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Decisione

32.2004.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 aprile 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 539/00 citate nella STFA 20 novembre 2001 in re C, I 716/00, consid. 2b).

Infine, secondo questa Corte le difficoltà di concentrazione e di memoria

evidenziate dalla valutazione neuropsicologica non costituiscono un rilevante

impedimento per l’espletazione di semplici lavori amministrativi, così come del

resto attestato dallo stesso perito nel suo complemento del 25 agosto 2004

(doc. AI 45).

2.7. Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività leggere ripetitive non qualificate esigibili all’80% (reddito da

invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenuti sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).

Nel caso in esame, l'eventuale diritto alla rendita decorrerebbe dal 1° settembre

2001 (l’inizio dell'inabilità lavorativa al 100% nella propria attività risale

infatti all’incidente occorso nel settembre 2000, cfr. perizia), indi per cui

il raffronto dei redditi è da far risalire a quell’anno.

2.8. Riguardo al

raffronto dei redditi, determinante per la determinazione dell’invalidità, va

rilevato che, conformemente alla giurisprudenza, per accertare il reddito senza

l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il

reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati

ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente,

si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il

good-will, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).

Nel caso concreto,

dal momento che l’assicurato non ha potuto sviluppare la sua attività indipendente

a causa dell’incidente, avvenuto subito dopo l’iscrizione della ditta

individuale (un bilancio, rispettivamente un conto economico non è stato di

conseguenza allestito), l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in

base ai dati statistici editi dall’Ufficio federale di statistica riferiti ad

attività semplici e ripetitive.

Tale modo di procedere non è corretto.

Dal momento che l’assicurato, prima dell’infortunio, aveva fondato una ditta

individuale nel campo informatico (__________) e che il 23 agosto 2000 egli

Considerandi

aveva stipulato un contratto quinquennale con una ditta spagnola (__________)

per la gestione del sito internet per un compenso trimestrale di USS 57'000,

con tanto di pena convenzionale in caso di inadempienza contrattuale, è molto verosimile

che, senza il danno alla salute, egli avrebbe continuato a svolgere l’attività

di informatico (doc. AI 53).

Per questo motivo, il dato statistico riferito ad attività semplici e ripetitive

non appare conforme.

Vero che, come indicato nella decisione 10 settembre 2004, negli anni

precedenti l’insorgenza del danno alla salute il ricorrente non ha in realtà percepito

fr. 51'637 determinati dall’amministrazione (cfr. estratti fiscali, sub doc. AI

55), ma è altrettanto vero che il reddito senza l'invalidità corrisponde a

quanto, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse

sano.

2.9

Per quel che

concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri, nella

sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che

possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,

ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.

47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente

fr. 33'725.--) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003.

in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999.

in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato

aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali

oppure quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività

semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e

prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Per il 2001

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2000,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8

x 41.7] x 1902 : 1856).

Nel caso

concreto, considerata una capacità

lavorativa dell’80% in suddette attività adeguate, si

giunge ad un reddito di fr. 41'300 (80% di fr. 51'626). Tenuto conto

inoltre della riduzione di rendimento del 20% stabilita

dal consulente in integrazione (doc. AI 43), il reddito da valido ammonta a fr.

33'040.

In conclusione, visto quanto riportato nel considerando precedente, gli atti

sono rinviati all'amministrazione affinché proceda ad un’inchiesta economica

volta ad accertare l’ammontare del reddito che un informatico indipendente avrebbe

potuto conseguire nel 2002, tenendo conto delle condizioni personali e

professionali dell’assicurato.

Dopo di che, essa determinerà il grado d’incapacità al guadagno prendendo in

considerazioni il reddito da invalido esposto sopra.

L'Ufficio AI dovrà infine considerare le eventuali modifiche dei redditi di

riferimento sino al momento della decisione contestata nella misura in cui

questi possano incidere sul diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’amministrazione

verserà al ricorrente fr. 600.-- di ripetibili

(IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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