32.2004.112
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21 luglio 2005Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2004.112
Data decisione, Autorità:
21.07.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi psichici. Rendita completiva per il coniuge. Cambiamento delle disposizioni legali dal 1° gennaio 2004. Determinazione della decorrenza della rendita tenendo conto di corti periodi di abilità lavorativa. Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA COMPLETIVA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.112
ZA/td
Lugano
21 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1955, di professione impiegato, è stato posto dall’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) al beneficio di una rendita intera di fr. 2'110.-- nonché di
una rendita completiva per la figlia __________ di fr. 844.-- con effetto dal
1° gennaio 2004. L’UAI ha motivato nel seguente modo il provvedimento preso:
" Esito degli accertamenti:
Dal 20 gennaio 2003
(inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo
rilevante.
L'esauriente
documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto giustifica la totale
inabilità lavorativa per qualsiasi attività.
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal
01.01.2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità, con grado AI del 100%." (doc. AI 26,
29)
1.2. Con
opposizione 21 giugno 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
osservato:
" 1. La decisione impugnata prevede un importo
complessivo mensile,
a partire dal 01.01.2004, di fr. 2'954.--. Detto importo si compone di
una rendita semplice di invalidità di fr. 2'110.-- ed una rendita semplice per
figli (di un beneficiario di rendita) per fr. 844.--.
2. La decisione tien conto dei dati e delle
informazioni riportate sulla richiesta di prestazioni AI per adulti, inoltrata
direttamente dal signor RI 1 in data 25.3.2003.
3. A suo tempo il sottoscritto aveva preso contatto
con l'Istituto delle assicurazioni sociali: mi era stato annunciato che,
riservato un esame più approfondito, la rendita sarebbe stata fissata come ai
parametri notificati, ma con l'aggiunta di fr. 633.-- di rendita completiva.
La decisione impugnata
non tien conto della rendita completiva e di conseguenza, con la presente, si
chiede venga corretta in tal senso.
La decisione non tiene
infatti conto che il diritto alla rendita, per il signor RI 1, è nato
precedentemente al 01.01.2004 poiché lo stesso ha accusato una totale
incapacità lavorativa già a partire dall'11.6.2001. Infatti se si considerano i
periodi di incapacità lavorativa, così come indicati al punto 6.6 del
formulario di richiesta di prestazione, si può senz'altro concludere che il
signor RI 1 ha presentato, in media, una incapacità al lavoro del 40% durante
l'anno: la percentuale del 40% è valida sia se si tiene in considerazione tutto
il periodo a partire dall'11.06.2001 sino al 13.01.2003 sia che si tien conto
esclusivamente dei singoli anni (2001 e 2002).
Di conseguenza si chiede:
1. La presente
opposizione è accolta.
2. La decisione 24.5.2004 è corretta nel senso che
la signor RI 1 è accordata, in aggiunta a quanto già stabilito, una rendita
completiva con effetto dal 01.01.2003." (doc. AI
31)
1.3. Con
decisione su opposizione 26 ottobre 2004 l’UAI ha confermato la propria precedente
decisione, precisando:
" 1. Con decisione del 24 giugno 2004 l'ufficio AI le
ha assegnato una
rendita d'invalidità intera di fr. 2'110.-- mensili per lei più una
rendita figli di fr. 844.-- mensili per __________;
2. con opposizione del 21 giugno 2004 si ritiene
debba essere accordata oltre alle citate prestazioni, anche una rendita
completiva per il coniuge;
3. prima di entrare nel merito dell'opposizione
occorre ricordare che in data 21 marzo 2003 la legge dell'assicurazione
invalidità (LA) è stata modificata con effetto 1° gennaio 2004 a seguito
dell'entrata in vigore della 4° revisione dell'AI;
4. in occasione di questa modifica si precisa che
l'art. 34 LAI (che definiva il diritto ad una rendita completiva per il
coniuge), è stato abrogato;
5. per quanto riguarda la garanzia dei diritti
acquisiti riguardo alle rendite completive correnti il nuovo testo di legge
cita: "le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle
condizioni del diritto anteriore anche dopo l'entrata in vigore della presente
modifica di legge";
6. pertanto, visto quanto precede e ritenuto che
lei è stato riconosciuto invalido dal 1° gennaio 2004, non le può essere
assegnata la rendita per il coniuge." (doc. AI 35)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato ha ribadito quanto sollevato con
l’opposizione, precisando:
“(…)
5. L'Istituto delle assicurazioni sociali, con
decisione 26 ottobre 2004, ha emesso la decisione impugnata senza
entrare nel merito dell'opposizione poiché la LAI, a partire dal 1° gennaio 2004, non prevede più l'art. 34 LAI
(che definiva il diritto ad una rendita completiva per il coniuge)
poiché abrogato.
6. Il ricorrente ben comprende che nel diritto
amministrativo si applica il diritto vigente al momento della decisione e
quindi non al momento della domanda: tuttavia egli ritiene che il suo diritto alla rendita intera di invalidità
debba iniziare prima del 1 ° gennaio 2004 poiché la sua incapacità
lavorativa è iniziata in data 11.6.2001. Infatti, se si considerano i periodi
di incapacità lavorativa, così come indicati al punto 6.6.1 del formulario
"richiesta di prestazioni AI per adulti" del 25.3.2003, si può
senz'altro concludere che il signor RI 1 ha presentato, in media, una
incapacità al lavoro del 40% durante
l'anno: la percentuale del 40% è valida sia se si tiene in considerazione tutto
il periodo di incapacità lavorativa (ossia dal 1.6.2001 al 16.1.2003) sia che
si tien conto esclusivamente dei singoli anni (2001 e 2002).
7. E' ben vero che la modifica
della legge dell'assicurazione invalidità (LAI) porta la data del 21 marzo 2003; è altrettanto vero che però essa non
è entrata in vigore prima del 1° gennaio 2004 in seguito dell'entrata in vigore
della IV revisione dell'AI.
Sembra
quasi che l'Autorità abbia appositamente fissato il diritto alla rendita al
1.1.2004 poiché, a partire da quella data, non trovavano più applicazione le
norme che prevedevano la rendita completiva per il coniuge. Questa
supposizione, che è certamente errata, contrasta inoltre con le informazioni
verbali che il sottoscritto legale aveva ricevuto dall'Istituto delle
assicurazioni sociali di Bellinzona, ossia che, riservato un esame più
approfondito, la rendita per il signor RI 1 sarebbe stata fissata come ai parametri
da lui notificati, con l'aggiunta
dell'importo di fr. 633.-- di rendita completiva.
8. Il presente ricorso appare quindi giustificato
poiché al ricorrente, seppur in modo verbale, sono state date delle
informazioni che non sono state messe in pratica con l'emissione della
decisione formale.
Con il presente ricorso non si
intende evocare in dubbio che la modifica di legge del 21.03.2003 abbia sancito
l'abrogazione dell'art. 34 LAI, che definiva il diritto ad una rendita completiva per il coniuge.
La modifica è entrata in vigore il
primo gennaio 2004.
Tuttavia l'art. 29 LAI stabilisce
(inizio del diritto) che il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento.
Nella fattispecie
il signor RI 1 dall' 11 giugno 2001, esclusi i giorni dal 06.11.2001 al 12.11.2001, ha presentato un'incapacità lavorativa del
100%.
Si chiede di conseguenza che il
diritto alla rendita AI sia anticipato al 01.01.2003." (doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
"
Nel merito, preso atto
dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le
stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio
richiama per l'essenziale i contenuti della propria decisione su opposizione,
della quale postula l'integrale conferma, completandola con le osservazioni
indicate qui di seguito.
Bisogna innanzi tutto precisare come
l'assicurato ritiene a torto che il proprio diritto alla rendita intera d'invalidità debba iniziare prima
del 1 ° gennaio 2004, poiché la sua incapacità lavorativa è cominciata
in data 11.6.2001.
In effetti, dalla documentazione
medica agli atti, si evince in maniera inequivocabile come il qui ricorrente
sia stato inabile al lavoro al 100% dall'11 giugno 2001 sino al 5 novembre 2001
(dopo tale periodo egli ha ripreso l'attività lucrativa a pieno regime), dal 22
aprile 2002 fino al 31 ottobre 2002 (riprendendo in seguito l'attività
lavorativa al 100%) e dal 20 gennaio 2003 in
avanti.
Ora, l'art. 29 cpv. 1 let. b LAI
prevede che il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato, per un anno senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media; vi
è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo di
cui sopra, allorché l'assicurato fu
interamente atto al lavoro durante 30 qiorni consecutivi (cfr. art. 29 ter OAI). Nel caso concreto,
le condizioni enunciate dall'art. 29 cpv. 1 let. b LAI sono soddisfatte
unicamente a far tempo dal mese di gennaio 2004 (infatti il ricorrente risulta
inabile al lavoro al 100% per un anno senza
notevoli interruzioni dal 20 gennaio 2003 in poi), motivo per il quale
il diritto alla rendita intera d'invalidità in favore dell'opponente può
nascere soltanto con l'inizio dell'anno 2004.
In secondo
luogo, va altresì sottolineato come alla luce di quanto suesposto la rendita completiva per il coniuge non
possa essere accordata nella presente fattispecie; in effetti, in data 21.3.2003 la legge federale sull'assicurazione
invalidità (LAI) è stata modificata con effetto
al 1° gennaio 2004 in seguito alla quarta revisione dell'AI ed il vecchio art.
34 LAI (che definiva il diritto ad
una rendita completiva per il coniuge) è stato abrogato in tale circostanza.
La lettera e delle disposizioni
finali della modifica del 21.3.2003 precisa inoltre che per quanto concerne la garanzia
dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti, queste ultime continuano ad essere concesse alle
condizioni del diritto anteriore anche dopo l'entrata in vigore della modifica
di legge; in casu, ritenuto come l'assicurato è stato riconosciuto (a
giusta ragione) invalido al 100% a partire dal mese di gennaio 2004, di
conseguenza non gli può essere assegnata una rendita completiva per il coniuge."
(doc. VI)
1.6.In data 19 gennaio 2005 l’assicurato ha osservato:
" mi riferisco alla Sua richiesta 10 gennaio 2005 con la
quale chiede alle parti eventuali altri mezzi di prova.
Il signor RI 1 ha preso
atto della risposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino e contesta la stessa specialmente quando l'Istituto delle assicurazioni
sociali afferma che "non vi è stata interruzione notevole
dell'incapacità di lavoro" poiché "l'assicurato fu interamente
atto al lavoro durante 30 giorni consecutivi".
Ciò non corrisponde al
vero.
Si ricorda che il signor RI
1, negli anni 2001 e 2002, è stato assente ben 341 giorni per malattia. Volendo
reagire alla profonda depressione, dal 1.1.2002 al 13.1.2003, egli ha tentato
di lavorare presso il __________: si ripete che il signor RI 1 ha
"tentato", ma in effetti non era più in grado di svolgere il proprio
lavoro. Egli era sempre seguito dal dott. __________ che lo sosteneva
regolarmente. Il tentativo non è riuscito tanto che il 13.01.2003 il signor RI
1 non solo non ha potuto recarsi al lavoro, ma è stato ricoverato in
indicazione medica e con grande forza di volontà, il ricorrente ha cercato di
reinserirsi nel mondo del lavoro: purtroppo ciò, come detto, non è stato
possibile.
Quale mezzo di prova si
indica la testimonianza del:
- dott. med. __________
che si svincola da
segreto professionale, e che può essere in ogni momento contattato per
confermare quanto sopra." (doc. VIII)
1.7. In data 25
gennaio 2005 l’UAI ha osservato:
" L’opponente, per il tramite del suo rappresentante,
chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di sentire
quale teste il dr.__________ di __________.
In concreto, alla luce
degli atti di causa, lo scrivente Ufficio AI ritiene che la documentazione agli
atti sia ampiamente sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza ed
ulteriori provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato
della fattispecie che ci occupa; di conseguenza, l'audizione del teste
summenzionato non è assolutamente necessaria.
Un tale modo di procedere
non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
Si ritiene quindi di
dover insistere nel chiedere sia la reiezione del gravame sia la reiezione dei
nuovi mezzi di prova indicati da controparte." (doc.
X)
1.8. In
data 31 gennaio 2005 l’assicurato ha osservato:
" mi riferisco alle osservazioni 25 gennaio 2005
dell'Ufficio assicurazione invalidità e dalla facoltà datami da codesto
Tribunale di presentare osservazioni scritte. A nome del signor RI 1 mantengo
la richiesta di audizione del teste dr. __________.
Il dr. __________ può
senz'altro testimoniare quanto segue:
a. di aver sempre seguito il signor RI 1 quale
sostegno psicologico, anche quando lo stesso era apparentemente abile al lavoro
al 100%;
b. di aver esortato il signor RI 1 a riprendere il
lavoro, anche se lo stesso, di fatto, non era abile al 100%;
c. che il signor RI 1 è stato ricoverato in
ospedale al momento dell'interruzione del lavoro: di conseguenza la sua
inabilità risultava essere precedente al ricovero.
In sostanza il dr. __________
deve dimostrare che la ripresa temporanea del lavoro da parte del signor RI
1 rappresentava un tentativo affinché lo stesso si potesse reinserire nel
mondo del lavoro, ciò che purtroppo non avvenne. Il signor RI 1 non può di
conseguenza essere penalizzato per aver cercato di lavorare e quindi di non
essere a carico della collettività. Paradossalmente se il ricorrente non avesse
voluto reagire, l'invalidità gli sarebbe già stata concessa molto tempo fa
senza obiezione alcuna." (doc. XII)
1.9. Alle domande
postigli dal TCA, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, in data 7
giugno 2005 ha risposto come segue:
" in risposta alla sua richiesta scritta del 01 giugno
2005 le comunico quanto segue:
- a: il
paziente citato in epigrafe è in mio trattamento ambulatoriale,
ininterrottamente, dal 28.06.2001 a tutt'oggi; l'ultima visita di
controllo è avvenuta il 20.05.2005.
- b: è vero
di aver "stimolato", nel contesto medico-terapeutico-
riabilitativo,
il paziente nel tentativo della ripresa del lavoro pur
non avendo
egli avuto condizioni psichiche buone-stabili.
- c: è
altresì vero che il paziente ha subito, il secondo ricovero nella
Clinica __________, nel 2003 (risulta totalmente inabile dal 20.01.03) e
che le sue condizioni psichiche, nel corso dell'anno 2002, erano soggette
all'oscillazioni-instabilità con periodi di peggioramento (per alcuni mesi nel
tentativo di arginare la sofferenza è stato sottoposto alle sedute di
psicoterapia, settimanali, dalla dott.sa dott.sa __________).
Ora, da quanto precede,
si possono comprendere le condizioni psicopatologiche del paziente negli anni
2002-2003 in modo seguente: da una parte estrema instabilità delle sue
condizioni di salute psichica con periodi di grave peggioramento e, dall'altra
parte, la "stimolazione" con ricerca di integrarlo nel mondo
sociolavorativo (in questo contesto richiamo l'attenzione su quanto da me
riportato nel mio Rapporto medico AI del 16 aprile 2003 / capoverso D punto 3…
Il paziente ha presentato, per la prima volta nel 2001, un episodio grave di
depressione con sintomi psicotici in relazione alla conflittualità sul posto di
lavoro. Da allora non c'è più stata una remissione dei sintomi e, quest'anno,
ha sviluppato un secondo episodio altrettanto grave…)." (doc. XV)
1.10. Con scritto
14 giugno 2005 l’assicurato, presa visione delle risposte del dr. __________,
si è riconfermato nelle proprie allegazioni senza nulla aggiungere (doc. XVII).
1.11. Per contro,
l’UAI, in data 14 giugno 2005 ha osservato:
" Con riferimento particolare al Vostro scritto 1° giugno
2005 (cfr. doc. XIV) nonché alla missiva 7 giugno 2005 inviataVi dal Dr.
__________ (cfr. doc. XV), si osserva quanto segue.
Mediante la lettera sub. doc.
XV (risposta alle domande postegli dal TCA), lo psichiatra Dr. __________
non ha affatto modificato i periodi d'incapacità lavorativa da lui stesso
attestati e certificati con il rapporto medico 16 aprile 2003 agli atti.
Il medico di cui sopra ha
tuttavia confermato che l'assicurato in questione risulta totalmente inabile al
lavoro soltanto a partire dal 20 gennaio 2003 in avanti; nei periodi
precedenti, le condizioni psichiche del Signor RI 1 sono state oggetto di continue
variazioni (oscillazione-instabilità), così come si rileva d'altronde in
maniera inequivocabile dal rapporto medico 16.4.2003 summenzionato.
Alla luce di quanto
suesposto, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso." (doc. XVIII)
1.12. Con scritto
27 giugno 2005 l’assicurato ha osservato:
" mi riferisco alle osservazioni 14 giugno 2005
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino.
Il fatto che l'UAI
inoltri ulteriori osservazioni nella presente procedura sta a dimostrare
proprio quanto affermato dal ricorrente, ossia che egli non aveva condizioni
psichiche buone-stabili già molto prima del suo ricovero, e quindi di fatto era
già invalido prima dell'interruzione del lavoro.
Il signor RI 1 avrebbe
potuto assentarsi dal lavoro molto prima, ma non lo fece nel tentativo di
reagire e lottare contro la propria malattia.
Ne consegue che non si
può ora, per differenze matematiche minime sul calcolo di giorni, negargli
parte dell'invalidità che oggettivamente gli spetta: sarebbe non corretto
penalizzare chi non vuole approfittare e chi ha tentato di reagire nella
speranza di non gravare le casse sociali." (doc. XXI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato, beneficiario di una rendita intera
d’invalidità (ed una rendita completiva per la figlia) dal 1° gennaio 2004, ha
diritto anche ad una rendita completiva per la moglie e se tale diritto,
unitamente alla rendita intera, decorra, come pretende l’assicurato, dal 1°
gennaio 2003.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito AI, i concetti di
incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei
redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla
giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pp. 200ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6. L'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI predispone che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (ai sensi dell’art. 6 LPGA) per
almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo
provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso
è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.7. In concreto,
è necessario stabilire con precisione i periodi d’inabilità lavorativa
dell’assicurato.
Nella
domanda di prestazioni del 26 marzo 2003, l’assicurato ha indicato che il danno
sussisterebbe dall’11 giugno 2001 (doc. AI 1).
Nel suo rapporto
medico 16 aprile 2003 il dr. __________, psichiatra e psicologo nonché medico
curante dell’assicurato, ha diagnosticato e stabilito quanto segue:
" A. - sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale grave con
sintomi
psicotici (ICD-10:F33.3)
Dal 2001
B. Segretario
comunale.
100% dal 11.06.01
al ------------ (dr. __________)
50% dal
----------- al ----------- (dr. __________)
100% dal 05.09.01
al 04.11.01
50% dal
05.11.01 al 11.11.01
0% dal
12.11.01 al 21.04.02
100% dal 22.04.02
al 31.10.02
0% dal
01.11.02 al 19.01.03
100% dal 20.01.03
al indeterminato
(…)
D. 1. Trattamento
dal 28.06.01 al continuo
2. 03.04.03
3. Il paziente ha presentato, per
la prima volta nel 2001, un episodio grave di depressione con sintomi psicotici
in relazione alla conflittualità sul posto di lavoro. Da allora non c'è più
stata una remissione buona dei sintomi e, quest'anno, ha sviluppato un secondo
episodio altrettanto grave. Sia nel 2001 quanto quest'anno ha dovuto essere
ospedalizzato, per le cure del caso, nella Clinica __________ di __________.
4. Depressione,
isolamento-chiusura in se, pensieri suicidali, totale sfiducia in se con
delirio d'incapacità, anedonia e la tensione interna.
5. Depressione del tono dell'umore
(senza mai arrivare ad una remissione buona-stabile dal 2001) e disturbi del
pensiero (delirio di negazione-autosvalutazione-incapacità). Malgrado avesse
trovato, l'anno scorso, un nuovo posto di lavoro quello di segretario comunale
quest'anno vi è stata una nuova ricaduta. Si tratta quindi di una malattia
psichica grave e di lunga durata che impedisce al paziente di lavorare
(valutazione del grado AI: 75%).
6. -----------------------------
7. Psicoterapia e
psicofarmacoterapia di sostegno / la prognosi è da ritenersi sfavorevole.
E. Allegata fotocopia del rapporto d'uscita dalla
Clinica __________ del 02.11.01." (doc. AI 5)
La dr.ssa
__________ della Clinica __________ in data 14 maggio 2003 ha certificato:
" B.
L’assicurato, impiegato
di professione, non ha più sostenuto l'attività lavorativa dal giugno 2001 a
causa della sua patologia.
D.
3. Anamnesi
Secondogenito di due
fratelli, nato da parto eutocico espletato a termine. Il padre è deceduto
all'età di 60 anni in seguito ad un incidente stradale. La madre è deceduta
all'età di 60 anni a causa di un infarto miocardico, oltre ad occuparsi della
casa andava a lavorare per sostenere l'economia familiare. Il fratello di tre
anni maggiore è impiegato in campo assicurativo. Buone sarebbero state le
relazioni familiari.
Gentilizio negativo per
patologie psichiatriche. Durante l'apprendistato l'assicurato vive la scomparsa
violenta del padre non mostrando più interesse per lo studio, riesce comunque a
non compromettere il suo rendimento scolastico. Dopo il diploma trova impiego
in ambito assicurativo.
Servizio di leva
espletato.
Si è sposato all'età di
25 anni, dall'unione è nata __________ con cui intrattiene un rapporto molto
stretto.
L'attività lavorativa è
stata buona fino al gennaio 2001 quando è stato promosso responsabile di un
settore assicurativo. Durante l'estate 2001 ha presentato il primo episodio
depressivo maggiore con sintomi psicotici per cui è stato ricoverato presso la
Clinica __________ dal 06.09.01 al 16.10.01. Rientrato a domicilio ha ripreso
l'attività lavorativa nella misura del 50%. Nella ripresa lavorativa egli
avrebbe avuto problemi di reinserimento e sarebbe stato tolto dalle sue
mansioni in modalità a suo parere poco chiare. Ritrovandosi così ad un ruolo di
"aiuto ufficio" con una nuova direzione vissuta come ostile egli ha
nuovamente sviluppato una sintomatologia depressiva. L'assicurato ha così interrotto
l'attività lavorativa per impiegarsi in qualità di segretario comunale presso
il comune di __________. Malgrado le cure ambulatoriali ed il cambiamento di
impiego il quadro clinico è progressivamente peggiorato tanto da rendere
necessario il ricovero presso la Clinica __________.
4.
L'assicurato lamenta un
sentimento di incapacità e inadeguatezza nei confronti di qualsiasi attività
lavorativa. Soffre di deficit di concentrazione e attenzione e di perdita di
iniziativa.
5.
Il paziente si presenta
curato nella persona e nell'abbigliamento. È lucido e orientato nei tre domini.
La mimica è nella norma. Entra in relazione in modo adeguato al contesto.
L'eloquio è spontaneo. L'attenzione è sufficientemente pronta, la memoria è
conservata. Non si evidenziano alterazioni del corso del pensiero, il discorso
è coerente incentrato sulla incapacità lavorativa, scarsa la capacità di
introspezione e elaborazione. Il tono dell'umore è orientato verso il polo
negativo. L'istinto vitale è attualmente conservato. L'esame di realtà è
mantenuto.
6.
Nulla di rilevante agli
esami di laboratorio.
Test eseguiti:
MMPI-2 (Minnesota
Multiphasic Presonality Inventory-2): si evidenzia un profilo tendenzialmente
psicotico.
Test di Rorschach: Io
piuttosto debole. Marcata tendenza depressiva.
7.
Attualmente l'assicurato
assume una terapia a base di sali di litio per mantenere una stabilità timica,
venlafaxina come antidepressivo e risperidone per contenere l'angoscia.
La cronicità della
patologia e la gravità del quadro clinico compromettono il paziente sul piano
funzionale. Le cure psichiatriche vanno mantenute al fine di mantenere una
situazione di compenso. La prognosi lavorativa è sfavorevole. Un tentativo di
reinserimento professionale risulterebbe fallimentare e potrebbe comportare un
ulteriore aggravamento della malattia.
Considerato il quadro
clinico e l'età non sono indicati provvedimenti di reintegrazione
professionale.
ALLEGATO AL RAPPORTO
MEDICO
1.1
Attualmente egli non ha
una attività lavorativa.
Nel corso dell'ultimo
ricovero (dal 31.02.03 al 27.03.03) è stato licenziato dal suo impiego come
segretario comunale. Durante l'attività lavorativa è stato evidenziato che il
paziente presentava difficoltà nel mantenere la concentrazione, difficoltà a
sostenere i ritmi e la mole di lavoro, incapacità organizzativa e mancanza di
iniziativa. Il funzionamento cognitivo del paziente è apparso compromesso anche
a causa di una ideazione rimuginativa.
Tenuto conto di queste
osservazioni una attività lavorativa non è più esigibile.
1.3
Dal punto di vista
psichiatrico il paziente è inabile al lavoro al 100%." (allegato doc. AI
8)
La __________,
ex datore di lavoro dell’assicurato, in data 4 giugno 2003 ha indicato quali
periodi di malattia dal 9 settembre 2001 all’11 novembre 2001 (50%) e dal 22
aprile 2002 al 31 ottobre 2002 (100%) (doc. AI 11).
Il
Municipio di __________ in data 1° luglio 2003 ha indicato un periodo di
malattia dal 17 gennaio 2003 al 31 marzo 2003 (doc. AI 13).
Il
Municipio di __________ (presso il quale l’assicurato era impiegato 2 giorni
alla settimana per tre ore al giorno) in data 17 novembre 2003 ha indicato
periodi di malattia dal 11 giugno 2001 al 5 novembre 2001(100%), dal 22 aprile
2002 al 31 ottobre 2002 (100%) e dal 13 gennaio 2003 al 24 novembre 2003 (100%)
(doc. AI 21).
Nel suo
rapporto medico del 25 marzo 2004 la dr. __________ del SMR ha stabilito
un’incapacità lavorativa totale duratura dal 20 gennaio 2003:
" Il caso è stato valutato da due psichiatri (Dr.ssa __________
Clinica __________, Dr. __________) quale patologia piuttosto grave,
determinando completa IL per qualsiasi attività, con prognosi sfavorevole per
quanto concerne la prognosi lavorativa.
Insorgenza della
patologia in estate 2001 con primo episodio depressivo maggiore con sintomi
psicotici, determinando periodo di IL completo prolungato. Ripresa attività
lavorativa dapprima al 50%, in seguito dal novembre 2002 100% in altro contesto
lavorativo (segretario comunale). Questa nuova attività ha comunque dovuto
essere sospesa dopo breve periodo in gennaio 2003 dovuto a nuovo progressivo
peggioramento del quadro clinico con seguente ricovero in Clinica psichiatrica.
Da allora IL 100% continua.
Il caso è
sufficientemente documentato e per il momento non necessita di ulteriore
accertamento. I deficit funzionali psichici descritti persistenti giustificano
IL 100%. L'A è sotto regolare trattamento psicoterapico e farmacologico con
sali di Litio.
Ritengo comunque
giustificata una revisione a breve-medio termine tra un anno per
valutare l'ulteriore decorso sotto trattamento specialistico regolare." (Doc.
AI 23)
2.8. Come
accennato, per quel che concerne in generale l’invalidità cagionata da un danno alla salute di natura
psichiatrica, il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (cfr. consid. 2.4).
Inoltre
è determinante accertare, tramite una valutazione specialistica, in che misura
la persona interessata, nella sua situazione psichica e nonostante i dolori,
sia in condizioni di svolgere, almeno parzialmente, il suo lavoro (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 127;
STFA 3 dicembre 2003 nella causa Z consid. 6.1. con riferimenti, I 506/03).
Va inoltre ricordato che determinante ai fini dell’AI è il momento
in cui l’affezione psichica in questione è divenuta invalidante e non solo quando
è apparsa. Infatti, come rimarcato al consid. 2.5, affinché una patologia
psichica possa essere riconosciuta invalidante occorre che la perizia
specialistica accerti il momento in cui il paziente non è più in grado di
riprendere il proprio lavoro, tantomeno di inserirsi in un ambito lavorativo.
Orbene, da
un attento esame della documentazione medica, rispettivamente di quella
lavorativa, emerge quanto segue.
In data
16 aprile 2003 il dr. __________, psichiatra e medico curante dell’assicurato, dopo
aver diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
grave con sintomi psicotici (ICD 10: F 33.3)”, ha certificato, per quanto
attiene al passato, diversi periodi d’incapacità lavorativa:
-
al 100% dal 5 settembre
2001 al 4 novembre 2001,
-
al 50% dal 5 novembre 2001 all’11 novembre 2001,
-
al 100% dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002,
-
al 100% dal 20 gennaio 2003 a tempo
indeterminato (doc. AI 5).
All’interno
di questi periodi d’incapacità lavorativa, il sanitario ha certificato due
periodi di totale capacità lavorativa:
-
dal 12 novembre 2001 al 21 aprile 2002 (un po’
più di 5 mesi),
-
dal 1° novembre 2002 al 19 gennaio 2003 (2 mesi
e 19 giorni).
Già
di per sé tali attestazioni non permettono di ritenere l’assicurato inabile al
lavoro per un periodo di un anno ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
Pur
ammettendo l’inizio dell’incapacità lavorativa dal 11 giugno 2001
(certificazione dr. __________ riportata dal dr. __________, doc. AI 5),
l’assicurato è tornato a lavorare al 100% dal 12 novembre 2001 per un periodo
di più di cinque mesi.
Va al
riguardo rammentato che se l'assicurato è stato
interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di
360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
L’assicurato
dopo un periodo di poco più di 6 mesi di totale incapacità lavorativa (ossia dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002), ha
ripreso a lavorare al 100% per circa 2 mesi e mezzo, dopo di che tutti
convengono che dal 20 gennaio 2003 egli ha presentato e presenta una totale e
duratura incapacità lavorativa.
Ai sensi
della giurisprudenza, il periodo di 360 giorni non è
interrotto
se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle
forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC
1964 p. 168).
Si tratta
ora in sostanza di verificare se in casu il periodo di 2 mesi e mezzo di abilità
lavorativa totale rientra nell’eccezione appena citata, ciò che permetterebbe
di far partire l’anno di carenza dal mese di aprile 2002.
Tale
evenienza non è ravvisabile nella fattispecie in quanto lo stesso medico
curante dr. __________ ha certificato una totale capacità al lavoro dal 1° novembre 2002 al 19 gennaio 2003 (cfr. doc. AI 5). Lo stesso Municipio
__________, presso il quale l’assicurato ha iniziato a lavorare appunto dal 1°
novembre 2002 quale segretario comunale, nella lettera di licenziamento non
accenna a nessun problema fisico o psichico. Il Municipio si limita ad
affermare che l’assicurato non sarebbe “mai riuscito a soddisfare le nostre
esigenze e a svolgere adeguatamente i compiti a lei assegnati e fissati dagli
articoli 11 ROD e 137 LOC: questo nonostante che, in occasione del colloquio di
assunzione, ci aveva assicurato le sue capacità al riguardo” (allegato doc.
AI 13).
Ora, si
presume che per una carica così importante, al momento dell’assunzione
dell’assicurato, il Municipio di __________ abbia analizzato con precisione il
passato lavorativo dell’assicurato nonché abbia vagliato con dovizia i
precedenti periodi d’inabilità lavorativa, concludendo che dal 1° novembre 2002
l’assicurato era completamente ristabilito (non è pensabile che nessuno non
abbia chiesto e verificato cosa l’assicurato avesse fatto sino al 31 ottobre
2002).
Nemmeno l’esito
dell’accertamento esperito dal TCA può essere di soccorso alle tesi ricorsali,
avendo il dr. __________ in sostanza confermato quanto già comunicato con il suo
rapporto del 16 aprile 2003 (doc. XV). Il medico ha spiegato in sostanza che
durante il periodo 2002-2003 lo stato di salute dell’assicurato è stato
caratterizzato da una certa “instabilità delle sue condizioni di salute
psichica con periodi di grave peggioramento”, ma che comunque si è cercato
di introdurlo “nel mondo sociolavorativo”. Da quanto affermato dallo
specialista ne discende che all’interno di questo periodo d’instabilità delle
condizioni psichiche (vedi periodo di totale incapacità lavorativa dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002, cfr. doc. AI 5) l’assicurato
ha avuto alcuni periodi di “stabilità” (vedi i periodi di totale abilità
lavorativa dal 12 novembre 2001 al 21 aprile 2002 e dal 1° novembre 2002 al 19
gennaio 2003, cfr. doc. AI 5), interrompendo quindi il termine di 360 giorni ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. anche art. 29ter
OAI).
In
conclusione, secondo questa Corte, è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e
Fatti
i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che solo a partire dal
mese di gennaio 2003 l’assicurato presenta, per motivi psichiatrici, un’incapacità
al lavoro duratura in qualsiasi attività lucrativa del 100%. Ne consegue quindi
che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio
2004.
2.9. Sino al 31
dicembre 2003 l’art. 34 cpv. 1 LAI (tale articolo è stato abrogato con la 4a
revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004) prevedeva per le
persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità
lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, un diritto a una rendita
completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non fosse legittimato a una
rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva poteva essere
assegnata solo se l’altro coniuge presentava almeno un anno intero di
contributo (lett. a), oppure se aveva il domicilio e la residenza abituale in
Svizzera (lett. b).
Per quel che concerne il diritto transitorio, la lett. e delle
disposizioni finali relative alla 4a revisione della LAI dispone che
“le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle
condizioni del diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente
modifica di legge”.
Secondo
il commentario dell’UFAS in merito alla succitata revisione, dal 1° gennaio
2004 non sorgerà più il diritto ad una rendita complementare AI per coniugi.
Ciò non è tuttavia il caso in cui la rendita viene accordata dopo il 1°
gennaio 2004 ed i presupposti per la concessione di tale prestazione sono già
adempiuti prima di tale data (Pratique VSI 2003 pag. 399).
Considerandi
In casu, il
diritto alla rendita completiva per il coniuge non può essere riconosciuto, le
premesse per la concessione di tale prestazione, come visto, non essendo
adempiute prima del 1° gennaio 2004.
2.10
lI ricorrente
ha chiesto che venga sentito quale teste il dr. __________ il quale dovrebbe
riferire:
a. di aver sempre seguito il signor RI 1 quale
sostegno psicologico, anche quando lo stesso era apparentemente abile al lavoro
al 100%;
b. di aver esortato il signor RI 1 a riprendere il
lavoro, anche se lo stesso, di fatto, non era abile al 100%;
c. che il signor RI 1 è stato ricoverato in
ospedale al momento dell'interruzione del lavoro: di conseguenza la sua
inabilità risultava essere precedente al ricovero.
In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa. Del
resto, il TCA ha posto al dr. __________ le domande che ha ritenuto necessarie
ed ha ottenuto risposte chiare ed inequivocabili (doc. XV).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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