32.2004.104
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Casalinga e lavoratrice. Metodo misto del calcolo d'invalidità.Apprezzamento anticipato delle prove
26 aprile 2005Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.104
Data decisione, Autorità:
26.04.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Casalinga e lavoratrice. Metodo misto del calcolo d'invalidità.Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 4 LAVS
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.104
ZA/td
Lugano
26 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
ottobre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
novembre 2002, RI 1, nata nel 1965, casalinga, precedentemente attiva quale
commessa presso “l’__________ di __________” (sino al 1995), già a beneficio
dall’età di tre anni di mezzi ausiliari (apparecchi acustici, doc. AI 1-73), ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento
di una rendita in quanto affetta da “danno alle orecchie dall’età di tre
anni”, “operazione alla testa (ciste)” e “depressione a causa
della separazione matrimoniale” (doc. AI 75).
Esperiti gli accertamenti
del caso, per decisione 17 novembre 2003 l’UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
• Dall'esame della documentazione medica-specialistica
acquisita agli atti AI si rileva che il danno alla salute di cui la richiedente
è portatrice, tenuto conto sia della patologia psichica che fisica non comporta
incapacità lavorativa alcuna sia nell'ambito dell'esecuzione dei lavori
casalinghi, che per l'esercizio di una attività a carattere lucrativo.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI
88)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurata, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita
d’invalidità, in data 21 ottobre 2004 l’UAI ha emanato una decisione su
opposizione confermando la precedente decisione:
"
(…)
10. Nel caso in esame l'UAI ha
disposto la valutazione dello stato di salute
dell'assicurata
da parte del Servizio medico regionale (SMR). La Dr.ssa __________, del SMR,
posta la diagnosi di episodio depressivo di media entità con sintomatologia
ansiosa ed unico episodio dispercettivo in remissione, stato dopo asportazione
cisti epidermide con localizzazione frontobasale paramediana destra 1998,
ipoacusia in seguito a meningoencefalite virale nell'infanzia compensata con
protesi acustica, alla luce dei rapporti di degenza della __________ di __________,
del rapporto del Dr. __________ del dicembre 2002, del rapporto del __________
del gennaio 2003, del rapporto della Dr.ssa __________ del luglio 2003, ha
rilevato che la patologia principale è quella psichica e all'infuori
dell'episodio di degenza di pochi mesi nel 2002 non determina incapacità
lavorativa né come casalinga né in attività lucrativa, vista la buona
remissione della sintomatologia. Il medico SMR ha rilevato che le altre patologie
citate dal curante Dr. __________ non hanno influsso sulla capacità lavorativa:
la cisti è stata asportata con successo nel settembre 1998 e l'ipoaucusia è
presente dall'infanzia, compensata da protesi acustica. In conclusione non
risulta un'incapacità lavorativa né come casalinga né in attività lucrativa.
11. Con l'opposizione l'assicurata contesta la
valutazione di assenza di incapacità lavorativa.
Tuttavia
non porta alcun elemento medico concreto a sostegno e comprova della sua
valutazione, che rimane quindi allo stadio di un'affermazione soggettiva
smentita dalle valutazioni mediche. In considerazione degli atti all'incarto,
segnatamente la valutazione dello stato di salute dell'assicurato da parte del Servizio
medico regionale (SMR), risulta che il danno alla salute è stato adeguatamente
valutato. Ne discende che, in concreto, non vi sono elementi che giustificano
una diversa valutazione dell'invalidità dall'assicurata rispetto alla decisione
impugnata, la quale si rivela corretta e viene confermata. Di conseguenza
l'opposizione è respinta.
In conclusione l'UAI risolve
1. L'opposizione è respinta
2. La procedura è gratuita
3. Un ricorso contro la
presente decisione su opposizione non ha effetto sospensivo (art. 66 della
legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della legge
federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS))." (Doc. AI 102)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con
l’opposizione precisando:
" (…)
12. In particolar modo,
va rilevato come in virtù degli accertamenti medici eseguiti sinora sia stato
evidenziato quanto segue:
"Normale lo sviluppo
somatopsichico sino all'età di tre anni, quando in seguito ad una probabile
meningo encefalite virale, la paziente avrebbe subito dei danni otologici. L'ipoacusia si sarebbe verificata nel
frequentare la scuola materna, dove la paziente avrebbe mostrato problemi di
linguaggio e, in parte, di socializzazione. Le sarebbero stati perciò applicati
degli apparecchi acustici, il cui utilizzo e funzionamento sarebbe stato
affinato nel corso della (rectius, del) primo anno di scolarità
obbligatoria.[...].
Terminate le scuole
dell'obbligo ha frequentato il tirocinio biennale come parrucchiera ma, a causa
della penuria degli impieghi nella professione appresa, ha iniziato l'attività
lavorativa come commessa presso un grande magazzino, lavoro svolto per 12 anni
sino al momento del matrimonio. Dall'unione
nascono __________ (1995) e __________ (1997). Nessuna complicazione ostetrica
e senza particolarità il post partum. La paziente segnala un progressivo deterioramento dell'intesa sessuale,
intervenuto in particolare dopo la nascita del primo figlio, per l'apparente
mancanza di libido da parte del marito. Nel tempo la relazione coniugale si è
deteriorata, sino alla separazione, apparentemente voluta dal marito nel maggio
2001.[...].
La prima situazione di grave
sofferenza psichica insorge in relazione alla scoperta dell'infedeltà del
marito nel settembre 1998: viene descritto uno stato di agitazione di ansia
pervasiva, che si estingue con la parziale ricomposizione del rapporto
coniugale. A partire dal giugno u.s., comparsa di un "sogno"
ricorrente in cui una donna lucente invita la paziente a seguirla verso la morte"
(cfr. rapporto medico dell'Ospedale __________ di data 29.11.2002, Doc. H).
13. Non c'è chi non veda
come la separazione dal marito abbia molto verosimilmente influito sul suo
stato di salute (soprattutto sul suo stato psichico). Va peraltro considerato
che ella al momento del matrimonio aveva terminato l'attività lavorativa di commessa,
decidendo di dedicarsi totalmente alla propria famiglia. Pur tuttavia, la
scoperta dell'infedeltà del marito ha ingenerato un'accresciuta ansia pervasiva
nella mia mandante, unitamente a desideri suicidali, a seguito di un sogno
ricorrente in cui una donna lucente la invitava a seguirla verso la morte.
14. La Signora RI 1 in seguito ad un
importante scompenso psichico con dispercezioni vere e proprie ha così
necessitato di cure in un ambiente psichiatrico protetto, la Clinica __________
di __________ (cfr. Doc. I),
con successivo trasferimento all'Ospedale __________ di __________. In seguito
ella è stata seguita ambulatorialmente dalla Dott.ssa med. __________ per la cura psichiatrica, e meglio come si
evince dal rapporto medico allestito dalla medesima in data 26.06.2003 (Doc. L).
15. Nonostante la cura sia oramai
giunta a termine, la Signora RI 1 non ha riscontrato apprezzabili
miglioramenti, tanto da non essere più la medesima neppure nella vita
quotidiana con i figli. Ella
infatti ha cercato di reinserirsi nell'ambiente lavorativo, recuperando dal
mese di aprile 2004 un'attività a tempo parziale, in misura del 50%, quale
addetta alle pulizie presso la spett. __________, __________.
16. Detta attività è
apparsa da subito come tra le più consone permettendo alla medesima di poter
intercalare lo svolgimento dell'attività stessa con lunghe pause: ella infatti
lavora ad ore al mattino presto ed alla sera, riuscendo persino ad organizzarsi
con i suoi figli. Pur tuttavia, ella non ha potuto reperire un'attività
lavorativa a tempo pieno proprio a causa dei suoi problemi di salute che le
impediscono di lavorare in quantità superiore (si ricordi in merito come oltre
ai vari disturbi psichici di tipo delirante e ansiolitico che assillano la mia
mandante, sono anche emersi degli episodi epilettici).
17. In particolar modo, non deve
essere trascurato che molto spesso la Signora RI 1 non riesce neppure a
preparare la colazione ai propri figli o a vestirli per poi portarli a scuola,
a causa degli assillanti dolori che la attanagliano (segnatamente forti
emicranie) e che si acuiscono in determinati momenti della giornata. La mia mandante è pertanto costretta in
dette occasioni a rivolgersi alla zia, vicina di casa, affinché provveda a
questi compiti, nonché alla pulizia del suo appartamento allorquando ella non è
in grado di farlo.
18. Non va però neppure trascurato
che se la Signora RI 1 non avesse avuto il danno alla salute, avrebbe
certamente potuto conseguire uno stipendio superiore a quello che oggigiorno
percepisce presso detta Impresa di pulizie, e meglio come evidenziato dai
conteggi salariali (Doc. M) mai
identici essendo la medesima remunerata in base alle ore effettivamente svolte,
e secondo cui non ha neppure diritto alle vacanze
retribuite.
19. Non potendo nella
specifica evenienza svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno, a causa
delle varie sintomatologie che si ripercuotono sul suo stato di salute, si
chiede a codesta lodevole Corte che sia riconosciuto un grado d'invalidità di
almeno il 50%, con la pedissequa assegnazione di una mezza rendita Al, risp.
il 60%, con la relativa assegnazione di tre quarti di rendita Al.
20. In aggiunta,
considerato che gli ultimi accertamenti medici risalgono al mese di giugno
2003, ad oramai un anno e mezzo di distanza, s'impone chiedere all'UAI che
siano predisposti approfonditi accertamenti medici, volti a delineare quali
possono essere le affezioni invalidanti - sia dal profilo psichico sia da
quello fisico - della mia mandante, in quale misura esse possono provocare
un'inabilità lavorativa alla medesima e se sia subentrato un peggioramento
dello stato di salute dell'assicurata de qua.
P. Q. M., richiamati gli artt. 6 - 7 - 8 - 16 LPGA, 28 LAI e 27 OAl, nonché
qualsivoglia ulteriore disposizione si rendesse applicabile alla presente
fattispecie, si domanda
sia giudicato
In via principale:
1. II presente ricorso è accolto e
di conseguenza è accordato alla Signora RI 1 un grado d'invalidità di almeno il
50% - 60%, con la pedissequa assegnazione di risp. mezza rendita Al o tre
quarti della rendita Al.
2. Spese e ripetibili
protestate" (doc. IV)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
preso atto dell'allegato
ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni
già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per
l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione,
della quale postula l'integrale conferma.
Si rileva inoltre come la
qui ricorrente sostiene di aver subito un peggioramento sostanziale del proprio
stato di salute e chiede pertanto di essere sottoposta ad ulteriori
accertamenti peritali, senza tuttavia portare alcun elemento medico concreto
che comprovi quanto da lei asserito.
Di conseguenza, l'affermazione
dell'assicurata rimane allo stadio di una pura e mera valutazione soggettiva,
smentita del resto dalle risultanze mediche agli atti.
In effetti, in
considerazione degli atti dell'incarto, segnatamente la valutazione dello stato
di salute dell'opponente da parte del Servizio medico regionale (SMR), risulta
in maniera inequivocabile come il danno alla salute sia stato adeguatamente
valutato; ne discende pertanto che, nella fattispecie concreta, non vi sono
elementi che giustificano una diversa valutazione dell'invalidità della
ricorrente rispetto alla decisione su opposizione impugnata, la quale si rivela
pienamente corretta.
Visto quanto sopra, si
chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata
e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. VI)
1.5. In data 20 gennaio 2005 il legale
dell’assicurata ha chiesto una proroga di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. VIII).
In data 21 gennaio 2005 il
TCA ha concesso la chiesta proroga (doc. IX).
Nessun ulteriore mezzo di
prova è stato tuttavia notificato da parte del legale.
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA,
l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata
legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate
prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nella fattispecie, in data 9
ottobre 2000 il dr. __________, neurologo, su richiesta del medico curante ha
visitato l’assicurata. Nel suo rapporto medico del 10 ottobre 2000 ha attestato:
" Decorso e valutazione
Il decorso di questa
paziente è favorevole senza più ripresentazione di episodi suggestivi di
comizialità (episodi stereotipati con vomito mattutino) ormai dal gennaio 1999.
La terapia di carbamazepina è ben tollerata e assunta regolarmente con tasso
ematico nella norma. Oltre agli esami da te effettuati ti prego ancora di voler
completare il bilancio attuale determinando i valori epatici. Non verrebbe
comunque assunta alcuna bevanda alcolica. Lo stato ansioso è pure migliorato
senza terapia specifica.
Il tracciato
elettroencefalografico è pure normale senza focalizzazioni né elementi
epilettico-specifici.
Di fronte quindi al
decorso favorevole è indicato da un lato mantenere la terapia anticomiziale
attuale, dall'altro effettuare un esame neurologico con elettroencefalogramma e
tasso ematico fra dodici mesi. E' stata discussa anche la possibilità di
un'eventuale diminuzione rispettivamente arresto della terapia anticomiziale
che imporrebbe però un'inabilità alla guida fino a tre mesi dopo la sospensione
della terapia, che la paziente desidera però evitare" (allegato doc. AI
80)
In data 29 novembre 2002 i
medici dell’Ospedale __________ di __________, presso cui l’assicurata è stata
degente dal 3 settembre 2002 al 16 ottobre 2002, hanno rilevato:
" Diagnosi:
1. Episodio depressivo di
media entità con importanti aspetti ansiosi (F32.1), DD: sindrome ansiosa
generalizzata
2. Unico episodio
psicotico breve
Diagnosi collaterali:
1. Meningo-encefalite
probabilmente virale a 3 anni di età con lesione otologica
2. Esiti da ablazione di
neoplasia in sede retro-orbitale dx (fecit Prof. __________) nel settembre 1998
3. Emicrania dalla
pubertà
4. ICD 10 Z61 + Z63
(…)
evoluzione e decorso:
l'emergenza di rilevanti aspetti depressivi suggerisce di introdurre una
terapia timolettica con Fluctine. L'assenza della sintomatologia psicotica
permette di diminuire progressivamente, sino a sospenderlo, il trattamento
neurolettico con Risperdal. Questo approccio farmacologico e la presa a carico
psicoterapeutica di carattere supportivo producono un miglioramento del timismo
e con esso la ricomparsa di una buona progettualità. In seguito si osserva un
decorso complessivamente favorevole con buona remissione degli aspetti
ansioso-depressivi che permette di dimettere la paziente il 16.10.02. E' stata
organizzata una presa a carico psichiatrica da parte della dr.ssa Iorno e la
prosecuzione dei trattamenti ergoterapico e fisioterapico individuale (con
tecniche di rilassamento) iniziato durante la degenza" (allegato doc. AI
80)
Il medico curante dell'assicurata,
dr. __________, generalista, in data 17 dicembre 2002 ha certificato:
" 3- Paziente di 37 anni, in discrete condizioni
generali, due gravidanze a termine, portatrice di una cofosi bilaterale
secondaria e meningo-encefalite in età pediatrica.
nel 1991, comparsa di
turbe del comportamento accompagnate da cacosmia, sino alla primavera del 1998,
dove compaiono episodi di vomito a getto mattutino. Viene vista al PS del __________ dove viene considerato
unicamente l'aspetto psichiatrico, ma dopo valutazione internistica, si procede
con gli accertamenti del caso dove alla TAC e all'RMi cerebrale si giunge alla
diagnosi di tumore nella fossa cranica anteriore.
Sottoposta a craniotomia
con diagnosi di cisti epidermoide nel settembre 98.
Sino al gennaio 99 episodi
di comizialità che con protezione non si ripresentano nel futuro.
Lo scorso mese di agosto scompenso
psichico con episodio psicotico che porta ad un ricovero dapprima presso la
clinica __________ e continuazione del trattamento presso l'Ospedale __________
di __________ nel reparto di psichiatria sotto le cure del Dr. __________.
7) attualmente in cura
psichiatrica con la seguente terapia:
Fluctine 20 mg, Lexotanil
3 die, Temesta 1 al bisogno, Tegretol 400 mg 1 e ½ die.
Dal profilo prognostico,
vedendo la diagnosi psichiatrica, essa rimane riservata" (doc. AI 80)
In data 27 gennaio 2003 i
medici della Clinica __________ di __________, presso cui l’assicurata è stata
degente dal 14 agosto 2002 al 3 settembre 2002, hanno rilavato:
" (…)
La prima situazione di
grave sofferenza psichica è insorta in relazione alla scoperta dell'infedeltà
del marito nel settembre 1998. Viene descritto uno stato di agitazione e
d'ansia pervasiva. Dal giugno 2002 è avvenuta la comparsa di un sogno
ricorrente in cui una donna lucente invitava la paziente a seguirla verso la
morte. Tale sogno, nel corso della degenza in CPC, ha assunto connotazioni di
una dispercezione vera e propria.
Nel luglio sempre del
2002, c'è stata l'insorgenza di un'insonnia tenace, di un progressivo aumento
dell'ansia, unitamente all'emergere di pensieri di rovina e d'inutilità.
In settembre il sogno
della donna lucente appariva martellante e la suicidalità in esso espressa
spingeva la paziente a chiedere il ricovero. L'aumento della terapia con Risperdal
ha fatto regredire i fenomeni dispercettivi, ma alla dimissione dalla CPC
permanevano un tono dell'umore deflesso a tratti ed importanti stati d'ansia.
La signora RI 1 veniva trasferita
presso l'Ospedale __________ di __________.
4. Disturbi soggettivi:
ansia, agitazione,
insonnia, paura ed attrazione nei confronti della morte.
5. Constatazioni:
La paziente si presentava
vigile, cosciente, orientata, accessibile e disponibile ai colloqui, con
abbigliamento ed igiene personale curati. Attenzione, concentrazione e
comprensione, conservate. Il corso del pensiero era normale, la capacità logica
e di giudizio erano conservate. Verbalizzava dispercezioni sotto forma di una
donna bianca e lucente che la invitava a seguirla verso la morte. Il tono
dell'umore era deflesso ed erano presenti importati stati d'ansia.
6. Esami specialistici:
esami di laboratorio,
elettrocardiogramma
7. Provvedimenti
terapeutici/prognosi:
Con un adeguato sostegno
psicoterapeutico e blandi dosaggi di neurolettici ed antidepressivi, la
paziente potrà godere di un più che discreto stato di salute psicofisico" (allegato
doc. AI 80).
Nell'allegato al rapporto
medico 27 gennaio 2003 i medici della Clinica __________ di __________ hanno
precisato:
" 1. Domande sull'attività attuale
La paziente è dal 1989
che non lavora, ha portato a termine un tirocinio biennale come parrucchiera ma
a causa, in quegli anni, della penuria di impieghi nella professione appresa ha
iniziato l'attività lavorativa come commessa presso un grande magazzino per 12
anni.
Dopo il matrimonio si è
occupata delle attività di casa.
1.1. Che conseguenze ha
il disturbo alla salute sull'attuale attività?
Il disturbo alla salute
non ha conseguenze né sull'attività di casalinga né sull'eventuale attività di
commessa o di parrucchiera.
1.2. E' ancora
proponibile l'attività attuale? Si
Se sì, per quanto tempo
(ore al giorno)? A tempo pieno
1.3. Esiste inoltre una
diminuzione del rendimento? NO
Se sì, in che misura?
2. Domande su possibili
provvedimenti d'integrazione
2.1. Si può migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?
Non è necessario
Se sì, con quali
ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari,
modifiche del posto di lavoro ecc.)?
Come si ripercuotono
questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
2.2. L'assicurato è in
grado di svolgere altre attività? SI
2.2.1.Se sì, da quando?
Per l'accertamento della data di un
possibile inizio lavorativo, potete rivolgervi alla Dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia che ha preso a carico la paziente dopo le dimissioni
dall'Ospedale __________ di __________ del 16.10.2002.
Di che tipo di attività
si potrebbe trattare?
Di che cosa bisognerebbe
tener particolarmente conto?
In quale misura (ore al
giorno) queste attività possono essere svolte?
2.2. Per questi limiti di
tempo vi è un rendimento ridotto?
A mio parere non vi
sarebbe un rendimento ridotto" (allegato doc. AI 80).
In data 26 giugno 2003 la
dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha certificato un’incapacità
lavorativa totale dal 3 settembre 2002 al 16 settembre 2002:
" (…)
Disturbi attuali e stato
psichico:
L'interessata dal 1998 soffre di
stati d'ansia importanti insorti in seguito alla summenzionata conflittualità
coniugale protraendosi fino giugno 2002, quando si assiste ad un vero e proprio
scompenso psichico importante, con dispercezioni vere e proprie che necessitano
cure in ambiente psichiatrico protetto (__________) con successivo
trasferimento presso l'Ospedale __________ di __________, data la pronta
remissione della sintomatologia florida e acuta.
Grazie ad una presa a carico
psicoterapica di sostegno, nonché ergosocioterapica e fisioterapica si è
assistito ad un'ulteriore remissione della sintomatologia e la paziente ha
potuto essere dimessa (Degenza dal 3.9.02 al 16.10.02).
Ho seguito successivamente la
paziente a livello ambulatoriale riscontrando, nonostante le sue difficoltà e
l'ambiente famigliare turbato un discreto funzionamento socio-economico che di
per sè non comporta quindi un'incapacità lavorativa, nè in qualità di
impiegata/lavoratrice, nè in qualità di casalinga.
Diagnosi:
Episodio depressivo di
media entità con importante sintomatologia ansiosa (ICD10F32.1)
inoltre ICD 10 Z61 e Z 63
Capacità di guadagno:
di per se non compromessa
maggiormente rispetto gli anni precedenti, durante i quali comunque per scelta
ha svolto (e continua farlo) attività in qualità di casalinga:
Prognosi:
incerta." (doc. AI 84)
Nella sua “proposta
medico” del 13 novembre 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:
" Diagnosi
Episodio depressivo di
media entità con sintomatologia ansiosa ed unico episodio dispercettivo, in
remissione.
Stato dopo asportazione
cisti epidermide con localizzazione frontobasale paramediana destra 1998.
Ipoacusia in seguito a
meningoencefalite virale nell'infanzia compensata con protesi acustica
Rapporto di degenza Clinica __________
__________ servizio di psichiatria (03.09.2002) al 16.10.2002:
decorso favorevole con
buona remissione degli aspetti ansioso-depressivi e ricomparsa di buona
progettualità. Non si esprime sulla capacità lavorativa.
Rapporto medico AI
curante Dr. __________ 12/2002
IL essenzialmente legata
alla patologia psichiatrica con prognosi riservata.
IL oscillante tra
100%-50% dal 8/1998, dal gennaio 2003 prevedibile II 50%.
Rapporto medico AI
Clinica __________ 1/2003
(trattamento dal
14.08.2002 al 03.09.2003).
Il disturbo alla salute
psichica non ha conseguenze sull'attività di casalinga né sull'eventuale
attività di commessa o parrucchiera, possibile con pieno rendimento
Rapporto medico AI curante
psichiatra Dr.ssa __________ 7/2003
Periodo di IL 100% in occasione di
degenza __________ e successiva degenza __________).
Remissione della
sintomatologia, in seguito discreto funzionamento socio-economico senza
compromissione della capacità lavorativa in attività lucrativa o come
casalinga. Può svolgere qualsiasi attività lucrativa.
Conclusione
La patologia principale è
quella psichiatrica, con insorgenza di episodio depressivo-ansioso dal 1998
(conflittualità coniugale) con scompenso psichico e unico episodio
dispercettivo manifestatosi in estate 2002 necessitante ricovero in ambiente
psichiatrico.
La valutazione dello stato di salute
psichiatrico e della capacità lavorativa da parte dei medici psichiatrici
coinvolti è concordante: al di fuori della degenza ospedaliera dal 14.08.2002
al 16.10.2002 non esiste incapacità lavorativa nè come casalinga, né in
attività lucrativa visto la buona remissione della sintomatologia.
Le altre patologie citate
dal curate Dr. __________ non hanno
influsso sulla capacità lavorativa: la cisti epidermide cerebrale è stata
asportata con successo in settembre 1998 ed una relazione tra la cisti
intracranica ed i disturbi psichici è del tutto speculativa (vedi valutazione
Servizio di neurochirugia 2/1999).
L'ipoacusia è presente
dall'infanzia, compensata da protesi acustica.
In base alle valutazioni
psichiatriche sopraelencate l'A. quindi non presenta e non ha presentato una IL
di lunga durata né come casalinga, né in eventuale attività lucrativa." (doc. AI 87)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Per quanto concerne l'aspetto
psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui sono giunti gli specialisti interpellati.
In concreto, nel referto
26 giugno 2003 la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, sulla base di
diverse consultazioni con l’assicurata iniziate il 3 settembre 2002 (vedi anche
rapporto 29 novembre 2002 Ospedale __________ __________, allegato doc. AI 80),
dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati
anamnestici e delle constatazioni obiettive (“disturbi attuali e stato
psichico”), ha concluso che l'assicurata, affetta da “episodio
depressivo di media entità con importante sintomatologia ansiosa (ICD 10 F 32.1
e ICD Z 61 + 63)” presenta, dal punto di vista psichiatrico, una completa capacità
lavorativa sia in qualità di “impiegata/lavoratrice” che in qualità di “casalinga”
(doc. AI 84).
Anche gli specialisti
interpellati hanno avuto modo di esprimere una valutazione sostanzialmente
concordante con quella della succitata psichiatra.
Fatti
I medici dell’ Ospedale __________
__________ alla dimissione dell’assicurata hanno osservato “un decorso
complessivamente favorevole con buona remissione degli aspetti
ansioso-depressivi che permette di dimettere la paziente il 16.10.02”
(allegato doc. AI 80).
A tali conclusioni sono
giunti anche i medici della Clinica __________ di __________, i quali in data
27 gennaio 2003 hanno rilevato che “il disturbo alla salute non ha
conseguenze né sull’attività di casalinga né sull’eventuale attività di commessa
o di parrucchiera” (cfr. allegato doc. AI 80).
I medici della Clinica __________
di __________ hanno inoltre precisato che provvedimenti d'integrazione non sono
nel caso concreto indicati.
Tali valutazioni hanno
trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 87), la
quale, dopo attenta analisi di tutte le affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, ha individuato quale patologia principale per un’eventuale
incapacità lavorativa unicamente quella psichiatrica.
Infatti, per quanto
attiene alle altre patologie fisiche indicate dal medico curante dr. __________
(stato da asportazione cisti epidermide nel 1998, secondaria epilessia e stato
da meningo encefalite virale a 3 anni con secondaria ipoacusia bilaterale, doc.
AI 80) va osservato che queste non hanno nessuna influenza sulla capacità di
lavoro in quanto la cisti epidermide cerebrale è stata asportata con successo
nel settembre del 1998 (cfr. rapporto medico 9 febbraio 1999 del dr. __________
del servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, allegato
doc. AI 80), mentre l’ipoacusia è stata compensata da protesi acustica (doc. AI
1-73 e 87).
Alla luce
di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Considerandi
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento
dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presenta una totale
capacità lavorativa sia nella sua ultima professione di commessa che in quella
di casalinga. Di conseguenza – contrariamente a quanto postulato con il gravame
– i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità non appaiono
adempiuti.
2.9
La
ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’esecuzione di “approfonditi
accertamenti medici, volti a delineare quali possono essere le affezioni
invalidanti - sia dal profilo psichico sia da quello fisico - della mia
mandante, in quale misura esse possono provocare un'inabilità lavorativa alla
medesima e se sia subentrato un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurata de quo” (doc. IV).
In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
Stante
quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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