32.2004.12
revisione con soppressione della rendita. Obbligo di collaborazione dell'assicurato. Contestazione del reddito da valido e invalido
17 settembre 2004Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2004.12
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, TCA
Titolo:
revisione con soppressione della rendita. Obbligo di collaborazione dell'assicurato. Contestazione del reddito da valido e invalido
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 28 LPGA
art. 43 LPGA
art. 71 OAI
art. 73 OAI
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.12
ZA/RG/fe
Lugano
17 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 gennaio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1949,
autista, dal 1° dicembre 1996 è stato posto al beneficio di un mezza rendita
d'invalidità per un'incapacità al guadagno del 50% (doc. AI 9).
1.2. Nel mese di
luglio 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi -
dopo numerosi richiami e dopo ultima diffida del 6 settembre 2003 con cui si
chiedeva all'interessato di produrre la dichiarazione dei redditi relativi al
2003 - con la soppressione della rendita:
"
(…)
Con lettere raccomandate del 24.07.2003 e 06.09.2003 avevamo
attirato la sua attenzione sulle conseguenze che avrebbe potuto subire qualora
avesse leso l'obbligo di collaborare. Malgrado ciò, lei continua ad opporsi all'invio della documentazione
ritenuta necessaria.
Per questo motivo il versamento della rendita viene soppresso.
Decidiamo pertanto:
1. II versamento della rendita viene soppresso con effetto
immediato.
2. Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto
sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (LAVS)).
Qualora fosse disposto/a ad adempiere ai suoi obblighi, la
invitiamo a comunicarcelo per iscritto. Le facciamo notate, che le prestazioni
potranno essere riconosciute solamente per i 12 mesi precedenti il deposito
della nuova domanda (art. 48 cpv. 2 LAI)(…)." (doc. AI
46)
1.3. Il 17
novembre 2003, l'assicurato si è recato presso gli sportelli dell'UAI per
formalizzare la propria opposizione:
"
(…)
1.Premessa
Nel corso della procedura di revisione avviata d'ufficio
dall'amministrazione, alfine di disporre dei dati assicurativi relativi alla
situazione economica dell'assicurato, gli sono state richieste informazioni
riguardanti gli introiti provenienti dalla sua parziale attività lucrativa, in
particolare copia della sua dichiarazione fiscale 2003.
Nonostante alcuni richiami scritti e inviati con lettera raccomandata,
la documentazione chiesta non é stata prodotta.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha dunque intimato la decisione di
soppressione della mezza rendita in data 05.11.2003.
Contro questa decisione l'assicurato ha, in data odierna,
presentato le proprie osservazioni allo sportello chiedendo di confermarle
immediatamente per iscritto.
2. Nel merito
Presenti al colloquio:
- l'assicurato personalmente, Signor RI 1, __________,
__________
- il segretario ispettore Signor __________
- la segretaria ispettrice Signora __________
Viene analizzato il caso, precisando i motivi di fatto e diritto
alla base della decisione contestata.
Viene brevemente spiegata la procedura d'opposizione ed i relativi
requisiti.
In concreto viene evidenziato che la decisione contestata applica
correttamente i criteri stabiliti dalla legge per l'assegnazione della
prestazione richiesta.
In considerazione del chiarimento intervenuto, l'assicurato
dichiara di interporre formale l'opposizione contro la decisione, per i seguenti
motivi:
innanzitutto precisa di essere stato convinto che la descrizione
dei fatti presentata con lettera del 28 aprile 2003 soddisfaceva le richieste
formulate dall'Ufficio AI, per quanto riguarda la sua attività, nonché le sue
entrate lucrative; rileva che comunque da anni a questa parte non presenta
alcuna dichiarazione fiscale, motivo per cui viene tassato d'ufficio. Afferma
che anche nel corso delle precedenti revisioni, questa tassazione d'ufficio era
già stata riscontrata agli atti e la rendita confermata. Comprende che sarebbe
stata migliore soluzione rispondere tuttavia agli scritti inviatigli
dall'Ufficio Al, soprattutto la presente spiacevole situazione di fatto non si
sarebbe verificata.
Non dispone di alcuna contabilità, svolge attività lucrativa
generica saltuariamente, consentita dallo stato di salute, tipo collaboratore
occasionale in manutenzione giardini, collaborazione in trasporti con
furgoncino di proprietà altrui e relativi ad oggetti o materiale vario
(mobilia, ....), aiuti vari, il tutto con retribuzione alla mano senza
fatturazione o giustificativi.
Si tratta insomma di lavori di piccola entità che non permettono
grossi guadagni. D'altro canto la situazione familiare, a livello finanziario,
non risulta florida e questo viene confermato dalla documentazione presentata,
riguardante i pignoramenti che l'Ufficio di esecuzione di ____________ - Signor
__________ - ha in atto ancora attualmente. La moglie si trova al beneficio
delle indennità di disoccupazione e senza i versamenti della rendita AI la
famiglia va incontro ad una sicura indigenza.
Pone ancora l'accento sul fatto che la famiglia, anche tenendo
conto del diritto alla rendita, dispone di una capacità finanziaria al limite
esistenziale.
Auspica il ripristino immediato del diritto alla mezza rendita
d'invalidità, in quanto giustificata sia dal profilo medico, sia dal profilo
economico e assolutamente necessaria per far fronte al costo della vita.
- L'assicurato personalmente, letto il verbale, dichiara di
approvarne il
contenuto.
Copia del verbale - viene consegnato seduta stante -
all'assicurato (…)." (doc. AI 48)
Fatti
1.4. Con
decisione su opposizione 19 gennaio 2004 l’UAI ha confermato la soppressione
della rendita precedentemente attribuita all'assicurato, osservando:
"
(…)
4. Nel caso in esame con decisione del 26 giugno 1997 l'UAI ha
concesso una rendita d'invalidità in ragione di un grado di invalidità del 50%
dal 1.12.1996. Con decisione di revisione 5 novembre 2003, dopo ripetute
richieste e diffida 6 settembre 2003 a presentare entro 10 giorni la
dichiarazione dei redditi per il 2003 pena la soppressione della rendita in
corso, vista la mancanza di ogni risposta da parte dell'assicurato l'UAI ha
soppresso la rendita. Ora, la tassazione d'ufficio 11 febbraio 2002 relativa
all'assicurato la quale ha ritenuto un reddito da invalido di fr. 48'000.--,
che determina un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi sufficiente per
una rendita di invalidità. Contro tale tassazione d'ufficio l'assicurato non ha
interposto reclamo. Questa tassazione è cresciuta in giudicato. Con la
decisione impugnata l'UAI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione.
Formalmente la decisione è corretta in quanto l'assicurato era stato
adeguatamente richiamato e avvertito sulla conseguenza della soppressione se
non avesse dato seguito alla richiesta dell'UAI. È ben vero che la violazione
del dovere di collaborare permette la scelta fra la decisione in base agli atti
dell'incarto e la non entrata in materia o soppressione in caso di revisione,
scelta che compete all'Ufficio nel rispetto del principio della proporzionalità
(Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 446) e che nel
dubbio si deve scegliere la soluzione meno grave (RCC 1983, p. 527). Nel caso
concreto tuttavia la disponibilità dei dati economici aggiornati indispensabili
per valutare il grado di invalidità e non trasmessi dall'assicurato nella forma
richiesta della dichiarazione d'imposta né in altra forma neppure in sede di
opposizione, permetteva all'Ufficio AI, quale soluzione più favorevole
all'assicurato, di assumere gli atti sufficienti a decidere sul diritto alla
rendita mediante richiesta diretta all'autorità fiscale della tassazione
ufficiale dell'assicurato e decisione del diritto alla rendita in base a questo
dato economico. II reddito determinato dalla tassazione d'ufficio in fr. 48'000.--,
confrontato con il reddito da valido del 1995 pari a fr. 53'950:-- (fr. 4'150.-
per 13 mensilità) determina per l'assicurato un grado di invalidità
insufficiente ad una rendita d'invalidità, vale a dire una perdita di guadagno
inferiore al 40%. In altre parole si giustificava quindi comunque la
soppressione della mezza rendita di cui l'assicurato beneficiava anche in base
al suo reddito, stabilito in via di tassazione d'ufficio.
5. Con l'opposizione l'assicurato non contesta il reddito
stabilito nella tassazione dell'autorità cantonale. Giova comunque ricordare
quanto segue. Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati
redditi del lavoro secondo l'art. 16 LPGA i redditi annui
presumibili sui quali si sarebbero riscossi i contributi disposti dalla Legge
sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). Relativamente ad
un'attività lucrativa indipendente, secondo l'art. 9 cpv.
1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. A tenore
dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle
autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. Secondo l'art. 27 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'AVS (OAVS) per le persone
che esercitano un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Secondo l'art. 23
cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono
vincolanti per le casse di compensazione. Giurisprudenza e dottrina hanno poi
precisato che le indicazioni delle autorità fiscali cantonali sui redditi del
lavoro determinanti per i contributi come pure sul capitale proprio
dell'azienda sono vincolanti per le casse di compensazione, laddove secondo la
giurisprudenza ogni determinazione dell'imposta è fondamentalmente presunta
corrispondere alla realtà salvo che con fatti sia dimostrato il contrario e
l'assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente deve tutelare i
suoi diritti anche in vista dell'obbligo contributivo AVS in prima linea
nell'ambito della procedura giudiziaria fiscale (U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum AHVG, Zürich, 1996, p. 76). È vincolante pure la notifica di tassazione
basata su una tassazione d'apprezzamento (ZAK 1988, 298). In particolare ci si
può allontanare dalle tassazioni fiscali cresciute in giudicato solo quando
esse contengono errori chiaramente comprovati, che possono senz'altro essere
rettificati, oppure quando devono essere valutate circostanze oggettive irrilevanti
dal profilo fiscale ma significative per il diritto delle assicurazioni
sociali, mentre meri dubbi sulla correttezza di una tassazione fiscale non sono
in tal senso sufficienti (DTF 110 V 371).
6. Nel caso in esame l'autorità fiscale cantonale ha stabilito per
il biennio di tassazione 2001 - 2002 il reddito dell'assicurato in fr. 48'000.--,
reddito che l'opponente non ha contestato nella relativa procedura sollevando
reclamo. La tassazione è quindi cresciuta in giudicato: in altre parole è
divenuta definitiva. Tale valutazione, basata su un apprezzamento, come visto è
presunta corrispondente alla realtà: è possibile allontanarsi da tale reddito
se i fatti dimostrano il contrario o se contiene errori chiaramente comprovati.
In concreto con l'opposizione l'assicurato non indica alcun dato divergente che
sconfessa e ancor meno dimostra errata la tassazione. Ne discende che il
reddito di fr. 48'000.-- della tassazione 2001-2002 era determinante anche per
lo scrivente Ufficio e non vi era quindi un grado di invalidità sufficiente per
la rendita d'invalidità, giustificandosi quindi anche nel merito la
soppressione della rendita (…)" (doc. AI 55)
1.5. Avverso la
citata decisione su opposizione, __________, rappresentato dal __________, ha
presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento della
decisione su opposizione ed il ripristino della rendita d’invalidità in misura
del 50%. In particolare l'insorgente ha rilevato che
"
(…)
2. Nel contesto del seguente ricorso occorre ammettere senza
riserve che il ricorrente di fatto, non ha effettivamente presentato alcuna
dichiarazione dei redditi e che pertanto e stato tassato d'ufficio. Tuttavia, a
mente dello scrivente patrocinatore il ricorrente è dagli anni 1992/93 che non
presenta nessuna dichiarazione dei redditi e che per questo motivo viene
costantemente tassato d'ufficio.
Malgrado il malvezzo del ricorrente di non presentare ordinaria
dichiarazione dei redditi, egli aveva comunque superato indenne ben 2 (due)
revisioni dell'UAI e meglio il 26 giugno 1997 e il 2 febbraio 2000 e ciò a
dimostrazione che l'essere in mora con la presentazione della dichiarazione dei
redditi non ha un legame diretto con la prestazione AI, fondata in particolare
su danni fisici che per altro, nel caso del ricorrente non vengono messi in
discussione.
Francamente ci si chiede per quale motivo l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità avrebbe dovuto in passato, revisionare la 1/2
rendita AI del ricorrente per ben 2 (due) volte, senza sollevare obiezioni di
sorta circa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. In second'ordine non corrisponde al vero che il ricorrente ha
inteso negare la propria collaborazione in fase istruttoria allo spettabile
Ufficio dell'assicurazione invalidità.
Al riguardo si cita l'apposito scritto da ricorrente a Ufficio AI
del 28 aprile 2003, nel quale si specifica la condizione economica e
professionale: scritto al quale il ricorrente allega pure un rapporto
radiologico aggiornato della spettabile clinica __________ in __________.
Con predetto scritto del 28 aprile 2003 il ricorrente pensava di
aver chiarito la sua posizione e di transenna, di aver assecondato le legittime
curiosità amministrative dell'Ufficio AI; allegato documento "C".
4. Dal punto di vista dello scrivente patrocinatore, al ricorrente
vanno concesse le attenuanti relative a coloro che hanno poca dimestichezza con
la corrispondenza e l'amministrazione in senso lato. La scarsa propensione a
rispondere tempestivamente ai solleciti dell'Ufficio assicurazione invalidità
non può essere interpretata come una espressa volontà di mancata collaborazione
o peggio di reticenza.
Ciò non di meno, vi è stata comunque una corrispondenza e dunque
anche uno sforzo compiuto dal ricorrente, comprovato dal richiamato documento
"C".
In data 17 novembre 2003 il ricorrente presenta opposizione alla
decisione Al, non tanto per il tramite di uno scritto, bensì per il mezzo della
redazione e stesura di un verbale, redatto in loco e seduta stante dal
segretario ispettore AI signor __________. Nel citato frangente e meglio in
sede di udienza, il ricorrente ha a suo modo cercato di far valere le proprie
ragioni; allegato documento "D".
Lo scrivente patrocinatore manifesta anche qualche riserva sulle
modalità di stesura del verbale/opposizione del 17 novembre 2003 nel quale i 2
(due) funzionari dell'AI presenti, "spiegano
brevemente" la procedura d'opposizione ed i relativi requisiti.
A mente del ricorrente, tenuta in debita considerazione la scarsa propensione
di quest'ultimo alle faccende amministrative, i funzionari incaricati dell'AI
di sentirlo nel contesto del verbale/opposizione del 17 novembre 2003 e
considerata l'importanza di predetto verbale ai fini di una decisione
fondamentale quale la soppressione della rendita AI, avrebbero fatto meglio a
spiegare esaurientemente la procedura e l'importanza della stessa.
5. Ad ogni buon conto il
ricorrente non intende negare di aver percepito ca. Fr. 48'000.-- annui.
Tuttavia, a Codesta Lodevole Corte, giova ricordare che ca. Fr. 20'000.-- del reddito
complessivo annuo sono frutto della 1/2 rendita AI e che ca. Fr. 28'000.--
annui sono invece il frutto di una piccola e saltuaria attività svolta dal
ricorrente e di cui l'Ufficio assicurazione invalidità è perfettamente a
conoscenza. In questo contesto non va in nessun caso sottovalutato che il
reddito di Fr. 28'000.- conseguito dal ricorrente da attività saltuaria, non
può essere preso come garanzia di reddito costante. Anche perché é il frutto di un "lavoro" precario e non
garantito nel tempo. Prova ne sia, che da qualche mese a questa parte, in
ragione della crisi economica generale e del peggiorato stato di salute del
ricorrente, egli non riesce a conseguire un reddito stabile mensile superiore a
Fr. 900.-- ca.
In second'ordine si contesta con
forza, la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, che fissa e
stabilisce il reddito di riferimento a Fr. 53'950.-- (Fr. 4'150.-- x 13)
dell'ormai lontano 1995.
Da quella data sono ormai
trascorsi ben 9 (nove) anni ed è doveroso anche per l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità, considerare perlomeno 16 punti percentuali di
adeguamento al rincaro pari ad un carovita ca. dell' 1.77% annuo,
rispettivamente gli aumenti salariali reali, che a dipendenza del settore
professionale, nel corso dell'ultimo decennio si attestano a ca. 3/4 punti
percentuali, ciò che modifica sostanzialmente i dati economici contenuti nella
decisione impugnata e per effetto diretto, modificano anche il grado
d'invalidità del ricorrente, sufficiente a nostro avviso al ripristino di una
rendita del 50%(…)." (doc. I)
1.6. Con risposta di causa 8 marzo
2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
5.
Con decisione di revisione 5 novembre 2003, dopo ripetute
richieste e diffida 6 settembre 2003 a presentare entro 10 giorni la
dichiarazione dei redditi per il 2003 pena la soppressione della rendita in
corso, vista la mancanza di ogni risposta da parte dell'assicurato l'UAI ha
soppresso la rendita. Ora, la tassazione d'ufficio 11 febbraio 2002 relativa
all'assicurato ha ritenuto un reddito (da invalido) di fr. 48'000.--, che
determina un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi sufficiente per una
rendita di invalidità. Contro tale tassazione d'ufficio l'assicurato non ha
interposto reclamo. Questa tassazione è cresciuta in giudicato. Con la
decisione di revisione l'AI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione.
Formalmente la decisione è corretta in quanto l'assicurato era stato
adeguatamente richiamato e avvertito sulla conseguenza della soppressione se
non avesse dato seguito alla richiesta dell'UAI. L'Ufficio Al, quale soluzione
più favorevole all'assicurato, avrebbe al limite potuto assumere gli atti
sufficienti a decidere sul diritto alla rendita mediante richiesta diretta
all'autorità fiscale della tassazione ufficiale dell'assicurato e decisione del
diritto alla rendita in base a questo dato economico.
Il reddito (da invalido) determinato dalla tassazione d'ufficio in
fr. 48'000.--, confrontato con il reddito da valido del 1995 pari a fr. 53'950.--
(fr. 4'150.- per 13 mensilità) determinava comunque per l'assicurato un grado
di invalidità insufficiente ad una rendita d'invalidità, vale a dire una
perdita di guadagno inferiore al 40%. In altre parole si giustificava quindi
comunque la soppressione della mezza rendita di cui l'assicurato beneficiava
anche in base al suo reddito, stabilito in via di tassazione d'ufficio.
6.
Con il ricorso l'assicurato sottolinea di aver comunque
beneficiato per due revisioni della continuazione della rendita d'invalidità
benché tassato d'ufficio. Si deve osservare che di per sé, il fatto di avere
beneficiato di un diritto Che eventualmente non sussisteva, non crea il diritto
alla sua prosecuzione. Il ricorrente contesta di aver negato la sua
collaborazione all'UAI avendo "assecondato" le legittime
"curiosità amministrative" dell'UAI con lo scritto 28 aprile 2003
(doc. C) e chiede di considerare come attenuante la sua scarsa propensione a
rispondere tempestivamente alla corrispondenza. Si rileva come lo scritto in
oggetto non fornisca un'informazione sufficiente sulla sua situazione
economica, già per il fatto di non indicare alcun dato concreto. D'altra parte
è dovere dell'autorità amministrativa quello di chiarire la situazione
dell'assicurato per decidere correttamente il suo diritto alla prestazione ed è
di riflesso un dovere dell'assicurato quello di dar seguito a tale richiesta,
la legge stabilendo sia tale dovere sia la sanzione in caso di sua violazione.
La scarsa propensione a rispondere a tali richieste necessarie al chiarimento
del suo diritto non rappresenta evidentemente un motivo sufficiente di
giustificazione.
7.
Considerandi
II ricorrente sostiene poi che vi è stata poca chiarezza
nell'ambito del verbale di opposizione 17 novembre 2003. A torto. Infatti il
verbale è chiaro e completo e il ricorrente l'ha firmato riconoscendo di essere
in chiaro sul suo contenuto. In caso contrario avrebbe chiesto gli eventuali
ulteriori necessari chiarimenti. Ad ogni buon conto non ha subito alcuno
svantaggio a dipendenza del verbale ed ha validamente interposto ricorso contro
la decisione su opposizione.
8.
Da ultimo il ricorrente riconosce il reddito della tassazione
d'ufficio di fr. 48'000.-- annui, ma precisa che fr. 20'000.-- sono costituiti
dalla mezza rendita Al e solo 28'000.-- del reddito della sua piccola attività
saltuaria, il quale non può essere preso come reddito da attività costante
perché saltuario. Si rileva che il reddito della tassazione d'ufficio di fr. 48'000.--
annui corrisponde al suo reddito da attività indipendente (doc. 35 inc. AI).
Come già ricordato nella decisione su opposizione giusta l'art. 25
cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro secondo l'art. 16
LPGA i redditi annui presumibili sui quali si sarebbero riscossi i contributi
disposti dalla Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).
Secondo l'art. 23 cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.
Giurisprudenza e dottrina hanno poi precisato che le indicazioni delle autorità
fiscali cantonali sui redditi del lavoro determinanti per i contributi come
pure sul capitale proprio dell'azienda sono vincolanti per le casse di
compensazione, laddove secondo la giurisprudenza ogni determinazione
dell'imposta è fondamentalmente presunta corrispondere alla realtà salvo che
con fatti sia dimostrato il contrario e l'assicurato esercitante un'attività
lucrativa indipendente deve tutelare i suoi diritti anche in vista dell'obbligo
contributivo AVS in prima linea nell'ambito della procedura giudiziaria fiscale
(U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zürich, 1996, p. 76). È
vincolante pure la notifica di tassazione basata su una tassazione
d'apprezzamento (ZAK 1988, 298). Nel caso in esame la tassazione è cresciuta in
giudicato e il reddito di fr. 48'000.-- della tassazione 2001-2002 era
determinante anche per lo scrivente Ufficio e non risulta quindi un grado di
invalidità sufficiente per la rendita d'invalidità, giustificandosi quindi
anche nel merito la soppressione della rendita.
9.
II ricorrente contesta poi il reddito da valido ritenuto nella
decisione impugnata di fr. 53'950.-- (fr. 4'150.-- x 13) relativo al 1995,
dovendosi considerare in 9 anni un rincaro del 16%, rispettivamente l'aumento
salariale di 3/4 punti
percentuali, giustificandosi il ripristino della rendita al 50%. Detto reddito
senza invalidità aggiornato al 2002 ammonta a fr. 58'481.80, di modo che il
grado di invalidità sarebbe comunque del 18%, quindi insufficiente per una
rendita d'invalidità. Anche in tal senso la decisione impugnata risulta
corretta (…)."
(doc. III)
1.7
Il TCA in
data 17 agosto 2004 ha posto all'Ufficio Tassazione di __________ le seguenti
domande:
"
(…)
1) Da quando RI1 non trasmette la dichiarazione
fiscale? Vogliate produrre le eventuali tassazioni d'ufficio (o quelle
ordinarie) dal 1995.
2) Sulla base di quali dati avete fissato il
reddito da indipendente di RI1 in fr. 48'000.-- nella tassazione d'ufficio del
2001/2002? (documentare eventualmente la risposta).
3) Corrisponde al vero l'affermazione di RI1
secondo la quale l'importo di fr. 48'000.-- sarebbe composto in ragione di fr.
20'000.-- quale reddito d'invalidità (rendita al 50%) ed in ragione di fr.
28'000.-- quale reddito d'indipendente?
4) Siete a conoscenza del fatto che il signor RI1
è a beneficio di una mezza rendita AI dal 1° dicembre 1996? Se sì, come e
quando avete tassato la rendita (documentare eventualmente la risposta
soprattutto in relazione alla tassazione 2001/2002)."
In data
19.
agosto 2004 l'Ufficio circondariale di tassazione _____________, ha
risposto:
"
1) È dal periodo fiscale 1991/1992 che il
contribuente non presenta la
dichiarazione d'imposta.
2) Proprio per il fatto che abbiamo allestito una
tassazione d'ufficio
non ci siamo basati su
dati concreti, è stata fatta una valutazione tenendo conto di quanto tassato
nei periodi precedenti.
3) Non corrisponde al vero perché in questo caso
l'importo sarebbe
stato esposto in due posizioni differenti.
4) Non siamo a conoscenza del fatto che il signor
RI1 è al
beneficio di una mezza
rendita AI dal 1 dicembre 1996. E' per questo motivo che non l'abbiamo mai
tassata.
In allegato vi inviamo le notifiche di tassazione
dal 1995 al 2000." (doc. VI)
1.8
In data 26
agosto 2004 il ricorrente ha osservato:
"
In concreto, era ben noto che il nostro
patrocinato RI1 non fosse particolarmente solerte nella presentazione,
rispettivamente nella compilazione della dichiarazione delle imposte; ciò che
non ha certamente contribuito a far chiarezza sul reddito effettivamente
conseguito negli anni e in particolare da quale forma di provento (mancata
esposizione in 2 diverse posizioni).
In ragione di quanto precede ne è più volte
conseguita la tassazione d'ufficio.
A mente dello scrivente patronato non appare
comunque decisivo ai fini della lite, il fatto che il ricorrente non abbia "esposto
in due posizioni" il reddito complessivo annuo di Fr. 48'000.-: che
nel merito è comunque il frutto da reddito da attività per Fr. 28'000.- e da
mezza rendita AI per Fr. 20'000.-." (doc. VIII)
Con
scritto 27 agosto 2004 l'UAI ha precisato:
"
Con riferimento al ricorso in esame ed alla
documentazione trasmessaci da codesto lodevole Tribunale, vale a dire la
lettera 17.8.2004 da Tribunale a Ufficio Tassazioni (doc. V inc. TCA) e la
lettera 19.8.2004 da Ufficio Tassazioni a Tribunale con annessi (doc. VI + 1-4
inc. TCA), osserviamo che dalla stessa risultano confermare le valutazioni
della decisione su opposizione e della risposta al ricorso.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere
la reiezione del ricorso." (doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25.
consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a
revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3
Oggetto del
contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione
invalidante di RI1 giustificante la soppressione, in via di revisione, della
rendita d'invalidità.
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la
4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,
pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104.
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Riguardo
al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
La giurisprudenza federale
ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella
misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno
analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio,
op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).
2.5
Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1.
LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6
La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,
op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.7
Nella fattispecie in esame l'assicurato sin dal dicembre 1996
è stato posto a beneficio di una mezza rendita d'invalidità (doc. AI 9, 22).
Nel mese
di luglio 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi
- dopo numerosi richiami e dopo ultima diffida del 6 settembre 2003 con cui si
chiedeva di produrre la dichiarazione dei redditi del 2003 - con la
soppressione della rendita.
Formalmente
quindi l'UAI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione, in quanto
l'assicurato non ha trasmesso all'amministrazione la dichiarazione dei redditi
più volte richiesta (doc. AI 46).
L'amministrazione
afferma comunque che, indipendentemente dalla violazione dell'obbligo di
collaborazione dell'assicurato, la rendita sarebbe in ogni caso stata soppressa
in quanto dal raffronto dei redditi risulterebbe un'incapacità al guadagno non
pensionabile.
2.8
Per quanto
attiene allo stato di salute dell'assicurato, così come per la precedente
revisione (doc. AI 17, 22), non è stato rilevato nessun cambiamento (doc. AI 41
e allegati). Del resto l'assicurato non ha fatto valere un peggioramento del
proprio stato di salute.
2.9
Va ora
esaminato se nella specie l'UAI ha avuto motivo di decidere la soppressione
della rendita d'invalidità.
2.9.1
L'art. 73
OAI, abrogato (cfr. n. I dell'Ordinanza dell'11 sett. 2002) con l'introduzione
della LPGA, prevedeva che:
"
Se l'assicurato rifiuta, senza valide scuse, una
perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all'ufficio AI (art. 69 cpv.
3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 1), l'ufficio AI può decidere in
base agli atti dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze
della negligenza."
L'art. 73
cpv. 1 OAI, nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004 (cfr. n. 1
dell'Ordinanza del 21 maggio 2003), prevede quanto segue:
"
Art. 731 Rifiuto
di cooperare
Se l’assicurato rifiuta, senza scuse valide, un
esame medico (art. 48 cpv. 22), una perizia (art.
69.
cpv. 2), una comparizione davanti all’ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di
fornire informazioni (art. 71 cpv. 13), l’ufficio
AI può, dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze della
negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti o
decidere la non entrata nel merito."
L'art. 28
LPGA, che ha sostituito l'art. 71 cpv. 1 OAI (abrogato dal n. I dell'Ordinanza
dell'11 settembre 2002), prevede
"
Art. 28 Collaborazione nell’esecuzione
1.
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale.
2.
Colui che
rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative.
3.
Chi pretende
prestazioni assicurative deve autorizzare1 tutte
le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le
informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni."
L'art. 43
cpv. 3 LPGA, che riprende in sostanza il succitato vecchio art. 73 OAI, recita:
"
3.
Se
l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia1."
2.9.2
Nel caso di
specie, in sede di revisione, l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto
che l'assicurato svolge attività lucrativa indipendente (doc. AI 27).
Per
questo motivo, in data 3 febbraio 2003, l'UAI ha scritto all'assicurato
chiedendo informazioni complementari:
"
(…)
nella procedura di revisione abbiamo constatato che lei svolge una
un'attività quale indipendente.
Con la presente la invitiamo a comunicarci i dati relativi a tale
attività dall'inizio della stessa a tutt'oggi.
1.
Tipo dell'azienda (ramo d'attività) nonché ubicazione e
superfici a
disposizione;
2.
Genere dell'attività svolta (lavoro direttivo, altre attività -
indicare in
che percentuale sono svolte le singole mansioni sull'arco
della
giornata e della settimana - DARE INDICAZIONI PRECISE);
3.
Numero dipendenti stipendiati;
4.
Persone che aiutano senza ricevere salario in contanti (p.es.
moglie o figli);
5.
Redditi conseguiti negli ultimi 4 anni (allegare documentazione
contabile e copia dichiarazione fiscale)(…)."
(doc. AI 33)
Nel frattempo
l'UAI ha chiesto all'Ufficio Tassazione di ___________ di trasmettergli
l'incarto fiscale relativo a RI1 (doc. AI 34).
In data
14.
aprile 2003 l'UAI ha scritto all'assicurato, osservando:
"
(…)
Per l'istruzione della pratica assicurativa con lettera del
03.02.2003
le abbiamo richiesto:
- informazioni in merito all'attività di indipendente (vedi copia
allegata).
Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra
lettera è tuttora inevasa.
Conformemente all'art. 71 dell'Ordinanza sull'assicurazione
invalidità (OAI), l'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente
informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto
e la determinazione delle prestazioni.
Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le
informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni
l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.
Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10
giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso
contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli.
Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio
AI una dichiarazione scritta. senza riserve, entro lo stesso termine(…)."
(doc. AI 36)
L'assicurato,
in data 28 aprile 2003, ha precisato:
"
(…)
NON SONO TITOLARE DI NESSUNA AZIENDA
Dal mese di ottobre 2000, dopo essere stato licenziato dalla ditta
in cui lavoravo da 9 anni, di cui gli ultimi 3 al 50%, a seguito del mio stato
di salute, (___________) svolgo dei lavori saltuari secondo la possibilità che
mi permette il mio stato di salute. Questo é dovuto alla mia situazione finanziaria molto critica,
In quanto l'UFFICIO ESECUZIONI di ____________ mi lascia a
disposizione solo il minimo esistenziale, pignorandomi parte della mia rendita
CASSA PENSIONI, circa il 50%, e un quarto dello stipendio di mia moglie.
Inoltre tengo a precisare che dalla fine di
gennaio 2003 mia moglie é disoccupata.
ALLEGO un rapporto radiologico della mia situazione attuale eseguito
dalla CLINICA ___________ di __________ in data 10.04.2003 nella quale
sono stato degente alcuni giorni (…)."
(doc. AI 37)
In data
16.
maggio 2003, l'UAI ha invitato l'assicurato a voler trasmettere copia della
sua dichiarazione fiscale 2003 corredata dai giustificativi (doc. AI 38).
Con
scritto 24 luglio 2003 l'UAI ha nuovamente invitato l'assicurato a voler
trasmettere la dichiarazione fiscale 2003, osservando:
"
(…)
Per l'istruzione della pratica assicurativa con lettera del
16.05.2003
le abbiamo richiesto:
- copia della sua dichiarazione fiscale 2003 corredata dai
giustificativi.
Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra
lettera è tuttora inevasa.
Conformemente all'art. 71 dell'Ordinanza sull'assicurazione
invalidità (OAI), l'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente
informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto
e la determinazione delle prestazioni.
Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le
informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni
l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.
Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10
giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso
contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli.
Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio
AI una dichiarazione scritta. senza riserve, entro lo stesso termine (…)."
(doc. AI 44)
Con
scritto 6 settembre 2003 l'UAI ha nuovamente scritto all'assicurato,
osservando:
"
(…)
da un controllo risulta che lei, malgrado la raccomandata del
24.07
, non ha ancora dato seguito alla nostra richiesta di documenti
datata 16.05.2003.
Le facciamo notare già sin d'ora il contenuto dell'art. 21 cpv. 4
LPGA che cita:
"le prestazioni possono essere temporaneamente o
definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute".
Con questa comminatoria le assegniamo nuovamente un ultimo termine
di 10 giorni per produrre la documentazione richiesta; caso contrario la sua
rendita d'invalidità sarà soppressa entro i termini di legge (…)." (doc. AI 45)
In data 5
novembre 2003, come abbiamo visto, l'UAI ha soppresso la rendita AI in quanto
l'assicurato, nonostante i richiami, non ha fornito la documentazione richiesta
(doc. AI 46).
2.9.3
Innanzitutto
va rilevato che, l'UAI, nella sua ultima diffida del 6 settembre 2003, a torto
ha fatto riferimento all'art. 21 cpv. 4 LPGA. Infatti, questa disposizione è
applicabile unicamente se l'assicurato si oppone o si sottrae a una cura o a un
provvedimento di reintegrazione ragionevolmente esigibile e che promette un
notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di
guadagno.
Al caso
di specie devono per contro essere applicati gli articoli 73 OAI e 43 cpv. 3
LPGA. Quest'ultimo disposto si differenzia dall'art. 21 cpv. 4 LPGA nel senso
che gli accertamenti non sono connessi con un'integrazione; la sanzione non
consiste inoltre primariamente in un rifiuto di prestazioni, bensì, a seconda
delle circostanze, in una non entrata in materia oppure in una decisione resa
sulla base degli atti.
L'art. 43
cpv. 3 LPGA trova segnatamente applicazione nel caso in cui, nell'ambito di una
procedura di revisione o di nuova domanda, l'assicurato si sottrae per esempio
ad accertamenti di natura medica.
Per
giurisprudenza l'amministrazione è in ogni caso legittimata a sopprimere una
rendita allorquando nell'ambito di una revisione essa non ottiene, entro un
determinato termine assegnato all'uopo all'interessato e con comminatoria delle
conseguenze in caso di mancata produzione, la documentazione richiesta e la
soppressione si giustifica sulla base degli atti in suo possesso (Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Friborgo 2003, pagg. 198s; DTF 111 V 219; Meyer-Blaser, BG über die IV, Zurigo
1997, pagg. 266s).
Nella
fattispecie, conformemente a quanto sopra esposto, risulta che
l'amministrazione - a prescindere dai disposti di legge da essa richiamati - ha
di fatto a più riprese richiesto ed in seguito diffidato, invano, l'assicurato
a voler presentare entro un certo termine la necessaria documentazione
economica con la comminatoria che essa si sarebbe altrimenti pronunciata sulla base
degli atti acquisiti all'incarto (doc. AI 33, 34, 36, 44, 45).
In simili
circostanze occorre esaminare se sulla base della documentazione agli atti,
nell'ambito della procedura di revisione, avviata d'ufficio nel luglio 2002, vi
erano gli estremi per sopprimere la rendita.
2.10
L’assicurato
contesta gli importi presi in considerazione dall'UAI per determinare la
percentuale d'invalidità.
Egli
sostiene anzitutto, per quanto riguarda la fissazione del reddito da invalido,
che dei complessivi 48'000.-- considerati dall'amministrazione e corrispondenti
al reddito stabilito in sede di tassazione d'ufficio per il periodo fiscale
2001-2002, fr. 20'000.-- "sono frutto della 1/2 rendita AI";
l'importo residuo di fr. 28'000.-- sarebbe di conseguenza da ritenere quale
provento di attività lucrativa esercitata saltuariamente (piccole attività,
senza giustificativi contabili) e solo questo andrebbe quindi considerato ai
fini assicurativi.
Orbene, a
sostegno della propria tesi, né in sede amministrativa né tantomeno nelle more
della presente procedura, l'insorgente ha apportato il benché minimo elemento
che permetta di giungere ad una diversa conclusione circa la composizione
dell'importo di fr. 48'000.-- considerato nella querelata decisione
amministrativa, né tantomeno circa l'inattendibilità della quantificazione
operata in sede tributaria, la decisione di tassazione 2001-2002, che ha
espressamente qualificato detto importo come reddito aziendale, essendo
del resto cresciuta in giudicato.
L'UAI ha
quindi ritenuto un reddito da invalido di fr. 48'000.-(per altro già
considerati nella precedente, parimenti incontestata, tassazione 1999-2000
(cfr. doc. VI/4) sulla base della citata decisione fiscale. Tale importo
l'istruttoria di causa ha comunque permesso di chiarire essere costituito
esclusivamente da reddito aziendale e non comprensivo quindi, come asserito nel
ricorso, di altri elementi di reddito, segnatamente della rendita AI percepita
dall'assicurato (dal 1. dicembre 1996) e per altro mai resa nota alle
competenti autorità fiscali (cfr. doc. VI), ciò che rende ancor meno credibile
la tesi del ricorrente secondo cui l'importo corrispondente alle rendite AI
(fr. 20'000.--) deve essere dedotto dai fr. 48'000.--, cifra, come visto,
inequivocabilmente considerata in sede di tassazione quale reddito aziendale.
La tesi del ricorrente é quindi da ritenere senza pregio e al limite della
temerarietà.
In simili
circostanze, richiamate le considerazioni di cui ai precedenti punti 2.4. e
2.
, l'UAI ha pertanto rettamente considerato, sulla base degli unici elementi
disponibili - stante la mancanza di collaborazione da parte dell'assicurato -
per valutare la fattispecie, un reddito da invalido di fr. 48'000.--.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, anche volendo ritenere, sulla base delle
ulteriori allegazioni ricorsuali, un reddito da valido di fr.
58'481.80.--, (e non di 53'950.--, cfr. ricorso e risposta di causa), dal
raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 48'000.--, si ottiene
un grado di invalidità (18%) non conferente il diritto all'erogazione di una
rendita AI, ritenuto che tale diritto dovrebbe comunque essere negato anche nel
caso in cui si volesse considerare - per pura ipotesi di lavoro - un salario
(massimo) da valido di fr. 65'000.--.
Per il
che, dev'essere concluso che al momento dell'emanazione della decisione
impugnata i redditi di riferimento sono stati tali da non più giustificare il
riconoscimento di una rendita d'invalidità.
In queste circostanze, essendo
subentrata una rilevante modifica ai sensi dell’art. 17 LPGA, rettamente
l’amministrazione ha soppresso, in via di revisione, la rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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