32.2004.109
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Riformazione professionale. Rinvio atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (psichici)
12 maggio 2005Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.109
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Riformazione professionale. Rinvio atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (psichici)
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.109
ZA/td
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
novembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell’ottobre
2000, RI 1, nato nel 1954, di professione cameriere, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (orientamento
professionale e avviamento ad altra professione) in quanto sofferente di “gravi
dolori e disturbi a livello delle ginocchia e della colonna vertebrale”
(doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui due perizie reumatologiche ed un accertamento professionale
presso il Centro __________ di __________, per decisione 28 luglio 2003 l’UAI
ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
• Dalla
documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale
stilato dal Dr. __________ nel dicembre 2001 risultava che lei era abile al 50%
nella sua professione di cameriere. In attività adeguata allo stato di salute
vi era unicamente una limitazione del 10%.
• Per questo
motivo il dossier era stato trasmesso alla consulente in integrazione
professionale, la quale aveva proposto un periodo di accertamento presso il __________
di __________ prima e presso la calzoleria "__________" poi.
• Purtroppo la
prova di lavoro presso quest'ultimo datore di lavoro non ha avuto esito
positivo a causa delle parecchie assenze presentate. Il dossier è quindi stato
sottoposto per una nuova perizia al Dr. __________ come pure è stata aggiornata
la situazione psichica tramite rapporto medico inviato al Dr. __________.
• I 2 medici
non attestano un considerevole peggioramento dello stato di salute. In
particolare attività adatte allo stato di salute risultano ancora esigibili
almeno al 70%.
• Visto il
fallito tentativo di reinserimento professionale la consulente in integrazione professionale
ha proceduto con il calcolo del grado d'invalidità.
• Se non fosse
insorto il danno alla salute lei potrebbe oggi conseguire quale cameriere fr.
37'050.-- annui. In attività adatte allo stato di salute può invece conseguire,
lavorando al 70%, fr. 23'069.--.
• Dal confronto
dei redditi risulta una perdita di guadagno e quindi un grado AI del 38%.
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Considerato che sono già state
svolte 2 prove lavorative, non riteniamo utile svolgere ulteriori prove, per
cui non entrano nemmeno in considerazione ulteriori provvedimenti
professionali.
Decidiamo pertanto:
• La
richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 51)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, con la quale ha
postulato l'assegnazione di una rendita intera d’invalidità, con decisione su
opposizione 17 novembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente
decisione:
"
(…)
6. Nel caso specifico, giova innanzitutto osservare
che l'amministrazione è pervenuta alla decisione negativa del 28 luglio 2003
dopo aver vagliato la copiosa documentazione medica specialistica raccolta in
fase di istruttoria e quella economica-professionale scaturita dalla concretizzazione
del periodo di accertamento professionale messo in atto al __________.
A tal proposito, occorre rammentare che il perito Dr. __________, nella
sua relazione del 07 dicembre 2001, pur riconoscendo all'assicurato una
limitata capacità lavorativa del 50% quale cameriere, originata principalmente
da una gonartrosi sinistra, ha reputato esigibile nella misura del 90%
un'attività da svolgere in posizione seduta ed esente dalla necessità di dover
portare a lungo pesi oltre i 30 kg..
Dal lato prettamente psichiatrico, il curante Dr. __________, nel suo
rapporto 04 marzo 2002, ha posto invece la diagnosi di depressione ricorrente
attualmente in remissione, ritenendo la capacità lavorativa diminuita
temporalmente nel rendimento di circa il 20% - 30%.
Il Direttore del __________, nel rapporto di fine accertamento stilato
il 17 marzo 2003, ha comunque precisato che l'assicurato ha dimostrato di
possedere le qualità e le competenze necessarie per reinserirsi nel ciclo
produttivo ed ha confermato le limitazioni e le indicazioni medico-teoriche
circa l'idoneità a svolgere un'attività leggera in posizione prevalentemente
sedentaria che gli permetta di alternare la posizione. In considerazione
dell'età, delle difficoltà di espressione nella lingua italiana e dei problemi
fisici, non è stata ipotizzata una riformazione ai sensi della Legge federale
professionale.
Al termine dell'osservazione professionale, la situazione dello stato
valetudinario è stata ulteriormente accertata con una nuova indagine peritale
eseguita ancora dal precedente perito Dr. __________ e con l'aggiornamento
dello stato di salute psichico chiesto al curante Dr. __________.
Le risultanze hanno consentito di constatare come lo stato di salute
fisico sia rimasto stazionario, mentre lo stato psichico ha presentato un
ulteriore miglioramento, salvo le somatizzazioni. Il curante ha in effetti
precisato che il paziente è al beneficio di colloqui di sostegno e presenta un
decorso piuttosto favorevole.
La consulente in integrazione, preso atto della documentazione completa,
ha poi finalmente rassegnato il rapporto conclusivo in data 18 luglio 2003.
Partendo dal presupposto di una capacità lavorativa del 70% sfruttabile in
attività confacente, di un reddito annuo di fr. 37'050.- conseguibile dall'assicurato
in assenza del danno alla salute, applicando una riduzione del 25% al reddito
ipotetico da invalido estrapolato dalle statistiche federali secondo il settore
privato, livello 4, 1° quartile, la consulente ha quantificato in fr. 23069.-
annui la capacità di guadagno residua, equivalente ad un grado di invalidità o
di pregiudizio economico dei 38%.
Nella fattispecie, la documentazione medica allegata all'atto di
opposizione è stata comunque presentata al SMR, come da prassi e per stretta
competenza.
Con rapporto interno del 19 luglio 2004, il SMR ha preso posizione,
confermando le conclusioni peritali del Dr. __________, il quale aveva
giudicato l'assicurato ancora in condizioni di salute tali da permettere lo
svolgimento di un'attività lucrativa adeguata nella misura del 90%. Nella
valutazione di decorso del Dr. __________, è stata annotata l'insorgenza di una
sindrome cervico-vertebrale senza segni degni di lesioni degenerative. La
valutazione ha suggerito tuttavia un lieve miglioramento, ma la capacità non è
stata valutata diversamente.
Per quanto riguarda la sindrome depressiva, va evidenziato che la stessa
è stata valutata dal curante e indicata come "depressione ricorrente
attualmente in remissione" (rapporto 06.06.2003), con un'inabilità
lavorativa del 20% - 30%, specificando che si è trattato di una valutazione
dell'handicap dato dalla lombosciatalgia.
Visti i referti peritali e considerata la patologia psichiatrica
dichiarata da tempo in remissione, dal lato medico-teorico il SMR ha stabilito
che i lavori con i limiti funzionali descritti sono esigibili nella misura
complessiva del 90% anziché del 70% - 80% apprezzati in sede di decisione
formale.
Per quanto attiene alla definizione della capacità di guadagno residua
ed al grado di invalidità, occorre in verità precisare che l'amministrazione ha
erroneamente ratificato i dati prodotti dalla consulente in integrazione
professionale nel suo rapporto 18 luglio 2003.
In effetti, due sono gli elementi considerati ai fini decisionali che
non collimano con la situazione reale esistente. In primo luogo il reddito
salariale che l'assicurato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla
salute, secondariamente pure il reddito per contro ancora conseguibile nello
svolgimento di attività salariale non qualificata, rispettosa delle indicazioni
e controindicazioni mediche ben descritte agli atti.
In concreto, bisogna rilevare che l'assicurato ha conseguito nel corso
del 1999 uno stipendio di fr. 37226.- soggetto alla riscossione dei contributi
AVS/Al. Non va tuttavia dimenticato che, nel corso dello stesso anno, egli ha
esercitato la sua professione limitatamente dal 01 gennaio al 03 novembre, data
dalla quale il danno alla salute gli ha imposto la cessazione del suo lavoro, e
che inoltre ha lamentato importanti assenze per malattia dall'11 al 21
febbraio, dal 10 al 17 agosto e dal 22 al 24 ottobre.
La giurisprudenza (VSI 06/2000 p. 306) definisce che una settimana
lavorativa di 5 giorni porta mensilmente a 21,75 giorni di lavoro.
Moltiplicando 21,75 giorni mensili di lavoro per 8,4 ore lavorative al giorno,
per una paga oraria di fr. 24,19, otteniamo uno stipendio di fr. 48'615.- lordi
all'anno (stato 1999), il quale, aggiornato all'anno 2004 secondo l'indice
d'aumento dei salari nominali, ammonterebbe a fr. 52'699.-. Trattasi di un
rilevamento economico pertinente, soprattutto se si considera che il contratto
collettivo di lavoro, stato 01.01.2004, quantifica il salario minimo mensile di
un cameriere privo dell'attestato di fine tirocinio in fr. 3'120.- (fr. 40'560.-
annui).
Per ciò che concerne il reddito da invalido stabilito in fr. 23'069.-,
anche in questa evenienza occorre precisare l'inesattezza del calcolo operato
dall'amministrazione. Infatti, in conformità a quanto evidenziato al
considerando 5, la base di calcolo di partenza avrebbe dovuto comportare il
reddito desunto dalle statistiche federali laddove appare la categoria
professionale nel settore privato, livello 4, 2° quartile (mediana). Applicando
questa normativa in modo corretto, ritenuta una capacità lavorativa del 90%, il
reddito da invalido dell'assicurato sarebbe ammontato a fr. 47'309.- annui.
Ora, anche nell'ipotesi di un'ulteriore deduzione massima del 25% dovuta a
svantaggi salariali da contingenze particolari, da salari di primo impiego, dalla
necessità di svolgere attività leggera, ecc., la diminuzione della capacità di
guadagno si situerebbe manifestamente ad un tasso invalidante nettamente
inferiore ai minimi pensionistici fissati dalla Legge federale.
In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, non vi
sono ragionevoli motivi per scostarsi dalla decisione di rifiuto del 28 luglio
2003, la quale in concreto merita conferma." (doc.
AI 88)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurato, ora rappresentato dal RA 1, ha ribadito
quanto chiesto con l’opposizione precisando:
"
(…)
Nel mese di ottobre del 2000
l'istante presentava richiesta di prestazioni AI per patologie alla colonna
vertebrale e agli arti inferiori; (DOC B). Già nel giugno del 2000 il dottor __________
dava abbondanziale testimonianza delle patologie summenzionate; (DOC C). A
riprova della corretta diagnosi del dottor __________, il collega dottor __________
avvalora quanto riportato al documento C, (DOC D). Il dottor __________, medico
curante dell'assicurato, di conseguenza responsabile dello stato di salute
dello stesso, dichiara che l'I non è più in grado di svolgere la precedente
professione di cameriere; (DOC E). I documenti medici, qui contrassegnati quali
DOC F, DOC G, DOC H, DOC I, DOC L testimoniano in modo incontrovertibile che
l'I non è assolutamente in grado di continuare a svolgere l'attività lavorativa
di cameriere. La stessa Convenuta, prodotti DOC M e DOC N, è del parere che il
nostro patrocinato abbisogni di una attività diversa da quella che esercitava
prima di cadere vittima delle patologie rilevate. Il medico fiduciario della
Convenuta, prodotto DOC O, ritiene che non sia più esigibile la professione di
cameriere e, fatto estremamente interessante, mette in evidenza la presenza di
una depressione reattiva.
In data 22/7/2002, prodotto DOC P,
la Convenuta ritiene corretto inviare l'istante al __________ di __________ per
tentare una riqualifica professionale. L'allegato DOC Q, redatto dai maestri
del lavoro del Centro di __________ mettono in risalto l'oggettiva difficoltà,
per i problemi collegati alla depressione e alle altre patologie, un recupero
lavorativo dell'A. Infatti, con la produzione dell'allegato DOC R, la Convenuta
ritiene concluso l'esperimento della riqualifica. Alcuni mesi dopo, DOC S,
emette decisione di rifiuto di rendita. Prontamente insorto l'A, rappresentato
dall'avvocato, __________, eleva opposizione alla predetta decisione; DOC S.
Nonostante quanto l'A minimante tener conto che, nel frattempo, è stato sottoposto
a cure psichiatriche quale ricoverato, la Convenuta emette una decisione su
opposizione con quale riconferma quanto precedentemente dichiarato con la prima
decisione; (DOC T).
CONSIDERAZIONI
Tenuto conto che dovere della
Convenuta è di adoperarsi in ogni modo per il recupero produttivo dell'A, a
questo riguardo si prega di voler considerare l'esperimento di riqualifica;
esperimento fallito non certamente per la mancata volontà e impegno dell'A,
bensì perché le condizioni fisiche dello stesso A non consentivano un
successivo collocamento nel mercato del lavoro. Secondo quanto asserito e
sottoscritto dai maestri del lavoro. Pertanto, se si considera fallita
l'esperienza della riqualifica come si può esigere un ritorno autonomo e
diretto all'attività lavorativa? Chiaro è che la Convenuta prende posizione
motivata esclusivamente da fattori medici-teorici avulsi dalla realtà
economica.
PER QUESTI MOTIVI
Piaccia giudicare l'istanza è
accolta: la Convenuta verrà astretta ad annullare la decisione precedentemente
presa e verserà all'istante, tolti i relativi premi, le indennità rimaste
inevase.
Protestate tasse, spese e congrue
ripetibili." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso (doc. III)
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne
1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Secondo l’art. 17 LAI,
l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la
sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità
al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata in misura
essenziale.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una
perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis
1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo l’art. 6 cpv. 1
OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività
e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la
capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p.
230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op.
cit., pag. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pagg. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un
provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde
alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale
nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a
pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 128; DTF 99 V
35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e
sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e
deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il
risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 130/131).
2.6. Nella fattispecie, il dr. __________,
internista e reumatologo, su incarico dell’UAI in data 7 dicembre 2001 ha
rilasciato il seguente referto peritale:
"
(….)
Le mie diagnosi sono:
➣ Gonartrosi progredente sinistra con:
. stato dopo meniscectomia
artroscopica il 05.04.2000.
➣ Sindrome lombovertebrale cronica su:
. turbe statiche (scoliosi
sinistro convessa) disbalance muscolare
. lievi alterazioni
degenerative ( protrusione discale L5/S 1)
. Stato dopo M. di
Scheuermann.
➣ Lieve gonartrosi dr.
➣ Sindrome depressiva reattiva.
➣ Adiposità.
➣ Onicodistrofia psoriatica.
Il paziente soffre di due patologie
principali a livello reumatologico. Da una parte una gonartrosi sinistra che si
ripercuote con importanti dolenze al carico e in posizione eretta.
L'alterazione oltretutto appare in progressione. A dr l'artrosi francamente è
minima e quindi non influenza la capacità lavorativa. Come seconda patologia il
paziente soffre d una sindrome lombo vertebrale soprattutto su turbe statiche e
insufficienza muscolare. Infatti la protrusione discale L5/S 1 è minimale e si
può spesso riscontrare come reperto casuale anche in pazienti senza dolori
lombari. Non ho alcun indizio né anamnestico né clinico o radiologico per una
eventuale spondilartrite. Il ginocchio si ripercuote sulla capacità lavorativa
con un'impossibilità ad esercitare a tempo pieno un'attività lucrativa che
richieda di stare a lungo in piedi o dover camminare molto. Una tale attività
può essere proposta al massimo al 50%. A causa della patologia lombare al
paziente sono precluse attività dove deve portare o sollevare pesi oltre i 30
kg. L'attività di cameriere è dunque proponibile attualmente al 50%.
In un'attività dove il paziente
possa regolarmente cambiare posizione, dove possa stare seduto e non debba
portare a lungo pesi oltre i 30 kg il paziente è abile nella misura del 90%.
Penso in questo caso ad attività nell'ambito commerciale ( vedi anche
formazione professionale del paziente), traduzioni, infatti il paziente conosce
le lingue slave, il tedesco e l'italiano.
A livello terapeutico sia per le
ginocchia sia per la schiena è importante un calo ponderale così come
un'attività fisica regolare ed in particolare il rinforzo del quadricipe a
sinistra. Tali attività però non hanno influsso alcuno sulla capacità
lavorativa dell'assicurato. La prognosi a medio lungo termine per la patologia
lombare è di una persistenza sino a miglioramento della situazione attuale. A
livello del ginocchio sinistro di un peggioramento in particolare se dovesse
continuare con dei lavori non adatti ( vedi cameriere). Per questo motivo penso
sia più sensato procedere ad una riqualifica professionale che insistere anche
solo al 50% nella sua attuale professione di cameriere, professione che
comporta un rischio di peggioramento della situazione locale con poi possibile
aumento dell'inabilità lavorativa.
5- Alle vostre domande
rispondo
A Basi Cliniche
6- Anamnesi
Vedi punto 1
7- Dati soggettivi
dell'assicurato
Vedi punto 2
8- Constatazioni obiettive
Vedi Punto 3
9- Diagnosi
a. Diagnosi con ripercussione
sulla capacità di lavoro
➣ Gonartrosi progredente sinistra con:
. stato dopo meniscectomia
artroscopica il 05.04.2000.
➣ Sindrome
lombo vertebrale cronica su:
. turbe statiche (scoliosi sinistro convessa)
disbalance muscolare
. lievi alterazioni
degenerative (protrusione discale L5/S1)
. Stato dopo M. di
Scheuermann.
➣ Lieve gonartrosi dr.
b. Diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità di lavoro
➣ Sindrome depressiva reattiva.
➣ Adiposità.
➣ Onicodistrofia psoriatica.
10- Valutazione e prognosi
Il paziente soffre di due patologie
principali a livello reumatologico. Da una parte una gonartrosi sinistra che si
ripercuote con importanti dolenze al carico e in posizione eretta.
L'alterazione oltretutto appare in progressione. A dr l'artrosi francamente è
minima e quindi non influenza la capacità lavorativa. Come seconda patologia il
paziente soffre di una sindrome lombo vertebrale soprattutto su turbe statiche
e insufficienza muscolare. Infatti la protrusione discale L5/S l è minimale e
si può spesso riscontrare come reperto casuale anche in pazienti senza dolori
lombari.
La prognosi a medio lungo termine
per la patologia lombare è di una persistenza sino a miglioramento della
situazione attuale. A livello del ginocchio sinistro di un peggioramento in
particolare se dovesse continuare con dei lavori non adatti ( vedi cameriere).
B Conseguenze sulla capacità
di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati
La patologia del ginocchio sinistro
si ripercuote sulla capacità lavorativa con un'impossibilità ad esercitare a
tempo pieno un'attività lucrativa che richieda di stare a lungo in piedi o
dover camminare molto. A causa della patologia lombare al paziente sono
precluse attività dove deve portare o sollevare pesi oltre i 30 kg.
2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i
disturbi sull'attività attuale dell'assicurato ?
L'attività di cameriere è dunque
proponibile attualmente solo parzialmente perché comprende lunghi periodi in
cui il paziente deve stare in posizione eretta o camminare per lunghi tratti.
2.2 Esatta descrizione delle
funzioni intatte e della capacità di carico
Il paziente deve poter cambiare
regolarmente posizione, non camminare per più di 23 km di fila, non deve
portare a lungo pesi oltre i 30 kg.
a. L'attività attuale è ancora
praticabile ?
Sì
2.4 Se sì, in quale misura (ore
al giorno)?
4 ore al giorno
2.5 E presente inoltre una
diminuzione della capacità di lavoro ?
No
2.6 Se sì, in che misura?
Almeno il 20% ?
Possiamo ritenere che il paziente
sia inabile al 100% dal 03.01.1999.
a. Qual'è stato in seguito lo
sviluppo della limitazione della capacità di lavoro ?
Devo desumere dagli atti a mia
disposizione un'incapacità lavorativa al 100% dal 03.01.1999 e 50% dal
01.10.2000 data della perizia del dr __________.
Fatti
C- Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
1- E possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono Previsti ?
1.1 Se sì, la preghiamo di
descrivere il piano di riabilitazione
1.2 Se no preghiamo di motivare
No, perché non è possibile con
terapie mediche o adattamenti del posto di lavoro attuale aumentare l'attuale
capacità lavorativa.
2- E possibile migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
2.1 se sì con quali ragionevoli
provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del
posto di lavoro) ?
a. Secondo lei che effetti hanno
questi provvedimenti sulla capacità di lavoro ?
3- L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività
3.1 Se sì, a quali esigenze deve
rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna
tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività ?
Deve essere un'attività in cui il
paziente possa regolarmente cambiare posizione, dove possa stare seduto e non
debba portare a lungo pesi oltre i 30 kg.
Penso in questo caso ad attività
nell'ambito commerciale (vedi anche formazione professionale del paziente),
traduzioni infatti il paziente conosce le lingue slave, il tedesco e
l'italiano.
3.2 In che misura si possono
svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno) ?
7-8 ore al giorno
3.3 E presente inoltre una
riduzione della capacità di lavoro?
No." (doc. AI 23)
Nel suo rapporto medico
del 4 marzo 2002 il dr. __________, psichiatra, ha diagnosticato una “depressione
ricorrente attualmente in remissione” e una “lombosciatalgia”
precisando:
"
si tratta di un 48enne originario
dell'ex jugoslavia, coniugato, una figlia 19enne che vive con loro.
Dal 1989 ha lavorato nel settore
alberghiero in qualità di cameriere ed aiuto-cuoco ma a causa dei suoi disturbi
alla schiena ed al ginocchio non è riuscito a continuare il suo lavoro.
Mi è stato segnalato da parte del
medico curante Dr. __________, in seguito ad uno stato ansioso-depressivo che presentava
da circa 1 anno prima.
Egli è attualmente al beneficio di
una psicofarmaco-terapia e colloqui di sostegno.
Si lamenta piuttosto dei suoi
disturbi somatici e vari dolori dovuti alla schiena e al ginocchio ma anche
varie somatizzazioni.
Per quel che riguarda la sua
inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico rimane nella misura del
20-30% ed è auspicabile un'abilità parziale nella misura del 50% per impiego
adeguato." (doc. AI 24)
In data 22 luglio 2002 l’assicurato
è stato ascoltato dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 30), la
quale ha ordinato uno stage d’integrazione nell’ambito di una riformazione
professionale presso il __________ di __________ della durata di tre mesi (doc.
AI 31).
Dopo la stesura del rapporto
finale della consulente (di cui si dirà in seguito), in data 29 aprile 2003 il
dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Si è proceduto come da perizia
reumatologica dr. __________ del 12.2001 che secondo il mio parere medico
approvo e condivido sia nei contenuti che nella valutazione dell'abilità
lavorativa.
Ciononostante atti reintegrativi
sono sfociati negativamente per motivo reumatologico? Psichiatrico?
Propongo:
- rivalutare tramite perito dr. __________ la
situazione reumatologica per convalidare o meno lo stato della perizia 12.2001
(oppure se del caso valutare un peggioramento e se si da quanto e in che
misura): perizia si effettuerà in giugno 2003 dopo aver discusso il caso con il
perito per una breve rivalutazione da parte sua
- nel frattempo inviare a __________ psichiatra un
rapporto medico per valutare lo stato psichiatrico e l'abilità lavorativa solo
dal lato psichiatrico." (doc. AI 41)
Nel suo rapporto del 30
maggio 2003 il dr. __________ ha precisato:
"
3. rispetto all'ultimo rapporto AI,
il paziente vive ancora con la moglie che presenta anch'essa gravi problemi
psichici, comportamentali, anche a causa di un abuso etilico che crea un
ulteriore stress e preoccupazioni al paziente.
Oltre ai suoi dolori alla schiena,
dal punto di vista psichiatrico presenta un ulteriore miglioramento, salvo le
somatizzazioni che a volte presenta sottoforma di varie somatizzazioni e certe
preoccupazioni, accompagnate anche da disturbi del sonno. Attualmente assume
solo una pastiglia di Truxal 15 mg alla sera ed è al beneficio di colloqui di
sostegno con un decorso piuttosto favorevole dal punto di vista psichiatrico ma
rimane la problematica dovuta alla sua patologia lombosciatalgica."
(doc. AI 43)
Nel suo referto peritale
del 12 giugno 2003 Il dr. __________ ha precisato:
"
4 Diagnosi
- Gonartrosi sin. con:
. stato dopo meniscectomia
artroscopica del 05.04.2000
- Sindrome lombovertebrale cronica
su:
- turbe statiche (scoliosi sin.
convessa, disbalance muscolare)
. lievi alterazioni degenerative con
protusione discale L5/S1
. Stato dopo Morbo di Scheuermann
- Lieve gonartrosi dx
- Sindrome depressiva reattiva
- Adiposità (BMI 30)
- Onicodistrofia psoriatica
5 Valutazione
L'attuale perizia è richiesta
dall'AI per una rivalutazione dello stato a circa un anno e mezzo dalla
precedente. Il paziente ha accusato multipli problemi durante la riqualifica e
la questione che si pone ora è di sapere se persiste una capacità lavorativa
per lavori leggeri.
Il paziente soffre, come nel
dicembre 2001, di due patologie principali a livello reumatologico. Da una
parte una gonartrosi sin. che si ripercuote con dolenza al carico e in
posizione eretta, l'altra una sindrome lombovertebrale che è data in
particolare dalla turbe statiche e dall'insufficienza muscolare visto la presenza
unicamente delle minime alterazioni degenerative stabili nel corso degli anni.
Adesso come allora non ho alcun indizio.
L'unica cosa nuova è l'apparizione
di una sindrome cervico toracale di moderata entità senza alterazioni
degenerative al livello del passaggio cervico toracale. Adesso come allora non
alcun indizio né anamnestico, né clinico, né radiologico per un eventuale
spondilartrite.
Lo stato del paziente è praticamente
stazionario se non lievemente migliorato rispetto alla mia precedente perizia
del dicembre 2001. Infatti tutte le immagini radiologiche mostrano di base una
stabilizzazione della situazione senza grossi cambiamenti. Anche l'esame
clinico, se comparato a quello precedente, mostra una situazione in pratica
uguale con forse al limite un leggero miglioramento per quello che riguarda
l'atrofia a livello della gamba sin.
Attualmente come allora il paziente
può lavorare al massimo al 50% in una attività lucrativa che richiede di stare
a lungo tempo in piedi o di camminare molto come quella di cameriere. In
un'attività dove il paziente possa regolarmente cambiare posizione, dove possa
stare seduto e non debba portare a lungo pesi oltre i 30 kg, il paziente è
abile nella misura del 90%. Penso in questo caso ad un'attività in ambito commerciale,
traduzioni visto che il paziente conosce bene sia il tedesco che l'italiano e
lo slavo.
Per quel che riguarda la prognosi
essa è rimasta invariata rispetto alla valutazione di circa 1 anno e mezzo fa."
(Doc. AI 45)
Nella sua “proposta
medico” del 25 giugno 2003 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Dopo la rivalutazione clinica dr. __________
reumatologo si convalida una stazionarietà sia per la patologia del ginocchio
che del rachide.
Esigibilità 50% come cameriere
mentre in attività adatte e leggere (vedi valutazione reumatologica a dossier)
abilità al 90%.
Inoltre dr. __________ riporta un
miglioramento della sindrome depressiva (valutandola come in remissione nel suo
certificato del 4.2003).
Propongo
IL 50% come cameriere
IL 20-30% in attività adeguate e
leggere (specialmente limitazione dovuta al problema lieve psichiatrico)."
(doc. AI 46)
Su richiesta del legale
dell’assicurato, in data 15 settembre 2003 la dr.ssa __________, psichiatra, ha
rilevato:
"
(…)
Diagnosi:
Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2).
Considerandi
Dalla storia clinica, dalla
valutazione del dossier messo a disposizione al paziente da parte del Dr. __________,
la diagnosi di depressione ricorrente, appare certa e inconfutabile.
Attualmente lo stato depressivo
presentato dal paziente è grave.
La sindrome depressiva grave,
presentata, caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, anedonia,
facile eseuribilità, grave insonnia, angoscia, giustifica un'inabilità completa.
Una remissione completa della
sintomatologia depressiva non viene mai di fatto descritta né dal paziente né
dai suoi famigliari, viene unicamente descritta con lieve miglioramento durante
l'estate del 2002, che aveva reso così possibile un tentativo di reinserimento
professionale presso il Centro __________ di __________, tentativo però fallito
in seguito al peggioramento dello stato depressivo legato sia alle difficoltà
cognitive presentate (difficoltà di concentrazione e di attenzione), sia ad un'ulteriore
ferita narcisistica grave, legata al rilevamento del paziente
dell'impossibilità di riuscire ad avere ancora capacità e abilità come in
passato.
Personalmente non condivido la
decisione da parte dell'AI, di non riconoscere l'inabilità lavorativa dal punto
di vista psichiatrico come duratura e permanente, visto il lungo decorso dello
stato depressivo, di fatto mai risoltosi, la descrizione fatta del paziente del
suo stato risulta attendibile.
Per la patologia fisica non è mio
compito esprimermi, né sulle diagnosi presentate, tantomeno sul grado di
inabilità lavorativa, pertanto per lo stesso la prego di riferirsi al medico
curante Dr. __________ che segue il paziente dal novembre 1999.
Attualmente il paziente è a
beneficio di una terapia antidepressiva con Fluctine 20 mg. cp 2-1-0-0; Temesta
exp. 1 mg 1-1-1-0; Temesta exp. 2.5 mg 0-0-0-1." (allegato doc. AI
56)
Nelle sue
“annotazioni” del 19 luglio 2004 il dr. __________, medico responsabile del
SMR, ha osservato:
" L'assicurato risulta affetto da lesioni degenerative
dell'apparato locomotore, in particolare
- gonartrosi sin.
• con stato dopo meniscectomia
- sindrome lombovertebrale
cronica su
• turbe statiche scoliosi e disbalance muscolare)
• lievi alterazioni degenerative con protrusine discale
L5-S1
• stato dopo m. Scheuermann
- lieve gonartrosi dx.
- adiposità
- onicodistrofia psoriatica
- sindrome depressiva reattiva
Il reumatologo
valuta lo stato del soggetto e le conseguenze sulla CL in modo coerente, determinando un'IL del 50% per l'attività di cameriere
(considerando la necessità di star sempre in piedi
- anche se non statica, e quella di
porto di pesi importanti (le casse di bibite non pesano mai 30 chili).
Per attività con possibilità di cambiare posizione, di poter stare seduto, di
non portare oltre 30 chili la CL raggiunge
il 90% e porta, come esempio dal lato medico ragionevole di integrazione,
in servizio amministrativo/traduzioni.
Nella valutazione di decorso si
annota l'insorgenza di sindrome cervico-vertebrale senza degni segni di lesioni degenerative. La valutazione suggerisce
un lieve miglioramento, ma la CL non viene valutata diversamente.
La sindrome depressiva è stata
valutata dal curante e indicata come "depressione ricorrente attualmente
in remissione" (rapporto del 06.06.03) con un'IL del 20-30% (specificando poi che si tratta di valutazione, anche se
non spec. dell'handicap dato dalla lombosciatalgia).
Trattandosi,
quella psichiatrica, di una patologia in remissione non si imponeva una richiesta di informazioni
supplementari o di verifica .
In conclusione i lavori con i limiti
funzionali descritti sono, dal lato medico-teorico, esigibili nella misura del 90%." (doc. AI 81)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie
le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in
dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere
invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8
Nella fattispecie, dopo avere
preso atto del secondo referto peritale 12 giugno 2003 del dr. __________ - che
ha sostanzialmente confermato le conclusioni rilevate con il primo referto
peritale 7 dicembre 2001 -, l’UAI ha calcolato il grado d’invalidità
dell’assicurato risultato inferiore al tasso minimo richiesto per l’erogazione
di una rendita (doc. AI 51 e 88).
L’assicurato per contro
ritiene di dovere essere messo a beneficio di una rendita d’invalidità (doc.
I).
In concreto, per quanto
attiene ai disturbi fisici, il problema è stato in sostanza individuato
principalmente a livello di gonartrosi (sinistra) ed a livello lombare
(sindrome lombovertebrale cronica).
In esito
ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nei referti
peritali del dicembre 2001 rispettivamente del giugno 2003, il dr. __________, reumatologo,
ha diagnosticato una “gonartrosi sin. con
stato dopo meniscectomia artroscopica del 05.04.2000”, una “sindrome lombovertebrale cronica su turbe statiche
(scoliosi sin. convessa, disbalance muscolare, lievi alterazioni degenerative
con protusione discale L5/S1, stato dopo Morbo di Scheuermann)” ed una “lieve
gonartrosi destra” (doc. AI 81), concludendo per
una limitata capacità lavorativa nella sua precedente professione di cameriere
in ragione del 50%; per attività leggere idonee dove
l’assicurato possa regolarmente cambiare posizione, stare seduto e non debba
portare a lungo pesi oltre i 30 kg, egli presenterebbe per contro un’abilità
lavorativa del 90%. Lo specialista ha indicato quali professioni possibili
quelle in ambito amministrativo e di traduzione (l’assicurato conosce bene le
lingue straniere).
Tale valutazione è stata
confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 46 e 81).
Riassumendo, dal lato fisico, agli atti non sono presenti validi atti medici che
possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui é giunto
lo specialista dr. __________, avallate anche dei medici del SMR (doc. AI 46 e
48).
Per quanto riguarda l’aspetto
psichiatrico agli atti è presente un rapporto medico del 4 marzo 2002 del
dr. __________, psichiatra, il quale ha diagnosticato una “depressione
ricorrente attualmente in remissione” precisando che l’inabilità
lavorativa dal punto di vista psichiatrico sarebbe del 20-30% e che sarebbe
inoltre “auspicabile un'abilità parziale nella misura del 50% per impiego
adeguato” (doc. AI 24). Nel suo successivo referto del maggio 2003 il dr. __________
ha confermato sostanzialmente quanto precedentemente rilevato accennando
comunque ad un lieve miglioramento della sindrome depressiva (doc. AI 43).
Tuttavia,
in data 15 settembre 2003 la dr. __________, anch’essa psichiatra, ha diagnosticato
una “sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2)” evidenziando un peggioramento dello stato psichico dell’assicurato
(doc. AI 56). La specialista ha precisato che la “sindrome depressiva grave,
presentata, caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, anedonia,
facile eseuribilità, grave insonnia, angoscia, giustifica un'inabilità completa”.
Avuto
notizia del peggioramento dello stato di salute dal punto di vista psichico nel
settembre 2003 (cfr. referto dr.ssa __________, doc. AI 56) l’amministrazione avrebbe
dovuto indagare con precisione se ed in che misura il peggioramento paventato
dalla dr.ssa __________ avesse un riscontro dal punto
di vista medico e trarre le dovute conclusioni in merito alla residua capacità
lavorativa rispettivamente al guadagno dell’assicurato.
In
conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera
dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché accerti
con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato è per motivi psichici
inabile al lavoro, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente
ancora esigibili, verificando ogni sospetto di aggravamento dello stato di
salute.
Sulla
base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi l’eventuale grado
d’incapacità al guadagno del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione 17 novembre 2004 è annullata. §§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda
conformemente
ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’amministrazione
verserà al ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili
(IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster