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Decisione

32.2004.103

valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, parzialmente occupata come salariata; reiezione della domanda di rendita

26 aprile 2005Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona

sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali

della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno

sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto

dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.12

Come detto,

l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per

le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 16 giugno 2003 (doc. AI 42). Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 44 %.

Alla valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla

ricorrente, va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione

casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 44% accertato

nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.

Viste le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, rimaste

incontestate dall’assicurata, il grado d’invalidità globale del 60,80% (65 x

80% + 44 x 20%), arrotondato a 61% (DTF 130 V 121), va altresì confermato.

2.13

Da ultimo,

l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medica.

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

Sulla

scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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