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Decisione

32.2004.111

assicurato affetto da depressione reattiva dovuto a problemi sul posto di lavoro non è invalido nella misura in cui può esercitare la sua originario funzione presso un'altro datore di lavoro; requisit

2 giugno 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi ansioso depressivi”; doc. AI 24).

Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221).

Pertanto, secondo questa

Corte la problematica psichiatrica è limitata „unicamente“ al contesto

lavorativo in cui l’assicurato si era trovato, ciò che non esclude che egli

presenti, almeno sino al momento della decisione su opposizione, le necessarie

risorse per svolgere altrove un’attività lucrativa nello stesso campo

professionale di quello precedentemente esercitato.

Infine, come

rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, l’impossibilità

dello __________ di trovare all’assicurato un’occupazione lavorativa s’inserisce

piuttosto in un’ottica economica e non medica.

Con

certificato 17 agosto 2004 il dr. __________ ha evidenziato che, a seguito della

risposta negativa 10 agosto 2004 dello __________, si è creata una “situazione

d’incertezza (che) ha portato il signor RI 1 a sviluppare nuovamente una

sintomatologia ansioso depressiva con momenti d’intolleranza, difficoltà di sonno,

Considerandi

problemi di concentrazione, ideazioni auto ed eteroclastiche, insofferenza ed

irascibilità”, motivo per cui l’assicurato “non è più inseribile

per ora in qualsiasi contesto lavorativo e questo al 100%.” (doc. AI 24).

Alla luce di questo ultimo atto medico, richiamato l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

che prevede l’inizio del diritto alla rendita dopo un anno d’incapacità al

lavoro almeno del 40% in media senza notevoli interruzioni, spetterà se del

caso all’assicurato presentare una nuova domanda di prestazioni alla quale allegherà

la pertinente documentazione medica attestante l’esistenza di un danno alla

salute psichica di rilevante durata a decorrere dall’agosto 2004.

In conclusione,

visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto

a prestazioni assicurative.

Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del

ricorso.

2.8

L'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una

perizia psichiatrica.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, motivo per cui non sono necessari ulteriori

accertamenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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