32.2004.102
incapcità lavortaiva per motivi fisici e psichici. Rinvio atti per ulteriori accertamnti medici (psichici)
19 aprile 2005Italiano51 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.102
Data decisione, Autorità:
19.04.2005, TCA
Titolo:
incapcità lavortaiva per motivi fisici e psichici. Rinvio atti per ulteriori accertamnti medici (psichici)
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.102
ZA/td
Lugano
19 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre
2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
maggio 2002, RI 1, nato nel 1962, manovale
edile, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente
all’ottenimento di una rendita e di provvedimenti sanitari speciali
d’integrazione. Quali motivi della richiesta egli ha indicato “infarto e
disturbi alla schiena” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, per decisione 10 settembre 2003 l’UAI, ha respinto la
domanda di prestazioni, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
∙ Dalla
documentazione medica acquisita all'incarto e in modo
particolare dal rapporto 28.07.2003
della consulente in integrazione professionale AI risulta che il danno alla
salute di cui lei è portatore le comporta una totale incapacità di guadagno e
di lavoro nell'attività di manovale.
Per contro, lei è ritenuto abile al
lavoro, nella misura del 100%, in attività confacenti allo stato di salute.
Nel caso specifico dal raffronto tra
il reddito annuo nella professione di manovale (Fr. 56'308.--) e quello
conseguibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 37'969.--), ne
risulta una perdita di guadagno del 32.57%.
L'ufficio AI rimane a disposizione,
su specifica richiesta, per un eventuale periodo di introduzione al lavoro di
breve durata.
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
∙ La
richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 35)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale egli ha chiesto
all’UAI di rivedere la propria decisione sostenendo che l’amministrazione non
avrebbe debitamente tenuto conto del fatto che nello svolgimento di attività
leggere egli presenta comunque un rendimento ridotto, con decisione su
opposizione 7 ottobre 2004 l'CO 1 ha confermato la propria decisione,
motivando:
" (…)
4. Nel caso concreto, occorre ricordare che
l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo
la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta
completa. Per principio, in sede di opposizione spetta all'assicurato fornire
le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Giova precisare che il Servizio medico regionale dell'AI (SMR), nella
fase relativa all'istruttoria della pratica, ha avuto
modo di esaminare gli atti dell'incarto, in particolare quelli consegnati dal
cardiologo Dr. __________ e dal reumatologo Dr. __________, di apprezzarne i
contenuti e di rassegnare infine le proprie
constatazioni oggettive a riguardo della capacità lavorativa ancora esigibile
da parte dell'assicurato.
A tal proposito, il
SMR ha valutato l'assicurato ancora in grado di svolgere, senza alterazione di rendimento, un'attività lucrativa prevalentemente
leggera, che non imponga il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 10-15 kg.
(…)
La richiesta
dell'assicurato, completa di tutta la documentazione, è stata dunque
successivamente sottoposta all'esame della consulente Al in integrazione
professionale, alfine di poter individuare eventuali possibilità d'adozione di
misure di riqualificazione professionale, rispettivamente di tradurre in capacità di guadagno la capacità di
lavoro stimata in sede medica.
Applicando correttamente i parametri imposti dalle disposizioni di legge,
la consulente Al ha innanzitutto
escluso l'avvio di misure di riqualificazione, non possedendo l'assicurato
delle basi attitudinali e
cognitive per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività
qualificata. Concretamente sono dunque venute a mancare
di fatto le possibilità di incrementare sostanzialmente la sua capacità di
guadagno per contro già sfruttabile immediatamente in professioni non richiedenti una preparazione professionale specifica e
rispecchianti le indicazioni mediche (operaio addetto all'assemblaggio, aiuto
orologiaio assemblatore, addetto alla vendita in una stazione di
servizio, serviceman, agente addetto alla vigilanza e alla sorveglianza,
cassiere senza diploma in un grande magazzino, operaio generico addetto al
montaggio di cartucce filtranti, ecc.).
In secondo luogo, sulla base dei rilevamenti statistici federali e
tenendo in considerazione una riduzione del 10% per
attività leggere, nonché del 5% per il salario da primo impiego, la consulente Al ha stimato il reddito annuo ancora conseguibile
da parte dell'assicurato in fr. 37'969.-, ciò che ha infine determinato il grado di pregiudizio
economico o di invalidità pari al 33%.
Orbene, le
certificazioni mediche del Dr. __________ prodotte unitamente all'atto di
opposizione, sono comunque state presentate
per competenza di esame al vaglio del SMR.
In merito, è stato sottolineato che la valutazione della capacità
lavorativa è stata fatta nel rispetto dei rapporti
medici allestiti anche dal citato specialista, nei quali venivano descritti
l'iter terapeutico e lo stato cardiaco, nondimeno evidenziavano la possibilità
per il paziente di svolgere lavori leggeri. I nuovi
rapporti 26 settembre 2003, dove dal lato clinico non depongono di alcun
cambiamento, esprimono perplessità per la mancata attribuzione del
diritto alla rendita.
Giova a questo punto
osservare che la concessione di un diritto alla rendita, o ad altre prestazioni
dell'AI, sfugge alla valutazione del medico, in quanto non viene determinato
tanto dalla gravità o meno delle patologie, quanto dalle conseguenze delle
stesse patologie sulla funzionalità.
Visto quanto sopra, si può pertanto desumere che la situazione medica
sia stata adeguatamente indagata,
in modo tale che altri passi istruttori non siano reputati necessari.
In conclusione, non ravvisando scorrettezze sull'operato
dell'amministrazione, la decisione impugnata del 10
settembre 2003 è meritevole di tutela, motivo per cui l'Ufficio Al del Canton
Ticino
risolve:
1. L'opposizione è
respinta." (doc. AI 51)
1.3. Contro la
decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
inoltrato l’11 novembre 2004 un tempestivo atto di ricorso, postulando
l'erogazione di una rendita intera, subordinatamente di un quarto di rendita.
Contestualmente,
il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio:
"
a.
Non vi sono dubbi che il ricorrente sia affetto
da gravi problemi di salute.
Con rapporto medico del 26 settembre 2003 il dr. med.
__________ pose la seguente diagnosi:
"1. Malattia coronarica
monovasale:
- stato da infarto miocardico antero - apicale (28.05.2001)
- angina residua classe CCS III
- stato da ripetuti interventi di PTCA e posa di stent
(31.07.2001, 03.10.2001, 23.04.2002, 27.06.2002)
- dissezione spontanea del RIVA medio distale"
Il dr. __________, dopo aver attestato come la
funzione ventricolare fosse del 65%, concluse il rapporto sottolineando che
"si tratta di un quadro di angina pectoris limitante a sforzi medio-bassi
non più trattabile mediante opzioni terapeutiche invasive".
Con rapporto medico del 7 luglio 2003 il dr. med.
__________ pose la seguenti diagnosi:
" Sindrome
lombo-vertebrale cronica con:
irradiazione algica
atipica e sicuramente di tipo non radicolare agli arti inferiori;
moderata discopatia
L4/5;
- anomalia transizionale
consacralizzazione dell'ultima vertebra lombare;
- nessuna clinica
corrispondente ad un sovraccarico delle faccette articolari
posteriori;
- nessuna instabilità
segmentale.
Cardiopatia ischemica con
esiti di infarto miocardico 2 anni fa."
Fatti
I medici citati e tutti gli altri che ebbero a
visitare il signor RI 1 accertarono come egli fosse inabile al lavoro al 100%
nella sua qualità di manovale.
Tutti riconobbero, per contro, una capacità
lavorativa al 100% per attività leggere, nonché la necessità di una
riformazione professionale.
Nella sua qualità di manovale, di conseguenza la
capacità di guadagno del ricorrente rimane a zero, mentre tutti i
medici che ebbero a visitare il signor RI 1 posero l'accento sulla necessità di
una riqualifica professionale.
b.
Con rapporto intermedio del 4 giugno 2003, già si
è detto, il consulente IP identificò una serie di attività che non richiedono una
preparazione professionale specifica, tenuto conto della situazione personale
del ricorrente. Già in tale rapporto la consulente rilevava come "allo
stato attuale si ritiene che considerata la configurazione della realtà
economica del Cantone Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle
componenti riduttive, in situazione di equilibrio il mercato del lavoro
accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso".
A seguito di tale valutazione vennero ancora
sentiti i medici curanti del signor RI 1 ed il dr. med. __________. L'ufficio
AI tuttavia non chiese a questi medici un approfondimento circa la possibilità
per il signor RI 1 di eseguire le attività elencate nel rapporto intermedio.
Ne risultò un rapporto finale che non si scostò
dal rapporto intermedio, ma che pose l'accento sulle difficoltà per
l'assicurato di trovare un'occupazione come proposto dalla consulente stessa.
(…)
L'intervento dell'ufficio AI sembra alquanto
contraddittorio. Infatti, da un lato l'ufficio pretende dal ricorrente che egli
esegua un'attività che però d'altro lato riconosce non attuabile non essendoci
un datore di lavoro disposto ad assumere il ricorrente.
Ora, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci
si deve inoltre fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio;
ci deve essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di
lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Ciò non è il caso se l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato
generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso
possibile solo grazie alla collaborazione improbabile di un datore di lavoro
medio.
Dalla valutazione della consulente IP risulta proprio
che non esiste un mercato del lavoro equilibrato nelle attività che possono
ancora essere oggettivamente ammesse, e dunque, esigibili per il ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni del consulente professionale sarebbe, quindi,
giustificato concludere che non esiste mercato del lavoro per le
attività indicate dalla consulente stessa come ammissibili per l'assicurato, in
quanto esiste solo in forma estremamente limitata.
A ciò si aggiunga il fatto che con lettera di
data 23 settembre 2003 (Doc. E) il dr. med. __________ indicò come le attività
proposte dall'Ufficio di consulenza IP non potevano essere oggettivamente
praticate dal signor RI 1, visto il suo stato di salute. Ne sono comunque una
prova, i tentativi del signor RI 1 di accedere ad un'attività lavorativa su
invito dell'ufficio disoccupazione.
Il dr. med. __________ auspicava inoltre che
venisse effettuata una rivalutazione globale presso il SAM.
A mente del ricorrente di conseguenza, l'ufficio
AI non ha proceduto ad accertamenti, non solo medici, approfonditi, giungendo
ad una decisione che non tiene sufficientemente conto del danno alla salute del
ricorrente e della sua situazione personale.
c.
All'ufficio AI il ricorrente rimprovera, dunque,
di non aver approfondito in modo adeguato l'esigibilità delle attività
lavorative proposte e di non aver approfondito sufficientemente gli
accertamenti medici esperiti.
Per quanto concerne gli accertamenti medici,
infatti, a mente del ricorrente, l'ufficio AI avrebbe dovuto chiedere,
soprattutto al cardiologo, se le attività proposte potevano oggettivamente
essere ancora esigibili dall'assicurato e in che misura.
Peraltro si rileva che il signor RI 1 ha subito
all'inizio del corrente mese un nuovo e delicato intervento operatorio al
cuore. Si chiede -a questo proposito l'edizione dal __________ della cartella
clinica del ricorrente, e ci si riserva la possibilità di ottenere informazioni
sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità di lavoro futura.
Inoltre, non approfondendo l'aspetto medico,
l'ufficio AI non si è avveduto del fatto che il ricorrente presenta altresì
un'affezione psichiatrica che lo rende incapace al lavoro al 100% come
attesta il dr. med. __________ con certificato del 27 ottobre 2004 (Doc. D).
d.
Nella denegata ipotesi in cui questo lod.
Tribunale non dovesse seguire la tesi del ricorrente, questi ritiene, in ogni
caso, che l'Ufficio AI non ha stabilito correttamente il grado di invalidità,
tenuto conto proprio del grave danno alla salute del ricorrente.
Infatti, ancora con rapporto medico dell' 8
agosto 2003 il dr. med. Pedrazzini, pur riconoscendo la possibilità per il
ricorrente di svolgere attività leggere, evitando, però, sforzi fisici
eccessivi, riconosceva che tale attività poteva essere effettuata con un rendimento
ridotto.
Ne consegue che la riduzione effettuata
dall'ufficio AI sul salario teorico avrebbe dovuto arrivare al massimo
acconsentito del 25% che avrebbe portato al reddito annuo ancora esigibile
dall'assicurato di fr. 33'502.-, ed un grado d'invalidità pari al 40,5%.
Ciò che, evidentemente, dà diritto almeno ad un quarto di rendita.
Nella denegata ipotesi in cui una rendita del
100% non fosse concessa neppure da questo lod. Tribunale, si giustifica
riconoscere al ricorrente almeno un quarto di rendita.
e.
Il ricorrente, dunque, a causa delle sue gravi
malattie non è oggettivamente in grado di esercitare in alcun modo un'attività
lucrativa. Vedasi a tal proposito il certificato medico di cui al Doc. Q della
dr. med. __________. Di conseguenza la sua capacità di guadagno si riduce a zero.
Il presente ricorso è pertanto giustificato in
quanto l'invalidità del ricorrente non può che ritenersi superiore a quella
riconosciutagli.
Di conseguenza gli deve essere riconosciuta il
versamento di una rendita intera, ma comunque ed almeno un quarto
di rendita.
Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole
Tribunale non ritenesse dover seguire la tesi del ricorrente, si chiede che
venga esperita una perizia pluridisciplinare, compresa una perizia medica
psichiatrica (…)." (doc. I)
1.4. Viste le
“annotazioni mediche” 8 dicembre 2004 del dr. __________, medico responsabile
del SMR, con risposta 16 dicembre 2004 l'UAI ha chiesto al TCA di rinviare gli
atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici limitatamente al
periodo successivo il mese di luglio 2004:
"
La nuova documentazione medica prodotta con il
ricorso (doc. C-R prodotti con il ricorso) è stata sottoposta alla valutazione
del Servizio medico regionale dell'AI.
Alla luce delle annotazioni mediche 8 dicembre
2004 del medico responsabile del SMR, Dr. __________, per la valutazione
dell'invalidità dell'assicurato risultano necessari ulteriori accertamenti
medici segnatamente in relazione al periodo successivo al luglio 2004, mentre
fino al luglio 2004 risulta senz'altro corretta e confermata la valutazione
dello stato di salute ritenuta con la decisione su opposizione. Si propone
quindi il rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
medici, pure indicati come necessari nel ricorso.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto
lodevole Tribunale voglia rinviare gli atti all'amministrazione per ulteriori
accertamenti, subordinatamente, richiamate e confermate l'esposizione dei fatti
e le motivazioni di diritto esposti nella decisione impugnata, si chiede la
conferma della decisione impugnata, corretta in base alla situazione fino a
quel momento segnalata all'amministrazione, con la reiezione del ricorso."
(doc. VI)
1.5. Con
osservazioni 28 dicembre 2004 l’assicurato ha chiesto al TCA di non rinviare
gli atti per accertamenti, ma di ordinare una perizia pluridisciplinare
comprensiva di una perizia psichiatrica:
"
1. Mezzi di prova
∙Perizia medica pluridisciplinare
(comprensiva di una perizia
medica psichiatrica)
atta a valutare l'esistenza di affezioni fisiche e psichiche invalidanti,
precedenti e posteriori al mese di luglio 2004.
∙Richiamo incarti
- Dall'ufficio AI: l'incarto completo
del signor RI 1
- Dall'ufficio disoccupazione:
l'incarto completo del signor RI 1
∙Edizione documenti:
- Dal __________: la cartella clinica del
signor RI 1
2. Osservazioni
In merito alle annotazioni del dr. med. __________
dell'8 dicembre 2004, l'opponente osserva innanzitutto come i rimproveri mossi
al signor RI 1, se di rimproveri si tratta, siano assolutamente ingiustificati.
Il ricorrente ha, infatti, contestato la
decisione del 10 settembre 2003 dell'ufficio AI con opposizione di data 30
settembre 2003 allegando il rapporto medico di data 26 settembre 2003 del dr. med.
__________ che già ricordava la gravità dello stato di salute del signor RI 1.
Inoltre con lettera di data 17 marzo 2004 il
ricorrente avvisò l'Ufficio AI che il suo nuovo medico curante era, a far tempo
dal 17 marzo 2004, la dr. med. __________.
Nonostante l'opposizione e l'indicazione circa il
nuovo medico curante, l'Ufficio AI ritenne (anche perché con rapporto del 4
ottobre 2004 il dr. med. __________ si limitava a ricordare le competenze
decisionali) non indispensabile procedere ad ulteriori verifiche circa lo stato
di salute del ricorrente e ciò nonostante fosse trascorso oltre un anno
dall'inoltro dell'opposizione. L'Ufficio AI, dunque, si limitò a prendere la
decisione oggetto della presente procedura di ricorso, senza approfondire
ulteriormente la fattispecie.
Tenuto conto di quanto precede, si chiede a
questo lod. Tribunale di non inviare l'intero dossier del signor RI 1
all'Ufficio AI, ma di ordinare una perizia pluridisciplinare, comprensiva di
una perizia psichiatrica, affinché possa essere accertato in modo molto
oggettivo (come peraltro richiesto dal dr. med. __________), quali sono le
affezioni fisiche e psichiche di cui soffre il signor RI 1 che rendono il ricorrente
inabile al lavoro e in che misura.
Il ricorrente ritiene inoltre giustificata la
richiesta a questo Lod. Tribunale di ordinare una perizia, tenuto altresì
conto, e quindi a maggior ragione, delle osservazioni del dr. med. __________
che sembra essersi spinto a delle valutazioni soggettive circa la persona del
ricorrente." (doc. VIII)
1.6. Con decreto
7 marzo 2005 il TCA ha respinto l’istanza dell’assicurato tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria per mancanza del presupposto dell’indigenza (doc. X).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano
applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2
e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121.
V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2
).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità
e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130.
V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1.
LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543.
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e
28.
cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992.
pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5
Nella fattispecie, in data 18
giugno 2002 il dr. __________, internista e medico curante, ha certificato
un’incapacità lavorativa totale dal 25 maggio 2001 precisando inoltre:
" provvedimenti
terapeutici: la capacità lavorativa del paziente quale muratore manovale deve
essere ritenuta nulla causa dei problemi cardiaci, data la giovane età però si
può sicuramente proporre dei provvedimenti integrativi o di riqualifica
professionale. Vi è però una scarsa padronanza della lingua italiana
soprattutto scritta e la scolarità è molto bassa. Vi è però da parte del
paziente una volontà di riprendere un'attività lucrativa di qualsiasi genere.
Egli riesce però difficilmente ad immaginarsi quale ramo possa
essergli adatto. Chiaramente si devono eliminare i lavori che richiedano un
grosso stress e per avere la situazione cardiaca e per via della situazione sia
cardiaca che osteo-muscolare dei lavori che permettano frequenti cambi di
posizione e non siano fisicamente pesanti." (doc. AI 7)
In data 30 agosto 2002 il
dr. __________, internista e cardiologo, su richiesta del medico fiduciario
della __________, ha rilasciato il seguente referto medico:
" Diagnosi:
∙cardiopatia
ischemica con stato dopo ischemia transmurale
inferiore transitoria in data 25.05.01
∙stato
dopo infarto miocardico inferiore in data 28.05.01, CPK max
1503.
UIL
∙coronaropatia
monovasale con rottura di placca con emorragia del
RIVA medio-distale e dissezione
spontanea RIVA distale, PTCA del RIVA medio con posa di un piccolo sterit 2.5 x
15.
mm a livello dell'estravasato in data 28.05.01
∙severa restenosi
in stato dopo posa di stent 2.5 x 15 mm RIVA
medio in data 28.05.01 per occlusione su
rottura di placca con perforazione coperta spontanea del vaso e dissezione
periferica complessa: re-PTCA e stent 4.0 x 18 mm del RIVA medio, PTCA del RIVA
distale in data 31.07.01
∙coronarografia
del 03.10.01: coronaropatia monovasale, stato dopo
PTCA e stenting del RIVA medio, stenosi
multiple in serie serrate del RIVA medio-distale, ipocinesia antero-laterale ed
acinesia apicale, FE 63%
∙ischemia
residua nel territorio apico-settale all'ecocardiografia da
stress del 20.03.02
∙coronarografia
del 23.04.02: coronaropatia monovasale, stato dopo
PTCA e stenting RIVA medio, stenosi multiple in serie a
rosario del
RIVA medio-distale, funzione
ventricolare sinistra sistolica globale conservata, discinesia apicale, FE 70%
∙coronarografia
del 27.06.02 con severe alterazioni del RIVA distale
con complessa dissezione sintomatica,
PTCA e posa di stent Cypher 3.0 x 33 mm, occlusione cronica non ricanalizzabile
del RIVA distale
∙angina pectoris
CCS 11-111 e dispnea da sforzo NYHA 11-111
∙FRCV:
familiarità, dislipidemia, ipertensione arteriosa, pregresso
tabagismo
∙Esiti
di incidente stradale con frattura femore, tibia e perone destri,
frattura gomito destro 07/80.
(…)
Per quel che concerne l'incapacità lavorativa
ritengo il paziente inabile al 100% nella professione di manovale-muratore; non
è prevedibile un miglioramento della capacità lavorativa in questa professione.
Consiglio di annunciare il caso all'assicurazione
invalidità valutando, data la giovane età, un reinserimento professionale in
un'attività sedentaria a scarso impegno fisico (ad esempio lavori d'ufficio).
Ritengo indicati periodici controlli cardiologici."
(allegato doc. AI 5)
Nella sua “proposta
medico” dell’11 ottobre 2002 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Trattasi
di un A 40enne che presenta una cardiopatia ischemica importante e dei disturbi
lombovertebrali. Per tali affezioni l'A è totalmente inabile nella sua
precedente professione.
Dalle diverse valutazioni mediche risulta che l'A presenta una
capacità residuale completa senza diminuzione del rendimento in una attività
prevalentemente sedentaria con scarso impegno fisico (dopo proponibili lavori
d'ufficio, di sorveglianza).
Con questi limiti possiamo inviare l'incarto al OP." (doc. AI
11)
In data 29 aprile 2003 il
dr. __________, cardiologo, ha osservato:
" conosco
il summenzionato paziente dalla primavera del 2001. Ha seguito di un severo
problema coronarico trattato a più riprese mediante interventi di dilatazione,
il paziente ha sviluppato un'angina pectoris limitante a sforzi medi
corrispondenti ad una classe funzionale CCS II.
Tenuto conto dell'attuale sintomatologica non più risolvibile
mediante ulteriori interventi, il paziente non è sicuramente e non sarà più in
grado di svolgere un'attività lavorativa che comporta un carico fisico
eccessivo." (doc. AI 16)
In data 10 giugno 2003 il
dr. __________ ha certificato:
" attesto
che il paziente a margine a causa dei problemi alle coronarie e delle lombalgie
croniche su alterazioni degenerative non può più essere impiegato come operaio
edile.
Sarebbe possibile e ipotizzabile un lavoro leggero tipo vendita ad
un chiosco oppure come benzinaio o di sorveglianza o vigilanza. Si tratterebbe
comunque di lavori leggeri che non lo impegnano fisicamente e che non
sottopongano il paziente a sforzi fisici quali sollevare pesi o portare pesi.
Un lavoro che permetta frequenti cambi di posizione sarebbe auspicabile."
(allegato doc. AI 8)
Nel suo
rapporto medico del 7 luglio 2003 il dr. __________, reumatologo, su richiesta
del medico curante ha rilevato:
"
Diagnosi: Sindrome
lombo-vertebrale cronica con:
- irradiazione
algica atipica e sicuramente
di
tipo non radicolare agli arti inferiori;
- moderata
discopatia L4/5;
- anomalia
transizionale con
sacralizzazione
dell'ultima vertebra
lombare;
- nessuna
clinica corrispondente ad un
sovraccarico
delle faccette articolari
posteriori;
- nessuna
instabilità segmentale.
Cardiopatia ischemica
con esiti di infarto miocardico 2 anni fa.
Conclusioni: Nella
fattispecie si constata una spiccata discrepanza tra l'intensità della
sintomatologia lombare accusata dal paz. ed i reperti oggettivi, invero scarsi.
Ciò spiega verosimilmente anche l'assenza di qual si voglia risposta a tutte le
terapie ambulatoriali ed anche al trattamento riabilitativo stazionario presso
la __________.
Di conseguenza, ritengo che vi sia un'importante
componente funzionale in questo paz., per cui difficilmente i disturbi saranno
migliorati dalle terapie convenzionali. Per lo stesso motivo mi asterrei da
terapie invasive (per esempio infiltrazioni peridurali o delle faccette
articolari posteriori). Va da sé che non vi è alcuna indicazione operatoria. La
prognosi funzionale risulta sfavorevole, non da ultimo a causa della
cronicizzazione e dell'estensione dei dolori così come di un sicuro decondizionamento
fisico a causa della prolungata inabilità lavorativa.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa del paz.,
mi risulta difficile pronunciarmi riguardo ad un'attività lavorativa pesante
come quella di manovale/muratore, probabilmente controindicata anche per motivi
cardiologici. Per contro, dal lato reumatologico il paz. può essere ritenuto
abile al lavoro in misura completa per qualsiasi attività di tipo
leggero." (doc. AI 27)
Nella
sua “proposta medico” del 22 luglio 2003 il dr. __________ del SMR ha
osservato:
" La
valutazione di ulteriori atti medici permette di confermare che i limiti
indicati in precedenza risultano ancora applicabili.
Un'attività prevalentemente leggera, che non imponga di sollevare
trasportare pesi superiori a 10-15 kg è ancora proponibile senza alterazione
del rendimento.
Le possibilità di reinserire professionalmente in un'attività
adatta non riguarda la valutazione medica. La valutazione cardiaca risulta
sovrapponibile ai precedenti controlli.
Possiamo ritenere la valutazione del OP ancora valida. Ritorniamo
l'incarto per ulteriore presa di posizione." (doc. AI 32)
Nel suo
rapporto medico dell’8 agosto 2003 il dr. __________ ha confermato le
precedenti diagnosi ed ha stabilito che nella precedente attività di manovale
edile la capacità lavorativa è nulla mentre in attività leggere che non implicano sforzi fisici la capacità lavorativa è
totale (doc. AI 34).
In data 23 settembre 2003 (rapporto
medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________ ha osservato:
"
ho preso visione della decisione del 10
settembre 2003, riguardante il paziente a margine, in cui si rifiutava il
diritto a rendita sulla base di un rapporto della consulente in integrazione
professionale.
In questo rapporto si citano vari lavori, che il
paziente teoricamente, potrebbe eseguire.
Egli mi ha riferito, ed i timbri ottenuti per
l'ufficio disoccupazione lo possono attestare, che per esempio il lavoro di
cassiere o di venditore nei chioschi e nei distributori di benzina, non gli è
stato concesso da nessuna parte in quanto uomo, vengono ricercate
prevalentemente donne per questo lavoro. Lo stesso si può ipotizzare anche per
il lavoro come cassiere non specializzato nei supermercati. Probabilmente,
anche l'età influisce su questo fatto. Non ho mai visto infatti, pur recandomi
abbastanza spesso nei supermercati degli uomini di questa età seduti alla
cassa.
Per quanto riguarda il lavoro come Securitas
ritengo questo a causa di problemi cardiaci oltremodo pericoloso, in quanto
ogni inconveniente di tipo psicologico o stati d'ansia, causano degli attacchi
di angor. A questo proposito ho avuto un colloquio telefonico con il Dr. __________
che mi ha confermato questa possibilità, si parla infatti di un'angina pectoris
instabile nel paziente, e si prevedeva come ultima risorsa per liberarlo dai
dolori frequenti, un'embolizzazione del territorio ischemico interessato e
quindi di far fare un piccolo infarto al paziente che non pregiudicherebbe
probabilmente la funzione di pompa del cuore ma lo libererebbe dai dolori
anginosi, definitivamente rendendo cicatriziale il tessuto parzialmente ischemico.
Naturalmente questa sarebbe un'ultima ratio. Finora si è sperato che ciò
avvenisse spontaneamente in quanto esaurite tutte le possibilità terapeutiche
disponibili.
Da parte mia posso anche sottolineare il fatto
che l'autonomia a piedi del paziente è piuttosto limitata, e che quindi un
lavoro come Securitas sarebbe possibile solo per un massimo di due volte per
due ore sull'arco della giornata, ciò non porterebbe sicuramente al reddito da
voi ipotizzato. Altre considerazioni analoghe possono essere fatte per altri
lavori proposti al paziente tra i quali figurano dei lavori ove il paziente
deve rimanere a lungo seduto cosa praticamente impossibile anche per i problemi
alla schiena che naturalmente però sono in secondo piano. Ritengo quindi
giustificato il ricorso del paziente contro la vostra decisione e la mia lettera
deve essere considerata un supporto a questo ricorso. Quali proposte per il
procedere ritengo che il paziente possa essere convocato al SAM per una
rivalutazione globale e o spedito al __________ per delle prove sul campo sotto
la vostra supervisione. Data la bassa scolarità del paziente anche le proprie
risorse nella ricerca d' eventuali lavori, sono purtroppo limitate, un aiuto in
questo senso, dovrebbe venire anche dall'ufficio di collocamento che però mi
sembra sia piuttosto inattivo e inutile a questo proposito. Chiedo infatti se
non esista un supporto di questo tipo da parte dei vostri uffici." (allegato
E doc. I)
In data
20.
gennaio 2004 il dr. __________, neurologo, su richiesta del medico curante
ha rilasciato il seguente referto medico (prodotto con l’atto di ricorso):
" COMMENTO
stando alla valutazione attuale questo paziente non sembra
soffrire di complicazioni neurologiche particolari riguardanti sia il SNC che
il SNP (o il muscolo). L'essenziale dei suoi problemi sembra essere di tipo cardiologico-assicurativo.
I dolori latero-toracici sinistri sembrerebbero a prima vista
compatibili con un angina pectoris residua (sebbene talune atipie possano
essere evidenziate). La co-morbidità di tipo ansioso (e depressivo?) potrebbe
agire facilitando questo disturbo.
PROCEDERE
come ho indicato al signor F. ho previsto comunque un esame MRI
della regione cervico-toracica superiore (dal quale non mi attendo niente di
speciale ma che può comunque risultare molto interessante soprattutto a scopi assicurativo-giuridici).
Non propongo altri tipi di investigazioni. In linea con quanto asserito
precedentemente non sono dell'opinione che uno stimolatore midollare possa
arrecare vantaggi al paziente per cui sconsiglio a priori una simile tecnica.
Propongo invece da un lato che il paziente sia sottomesso a tutte
le indagini cardiologiche (coordinate dal Dr. __________) che più sembrano
indicate e che, dall'altro, possa beneficiare di una valutazione SAM con lo
scopo (benchè sicuramente difficile da ottenere) di una riqualifica
professionale con l'idea di reinserire questo paziente nel mondo del lavoro (in
un'attività leggera) almeno al 50%.
Accessoriamente potrebbe essere, a scopo antalgico-antidepressivo,
potenziato il Tryptizol." (allegato L doc. I)
Nelle sue
“annotazioni” del 4 ottobre 2004 il dr. __________, medico responsabile del
SMR, ha osservato:
" La
valutazione di CL è stata fatta in base ai rapporti del Dr. __________ dove
viene descritto l'iter terapeutico e lo stato cardiaco.
Riassumendo concludeva con la possibilità, per il paziente, di
svolgere lavori leggeri e da subito (tra l'altro al funzione ventricolare,
malgrado l'ischemia, è conservata.
Con il suo nuovo rapporto, dove dal lato clinico non depone alcun
cambiamento, esprime perplessità per non aver riconosciuto un diritto a
rendita.
Il diritto a rendita, o altre prestazioni AI, sfugge alla
valutazione del medico, perché non avviene in base alla presenza o meno di
patologie, ma delle conseguenze delle stesse sulla funzionalità." (allegato
doc. AI 51)
In
data 21 ottobre 2004 (referto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________
ha osservato:
" Il
paziente è stato sottoposto a ripetuti e delicati interventi di dilatazione per
una dissezione (ferita) spontanea nel tratto medio distale del vaso coronarico
che scende sulla parte anteriore del cuore.
Malgrado ripetuti trattamenti è rimasta una sintomatologia residua
di angina pectoris che limita chiaramente il paziente nelle sue anche modeste
attività quotidiane, tant'è che si è arrivati addirittura alla decisione di
proporgli un intervento chirurgico per resecare l'apice/punta del cuore a causa
dei suoi continui disturbi.
La prognosi quoad vitam è da giudicare globalmente buona malgrado
questo problema: d'altra parte limitante per il paziente non è tanto la sua
prognosi quanto i sintomi che gli compromettono ogni attività fisica normale,
rispettivamente un'attività lavorativa regolare.
Allo stato attuale delle cose direi che la sua incapacità
lavorativa è sicuramente superiore al 50% se non al 70%.
Qualora l'intervento chirurgico lo rendesse asintomatico evidentemente
la decisione, almeno da un punto di vista cardiaco, andrebbe rivalutata." (allegato
C doc. I)
In data
27.
ottobre 2004 (referto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:
" Come
da sua richiesta del 15.10 u.s. troverà qui di seguito alcune informazioni
riguardanti il paziente sopraccitato che seguo dall'8 luglio su richiesta del
medico curante. Sul piano clinico-diagnostico il signor RI 1 presenta
attualmente un Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD
10.
- F 32.11 codice diagnostico OMS) associato ad una sindrome ansiosa mista
(ICD 10 - F 41.3) reattivi alla nota-patologia cardiovascolare (emersa nel 2001),
a dorsalgie croniche recidivanti ed alla recente separazione coniugale (inizio
2004).
L'evoluzione attuale è stazionaria con persistenza di anedonia,
astenia, mancanza di slancio, perdita di piacere-iniziativa-motivazione,
apprensione, stati ansiosi generalizzati o parossistici, tratti ipocondriaci, somatizzazioni,
vulnerabilità a stress ed imprevisti, discontinuità nella gestione del
quotidiano e pessimismo con difficoltà di proiettarsi positivamente nel futuro.
Le prognosi clinico-esistenziale ed occupazionale sono attualmente riservate a
breve-medio termine (per le prossime settimane o mesi) e da un punto di vista
lavorativo sono dell'avviso che il signor RI 1 resterà totalmente inabile al
lavoro per diversi mesi ancora. Sul piano clinico-esistenziale vi è il rischio
di cronicizzazione del disturbo depressivo-ansioso.
Normalmente lo vedo alla mia consultazione 2 - 3 volte al mese e
prescrivo un trattamento antidepressivo (GLADEM 50 mg; TRYPTIZOL 10 - 20 mg).
La cura ambulatoriale è però sospesa poiché il paziente è attualmente
ricoverato al Cardiocentro di Lugano dove dovrebbe subire un by pass coronarico."
(allegato D doc. I)
In data 2
novembre 2004 la dr.ssa __________, reumatologa, su richiesta del patrocinatore
dell’assicurato, ha osservato (referto medico prodotto con l’atto di ricorso):
" Oltre
che di cardiopatia ischemica, il paziente soffre di una sindrome panvertebrale
con insufficienza muscolare su inizio di alterazioni degenerative, inoltre
scoliosi della colonna vertebrale con cifosi toracale che condiziona il
paziente. La MRI della colonna cervicale mostra iniziali segni di discopatia
soprattutto con irritazione nel segmento C5-C6 a sinistra. Il paziente però ha
i problemi a destra. La TAC della colonna lombare con massima flessione
ed estensione dimostra sclerosi per artrosi dovuta ad una vertebra di
transizione con possibile emisacralizzazione destra di L5 con alterazioni
degenerative della fascette articolari L4-L5, L5-S1, senza segni di
instabilità.
Mi permetto di allegarle il mio reperto che ho scritto alla Dr.ssa
__________ in aprile.
Il lavoro che ha descritto il paziente non sarebbe idoneo per lui,
a causa dell'insufficienza muscolare e del decondizionamento. Un lavoro leggero
è sicuramente, dal punto di vista reumatologico, possibile. Un chiarimento per
provvedimenti professionali, soprattutto per la situazione cardiaca, sarebbe
indicato." (allegato R doc. I)
In data 4 novembre 2004 il
dr. __________, ha precisato (referto medico prodotto con
l’atto di ricorso):
" appare
evidente che il paziente a margine è affetto da una patologia grave
comprendente una situazione cardiologica instabile, una problematica osteoarticolare
importante, una problematica respiratoria, una dermatologica ed infine una
situazione psicologica pesante che va ad aggravare il suo stato clinico. Da
segnalare ancora una patologia peptica del 1° tratto gastrointestinale che va
trattata cronicamente. Ritengo quindi improbabile che egli possa intraprendere
una attività lavorativa anche di tipo non gravoso ed anche in misura
parziale." (allegato Q doc. I)
Nelle sue
“annotazioni” dell’8 dicembre 2004 il dr. __________, medico responsabile del
SMR, ha osservato:
" Rapporti
allegati all'atto di ricorso:
1.
rapporto della Dr.sa __________ per la
curante dr.sa __________ (30.04.04): cita che
un'attività leggera è possibile; un'attività come quella più pesante di
spostare mobili no, perché portatore di alterazioni degenerative e decondizionamento.
2.
rapporto della dr.sa
__________ per l'avv. RA 1: allega il doc. già
citato e afferma che un
lavoro leggero è sicuramente possibile, dal lato reumatologico.
3.
rapporto del Dr. __________, dermatologo, per
la curante (19.10.04)
nel quale si descrive
la presenza di patologia della pelle, tra cui spicca un eczema misto delle
mani, per il quale è stato curato con successo. L'eczema si è instaurato
durante l'attività svolta presso la __________. Propone di evitare gli
allergeni descritti nel rapporto. Le altre patologie non hanno alcun influsso
sulla CL.
4.
rapporto della dr.ssa __________ per l'avv. RA 1. Espone
le diagnosi
note e quelle nuove.
Parla di severe patologie e di situazione psicologica pesante. Non è definita
alcuna patologia della sfera psichica.
5.
rapporto dei Dr. __________, neurologo
(20.01.04) che esclude
patologie neurologiche.
Malgrado ciò suppone necessari accertamenti della CL con valutazione al SAM e
immette una valutazione così a naso di ev. IL del 50%.
6.
rapporto del dr. __________, pneumologo
(25.03.04) nel quale si attesta
la presenza di
arrossamento (infiammazione) che parla per bronco-tracheite. Si ammette che
esiste un'asma fin dall'età infantile, con funzione polmonare normale e tabagismo
importante. Propone una terapia.
7.
rapporto dello psichiatra dr. __________ che
si occupa del paziente dal
08.07.04
Depone per un
episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici associata a sindrome
ansiosa mista. Ritiene che il signor RI 1 resterà inabile per diversi mesi.
Consultazioni 2-3 volte al mese.
8.
rapporto degenza luglio 04 (due giorni) al cardiocentro:
ergometria
positiva. Segue coronarografia e discussione
per ev. by-pass
9.
Gli altri rapporti e le patologie ivi
descritte sono conosciute.
Gli elementi di valutazione nuovi sono:
a. l'eczema curato e guarito, provocato da
sostanze usate durante
un'attività svolta dal
2003.
senza che sia mai stata conosciuta tramite rapporti medici o valutazioni
del consulente in integrazione.
b. L'insorgenza di un episodio (quindi di durata limitata)
di
depressione medio-grave curata dal luglio 04.
c. Una positività per evoluzione di coronaropatia
che fa valutare
l'indicazione per ulteriore intervento
chirurgico.
Si commenta: vi sono note di reticenza per la
situazione clinica, per non aver informato l'evoluzione dall'estate (luglio
2004) ed aggravazione, magari con note iatrogene, per aver
accentuato dei disturbi, che poi non sembra
abbiano dettato la necessità di abbandonare il lavoro presso la __________ dal
2003.
al momento dell'esame clinico-dermatologico.
Malgrado l'accento messo dai curanti su necessità
di valutazione SAM (non era per nulla necessario) e i chiari rapporti sia cardiologici
che reuamtologici (vedi anche dr.ssa __________, reumatologo
di riferimento del paziente) lasciavano correttamente ammettere la presenza di
una piena CL per attività leggere. Mal si comprende perché dal lato medico si
sia insistito sull'analisi di mercato e sulla certificazione di IL per
difficoltà di occupazione.
Le valutazioni mediche fino a inizio luglio 2004
sono coerenti e corrette.
Una nuova valutazione dello stato di salute si
impone dal luglio 2004, con conseguente valutazione dell'influsso sulla CL.
La nuova valutazione dovrà tener conto degli
elementi sospetti di aggravamento e valutarne la presenza, rispettivamente
valutare la CL in modo "molto" oggettivo." (doc. VI bis)
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294.
e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Nella fattispecie l’UAI, dopo
avere preso atto dei nuovi referti medici prodotti con il ricorso, ha
parzialmente modificato le proprie conclusioni precisando che per il periodo
successivo il luglio 2004 sono necessari ulteriori accertamenti medici. Per
quanto riguarda il periodo precedente il luglio 2004 l’amministrazione ha confermato
la propria decisione di rifiuto di prestazioni AI (doc.VI) .
L’assicurato per contro,
riconfermando le proprie tesi ricorsuali, ritiene necessaria l’erezione di una
perizia giudiziaria pluridisciplinare che comprenda anche il periodo anteriore
al mese di luglio 2004 (doc. I).
In concreto, per quanto
attiene ai disturbi fisici, il problema viene in sostanza individuato
principalmente a livello cardiaco.
In esito ad un
approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto medico 30
agosto 2002 il dr. __________, cardiologo, su richiesta della __________, ha
diagnosticato una “cardiopatia ischemica con stato dopo ischemia transmurale,
uno stato dopo infarto miocardico inferiore in data 28.05.01, coronaropatia monovasale
con rottura di placca, severa restenosi, ecc.” concludendo per una totale
incapacità lavorativa nella precedente attività di manovale e propendendo per “un
reinserimento professionale in un’attività sedentaria a scarso impegno fisico
(ad esempio lavori d’ufficio)” (allegato doc. AI 5). Tale valutazione è
stata confermata anche dal dr. __________, cardiologo, presso il quale
l’assicurato è in cura “dalla primavera del 2001” (doc. AI 16). In data
21.
luglio 2004 il dr. __________ ha per contro certificato un peggioramento
dello stato di salute, in particolare sottolineando che l’assicurato “è
stato sottoposto a ripetuti e delicati interventi di dilatazione per una
dissezione (ferita) spontanea nel tratto medio distale del vaso coronarico che
scende sulla parte anteriore del cuore” e che a suo parere ora l’incapacità
lavorativa dell’assicurato “è sicuramente superiore al 50% se non al 70”
(allegato C doc. I). In data 4 novembre 2004, dopo aver elencato tutte le
problematiche che interessano l’assicurato, il dr. __________ ha precisato di
ritenere improbabile che “egli possa intraprendere una attività lavorativa
anche di tipo non gravoso ed anche in misura parziale" (allegato Q
doc. I).
Dal punto di vista reumatologico,
il dr. __________ in data 7 luglio 2003 ha rilevato che “dal lato reumatologico il paziente può essere ritenuto abile al
lavoro in misura completa per qualsiasi attività di tipo leggero" (doc. AI 27). Di stesso avviso anche la dr.ssa __________, reumatologa,
che in data 2 novembre 2004 ha precisato che per l’assicurato “un
lavoro leggero è sicuramente, dal punto di vista reumatologico, possibile”
(allegato R doc. I).
Dal profilo neurologico,
il dr. __________ in data 20 gennaio 2004 ha espresso il parere secondo il
quale l’assicurato debba poter beneficiare di una “valutazione SAM con lo
scopo (benchè sicuramente difficile da ottenere) di una riqualifica
professionale con l'idea di reinserire questo paziente nel mondo del lavoro (in
un'attività leggera) almeno al 50%” (allegato L doc. I).
Riassumendo, dal lato fisico, agli atti non sono presenti validi certificati
medici (salvo quello del dr. __________ del 21 ottobre 2004, diverso dai suoi
precedenti certificati, ma comunque posteriore alla decisione impugnata del 7
ottobre 2004; cfr. allegato C doc. I) che possano in un qualche modo mettere in
discussione le conclusioni cui sono giunti gli specialisti, avallate anche dei
medici del SMR (doc. AI 32 e doc. VIbis).
Per quanto riguarda l’aspetto
psichiatrico agli atti è presente un certificato medico del 27 ottobre 2004
(quindi posteriore alla decisione su opposizione del 7 ottobre 2004) del dr. __________,
psichiatra, dal quale si evince che lo specialista, dopo aver precisato di
avere in cura l’assicurato dall’8 luglio 2004, ha diagnosticato un episodio
depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD 10 - F 32.11) associato
ad una sindrome ansiosa mista (ICD 10 - F 41.3) reattivi alla patologia
cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche recidivanti ed alla
recente separazione coniugale di inizio 2004 (allegato D doc. I). In merito
alla capacità lavorativa lo specialista è dell’avviso che “il signor RI 1
resterà totalmente inabile al lavoro per diversi mesi ancora. Sul piano clinico-esistenziale
vi è il rischio di cronicizzazione del disturbo depressivo-ansioso”
(allegato D doc. I).
In base a tale valutazione
il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha chiesto al TCA che l’incarto
venga retrocesso per ulteriori accertamenti medici relativamente al periodo dal
luglio 2004.
Nella fattispecie, come
vedremo, non può essere dato seguito alla richiesta dell’UAI di rinviare
l’incarto all’amministrazione per definire la situazione medica ed economica a
partire dal mese di luglio 2004 e ritenere per contro valida la situazione
medica ed economica sino a tale mese.
Compito dell’UAI è quello
di stabilire sino all’emanazione del querelato provvedimento (ossia sino alla
decisione su opposizione del 7 ottobre 2004) la situazione medica ed economica
dell’assicurato. L’incarto è da questo punto di vista incompleto.
Al
proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Ora, corrisponde al vero
che alcuni referti medici sono stati trasmessi all’UAI solo con l’atto di
ricorso. Tuttavia, non è possibile prescindere dal fatto che l’UAI non ha
stabilito la situazione relativa all’invalidità del ricorrente sino alla
decisione su opposizione 7 ottobre 2004. Oltretutto, nemmeno è chiaro se i
problemi psichiatrici di cui ha riferito il dr. __________ siano iniziati solo
nel luglio 2004. Egli ha precisato che i problemi di natura psichiatrica (episodio
depressivo di media gravità con sintomi biologici associato ad una sindrome
ansiosa mista) presenti “attualmente” sono “reattivi alla
nota-patologia cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche
recidivanti ed alla recente separazione coniugale (inizio 2004)” (allegato
D doc. I).
Non è chiaro quindi se
questi problemi psichiatrici siano effettivamente insorti solo a partire dal
luglio 2004.
Del resto, anche il dr. __________,
neurologo, il 24 gennaio 2004 ha osservato possibili problematiche di tipo
ansioso e depressivo precisando che “i dolori latero-toracici sinistri
sembrerebbero a prima vista compatibili con un angina pectoris residua (sebbene
talune atipie possano essere evidenziate). La co-morbidità di tipo ansioso (e
depressivo?) potrebbe agire facilitando questo disturbo” (allegato L doc.
I).
Compito
dell’amministrazione, cui l’incarto deve essere retrocesso per ulteriori
accertamenti, sarà quello di verificare con precisione da quando sono insorte
tali patologie psichiatriche con ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
L’amministrazione dovrà poi pronunciarsi con la dovuta precisione in merito
all’eventuale capacità lavorativa residua ed indicare quali attività
l’assicurato può eventualmente ancora svolgere, non senza un’accurata verifica
di ogni sospetto di aggravamento, sino alla data d’emanazione del querelato
provvedimento, dello stato di salute così come indicato dal dr. __________ in
data 21 ottobre 2004 (allegato C doc. I; cfr. anche “annotazioni” dr. __________
dell’8 dicembre 2004, doc. VI bis).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata.
§§ L’incarto è rinviato
all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo gli accertamenti
conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà
a RI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster