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Decisione

32.2004.114

incapacità al lavoro per motivi reumatologici e psichici; conferma delle valutazioni dei periti incaricati dall'ufficio AI; diritto alla rendita negato

21 aprile 2005Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori somatici, descritti come fibromialgici, sono aumentati. La

sudorazione è normale, si manifestano difficoltà respiratorie e tachicardia in

seguito agli attacchi d'ansia. Brividi di freddo alternati a vampate di calore.

Fischio all'orecchio destro soprattutto a fine giornata (dovuto, secondo

l'assicurata, al fatto di aver rotto il timpano da bambina).

3. CONSTATAZIONI

OBIETTIVE

Siamo in presenza di una donna 48 enne, facente meno della sua età, curata

nella sua persona e nell'abbigliamento. Il contatto è determinato da malfidenza

nei primi minuti del colloquio; in seguito la perizianda si rassicura, diventa

molto collaborante e aperta.

Non si segnalano disturbi della coscienza, la perizianda è orientata nel

tempo, nello spazio, sulla sua situazione e sulla propria persona. Non si

segnalano disturbi della fissazione, né della memoria; la perizianda lamenta

dei disturbi della concentrazione, che non sono tuttavia osservabili nel corso

del colloquio, durato ca. 2 ore.

A livello di disturbi formali segnaliamo un certo rallentamento del

pensiero che tuttavia non incide sull'eloquio verbale e delle ruminazioni

mentali di tipo non ossessivo. Non si segnalano pensieri coatti, fuga delle

idee, incoerenza o frammentazioni del pensiero. Segnaliamo degli elementi

fobici, quali comportamento d'evitamento, agorafobia e diffidenza legati

soprattutto a elementi relazionali. Non si segnalano sintomi floridi della

linea psicotica quali deliri o percezioni deliranti. La percezione è a volte

disturbata con elementi di derealizzazione.

A livello affettivo segnaliamo i disturbi più importanti, quali

sentimenti di colpa, disturbi dei sentimenti vitali, umore depresso e angoscia

con modulazione diminuita; la perizianda mostra irritabilità, lamentosità,

sentimento d'insufficienza personale, diminuzione dell'energia e irrequietezza

motoria. La sua sintomatologia tende a peggiorare verso la sera. Segnala una

tendenza al ritiro sociale e alcuni momenti d'aggressività.

A livello psicosomatico segnaliamo un'insonnia d'addormentamento

ritardato e una tendenza bulimica di tipo notturno, una riduzione della durata

del sonno, una tendenza alla nausea e a disturbi gastrici. Segnaliamo inoltre

tendenza alla costipazione, delle lombalgie recidivanti, delle difficoltà

respiratorie, vertigini, palpitazioni, sensazione di calore alternata a brividi

di freddo.

4. DIAGNOSI

4.1 DIAGNOSI CON RIPERCUSSIONI SULLA

CAPACITÀ DI LAVORO?

- Disturbo depressivo

recidivante, episodi da leggeri a medi (ICD-10 F33.0)

- Dolore sotto forma persistente

(Fibromialgia), (ICD­10 F45.4)

Ÿ ESISTENTI DA QUANDO?

Dalla

separazione della perizianda '92/'94.

4.2 DIAGNOSI SENZA RIPERCUSSIONI SULLA

CAPACITÀ DI LAVORO?

Personalità

con tratti evitanti

Ÿ ESISTENTI DA QUANDO?

Dagli

anni '80

5. VALUTAZIONE E

PROGNOSI

La signora RI 1 è nata a __________ da una madre infermiera, descritta

come indipendente. Non ha mai conosciuto il proprio padre. Segnala stigmate

nevrotiche nella prima infanzia sotto forma di episodi di enuresi notturna e di

sonnambulismo; fa pure notare di essere cresciuta in collegi e di aver

sviluppato una personalità disponibile, aperta, di buon carattere, sorridente

sino al '91/'92, momento in cui il marito, per il quale ha lasciato __________,

l'abbandona per la sua segretaria. Questa separazione rappresenta per lei un

tornante fondamentale e da allora la perizianda vive "per i miei

figli". Tuttavia, questo suo vissuto ha avuto un impatto relativo nella

richiesta d'aiuto. Non ha mai chiesto seriamente di essere curata, una sola

volta la perizianda è stata da uno psichiatra, ma vedendo i pazienti seduti in

sala d'attesa si è detta "ma io non sono così grave" e quindi non ha

continuato la terapia proposta. Perciò la presenza dei figli, entrambi a casa e

disoccupati, sono un importante stimolo per la perizianda. Le energie vanno

soltanto in questa direzione con risultati lusinghieri, nel senso che i due

figli hanno appreso una professione post-maturità, anche se momentaneamente

sono disoccupati.

A livello psicopatologico si osservano la presenza di disturbi affettivi

di minima-moderata intensità e disturbi di natura somatoforme pure di moderata

intensità. In questo contesto la perizianda appare poco motivata per un

trattamento specifico almeno dei disturbi dell'affettività. Possiamo quindi

concludere che a livello quantitativo i disturbi psicopatologici incidono sulla

sua capacità lavorativa nella misura massima del 30%.

B. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA DI LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E

QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

1.1 A

LIVELLO PSICOLOGICO E MENTALE

La

perizianda presenta una diminuzione dei sentimenti vitali, un umore depresso e

sentimenti d'angoscia; dal profilo morale la perizianda si sente in colpa,

essenzialmente nei confronti dei figli

1.2 A

LIVELLO FISICO

La

perizianda lamenta una diminuzione della durata del sonno, dei disturbi

gastrici recidivanti, dei dolori muscolari, lombalgie, vertigini, palpitazioni,

sensazione di calore e sensazione di freddo. Questi disturbi hanno un movimento

ondulatorio.

1.3 NELL'AMBITO

SOCIALE

Sebbene

la perizianda denoti un ritiro sociale, curerebbe i rapporti con il vicinato e

l'opera di attività volontariato nei confronti delle persone anziane del

quartiere.

Considerandi

2.

CONSEGUENZE DEI

DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1

COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI

SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

L'evoluzione

della patologia è ondulatoria, quindi periodicamente la perizianda non è in

grado di svolgere la sua attività quale casalinga nella misura del 30%.

2.2

ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO?

Vedi

sopra.

2.3

L'ATTIVITÀ

ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

Sì.

2.4

SE SÌ,

IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?

Vedi

sopra.

2.5

È PRESENTE INOLTRE UNA DIMINUZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO?

Sì.

2.6

SE SÌ,

IN CHE MISURA?

Dal

lato psichiatrico ca. del 30%.

2.7

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITA' DI LAVORO PROVATA DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?

L'incapacità

lavorativa è da calcolare dal novembre 2001.

2.8

QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO

DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Stazionario.

3.

L'AMBIENTE DI

LAVORO DELL'ASSICURATO E' IN GRADO DI SOPPORTARNE I DISTURBI PSICHICI?

Vedi

valutazione e prognosi.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO

PREVISTI?

Non

sono previsti provvedimenti d'integrazione.

1.1

SE SÌ, LA PREGHIAMO

DI DESCRIVERE IL PIANO DI RIABILITAZIONE

Non

inerente.

1.2

SE

NO,

LA PREGHIAMO DI MOTIVARE

La perizianda continua la sua

attività di casalinga senza particolari difficoltà e ricuperando il suo handicap

nei momenti di relativo

benessere.

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE

LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL

POSTO DI LAVORO ATTUALE?

2.1

SE SÌ, CON QUALI

RAGIONEVOLI PROVVEDIMENTI (P. ES. PROVVEDIMENTI MEDICI, MEZZI

AUSILIARI, ADATTAMENTO DEL POSTO DI LAVORO)?

Non

inerente.

2.2

SECONDO LEI CHE

EFFETTI HANNO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Non

inerente.

3.

L'ASSICURATO È IN

GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

3.1

SE SÌ, A QUALI

ESIGENZE DEVE RISPONDERE IL POSTO DI LAVORO DAL PUNTO DI VISTA MEDICO E DI CHE

COSA BISOGNA TENERE

SOPRATTUTTO CONTO NEL CASO DI UN'ALTRA ATTIVITÀ?

Non

inerente.

3.2

IN CHE MISURA SI POSSONO SVOLGERE

ATTIVITÀ CONSONE ALLE MENOMAZIONI (ORE AL GIORNO)?

Non

inerente.

3.3

È PRESENTE INOLTRE UNA RIDUZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO?

Non

inerente.

3.4

SE SÌ,

IN CHE MISURA?

Non

inerente.

3.5

QUALORA NON SIANO POSSIBILI ALTRE

ATTIVITÀ: PER QUALI MOTIVI?

Non

inerente." (Doc. AI 26)

- con complemento peritale

19.

ottobre 2004, rispondendo ad alcuni ulteriori quesiti postigli dall’Ufficio

AI, il perito ha dichiarato:

"

(...)

- La psicopatologia da lei constatata con

presenza di disturbi affettivi di minima-moderata intensità e disturbi di

natura somatoforme pure di moderata intensità giustificano un'incapacità

lavorativa oltre II 30%. In un'eventuale attività lucrativa dl tipo Impiegata

di commercio? Se si, In quale misura?

Durante la mia

osservazione del 14.11.2003, dal profilo psichiatrico, non ho evidenziato

un'incapacità lavorativa che superi il 30%.

- I disturbi alimentari anamnestici

descritti (bulimia notturna) incidono in modo significativo, oltre il 30%,

sulla capacità lavorativa. In attività di salariata e sulla capacità lavorativa

medico-teorica di casalinga?

Questi disturbi non

incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa in atti- vità di

salariata né sulla capacità lavorativa medico-teorica di casalinga." (Doc.

AI 39)

- sulla base delle

surriferite valutazioni peritali, la cui pertinenza è del resto stata

pienamente confermata anche da parte del SMR, (doc. AI 41), con la querelata

decisione su opposizione, confermando il precedente provvedimento l’Ufficio AI

ha negato il diritto a prestazioni l’assicurata non presentando un’incapacità

al lavoro, sia quale casalinga che quale salariata, atta a determinare un’invalidità

di grado pensionabile;

- con il gravame, ribadendo

le censure già sollevate in sede opposizione, l’interessata, come detto,

richiamando in particolare le valutazioni espresse dallo psichiatra curante dr.

Frei, censura le conclusioni peritali relative al grado d’incapacità lavorativa

dovuta a motivi psichici (30%) riferita sia all’attività domestica sia, e

soprattutto, a quella di salariata;

- perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; DTF

123.

V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10,

pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127

V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag.

105.

ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito

medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

- la

censura ricorsale secondo cui l’incapacità al lavoro per motivi psichici non

sia stata correttamente valutata dal perito non merita tutela;

- la valutazione del dr. __________

- già contenuta nel referto 1. dicembre 2003 e meglio precisata in sede di

complemento peritale - secondo cui RI 1 presenta un’incapacità, dal profilo psichico,

pari al 30% sia nell’attività di casalinga che nello svolgimento di un’attività

salariata quale quella di impiegata di commercio, poggia infatti su un accurato

e completo esame eseguito conformemente ai succitati parametri

giurisprudenziali: la conclusione dello specialista risulta segnatamente

fondata su un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute, tenuto

conto della pregressa e completa refertazione medica messagli a disposizione, con

disamina dei dati anamnestici (anamnesi famigliare e personale) dei dati

soggettivi e delle costatazioni oggettive, non senza una valutazione anche dal

profilo prognostico e con riferimento ad una diagnosi formulata

secondo la classificazione internazionalmente riconosciuta (disturbo depressivo

recidivante, episodi da leggeri a medi [ICD-10 F33.0] e dolore sotto forma

persistente (fibromialgia) [ICD-10 F45.4]);

- la refertazione medica

richiamata dall’insorgente a sostengo della propria tesi ricorsale non è idonea

a validamente mettere in discussione la fedefacenza delle conclusioni peritali:

nel rapporto 3 ottobre 2002 (sub doc. AI 4) lo psichiatra curante dr. __________

si è in realtà limitato ad illustrare l’esistenza di un determinato stato psichico

e di una determinata sintomatologia con proposta di determinati interventi e

trattamenti curativi e con l’indicazione di eventuali interventi reintegrativi

a carico dell’AI; con successivo rapporto medico redatto nel novembre 2002

all’attenzione dell’Ufficio AI, il medesimo sanitario, senza dare indicazioni

precise circa un eventuale grado d’incapacità al lavoro e giudicando lo stato

di salute dell’interessata siccome stazionario rispettivamente suscettibile di

miglioramento, ha osservato come sia “difficile ora clinicamente determinare

il suo grado d’incapacità lavorativa”, come sia “eventualmente”

ancora proponibile l’esercizio dell’attività lavorativa svolta dall’assicurata

rispettivamente “eventualmente” migliorabile la sua capacità in tale

attività e come l’assicurata possa svolgere altre attività “tramite

provvedimenti d’integrazione professionale”;

- anche per quel che

riguarda la valutazione dell’aspetto fisico, alla perizia del dr. __________

- che in esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata,

degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici,

dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, alla luce di una

valutazione anche dal profilo prognostico e posta la diagnosi di “periartropatia

omeroscapolare calcarea a destra in sindrome algica generalizzata”, ha

giudicato l’assicurata abile al lavoro nella precedente attività di impiegata

di commercio ma con una diminuzione di rendimento del 10%, rispettivamente

abile al lavoro quale casalinga con una riduzione di rendimento di 1/3 - va

parimenti attribuito valore probante pieno;

- agli atti

non sono per il resto presenti elementi che possano in un qualche modo mettere

in discussione le conclusioni cui è giunto il dr. __________. I certificati 18

novembre 2004 e 21 gennaio 2005 della dr.ssa __________, medico curante, per

altro resi successivamente all’emanazione della decisione impugnata e prodotti

in sede ricorsuale, si limitano ad attestare in maniera del tutto generica e

senza alcun altra precisazione che l’assicurata “è inabile al lavoro al

100%” (doc. B, G);

- per

quanto attiene al rapporto operatorio 1. marzo 2004 del Servizio di urologia

dell’__________ relativo ad un intervento di “uretrocistoscopia, pielografia

retrograda a dx, ureterorenoscopia a dx, laparotomia con revisione dell’uretere

ed ureterocistoneostomia a dx” (doc. C), come rettamente osservato dal

medico responsabile del SMR (cfr. risposta di causa), nulla si evince in merito

ad eventuali conseguenze invalidanti riconducibili a tale evento; lo stesso

dicasi per lo scritto 3 aprile 2004 del Servizio di ginecologia-ostetricia del

citato nosocomio all’attenzione del direttore dell’istituto (doc. D), nel quale

si riferisce di una lesione dell’uretere iatrogena dovuta all’intervento di

isterectomia laparoscopica e si invita il direttore amministrativo a voler

annunciare il caso all’assicuratore RC; anche la lettera 14 settembre 2004

della dr.ssa __________ all’avv. __________ - in cui il curante fornisce

al legale alcune informazioni mediche ed esprime un proprio parere circa

l’eventuale nesso di causalità tra l’intervento di laparotomia e le lesioni e i

disturbi successivamente accusati dall’assicurata - non contiene

elementi che permettano di ritenere l’esistenza, sino al momento della

decisione impugnata, di un danno alla salute (consecutivo all’intervento di

isterectomia laparoscopica) rispettivamente un peggioramento delle condizioni

di salute dell’assicurata rispetto a quanto accertato in sede peritale, avente

carattere invalidante; nessuna decisiva informazione circa l’esistenza di un

danno alla salute di natura invalidante ai sensi dell’AI viene infine fornita

dalla recente lettera inviata dal medico curante al dr. __________ ed in cui

viene riportato l’elenco dei sintomi lamentati dall’assicurata (doc. H);

- è quindi da ritenere che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento

in cui essa è stata resa (in casu la decisione su opposizione del 3 novembre

2004; DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.

1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), senza che si renda

quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti rispettivamente l’assunzione

di ulteriori mezzi probatori, quali l’erezione di una nuova perizia medica ed

il richiamo di ulteriore refertazione medica chiesti dall’insorgente (sulla

nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. fra le tante DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11 dicembre 2003 nella

causa R., U 239/02);

-

in conclusione, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe

all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i ivi riferimenti),

che l'assicurata - da considerarsi ai fini del

calcolo dell’invalidità quale persona esercitante attività lucrativa ai sensi

degli artt. 16 LPGA e art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. doc. AI 19, doc. AI 20, doc. AI

25.

[da cui emerge che l’inizio dell’attività di casalinga ha coinciso con

l’insorgenza dell’incapacità lavorativa per motivi reumatologici], cfr. anche

gli atti DISO contenuti nel fascicolo AI, doc. 17; cfr. anche il rapporto 3

ottobre 2002 del dr. __________ sub. doc. AI 4) - per lo meno sino

all’emanazione del contestato provvedimento presenta - contrariamente a quanto

postulato col gravame - un’incapacità lavorativa (complessiva) e, di riflesso,

al guadagno del 30%, ciò che esclude il riconoscimento di un’invalidità di

grado pensionabile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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