che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza
ad ogni gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso
della Sagl il gerente) deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in
ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.
Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.
cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre
2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,
pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo
Considerandi
di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile
2001.
consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il
TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a
cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010).
2.8
Il
ricorrente ritiene di non dover personalmente risarcire la Cassa, in quanto
prima di lasciare la società egli aveva “più volte fatto richiesta di
rientro con un piano rateale” dei contributi paritetici insoluti,
rimproverando alla Cassa di non aver dato seguito ad un presunto accordo in tal
senso.
Chiede
“che venga accettato un piano di rientro da parte di DT 1 che […] ora
si trova in grave difficoltà […]” (I e VI+1).
In
qualità di (ex) socio e gerente unico con diritto di firma individuale di una
società a garanzia limitata di piccole dimensioni dal 24 settembre 2015 al 3
ottobre 2024, RI 1 aveva l’obbligo, tra l’altro, di conteggiare e versare alla
Cassa i contributi paritetici, un’omissione in tal senso configurando di
principio una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza topica (cfr. supra
consid. 1.1., 2.4.-2.7.). A seguito dell’insolvenza della DT 1, la Cassa ha
subito un danno ed ha rettamente proceduto ex art. 52 LAVS nei confronti
dell’ex organo societario per i contributi paritetici insoluti per il periodo
1.
gennaio 2022-30 giugno 2024, ossia per un periodo durante il quale egli
ricopriva suddetta funzione (cfr. supra consid. 2.2.).
Si
rileva innanzitutto che chiedendo una dilazione del pagamento, il ricorrente ha
ammesso sia di non aver provveduto al versamento dei contributi sociali, sia
l’esistenza di uno scoperto contributivo, quest’ultimo divenuto un credito
risarcitorio a seguito del rilascio dell’ACB del 3 ottobre 2024. Ciò detto, RI
1.
ritiene di non essere responsabile per il credito risarcitorio poiché “ho
chiesto una rateizzazione prima di lasciare la DT 1 […], è stato
concordato che la DT 1 avrebbe con un pagamento rateale sistemato gli arretrati
avs […]. […] se l’ufficio AVS non dà seguito a quanto richiesto non
credo di essere io responsabile del fatto che non dia la possibilità alla DT 1
di versare ratealmente gli scoperti” (VI), chiedendo “che venga
accettato un piano di rientro da parte di DT 1 che ora si trova in grave
difficoltà” (I).
A
questo proposito, questo Giudice può far proprio quanto statuito dalla Cassa
nella decisione impugnata (doc. 3, pt.o 6., sottolineature del redattore):
" La responsabilità attribuita nell’ambito della
procedura ex art. 52 LAVS dipende dalla violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni sul pagamento dei contributi. La mancata
concessione di una dilazione da parte della Cassa di compensazione non è la
causa di tale violazione ma casomai la conseguenza. Oltre a ciò si osserva
che [la concessione di una dilazione per, n.d.r.] il pagamento rateale di un
conguaglio è una possibilità e non un diritto assoluto. Infatti, la
concessione di una dilazione di pagamento sottostà alle condizioni stabilite
dall’art. 34b cpv. 1 OAVS e secondo quanto previsto dalle – per la Cassa
vincolanti – Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), edite
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (cfr. marg. 2209). Tra
queste, si rileva la condizione (cumulativa), in base alla quale devono
esistere motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei
termini le rate, oltre che i contributi correnti. Al riguardo emerge che le
ultime richieste di dilazione inoltrate dalla DT 1 alla Cassa risalgono
al 2021 per contributi relativi al 2019 già oggetto di procedure
esecutive, mentre la presente vertenza è intesa al recupero dei contributi non
pagati per gli anni dal 2022 al 2024. Si rileva al proposito che, nonostante la
concessione della dilazione in 10 rate sul conguaglio del 2 aprile 2019
relativo al 2018, la società ha versato un’unica rata e il saldo rimanente è
stato oggetto di procedura esecutiva sfociata nell’attestato di carenza di beni
del 22 ottobre 2020 poi saldato definitivamente solamente il 9 marzo 2021.
Altri due attestati di carenza di beni sono stati rilasciati in seguito: il 19
aprile 2021 per contributi 2019 e il 3 ottobre 2024 per i contributi 2022. In
precedenza, a seguito del mancato pagamento dei contributi 2019 e 2020, la
Cassa aveva già proceduto con una decisione risarcitoria nei confronti del
signor RI 1 in data 11 febbraio 2022. La stessa è stata pagata dalla DT 1
mediante versamenti rateali, l’ultimo nel maggio 2024. Ad eccezione di
questi pagamenti, la società non è stata in grado di versare alcunché per gli
anni dal 2022 al 2024. In tale contesto, appare evidente che non
sussistevano le condizioni necessarie per l’ottenimento di una dilazione di
pagamento. Al riguardo, in situazioni analoghe il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha confermato che la Cassa non deve concedere dilazioni (STCA del
21.
ottobre 2024, inc. n. 31.2024.6, consid. 2.1; STCA del 26 febbraio 2024,
inc. 31.2023.16-17, consid. 2.1).”
In
effetti, anche in questo caso quanto – incontestatamente – asserito dalla Cassa
trova riscontro negli atti all’inserto (vedasi ad esempio lo scritto dell’11
giugno 2019 della DT 1 alla Cassa, la decisione di dilazione del 13 giugno 2019
della Cassa per il pagamento dei contributi paritetici del 2018, dichiarazione
della Cassa del 23 marzo 2021, richiesta del 20 settembre 2021 della DT 1 alla
Cassa concernente il conteggio aggiornato degli scoperti contributivi, sub doc.
9; cfr. anche VIII).
In
tali circostanze, la mancata concessione di una dilazione di pagamento è
conforme all’art. 34b OAVS (disposto che conferisce alla cassa di compensazione
il diritto di concedere, a determinate condizioni, una dilazione del pagamento
dei contributi paritetici insoluti; in tema vedasi STF 9C_37/2019 del 1. luglio
2019.
consid. 5.3.1. e la Sentenza S 2023 10 del 18 marzo 2024 del Tribunale
amministrativo del Canton Zugo, consid. 2.4 e 3.2 con riferimenti giurisprudenziali
e dottrinali) e alla cifra 2209 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) (valide dal 1. gennaio 2021,
stato al 1. gennaio 2025).
Inoltre,
la concessione di una dilazione di pagamento è una prerogativa della Cassa, non
un diritto automatico del debitore (cfr. cfr. art. 34b cpv. 1 OAVS), ragione
per cui questo Giudice non potrebbe neppure ordinare all’amministrazione di
concedere una dilazione di pagamento, a maggior ragione considerando che lo
stesso insorgente sottolinea come “DT 1
[…] ora si trova in grave
difficoltà”.
Pertanto,
all’insorgente non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.
2.9
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,
consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.
3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF
108.
V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel
caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid.
2.2., 2.3., 2.7. e 2.8.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di
discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza, né il ricorrente se ne
prevale.
2.10
Visto
tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che il ricorrente, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e
di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi paritetici della DT 1 relativi al periodo
1.
gennaio 2022 – 30 giugno 2024 per complessivi fr. 14'652.35.
Confermata
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita
pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto
2.11
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021
(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità
della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.12
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito
all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso
concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante
dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla
responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore
litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di
diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo
della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.
1.
lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au
Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in
HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison
avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF
135.
V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso
in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di
disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte
si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,
renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il
valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti