32.2004.116
casalinga. Incapacità lavorativa per motivi psichici. Assistenza giudiziaria
15 marzo 2005Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.116
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, TCA
Titolo:
casalinga. Incapacità lavorativa per motivi psichici. Assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.116
zA/ss
Lugano
15 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
novembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
dicembre 2001, RI 1, nata nel __________, casalinga, precedentemente (sino al
1992) attiva quale aiuto ufficio nel ramo dell’abbigliamento e dal 7 settembre 1998
al 20 novembre 1998 operaia generica presso il __________ per 4 ore al giorno,
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da depressione
(doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
medici del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 23 dicembre
2003 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar
modo dalla perizia specialistica esperita il 10.12.2002 dal Dr. __________,
risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una
parziale incapacità al lavoro e, dunque al guadagno, quantificabile nella
misura massima di circa il 4%.
Più esplicitamente lei è stata ritenuta secondo il parere medico
totalmente abile dal lato psichiatrico, ciò nonostante il nostro medico ha
ritenuto opportuno presentare il suo dossier alla consulente in integrazione
professionale per valutare la possibilità di riconoscerle un aiuto al
collocamento.
La consulente di cui si è detto sopra, però, tramite il suo
rapporto datato 10.12.2003, indica che, essendo lei totalmente abile al lavoro
e "non sentendosi ancora pronta per un inserimento professionale visto e
considerato il fatto che ritiene soggettivamente che il suo danno alla salute
non glielo permetta ancora", il suo grado di incapacità lavorativa sia
percentualizzabile al livello del 4%.
Il calcolo tramite il quale siamo giunti a detto grado di
inabilità lucrativa è riportato qui di seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 37'400.00
con invalidità CHF 35'925.00
Perdita di guadagno CHF 1'475.00 =Grado
d'invalidità 3.95
Per ciò che concerne il reddito annuale esigibile senza il danno
alla salute ci si rifà all'aggiornamento del salario che avrebbe potuto
conseguire oggi se non le fosse subentrato il danno alla salute (in pratica
viene aggiornato il salario da lei ricevuto nel 1990, ossia
Fr. 38'852), mentre per il salario che le è riconosciuto da
"invalida", si prende in considerazione il guadagno che lei oggi
potrebbe percepire, da invalida appunto, in attività adeguate rispettose delle
limitazioni fisiche dettate del danno alla salute (per esempio: ausiliaria di
vendita, ausiliaria di pulizia, custode, impiegata di fabbrica), ossia
Fr. 35'925 annui.
Essendo il grado di invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra
esposto, è respinta." (Doc. AI 24)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, con la quale ha
postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità, con decisione su
opposizione 11 novembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente
decisione:
" (…)
6. Nella fattispecie l'assicurata è stata
sottoposta ad ulteriori
accertamenti medici. La
perizia medica 22.01.2003 richiesta dallo scrivente Ufficio ed eseguita dal Dr.
__________, psichiatra, è stata redatta dopo la consultazione avuta con
l'assicurata ed in base alla documentazione agli atti, comprensiva dei rapporti
del medico curante Dr.ssa __________ dell'08.01.2002 e dello psichiatra Dr. __________
del 07.03.2002, con il quale il perito ha pure discusso telefonicamente il
10.12.2002. Alla perizia, che risulta essere completa, concludente,
compiutamente motivata e scevra di contraddizioni, va riconosciuto pieno valore
probante. Da notare che la medesima è stata inviata in copia sia al medico
curante Dr.ssa __________ che al Dr. __________, dopo consenso verbale
dell'assicurata.
Ritenuta che l'assicurata è abile al lavoro
al 100% è ragionevole
esigere dalla stessa l'esercizio di
un'attività lucrativa.
Va sottolineato come
l'assicurata beneficia tuttora del diritto all'aiuto al collocamento che le
consentirebbe di integrarsi in attività da lei scelte. In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno (autointegrazione), l'assicurata deve adoperarsi
spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità di guadagno o
svolgere le mansioni consuete.
7. Il consulente in integrazione personale ha
inoltre eseguito il
computo del grado di
invalidità, determinando il reddito ipotetico da invalida in fr. 35'925.- in
applicazione delle statistiche RSS per attività non qualificate (ad es.
ausiliaria di vendita, di pulizia, custode, impiegata di fabbrica) dopo
deduzione del 5% per primo impiego. Il grado di invalidità determinato al 4%
(cf. valutazione del consulente IP del 10.12.2003) è integralmente confermato
con la presente." (doc. AI 32)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurata, sempre rappresentata dall’ avv. RA 1, ha chiesto che le venga
riconosciuta una rendita intera d'invalidità formulando nel contempo istanza
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio:
“(…)
A mente della ricorrente la perizia del
dr. __________, risalente all'inizio del 2003, non è ormai più attuale. Questa
perizia dovrebbe dunque essere aggiornata alla nuova situazione della
ricorrente, che peggiora in continuazione.
La perizia del dr. __________ è comunque
contraddittoria e, come tale, non esclude in modo inequivocabile un'inabilità
lavorativa della ricorrente a causa della patologia psichiatrica della quale
soffre.
Il perito diagnostica infatti quali
patologie con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
- una sindrome depressiva ricorrente;
- un disturbo di personalità emotivamente instabile.
A mente del perito, soprattutto la
depressione, si è riacutizzata negli ultimi 2 anni.
Il perito ha dunque stabilito che
l'assicurata soffre, a partire dal periodo determinante per stabilire il suo
grado d'invalidità, di patologie che hanno ripercussioni sulla capacità di
lavoro.
La prognosi formulata dal perito fa però
a pugni con la diagnosi. Malgrado l'accertamento di patologie con ripercussioni
sulla capacità di lavoro, il perito conclude infatti che la ricorrente non
presenterebbe un danno psichico e sarebbe abile al lavoro al 100%. Questa
conclusione è manifestamente contraddittoria e come tale inaccettabile.
Da notare che, rispondendo alle domande
dell'Ufficio Al, il perito ha indicato che una limitazione della capacità di
lavoro provata a livello medico esiste, nella misura del 100%, dal lato
psichiatrico, già dal mese di novembre 2000. II perito però, come detto,
considera la signora RI 1 abile al lavoro al 100% il 22 gennaio 2003. A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161; 104 V 212).
In concreto, la perizia del dr. __________,
non può essere attribuita a forza probatoria piena. Le conclusioni alle quali
giunge il perito non sono infatti per nulla logiche, se confrontate con la
diagnosi effettuata dal medesimo. La palese contraddizione tra la diagnosi e la
prognosi costituisce un evidente indizio che non può far altro che indurre a
ritenere la perizia in discussione come inaffidabile.
La perizia del dr. __________, inoltre,
non è stata effettuata sulla base di accertamenti approfonditi. Il medesimo si
è infatti limitato ad una sola consultazione con la ricorrente ed all'esame
della scarsa documentazione dell'incarto Al, oltre ad un colloquio telefonico
con il medico specialista che aveva in cura l'interessata. II perito ha però
omesso di esaminare le cartelle cliniche dei medici curanti dell'interessata e
di verificare le constatazioni dei curanti tramite approfonditi colloqui con
l'assicurata. Tutto ciò non è avvenuto. Ne consegue che, anche per questo
motivo, la perizia del dr. __________ deve essere considerata come
inaffidabile. Soprattutto non può essere accettata la conclusione alla quale
giunge il perito, che considera la ricorrente abile al lavoro al 100%.
6. L'esistenza di una grave patologia psichiatrica che
compromette, in misura totale, la
capacità lavorativa della ricorrente, è confermata pure dal rapporto finale
della consulente in integrazione professionale. La medesima evidenzia infatti
che
" l'A. esprime di non sentirsi ancora pronta
per un inserimento
professionale in quanto ritiene che soggettivamente il
suo danno
alla salute non glielo permetta ancora. "
La consulente in integrazione
professionale, nel rapporto finale del 10 dicembre 2003, conclude dunque che
" a simili condizioni non riteniamo che attualmente
un nostro
intervento si possa concretizzare
con l'applicazione di un aiuto al collocamento, come richiesto dal A si chiede
di restare a disposizione qualora ella migliorasse il suo stato psichico e si
sentisse di cominciare un processo di ricerca d'impiego. "
Del rapporto in questione si sottolinea
dunque l'esistenza di uno stato psichico problematico, che dovrebbe migliorare,
affinché l'assicurata possa essere aiutata al collocamento. Una conferma di
tale stato psichico alterato, è data dalla diagnosi posta dal perito. Quest'ultimo
non è stato in grado di trarne le debite conseguenze. Come già evidenziato in
precedenza, malgrado la diagnosi di una patologia psichiatrica con
ripercussioni sulla capacità di lavoro, il perito è infatti giunto alla
conclusione di un'abilità lavorativa al 100%.
L'esistenza di una patologia
psichiatrica è dunque incontestabile. L'autorità resistente, supportata da una
perizia del tutto inaffidabile, nega però che tale patologia abbia della
conseguenze sulla capacità lavorativa. Allo scopo di concedere alla ricorrente
una giusta rendita d'invalidità, occorrerà pertanto procedere ad un nuovo
accertamento psichiatrico che sia approfondito e che giunga a conclusioni
logiche e coerenti.
La richiesta di prestazioni Al della
signora RI 1 è pendente già dal 2001. Allo scopo di non ritardare ulteriormente
una decisione a suo favore, sarebbe auspicabile, se possibile, che
l'approfondimento psichiatrico venga effettuato già nell'ambito della presente
procedura ricorsuale, evitando il rinvio degli atti all'autorità resistente.
7. Per i suddetti motivi, il presente ricorso va accolto e la
decisione
impugnata riformata come alle domande della ricorrente.
A favore dell'insorgente va inoltre
attribuito un congruo importo a titolo di ripetibili, in applicazione dell'art.
22 LPTCA.
8. Contestualmente
al presente ricorso, la signora RI 1, formula istanza di assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio del sottoscritto legale. La ricorrente è indigente,
essendo al beneficio di prestazioni assistenziali per il proprio sostentamento.
La sua situazione economica verrà dettagliatamente illustrata nel certificato
municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria che verrà trasmesso a
codesto Tribunale non appena disponibile.
La procedura presenta evidentemente
probabilità di esito favorevole, come esposto nei considerandi precedenti.
Qualsiasi persona ragionevole, anche di condizioni agiate, non avrebbe
rinunciato alla procedura a causa delle spese che la stessa comporta. Avendone
diritto, non si può infatti ragionevolmente rinunciare ad una rendita Al.
La ricorrente non è manifestamente in
grado di procedere in causa con atti propri. La necessità di assistenza da
parte dello scrivente legale è dunque pacifica.
Risultano di conseguenza date tutte le
condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l'UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che la ricorrente ha
contestato la perizia 22.01.2003 effettuata dal Dr. __________, psichiatra,
indicando sostanzialmente che la medesima è contraddittoria e non può esserle
riconosciuta forza probatoria piena, abbiamo considerato opportuno sottoporre
nuovamente la perizia psichica all'esame del Servizio medico regionale dell'AI
(di seguito SMR).
Dall'annotazione medica emessa dal SMR, che alleghiamo alla
presente, risulta che la perizia medica effettuata dal Dr. __________ è
completa, concludente, compiutamente motivata e scevra di contraddizioni.
Pertanto alla perizia del Dr. __________, che soddisfa i requisiti
giurisprudenziali in materia, deve essere riconosciuto pieno valore probante."
(doc. IV)
1.5. In data 24 gennaio 2005 il
legale dell’assicurata ha osservato:
" entro
il termine di cui alla sua ordinanza 13 gennaio 2005, con la presente le
comunico che la ricorrente non ha particolari osservazioni da formulare alle
annotazioni del dr. med. __________ che vengono comunque integralmente
contestate. La ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni e domande di
cui al ricorso 13 dicembre 2004.
Quali mezzi di prova la ricorrente chiede che si proceda:
- all'audizione del dr. med. __________;
- all'audizione del medico curante dr. med. __________;
- all'audizione
della consulente in integrazione professionale signora __________;
- all'allestimento di una nuova ed aggiornata perizia medica."
(doc. VI)
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l'applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l'erogazione
d'interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
"prestazioni" s'intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni
cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora
statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario
dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante
per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione
a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in
vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre
riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un'altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, l'Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell'ambito
dell'esame di un'eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell'entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l'introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell'assicurazione per
l'invalidità, i concetti d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell'AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell'ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L'Alta
Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, in data 8
gennaio 2002 il medico curante dell'assicurata, dr.ssa __________, generalista,
ha certificato un'incapacità lavorativa totale dal 10 novembre 2000, motivando:
" Già
da bambina difficoltà di adattamento e problemi famigliari. Il tutto esacerbato
dopo un matrimonio sfociato in divorzio con un cittadino albanese dal quale è
nato il figlio, __________, attualmente a carico della madre
D.4 Disturbi soggettivi:
- Distimia,
sindrome astenica, incapacità d'adattamento a qualsiasi nuova situazione
D.6 Esami
specialistici
- c.f.
Dr. Med. __________, Spec. FMH Psichiatra di __________
D.7 Provvedimenti terapeutici:
- c.f. Dr. Med. __________, Spec. FMH Psichiatra di __________
Prognosi:
- incerta." (doc. AI 10)
In data 7 marzo 2002 il
dr. __________, curante e psichiatra, ha certificato un'inabilità lavorativa in
misura del 100% dal mese di novembre 2000:
"
3. Anamnesi
Nata il __________ da madre svizzera e
padre italiano di professione muratore, è primogenita di una fratria di tre.
Dopo aver frequentato la Scuole
dell'Obbligo ha seguito la Scuola d'Avviamento professionale trovando impiego
per un anno in una famiglia in vista di cominciare una Scuola di nursery, poi
troverà impiego nella sua professione come aiuto-ufficio presso la __________
di __________.
Nel 1992 si sposa con un uomo d'origine
jugoslava di sette anni più giovane di lei. Da questo matrimonio nascerà nel
1992 __________, che resterà loro figlio unico.
Lavora presso il __________ a tempo
parziale fra il 1998 e il 1999.
In seguito non avendo più diritto alla
disoccupazione verrà seguita dall'Assistenza.
Dal 1998 al 2001 verrà portata avanti la
causa di divorzio prolungatasi a causa dell'opposizione di lui, attualmente
risposato e domiciliato a __________.
Dal 1996 al 2000 aveva già sofferto di
depressione, in parte reattiva al difficile matrimonio contratto ed era stata
allora seguita insieme al figlio dalla Dr.ssa __________.
4. Disturbi soggettivi
Si sente stanca, svogliata e non
ha voglia di "andare avanti".
5. Constatazioni
Apatia,
insonnia, inappetenza, tristezza e umore depresso, depressione reattiva alle
violenze subite dal marito, difficoltà di concentrazione, fuga di idee,
pensieri leggermente suicidali, sfiducia verso sé, gli altri e il futuro.
7. Provvedimenti
terapeutici/prognosi
E' indicata la continuazione di
una psicoterapia di sostegno.
La
farmacoterapia non può essere praticata con successo in quanto l'assicurata è
allergica a molti medicamenti.
La prognosi risulta dunque di
difficile valutazione."
(allegato doc. AI 13)
Incaricato dall’UAI, il
dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nella sua perizia del 22 gennaio
2003 ha rilevato:
" 5.
Valutazione e prognosi
Si tratta di un soggetto che ha avuto una importante carenza
psicoaffettiva nella fase infanto-adolescenziale a causa del carattere
burrascoso del genitore maschile. Successivamente ha incontrato un uomo, che
diverrà il marito, che ricalcava i tratti più aggressivi e minacciosi della figura
paterna. E' stata malmenata, maltrattata, aggredita verbalmente e fisicamente.
Il suo scopo nella vita è diventato quindi quello di riuscire a proteggere
l'unico uomo che veramente la ama, ovverosia il proprio figlio __________. Ha
combattuto molto per salvaguardare la tranquillità del figlio e dopo che il
marito ritornò a casa per pochi mesi, considerata l'atmosfera famigliare
estremamente difficile decise per il divorzio. Da allora, apparentemente, non
ha più avuto un compagno nella vita e nei confronti del sesso maschile si è
creato una certa sfiducia. Rispetto alla sua struttura di personalità gli
elementi emersi dall'indagine psichiatrica effettuata fanno propendere per una
personalità appartenente al cluster B della classificazione internazionale dei
disturbi di personalità. Dal punto di vista dell'inquadramento nosografico si
tratta di un soggetto che appartiene dunque al cluster B della classificazione
internazionale dei disturbi di personalità. Ekkhard Othmer e Sieglind C. Othmer
ne "L'intervista clinica con il DSM-IV", Raffaello Cortina editore
Milano, 2002, rispetto ai disturbi di personalità appartenenti al cluster B
scrivono «...la caratteristica dominante dello stato mentale è un'affettività
intensa ma labile, che spazia dall'euforia alla depressione,
dall'irrealizzazione alla rabbia e alla svalutazione estrema. La labilità
emotiva influisce anche sulle abilità sociali dei pazienti borderline...».
Vittorio Lingiardi ne "I disturbi della personalità" il Saggiatore,
Milano 1996, descrive i soggetti appartenenti ai disturbi di personalità
emotivamente instabile «...la sintomatologia del disturbo borderline di
personalità è, in effetti, molto varia e include una vasta gamma di
manifestazioni psicopatologiche, fino a una sintomatologia psicotica più o meno
grave. Caratteristiche fondamentali dei soggetti borderline si esprimono in
quattro aree: rapporti interpersonali (gravemente tumultuosi segnati
dall'alternanza idealizzazione/svalutazione, dalla paura dell'abbandono), gli
affetti (dominati dalla rabbia e da un sentimento di vuoto e noia), il senso
della propria identità (instabile e deficitaria) e l'impulsività. ...Le
relazioni per lo più caotiche e contraddittorie, i sentimenti provati nei
confronti delle persone significative oscillano tra la dipendenza e
l'ostilità...». Su questo tipo di struttura di personalità, presente
presumibilmente già dall'età adolescenziale e giovanile si è inserita una
sindrome depressiva ricorrente che è stata fortunatamente curata lungamente al __________
di __________ e da oltre un anno presso lo studio del Dr. __________. Ciò ha
permesso di prevenire uno scivolamento in una depressione invalidante. Alla
luce della sua storia clinica e di quanto esposto assume una importanza di
rilievo, il cercare d'intervenire in un modo terapeutico adeguato e regolare,
per poterle permettere di reinserirsi a livello sociale. Ai fini della
valutazione della capacità lavorativa secondo Franco Mainenti «Guida Pratica
alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente» Editrice Medica
Salernitana, 1994, Salerno: «Una volta identificata il Quadro Clinico, va
operata la quantificazione personalizzata dello stato invalidante, lo stretto
rapporto con le ripercussioni negative che l'infermità esercita nel singolo
caso sulle cosiddette aree di funzione: la salute psichica (espressione
psichiche e comportamentali), la qualità del vivere quotidiano (adattamento
famigliare, sociale e lavorativo) e le potenziali possibilità trattamento di
riabilitazione. Questo criterio classificativo è di preciso riferimento
medico-legale in quanto soddisfa innanzitutto l'auspicabile migliore
personalizzazione possibile del danno da disturbo mentale, mentre
l'utilizzazione del su esposto metodo gabellare (guide AMA) opportunamente adattato
all'ambito valutativo dell'invalidità attitudinale, quantifica con sufficiente
precisione in particolare il danno neuropsichico, offrendo anche quello di
riproducibilità che è garanzia di superamento del soggettivismo diagnostico
insito nella clinica psichiatrica». Dunque nella valutazione del danno psichico
è estremamente importante considerare le menomazioni presenti a livello
dell'intelligenza, del pensiero, percezione, giudizio critico, affettività,
comportamento, abilità nell'attività del vivere quotidiano e potenzialità per
una riabilitazione. Da quanto esposto non emergono deficit a livello
dell'intelligenza; il pensiero presenta un deficit lieve; la percezione un
deficit lieve; il giudizio critico non presenta deficit; l'affettività presenta
dei problemi lievi; il comportamento presenta dei problemi lievi; le abilità
nell'attività del vivere quotidiano sono presenti integralmente e le
potenzialità per una riabilitazione sono ottime. Ella quindi non presenta un
danno psichico.
Da ciò si deduce che è abile al lavoro 100%.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi constatati
1.1. a livello psicologico e mentale:
riferisce che le piaceva leggere, mentre adesso non riesce a
leggere moltissimo e soggettivamente ha il vissuto di avere delle difficoltà a
concentrarsi. Afferma anche che ogni tanto ha delle crisi d'ansia con
tachicardia e timore "...di cosa non lo so ... capita così
all'improvviso... ". Inoltre riferisce anche che non guida "...ho
paura di guidare perché mi sembra che le macchine mi vengono addosso, mi
spaventa... ".
1.2. a livello fisico: riferisce che in
questo periodo ha mal di schiena.
1.3. nell'ambito sociale: ha una cugina che
vede regolarmente ed una vicina di casa.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
La Sig.ra RI 1 non lavora più da 10 anni circa a parte un'attività
in un programma occupazionale. Dal lato psichiatrico ella rimane abile al
lavoro al 100%.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?
Dal lato psichiatrico l'ultima attività effettuata nel campo delle
pulizie è indubbiamente esigibile.
2.3. Se sì, in che misura?
Nella misura completa, ovvero di 8-9 ore al giorno.
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di
lavoro?, Dal lato psichiatrico no.
2.6 da quando esiste una limitazione della capacità di
lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Secondo il certificato del Dr. __________ sarebbe inabile al 100%
dal lato psichiatrico dal novembre del 2000, così come scritto anche dal Dr. __________
nel suo certificato.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione
della capacità di lavoro?
Si prega di riferirsi alle valutazioni e prognosi.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di
sopportarne I disturbi psichici?
Se la Sig.ra RI 1 verrà sostenuta, così come si sta facendo, da
una adeguata cura psicoterapeutica e psicofarmacologica e da un consulente
professionale dell'ufficio AI, per le scelte di un reinserimento professionale
e l'accompagnamento durante questo percorso, allora è ipotizzabile ch'ella
possa essere reintegrata e che l'ambiente di lavoro scelto possa indubbiamente
accoglierla.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in corso? Ne sono previsti?
Alla luce della disamina e della storia personale, lavorativa e
clinica della Sig.ra RI 1 è indicato che ella possa essere messa a beneficio di
un provvedimento d'integrazione e di un orientamento professionale.
1.1 Se
si. La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per
quanto riguarda
·
L'abitudine al processo lavorativo
E' indispensabile poterla inserire in
un'attività professionale che possa soddisfarla quale quella ad esempio della
vendita. Riferisce che soggettivamente non si sente più di andare a scuola ma
vorrebbe essere reinserita in un'attività lavorativa confacente semplice. Fra
le attività ella preferirebbe quella dello vendita ma tutte le attività
semplici quali quelle relative alle pulizie, custode od altro potrebbe essere
indicate.
·
L'esercizio di capacità sociali di base
Le sue capacità sociali di base non
sono state manifestamente intaccate.
·
L'utilizzazione delle risorse disponibili,
Attraverso un adeguato supporto di cui
sopra potrà essere aiutata ad utilizzare tutte le sue risorse.
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
Considerato quanto descritto diventa importante ch'ella possa vedere
un consulente professionale e possa eventualmente effettuare degli stages per
poter scegliere in quale attività lavorativa essere inserita.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Si.
3.1. Se si. a quali esigenze
deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto
conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui
si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?,
Dal lato psichico è importante non
sottoporla ad un'attività lavorativa particolarmente ricca di stressors. E'
fondamentale che possa essere sostenuta durante tutto il percorso di
integrazione lavorativa da professionisti di riferimento (consulente
professionale, medico di famiglia, psichiatra, ecc.).
3.2. In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
8-9 ore al giorno.
3.3. E' constatabile una
riduzione della capacità di lavoro? No.
D. Osservazioni
Il Dr. __________ è stato messo al corrente delle conclusioni
della presente perizia.
Sperando di aver risposto alla vostra domanda e restando a vostra
completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, colgo
l'occasione, Egregi Signori, per inviarvi i miei più cordiali saluti.
Desidererei essere messo al corrente della decisione dell'ufficio
AI." (doc. AI
18)
Nella sua “proposta medico”
del 29 aprile 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:
" La
perizia conclude ad una totale abilità dal lato psichico. L'A. va aiutata a
ritrovare un impiego confacente (vedi proposte del Dr. __________, impiego
nella vendita, custode, ausiliaria di pulizie), penso tramite la CIP che
potrebbe proporre un aiuto al collocamento considerato che l'A. non ha più
avuto un impiego stabile da numerosi anni." (doc. AI 20)
Nelle sue annotazioni del
4 gennaio 2005, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha rilevato:
" La
decisione UAI è basata sulla valutazione dello stato di salute dell'assicurata
demandato al Dr. __________, psichiatra.
II suo rapporto fa stato per due "patologie", la sindrome
depressiva ricorrente e il disturbo di personalità emotivamente instabile.
Si deve osservare che tutte le patologie possono avere un influsso
sulla capacità lavorativa; questo dipende però dalla loro gravità e non dal
semplice fatto di "esistere".
La depressione è una patologia caratterizzata soprattutto
dall'abbassamento del tono dell'umore in senso malinconico, difficoltà di
pensiero e di concentrazione, come pure alterazioni dello stato psicomotorio.
Il disturbo di personalità emotivamente instabile è caratterizzato
dalla tendenza ad agire impulsivamente. L'affettività è capricciosa e
imprevedibile. Questo disturbo si instaura nell'infanzia e nell'adolescenza per
mantenersi durante la vita adulta.
Nel caso in questione lo psichiatra ha riconosciuto i sintomi
caratteristici delle due patologie; e si nota come l'abbassamento del tono
dell'umore può essere sintomo correlato a entrambe. Per quanto riguarda la
sindrome depressiva (non depressione maggiore) la descrizione delle reazioni
dell'assicurata in sede d'esame mostra come i vari sintomo siano leggeri. Il
disturbo di personalità, che si riconosce in base a tutta la storia clinica,
lascia vedere come non sia mai stato di intensità tale da compromettere la
funzionalità del soggetto.
Il rapporto peritale contiene i dati riguardanti tutta la storia
clinica e la biografia del soggetto, compresi i dati famigliari, sociali e
lavorativi, l'osservazione diretta (psicostatus), una discussione e valutazione
cliniche coerenti e una valutazione di funzionalità "nachvollziehbar".
Anche il linguaggio non è complicato da eccessi tecnici, per cui risulta
leggibile anche da non medici.
Per contro il rapporto dello psichiatra curante contiene
un'elencazione di sintomi, senza che siano meglio precisati per l'intensità;
contiene dati diagnostici ed è del tutto assente la motivazione di IL .
Non si intravedono motivi per potersi discostare dalla valutazione
eseguita in tale specialistica peritale." (doc. IVbis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Per quanto concerne l'aspetto
psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.
In concreto, in esito ad
un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata, nel
referto 22 gennaio 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo
specialista, sulla base di una consultazione avvenuta il 10 dicembre 2002,
dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo un colloquio telefonico
con il dr. __________, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi
familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e
suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status
psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha
concluso che l'assicurata, affetta da sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F
33.0) e disturbo della personalità emotivamente instabile (ICD 10 F 60.31)
presenta, dal punto di vista psichiatrico, una completa capacità lavorativa.
Il sanitario ha precisato
che dall'esame non sono emersi deficit a livello dell'intelligenza e del
giudizio critico, mentre il pensiero, la percezione e l'affettività presentano
solo un deficit lieve. Il perito ha precisato che le abilità nell'attività del
vivere quotidiano sono presenti integralmente e le potenzialità per una
riabilitazione sono ottime, concludendo che l'assicurata non presenta un danno
psichico. Dal lato psichiatrico l'ultima attività quale addetta alle pulizie è stata
giudicata dallo specialista siccome indubbiamente esigibile. Il sanitario ha
inoltre proposto, quale sostegno durante la ripresa lavorativa, da una parte un’adeguata cura psicoterapeutica e psicofarmacologica
e dall’altra l’aiuto di un consulente professionale dell'ufficio AI per le scelte di un reinserimento
professionale e l'accompagnamento
durante questo percorso. In questo
modo, secondo il perito, “è ipotizzabile ch'ella possa essere
reintegrata e che l'ambiente di lavoro scelto possa indubbiamente accoglierla”
(doc. AI 18, pag. 7-8).
Il sanitario ha quindi
ritenuto che provvedimenti d'integrazione sono nel caso concreto indicati.
Tali valutazioni hanno
trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ (doc. AI 20) e il dr. __________,
medico responsabile del SMR (doc. IVbis)
Per
quanto attiene al referto medico 7 marzo 2002 del dr. __________ (doc. AI 13),
seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurata dal novembre
2001, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del
presente: la sua valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia
(cfr. consid. 2.6).
Egli elenca tutta una
serie di sintomi (“apatia, insonnia, inappetenza, tristezza e umore
depresso, depressione reattiva alle violenze subite dal marito, difficoltà di
concentrazione, fuga di idee, pensieri leggermente suicidali, sfiducia verso
sé, gli altri e il futuro”) senza, come rettamente fatto notare dal dr. __________,
precisarne l’intensità (doc. IV bis). Il referto del dr. __________ contiene
dati diagnostici ma è del tutto privo di motivazione.
In corso
di istruttoria l'UAI ha poi sottoposto il caso alla consulente in integrazione
professionale al fine di definire se sono applicabili provvedimenti
d'integrazione professionale ed eventualmente determinare i redditi realizzabili
in attività confacenti allo stato di salute dell'assicurata. Nel suo rapporto
finale del 10 dicembre 2003 la consulente ha precisato (sottolineature del
redattore):
" Dati
medico-teorici
Si tratta di un'A. 4lenne alla quale è stata diagnosticata una
sindrome depressiva ricorrente e un disturbo della personalità emotivamente
instabile.
In data 29 aprile 2003 la Dr.ssa __________ mi comunica che l'A. è
totalmente abile dal lato psichico e che va aiutata a ritrovare un impiego
confacente.
Dati socio-professionali
Dopo le scuole elementari e 3 anni di scuola di avviamento pratico
l'A. ha lavorato quale aiuto ufficio nel ramo dell'abbigliamento presso __________
(gestire l'inventario e il controllo della merce per tutte le sedi di __________
in Ticino, centralino,...) a __________. Ha interrotto questa attività
lavorativa dopo la gravidanza.
È in seguito stata in disoccupazione effettuando un programma
occupazionale presso il __________ (quale donna delle pulizie).
Dati economici
Nel 1990 presso __________ l'A. risultava guadagnare 32852.-
all'anno (vedi riunione contributi).
Per aggiornare questo salario abbiamo utilizzato le ipotesi di
rincaro pubblicate dalla rivista economica "la vie economique" , su
tale base l'A. potrebbe guadagnare attualmente attorno ai 37400.- all'anno.
Discussione
Da una lettura dell'incarto si deduce che l'A. sia ancora
integrabile nel circuito lavorativo in attività generiche e non qualificate
quali ad esempio: quale ausiliaria di vendita, ausiliaria di pulizie, custode,
impiegata di fabbrica. Questo senza implicare una perdita di guadagno rilevante.
Ho incontrato l'A. in data 10.12.2003, in presenza del collocatore
__________. Soggettivamente l'A. racconta le sue esperienze professionali ed
esprime un particolare interesse per attività quali ausiliaria di vendita in piccoli
negozi o impieghi con mansioni tipo quelle che svolgeva presso il __________.
Entrano in linea di conto anche lavori di pulizia, ma di uffici piuttosto che
altro.
Con i dati presenti all'incarto, l'A. risulta avere diritto ad un
aiuto al collocamento. Si è quindi pensato di proporre il caso ai collocatoci
per aiutare l'A. ad integrarsi nelle attività nelle quali ella si sente a suo
agio (vista la patologia psichiatrica si ritiene importante dare priorità di
inserimento alle attività che l'A e il perito psichiatra hanno potuto
identificare). 'A. esprime di non sentirsi ancora pronta per un inserimento
professionale in quanto ritiene che soggettivamente il suo danno alla salute
non glielo permetta ancora. È comunque stata informata sui suoi diritti e sulle
prestazioni fornite dall'Al (a lei di fornire eventuali certificati attestanti
lo stato di salute attuale).
Conclusione:
A simili condizioni non riteniamo che attualmente un nostro
intervento si possa concretizzare con l'applicazione di un aiuto al
collocamento, come richiesto dall'A si chiede di restare a disposizione
qualora ella migliorasse il suo stato psichico e si sentisse di
cominciare un processo di ricerca d'impiego." (doc. AI 22)
Alla luce
di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento
dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presenta una totale
capacità lavorativa nella sua ultima professione di aiuto ufficio nel ramo
dell’abbigliamento e in attività leggere adeguate, così come descritto dal perito e dalla consulente in integrazione
professionale e che di conseguenza – contrariamente a quanto postulato con il
gravame – i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità non appaiono
adempiuti.
2.8. La
ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una “nuova e aggiornata perizia
medica” e l’audizione del dr. __________ (perito), del dr. __________
(medico curante) e della consulente in integrazione professionale __________
(doc. VI).
In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa. Una
nuova perizia (psichiatrica), come visto al consid. 2.7, non risulta
necessaria. Nemmeno è necessario sentire i medici e la consulente indicati
quali testi, in quanto tutti hanno ampiamente riferito nei loro precedenti
referti e rapporti medici.
2.9. Con il
proprio gravame, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l'assistenza giudiziaria.
L'art. 61
lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;
Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato
Considerandi
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5a con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal questione a sapere se la ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere
respinta, il ricorso 13 dicembre 2004 risultando infatti già sin dall'inizio
siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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