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Decisione

32.2004.108

incapacità lavorativa per motivi psichici e fisici. Apprezzamento anticipato delle prove

9 maggio 2005Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

i vari rapporti

psichiatrici agli atti non sono del tutto sovrapponibili, ma le difficoltà

offerte non sorgono da considerazioni diagnostiche, ma da quelle valutative. Si

deve notare che le differenze di valutazione tra il primo rapporto del dr. __________

e quello del dr. __________ sono motivate dall'evoluzione favorevole ammessa

dalla paziente stessa e oggettivata con una descrizione "psicopatologica

blanda".

La differenza tra quello

del dr. __________ seguente (opposizione) non porta elementi nuovi per diversa

valutazione, oltretutto si fa conseguire una valutazione di IL tenendo conto

della pluripatologia, di elementi evolutivi e poco puntuali, come pure di

fattori socio-culturali. Il rapporto del dr. __________, depone per una situazione

temporale diversa dove la discussione verte su elementi diagnostici, sulla

spiegazione dell'evoluzione, su una valutazione complessiva, senza però entrare

nel merito sulle variazioni dell'umore nel tempo (per l'esame SAM vi era

sicuramente uno stato migliore di quello valutato in questo mese di dicembre).

In assenza di atti AI, non ha potuto neppure considerare l'osservazione della

consulente in integrazione professionale, dove si affermava che il soggetto era

fissato sulla rendita e non mostrava alcun interesse ad eventuali provvedimenti

integrativi professionali. Si osserva poi che i segni per un ritiro sociale

importante non sono molto intensi, essendo questi causati perlopiù da elementi

culturali. Per questo anche la diminuita possibilità di accudire alle figlie si

deve relativizzare non essendo più i figli completamente dipendenti dai

genitori (età attuale dei figli 20 anni, rispettivamente 15 anni).

In conclusione:

sulla scorta dei dati

clinici e delle varie valutazioni non si trovano elementi sufficienti per

discostarsi dalla valutazione complessiva dello stato di salute come avvenuto

in sede SAM." (Doc. VIIIbis)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. L'assicurata

sostiene che le attuali affezioni di cui soffre (in modo particolare quella

psichiatrica) si sarebbero aggravate a tal punto che la perizia 15 aprile 2003

del SAM, su cui l’UAI ha fondato il proprio giudizio, risulterebbe essere

superata dalle attestazioni mediche del dr. __________ e del dr. __________ rilasciate

nell’aprile 2004 rispettivamente nel dicembre 2004), entrambi psichiatri.

Per

questo motivo l’assicurata chiede il riconoscimento di una rendita intera

d’invalidità per un grado di almeno il 75%.

Orbene, questo TCA non

intravede ragioni che gli impediscano - sino all’emanazione della decisione

impugnata - di far proprie le valutazioni e le conclusioni poste dai periti del

SAM, i quali hanno ritenuto l’assicurata abile in misura del

70% in attività leggere ed adeguate alle limitazioni indicate nella perizia.

In

Considerandi

concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute

dell'assicurata (sia dal profilo fisico che psichico), nel referto 15 aprile

2003.

- cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai

succitati parametri giurisprudenziali - i periti, sulla base di diverse

consultazioni (specialistiche) avvenute tra il 17 febbraio e il 7 marzo 2003 e

dall'esame degli atti medici messi a loro disposizione (risalenti sino al 1999)

hanno concluso per una capacità lavorativa del 70% sia nell’attività di

orologiaia (attività comunque non consigliata dagli specialisti per via delle

posizioni poco ergonomiche che l’assicurata dovrebbe assumere) che in altre

attività rispettose delle limitazioni descritte nella perizia, ossia in attività leggere “in cui non debba alzare pesi al di sopra dei

10.

Kg, in cui possa alternare la posizione da eretta a seduta, in cui non debba

spostarsi su terreni accidentati o su scale (con pesi). Inoltre deve trattarsi

di un'attività in cui non debba avere un udito perfetto e non si trovi tra

macchine rumorose” (doc. AI 36, pag. 12).

Per quanto riguarda in

particolare l’aspetto psichico, non vengono qui ravvisati elementi che

permettono di distanziarsi dalla valutazione del perito incaricato dal SAM (cfr.

esame 25 febbraio 2003 dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, allegato

doc. AI 36 e doc. 75).

Lo specialista, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare,

personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi

risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status

psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo

prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da "disturbo distimico

con somatizzazioni nell’ambito di una conflittualità intrafamiliare latente”,

presenta, dal punto di vista psichiatrico, una limitata incapacità lavorativa

(30%).

L’assicurata

stessa avrebbe inoltre riferito allo specialista che con il trattamento

offertole dal dr. __________ i disturbi psichici sarebbero diminuiti (allegato

doc. AI 36).

Tali

valutazioni hanno trovato piena conferma da parte del dr. __________ e del dr. __________

(doc. AI 37, 72, 76 e VIIIbis).

Per

quanto attiene ai certificati medici dell’aprile 2004 del dr. __________ e a

quello del dicembre 2004 del dr. __________ (entrambi psichiatri), seppur

rilasciati da medici specialisti (l’assicurata è inoltre in cura dal dr. __________

dal 1999), gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini

del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non

conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6).

In

sostanza i referti in parola forniscono solo una diversa valutazione riguardo

alla residua capacità lavorativa dell’assicurata.

Il dr.

__________ non concorda completamente né con la diagnosi né con la

valutazione della residua capacità lavorativa dell’assicurata valutate dal dr. __________.

Egli

riferisce di una storia infantile complessa e difficile, ripercorsa dal

sanitario per meglio inquadrare un importante disagio che si esprimerebbe con

una condotta psicosomatica vissuta già nella prima infanzia e adolescenza. Il dr.

__________ cita alcuni referti medici (dr. __________ e dr. __________) nei

quali era stata segnalata sin dal 1996 una “sindrome ansiosa” e “fibromialgia

in A. depressa” (doc. AI 68). Riferisce inoltre che il dr. __________ (gennaio

2002) e il dr. __________ (nel marzo 2002) non avrebbero escluso una “sintomatologia

depressiva”. La diagnosi esatta per il dr. __________ è di “stato depressivo grave” oltre che di “sindrome somatoforme da dolore persistente” e di “struttura nevrotica di

base”. Egli ha infine

concluso per un’incapacità lavorativa dell’80% (doc. AI 68).

Il dr. __________,

invitato a prendere posizione sul referto del dr. __________, ha insistito nel

ritenere la propria valutazione corretta. Egli ha precisato che l’assicurata “presenta

a mio modo di vedere sul piano psichiatrico un disturbo distimico con somatizzazioni

nell'ambito di una conflittualità intrafamigiiare latente legato anche a

problemi di adattamento. Ho considerato nel mio rapporto l'assicurata inabile

al lavoro nella misura del 30% chiedendo un orientamento professionale che le

permettono le conoscenze necessarie per l'acquisizione di una nuova formazione”

(doc. AI 75).

Pendente

causa il dr. __________, psichiatra, concordando con il dr. __________ ha

diagnosticato “una distimia,- persistente

dalla giovane età (probabilmente già da ragazzina) e, almeno dal 2000, esiste

un episodio depressivo grave, con sindrome biologica, mai superato nonostante

diversi tentativi farmacologici. Siamo dunque di fronte ad una così detta

"double depression", ossia un episodio depressivo grave con sindrome

biologica su distimia”, valutando “l'incapacità

lavorativa almeno pari al 75%, considerando che comunque la signora può ancora

svolgere qualche piccolo lavoretto come casalinga, avvalendosi però, anche in

questo, dell'aiuto dei suoi famigliari" (Doc. Vbis)

In

conclusione si può affermare che è vero che in passato l’assicurata ha sofferto

di disturbi psicosomatici, tuttavia la funzionalità nel suo complesso risulta

essere stata mantenuta.

Se da una

parte i vari rapporti psichiatrici agli atti non sono

del tutto sovrapponibili, le divergenze sono sostanzialmente individuabili,

come detto, nella valutazione della residua capacità lavorativa

dell’assicurata. La differenza di valutazione tra il primo rapporto del dr. __________

(doc. AI 25) e quello del dr. __________ (allegato doc. AI 36) sono motivate

dall'evoluzione favorevole ammessa dalla paziente stessa. Per quanto riguarda

il secondo rapporto del dr. __________ successivo all’opposizione (doc. AI 68),

esso non porta elementi nuovi per una diversa valutazione, salvo sottolineare

la nota pluripatologia.

A

proposito del rapporto medico 14 dicembre 2004 del dr. __________ prodotto in

corso di causa (doc. Vbis), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta

la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid.

4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico non può essere preso in

considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla

decisione contestata del 28 ottobre 2004.

Ai fini

dell’economia processuale, eccezionalmente

il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente

alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,

1970.

pag. 582 consid. 3).

In

casu, il rapporto medico in discussione non é comunque

sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale

peggioramento dei problemi psichici accusati dalla ricorrente.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti chiesti dall’insorgente.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid.

3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.

2.

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata

è abile in misura del 70% in attività leggere idonee con le limitazioni

indicate nella perizia SAM (doc. AI 36 e 47) posta alla base del querelato

provvedimento.

Per il

che la decisione impugnata merita di essere tutelata mentre il ricorso deve

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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