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Decisione

32.2004.105

revisione. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Casalinga e salariata. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo misto. Determinazione delle quote parti di casalinga e salariata

18 maggio 2005Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i gradi d'invalidità la signora RI 1 aveva comunque diritto ad una rendita

intera. La differenza assume però una grande importanza a partire dall'1.1.04,

poiché col grado d'invalidità del 68% l'assicurata ha solo diritto ad un 3/4 di

rendita.

Prima ancora dell'entrata

in vigore delle modifiche previste dalla 4° revisione AI, l'assicurata in data

24.6.03 ha risposto al vostro questionario per la revisione periodica della rendita

affermando di essere peggiorata. Pure i medici del __________ di __________,

che l'hanno in regolare cura, hanno confermato il peggioramento. Il dato però

più importante raccolto durante la procedura di revisione, che è passato

verosimilmente inosservato, è l'attestazione 22.7.03 dell'Agenzia comunale AVS

di __________, dalla quale si viene a conoscenza che il marito dell'assicurata

è stato licenziato dal proprio posto di lavoro e che ha trovato un nuovo lavoro

al 50%, mentre per il restante 50% è iscritto all'assicurazione disoccupazione.

In considerazione di questo fatto (difficoltà finanziarie attuali e incertezza

sulla situazione economica futura della famiglia), che la signora prima della

nascita dei figli ha sempre lavorato a tempo pieno, e che anche il figlio

minore è divenuto sempre più autonomo, avreste dovuto valutare nuovamente lo

stato dell'assicurata, cioè se considerarla ancora salariata a tempo parziale

oppure salariata a tempo pieno e pertanto modificare il metodo di valutazione

dell'invalidità. In effetti la consolidata giurisprudenza in materia prevede

che ad ogni revisione si debba dapprima stabilire se sono cambiate le

condizioni generali e con quale metodo di valutazione si debba procedere.

Dalla lettura

dell'incarto e da quanto detto poc'anzi, ritengo che bisognava considerare la

signora RI 1 quale persona che senza il danno alla salute avrebbe indubbiamente

ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, verosimilmente quale custode di

palazzi e cameriera, cioè che le avrebbe permesso dei tempi di lavoro

flessibili e adattabili alle esigenze della famiglia. In tal caso, al posto di

confermare il grado d'invalidità del 68%, con decisione 25.2.04 si doveva

continuare ad accordare una rendita intera valutandola per la sola attività salariata

(grado invalidante del 100%).

Rappresentata allora dal __________,

con lettera 9.3.04 l'assicurata ha prodotto nuovi certificati medici. La

lettera del __________ è più che scarna: la si intitola "domanda di

aggravamento", ma in pratica la motivazione viene lasciata alla penna

dei medici che hanno redatto i referti allegati. Nello scritto 27.2.04 della

dr.ssa __________ indirizzato aIl'UAI, la curante afferma che "ho

ricevuto la vostra decisione concernente la riduzione della rendita di

invalidità della paziente sopraccitata.

Non sono d'accordo con

la vostra decisione visto che la paziente continua a peggiorare". Quindi lo scritto della dr.ssa __________

non deve tanto essere inteso quale domanda di aumento del grado d'invalidità

(revisione), bensì quale contestazione del fatto che si sia confermato il grado

del 68% riducendo la rendita da intera a ¾. In effetti lo scritto del __________

9.3.04 è giunto mentre la decisione 25.2.04 non era ancora cresciuta in

giudicato e ci si chiede, proprio leggendo la contestazione della dr.ssa __________,

se non avreste per lo meno dovuto chiedere al rappresentante legale

dell'assicurata se con lo scritto 9.3.04 intendeva inoltrare un'opposizione

contro la decisione 25.2.04 o semplicemente introdurre una domanda di revisione.

In effetti alla procedura d'opposizione non si debbono porre condizioni troppo

restrittive e in caso di dubbio si deve interpretare lo scritto e le

contestazioni contenutevi, compresi gli allegati (v. Kieser, ATSG-­Kommentar,

Art. 52 Rz.13-14).

In tutta risposta avete

invece deciso di emanare la decisione 22.3.04 di non entrata in materia, in

quanto la documentazione medica prodotta non avrebbe apportato fatti nuovi

rilevanti. Anche ciò non risulta a mio avviso pienamente corretto:

- il referto del __________ afferma che

negli ultimi mesi avrebbero assistito ad un progressivo peggioramento delle

condizioni psichiche della paziente;

- la dr.ssa __________ riferisce di un

processo flogistico tipo tendinotico ai piedi e dell'imminente ricovero alla

Clinica di __________ per cure intensive;

- la dr.ssa __________ conferma

un'ambliopia exanisometropia con assenza della visione stereoscopica e della

visione binoculare.

Si tratta di elementi in

parte nuovi, che necessitavano per lo meno di una richiesta di approfondimento.

In conclusione ritengo

che alla signora RI 1 spetti nuovamente una rendita intera d'invalidità a far

stato dall' 1.1.04 per i seguenti motivi:

- il grado d'invalidità fissato nel 2002

doveva essere dell'80% e non del 68%, visto che l'inabilità lavorativa nei

lavori domestici era stata fissata dal SAM per motivi psichici al 60% e secondo

la citata giurisprudenza doveva avere la priorità sulla conclusione

dell'inchiesta a domicilio;

- in occasione della revisione periodica

della rendita nel giugno 2003 si doveva modificare il metodo di calcolo del

grado d'invalidità, considerando l'assicurata unicamente quale persona

salariata, viste le mutate condizioni familiari e finanziarie;

- lo scritto 9.3.04 dell'allora

rappresentante legale dell'assicurata doveva essere considerato quale

opposizione alla decisione 25.2.04 e pertanto l'ultima decisione 22.3.04 non

doveva essere di non entrata in materia, tanto più che i referti prodotti

apportavano elementi nuovi, che abbisognavano per lo meno di una richiesta di

approfondimento.

Alla luce di quanto

esposto vi chiedo pertanto di voler annullare le decisioni sopraccitate e di

voler nuovamente accordare alla signora RI 1 una rendita intera d'invalidità a

partire dal 1.1.04." (Doc. AI 80)

1.5. In data 21

ottobre 2004 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando la

precedente decisione:

" (...)

4. Per quel che concerne l'aspetto medico, viste le

osservazioni dell'opponente e la certificazione medica prodotta a seguito della

degenza dell'assicurata avvenuta dal 07 aprile 2004 al 28 aprile 2004 presso la

Clinica __________, il caso è stato risottoposto per competenza al Servizio

medico regionale dell'AI (SMR), il quale in un primo tempo ha richiesto

direttamente al Servizio psico-sociale (__________di __________ alcuni

complementi informativi, ordinando successivamente una perizia psichiatrica

presso il __________.

Sulla scorta delle informazioni raccolte in questi ambiti e tenuto

evidentemente debito conto degli atti medici già a disposizione, il SMR ha

infine rassegnato il rapporto conclusivo, fornendo le principali seguenti

considerazioni:

- lo stato clinico dell'apparato locomotore

descritto nel rapporto 11 maggio 2004, relativo alla degenza avvenuta presso la

Clinica __________, non si discosta da quanto osservato in precedenza, in

particolare in occasione dell'esame peritale del Servizio di accertamento

medico dell'AI (SAM) eseguito nel novembre 2001; viene altresì posto l'accento

sulla struttura di personalità della paziente (postura rigida, passività,

attitudine vittimistica);

- dalla documentazione medica resa dall'__________,

si constata una dettagliata descrizione della situazione, ove si è cercato in

modo ragionevole di distinguere la patologia da elementi estranei alla stessa;

la discussione sulla capacità lavorativa mostra come le risorse siano comunque

ancora di discreto livello anche se non sfruttate, mentre la valutazione dello

stato di salute conferma la stazionarietà dello stesso.

Il

SMR ha quindi concluso affermando che non vi è stata evoluzione dello stato di

salute, ragione per cui l'abilità al lavoro deve essere reputata invariata

rispetto al 2001, epoca della citata perizia SAM.

5. Per quanto attiene al grado di inabilità riferito

all'attività di casalinga, occorre in primis sottolineare che la decisione 26

agosto 2002 è cresciuta in giudicato senza che l'assicurata abbia sollevato

obiezione alcuna al riguardo.

Considerato che in sede di revisione non è stato possibile oggettivare

peggioramento alcuno dello stato valetudinario, non si giustifica una modifica

del grado di invalidità.

In via abbondanziale, e con riferimento alle obiezioni sollevate

dall'assicurata concernenti la discrepanza fra la valutazione medico teorica e

quella pratica, si tiene comunque a precisare quanto segue.

Secondo consolidata giurisprudenza, e come rilevato dall'opponente,

allorquando ci si trova in presenza di problematiche psichiatriche, in caso di

divergenza fra la valutazione medico teorica e quella esperita dall'assistente

sociale prevale di regola la prima. Occorre comunque che la valutazione medica

rispetti determinati criteri di oggettività e precisione.

Ora, nel caso in oggetto, si annota che a fronte di una precisa

valutazione esperita dall'assistente sociale, si trova agli atti una

valutazione psichiatrica che nemmeno accenna agli impedimenti riscontrati

dall'assicurata nello svolgere le proprie mansioni di casalinga (cf. rapp.

dott. __________ 04.12.2001).

A ciò si aggiunga il fatto che l'ultima consultazione medica, evidenziando

una chiara tendenza all'aggravamento da parte dell'interessata, ha concluso

alla presenza d'una capacità lavorativa pari al 60% (cf. perizia dott. __________

12.08.2004). Se questo nuovo giudizio non è idoneo a motivare una revisione, in

quanto come già precisato non evidenzia un cambiamento a livello di stato di

salute, quanto meno concorre a confermare la bontà della valutazione esperita a

suo tempo dall'assistente sociale.

6. L'opponente ha contestato anche il metodo di

valutazione del grado di invalidità, applicato dall'UAI in sede di revisione in

conformità alle disposizioni di cui al succitato art. 28 cpv. 2 ter LAI. Chiede

in concreto che il suo caso assicurativo sia valutato esclusivamente secondo

l'art. 16 LPGA, ossia per rapporto al solo pregiudizio economico riscontrabile

nell'esercizio di un'attività lucrativa confacente svolgibile a tempo pieno.

A sostegno dell'applicazione di questa variante, dichiara in primo luogo

che, in assenza del danno alla salute e cresciuti i figli, ella avrebbe indubbiamente

ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, verosimilmente quale custode di

palazzi e cameriera, mentre d'altro canto afferma che le sopraggiunte

difficoltà finanziarie attuali, nonché l'incertezza sulla situazione economica

futura della famiglia, sarebbero aspetti che avrebbero giocato un ruolo

determinante nella ripresa di un'attività lucrativa da compiere al 100% e ad

orario completo.

Occorre rilevare che al momento dell'insorgere dell'incapacità

lavorativa, ovvero nel luglio 1999, l'assicurata disponeva di un contratto di

lavoro con la società __________, stipulato a partire dal 01 ottobre 1995, che

la impegnava sull'arco di 4,20 ore al giorno per 5 giorni la settimana, in

qualità di custode a tempo parziale, con retribuzione mensile di fr. 2'025.-,

rispettivamente fr. 26'325.- annui. Esaminando i redditi sottoposti all'AVS,

conseguiti dall'assicurata negli anni precedenti l'ottobre 1995, si può notare

come non abbiano mai raggiunto valori simili, bensì regolarmente inferiori.

Ora, la giurisprudenza in vigore, precisa che per stabilire l'invalidità

di assicurate coniugate, separate o divorziate determinante è l'attività che

verrebbe esercitata se non fosse insorto il danno alla salute. È quindi

necessario esaminare la situazione generale dell'assicurata in relazione alle

componenti personali, professionali, sociali ed economiche, alfine di

determinare se essa, nel caso avesse goduto di buona salute, avrebbe dedicato

la parte più importante della sua attività ad un'occupazione lucrativa a tempo

pieno o parziale o all'economia domestica. Per circoscrivere il campo di

attività probabile dell'assicurata, nell'ipotesi che avesse goduto di buona

salute, bisogna di conseguenza prendere in considerazione la necessità

finanziaria che la spinge a riprendere o ad estendere l'attività lucrativa,

come pure gli eventuali oneri educativi e di cura dei figli, la sua età, le sue

qualifiche professionali, la sua formazione e le sue affinità e capacità

personali.

Nello specifico, valutando attentamente gli atti dell'incarto, non sono

emersi elementi particolari ed indizi concreti che possano indurre

l'amministrazione a valutare il grado di invalidità dell'assicurata solo a

norma dell'art. 16 LPGA. Pertanto, in mancanza di argomenti sostenibili e

oggettive ragioni, l'applicazione del metodo misto deve essere ritenuta

corretta.

In conclusione dunque, la

decisione di riduzione della rendita da intera a tre quarti merita conferma.

Pertanto, l'Ufficio Al

del Canton Ticino

risolve:

1 Le opposizioni 27

febbraio e 7 maggio 2004 sono respinte.

Considerandi

2.

La decisione 25 febbraio 2004 è

confermata, mentre la decisione 22 marzo 2004 è annullata.

3.

La procedura è gratuita.

4.

Un ricorso contro questa decisione su opposizione

non avrà effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'invalidità (LAI)

e art. 97 della legge federale sulla vecchiaia e superstiti (LAVS))."

(Doc. AI 99)

1.6

Con

tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dalla

RA 1, ha chiesto che le venga versata una rendita intera d’invalidità a

far tempo dal 1° aprile 2004, motivando:

" (...)

III. IN DIRITTO

1.

Nella

decisione su opposizione sono già state ampiamente illustrate le nozioni e le

basi legali per poter ottenere delle prestazioni da parte dell'assicurazione

invalidità.

I

punti controversi nella fattispecie sono a sapere in quale misura l'assicurata

è da ritenersi casalinga ed in quale misura salariata e - nel caso il grado di

invalidità dovesse essere valutato sulla base del metodo misto - quale è il

grado di invalidità che l'assicurata presenta nell'ambito casalingo.

2.

Secondo costanti giurisprudenza e dottrina una

volta stabilito, il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità

non resta invariato. Ad ogni revisione va infatti accertato quale sarebbe stata

l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse divenuto invalido (DTF 98 V

262; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Lausanne, p.

109).

3.1

Dall'attestazione dell'__________ di __________

del 22 luglio 2003 si evince che il marito dell'assicurata era stato licenziato

dal proprio posto di lavoro e che aveva trovato un nuovo lavoro al 50% mentre

per il restante 50% era iscritto all'assicurazione disoccupazione. Nel

frattempo (dal 18 ottobre 2004) egli è stato assunto presso una nuova azienda.

Il suo salario, che prima del licenziamento ammontava a Fr. 5'350.--, ammonta

ora a Fr. 4'000.- mensili. L'assegno disoccupazione coprente la differenza

verrà versato solo fino al 31 marzo 2005.

3.2

L'assicurata è entrata in Svizzera nel gennaio del

1981.

Dal 1981 sino al 1995 (anno in cui è stata assunta quale custode dalla __________

a tempo parziale) essa ha lavorato come segue:

Periodo

Luogo di lavoro

Funzione

Grado di

occupazione

Datore di lavoro

1981.

__________

cameriera

100.

% (stagionale/perm.A)

__________

1982-04.1984

__________

cameriera

100%

(stagionale/perm.A)

__________

05-1984

-

01.1986

__________

cameriera

100%

__________

02.

-05.1986

__________

operaia

100%

__________

07.

-12.1986

__________

cameriera

100%

__________

01.

-

07.1991

__________

cameriera

100%

__________

(cessata

attività)

07-09.1991

congedo

maternità

09.

-

12.1992

disoccupazione

100%

documentazione

annullata d'ufficio dopo 10 anni

01.

-

02.1994

operaia

100%

__________

02.

-

04.1995

disoccupazione

100%

11.

-12.1994

ore

di pulizia

__________

04.

-06.1995

congedo

maternità

07.

-09.1995

disoccupazione

100.

%

01.

-09.1995

ore

di pulizia

__________

3.3

Dai certificati di lavoro che l'assicurata è

riuscita a produrre (alcuni datori di lavoro sono nel frattempo defunti, un

altro ha cessato l'attività) risulta che essa ha lavorato dal 1981 sino al 1995

al 100%. Anche dall'attestato della Cassa Disoccupazione __________ dell' 11

novembre 2004 si evince che l'assicurata era annunciata durante i periodi

quadro settembre 1991-agosto 1993 e febbraio 1994-febbraio 1996 presso la Cassa

Disoccupazione e che l'idoneità al collocamento era del 100%. Il fatto che i

dati relativi ai redditi sottoposti all'AVS conseguiti dall'assicurata negli

anni precedenti il 1995 raccolti dall'Ufficio AI non siano superiori al reddito

conseguito dall'assicurata a partire dall'ottobre 1995 si spiega se si pensa

che l'assicurata ha lavorato nei primi anni come stagionale e per diversi anni

come cameriera, attività notoriamente mal retribuita. La conclusione

dell'Ufficio AI nella decisione su opposizione del 21 ottobre 2004, secondo la

quale sulla base dei redditi sottoposti all'AVS non vi sono elementi a

sufficienza che comprovino l'affermazione dell'assicurata di aver lavorato sino

al 1995 a tempo pieno, è pertanto manifestamente errata.

3.4

Considerando che l'assicurata per lunghi anni

prima e anche dopo la nascita dei figli ha lavorato al 100%, che a causa del

licenziamento del marito la famiglia dell'assicurata deve far fronte ad una

diminuzione delle entrate di Fr. 1'350.- mensili e che il figlio minore

dell'assicurata ha oggi 7 anni ed ha raggiunto, anche grazie alla

scolarizzazione, un buon grado di indipendenza, è evidente. che l'assicurata

senza il danno alla salute avrebbe ripreso a lavorare al 100%. In occasione

della revisione della rendita essa avrebbe quindi dovuto essere considerata unicamente

quale persona salariata.

3.5

Nella

perizia SAM dell' 11 dicembre 2001 - perizia ancora oggi determinante per il

calcolo del grado di invalidità non avendo la procedura di revisione constatato

un cambiamento dello stato di salute dell'assicurata - i medici giungevano alla

conclusione che l'assicurata presentava una capacità lavorativa dello 0% come

custode e attività simili ed una capacità lavorativa residua del 40% in

attività molto leggere. Sulla base di tale perizia il consulente IP __________

aveva concluso nel giugno 2002 che una capacità di lavoro così esigua non

consentiva di sviluppare una capacità produttiva sufficiente per essere

utilizzata a fini economici sul mercato generale del lavoro e che l'assicurata

non era pertanto reintegrabile.

L'assicurata, che oggi va considerata come esposto esclusivamente come

salariata, presenta quindi sulla base delle valutazioni peritali del SAM e del

consulente IP un grado di invalidità del 100%.

PROVE: richiamo

incarto AI

dichiarazione

__________ del 12.11.2004 (all. D)

dichiarazione

__________ (senza data) (all. E)

dichiarazione

__________ del 10.11.2004 (all. F)

dichiarazione

__________ del 12 11.2004 (all. G)

dichiarazione

Cassa Disoccupazione __________ dell' 11.11.2004 (all. H)

lettera

__________ del 19.8.2002 (all. I)

lettera

__________ del dicembre 2002 (all. L)

conferma d'assunzione __________ dell' 8.10.2004 (all. M)

4.

Ma anche se si dovesse continuare a considerare

l'assicurata in parte come salariata ed in parte come casalinga la decisione

dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2004 è da considerarsi errata per ben tre

motivi:

4.1

Innanzitutto la ripartizione fatta dall'Ufficio AI

tra l'attività dell'assicurata quale salariata e quella quale casalinga è

errata.

Dalla dichiarazione del 13 giugno 2000 del datore di lavoro __________,

Lugano, risulta infatti che prima che subentrasse il danno alla salute

l'assicurata lavorava ore 4,20 (= 260 minuti) al giorno, mentre l'orario

normale di lavoro al 100% era di ore 8,24 (= 504 minuti) al giorno.

L'assicurata lavorava pertanto non al 50% come calcolato dall'Ufficio AI, ma al

51,59%. La ripartizione corretta delle percentuali per il calcolo misto

sarebbe dunque stata la seguente:

casalinga quota

parte 48.4%

salariata 51.6%

4.2

In secondo luogo il grado di invalidità

nell'attività quale casalinga che l'Ufficio AI ha posto alla base del suo

calcolo è errato. Come già esposto nell'opposizione del 7 maggio 2004 il grado

di invalidità dell'assicurata quale casalinga non andava valutato sulla base

dell'inchiesta a domicilio ma unicamente in base alla perizia medica. Se è

infatti vero che la valutazione scaturita dall'inchiesta a domicilio prevale

normalmente sulla valutazione medica, ciò non vale nei casi in cui - come nella

fattispecie - l'assicurata soffre di un danno alla salute prevalentemente

psichico. In queste situazioni il TFA ha stabilito che l'invalidità quale

casalinga debba essere determinata a livello medico e non più tramite il

questionario per l'inchiesta a domicilio (STFA 9.11.87, I 277/87 cons. 3,

citata in Pratique VSI 2001 pag. 159: "Sodann ist zu bedenken, dass der

zur Abklärung der Invalidität von Hausfrauen ausgearbeitete Fragebogen (Abklärungsbericht

fair Hausfrauen) vorwiegend auf die Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher

Gebrechen ausgerichtet ist. Für die Beurteilung psychisch bedingter Einschränkungen

ist er wenig geeignet. Bei psychischen Erkrankungen kommt daher bei der Invaliditätsbemessung

von Hausfrauen der medizinischen Abklärung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit - gegenüber

Abklärungen an Ort und Stelle - erhöhtes Gewicht zu."). Nella

fattispecie doveva quindi valere il grado di inabilità nella conduzione dei

lavori domestici fissato dal SAM, cioè il 60%, che aveva tenuto conto di tutti

i problemi alla salute, primariamente di quelli d'ordine psichico. Il calcolo

misto avrebbe quindi dovuto essere il seguente:

casalinga

quota parte 48.4% limitazione 60% grado d'invalidità 29.0%

salariata 51.6% 100% 51.6%

grado di

invalidità globale 80.6%

4.3

Infine anche se si dovesse concordare con

l'Ufficio AI e valutare il grado di invalidità che l'assicurata presenta nelle

sue mansioni domestiche sulla base dell'inchiesta a domicilio, la decisione del

25.

febbraio 2004 sarebbe comunque da ritenere errata, essendo il grado di

invalidità quale casalinga calcolato dall'assistente sociale errato.

L'assistente sociale __________ ha infatti nel maggio 2004 esaminato

nuovamente la sua valutazione del marzo 2001, scoprendo di avere commesso

all'epoca due errori. Da un lato la percentuale di impedimenti nella rubrica

"5.5. Bucato, confezione e riparazioni di indumenti" era stata

riportata erroneamente nello specchietto riassuntivo (20% al posto di 30%).

D'altra parte non erano state tenute in debito conto le limitazioni a quel

tempo già certificate dai periti del SAM nella rubrica "5.3. Pulizia

dell'appartamento", ciò che aveva portato ad una valutazione degli

impedimenti dell'assicurata in questo campo del 60% al posto del corretto 70%.

Il grado di invalidità corretto nell'ambito casalingo è quindi del 40%,

come scaturisce chiaramente dal rapporto della consulente IP del 19 maggio

2004.

Il calcolo misto

avrebbe in questo caso quindi dovuto essere il seguente:

casalinga

quota parte 48.4% limitazione 40% grado d'invalidità 19.36%

salariata 51.6% 100% 51.60%

grado di

invalidità globale 70.96%

PROVE: richiamo

incarto AI

E incomprensibile perché l'Ufficio AI non abbia tenuto conto di questo

dato nella sua decisione su opposizione, trattandosi non di una valutazione

diversa dello stesso danno alla salute (valutazione diversa che giustamente non

giustificherebbe una modifica del grado di invalidità) ma della correzione di

due errori (uno di calcolo ed uno di applicazione degli impedimenti certificati

dai medici curanti e dal SAM alla situazione concreta dell'assicurata), errori

che avevano portato ad una decisione errata già nell'agosto 2002 e che

avrebbero dovuto essere a maggior ragione corretti nell'ambito della procedura

di revisione.

5.

Riassumendo si constata che la decisione

dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2004 è errata per i seguenti motivi:

Ÿ l'assicurata avrebbe dovuto essere considerata in

fase di revisione esclusivamente quale salariata;

Ÿ la ripartizione calcolata dall'Ufficio AI tra

l'attività come casalinga e quella come salariata - questo nel caso si

procedesse comunque al calcolo misto - è errata e avrebbe dovuto essere del

48.

% rispettivamente 51.6%;

Ÿ l'Ufficio AI si è basato per il grado di

invalidità dell'assicurata nell'ambito casalingo contrariamente a come dettato

dal TFA sui dati raccolti tramite l'inchiesta a domicilio invece di basarsi

sulla valutazione medica, valutazione che riteneva l'assicurata inabile al 60%;

Ÿ l'inchiesta a domicilio posta dall'Ufficio AI alla

base del suo calcolo misto è errata, riportando un grado di invalidità del 37%

invece del corretto 40%.

In tutti questi punti il calcolo del grado di invalidità sulla base dei

dati corretti avrebbe portato ad un grado di invalidità superiore al 70% e dato

all'assicurata diritto ad una rendita intera anche a partire dal 1 aprile 2004.

Per le ragioni sopra

esposte si ritiene che l'assicurata abbia diritto ad una rendita intera

d'invalidità e che la decisione dell'Ufficio AI di accordare a RI 1 unicamente

il tre quarti di rendita sia pertanto errata.

Si chiede dunque che tale

decisione venga annullata e che l'assicurata sia posta a beneficio di una

rendita intera d'invalidità." (Doc. I)

1.7

Con la

risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame

riconfermandosi nella propria decisione su opposizione:

" Preso atto dell'allegato ricorsuale e rilevato come il

medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di

opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i

contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula

l'integrale conferma, ribadendo e precisando che non vi sono elementi oggettivi

atti a modificare la valutazione alla base della decisione emessa dallo

scrivente Ufficio.

Va comunque evidenziato

come la ricorrente non abbia sollevato obiezione alcuna allorquando la

decisione dell'UAI del 26.08.2002, cresciuta in giudicato, ha distinto e

determinato l'attività di casalinga al 50% e quello di salariata al 50%.

Va altresì rilevato che

la ricorrente ha svolto l'attività di custode a tempo parziale quale ultima

attività dal 01.10.1995 fino all'insorgenza del danno alla salute per ben

quattro anni (cf. rapporto del datore di lavoro __________ del 13.06.2000) e

che non vi sono elementi atti a indicare che la ricorrente avrebbe ripreso una

attività con durata diversa da quella svolta precedentemente.

Il fatto di avere

prodotto certificati di lavori precedenti al 1995 relativi ad attività svolte

al 100% dalla ricorrente (cf. documenti D-G allegati al ricorso della

ricorrente) non inficia la valutazione effettuata dallo scrivente Ufficio.

Inoltre l'idoneità al collocamento al 100% come indicato nello scritto della

cassa disoccupazione __________ (cf. doc. H allegato al ricorso) non implica

che la ricorrente fosse alla ricerca di un'attività al 100%: infatti pur

indicando nella dichiarazione della cassa di disoccupazione per il termine

quadro 14.02.1994-­13.02.1996 un'idoneità al collocamento del 100%, a partire

dal 01.10.1995 la ricorrente ha iniziato un'attività al 50% durata fino

all'insorgenza del danno alla salute per ben 4 anni, contrariamente ai

precedenti lavori svolti per durate limitate.

Inoltre dal punto di

vista economico/familiare si rileva come il marito lavora presso un nuovo

datore di lavoro, che i redditi dei coniugi (con attività per la ricorrente al

50%) non avrebbero comunque comportato problemi finanziari tali da imporre alla

ricorrente un incremento del suo tempo lavorativo e che i figli sono ancora in

tenere età (anno di nascita 1991 e 1995)." (Doc. III)

1.8

Con

osservazioni 21 dicembre 2004 l’assicurata ha precisato:

" (...)

1.

Che l'assicurata non abbia, sollevato obiezioni

alla decisione AI del 26 agosto 2002 non è dovuto al fatto che essa sia stata

d'accordo con la valutazione effettuata dall'Ufficio AI, ma semplicemente al

fatto che, raggiungendo un grado di invalidità del 68% ed essendo pertanto

posta a beneficio di una rendita intera, l'assicurata - non potendo prevedere

che in un futuro prossimo la rendita sarebbe stata diminuita - non ha visto la

necessità di impugnare la decisione AI. Che tale decisione sia cresciuta in

giudicato non pregiudica la possibilità di procedere ad una sua correzione

nell'ambito di una revisione d'ufficio.

2.

Al contrario di quanto affermato dall'Ufficio AI

vi sono degli elementi ben concreti a sostegno del fatto che l'assicurata,

senza il danno alla salute, avrebbe ricominciato a lavorare a tempo pieno:

Ÿ il figlio minore dell'assicurata ha oggi 9 anni (e

non come erroneamente affermato nel ricorso, solo 7 anni) ed ha raggiunto un

grado di indipendenza che permetterebbe all'assicurata di lavorare in misura

maggiore;

Ÿ i certificati di lavoro prodotti dall'assicurata

dimostrano come le conclusioni dell'Ufficio AI siano errate. Anche

l'affermazione secondo la quale "(...) a partire dal 01.10.1995 la

ricorrente ha iniziato un'attività al 50% durata fino all'insorgenza del danno

alla salute per ben 4 anni, contrariamente ai precedenti lavori svolti per

durate limitate" è - oltre ad essere tendenziosa - del tutto errata.

L'assicurata ha lavorato per ben 10 anni (dal 1981 al 1991) al 100% come

cameriera ed operaia. Dopo il congedo maternità per il primo figlio ha avuto un

lungo periodo di disoccupazione. Il fatto che essa abbia lavorato presso la __________

"solo" per poco più di un anno è dovuto ad una malattia professionale

agli occhi. Infine l'assicurata ha avuto ancora un lungo periodo di

disoccupazione/congedo maternità prima di trovare il suo lavoro quale custode.

Durante i periodi di disoccupazione è sempre figurata un'idoneità al

collocamento al 100%, percentuale che sarebbe del tutto incomprensibile, se

l'assicurata non avesse voluto lavorare in quella misura. I quattro anni quale

custode a tempo parziale non sono - di fronte ai 14 anni di

attività/disoccupazione a tempo pieno - così incisivi da mettere in dubbio che

l'assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ricominciato a lavorare a

tempo pieno. Inoltre l'argomentazione dell'Ufficio AI penalizzerebbe tutte le

donne che, a causa della nascita di uno o più figli, hanno scelto di

interrompere/ridurre per qualche anno l'attività lavorativa e non possono poi

più ricominciare a lavorare a tempo pieno a causa di problemi alla salute.

Ÿ Il marito dell'assicurata ha dovuto cambiare posto

di lavoro e guadagna oggi Fr. 4'000.- mensili, ossia ben Fr. 1'350.- in meno

rispetto a prima. Ora, come l'avv. __________ e l'agg. Capoufficio __________ possano

affermare con tale certezza che la diminuzione delle entrate di Fr. 1'350.- non

comporti per la famiglia dell'assicurata problemi finanziari tali da imporre a

quest'ultima un incremento del suo tempo lavorativo, resta un mistero. Va di

fatto che Fr. 1'350.- in meno al mese sono suscettibili (per lo meno per

famiglie del ceto basso/medio dalle entrate limitate) di sconvolgere il budget

famigliare. Che, di fronte ad un tale calo delle entrate, l'assicurata avrebbe

ricominciato a lavorare al 100% è pertanto più che probabile.

3.

Indipendentemente dal fatto che l'assicurata

venga riconosciuta quale salariata in misura completa o meno, la decisione AI

del 25 febbraio 2004 è comunque errata per i seguenti motivi:

Ÿ la ripartizione calcolata dall'Ufficio AI tra

l'attività come casalinga e quella come salariata è errata e avrebbe dovuto

essere del 48.4% rispettivamente 51.6%;

Ÿ l'Ufficio AI si è basato per il grado di

invalidità dell'assicurata nell'ambito casalingo contrariamente a come dettato

dal TFA sui dati raccolti tramite l'inchiesta a domicilio invece di basarsi

sulla valutazione medica, valutazione che riteneva l'assicurata inabile al 60%;

Ÿ l'inchiesta a domicilio posta dall'Ufficio AI alla

base del suo calcolo misto è errata, riportando un grado di invalidità del 37%

invece del corretto 40%." (Doc. V)

1.9

Con

osservazioni 27 dicembre 2004 l’UAI ha precisato:

" Con la presente precisiamo quanto indicato in sede di

risposta ovvero che, posteriormente alla nascita dei figli (quindi già a

partire dal 1991), l'unica attività svolta per lungo periodo dalla ricorrente è

quella svolta al 50% per 4 anni fino al momento del danno alla salute. Tutte le

attività di lunga durata al 100% indicate nel ricorso del 22.11.2004 (cf. sub

cifra 3.2) sono precedenti alla nascita dei figli.

Si ritiene comunque di

dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)

1.10

La ricorrente

in data 10 gennaio 2005 ha osservato:

" (...)

faccio riferimento alle

osservazioni dell'Ufficio AI del 27 dicembre 2004 nelle quali viene ribadito il

fatto che, dopo la nascita dei figli, l'unica attività svolta dall'assicurata

per un lungo periodo è quella al 50% quale custode e che tutte le attività di

lunga durata al 100% sono precedenti alla nascita dei figli. Richiamando per

l'essenziale i contenuti del mio ricorso del 22 novembre 2004 e le mie

osservazioni del 21 dicembre 2004 mi permetto di precisare che l'assicurata

dopo la nascita del primo figlio e il relativo congedo maternità ha lavorato

per un anno al 100% presso la __________, lavoro che ha dovuto smettere a causa

di una malattia professionale agli occhi. Il fatto che l'assicurata in seguito

non abbia più trovato un lavoro a tempo pieno ed abbia pertanto dovuto

ricorrere all'assicurazione disoccupazione non può andare a suo scapito, anche

perché essa era registrata presso la cassa disoccupazione con una disponibilità

del 100%, ciò che dimostra come fosse intenzionata a lavorare a tempo pieno.

Alla luce della mutata situazione finanziaria della famiglia dell'assicurata e

del fatto che quest'ultima abbia prima e anche dopo la nascita dei figli

lavorato e cercato lavoro a tempo pieno è ovvio che l'assicurata - senza il

danno alla salute - avrebbe ricominciato a lavorare a tempo pieno." (Doc.

IX)

in

diritto

in

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto del

contendere è sapere se, in via di revisione, da una parte l’amministrazione ha

correttamente calcolato l’invalidità secondo il metodo misto di calcolo

(casalinga e salariata) e dall’altra se l’assicurata ha diritto ad una rendita

intera dal mese di aprile 2004.

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.

2.2

e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2

).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito AI, i concetti di

incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei

redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla

giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pp. 200ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,

op. cit., p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.4

Se un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

Al

proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit., p. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5

Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge

anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano

solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda

del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento

dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno,

l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone

esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

2.6

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1.

LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica

importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza

dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti

o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del

grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta

all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta

all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI).

Se la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.7

La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3

b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

2.8

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique

VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nella

fattispecie in esame, in sede di revisione, l’UAI ha trasmesso al proprio

Servizio medico regionale (SMR) il dossier completo di tutti gli atti medici

prodotti dall’assicurata al fine di stabilire se vi fosse stato un

peggioramento dello stato di salute e per valutare se fosse necessario svolgere

ulteriori indagini mediche.

L’Amministrazione,

preso atto delle conclusioni del SMR, non ha rilevato elementi tali da

giustificare un aumento della percentuale d’invalidità né per ordinare

ulteriori accertamenti (medici ed economici). Del resto, l’assicurata non ha contestato

le valutazioni mediche ma unicamente la ripartizione percentuale tra l’attività

di salariata e quella di casalinga, nonché le conclusioni cui è giunta

l’assistente sociale nello svolgimento dell’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica.

Prima

dell'emissione della precedente decisione 26 agosto 2002, con la quale l’UAI ha

posto la ricorrente al beneficio di una rendita intera d’invalidità per un grado

del 68% (doc. AI 45), su incarico peritale dell’UAI il Servizio Accertamento

Medico dell’assicurazione Invalidità (SAM), in data 11 dicembre 2001 ha

rilevato:

" (...)

5.

DIAGNOSI

5.1

Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo da dolore

cronico di lunga durata accompagnato da un'evoluzione depressivoansiosa, con

tratti fobici.

5.2

Diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa

Adiposità (BMI circa 30)

con dislipidemia.

6.

DISCUSSIONE

La 38enne peritanda di

origine __________, dopo aver frequentato le prime due classi delle scuole

medie resta a casa ed aiuta i genitori. Dopo il terremoto dell'autunno 1980,

entra in Svizzera all'inizio del 1981 e lavora per diverso tempo nel campo

alberghiero e della ristorazione (donna delle pulizie, cameriera, aiuto

cucina). Per un breve periodo è operaia orologiera. Successivamente è portinaia

di tre palazzi (72 appartamenti), secondo gli atti a nostra disposizione

dall'1.10.1995 all'8.07.1999. Successivamente è in malattia. L'attività variava

da giornata a giornata come pure il pensum orario (molto probabilmente

corrispondeva ad un 50%). I vari medici curanti dell'A la valutano totalmente

incapace al lavoro dal luglio 1999; l'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica parla di un'invalidità al 37% (facendo notare

che la valutazione non è "attendibile»).

Durante il soggiorno

presso il SAM, abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti

la capacità lavorativa dell'A.:

Patologia psichiatrica

L'A. è seguita dal

Servizio __________ di __________ da circa due anni. Assume psicofarmaci.

L'abbiamo presentata al nostro consulente dr. __________ che trova un disturbo

da dolore cronico di lunga durata accompagnato da un'evoluzione depressivo

ansiosa con tratti fobici. La valuta incapace al lavoro nella misura del 60%.

Fa notare che la persistenza e la continuità dei disturbi dolorosi incidono in

modo negativo sull'evoluzione psichica. Dal lato psichiatrico non la valuta

abile all'attività di custode ed in attività simili; dal lato prognostico non

pensa che sia possibile una riformazione / riqualificazione professionale.

Patologia reumatologica

L'A, è seguita dalla

reumatologa dr.ssa __________ ed è stata ricoverata in centri di riabilitazione

a causa dei suoi dolori diffusi alla schiena ed all'apparato locomotorio. E'

stata presentata al nostro consulente di reumatologia dr. __________ che

diagnostica una sindrome algica cronica diffusa di carattere somatoforme

(variante maggiore della fibromialgia?). Fa notare che non si è di fronte ad

una semplice fibromialgia. Gli esami radiologici mostrano minime alterazioni

degenerative. Dal profilo prettamente reumatologico non può attestare

un'incapacità lavorativa. Fa notare, però, che la prognosi in casi di dolori

cronici di origine somatoforme, è spesso negativa, soprattutto per quanto

concerne una possibile ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Dice pure

che è difficile proporre una terapia dal profilo reumatologico. Dal lato

teorico si potrebbe proporre una leggera attività fisica (ginnastica in acqua

termale). Concludendo fa notare che è difficile proporre all'A. un'attività

lavorativa ed una riformazione professionale.

La patologia citata al

punto 5.2 non ha nessun influsso sulla capacità lavorativa dell'A. Non vi sono

altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A.

7.

VALUTAZIONE

MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

Globalmente, tenendo in

modo particolare conto la patologia psichiatrica, l'A. presenta una capacità

lavorativa dello 0% come custode e attività simili a partire dal luglio 1999

(inizio della incapacità lavorativa; come codificato anche dai vari curanti) e

continua.

8.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A., come detto,

presenta un disturbo da dolore cronico di lunga durata; si tratta di una

patologia psichiatrica e non prettamente reumatologica. Questa patologia causa

una capacità lavorativa dello 0% come custode e in attività similari. I dolori

incidono in modo negativo sull'evoluzione psichica. Dal profilo medico - teorico, la patologia

psichiatrica permette una capacità lavorativa del 40% in attività molto

leggere. Non deve alzare pesi al di sopra dei cinque chili, non deve eseguire

lavori manuali medi, non deve lavorare con le braccia al di sopra

dell'orizzontale, non deve lavorare eretta e piegata in avanti, deve poter

alternare spesso la posizione da eretta a seduta e non deve spostarsi oltre i

cinquanta metri.

Si tratterebbe di un

lavoro con la presenza durante tutto il giorno, ma con il rendimento ridotto al

40%.

La capacità lavorativa

del 40% vale anche per le attività di casalinga (ha la possibilità di dosare le

attività durante la giornata e di interporre pause; a momenti c'è la

possibilità di ridurre il rendimento), Vi è stata una diminuzione della

capacità lavorativa superiore al 20% nel luglio 1999. Successivamente non vi è

più stata nessuna modificazione della capacità lavorativa. La prognosi per

un'eventuale ripresa della capacità lavorativa futura, rimane incerta come

valutato sia dallo psichiatra, sia dal reumatologo.

9.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

Dal profilo psichiatrico

l'A. non è in grado di sottoporsi a reintegrazione / riqualificazione

professionale. Ricordiamo che non vi sono provvedimenti medici e sanitari atti

a migliorare la capacità lavorativa dell'A.

Dal lato medico - teorico

l'A. presenta una capacità lavorativa del 40% in attività leggere come

descritte al precedente punto 8. (...)" (Doc. AI 32)

Sulla

base di tale perizia con decisione 26 agosto 2002 l’assicurata è stata messa a

beneficio di una rendita intera d’invalidità con un grado del 68% a far tempo

dal 1° luglio 2000 (doc. A 45).

In sede

di revisione gli ulteriori accertamenti medici hanno confermato sostanzialmente

la stessa situazione accertata peritalmente dal SAM seppur con un lieve

peggioramento a livello psichico (cfr. doc. AI 51, 53, 54, 56, 61, 62, 71, 81,

89, 91, 93, 96).

L’assicurata

non contesta le valutazioni mediche rese a termine della revisione avviata nel

giugno 2003 (doc. AI 46).

2.11

Per quanto

riguarda la valutazione dell’incapacità dell'assicurata quale casalinga, nel

(primo) rapporto datato 10 maggio 2001, l’assistente sociale si era pronunciata

sul grado d’impedimento nell'espletazione delle mansioni casalinghe,

osservando:

" (...)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia

domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli

impedimenti

60.

percentuale

di

invalidità

3.

Non riesce più ad

organizzarsi né a fare programmi, "vive alla giornata". Non riesce

più a concentrarsi né ad occuparsi della contabilità domestica, che ha

completamente delegato al marito. Rammenta, nel corso del colloquio, i problemi

descritti all'inizio del rapporto.

Da quanto appare dalla

documentazione medica, che conferma in questo senso le dichiarazioni

dell'assicurata, vi è una fatica a gestire adeguatamente l'economia domestica.

Propongo un'incapacità del 60%, anche sulla base di elementi che emergono in

altri punti de! rapporto.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia, della cucina, riserve

importanza

assegnata

35.

percentuale

degli

impedimenti

40.

percentuale

di

invalidità

14.

Ha difficoltà a preparare

le torte e dunque non lo fa più con la stessa frequenza di un tempo (tutte le

settimane); inoltre, gli oggetti le cadono di mano. Nonostante tutto continua a

farsi carico dell'attività culinaria, anche se in modo più sbrigativo rispetto

a prima: acquista piatti già pronti (pizza, bradwurst), il pollo arrosto e la

pancetta già tagliata. Prima di ammalarsi faceva la pasta in casa, una sorta di

gnocchi di semola (i ceratelli) che ora non è più in grado di preparare poiché

il dolore diviene insopportabile. Complessivamente il menu è cambiato,

riferisce l'assicurata, che compra la pasta già pronta per le lasagne e si limita

a preparare il ragù.

Del riordino se ne

occupano i familiari, oggi come d'altronde prima del danno alla salute: il

figlio le passa il battitappeto sotto il tavolo di cucina. Alla pulizia a fondo

della cucina attende l'aiuto domestico a domicilio (pensili e piano di lavoro).

L'assicurata lamenta

problemi di carattere sia fisico che psichico, che incidono in egual misura

sulla capacità lavorativa. Va sottolineato che riesce tuttora ad occuparsi

della preparazione dei pasti e che non ha eccessivi impedimenti nel riordino

della cucina. Tutto questo giustifica una percentuale del 40%.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli

impedimenti

60.

percentuale

di

invalidità

9.

Passa la scopa e spolvera

i mobili (non li pulisce a fondo), ed usa il mocio per rigovemare il pavimento

della cucina, del bagno e del corridoio (non tutti i giorni ma di frequente,

aggiunge nel corso del colloquio). È invece l'aiuto domiciliare che si occupa

delle attività più pesanti, come la pulizia a fondo di pavimenti e bagno, di

vetri e tappeti. Ha espresso il desiderio che il personale non cambi perché in

questo modo "evita di fornire troppe spiegazioni" riguardanti la sua malattia.

Rifà il letto "con

fatica", e a volte chiede la collaborazione del marito perché trova

pesanti certe operazioni (come sollevare il materasso).

L'assicurata, nonostante

i problemi, si attiva nelle attività di più semplice esecuzione e cerca di

collaborare con il personale domestico. Considerato l'impegno la percentuale

d'incapacità non può essere superiore al 60%.

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli

impedimenti

40.

percentuale

di

invalidità

4.

Prima della malattia era

lei ad occuparsi degli acquisti, anche di quelli più voluminosi - a parte la

bottiglieria che comunque veniva acquistata insieme al marito.

Ora fa la spesa

settimanale con la collaborazione di quest'ultimo mentre si occupa

personalmente degli acquisti di prima necessità (badando a non sollevare

carichi eccessivi, superiori ai 2-3 Kg.). "Le dà noia" persino

spingere il carrello, dice l'assicurata, perché le scivola di mano; certi giorni

la mano è gonfia e non riesce a stringere l'impugnatura.

È rimasta la capacità

dell'assicurata nell'attendere alle spese giornaliere e a quelle personali,

mentre ricorre al consorte quando lo sforzo è eccessivo. Una situazione che

conduce ad una percentuale del 40%.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli

impedimenti

20.

percentuale

di

invalidità

3.

Grazie alla lavatrice in

casa può fare il bucato senza scendere in lavanderia e, soprattutto, con

regolarità. Stende sugli stendini in balcone, e non ha pertanto alcun problema

nell'alzare le braccia utilizzando lo stenditoio - stende sullo stendino anche

le lenzuola.

Fatica ad estrarre il

bucato voluminoso e bagnato dalla lavatrice e in questo si fa aiutare dai figli

o dal marito (qualora siano presenti); non incontra alcuna difficoltà quando si

tratta di piccoli indumenti.

Prima della malattia

stirava accuratamente tutto il bucato, ora vi presta una cura minore: a certi

capi, come i copripiumini, "dà solo un colpo di ferro". Si occupa lei

stessa di questa attività, distribuendola nell'arco della settimana (non solo

lo stiro, anche il bucato).

Nonostante abbia ancora

la macchina da cucire ricorre ad una sarta per le riparazioni, sia per il

gonfiore alle mani, sia perché "poco concentrata". Non esegue più

cucito a mano perché le mani hanno una sensibilità ridotta. Si dedicava

all'uncinetto, attività che ha ora abbandonato (non riesce più, aggiunge nel

corso del colloquio).

L'assicurata ha mantenuto

una buona autonomia nelle attività qui considerate: ricorre raramente ai

familiari e laddove incontra problemi, trova i mezzi per poter comunque fare da

sé (grazie alla lavatrice in casa o distribuendo il carico di lavoro nell'arco

della settimana). Gli impedimenti nel cucito non trovano un riscontro diretto

nella documentazione medica. Complessivamente ritengo ci siano i presupposti

per una percentuale del 30% ma non superiore.

5.6

Cura dei bambini e di

altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli

impedimenti

20.

percentuale

di

invalidità

4.

I bambini sono

indipendenti, dice l'assicurata, e si aiutano a vicenda ("il grande fa la

doccia al fratellino"). Alle riunioni scolastiche va il marito mentre

prima se ne occupava lei stessa: ora non riesce più a concentrarsi su quanto

viene detto. In certi momenti sente la testa completamente vuota e non è più in

grado di ascoltare chicchessia. Da tempo non prende in braccio il figlio minore

(appena la tocca sente dolore); cerca comunque di sforzarsi e di accompagnarlo

al parco giochi.

Non tanto impedimenti

fisici quanto psichici sono portati dall'assicurata a motivazione delle

difficoltà. Quest'ultima, tuttavia, continua ad occuparsi dei bimbi, ancora in

tenera età. Un'incapacità del 20% interpreta adeguatamente questa sorta di

disagio.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utili-tà

pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

percentuale

degli

impedimenti

percentuale

di

invalidità

Nessuna particolare

attività.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100.

%

percentuale di invalidità

37%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua

invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori

delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Servizio domiciliare.

6.

GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

OSSERVAZIONI PERSONALI

DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Entrambe le affezioni,

fisica e psichica, procurano disagio all'assicurata, anche se in misura diversa

a seconda delle attività. È emerso tuttavia, nel corso del colloquio, che

l'assicurata ha buone risorse, tali da non precluderle l'autonomia in svariati

ambiti dell'impegno domestico. Diviene pertanto difficile, per la scrivente,

comprendere la forte discrepanza tra la valutazione medica e i risultati

dell'inchiesta. Ed è in quest'ottica che ritengo indispensabile sottoporre

l'incarto al medico dell'SMR, Dott. __________." (Doc. AI 12)

In occasione

della nuova inchiesta economica esperita in data 19 maggio 2004, l’assistente

sociale ha potuto constatare un leggero peggioramento rispetto alla precedente

inchiesta del maggio 2001:

" (...)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli

impedimenti

60.

percentuale

di

invalidità

3.

La percentuale proposta

in precedenza conferma la valutazione medica teorica dello psichiatra del SAM,

e non può che essere riproposta.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia, della cucina, riserve

importanza

assegnata

35.

percentuale

degli

impedimenti

40.

percentuale

di

invalidità

14.

Le dichiarazioni

dell'assicurata sono esaustive e concordano, sostanzialmente, con le

indicazioni del SAM. La valutazione dello stesso Dott. __________ non fornisce

elementi che possano in qualche misura modificare la valutazione proposta in

precedenza, che tien già conto del minore impegno nelle attività pesanti

(pulizia a fondo della cucina) e il minore impegno culinario.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli

impedimenti

70.

percentuale

di

invalidità

10.5

La valutazione fatta in

precedenza tiene conto ampiamente delle dichiarazioni dell'assicurata né viene

smentita dal perito reumatologo.

Considerando tuttavia che

buona parte attività qui considerate sono eseguite in posizione semiflessa

(pulizia con aspirapolvere e straccio) o con le braccia sopra l'orizzontale

(pulizia vetri, tendaggi, tapparelle, parti alte di pensili e mobili) è

proponibile una percentuale superiore (70%), che meglio rispecchia il

"peso" tra le attività in cui la signora é impedita e quelle

cosiddette "esigibili".

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli

impedimenti

40.

percentuale

di

invalidità

4.

Nella valutazione si è

già tenuto conto delle limitazioni lamentate dall'assicurata e confermate del

reumatologo SAM.

L'assicurata può e

continua ad occuparsi delle spese giornaliere né sono intervenuti cambiamenti

nelle abitudini di acquisto rispetto al periodo precedente la malattia. Entra

in linea di conto dunque la percentuale proposta in precedenza.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli

impedimenti

30.

percentuale

di

invalidità

4.5

È noto come nella

valutazione d'incapacità si debba tener conto non solo delle limitazioni

dell'assicurata ma anche dei mezzi atti a migliorarne la capacità lavorativa.

L'uso dello stendino al posto dello stenditoio e di una propria lavatrice è

fonte di notevole autonomia por la signora RI 1, che può attendere al bucato

sostanzialmente da sola (ricorre all'aiuto dei familiari solo con la biancheria

voluminosa).

Parimenti, la

distribuzione dello stiro sull'arco della settimana, adottata dall'assicurata,

è una diversa modalità di organizzare il lavoro e non indice di minor

rendimento. Uno strumento frequentemente in uso e senza dubbio esigibile da una

casalinga, e senza alcun influsso sul rendimento generale.

La valutazione proposta

in precedenza (30%) rimane attuale (era stata erroneamente riportata nello

specchietto riassuntivo).

5.6

Cura dei bambini e di

altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli

impedimenti

20.

percentuale

di

invalidità

4.

Non vi sono elementi di

novità atti a modificare la valutazione proposta in precedenza.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utili-tà pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

percentuale

degli

impedimenti

percentuale

di

invalidità

Nessuna osservazione

supplementare.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100.

%

percentuale di invalidità

40%

OSSERVAZIONI PERSONALI

DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Desidero fare un appunto

su quanto riportato a pag. 9 nella perizia SAM, dove mal si interpretano le

"Osservazioni" della precedente inchiesta. In realtà, la richiesta di

approfondimento al Dott. __________ era dettata dalla palese discrepanza tra le

due valutazioni, quella medico-teorica e quella pratica, che si basa sulle

dichiarazioni dell'assicurata da un lato e la valutazione medica delle attività

esigibili dall'altro. Per contro, non si metteva in dubbio l'

"attendibilità" della valutazione casalinga, nel qual caso appunto,

si sarebbe fermato il giudizio in attesa di ulteriori accertamenti.

lo stessa notavo, e

ribadisco in questa sede, che la signora aveva risorse tali da consentirle di

far fronte ai compiti domestici con buona autonomia. Anche la riorganizzazione

del lavoro e delle singole attività, di cui ha saputo dar prova nonostante il

danno, è significativa e non giustifica, dunque, una elevata percentuale

d'invalidità in questo ambito." (Doc. AI 86)

Nell’ottobre

2004.

la consulente ha ancora aggiunto:

" Ti rispondo a breve giro di posta poiché non

ho alcuna osservazione da fare rispetto alle

vostre conclusioni, che trovo ineccepibili.

q Della prima perizia psichiatrica ho già tenuto conto

qualche mese orsono, proponendo una nuova valutazione. Valutazione peraltro,

che ha sostanzialmente ripreso quella precedente.

q La recente perizia del Dott. __________, pur

riportando le dichiarazioni dell'assicurata, non prende una chiara posizione in

merito ad esse e, nondimeno, alle attività esigibili in ambito domestico. Anzi,

pur riconoscendone gli aspetti fobici non nega le risorse tuttora presenti in

attività come le spese, per esempio, che l'assicurata dichiara di essere ancora

in grado di fare.

Nel complesso, non ho

elementi per cambiare la mia valutazione visto che, come detto, le perizie

approfondiscono più gli aspetti diagnostici che non le conseguenze pratiche in

ambito domestico." (Doc. AI 100)

2.12

L’assicurata

non contesta la valutazione medica operata dal SAM né quelle posteriori

ordinate dall’UAI (cfr. coonsid. 1.6); effettivamente alla refertazione medica

posta alla base del querelato provvedimento deve essere attribuito valore

probatorio pieno conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.

consid. 2.9).

L’assicurata

contesta per contro le quote parti di attività (50% quale casalinga e 50% quale

lavoratrice) applicate dall’UAI nella querelata decisione, precisando che l’UAI

avrebbe dovuto calcolare l’invalidità secondo il metodo ordinario (attività al

100% quale salariata) o ripartire le due quote parti in modo diverso aumentando

la quota di salariata (dal 50% ritenuta dall’UAI al 51.6%) e considerare

l’incapacità del 40% nell’espletamento delle mansioni di casalinga stabilita

dall’assistente e non la percentuale del 37% incomprensibilmente stabilita

dall’UAI, ciò che le avrebbe permesso di ottenere un grado d’invalidità del

70.

% e quindi il versamento di una rendita intera.

Mantenendo

questa ripartizione percentuale (51.6% salariata e 48.4% casalinga),

l’assicurata sostiene inoltre che nella fattispecie l’UAI avrebbe dovuto

considerare l’incapacità del 60% nell’espletamento delle mansioni di casalinga

stabilita in sede medica, ciò che le avrebbe permesso di ottenere una rendita

intera per un grado d’invalidità totale del 80.6% (cfr. consid. 1.6.).

Questo

TCA, dopo attenta analisi della fattispecie, non può non rilevare come l’UAI sia

incorso in un errore di calcolo e/o di trascrizione delle cifre indicate

dall’assistente sociale nell’inchiesta del 13 maggio 2004 (doc. AI 86).

L’assistente

sociale, dopo aver elencato le percentuali d’impedimento per ogni particolare

attività nello svolgimento delle mansioni di casalinga, ha indicato quale

“percentuale d’invalidità” totale 40% (cfr. doc. AI 86 pag. 3), mentre

all’epoca della prima inchiesta economica del 10 maggio 2001 la percentuale

indicata dall’assistente era del 37% (cfr. doc. AI 12 pag. 6). Sulla base di

quest’ultimo dato nella decisione dell’agosto 2002 (doc. AI 43 e 45) l’UAI ha

giustamente stabilito un grado d’invalidità del 68% secondo il metodo misto di

calcolo (doc. AI 43, 45), ossia:

casalinga quota

parte 50% limitazione 37% grado d'invalidità 18%

salariata 50% 100% 50%

68%

Seguendo

lo stesso criterio di calcolo ma applicando correttamente la limitazione del 40% indicata dall’assistente

sociale nel maggio 2004 in luogo del 37% rilevato nel maggio 2001, il risultato

é il seguente:

casalinga quota

parte 50% limitazione 40% grado d'invalidità 20%

salariata 50% 100% 50%

70%

Ora, considerato

che l’UAI si è trovato d’accordo con la valutazione dell’assistente sociale (e

ciò sia per la prima decisione che per la seconda oggetto oggi di esame), la

percentuale d’invalidità complessiva del 68% ritenuta dall’amministrazione non

ha motivo di essere considerata, e ciò anche alla luce delle indagini mediche successive

alla perizia SAM del dicembre 2001 (che comunque come abbiamo visto trovano la

ricorrente e l’UAI sostanzialmente d’accordo).

D’altronde

lo stesso dr. __________ del SMR nelle sue “annotazioni” del 21 maggio 2004 ha

concluso per un’incapacità lavorativa complessiva (quale salariate e casalinga)

del 70% confermando quindi il diritto ad una rendita intera (doc. AI 87).

In data 6

luglio 2004 nella sua “proposta per il medico” il funzionario incaricato ha rilevato

che “effettivamente la percentuale del grado d’invalidità come casalinga è

pari al 40%” e che “considerando una IL del 40% come casalinga, la

percentuale del grado AI risulta del 70% e pertanto rendita intera” (doc.

AI 92).

Né le

conclusioni dei medici del Servizio di psichiatria e di psicologia medica

(avallate dal dr. __________, medico responsabile del SMR, doc. AI 98) che su

incarico dell’UAI in data 12 agosto 2004 hanno stabilito un’incapacità

lavorativa del 100% nella precedente attività lucrativa dell’assicurata e del

40% in attività leggere esigibili (senza comunque indicare se fra queste fosse

inclusa anche quella di casalinga; doc. AI 96), né la valutazione espressa dal

Servizio __________ in data 1° luglio 2004 (cfr. doc. AI 91) permettono di

giustificare l’errore in cui è incorso l’UAI.

A

prescindere dalle censure sollevate con il ricorso risulta quindi che, ritenuto

come giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004)

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70.

%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40 %, all’assicurata - invalida al 70% - deve essere riconosciuto il

diritto ad una rendita intera anche dal 1° gennaio 2004 (cfr. Lettre

circulaire n° 183 du 9 octobre 2003, Office fédéral des assurances sociales, Domaine

d’activité Assurance-invalidité; Kieser, Die Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in plädoyer 2004 pag. 30 ss; STCA del 30 novembre 2004

nella causa A., consid. 2.13.2, Inc. 32.04.58).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione 21 ottobre 2004 è annullata.

§§

A RI 1 è riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2004.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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