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Decisione

32.2004.101

incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Assegnazione di una rendiata d'invalidità a seguito di infortunio domestico per un periodo limitato. Principio inquisitorio/collaborazione delle par

6 aprile 2005Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori persistono, con una funzione dolorosamente limitata

glenomeralmente. Infatti presenta una flessione/elevazione che non va oltre i

90°, con una chiara insufficienza muscolare del cinto scapolare.

Visto gli antecedenti, è sicuramente una spalla che avrà in futuro

la tendenza di sviluppare un'omartrosi precoce." (doc. VII)

1.6. Su richiesta del TCA, in data

22 dicembre 2004 l’UAI ha trasmesso il rapporto operatorio 20 agosto 2001 del

dr. __________ (doc. IX e IXbis).

1.7. In data 21 gennaio 2005 l’UAI

ha osservato:

" con

riferimento alla lettera 14.12.2004 inviata dall'__________ a codesto lodevole

Tribunale cantonale delle assicurazioni, si rileva quanto segue.

La lettera di cui sopra è stata sottoposta come d'abitudine al

vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con

annotazioni 20.1.2005 qui allegateVi come non vi siano nel caso in esame nuovi

elementi medici che possano inficiare la decisione emessa dallo scrivente

Ufficio in sede di opposizione.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del

ricorso." (doc. XI)

Considerandi

In ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita anche dopo il 31 dicembre 2002.

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.

2.2

e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2

).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un

periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe

distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al

70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne

1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in

DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato

che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad

una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale

diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati

ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere

ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4

Secondo

costante giurisprudenza, una decisione mediante la quale l’assicurazione

invalidità accorda una rendita con effetto retroattivo e, nello stesso momento,

la riduce o la sopprime, corrisponde ad una decisione di revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (prima 41 LAI; DTF 125 V 417 consid. 2d; Pratique VSI 2001

pag. 157 consid. 2; STFA del 16 ottobre 2003 nella causa P., I 101/03,

consid. 2; STFA del 22 luglio 2002 nella causa G,, I 592/02, consid. 1).

Ai sensi

di questa disposizione, infatti, se il grado d'invalidità del beneficiario

della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto

alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica

importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza

dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti

o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del

grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta

all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta

all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI).

Se la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.5

Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito

che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127.

V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.

318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6

Secondo la

giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione

invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione militare), motivo per

cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente

dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla

salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126

V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135

consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c).

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno.

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid.

2d).

Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135 consid. 4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid.

2b).

In tal senso, in una sentenza del 26

luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79

segg). il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica

causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi

eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non

basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.

In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999

nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni

non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che

quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che

dal punto di vista professionale.

Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare

un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).

2.7

Nella fattispecie,

l’assicurata in data 6 luglio 2000 ha subito un infortunio presso il proprio

domicilio provocandosi la frattura della clavicola destra (allegato doc. AI 5).

In data 28 novembre 2000

il dr. __________, specialista in medicina infortunistica, ha visitato

l’assicurata per conto dell’__________ (assicuratore LAINF):

" DIAGNOSTICA

per immagini:

radiografie spalla destra 6.7.2000: frattura del terzo

distale

clavicola

destra;

radiografie

spalla destra 8.7.2000: osteosintesi con placca di Walzer, 3 viti

prossimali e 1 vite sul frammento distale, molto vicina alla linea di frattura.

radiografie

spalla destra 9.10.2000: esiti di A.M.O., pseudartrosi a livello frattura

terzo distale clavicola destra, osteoporosi da inattività.

radiografia

spalla destra 28.11.2000: esiti di resezione del terzo distale della

clavicola destra, non vi sono segni per osteite, trofismo osseo nettamente

migliorato rispetto ai radiogrammi del 9.10.2000, non calcificazioni in sede

clavicolo-acromiale o clavicolo-coracoidale.

La documentazione radiologica è stata restituita alla paziente, la

lastra eseguita nello studio in occasione della visita viene allegata alla

presente.

CONCLUSIONE

esiti di infortunio in data 6 luglio 2000 a seguito del quale

la paziente ha subito

• ferita

lacero contusa sopraccigliare destra guarita senza particolarità

• frattura

terzo distale della clavicola destra trattata dapprima chirurgicamente mediante

osteosintesi complicata da infetto che ha richiesto l'asportazione dei mezzi di

sintesi, pulizia, drenaggio e posa di catene di Gentamicina. A seguito di

pseudoartrosi, intervento di revisione il 26 ottobre 2000 con asportazione del

frammento laterale della clavicola e lisi digitale sottoacromiale, rifissazione

del deltoide.

Permangono notevole calo di forza, dolori e impedimento

funzionale con il cingolo omeroscapolare destro in paziente destrimane.

CAUSALITÀ

non vi sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che si

occupa o agli interventi ad esso derivanti.

PROCEDERE

continua le cure presso il dott. __________, intensa fisiochinesiterapia

di mobilizzazione.

CAPACITÀ LAVORATIVA

la signora RI 1 rimane completamente inabile al lavoro.

Riteniamo comunque fattibile dalla metà dicembre 2000, una ripresa

parziale della capacità lavorativa, essenzialmente intesa come presenza sul

posto di lavoro, sorveglianza dell'andamento dello stesso, eventualmente lavoro

alla cassa nella misura di almeno il 33 1/3%.

Ulteriore incremento della capacità lavorativa secondo lo stato

clinico." (allegato doc. AI 5)

In data 20 agosto 2001 il

dr. __________, chirurgo ortopedico, interpellato dal dr. __________, ha

stilato il seguente rapporto operatorio:

" Indicazione:

La paziente ha fatto un infortunio il 6 luglio 2000, è stata sottoposta

ad un'osteosintesi della clavicola con una placca ad uncino.

A causa di un'infezione da staphylococcus aureus è stato asportato

il mezzo di sintesi con pulizia e lavaggio, catena di gentamycina.

L'intervento in data 26.10.2000 con revisione e asportazione di un

frammento laterale della clavicola, a causa di dolori persistenti.

La paziente presenta un'instabilità anteriore dolorante.

Descrizione:

Dopo disinfezione e copertura sterile, approccio con l'ottica

dorsale. Millieu CO2, ottica 30°, 5 mm.

1.

Stato

intra-articolare: glena e testa omerale con una buona cartilagine.

Sovraspinato, infraspinato intatto, sottoscapolare rottura craniale. Importante

allargamento dell'intervello dei rotatori.

2.

Labbro intatto, piccola lesione Slap grado I.

3.

Visto lo

stato intra-articolare e l'esame clinico con la diastasi del deltoide,

indicazione per l'intervento all'aperto.

Dopo nuova disinfezione e copertura sterile, approccio ventrale.

Accesso tramite il solco deltoideo pettorale.

Esposizione della zona tra la clavicola e l'acromenon, liberazione

di tutte le aderenze. Si conferma l'ampia diastasi del deltoide.

Esposizione della muscolatura coracobracheale, spostamento

mediale.

Esposizione del sottoscapolare: trovo un ambio allargamento

dell'intervello dei rotatori, una rottura della capsula sottostante.

Incisione del sottoscapolare e della capsula, Capsular Shift

secondo Neer.

Chiusura della capsula craniale, chiusura dell'intervallo dei

rotatori, rifissazione del sottoscapolare con plastica legamentare craniale.

Riattacco della muscolatura coracobracheale laterale.

In seguito mobilizzazione del deltoide, chiusura dell'ernia

ventro-craniale.

Chiusura del solco deltoideo pettorale, chiusura della sottocute e

intradermica. Medicazione sterile.

Gilet.

Procedere:

Fisioterapia passiva per 4 settimane, in seguito attiva

assistita." (doc. AI 11)

In data 7 maggio 2002 il

dr. __________ ha ancora osservato:

" l’ultima

visita risale al 6 marzo scorso. Era previsto un appuntamento per il mese di

aprile ma ha chiamato la mamma della signora RI 1 disdicendo la visita.

Prenderà contatti con me più avanti.

Visto quanto sopra, ritorno alla valutazione del 6 marzo dove

presentava ancora dolori al cinto scapolare a destra, accusandomi anche un

"bruciore" all'articolazione glenomerale a destra.

Clinicamente la funzione di flessione/elevazione della spalla

destra attiva è di 130°, la rotazione all'esterno/interno è di 70° di abduzione

60-0-50, al di sopra di 130° di flessione l'articolazione risulta dolorante.

Lavorava al 50% in quanto con il braccio destro è difficile

riottenere la stessa capacità di prima.

Sarà indicato un controllo annuale, mese di agosto, ed in seguito

un consulto dal Vostro medico consulente per una menomazione dell'integrità

fisica, onde poter chiudere il caso." (doc. AI 12)

Con

rapporto 8 luglio 2002 all’attenzione del dr. __________ del __________ i

medici della __________ hanno rilevato:

"

Decorso e proposte:

Si tratta di una paziente quarantenne al primo

ricovero in CPC a seguito di uno scompenso psicotico acuto. La paziente, soffre

ormai da molti mesi di una sintomatologia psicotica caratterizzata inizialmente

da flessione del tono dell'umore, disturbi del sonno e dell'appetito e nelle

ultime settimane anche da dispercezioni uditive, idee di riferimento e di

controllo. Parallelamente avrebbe sviluppato anche pensieri suicidali ed

autolesivi, mai messi però seriamente in atto.

Non riuscendo più a gestire tale situazione a

domicilio il paziente si rivolge al Dottor __________ del __________ per richiedere

un ricovero presso una clinica specializzata.

Nel novembre 2001 si era già segnalata presso il

Servizio __________ e gli era stata prescritta una terapia con Zyprexa e

Zoloft, terapia che la paziente non ha mai assunto.

La paziente è cresciuta a __________, nata da una

ragazza madre, non ha mai conosciuto il padre. Riferisce di avere avuto

un'infanzia difficile proprio per l'assenza di una vera famiglia. Dopo aver

conseguito la licenza di scuola media la paziente frequenta un apprendistato

quale parrucchiera, scuola che però non riesce a portare a termine. Inizia

quindi a lavorare prima come commessa d'abbigliamento e successivamente come

cameriera in vari bar. Afferma di aver avuto spesso difficoltà ad instaurare

relazioni sentimentali stabili, non si è mai sposata. Ha una figlia avuta

all'età di ventidue anni con un uomo del quale riferisce di aver perso ogni

traccia. Dopo la nascita della figlia si trasferisce per un breve periodo a __________,

dove prende in gestione un centro estetico, progetto questo che fallisce

rapidamente. Parallelamente a ciò la paziente ha sempre più difficoltà sulla

gestione della figlia.

Rientrata in Ticino si lega sentimentalmente con

un uomo i cui genitori inizieranno a prendersi cura in maniera sempre più

assidua della figlia, al punto che ormai da circa dieci anni quest'ultima è

ormai a loro legalmente affidata. Nel 1999 la paziente decide di rilevare un

bar a __________, contrae anche dei debiti con dei conoscenti. Anche questo

progetto si rileva un fallimento, tanto da dover chiudere l'esercizio nei mesi

scorsi. Attualmente la paziente vive sola, non ha relazioni sentimentali

stabili, mantiene rapporti discreti sia con la madre che con la figlia, afferma

di avere anche numerosi amici, ma di sentirsi molto sola ed abbandonata.

In passato è stato segnalato anche un abuso di

sostanze psicoattive (in particolare cocaina), non più presente però ormai da

molto tempo.

All'ammissione la paziente si presenta curata

nell'abbigliamento e nella persona, l'espressione è partecipe, inizialmente un

po' sospettosa. L'atteggiamento è collaborante, teso a chiedere aiuto e

sostegno. L'eloquio è spontaneo, la mimica ridotta. L'orientamento nei tre

domini è mantenuto. La paziente appare in difficoltà a ricordare date di eventi

anche importanti. Esprime disturbi della percezione in particolare per la

presenza di allucinazioni uditive, è presente un'ideazione delirante su base

persecutoria, si sente controllata a distanza da persone di cui però non

conosce l'identità, sono presenti spunti interpretativi.

La capacità di critica è comunque

sufficientemente conservata.

L'attenzione e la comprensione sono

sufficientemente pronte. L'emotività è labile, l'affettività appiattita. Il

tono dell'umore è orientato al polo negativo.

In considerazione del quadro clinico viene quindi

introdotta una terapia neurolettica con Clopixol ed Entumina ed ansiolitica con

Tranxilium.

Durante i primi giorni del ricovero la paziente

appare tesa ed angosciata, riferisce di essere molto disturbata da

allucinazioni uditive, l'atteggiamento è comunque collaborante. La terapia

proposta ha permesso un rapido miglioramento della sintomatologia psicotica. La

paziente è parsa quindi più tranquilla, ma parallelamente ha manifestato un

atteggiamento ipertimico caratterizzato anche da una certa disinibizione.

Durante i colloqui di sostegno emergono inoltre vissuti ansiosi legati alla

propria situazione economica e sociale. La paziente avrebbe infatti contratto

molti debiti proprio a causa del bar che aveva in gestione. Con il miglioramento

della sintomatologia clinica però la paziente ha mostrato una chiara tendenza a

banalizzare e minimizzare tali problematiche, dicendosi molto fiduciosa per una

rapida risoluzione.

Verosimilmente proprio su tale convinzione, in

maniera del tutto improvvisa la paziente richiede in data 26 giugno 2002 una

pronta ed immediata dimissione al domicilio. Ferma su tale decisione risulta

impossibile convincere la paziente a posticipare tale dimissione nemmeno per il

tempo necessario per introdurre una terapia di mantenimento con un neurolettico

atipico.

Non essendoci d'altra parte più i criteri per

mantenere la coazione, la paziente viene quindi dimessa al domicilio.

La storia clinica e l'atteggiamento mostrato dopo

la remissione degli aspetti psicotici fanno sospettare un disturbo di

personalità, ma la brevità dell'osservazione non ha permesso di precisare la

diagnosi." (doc. AI 45)

Incaricato dalla __________

il dr. __________, specialista in medicina infortunistica, nella sua perizia

del 16 settembre 2002 ha rilevato:

"

CONCLUSIONE

esiti di infortunio in data 6 luglio 2000 a

seguito del quale la paziente ha subito

• ferita lacero contusa sopraccigliare

destra guarita senza

particolarità

• frattura terzo distale della clavicola destra trattata dapprima

chirurgicamente mediante osteosintesi complicata da infetto che ha richiesto

l'asportazione dei mezzi di sintesi, pulizia, drenaggio e posa di catene di

Gentamicina. A seguito di pseudoartrosi, intervento di revisione il 26 ottobre

2000.

con asportazione del frammento laterale della clavicola a lisi digitale

sottoacromiale, rifissazione del deltoide;

• esiti di artroscopia diagnostica in data 20 agosto 2001 con

ricostruzione con Capsular Shifting secondo Neer, ricostruzione dell'intervallo

e del sottoscapolare, ricostruzione del deltoide.

Permangono impedimento funzionale in

elevazione-abduzione del cingolo omero-scapolare destro (vedi misurazioni),

lieve impedimento ai movimenti di rotazione, calo di forza ai movimenti di

elevazione-abduzione del cingolo omero-scapolare destro, dolori. Non si

osservano impedimenti a livello del gomito o della mano destri.

CAUSALITÀ

non sono ravvisabili fattori estranei

all'infortunio che ci occupi o agli interventi ad esso derivanti.

PROCEDERE

è necessario che la paziente si impegni

nell'eseguire della ginnastica per migliorare complessivamente il tono e

trofismo muscolare.

Per il resto ulteriori terapie non consentiranno

significativi miglioramenti dello stato della spalla.

Il caso può essere definito.

CAPACITÀ LAVORATIVA

la signora RI 1 risulta inabile al lavoro in

misura del 50%. Viene dichiarata abile al lavoro nella misura massima possibile

a partire dal 1.10.2002.

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA

INTEGRITÀ FISICA

base legale articoli 24 e 25 LAINF, articolo 36,

all. 3 OAINF

v a l u t a z i o n e: 20%

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 1.2

per stato comparabile a periartropatia omero-scapolare di grado medio tendente

al grave.

VALUTAZIONE INVALIDITÀ MEDICO TEORICA

secondo CGA, complementari alla Lainf

Valutazione: il 30% della perdita anatomico

funzionale di un arto superiore sopra il gomito. Il valore totale per questa

perdita è del 70%.

Valutazione effettiva: 21% della totale

IMPEDIMENTI, ESIGIBILITÀ

alfine di evitare malintesi si precisa che la

determinazione della percentuale di una inabilità lavorativa permanente è di

competenza giuridico-amministrativa e quindi di spettanza dell'ufficio

amministrativo o giuridico di un ente assicurativo: tale valutazione non è di

pertinenza medica. Il medico consulente si esprime, per contro, relativamente

gli impedimenti ed esigibilità elementi che, congiuntamente alle indagini

amministrative (attività prima dell'infortunio, attività dopo l'evento,

riformazione, evoluzione professionale, condizioni salariali e ulteriori)

concorreranno alla definizione della percentuale di inabilità lavorativa

duratura.

In qualità di direttrice di ristorante o bar,

senza che la peritanda debba espletare mansioni pratiche di servizio, la

signora RI 1 può raggiungere un rendimento completo. E' ovvio che se è chiamata

ad eseguire lavori di servizio, la situazione muta notevolmente non essendo in

grado di portare pesi, anche minimi (inferiori ai kg. 2-3), con il cingolo

omero-scapolare destro in posizione di abduzione-elevazione oltre i 45°; sono

altresì sconsigliati movimenti di rotazione ripetitiva del cingolo

omero-scapolare destro, anche in posizione declive; per contro l'uso del gomito

(flesso-estensione), la pro-supinazione dell'avambraccio-polso e la mano non

sono compromessi." (allagato doc. AI 5)

Nella sua “proposta

medico” del 17 dicembre 2002 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Diagnosi:

- stato da trauma (caduta in bicicletta) del 6.7.00, con

- frattura clavicola destra, terzo distale, trattata con

osteosintesi e

conseguenti complicazioni (infezione, pseudoartrosi)

- esiti da artroscopia diagnostica spalla destra con ricostruzione

di

capsula e altre strutture (vedi rapporto operatorio dr. __________

del

20.8.01

agli atti)

Vedi rapp. segr. - isp del 25.11.2002.

Dalla lettura degli atti non esistono elementi di natura

extrainfortunistica." (doc. AI 20)

In data 19 novembre 2003 i

medici del __________ di __________ hanno certificato:

" si

certifica che la paziente in epigrafe nel 2001 per un breve periodo è stata in

cura presso il __________. Il 12.06.2002 ha ripreso i contatti con noi e vista

la gravità del quadro clinico, è stata ricoverata in __________. Da allora è

stata in cura presso il nostro servizio." (doc. AI 35)

Nelle sue

“annotazioni” del 26 febbraio 2004 il dr. __________, medico responsabile del

SMR, ha osservato:

" (…)

La paziente ha richiesto prestazioni dell'AI a causa degli esiti

d'infortunio occorsole il 05.07.2000 (assicurato "__________").

L'iter clinico è stato complicato, ha richiesto più interventi.

La storia clinica è ben riassunto nel rapporto del Dr. __________

del 16.09.02 e si può dedurre:

- diagnosi:

○ ferita

l.c. sopraciliare dx.

○ frattura terzo distale

clavicola dx., con formazione, dopo intervento di pseudartrosi

○ esiti

di artroscopia con ri

○ costruzione

delle capsule dx.

Permaneva:

- impedimento funzionale in elevazione e abduzione al cingolo

omero-scapolare dx., lieve impedimento di rotazione e diminuita forza ai

movimenti di elevazione e abduzione della spalla dx.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa si attestava che nella

qualità di direttrice di ristorante o bar, senza necessità di svolgere pratiche

di servizio, la paziente aveva una CL normale.

Residuava l'impedimento funzionale nel senso di impossibilità di

sollevare più di 2-3 kg con la spalla dx. compiere movimenti di

abduzione/elevazione superiori ai 45 gradi. Era limitata anche la possibilità

di compiere rotazioni ripetute. La funzionalità del gomito e della mano era

peraltro normale.

Tale piena CL si può riferire a mansioni di tipo

commerciale/amministrativo, come pure a tutte le attività che possono essere

espletate da seduto oppure in piedi.

Oppure anche nella vendita qualora non sia assolutamente

necessario il continuo porre/togliere oggetti da scaffali alti.

Nel rapporto del Dr. __________ si fa menzione di cura

intercorrente di tipo psichiatrico, senza ulteriori precisazioni.

In fase di opposizione la paziente ha prodotto un certificato del __________,

a firma Dr. __________ e __________, con il quale si attesta che la paziente è

stata in cura per breve periodo nel 2001 e che nel giugno 2002 aveva ripreso i

contatti. È stato necessario un ricovero e la prosecuzione dei controlli dopo

la dimissione. Si attestava pure un'IL del 100% dal 12.06 al 30.06.02.

Con certificato del 19.11.03 gli stessi specialisti riconfermano

la necessità di ricovero (2002) e che da allora è sempre in cura.

Non viene aggiunto assolutamente nulla che faccia sospettare

un'evoluzione negativa, nel senso di un peggioramento rispetto a fine giugno

2002: dicendo nulla faccio riferimento a dati clinici, a date di eventuale

altra IL.

Chiediamo conferma ai colleghi __________ dei loro certificati: se

dovessero prendere posizioni diverse chiederemo poi che informino in modo corretto

sull'evoluzione clinica e sulla motivazione della loro nuova presa di

posizione." (doc. AI 41)

Su richiesta del dr. __________,

in data 17 maggio 2004 il dr. __________ ha osservato:

" con

riferimento a quanto da lei richiestoci, segnaliamo che la sopracitata paziente

è nota presso il nostro servizio dal 26.11.2001. Durante questi anni per brevi

periodi è stata seguita presso il nostro servizio ma non è stato possibile

impostare una cura adeguata (spesso la paziente abbandona la terapia dopo pochi

mesi o settimane). Ha avuto inoltre una breve degenza in __________ (vedi

allegato).

A nostro avviso, si tratta di un disturbo psicotico con sintomi

schizofrenici che spesso si manifesta anche con un'importante deflessione del

tono dell'umore. Tuttavia, il quadro psicopatologico si ridimensiona in poche

settimane dopo l'impostazione di una cura farmacologica. Durante questi anni,

per motivi psichiatrici, la paziente è stata inabile al lavoro per poche

settimane e più precisamente dal 12 al 30.06.2002 e dal 3 al 15.05.2004 e a

nostro avviso l'entità del quadro clinico al momento non giustifica una

inabilità lavorativa permanente." (doc. AI 44)

Nelle sue

“annotazioni” del 1° ottobre 2004 il dr. __________ ha osservato:

" (…)

A complemento delle informazioni precedenti posso aggiungere:

1.

i limiti funzionali per problemi di natura somatica sono stati

descritti

2.

la patologia psichiatrica, come risulta dalle specificazioni

del dr.

__________, non pongono disfunzioni o limiti

particolari per l'espletamento di attività professionale." (doc. AI 47)

In data 14 dicembre 2004

il dr. __________ ha osservato:

" (…)

La paziente a margine mi ha nuovamente chiesto di redigere un

certificato inerente la problematica della spalla dx.

Personalmente come Lei già sa (vedere nostra corrispondenza di

inizio 2004), la paziente presenta uno stato dopo ricostruzione della spalla dx

eseguita durante il mese di agosto del 2001.

Allego il rapporto operatorio.

I dolori persistono, con una funzione dolorosamente limitata glenomeralmente.

Infatti presenta una flessione/elevazione che non va oltre i 90°, con una

chiara insufficienza muscolare del cinto scapolare.

Visto gli antecedenti, è sicuramente una spalla che avrà in futuro

la tendenza di sviluppare un'omartrosi precoce." (doc. VII)

Nelle sue

“annotazioni” del 20 gennaio 2005 il dr. __________ ha ancora osservato:

" (…)

Mi permetto non riassumere gli atti medici dell'incarto, già

oggetto di discussione.

Il nuovo rapporto del Dr. __________ conferma l'intervento

eseguito nell'agosto 2001 e che esiste ancora un limite funzionale.

Confrontando gli angoli descritti dal medico fiduciario LAINF e

quelli attuali si nota addirittura un certo miglioramento.

L'IL riconosciuta precedentemente copriva il tempo dall'infortunio

fino al ricupero funzionale descritto (cure e riabilitazione).

Non sono reperibili elementi clinici nuovi o divergenti."

(doc. XIbis)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V

294.

e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann

(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del

perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione

somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Il problema nella fattispecie

è di sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità anche dopo

il 31 dicembre 2002.

L’UAI, sulla base della

perizia infortunistica 16 settembre 2002 del dr. __________, ha assegnato una

rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo dal 1° luglio 2001 al 31

dicembre 2002. Dalla citata perizia è emerso infatti che l’assicurata, per

quanto attiene alle conseguenze infortunistiche, è stata ritenuta completamente

abile al lavoro.

L’assicurata, avvalendosi

dei pareri medici del dr. __________ e delle conclusioni dei medici della __________,

sostiene per contro che la patologia di cui soffre presenterebbe anche tratti

extrainfortunistici (doc. AI 11, VII).

In concreto, per quanto

attiene ai disturbi fisici, in esito ad un approfondito esame dello

stato di salute dell'assicurata, nel referto peritale (infortunistico) 16

settembre 2002 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8) – il

dr. __________, sulla base di una consultazione avvenuta il 7 agosto 2002

(oltre a quella avuta il 12 dicembre 2000), dell'esame degli atti medici a sua disposizione,

dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni

obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha

concluso che l'assicurata, dopo l’intervento alla spalla destra, presenta una

capacità lavorativa totale dal mese di novembre 2002 nella sua precedente

attività di direttrice-barista. Il sanitario ha precisato infatti che “in qualità di direttrice di ristorante o bar, senza che la peritanda

debba espletare mansioni pratiche di servizio, la signora RI 1 può raggiungere

un rendimento completo. E' ovvio che se è chiamata ad eseguire lavori di

servizio, la situazione muta notevolmente non essendo in grado di portare pesi,

anche minimi (inferiori ai kg. 2-3), con il cingolo omero-scapolare destro in

posizione di abduzione-elevazione oltre i 45°; sono altresì sconsigliati movimenti

di rotazione ripetitiva del cingolo omero-scapolare destro, anche in posizione

declive; per contro l'uso del gomito (flesso-estensione), la pro-supinazione

dell'avambraccio-polso e la mano non sono compromessi” (allegato doc. AI 5 pag.6-7).

Dal lato

fisico, agli atti non sono presenti validi certificati medici che possano in un

qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunto il dr. __________

nel settembre 2002.

I certificati

del dr. __________ successivi alla perizia del dr. __________ si limitano ad

affermare che l’assicurata “per brevi periodi è stata seguita presso

il nostro servizio ma non è stato possibile impostare una cura adeguata (spesso

la paziente abbandona la terapia dopo pochi mesi o settimane)” (certificato

17.

maggio 2004, doc. AI 44) o che “i dolori persistono, con una

funzione dolorosamente limitata glenomeralmente. Infatti presenta una

flessione/elevazione che non va oltre i 90°, con una chiara insufficienza

muscolare del cinto scapolare. Visto gli antecedenti, è sicuramente una spalla

che avrà in futuro la tendenza di sviluppare un'omartrosi precoce”

(certificato 14 dicembre 2004, doc. VII).

Sino

all'emanazione della decisione su opposizione del 6 ottobre 2004, la

conclusione cui è giunto l’UAI non può essere pertanto validamente messa in

discussione.

Per

quanto attiene in particolare al certificato 14 dicembre 2004 del dr. __________

(doc. VII), dallo stesso non si evincono

sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un

peggioramento delle condizioni di salute per lo meno sino all’emanazione del

querelato provvedimento.

Va al

riguardo rammentato che per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in

cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico del dicembre 2004 (doc. VII)

non può essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto

posteriore alla decisione contestata del 6 ottobre 2004.

Ai fini

dell’economia processuale, eccezionalmente

il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente

alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,

1970.

pag. 582 consid. 3).

In

concreto, il rapporto medico in discussione non fa

altro che confermare l’avvenuto intervento dell’agosto 2001 e che esiste ancora

un limite funzionale, senza tuttavia fornire indizio alcuno su eventuali nuovi

elementi clinici.

Per quanto riguarda l’aspetto

psichiatrico agli atti sono presenti due certificati del __________ (datati

10.

ottobre 2002 e 19 novembre 2003, doc. AI 29 e 35). Entrambi i certificati si

limitano ad attestare in maniera alquanto generica che l’assicurata è stata in

cura presso il __________ e che vista la gravità del quadro clinico riscontrato

in occasione del secondo ciclo di cure (doc. AI 35) essa sarebbe stata

ricoverata presso la __________.

Anche dal referto medico

rilasciato dai medici della __________ non è possibile desumere l’esistenza di

un’incapacità lavorativa con carattere invalidante dovuta a motivi psichiatrici.

I medici, dopo aver diagnosticato una sindrome psicotica acuta poliforma con

sintomi schizofrenici (ICD 10: F23.1), sospettando un disturbo della

personalità, hanno tuttavia concluso che “la storia

clinica e l'atteggiamento mostrato dopo la remissione degli aspetti psicotici

fanno sospettare un disturbo di personalità, ma la brevità dell'osservazione

non ha permesso di precisare la diagnosi” (doc.

AI 45).

In conclusione dai referti

sopra citati non è possibile, per quanto attiene alla patologia psichiatrica, concludere

per l’esistenza di disfunzioni tali da impedire l’espletamento di un’attività

professionale.

Al

proposito va anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità

al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo

una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

l'assicurata è abile in misura totale nella sua precedente attività di direttrice-barista

a partire dal 1° ottobre 2002 e che quindi giustamente l’UAI ha limitato

l’erogazione della rendita sino al 31 dicembre 2002 (3 mesi dopo il miglioramento

avvenuto dal 1° ottobre 2002 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Stante

quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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