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Decisione

32.2004.104

incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Casalinga e lavoratrice. Metodo misto del calcolo d'invalidità.Apprezzamento anticipato delle prove

26 aprile 2005Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I medici dell’ Ospedale __________

__________ alla dimissione dell’assicurata hanno osservato “un decorso

complessivamente favorevole con buona remissione degli aspetti

ansioso-depressivi che permette di dimettere la paziente il 16.10.02”

(allegato doc. AI 80).

A tali conclusioni sono

giunti anche i medici della Clinica __________ di __________, i quali in data

27 gennaio 2003 hanno rilevato che “il disturbo alla salute non ha

conseguenze né sull’attività di casalinga né sull’eventuale attività di commessa

o di parrucchiera” (cfr. allegato doc. AI 80).

I medici della Clinica __________

di __________ hanno inoltre precisato che provvedimenti d'integrazione non sono

nel caso concreto indicati.

Tali valutazioni hanno

trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 87), la

quale, dopo attenta analisi di tutte le affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, ha individuato quale patologia principale per un’eventuale

incapacità lavorativa unicamente quella psichiatrica.

Infatti, per quanto

attiene alle altre patologie fisiche indicate dal medico curante dr. __________

(stato da asportazione cisti epidermide nel 1998, secondaria epilessia e stato

da meningo encefalite virale a 3 anni con secondaria ipoacusia bilaterale, doc.

AI 80) va osservato che queste non hanno nessuna influenza sulla capacità di

lavoro in quanto la cisti epidermide cerebrale è stata asportata con successo

nel settembre del 1998 (cfr. rapporto medico 9 febbraio 1999 del dr. __________

del servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, allegato

doc. AI 80), mentre l’ipoacusia è stata compensata da protesi acustica (doc. AI

1-73 e 87).

Alla luce

di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Considerandi

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presenta una totale

capacità lavorativa sia nella sua ultima professione di commessa che in quella

di casalinga. Di conseguenza – contrariamente a quanto postulato con il gravame

– i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità non appaiono

adempiuti.

2.9

La

ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’esecuzione di “approfonditi

accertamenti medici, volti a delineare quali possono essere le affezioni

invalidanti - sia dal profilo psichico sia da quello fisico - della mia

mandante, in quale misura esse possono provocare un'inabilità lavorativa alla

medesima e se sia subentrato un peggioramento dello stato di salute

dell'assicurata de quo” (doc. IV).

In

merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

Stante

quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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