Lexipedia

Decisione

32.2004.109

incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Riformazione professionale. Rinvio atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (psichici)

12 maggio 2005Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

C- Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

1- E possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono Previsti ?

1.1 Se sì, la preghiamo di

descrivere il piano di riabilitazione

1.2 Se no preghiamo di motivare

No, perché non è possibile con

terapie mediche o adattamenti del posto di lavoro attuale aumentare l'attuale

capacità lavorativa.

2- E possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

2.1 se sì con quali ragionevoli

provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del

posto di lavoro) ?

a. Secondo lei che effetti hanno

questi provvedimenti sulla capacità di lavoro ?

3- L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività

3.1 Se sì, a quali esigenze deve

rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna

tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività ?

Deve essere un'attività in cui il

paziente possa regolarmente cambiare posizione, dove possa stare seduto e non

debba portare a lungo pesi oltre i 30 kg.

Penso in questo caso ad attività

nell'ambito commerciale (vedi anche formazione professionale del paziente),

traduzioni infatti il paziente conosce le lingue slave, il tedesco e

l'italiano.

3.2 In che misura si possono

svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno) ?

7-8 ore al giorno

3.3 E presente inoltre una

riduzione della capacità di lavoro?

No." (doc. AI 23)

Nel suo rapporto medico

del 4 marzo 2002 il dr. __________, psichiatra, ha diagnosticato una “depressione

ricorrente attualmente in remissione” e una “lombosciatalgia”

precisando:

"

si tratta di un 48enne originario

dell'ex jugoslavia, coniugato, una figlia 19enne che vive con loro.

Dal 1989 ha lavorato nel settore

alberghiero in qualità di cameriere ed aiuto-cuoco ma a causa dei suoi disturbi

alla schiena ed al ginocchio non è riuscito a continuare il suo lavoro.

Mi è stato segnalato da parte del

medico curante Dr. __________, in seguito ad uno stato ansioso-depressivo che presentava

da circa 1 anno prima.

Egli è attualmente al beneficio di

una psicofarmaco-terapia e colloqui di sostegno.

Si lamenta piuttosto dei suoi

disturbi somatici e vari dolori dovuti alla schiena e al ginocchio ma anche

varie somatizzazioni.

Per quel che riguarda la sua

inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico rimane nella misura del

20-30% ed è auspicabile un'abilità parziale nella misura del 50% per impiego

adeguato." (doc. AI 24)

In data 22 luglio 2002 l’assicurato

è stato ascoltato dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 30), la

quale ha ordinato uno stage d’integrazione nell’ambito di una riformazione

professionale presso il __________ di __________ della durata di tre mesi (doc.

AI 31).

Dopo la stesura del rapporto

finale della consulente (di cui si dirà in seguito), in data 29 aprile 2003 il

dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Si è proceduto come da perizia

reumatologica dr. __________ del 12.2001 che secondo il mio parere medico

approvo e condivido sia nei contenuti che nella valutazione dell'abilità

lavorativa.

Ciononostante atti reintegrativi

sono sfociati negativamente per motivo reumatologico? Psichiatrico?

Propongo:

- rivalutare tramite perito dr. __________ la

situazione reumatologica per convalidare o meno lo stato della perizia 12.2001

(oppure se del caso valutare un peggioramento e se si da quanto e in che

misura): perizia si effettuerà in giugno 2003 dopo aver discusso il caso con il

perito per una breve rivalutazione da parte sua

- nel frattempo inviare a __________ psichiatra un

rapporto medico per valutare lo stato psichiatrico e l'abilità lavorativa solo

dal lato psichiatrico." (doc. AI 41)

Nel suo rapporto del 30

maggio 2003 il dr. __________ ha precisato:

"

3. rispetto all'ultimo rapporto AI,

il paziente vive ancora con la moglie che presenta anch'essa gravi problemi

psichici, comportamentali, anche a causa di un abuso etilico che crea un

ulteriore stress e preoccupazioni al paziente.

Oltre ai suoi dolori alla schiena,

dal punto di vista psichiatrico presenta un ulteriore miglioramento, salvo le

somatizzazioni che a volte presenta sottoforma di varie somatizzazioni e certe

preoccupazioni, accompagnate anche da disturbi del sonno. Attualmente assume

solo una pastiglia di Truxal 15 mg alla sera ed è al beneficio di colloqui di

sostegno con un decorso piuttosto favorevole dal punto di vista psichiatrico ma

rimane la problematica dovuta alla sua patologia lombosciatalgica."

(doc. AI 43)

Nel suo referto peritale

del 12 giugno 2003 Il dr. __________ ha precisato:

"

4 Diagnosi

- Gonartrosi sin. con:

. stato dopo meniscectomia

artroscopica del 05.04.2000

- Sindrome lombovertebrale cronica

su:

- turbe statiche (scoliosi sin.

convessa, disbalance muscolare)

. lievi alterazioni degenerative con

protusione discale L5/S1

. Stato dopo Morbo di Scheuermann

- Lieve gonartrosi dx

- Sindrome depressiva reattiva

- Adiposità (BMI 30)

- Onicodistrofia psoriatica

5 Valutazione

L'attuale perizia è richiesta

dall'AI per una rivalutazione dello stato a circa un anno e mezzo dalla

precedente. Il paziente ha accusato multipli problemi durante la riqualifica e

la questione che si pone ora è di sapere se persiste una capacità lavorativa

per lavori leggeri.

Il paziente soffre, come nel

dicembre 2001, di due patologie principali a livello reumatologico. Da una

parte una gonartrosi sin. che si ripercuote con dolenza al carico e in

posizione eretta, l'altra una sindrome lombovertebrale che è data in

particolare dalla turbe statiche e dall'insufficienza muscolare visto la presenza

unicamente delle minime alterazioni degenerative stabili nel corso degli anni.

Adesso come allora non ho alcun indizio.

L'unica cosa nuova è l'apparizione

di una sindrome cervico toracale di moderata entità senza alterazioni

degenerative al livello del passaggio cervico toracale. Adesso come allora non

alcun indizio né anamnestico, né clinico, né radiologico per un eventuale

spondilartrite.

Lo stato del paziente è praticamente

stazionario se non lievemente migliorato rispetto alla mia precedente perizia

del dicembre 2001. Infatti tutte le immagini radiologiche mostrano di base una

stabilizzazione della situazione senza grossi cambiamenti. Anche l'esame

clinico, se comparato a quello precedente, mostra una situazione in pratica

uguale con forse al limite un leggero miglioramento per quello che riguarda

l'atrofia a livello della gamba sin.

Attualmente come allora il paziente

può lavorare al massimo al 50% in una attività lucrativa che richiede di stare

a lungo tempo in piedi o di camminare molto come quella di cameriere. In

un'attività dove il paziente possa regolarmente cambiare posizione, dove possa

stare seduto e non debba portare a lungo pesi oltre i 30 kg, il paziente è

abile nella misura del 90%. Penso in questo caso ad un'attività in ambito commerciale,

traduzioni visto che il paziente conosce bene sia il tedesco che l'italiano e

lo slavo.

Per quel che riguarda la prognosi

essa è rimasta invariata rispetto alla valutazione di circa 1 anno e mezzo fa."

(Doc. AI 45)

Nella sua “proposta

medico” del 25 giugno 2003 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

Dopo la rivalutazione clinica dr. __________

reumatologo si convalida una stazionarietà sia per la patologia del ginocchio

che del rachide.

Esigibilità 50% come cameriere

mentre in attività adatte e leggere (vedi valutazione reumatologica a dossier)

abilità al 90%.

Inoltre dr. __________ riporta un

miglioramento della sindrome depressiva (valutandola come in remissione nel suo

certificato del 4.2003).

Propongo

IL 50% come cameriere

IL 20-30% in attività adeguate e

leggere (specialmente limitazione dovuta al problema lieve psichiatrico)."

(doc. AI 46)

Su richiesta del legale

dell’assicurato, in data 15 settembre 2003 la dr.ssa __________, psichiatra, ha

rilevato:

"

(…)

Diagnosi:

Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2).

Considerandi

Dalla storia clinica, dalla

valutazione del dossier messo a disposizione al paziente da parte del Dr. __________,

la diagnosi di depressione ricorrente, appare certa e inconfutabile.

Attualmente lo stato depressivo

presentato dal paziente è grave.

La sindrome depressiva grave,

presentata, caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, anedonia,

facile eseuribilità, grave insonnia, angoscia, giustifica un'inabilità completa.

Una remissione completa della

sintomatologia depressiva non viene mai di fatto descritta né dal paziente né

dai suoi famigliari, viene unicamente descritta con lieve miglioramento durante

l'estate del 2002, che aveva reso così possibile un tentativo di reinserimento

professionale presso il Centro __________ di __________, tentativo però fallito

in seguito al peggioramento dello stato depressivo legato sia alle difficoltà

cognitive presentate (difficoltà di concentrazione e di attenzione), sia ad un'ulteriore

ferita narcisistica grave, legata al rilevamento del paziente

dell'impossibilità di riuscire ad avere ancora capacità e abilità come in

passato.

Personalmente non condivido la

decisione da parte dell'AI, di non riconoscere l'inabilità lavorativa dal punto

di vista psichiatrico come duratura e permanente, visto il lungo decorso dello

stato depressivo, di fatto mai risoltosi, la descrizione fatta del paziente del

suo stato risulta attendibile.

Per la patologia fisica non è mio

compito esprimermi, né sulle diagnosi presentate, tantomeno sul grado di

inabilità lavorativa, pertanto per lo stesso la prego di riferirsi al medico

curante Dr. __________ che segue il paziente dal novembre 1999.

Attualmente il paziente è a

beneficio di una terapia antidepressiva con Fluctine 20 mg. cp 2-1-0-0; Temesta

exp. 1 mg 1-1-1-0; Temesta exp. 2.5 mg 0-0-0-1." (allegato doc. AI

56)

Nelle sue

“annotazioni” del 19 luglio 2004 il dr. __________, medico responsabile del

SMR, ha osservato:

" L'assicurato risulta affetto da lesioni degenerative

dell'apparato locomotore, in particolare

- gonartrosi sin.

• con stato dopo meniscectomia

- sindrome lombovertebrale

cronica su

• turbe statiche scoliosi e disbalance muscolare)

• lievi alterazioni degenerative con protrusine discale

L5-S1

• stato dopo m. Scheuermann

- lieve gonartrosi dx.

- adiposità

- onicodistrofia psoriatica

- sindrome depressiva reattiva

Il reumatologo

valuta lo stato del soggetto e le conseguenze sulla CL in modo coerente, determinando un'IL del 50% per l'attività di cameriere

(considerando la necessità di star sempre in piedi

- anche se non statica, e quella di

porto di pesi importanti (le casse di bibite non pesano mai 30 chili).

Per attività con possibilità di cambiare posizione, di poter stare seduto, di

non portare oltre 30 chili la CL raggiunge

il 90% e porta, come esempio dal lato medico ragionevole di integrazione,

in servizio amministrativo/traduzioni.

Nella valutazione di decorso si

annota l'insorgenza di sindrome cervico-vertebrale senza degni segni di lesioni degenerative. La valutazione suggerisce

un lieve miglioramento, ma la CL non viene valutata diversamente.

La sindrome depressiva è stata

valutata dal curante e indicata come "depressione ricorrente attualmente

in remissione" (rapporto del 06.06.03) con un'IL del 20-30% (specificando poi che si tratta di valutazione, anche se

non spec. dell'handicap dato dalla lombosciatalgia).

Trattandosi,

quella psichiatrica, di una patologia in remissione non si imponeva una richiesta di informazioni

supplementari o di verifica .

In conclusione i lavori con i limiti

funzionali descritti sono, dal lato medico-teorico, esigibili nella misura del 90%." (doc. AI 81)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie

le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in

dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere

invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella fattispecie, dopo avere

preso atto del secondo referto peritale 12 giugno 2003 del dr. __________ - che

ha sostanzialmente confermato le conclusioni rilevate con il primo referto

peritale 7 dicembre 2001 -, l’UAI ha calcolato il grado d’invalidità

dell’assicurato risultato inferiore al tasso minimo richiesto per l’erogazione

di una rendita (doc. AI 51 e 88).

L’assicurato per contro

ritiene di dovere essere messo a beneficio di una rendita d’invalidità (doc.

I).

In concreto, per quanto

attiene ai disturbi fisici, il problema è stato in sostanza individuato

principalmente a livello di gonartrosi (sinistra) ed a livello lombare

(sindrome lombovertebrale cronica).

In esito

ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nei referti

peritali del dicembre 2001 rispettivamente del giugno 2003, il dr. __________, reumatologo,

ha diagnosticato una “gonartrosi sin. con

stato dopo meniscectomia artroscopica del 05.04.2000”, una “sindrome lombovertebrale cronica su turbe statiche

(scoliosi sin. convessa, disbalance muscolare, lievi alterazioni degenerative

con protusione discale L5/S1, stato dopo Morbo di Scheuermann)” ed una “lieve

gonartrosi destra” (doc. AI 81), concludendo per

una limitata capacità lavorativa nella sua precedente professione di cameriere

in ragione del 50%; per attività leggere idonee dove

l’assicurato possa regolarmente cambiare posizione, stare seduto e non debba

portare a lungo pesi oltre i 30 kg, egli presenterebbe per contro un’abilità

lavorativa del 90%. Lo specialista ha indicato quali professioni possibili

quelle in ambito amministrativo e di traduzione (l’assicurato conosce bene le

lingue straniere).

Tale valutazione è stata

confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 46 e 81).

Riassumendo, dal lato fisico, agli atti non sono presenti validi atti medici che

possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui é giunto

lo specialista dr. __________, avallate anche dei medici del SMR (doc. AI 46 e

48).

Per quanto riguarda l’aspetto

psichiatrico agli atti è presente un rapporto medico del 4 marzo 2002 del

dr. __________, psichiatra, il quale ha diagnosticato una “depressione

ricorrente attualmente in remissione” precisando che l’inabilità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico sarebbe del 20-30% e che sarebbe

inoltre “auspicabile un'abilità parziale nella misura del 50% per impiego

adeguato” (doc. AI 24). Nel suo successivo referto del maggio 2003 il dr. __________

ha confermato sostanzialmente quanto precedentemente rilevato accennando

comunque ad un lieve miglioramento della sindrome depressiva (doc. AI 43).

Tuttavia,

in data 15 settembre 2003 la dr. __________, anch’essa psichiatra, ha diagnosticato

una “sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2)” evidenziando un peggioramento dello stato psichico dell’assicurato

(doc. AI 56). La specialista ha precisato che la “sindrome depressiva grave,

presentata, caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, anedonia,

facile eseuribilità, grave insonnia, angoscia, giustifica un'inabilità completa”.

Avuto

notizia del peggioramento dello stato di salute dal punto di vista psichico nel

settembre 2003 (cfr. referto dr.ssa __________, doc. AI 56) l’amministrazione avrebbe

dovuto indagare con precisione se ed in che misura il peggioramento paventato

dalla dr.ssa __________ avesse un riscontro dal punto

di vista medico e trarre le dovute conclusioni in merito alla residua capacità

lavorativa rispettivamente al guadagno dell’assicurato.

In

conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera

dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché accerti

con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato è per motivi psichici

inabile al lavoro, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente

ancora esigibili, verificando ogni sospetto di aggravamento dello stato di

salute.

Sulla

base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi l’eventuale grado

d’incapacità al guadagno del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 17 novembre 2004 è annullata. §§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda

conformemente

ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’amministrazione

verserà al ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili

(IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster