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Decisione

32.2004.102

incapcità lavortaiva per motivi fisici e psichici. Rinvio atti per ulteriori accertamnti medici (psichici)

19 aprile 2005Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I medici citati e tutti gli altri che ebbero a

visitare il signor RI 1 accertarono come egli fosse inabile al lavoro al 100%

nella sua qualità di manovale.

Tutti riconobbero, per contro, una capacità

lavorativa al 100% per attività leggere, nonché la necessità di una

riformazione professionale.

Nella sua qualità di manovale, di conseguenza la

capacità di guadagno del ricorrente rimane a zero, mentre tutti i

medici che ebbero a visitare il signor RI 1 posero l'accento sulla necessità di

una riqualifica professionale.

b.

Con rapporto intermedio del 4 giugno 2003, già si

è detto, il consulente IP identificò una serie di attività che non richiedono una

preparazione professionale specifica, tenuto conto della situazione personale

del ricorrente. Già in tale rapporto la consulente rilevava come "allo

stato attuale si ritiene che considerata la configurazione della realtà

economica del Cantone Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle

componenti riduttive, in situazione di equilibrio il mercato del lavoro

accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso".

A seguito di tale valutazione vennero ancora

sentiti i medici curanti del signor RI 1 ed il dr. med. __________. L'ufficio

AI tuttavia non chiese a questi medici un approfondimento circa la possibilità

per il signor RI 1 di eseguire le attività elencate nel rapporto intermedio.

Ne risultò un rapporto finale che non si scostò

dal rapporto intermedio, ma che pose l'accento sulle difficoltà per

l'assicurato di trovare un'occupazione come proposto dalla consulente stessa.

(…)

L'intervento dell'ufficio AI sembra alquanto

contraddittorio. Infatti, da un lato l'ufficio pretende dal ricorrente che egli

esegua un'attività che però d'altro lato riconosce non attuabile non essendoci

un datore di lavoro disposto ad assumere il ricorrente.

Ora, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci

si deve inoltre fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio;

ci deve essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di

lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Ciò non è il caso se l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione improbabile di un datore di lavoro

medio.

Dalla valutazione della consulente IP risulta proprio

che non esiste un mercato del lavoro equilibrato nelle attività che possono

ancora essere oggettivamente ammesse, e dunque, esigibili per il ricorrente.

Alla luce delle dichiarazioni del consulente professionale sarebbe, quindi,

giustificato concludere che non esiste mercato del lavoro per le

attività indicate dalla consulente stessa come ammissibili per l'assicurato, in

quanto esiste solo in forma estremamente limitata.

A ciò si aggiunga il fatto che con lettera di

data 23 settembre 2003 (Doc. E) il dr. med. __________ indicò come le attività

proposte dall'Ufficio di consulenza IP non potevano essere oggettivamente

praticate dal signor RI 1, visto il suo stato di salute. Ne sono comunque una

prova, i tentativi del signor RI 1 di accedere ad un'attività lavorativa su

invito dell'ufficio disoccupazione.

Il dr. med. __________ auspicava inoltre che

venisse effettuata una rivalutazione globale presso il SAM.

A mente del ricorrente di conseguenza, l'ufficio

AI non ha proceduto ad accertamenti, non solo medici, approfonditi, giungendo

ad una decisione che non tiene sufficientemente conto del danno alla salute del

ricorrente e della sua situazione personale.

c.

All'ufficio AI il ricorrente rimprovera, dunque,

di non aver approfondito in modo adeguato l'esigibilità delle attività

lavorative proposte e di non aver approfondito sufficientemente gli

accertamenti medici esperiti.

Per quanto concerne gli accertamenti medici,

infatti, a mente del ricorrente, l'ufficio AI avrebbe dovuto chiedere,

soprattutto al cardiologo, se le attività proposte potevano oggettivamente

essere ancora esigibili dall'assicurato e in che misura.

Peraltro si rileva che il signor RI 1 ha subito

all'inizio del corrente mese un nuovo e delicato intervento operatorio al

cuore. Si chiede -a questo proposito l'edizione dal __________ della cartella

clinica del ricorrente, e ci si riserva la possibilità di ottenere informazioni

sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità di lavoro futura.

Inoltre, non approfondendo l'aspetto medico,

l'ufficio AI non si è avveduto del fatto che il ricorrente presenta altresì

un'affezione psichiatrica che lo rende incapace al lavoro al 100% come

attesta il dr. med. __________ con certificato del 27 ottobre 2004 (Doc. D).

d.

Nella denegata ipotesi in cui questo lod.

Tribunale non dovesse seguire la tesi del ricorrente, questi ritiene, in ogni

caso, che l'Ufficio AI non ha stabilito correttamente il grado di invalidità,

tenuto conto proprio del grave danno alla salute del ricorrente.

Infatti, ancora con rapporto medico dell' 8

agosto 2003 il dr. med. Pedrazzini, pur riconoscendo la possibilità per il

ricorrente di svolgere attività leggere, evitando, però, sforzi fisici

eccessivi, riconosceva che tale attività poteva essere effettuata con un rendimento

ridotto.

Ne consegue che la riduzione effettuata

dall'ufficio AI sul salario teorico avrebbe dovuto arrivare al massimo

acconsentito del 25% che avrebbe portato al reddito annuo ancora esigibile

dall'assicurato di fr. 33'502.-, ed un grado d'invalidità pari al 40,5%.

Ciò che, evidentemente, dà diritto almeno ad un quarto di rendita.

Nella denegata ipotesi in cui una rendita del

100% non fosse concessa neppure da questo lod. Tribunale, si giustifica

riconoscere al ricorrente almeno un quarto di rendita.

e.

Il ricorrente, dunque, a causa delle sue gravi

malattie non è oggettivamente in grado di esercitare in alcun modo un'attività

lucrativa. Vedasi a tal proposito il certificato medico di cui al Doc. Q della

dr. med. __________. Di conseguenza la sua capacità di guadagno si riduce a zero.

Il presente ricorso è pertanto giustificato in

quanto l'invalidità del ricorrente non può che ritenersi superiore a quella

riconosciutagli.

Di conseguenza gli deve essere riconosciuta il

versamento di una rendita intera, ma comunque ed almeno un quarto

di rendita.

Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole

Tribunale non ritenesse dover seguire la tesi del ricorrente, si chiede che

venga esperita una perizia pluridisciplinare, compresa una perizia medica

psichiatrica (…)." (doc. I)

1.4. Viste le

“annotazioni mediche” 8 dicembre 2004 del dr. __________, medico responsabile

del SMR, con risposta 16 dicembre 2004 l'UAI ha chiesto al TCA di rinviare gli

atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici limitatamente al

periodo successivo il mese di luglio 2004:

"

La nuova documentazione medica prodotta con il

ricorso (doc. C-R prodotti con il ricorso) è stata sottoposta alla valutazione

del Servizio medico regionale dell'AI.

Alla luce delle annotazioni mediche 8 dicembre

2004 del medico responsabile del SMR, Dr. __________, per la valutazione

dell'invalidità dell'assicurato risultano necessari ulteriori accertamenti

medici segnatamente in relazione al periodo successivo al luglio 2004, mentre

fino al luglio 2004 risulta senz'altro corretta e confermata la valutazione

dello stato di salute ritenuta con la decisione su opposizione. Si propone

quindi il rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti

medici, pure indicati come necessari nel ricorso.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto

lodevole Tribunale voglia rinviare gli atti all'amministrazione per ulteriori

accertamenti, subordinatamente, richiamate e confermate l'esposizione dei fatti

e le motivazioni di diritto esposti nella decisione impugnata, si chiede la

conferma della decisione impugnata, corretta in base alla situazione fino a

quel momento segnalata all'amministrazione, con la reiezione del ricorso."

(doc. VI)

1.5. Con

osservazioni 28 dicembre 2004 l’assicurato ha chiesto al TCA di non rinviare

gli atti per accertamenti, ma di ordinare una perizia pluridisciplinare

comprensiva di una perizia psichiatrica:

"

1. Mezzi di prova

∙Perizia medica pluridisciplinare

(comprensiva di una perizia

medica psichiatrica)

atta a valutare l'esistenza di affezioni fisiche e psichiche invalidanti,

precedenti e posteriori al mese di luglio 2004.

∙Richiamo incarti

- Dall'ufficio AI: l'incarto completo

del signor RI 1

- Dall'ufficio disoccupazione:

l'incarto completo del signor RI 1

∙Edizione documenti:

- Dal __________: la cartella clinica del

signor RI 1

2. Osservazioni

In merito alle annotazioni del dr. med. __________

dell'8 dicembre 2004, l'opponente osserva innanzitutto come i rimproveri mossi

al signor RI 1, se di rimproveri si tratta, siano assolutamente ingiustificati.

Il ricorrente ha, infatti, contestato la

decisione del 10 settembre 2003 dell'ufficio AI con opposizione di data 30

settembre 2003 allegando il rapporto medico di data 26 settembre 2003 del dr. med.

__________ che già ricordava la gravità dello stato di salute del signor RI 1.

Inoltre con lettera di data 17 marzo 2004 il

ricorrente avvisò l'Ufficio AI che il suo nuovo medico curante era, a far tempo

dal 17 marzo 2004, la dr. med. __________.

Nonostante l'opposizione e l'indicazione circa il

nuovo medico curante, l'Ufficio AI ritenne (anche perché con rapporto del 4

ottobre 2004 il dr. med. __________ si limitava a ricordare le competenze

decisionali) non indispensabile procedere ad ulteriori verifiche circa lo stato

di salute del ricorrente e ciò nonostante fosse trascorso oltre un anno

dall'inoltro dell'opposizione. L'Ufficio AI, dunque, si limitò a prendere la

decisione oggetto della presente procedura di ricorso, senza approfondire

ulteriormente la fattispecie.

Tenuto conto di quanto precede, si chiede a

questo lod. Tribunale di non inviare l'intero dossier del signor RI 1

all'Ufficio AI, ma di ordinare una perizia pluridisciplinare, comprensiva di

una perizia psichiatrica, affinché possa essere accertato in modo molto

oggettivo (come peraltro richiesto dal dr. med. __________), quali sono le

affezioni fisiche e psichiche di cui soffre il signor RI 1 che rendono il ricorrente

inabile al lavoro e in che misura.

Il ricorrente ritiene inoltre giustificata la

richiesta a questo Lod. Tribunale di ordinare una perizia, tenuto altresì

conto, e quindi a maggior ragione, delle osservazioni del dr. med. __________

che sembra essersi spinto a delle valutazioni soggettive circa la persona del

ricorrente." (doc. VIII)

1.6. Con decreto

7 marzo 2005 il TCA ha respinto l’istanza dell’assicurato tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria per mancanza del presupposto dell’indigenza (doc. X).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano

applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2

e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.

1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF

121.

V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2

).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità

e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130.

V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad

un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe

distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al

70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543.

consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e

28.

cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.

1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.

2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.4

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC

1992.

pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5

Nella fattispecie, in data 18

giugno 2002 il dr. __________, internista e medico curante, ha certificato

un’incapacità lavorativa totale dal 25 maggio 2001 precisando inoltre:

" provvedimenti

terapeutici: la capacità lavorativa del paziente quale muratore manovale deve

essere ritenuta nulla causa dei problemi cardiaci, data la giovane età però si

può sicuramente proporre dei provvedimenti integrativi o di riqualifica

professionale. Vi è però una scarsa padronanza della lingua italiana

soprattutto scritta e la scolarità è molto bassa. Vi è però da parte del

paziente una volontà di riprendere un'attività lucrativa di qualsiasi genere.

Egli riesce però difficilmente ad immaginarsi quale ramo possa

essergli adatto. Chiaramente si devono eliminare i lavori che richiedano un

grosso stress e per avere la situazione cardiaca e per via della situazione sia

cardiaca che osteo-muscolare dei lavori che permettano frequenti cambi di

posizione e non siano fisicamente pesanti." (doc. AI 7)

In data 30 agosto 2002 il

dr. __________, internista e cardiologo, su richiesta del medico fiduciario

della __________, ha rilasciato il seguente referto medico:

" Diagnosi:

∙cardiopatia

ischemica con stato dopo ischemia transmurale

inferiore transitoria in data 25.05.01

∙stato

dopo infarto miocardico inferiore in data 28.05.01, CPK max

1503.

UIL

∙coronaropatia

monovasale con rottura di placca con emorragia del

RIVA medio-distale e dissezione

spontanea RIVA distale, PTCA del RIVA medio con posa di un piccolo sterit 2.5 x

15.

mm a livello dell'estravasato in data 28.05.01

∙severa restenosi

in stato dopo posa di stent 2.5 x 15 mm RIVA

medio in data 28.05.01 per occlusione su

rottura di placca con perforazione coperta spontanea del vaso e dissezione

periferica complessa: re-PTCA e stent 4.0 x 18 mm del RIVA medio, PTCA del RIVA

distale in data 31.07.01

∙coronarografia

del 03.10.01: coronaropatia monovasale, stato dopo

PTCA e stenting del RIVA medio, stenosi

multiple in serie serrate del RIVA medio-distale, ipocinesia antero-laterale ed

acinesia apicale, FE 63%

∙ischemia

residua nel territorio apico-settale all'ecocardiografia da

stress del 20.03.02

∙coronarografia

del 23.04.02: coronaropatia monovasale, stato dopo

PTCA e stenting RIVA medio, stenosi multiple in serie a

rosario del

RIVA medio-distale, funzione

ventricolare sinistra sistolica globale conservata, discinesia apicale, FE 70%

∙coronarografia

del 27.06.02 con severe alterazioni del RIVA distale

con complessa dissezione sintomatica,

PTCA e posa di stent Cypher 3.0 x 33 mm, occlusione cronica non ricanalizzabile

del RIVA distale

∙angina pectoris

CCS 11-111 e dispnea da sforzo NYHA 11-111

∙FRCV:

familiarità, dislipidemia, ipertensione arteriosa, pregresso

tabagismo

∙Esiti

di incidente stradale con frattura femore, tibia e perone destri,

frattura gomito destro 07/80.

(…)

Per quel che concerne l'incapacità lavorativa

ritengo il paziente inabile al 100% nella professione di manovale-muratore; non

è prevedibile un miglioramento della capacità lavorativa in questa professione.

Consiglio di annunciare il caso all'assicurazione

invalidità valutando, data la giovane età, un reinserimento professionale in

un'attività sedentaria a scarso impegno fisico (ad esempio lavori d'ufficio).

Ritengo indicati periodici controlli cardiologici."

(allegato doc. AI 5)

Nella sua “proposta

medico” dell’11 ottobre 2002 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Trattasi

di un A 40enne che presenta una cardiopatia ischemica importante e dei disturbi

lombovertebrali. Per tali affezioni l'A è totalmente inabile nella sua

precedente professione.

Dalle diverse valutazioni mediche risulta che l'A presenta una

capacità residuale completa senza diminuzione del rendimento in una attività

prevalentemente sedentaria con scarso impegno fisico (dopo proponibili lavori

d'ufficio, di sorveglianza).

Con questi limiti possiamo inviare l'incarto al OP." (doc. AI

11)

In data 29 aprile 2003 il

dr. __________, cardiologo, ha osservato:

" conosco

il summenzionato paziente dalla primavera del 2001. Ha seguito di un severo

problema coronarico trattato a più riprese mediante interventi di dilatazione,

il paziente ha sviluppato un'angina pectoris limitante a sforzi medi

corrispondenti ad una classe funzionale CCS II.

Tenuto conto dell'attuale sintomatologica non più risolvibile

mediante ulteriori interventi, il paziente non è sicuramente e non sarà più in

grado di svolgere un'attività lavorativa che comporta un carico fisico

eccessivo." (doc. AI 16)

In data 10 giugno 2003 il

dr. __________ ha certificato:

" attesto

che il paziente a margine a causa dei problemi alle coronarie e delle lombalgie

croniche su alterazioni degenerative non può più essere impiegato come operaio

edile.

Sarebbe possibile e ipotizzabile un lavoro leggero tipo vendita ad

un chiosco oppure come benzinaio o di sorveglianza o vigilanza. Si tratterebbe

comunque di lavori leggeri che non lo impegnano fisicamente e che non

sottopongano il paziente a sforzi fisici quali sollevare pesi o portare pesi.

Un lavoro che permetta frequenti cambi di posizione sarebbe auspicabile."

(allegato doc. AI 8)

Nel suo

rapporto medico del 7 luglio 2003 il dr. __________, reumatologo, su richiesta

del medico curante ha rilevato:

"

Diagnosi: Sindrome

lombo-vertebrale cronica con:

- irradiazione

algica atipica e sicuramente

di

tipo non radicolare agli arti inferiori;

- moderata

discopatia L4/5;

- anomalia

transizionale con

sacralizzazione

dell'ultima vertebra

lombare;

- nessuna

clinica corrispondente ad un

sovraccarico

delle faccette articolari

posteriori;

- nessuna

instabilità segmentale.

Cardiopatia ischemica

con esiti di infarto miocardico 2 anni fa.

Conclusioni: Nella

fattispecie si constata una spiccata discrepanza tra l'intensità della

sintomatologia lombare accusata dal paz. ed i reperti oggettivi, invero scarsi.

Ciò spiega verosimilmente anche l'assenza di qual si voglia risposta a tutte le

terapie ambulatoriali ed anche al trattamento riabilitativo stazionario presso

la __________.

Di conseguenza, ritengo che vi sia un'importante

componente funzionale in questo paz., per cui difficilmente i disturbi saranno

migliorati dalle terapie convenzionali. Per lo stesso motivo mi asterrei da

terapie invasive (per esempio infiltrazioni peridurali o delle faccette

articolari posteriori). Va da sé che non vi è alcuna indicazione operatoria. La

prognosi funzionale risulta sfavorevole, non da ultimo a causa della

cronicizzazione e dell'estensione dei dolori così come di un sicuro decondizionamento

fisico a causa della prolungata inabilità lavorativa.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa del paz.,

mi risulta difficile pronunciarmi riguardo ad un'attività lavorativa pesante

come quella di manovale/muratore, probabilmente controindicata anche per motivi

cardiologici. Per contro, dal lato reumatologico il paz. può essere ritenuto

abile al lavoro in misura completa per qualsiasi attività di tipo

leggero." (doc. AI 27)

Nella

sua “proposta medico” del 22 luglio 2003 il dr. __________ del SMR ha

osservato:

" La

valutazione di ulteriori atti medici permette di confermare che i limiti

indicati in precedenza risultano ancora applicabili.

Un'attività prevalentemente leggera, che non imponga di sollevare

trasportare pesi superiori a 10-15 kg è ancora proponibile senza alterazione

del rendimento.

Le possibilità di reinserire professionalmente in un'attività

adatta non riguarda la valutazione medica. La valutazione cardiaca risulta

sovrapponibile ai precedenti controlli.

Possiamo ritenere la valutazione del OP ancora valida. Ritorniamo

l'incarto per ulteriore presa di posizione." (doc. AI 32)

Nel suo

rapporto medico dell’8 agosto 2003 il dr. __________ ha confermato le

precedenti diagnosi ed ha stabilito che nella precedente attività di manovale

edile la capacità lavorativa è nulla mentre in attività leggere che non implicano sforzi fisici la capacità lavorativa è

totale (doc. AI 34).

In data 23 settembre 2003 (rapporto

medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________ ha osservato:

"

ho preso visione della decisione del 10

settembre 2003, riguardante il paziente a margine, in cui si rifiutava il

diritto a rendita sulla base di un rapporto della consulente in integrazione

professionale.

In questo rapporto si citano vari lavori, che il

paziente teoricamente, potrebbe eseguire.

Egli mi ha riferito, ed i timbri ottenuti per

l'ufficio disoccupazione lo possono attestare, che per esempio il lavoro di

cassiere o di venditore nei chioschi e nei distributori di benzina, non gli è

stato concesso da nessuna parte in quanto uomo, vengono ricercate

prevalentemente donne per questo lavoro. Lo stesso si può ipotizzare anche per

il lavoro come cassiere non specializzato nei supermercati. Probabilmente,

anche l'età influisce su questo fatto. Non ho mai visto infatti, pur recandomi

abbastanza spesso nei supermercati degli uomini di questa età seduti alla

cassa.

Per quanto riguarda il lavoro come Securitas

ritengo questo a causa di problemi cardiaci oltremodo pericoloso, in quanto

ogni inconveniente di tipo psicologico o stati d'ansia, causano degli attacchi

di angor. A questo proposito ho avuto un colloquio telefonico con il Dr. __________

che mi ha confermato questa possibilità, si parla infatti di un'angina pectoris

instabile nel paziente, e si prevedeva come ultima risorsa per liberarlo dai

dolori frequenti, un'embolizzazione del territorio ischemico interessato e

quindi di far fare un piccolo infarto al paziente che non pregiudicherebbe

probabilmente la funzione di pompa del cuore ma lo libererebbe dai dolori

anginosi, definitivamente rendendo cicatriziale il tessuto parzialmente ischemico.

Naturalmente questa sarebbe un'ultima ratio. Finora si è sperato che ciò

avvenisse spontaneamente in quanto esaurite tutte le possibilità terapeutiche

disponibili.

Da parte mia posso anche sottolineare il fatto

che l'autonomia a piedi del paziente è piuttosto limitata, e che quindi un

lavoro come Securitas sarebbe possibile solo per un massimo di due volte per

due ore sull'arco della giornata, ciò non porterebbe sicuramente al reddito da

voi ipotizzato. Altre considerazioni analoghe possono essere fatte per altri

lavori proposti al paziente tra i quali figurano dei lavori ove il paziente

deve rimanere a lungo seduto cosa praticamente impossibile anche per i problemi

alla schiena che naturalmente però sono in secondo piano. Ritengo quindi

giustificato il ricorso del paziente contro la vostra decisione e la mia lettera

deve essere considerata un supporto a questo ricorso. Quali proposte per il

procedere ritengo che il paziente possa essere convocato al SAM per una

rivalutazione globale e o spedito al __________ per delle prove sul campo sotto

la vostra supervisione. Data la bassa scolarità del paziente anche le proprie

risorse nella ricerca d' eventuali lavori, sono purtroppo limitate, un aiuto in

questo senso, dovrebbe venire anche dall'ufficio di collocamento che però mi

sembra sia piuttosto inattivo e inutile a questo proposito. Chiedo infatti se

non esista un supporto di questo tipo da parte dei vostri uffici." (allegato

E doc. I)

In data

20.

gennaio 2004 il dr. __________, neurologo, su richiesta del medico curante

ha rilasciato il seguente referto medico (prodotto con l’atto di ricorso):

" COMMENTO

stando alla valutazione attuale questo paziente non sembra

soffrire di complicazioni neurologiche particolari riguardanti sia il SNC che

il SNP (o il muscolo). L'essenziale dei suoi problemi sembra essere di tipo cardiologico-assicurativo.

I dolori latero-toracici sinistri sembrerebbero a prima vista

compatibili con un angina pectoris residua (sebbene talune atipie possano

essere evidenziate). La co-morbidità di tipo ansioso (e depressivo?) potrebbe

agire facilitando questo disturbo.

PROCEDERE

come ho indicato al signor F. ho previsto comunque un esame MRI

della regione cervico-toracica superiore (dal quale non mi attendo niente di

speciale ma che può comunque risultare molto interessante soprattutto a scopi assicurativo-giuridici).

Non propongo altri tipi di investigazioni. In linea con quanto asserito

precedentemente non sono dell'opinione che uno stimolatore midollare possa

arrecare vantaggi al paziente per cui sconsiglio a priori una simile tecnica.

Propongo invece da un lato che il paziente sia sottomesso a tutte

le indagini cardiologiche (coordinate dal Dr. __________) che più sembrano

indicate e che, dall'altro, possa beneficiare di una valutazione SAM con lo

scopo (benchè sicuramente difficile da ottenere) di una riqualifica

professionale con l'idea di reinserire questo paziente nel mondo del lavoro (in

un'attività leggera) almeno al 50%.

Accessoriamente potrebbe essere, a scopo antalgico-antidepressivo,

potenziato il Tryptizol." (allegato L doc. I)

Nelle sue

“annotazioni” del 4 ottobre 2004 il dr. __________, medico responsabile del

SMR, ha osservato:

" La

valutazione di CL è stata fatta in base ai rapporti del Dr. __________ dove

viene descritto l'iter terapeutico e lo stato cardiaco.

Riassumendo concludeva con la possibilità, per il paziente, di

svolgere lavori leggeri e da subito (tra l'altro al funzione ventricolare,

malgrado l'ischemia, è conservata.

Con il suo nuovo rapporto, dove dal lato clinico non depone alcun

cambiamento, esprime perplessità per non aver riconosciuto un diritto a

rendita.

Il diritto a rendita, o altre prestazioni AI, sfugge alla

valutazione del medico, perché non avviene in base alla presenza o meno di

patologie, ma delle conseguenze delle stesse sulla funzionalità." (allegato

doc. AI 51)

In

data 21 ottobre 2004 (referto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________

ha osservato:

" Il

paziente è stato sottoposto a ripetuti e delicati interventi di dilatazione per

una dissezione (ferita) spontanea nel tratto medio distale del vaso coronarico

che scende sulla parte anteriore del cuore.

Malgrado ripetuti trattamenti è rimasta una sintomatologia residua

di angina pectoris che limita chiaramente il paziente nelle sue anche modeste

attività quotidiane, tant'è che si è arrivati addirittura alla decisione di

proporgli un intervento chirurgico per resecare l'apice/punta del cuore a causa

dei suoi continui disturbi.

La prognosi quoad vitam è da giudicare globalmente buona malgrado

questo problema: d'altra parte limitante per il paziente non è tanto la sua

prognosi quanto i sintomi che gli compromettono ogni attività fisica normale,

rispettivamente un'attività lavorativa regolare.

Allo stato attuale delle cose direi che la sua incapacità

lavorativa è sicuramente superiore al 50% se non al 70%.

Qualora l'intervento chirurgico lo rendesse asintomatico evidentemente

la decisione, almeno da un punto di vista cardiaco, andrebbe rivalutata." (allegato

C doc. I)

In data

27.

ottobre 2004 (referto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________,

psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:

" Come

da sua richiesta del 15.10 u.s. troverà qui di seguito alcune informazioni

riguardanti il paziente sopraccitato che seguo dall'8 luglio su richiesta del

medico curante. Sul piano clinico-diagnostico il signor RI 1 presenta

attualmente un Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD

10.

- F 32.11 codice diagnostico OMS) associato ad una sindrome ansiosa mista

(ICD 10 - F 41.3) reattivi alla nota-patologia cardiovascolare (emersa nel 2001),

a dorsalgie croniche recidivanti ed alla recente separazione coniugale (inizio

2004).

L'evoluzione attuale è stazionaria con persistenza di anedonia,

astenia, mancanza di slancio, perdita di piacere-iniziativa-motivazione,

apprensione, stati ansiosi generalizzati o parossistici, tratti ipocondriaci, somatizzazioni,

vulnerabilità a stress ed imprevisti, discontinuità nella gestione del

quotidiano e pessimismo con difficoltà di proiettarsi positivamente nel futuro.

Le prognosi clinico-esistenziale ed occupazionale sono attualmente riservate a

breve-medio termine (per le prossime settimane o mesi) e da un punto di vista

lavorativo sono dell'avviso che il signor RI 1 resterà totalmente inabile al

lavoro per diversi mesi ancora. Sul piano clinico-esistenziale vi è il rischio

di cronicizzazione del disturbo depressivo-ansioso.

Normalmente lo vedo alla mia consultazione 2 - 3 volte al mese e

prescrivo un trattamento antidepressivo (GLADEM 50 mg; TRYPTIZOL 10 - 20 mg).

La cura ambulatoriale è però sospesa poiché il paziente è attualmente

ricoverato al Cardiocentro di Lugano dove dovrebbe subire un by pass coronarico."

(allegato D doc. I)

In data 2

novembre 2004 la dr.ssa __________, reumatologa, su richiesta del patrocinatore

dell’assicurato, ha osservato (referto medico prodotto con l’atto di ricorso):

" Oltre

che di cardiopatia ischemica, il paziente soffre di una sindrome panvertebrale

con insufficienza muscolare su inizio di alterazioni degenerative, inoltre

scoliosi della colonna vertebrale con cifosi toracale che condiziona il

paziente. La MRI della colonna cervicale mostra iniziali segni di discopatia

soprattutto con irritazione nel segmento C5-C6 a sini­stra. Il paziente però ha

i problemi a destra. La TAC della colonna lombare con massima ­flessione

ed estensione dimostra sclerosi per artrosi dovuta ad una vertebra di

transizione con possibile emisacralizzazione destra di L5 con alterazioni

degenerative della fascette articolari L4-L5, L5-S1, senza segni di

instabilità.

Mi permetto di allegarle il mio reperto che ho scritto alla Dr.ssa

__________ in aprile.

Il lavoro che ha descritto il paziente non sarebbe idoneo per lui,

a causa dell'insufficienza muscolare e del decondizionamento. Un lavoro leggero

è sicuramente, dal punto di vista reumatologico, possibile. Un chiarimento per

provvedimenti professionali, soprattutto per la situazione cardiaca, sarebbe

indicato." (allegato R doc. I)

In data 4 novembre 2004 il

dr. __________, ha precisato (referto medico prodotto con

l’atto di ricorso):

" appare

evidente che il paziente a margine è affetto da una patologia grave

comprendente una situazione cardiologica instabile, una problematica osteoarticolare

importante, una problematica respiratoria, una dermatologica ed infine una

situazione psicologica pesante che va ad aggravare il suo stato clinico. Da

segnalare ancora una patologia peptica del 1° tratto gastrointestinale che va

trattata cronicamente. Ritengo quindi improbabile che egli possa intraprendere

una attività lavorativa anche di tipo non gravoso ed anche in misura

parziale." (allegato Q doc. I)

Nelle sue

“annotazioni” dell’8 dicembre 2004 il dr. __________, medico responsabile del

SMR, ha osservato:

" Rapporti

allegati all'atto di ricorso:

1.

rapporto della Dr.sa __________ per la

curante dr.sa __________ (30.04.04): cita che

un'attività leggera è possibile; un'attività come quella più pesante di

spostare mobili no, perché portatore di alterazioni degenerative e decondizionamento.

2.

rapporto della dr.sa

__________ per l'avv. RA 1: allega il doc. già

citato e afferma che un

lavoro leggero è sicuramente possibile, dal lato reumatologico.

3.

rapporto del Dr. __________, dermatologo, per

la curante (19.10.04)

nel quale si descrive

la presenza di patologia della pelle, tra cui spicca un eczema misto delle

mani, per il quale è stato curato con successo. L'eczema si è instaurato

durante l'attività svolta presso la __________. Propone di evitare gli

allergeni descritti nel rapporto. Le altre patologie non hanno alcun influsso

sulla CL.

4.

rapporto della dr.ssa __________ per l'avv. RA 1. Espone

le diagnosi

note e quelle nuove.

Parla di severe patologie e di situazione psicologica pesante. Non è definita

alcuna patologia della sfera psichica.

5.

rapporto dei Dr. __________, neurologo

(20.01.04) che esclude

patologie neurologiche.

Malgrado ciò suppone necessari accertamenti della CL con valutazione al SAM e

immette una valutazione così a naso di ev. IL del 50%.

6.

rapporto del dr. __________, pneumologo

(25.03.04) nel quale si attesta

la presenza di

arrossamento (infiammazione) che parla per bronco-tracheite. Si ammette che

esiste un'asma fin dall'età infantile, con funzione polmonare normale e tabagismo

importante. Propone una terapia.

7.

rapporto dello psichiatra dr. __________ che

si occupa del paziente dal

08.07.04

Depone per un

episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici associata a sindrome

ansiosa mista. Ritiene che il signor RI 1 resterà inabile per diversi mesi.

Consultazioni 2-3 volte al mese.

8.

rapporto degenza luglio 04 (due giorni) al cardiocentro:

ergometria

positiva. Segue coronarografia e discussione

per ev. by-pass

9.

Gli altri rapporti e le patologie ivi

descritte sono conosciute.

Gli elementi di valutazione nuovi sono:

a. l'eczema curato e guarito, provocato da

sostanze usate durante

un'attività svolta dal

2003.

senza che sia mai stata conosciuta tramite rapporti medici o valutazioni

del consulente in integrazione.

b. L'insorgenza di un episodio (quindi di durata limitata)

di

depressione medio-grave curata dal luglio 04.

c. Una positività per evoluzione di coronaropatia

che fa valutare

l'indicazione per ulteriore intervento

chirurgico.

Si commenta: vi sono note di reticenza per la

situazione clinica, per non aver informato l'evoluzione dall'estate (luglio

2004) ed aggravazione, magari con note iatrogene, per aver

accentuato dei disturbi, che poi non sembra

abbiano dettato la necessità di abbandonare il lavoro presso la __________ dal

2003.

al momento dell'esame clinico-dermatologico.

Malgrado l'accento messo dai curanti su necessità

di valutazione SAM (non era per nulla necessario) e i chiari rapporti sia cardiologici

che reuamtologici (vedi anche dr.ssa __________, reumatologo

di riferimento del paziente) lasciavano correttamente ammettere la presenza di

una piena CL per attività leggere. Mal si comprende perché dal lato medico si

sia insistito sull'analisi di mercato e sulla certificazione di IL per

difficoltà di occupazione.

Le valutazioni mediche fino a inizio luglio 2004

sono coerenti e corrette.

Una nuova valutazione dello stato di salute si

impone dal luglio 2004, con conseguente valutazione dell'influsso sulla CL.

La nuova valutazione dovrà tener conto degli

elementi sospetti di aggravamento e valutarne la presenza, rispettivamente

valutare la CL in modo "molto" oggettivo." (doc. VI bis)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V

294.

e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che

deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Nella fattispecie l’UAI, dopo

avere preso atto dei nuovi referti medici prodotti con il ricorso, ha

parzialmente modificato le proprie conclusioni precisando che per il periodo

successivo il luglio 2004 sono necessari ulteriori accertamenti medici. Per

quanto riguarda il periodo precedente il luglio 2004 l’amministrazione ha confermato

la propria decisione di rifiuto di prestazioni AI (doc.VI) .

L’assicurato per contro,

riconfermando le proprie tesi ricorsuali, ritiene necessaria l’erezione di una

perizia giudiziaria pluridisciplinare che comprenda anche il periodo anteriore

al mese di luglio 2004 (doc. I).

In concreto, per quanto

attiene ai disturbi fisici, il problema viene in sostanza individuato

principalmente a livello cardiaco.

In esito ad un

approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto medico 30

agosto 2002 il dr. __________, cardiologo, su richiesta della __________, ha

diagnosticato una “cardiopatia ischemica con stato dopo ischemia transmurale,

uno stato dopo infarto miocardico inferiore in data 28.05.01, coronaropatia monovasale

con rottura di placca, severa restenosi, ecc.” concludendo per una totale

incapacità lavorativa nella precedente attività di manovale e propendendo per “un

reinserimento professionale in un’attività sedentaria a scarso impegno fisico

(ad esempio lavori d’ufficio)” (allegato doc. AI 5). Tale valutazione è

stata confermata anche dal dr. __________, cardiologo, presso il quale

l’assicurato è in cura “dalla primavera del 2001” (doc. AI 16). In data

21.

luglio 2004 il dr. __________ ha per contro certificato un peggioramento

dello stato di salute, in particolare sottolineando che l’assicurato “è

stato sottoposto a ripetuti e delicati interventi di dilatazione per una

dissezione (ferita) spontanea nel tratto medio distale del vaso coronarico che

scende sulla parte anteriore del cuore” e che a suo parere ora l’incapacità

lavorativa dell’assicurato “è sicuramente superiore al 50% se non al 70”

(allegato C doc. I). In data 4 novembre 2004, dopo aver elencato tutte le

problematiche che interessano l’assicurato, il dr. __________ ha precisato di

ritenere improbabile che “egli possa intraprendere una attività lavorativa

anche di tipo non gravoso ed anche in misura parziale" (allegato Q

doc. I).

Dal punto di vista reumatologico,

il dr. __________ in data 7 luglio 2003 ha rilevato che “dal lato reumatologico il paziente può essere ritenuto abile al

lavoro in misura completa per qualsiasi attività di tipo leggero" (doc. AI 27). Di stesso avviso anche la dr.ssa __________, reumatologa,

che in data 2 novembre 2004 ha precisato che per l’assicurato “un

lavoro leggero è sicuramente, dal punto di vista reumatologico, possibile”

(allegato R doc. I).

Dal profilo neurologico,

il dr. __________ in data 20 gennaio 2004 ha espresso il parere secondo il

quale l’assicurato debba poter beneficiare di una “valutazione SAM con lo

scopo (benchè sicuramente difficile da ottenere) di una riqualifica

professionale con l'idea di reinserire questo paziente nel mondo del lavoro (in

un'attività leggera) almeno al 50%” (allegato L doc. I).

Riassumendo, dal lato fisico, agli atti non sono presenti validi certificati

medici (salvo quello del dr. __________ del 21 ottobre 2004, diverso dai suoi

precedenti certificati, ma comunque posteriore alla decisione impugnata del 7

ottobre 2004; cfr. allegato C doc. I) che possano in un qualche modo mettere in

discussione le conclusioni cui sono giunti gli specialisti, avallate anche dei

medici del SMR (doc. AI 32 e doc. VIbis).

Per quanto riguarda l’aspetto

psichiatrico agli atti è presente un certificato medico del 27 ottobre 2004

(quindi posteriore alla decisione su opposizione del 7 ottobre 2004) del dr. __________,

psichiatra, dal quale si evince che lo specialista, dopo aver precisato di

avere in cura l’assicurato dall’8 luglio 2004, ha diagnosticato un episodio

depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD 10 - F 32.11) associato

ad una sindrome ansiosa mista (ICD 10 - F 41.3) reattivi alla patologia

cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche recidivanti ed alla

recente separazione coniugale di inizio 2004 (allegato D doc. I). In merito

alla capacità lavorativa lo specialista è dell’avviso che “il signor RI 1

resterà totalmente inabile al lavoro per diversi mesi ancora. Sul piano clinico-esistenziale

vi è il rischio di cronicizzazione del disturbo depressivo-ansioso”

(allegato D doc. I).

In base a tale valutazione

il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha chiesto al TCA che l’incarto

venga retrocesso per ulteriori accertamenti medici relativamente al periodo dal

luglio 2004.

Nella fattispecie, come

vedremo, non può essere dato seguito alla richiesta dell’UAI di rinviare

l’incarto all’amministrazione per definire la situazione medica ed economica a

partire dal mese di luglio 2004 e ritenere per contro valida la situazione

medica ed economica sino a tale mese.

Compito dell’UAI è quello

di stabilire sino all’emanazione del querelato provvedimento (ossia sino alla

decisione su opposizione del 7 ottobre 2004) la situazione medica ed economica

dell’assicurato. L’incarto è da questo punto di vista incompleto.

Al

proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Ora, corrisponde al vero

che alcuni referti medici sono stati trasmessi all’UAI solo con l’atto di

ricorso. Tuttavia, non è possibile prescindere dal fatto che l’UAI non ha

stabilito la situazione relativa all’invalidità del ricorrente sino alla

decisione su opposizione 7 ottobre 2004. Oltretutto, nemmeno è chiaro se i

problemi psichiatrici di cui ha riferito il dr. __________ siano iniziati solo

nel luglio 2004. Egli ha precisato che i problemi di natura psichiatrica (episodio

depressivo di media gravità con sintomi biologici associato ad una sindrome

ansiosa mista) presenti “attualmente” sono “reattivi alla

nota-patologia cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche

recidivanti ed alla recente separazione coniugale (inizio 2004)” (allegato

D doc. I).

Non è chiaro quindi se

questi problemi psichiatrici siano effettivamente insorti solo a partire dal

luglio 2004.

Del resto, anche il dr. __________,

neurologo, il 24 gennaio 2004 ha osservato possibili problematiche di tipo

ansioso e depressivo precisando che “i dolori latero-toracici sinistri

sembrerebbero a prima vista compatibili con un angina pectoris residua (sebbene

talune atipie possano essere evidenziate). La co-morbidità di tipo ansioso (e

depressivo?) potrebbe agire facilitando questo disturbo” (allegato L doc.

I).

Compito

dell’amministrazione, cui l’incarto deve essere retrocesso per ulteriori

accertamenti, sarà quello di verificare con precisione da quando sono insorte

tali patologie psichiatriche con ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

L’amministrazione dovrà poi pronunciarsi con la dovuta precisione in merito

all’eventuale capacità lavorativa residua ed indicare quali attività

l’assicurato può eventualmente ancora svolgere, non senza un’accurata verifica

di ogni sospetto di aggravamento, sino alla data d’emanazione del querelato

provvedimento, dello stato di salute così come indicato dal dr. __________ in

data 21 ottobre 2004 (allegato C doc. I; cfr. anche “annotazioni” dr. __________

dell’8 dicembre 2004, doc. VI bis).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ L’incarto è rinviato

all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo gli accertamenti

conformemente ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI verserà

a RI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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