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Decisione

32.2004.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett.

b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4

lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS);

- nel caso

di specie, l’assicurato contesta la determinazione del reddito annuo

determinante, sostenendo che debba essere cifrato in fr. 100'000 all’anno, pari

allo stipendio annuo di un educatore diplomato.

Tale richiesta non può essere accolta, poiché, come visto, il reddito annuo

determinante corrisponde alla media dei redditi da attività lucrativa

conseguiti durante il periodo di contribuzione.

Dall’esame degli atti della Cassa cantonale di compensazione (Cassa),

competente per eseguire il calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI),

prodotti con la risposta di causa (doc. AI 44), risulta che la succitata

amministrazione ha sommato tutti i redditi iscritti nel conto individuale

dell’assicurato - dove sono appunto tra l'altro registrati i redditi da

attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter

LAVS e art. 140ss OAVS), tra cui anche i redditi percepiti durante l’impiego di

educatore presso la Fondazione __________ (1997-2001) - durante il suo periodo

di contribuzione, giungendo così all'importo di fr. 828’483.

La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS).

Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il

fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del

reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS,

art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale determinante per la rendita.

Considerandi

Nel caso

che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale

dell’assicurato è avvenuta nel 1978 e, dalle citate tavole, il fattore di

rivalutazione risulta essere l'1.113. motivo per cui i redditi rivalutati

ammontano a complessivi

fr. 922'102 (828'483 x 1,113).

Per

calcolare il reddio annuo medio (RAM), i fr. 922'102 di redditi complessivi

vanno divisi per i 22 anni e quattro mesi di contribuzione computabile, i

quali, arrotondati all’importo immediatamente superiore secondo le citate

tabelle edite dall’UFAS, corrispondono a fr. 41’288.--. A tale importo vanno aggiunti

fr. 9'353 corrispondenti alla media degli accrediti per compiti educativi, motivo

per cui il RAM ammonta a complessivi

fr. 51'906, importo riportato nelle decisioni formali del 25 agosto 2004.

Tenuto conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita

39.

e con l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una

rendita intera di fr. 1’586.-- dal 1° gennaio 2003. La rendita per la moglie

ammonta a fr. 476 (30% della rendita principale; art. 38 vLAI) e per ciascun

figlio a fr. 634 (40% della rendita principale; art. 38 LAI);

- va qui

ricordato che per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della

vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento

della resa della decisione contestata – in concreto 10 novembre 2004

(DTF 129 V 4 consid. 1.2).

Di conseguenza la sentenza di divorzio del 25 gennaio 2005, cresciuta in

giudicato il 16 febbraio 2005 (doc. VIII/1), non rientra nell’esame temporale

della presente vertenza, motivo per cui l’importo di rendita erogato sino alla

decisione contestata risulta essere corretto;

- comunque

gli atti sono da inviare all’Ufficio AI affinché determini nuovamente, se non

già fatto, la rendita d’invalidità tenendo conto dell’intervenuto divorzio, ciò

che in particolare porta a dover procedere alla ripartizione dei redditi

coniugali (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS);

- secondo l'art.

26.

cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo

di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni

dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è

fatto valere il diritto.

Secondo

l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo

26.

capoverso 2 LPGA, l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono

versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito

prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati

conformemente all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).

L’art. 7

OPGA preve infine:

" 1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento

all’anno.

2.

L’interesse di mora è calcolato ogni mese

sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente.

Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3.

Se la prestazione è soggetta soltanto in

parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del

pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera

prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale

l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."

Va qui

precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti

(retroattivi) di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio

2003.

Nessun interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio

2003.

(cfr. marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG

Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306);

- nel caso

concreto, l’Ufficio AI ha espressamente negato il diritto agli interessi di

mora poiché l’assicurato ha contravvenuto al suo obbligo di collaborazione. Non

avendo egli dato seguito alla richiesta d’informazione 15 aprile 2003 in cui

doveva fornire il nominativo della cassa pensione (doc. AI 2), in data 6 maggio

2003.

l’amministrazione ha dovuto richiamare tale scritto, ricevendo in seguito

risposta (cfr. incarto Cassa);

- dagli

atti risulta che dal 21 gennaio 2002 al 21 marzo 2002 l’assicurato è stato

degente presso la Clinica psichiatra __________ (doc. A2) e che nei mesi di

aprile e maggio 2003 egli era in cura presso la dr.ssa __________ (A1), motivo

per cui il fatto di non aver dato seguito alla richiesta d’informazione 15 aprile

2003.

può essere ritenuto scusabile, tenuto anche conto che durante la procedura

amministrativa il ricorrente ha comunque tempestivamente dato seguito

all’obbligo di collaborazione (cfr. doc. AI 25;

- di

conseguenza, nel caso concreto non vi è motivo per negare all’assicurato il

diritto ad interessi di mora da parte dell’amministrazione. Considerato tuttavia

che dagli atti di causa non è deducibile, per la determinazione dei 24 mesi di

cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, quando è avvenuto il pagamento della rendita (cfr.

art. 7 cpv. 2 OPGA), gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché esamini se

il succitato lasso di tempo sia effettivamente adempiuto, tenendo del resto

conto che in caso d’impugnazione della decisione di rendita, il periodo di evasione

del contenzioso non è computabile (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 26 N 24, pag.

305). Se ciò dovesse essere il caso, l’amministrazione erogherà all’assicurato

gli interessi dovuti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le incombenze di cui ai

considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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