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Decisione

32.2004.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I famigliari confermano sui tempi e luoghi del fatto. Negano affezione e/o

traumi successivi al parto degni di nota.

Si esibiscono controlli specialistici effettuati.

Sulla sintomatologia difficoltà all’uso dell’arto superiore sin sia come

motilità che come forza. Per sopperire al deficit il Minore usa opportune

strategie che lo portano praticamente ad usare prevalentemente il braccio dx

con conseguente spostamento dello sforzo di tutto l’asse del corpo e relativo

disequilibrio.

Obiettivamente,

soggetto in discrete condizioni generali. Cranio percussione indifferente.

Tendenza alla scoliosi, per appoggio prevalente a dx. Notevole deficit di tutta

la muscolatura del deltoide e della muscolatura sovra e sotto scapolare.

Dolore alla palpazione sulla muscolatura

paravertebrale a sin. e sui trapezi superiori del dorso a sin. che si

presentano lievemente contratti. La motilità del capo è ridotta di circa 1/3 su

tutti i piani. Tutto l'arto superiore sin si presenta ipostenico, ipodinamico

ed ipocinetico. Notevole deficit di forza sia nella elevazione, che non

raggiunge l'orizzontale, sia nella flessione del gomito. Anche la presa alla

mano è notevolmente ridotta.

CONCLUSIONI MEDICO LEGALI

Si conclude per esiti di paresi all'arto

superiore sin a causa di parto distocico con interessamento delle radici di C5

C6 C7. Deficit dell'estensione del gomito ed incapacità di sollevare il braccio

a livello orizzontale. Presa della mano nettamente ipostinica. Tendenza alla

scoliosi del rachide per spostamento a dx di tutto l'emisoma.

Postumi da valutarsi nella misura del 55%

(cinquantacinque), quale invalidità civile." (Doc. D)

Vengono quindi

evidenziate le limitazioni dell’arto superiore sinistro, difficoltà a cui l’assicurato

cerca di sopperire ingegnandosi. Tale circostanza, come visto, è stata del

resto confermata dalla stessa fisioterapista (cfr. consid. 2.7).

Non si nega che il danno alla salute dell’assicurato non sia stato del tutto

debellato grazie all’intervento chirurgico del 2002, però confrontata al 2001

(anno in cui è stato riconosciuta per la prima volta una grande invalidità di grado

esiguo), la situazione è migliorata, motivo per cui, tenuto conto del rapporto

21 novembre 2003 dell’assistente sociale e delle precisazioni della

fisioterapista, la soppressione del sussidio appare giustificata.

Attualmente, dunque, l’unico impedimento dovuto al danno alla salute riguarda

l’atto di andare alla toilette (cfr. consid. 2.7).

Concludendo, non dovendo l’assicurato ricorrere in modo regolare e

considerevole all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita, non necessitando di una sorveglianza personale continua maggiore rispetto

ai suoi coetanei normodotati e non necessitando in modo durevole di cure

particolarmente impegnative, egli non ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi di grado lieve.

Cure a

domicilio

2.9. Giusta

l'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI i provvedimenti sanitari garantiti

dall'assicurazione invalidità sulla base degli art. 12 e 13 LAI, comprendono la

cura eseguita dal medico medesimo o, a sua prescrizione, dal personale

sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio.

La

decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a

domicilio deve tenere equo conto della proposta del medico curante e delle

condizioni personali dell'assicurato. Le spese suppletive cagionate dalla cura

a domicilio, possono essere assunte interamente o parzialmente

dall’assicurazione invalidità (art. 14 cpv. 3 LAI).

Considerandi

L’art. 4

OAI (valido sino al 31 dicembre 2003) prevede che se l’assistenza per le cure a

domicilio dovute all’invalidità supera, per oltre tre mesi, quanto normalmente

esigibile, l’assicurazione rimborsa le spese per il personale d’assistenza

supplementare necessario fino a un limite massimo valutato caso per caso (cpv.

1).

Se le cure supplementari dovute all’invalidità eccedono in media due ore al

giorno, o una sorveglianza costante è necessaria, si può ritenere come adempito

ciò che (non) è normalmente esigibile (cpv. 2; cfr. testo in francese: “Si les soins

dus à l’invalidité excèdent deux heures par jour en moyenne, ou si une surveillance

constante est nécessaire, on admettra que l’assistence raisonnablement est depassé”.).

Il limite

di rimborso è fissato per ogni caso in funzione dell’assistenza necessaria.

Esso corrisponde in caso di assistenza molto elevata al totale, in caso di

assistenza elevata ai tre quarti, in caso di intensità media alla metà e in

caso di assistenza poco elevata a un quarto del montante massimo della rendita

di vecchiaia semplice secondo l’articolo 34 capoverso 3 LAVS (cpv. 3).

Infine,

secondo l’art. 4 cpv. 4 OAI, l’assistenza è considerata come molto importante,

quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di

otto ore al giorno (lett. a); importante, quando delle cure intensive sono

necessarie mediamente per una durata minima di sei ore al giorno (lett. b);

d’intensità media, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per

una durata minima di quattro ore al giorno (lett. c); di poca intensità, quando

delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di due

ore al giorno o quando una sorveglianza costante è necessaria (lett. d).

2.10

Nel caso in

esame, dal rapporto 5 settembre 2001 si deduce che l’assistente sociale aveva

quantificato in complessive due ore e 5 minuti il tempo supplementare richiesto

per l’assolvimento delle cure quotidiane: due ore per gli esercizi di

mobilizzazione e stimolazione del braccio sinistro e 5 minuti il tempo di

percorrenza in media per l’accompagnamento alle visite mediche e di terapia

(doc. AI 14).

Ora, nel rapporto del 7 novembre 2003 l’assistente sociale, confermando i 5

minuti di tempo supplementare d’accompagnamento, in merito ai provvedimenti di

trattamento necessari ha evidenziato quanto segue:

"

RI 1 viene visitato dal medico curante,

dottoressa __________, solo in caso di necessità.

Tutt'ora si sottopone a settimanali sedute di

fisioterapia e nuoto presso lo studio della signora __________, a __________, e

di ergoterapia al __________.

I genitori affermano di non avere indicazioni

precise sul tempo richiesto giornalmente nell'esecuzione degli specifici esercizi

di mobilizzazione dell'arto compromesso. Dichiarano comunque un impegno

giornaliero di almeno tre ore, giustificato dalle continue attenzioni messe in

atto per stimolare il braccino durante ogni attività quotidiana.

Alfine di ottenere indicazioni più precise, ho

contattato telefonicamente la signora __________. Nel corso degli ultimi due

anni si è verificato un sostanziale miglioramento della motricità dell'arto, e

la paralisi brachiale non è presente in forma grave. Indica pertanto in ½ ora

di tempo la necessità quotidiana di mettere in atto esercizi terapeutici

specifici, sottolineando comunque l'importanza della stimolazione nelle normali

attività svolte nell'arco della giornata. Queste ultime non possono peraltro

essere considerate quali trattamenti terapeutici." (Doc. AI 29)

Con il

ricorso viene fatto valere che RI 1 necessita, oltre al tempo necessario per la

cura personale e sorveglianza accresciute (45 minuti), quello per l’esecuzione

di esercizi terapeutici specifici svolti a domicilio, quantificati in due

ore-tre al giorno.

Ora, dall’esame degli atti non vi è motivo per mettere in dubbio quanto

attestato dall’assistente sociale nel succitato rapporto. Sulla scorta delle

informazioni ricevute dalla fisioterapista, essa ha quantificato in mezz’ora la

durata dei trattamenti necessari.

Vero che rispetto al 2001 vi è stata una riduzione del tempo dedicato alle cure

a domicilio, circostanza che è giustificata dal miglioramento della motricità

dell’arto sinistro, miglioramento che del resto è stato confermato non solo

dalla fisioterapista ma anche dai medici curanti.

Ammontando complessivamente a 35 minuti il tempo supplementare per le cure a

domicilio, l’assicurato non adempie quindi i requisiti per avere diritto ad un

assegno per le cure a domicilio ex art. 4 OAI.

Visto quanto sopra, la decisione contestata è da confermare, mentre il ricorso

è da respingere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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