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Decisione

32.2004.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2005Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che solo a partire dal

mese di gennaio 2003 l’assicurato presenta, per motivi psichiatrici, un’incapacità

al lavoro duratura in qualsiasi attività lucrativa del 100%. Ne consegue quindi

che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio

2004.

2.9. Sino al 31

dicembre 2003 l’art. 34 cpv. 1 LAI (tale articolo è stato abrogato con la 4a

revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004) prevedeva per le

persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità

lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, un diritto a una rendita

completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non fosse legittimato a una

rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva poteva essere

assegnata solo se l’altro coniuge presentava almeno un anno intero di

contributo (lett. a), oppure se aveva il domicilio e la residenza abituale in

Svizzera (lett. b).

Per quel che concerne il diritto transitorio, la lett. e delle

disposizioni finali relative alla 4a revisione della LAI dispone che

“le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle

condizioni del diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente

modifica di legge”.

Secondo

il commentario dell’UFAS in merito alla succitata revisione, dal 1° gennaio

2004 non sorgerà più il diritto ad una rendita complementare AI per coniugi.

Ciò non è tuttavia il caso in cui la rendita viene accordata dopo il 1°

gennaio 2004 ed i presupposti per la concessione di tale prestazione sono già

adempiuti prima di tale data (Pratique VSI 2003 pag. 399).

Considerandi

In casu, il

diritto alla rendita completiva per il coniuge non può essere riconosciuto, le

premesse per la concessione di tale prestazione, come visto, non essendo

adempiute prima del 1° gennaio 2004.

2.10

lI ricorrente

ha chiesto che venga sentito quale teste il dr. __________ il quale dovrebbe

riferire:

a. di aver sempre seguito il signor RI 1 quale

sostegno psicologico, anche quando lo stesso era apparentemente abile al lavoro

al 100%;

b. di aver esortato il signor RI 1 a riprendere il

lavoro, anche se lo stesso, di fatto, non era abile al 100%;

c. che il signor RI 1 è stato ricoverato in

ospedale al momento dell'interruzione del lavoro: di conseguenza la sua

inabilità risultava essere precedente al ricovero.

In

merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa. Del

resto, il TCA ha posto al dr. __________ le domande che ha ritenuto necessarie

ed ha ottenuto risposte chiare ed inequivocabili (doc. XV).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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