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Decisione

32.2004.12

revisione con soppressione della rendita. Obbligo di collaborazione dell'assicurato. Contestazione del reddito da valido e invalido

17 settembre 2004Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con

decisione su opposizione 19 gennaio 2004 l’UAI ha confermato la soppressione

della rendita precedentemente attribuita all'assicurato, osservando:

"

(…)

4. Nel caso in esame con decisione del 26 giugno 1997 l'UAI ha

concesso una rendita d'invalidità in ragione di un grado di invalidità del 50%

dal 1.12.1996. Con decisione di revisione 5 novembre 2003, dopo ripetute

richieste e diffida 6 settembre 2003 a presentare entro 10 giorni la

dichiarazione dei redditi per il 2003 pena la soppressione della rendita in

corso, vista la mancanza di ogni risposta da parte dell'assicurato l'UAI ha

soppresso la rendita. Ora, la tassazione d'ufficio 11 febbraio 2002 relativa

all'assicurato la quale ha ritenuto un reddito da invalido di fr. 48'000.--,

che determina un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi sufficiente per

una rendita di invalidità. Contro tale tassazione d'ufficio l'assicurato non ha

interposto reclamo. Questa tassazione è cresciuta in giudicato. Con la

decisione impugnata l'UAI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione.

Formalmente la decisione è corretta in quanto l'assicurato era stato

adeguatamente richiamato e avvertito sulla conseguenza della soppressione se

non avesse dato seguito alla richiesta dell'UAI. È ben vero che la violazione

del dovere di collaborare permette la scelta fra la decisione in base agli atti

dell'incarto e la non entrata in materia o soppressione in caso di revisione,

scelta che compete all'Ufficio nel rispetto del principio della proporzionalità

(Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 446) e che nel

dubbio si deve scegliere la soluzione meno grave (RCC 1983, p. 527). Nel caso

concreto tuttavia la disponibilità dei dati economici aggiornati indispensabili

per valutare il grado di invalidità e non trasmessi dall'assicurato nella forma

richiesta della dichiarazione d'imposta né in altra forma neppure in sede di

opposizione, permetteva all'Ufficio AI, quale soluzione più favorevole

all'assicurato, di assumere gli atti sufficienti a decidere sul diritto alla

rendita mediante richiesta diretta all'autorità fiscale della tassazione

ufficiale dell'assicurato e decisione del diritto alla rendita in base a questo

dato economico. II reddito determinato dalla tassazione d'ufficio in fr. 48'000.--,

confrontato con il reddito da valido del 1995 pari a fr. 53'950:-- (fr. 4'150.-

per 13 mensilità) determina per l'assicurato un grado di invalidità

insufficiente ad una rendita d'invalidità, vale a dire una perdita di guadagno

inferiore al 40%. In altre parole si giustificava quindi comunque la

soppressione della mezza rendita di cui l'assicurato beneficiava anche in base

al suo reddito, stabilito in via di tassazione d'ufficio.

5. Con l'opposizione l'assicurato non contesta il reddito

stabilito nella tassazione dell'autorità cantonale. Giova comunque ricordare

quanto segue. Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati

redditi del lavoro secondo l'art. 16 LPGA i redditi annui

presumibili sui quali si sarebbero riscossi i contributi disposti dalla Legge

sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). Relativamente ad

un'attività lucrativa indipendente, secondo l'art. 9 cpv.

1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende

qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. A tenore

dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle

autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. Secondo l'art. 27 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'AVS (OAVS) per le persone

che esercitano un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le

indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Secondo l'art. 23

cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono

vincolanti per le casse di compensazione. Giurisprudenza e dottrina hanno poi

precisato che le indicazioni delle autorità fiscali cantonali sui redditi del

lavoro determinanti per i contributi come pure sul capitale proprio

dell'azienda sono vincolanti per le casse di compensazione, laddove secondo la

giurisprudenza ogni determinazione dell'imposta è fondamentalmente presunta

corrispondere alla realtà salvo che con fatti sia dimostrato il contrario e

l'assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente deve tutelare i

suoi diritti anche in vista dell'obbligo contributivo AVS in prima linea

nell'ambito della procedura giudiziaria fiscale (U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum AHVG, Zürich, 1996, p. 76). È vincolante pure la notifica di tassazione

basata su una tassazione d'apprezzamento (ZAK 1988, 298). In particolare ci si

può allontanare dalle tassazioni fiscali cresciute in giudicato solo quando

esse contengono errori chiaramente comprovati, che possono senz'altro essere

rettificati, oppure quando devono essere valutate circostanze oggettive irrilevanti

dal profilo fiscale ma significative per il diritto delle assicurazioni

sociali, mentre meri dubbi sulla correttezza di una tassazione fiscale non sono

in tal senso sufficienti (DTF 110 V 371).

6. Nel caso in esame l'autorità fiscale cantonale ha stabilito per

il biennio di tassazione 2001 - 2002 il reddito dell'assicurato in fr. 48'000.--,

reddito che l'opponente non ha contestato nella relativa procedura sollevando

reclamo. La tassazione è quindi cresciuta in giudicato: in altre parole è

divenuta definitiva. Tale valutazione, basata su un apprezzamento, come visto è

presunta corrispondente alla realtà: è possibile allontanarsi da tale reddito

se i fatti dimostrano il contrario o se contiene errori chiaramente comprovati.

In concreto con l'opposizione l'assicurato non indica alcun dato divergente che

sconfessa e ancor meno dimostra errata la tassazione. Ne discende che il

reddito di fr. 48'000.-- della tassazione 2001-2002 era determinante anche per

lo scrivente Ufficio e non vi era quindi un grado di invalidità sufficiente per

la rendita d'invalidità, giustificandosi quindi anche nel merito la

soppressione della rendita (…)" (doc. AI 55)

1.5. Avverso la

citata decisione su opposizione, __________, rappresentato dal __________, ha

presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento della

decisione su opposizione ed il ripristino della rendita d’invalidità in misura

del 50%. In particolare l'insorgente ha rilevato che

"

(…)

2. Nel contesto del seguente ricorso occorre ammettere senza

riserve che il ricorrente di fatto, non ha effettivamente presentato alcuna

dichiarazione dei redditi e che pertanto e stato tassato d'ufficio. Tuttavia, a

mente dello scrivente patrocinatore il ricorrente è dagli anni 1992/93 che non

presenta nessuna dichiarazione dei redditi e che per questo motivo viene

costantemente tassato d'ufficio.

Malgrado il malvezzo del ricorrente di non presentare ordinaria

dichiarazione dei redditi, egli aveva comunque superato indenne ben 2 (due)

revisioni dell'UAI e meglio il 26 giugno 1997 e il 2 febbraio 2000 e ciò a

dimostrazione che l'essere in mora con la presentazione della dichiarazione dei

redditi non ha un legame diretto con la prestazione AI, fondata in particolare

su danni fisici che per altro, nel caso del ricorrente non vengono messi in

discussione.

Francamente ci si chiede per quale motivo l'Ufficio

dell'assicurazione invalidità avrebbe dovuto in passato, revisionare la 1/2

rendita AI del ricorrente per ben 2 (due) volte, senza sollevare obiezioni di

sorta circa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. In second'ordine non corrisponde al vero che il ricorrente ha

inteso negare la propria collaborazione in fase istruttoria allo spettabile

Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Al riguardo si cita l'apposito scritto da ricorrente a Ufficio AI

del 28 aprile 2003, nel quale si specifica la condizione economica e

professionale: scritto al quale il ricorrente allega pure un rapporto

radiologico aggiornato della spettabile clinica __________ in __________.

Con predetto scritto del 28 aprile 2003 il ricorrente pensava di

aver chiarito la sua posizione e di transenna, di aver assecondato le legittime

curiosità amministrative dell'Ufficio AI; allegato documento "C".

4. Dal punto di vista dello scrivente patrocinatore, al ricorrente

vanno concesse le attenuanti relative a coloro che hanno poca dimestichezza con

la corrispondenza e l'amministrazione in senso lato. La scarsa propensione a

rispondere tempestivamente ai solleciti dell'Ufficio assicurazione invalidità

non può essere interpretata come una espressa volontà di mancata collaborazione

o peggio di reticenza.

Ciò non di meno, vi è stata comunque una corrispondenza e dunque

anche uno sforzo compiuto dal ricorrente, comprovato dal richiamato documento

"C".

In data 17 novembre 2003 il ricorrente presenta opposizione alla

decisione Al, non tanto per il tramite di uno scritto, bensì per il mezzo della

redazione e stesura di un verbale, redatto in loco e seduta stante dal

segretario ispettore AI signor __________. Nel citato frangente e meglio in

sede di udienza, il ricorrente ha a suo modo cercato di far valere le proprie

ragioni; allegato documento "D".

Lo scrivente patrocinatore manifesta anche qualche riserva sulle

modalità di stesura del verbale/opposizione del 17 novembre 2003 nel quale i 2

(due) funzionari dell'AI presenti, "spiegano

brevemente" la procedura d'opposizione ed i relativi requisiti.

A mente del ricorrente, tenuta in debita considerazione la scarsa propensione

di quest'ultimo alle faccende amministrative, i funzionari incaricati dell'AI

di sentirlo nel contesto del verbale/opposizione del 17 novembre 2003 e

considerata l'importanza di predetto verbale ai fini di una decisione

fondamentale quale la soppressione della rendita AI, avrebbero fatto meglio a

spiegare esaurientemente la procedura e l'importanza della stessa.

5. Ad ogni buon conto il

ricorrente non intende negare di aver percepito ca. Fr. 48'000.-- annui.

Tuttavia, a Codesta Lodevole Corte, giova ricordare che ca. Fr. 20'000.-- del reddito

complessivo annuo sono frutto della 1/2 rendita AI e che ca. Fr. 28'000.--

annui sono invece il frutto di una piccola e saltuaria attività svolta dal

ricorrente e di cui l'Ufficio assicurazione invalidità è perfettamente a

conoscenza. In questo contesto non va in nessun caso sottovalutato che il

reddito di Fr. 28'000.- ­conseguito dal ricorrente da attività saltuaria, non

può essere preso come garanzia di reddito costante. Anche perché é il frutto di un "lavoro" precario e non

garantito nel tempo. Prova ne sia, che da qualche mese a questa parte, in

ragione della crisi economica generale e del peggiorato stato di salute del

ricorrente, egli non riesce a conseguire un reddito stabile mensile superiore a

Fr. 900.-- ca.

In second'ordine si contesta con

forza, la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, che fissa e

stabilisce il reddito di riferimento a Fr. 53'950.-- (Fr. 4'150.-- x 13)

dell'ormai lontano 1995.

Da quella data sono ormai

trascorsi ben 9 (nove) anni ed è doveroso anche per l'Ufficio

dell'assicurazione invalidità, considerare perlomeno 16 punti percentuali di

adeguamento al rincaro pari ad un carovita ca. dell' 1.77% annuo,

rispettivamente gli aumenti salariali reali, che a dipendenza del settore

professionale, nel corso dell'ultimo decennio si attestano a ca. 3/4 punti

percentuali, ciò che modifica sostanzialmente i dati economici contenuti nella

decisione impugnata e per effetto diretto, modificano anche il grado

d'invalidità del ricorrente, sufficiente a nostro avviso al ripristino di una

rendita del 50%(…)." (doc. I)

1.6. Con risposta di causa 8 marzo

2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:

" (…)

5.

Con decisione di revisione 5 novembre 2003, dopo ripetute

richieste e diffida 6 settembre 2003 a presentare entro 10 giorni la

dichiarazione dei redditi per il 2003 pena la soppressione della rendita in

corso, vista la mancanza di ogni risposta da parte dell'assicurato l'UAI ha

soppresso la rendita. Ora, la tassazione d'ufficio 11 febbraio 2002 relativa

all'assicurato ha ritenuto un reddito (da invalido) di fr. 48'000.--, che

determina un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi sufficiente per una

rendita di invalidità. Contro tale tassazione d'ufficio l'assicurato non ha

interposto reclamo. Questa tassazione è cresciuta in giudicato. Con la

decisione di revisione l'AI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione.

Formalmente la decisione è corretta in quanto l'assicurato era stato

adeguatamente richiamato e avvertito sulla conseguenza della soppressione se

non avesse dato seguito alla richiesta dell'UAI. L'Ufficio Al, quale soluzione

più favorevole all'assicurato, avrebbe al limite potuto assumere gli atti

sufficienti a decidere sul diritto alla rendita mediante richiesta diretta

all'autorità fiscale della tassazione ufficiale dell'assicurato e decisione del

diritto alla rendita in base a questo dato economico.

Il reddito (da invalido) determinato dalla tassazione d'ufficio in

fr. 48'000.--, confrontato con il reddito da valido del 1995 pari a fr. 53'950.--

(fr. 4'150.- per 13 mensilità) determinava comunque per l'assicurato un grado

di invalidità insufficiente ad una rendita d'invalidità, vale a dire una

perdita di guadagno inferiore al 40%. In altre parole si giustificava quindi

comunque la soppressione della mezza rendita di cui l'assicurato beneficiava

anche in base al suo reddito, stabilito in via di tassazione d'ufficio.

6.

Con il ricorso l'assicurato sottolinea di aver comunque

beneficiato per due revisioni della continuazione della rendita d'invalidità

benché tassato d'ufficio. Si deve osservare che di per sé, il fatto di avere

beneficiato di un diritto Che eventualmente non sussisteva, non crea il diritto

alla sua prosecuzione. Il ricorrente contesta di aver negato la sua

collaborazione all'UAI avendo "assecondato" le legittime

"curiosità amministrative" dell'UAI con lo scritto 28 aprile 2003

(doc. C) e chiede di considerare come attenuante la sua scarsa propensione a

rispondere tempestivamente alla corrispondenza. Si rileva come lo scritto in

oggetto non fornisca un'informazione sufficiente sulla sua situazione

economica, già per il fatto di non indicare alcun dato concreto. D'altra parte

è dovere dell'autorità amministrativa quello di chiarire la situazione

dell'assicurato per decidere correttamente il suo diritto alla prestazione ed è

di riflesso un dovere dell'assicurato quello di dar seguito a tale richiesta,

la legge stabilendo sia tale dovere sia la sanzione in caso di sua violazione.

La scarsa propensione a rispondere a tali richieste necessarie al chiarimento

del suo diritto non rappresenta evidentemente un motivo sufficiente di

giustificazione.

7.

Considerandi

II ricorrente sostiene poi che vi è stata poca chiarezza

nell'ambito del verbale di opposizione 17 novembre 2003. A torto. Infatti il

verbale è chiaro e completo e il ricorrente l'ha firmato riconoscendo di essere

in chiaro sul suo contenuto. In caso contrario avrebbe chiesto gli eventuali

ulteriori necessari chiarimenti. Ad ogni buon conto non ha subito alcuno

svantaggio a dipendenza del verbale ed ha validamente interposto ricorso contro

la decisione su opposizione.

8.

Da ultimo il ricorrente riconosce il reddito della tassazione

d'ufficio di fr. 48'000.-- annui, ma precisa che fr. 20'000.-- sono costituiti

dalla mezza rendita Al e solo 28'000.-- del reddito della sua piccola attività

saltuaria, il quale non può essere preso come reddito da attività costante

perché saltuario. Si rileva che il reddito della tassazione d'ufficio di fr. 48'000.--

annui corrisponde al suo reddito da attività indipendente (doc. 35 inc. AI).

Come già ricordato nella decisione su opposizione giusta l'art. 25

cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro secondo l'art. 16

LPGA i redditi annui presumibili sui quali si sarebbero riscossi i contributi

disposti dalla Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).

Secondo l'art. 23 cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

Giurisprudenza e dottrina hanno poi precisato che le indicazioni delle autorità

fiscali cantonali sui redditi del lavoro determinanti per i contributi come

pure sul capitale proprio dell'azienda sono vincolanti per le casse di

compensazione, laddove secondo la giurisprudenza ogni determinazione

dell'imposta è fondamentalmente presunta corrispondere alla realtà salvo che

con fatti sia dimostrato il contrario e l'assicurato esercitante un'attività

lucrativa indipendente deve tutelare i suoi diritti anche in vista dell'obbligo

contributivo AVS in prima linea nell'ambito della procedura giudiziaria fiscale

(U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zürich, 1996, p. 76). È

vincolante pure la notifica di tassazione basata su una tassazione

d'apprezzamento (ZAK 1988, 298). Nel caso in esame la tassazione è cresciuta in

giudicato e il reddito di fr. 48'000.-- della tassazione 2001-2002 era

determinante anche per lo scrivente Ufficio e non risulta quindi un grado di

invalidità sufficiente per la rendita d'invalidità, giustificandosi quindi

anche nel merito la soppressione della rendita.

9.

II ricorrente contesta poi il reddito da valido ritenuto nella

decisione impugnata di fr. 53'950.-- (fr. 4'150.-- x 13) relativo al 1995,

dovendosi considerare in 9 anni un rincaro del 16%, rispettivamente l'aumento

salariale di 3/4 punti

percentuali, giustificandosi il ripristino della rendita al 50%. Detto reddito

senza invalidità aggiornato al 2002 ammonta a fr. 58'481.80, di modo che il

grado di invalidità sarebbe comunque del 18%, quindi insufficiente per una

rendita d'invalidità. Anche in tal senso la decisione impugnata risulta

corretta (…)."

(doc. III)

1.7

Il TCA in

data 17 agosto 2004 ha posto all'Ufficio Tassazione di __________ le seguenti

domande:

"

(…)

1) Da quando RI1 non trasmette la dichiarazione

fiscale? Vogliate produrre le eventuali tassazioni d'ufficio (o quelle

ordinarie) dal 1995.

2) Sulla base di quali dati avete fissato il

reddito da indipendente di RI1 in fr. 48'000.-- nella tassazione d'ufficio del

2001/2002? (documentare eventualmente la risposta).

3) Corrisponde al vero l'affermazione di RI1

secondo la quale l'importo di fr. 48'000.-- sarebbe composto in ragione di fr.

20'000.-- quale reddito d'invalidità (rendita al 50%) ed in ragione di fr.

28'000.-- quale reddito d'indipendente?

4) Siete a conoscenza del fatto che il signor RI1

è a beneficio di una mezza rendita AI dal 1° dicembre 1996? Se sì, come e

quando avete tassato la rendita (documentare eventualmente la risposta

soprattutto in relazione alla tassazione 2001/2002)."

In data

19.

agosto 2004 l'Ufficio circondariale di tassazione _____________, ha

risposto:

"

1) È dal periodo fiscale 1991/1992 che il

contribuente non presenta la

dichiarazione d'imposta.

2) Proprio per il fatto che abbiamo allestito una

tassazione d'ufficio

non ci siamo basati su

dati concreti, è stata fatta una valutazione tenendo conto di quanto tassato

nei periodi precedenti.

3) Non corrisponde al vero perché in questo caso

l'importo sarebbe

stato esposto in due posizioni differenti.

4) Non siamo a conoscenza del fatto che il signor

RI1 è al

beneficio di una mezza

rendita AI dal 1 dicembre 1996. E' per questo motivo che non l'abbiamo mai

tassata.

In allegato vi inviamo le notifiche di tassazione

dal 1995 al 2000." (doc. VI)

1.8

In data 26

agosto 2004 il ricorrente ha osservato:

"

In concreto, era ben noto che il nostro

patrocinato RI1 non fosse particolarmente solerte nella presentazione,

rispettivamente nella compilazione della dichiarazione delle imposte; ciò che

non ha certamente contribuito a far chiarezza sul reddito effettivamente

conseguito negli anni e in particolare da quale forma di provento (mancata

esposizione in 2 diverse posizioni).

In ragione di quanto precede ne è più volte

conseguita la tassazione d'ufficio.

A mente dello scrivente patronato non appare

comunque decisivo ai fini della lite, il fatto che il ricorrente non abbia "esposto

in due posizioni" il reddito complessivo annuo di Fr. 48'000.-: che

nel merito è comunque il frutto da reddito da attività per Fr. 28'000.- e da

mezza rendita AI per Fr. 20'000.-." (doc. VIII)

Con

scritto 27 agosto 2004 l'UAI ha precisato:

"

Con riferimento al ricorso in esame ed alla

documentazione trasmessaci da codesto lodevole Tribunale, vale a dire la

lettera 17.8.2004 da Tribunale a Ufficio Tassazioni (doc. V inc. TCA) e la

lettera 19.8.2004 da Ufficio Tassazioni a Tribunale con annessi (doc. VI + 1-4

inc. TCA), osserviamo che dalla stessa risultano confermare le valutazioni

della decisione su opposizione e della risposta al ricorso.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere

la reiezione del ricorso." (doc. IX)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25.

consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a

revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3

Oggetto del

contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione

invalidante di RI1 giustificante la soppressione, in via di revisione, della

rendita d'invalidità.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la

4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104.

V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Riguardo

al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

La giurisprudenza federale

ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella

misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno

analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio,

op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).

2.5

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1.

LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica

importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza

dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti

o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del

grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta

all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta

all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI).

Se la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.6

La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3

b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,

op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

2.7

Nella fattispecie in esame l'assicurato sin dal dicembre 1996

è stato posto a beneficio di una mezza rendita d'invalidità (doc. AI 9, 22).

Nel mese

di luglio 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi

- dopo numerosi richiami e dopo ultima diffida del 6 settembre 2003 con cui si

chiedeva di produrre la dichiarazione dei redditi del 2003 - con la

soppressione della rendita.

Formalmente

quindi l'UAI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione, in quanto

l'assicurato non ha trasmesso all'amministrazione la dichiarazione dei redditi

più volte richiesta (doc. AI 46).

L'amministrazione

afferma comunque che, indipendentemente dalla violazione dell'obbligo di

collaborazione dell'assicurato, la rendita sarebbe in ogni caso stata soppressa

in quanto dal raffronto dei redditi risulterebbe un'incapacità al guadagno non

pensionabile.

2.8

Per quanto

attiene allo stato di salute dell'assicurato, così come per la precedente

revisione (doc. AI 17, 22), non è stato rilevato nessun cambiamento (doc. AI 41

e allegati). Del resto l'assicurato non ha fatto valere un peggioramento del

proprio stato di salute.

2.9

Va ora

esaminato se nella specie l'UAI ha avuto motivo di decidere la soppressione

della rendita d'invalidità.

2.9.1

L'art. 73

OAI, abrogato (cfr. n. I dell'Ordinanza dell'11 sett. 2002) con l'introduzione

della LPGA, prevedeva che:

"

Se l'assicurato rifiuta, senza valide scuse, una

perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all'ufficio AI (art. 69 cpv.

3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 1), l'ufficio AI può decidere in

base agli atti dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze

della negligenza."

L'art. 73

cpv. 1 OAI, nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004 (cfr. n. 1

dell'Ordinanza del 21 maggio 2003), prevede quanto segue:

"

Art. 731 Rifiuto

di cooperare

Se l’assicurato rifiuta, senza scuse valide, un

esame medico (art. 48 cpv. 22), una perizia (art.

69.

cpv. 2), una comparizione davanti all’ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di

fornire informazioni (art. 71 cpv. 13), l’ufficio

AI può, dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze della

negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti o

decidere la non entrata nel merito."

L'art. 28

LPGA, che ha sostituito l'art. 71 cpv. 1 OAI (abrogato dal n. I dell'Ordinanza

dell'11 settembre 2002), prevede

"

Art. 28 Collaborazione nell’esecuzione

1.

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale.

2.

Colui che

rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative.

3.

Chi pretende

prestazioni assicurative deve autorizzare1 tutte

le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni."

L'art. 43

cpv. 3 LPGA, che riprende in sostanza il succitato vecchio art. 73 OAI, recita:

"

3.

Se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia1."

2.9.2

Nel caso di

specie, in sede di revisione, l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto

che l'assicurato svolge attività lucrativa indipendente (doc. AI 27).

Per

questo motivo, in data 3 febbraio 2003, l'UAI ha scritto all'assicurato

chiedendo informazioni complementari:

"

(…)

nella procedura di revisione abbiamo constatato che lei svolge una

un'attività quale indipendente.

Con la presente la invitiamo a comunicarci i dati relativi a tale

attività dall'inizio della stessa a tutt'oggi.

1.

Tipo dell'azienda (ramo d'attività) nonché ubicazione e

superfici a

disposizione;

2.

Genere dell'attività svolta (lavoro direttivo, altre attività -

indicare in

che percentuale sono svolte le singole mansioni sull'arco

della

giornata e della settimana - DARE INDICAZIONI PRECISE);

3.

Numero dipendenti stipendiati;

4.

Persone che aiutano senza ricevere salario in contanti (p.es.

moglie o figli);

5.

Redditi conseguiti negli ultimi 4 anni (allegare documentazione

contabile e copia dichiarazione fiscale)(…)."

(doc. AI 33)

Nel frattempo

l'UAI ha chiesto all'Ufficio Tassazione di ___________ di trasmettergli

l'incarto fiscale relativo a RI1 (doc. AI 34).

In data

14.

aprile 2003 l'UAI ha scritto all'assicurato, osservando:

"

(…)

Per l'istruzione della pratica assicurativa con lettera del

03.02.2003

le abbiamo richiesto:

- informazioni in merito all'attività di indipendente (vedi copia

allegata).

Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra

lettera è tuttora inevasa.

Conformemente all'art. 71 dell'Ordinanza sull'assicurazione

invalidità (OAI), l'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente

informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto

e la determinazione delle prestazioni.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le

informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni

l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.

Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10

giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso

contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli.

Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio

AI una dichiarazione scritta. senza riserve, entro lo stesso termine(…)."

(doc. AI 36)

L'assicurato,

in data 28 aprile 2003, ha precisato:

"

(…)

NON SONO TITOLARE DI NESSUNA AZIENDA

Dal mese di ottobre 2000, dopo essere stato licenziato dalla ditta

in cui lavoravo da 9 anni, di cui gli ultimi 3 al 50%, a seguito del mio stato

di salute, (___________) svolgo dei lavori saltuari secondo la possibilità che

mi permette il mio stato di salute. Questo é dovuto alla mia situazione finanziaria molto critica,

In quanto l'UFFICIO ESECUZIONI di ____________ mi lascia a

disposizione solo il minimo esistenziale, pignorandomi parte della mia rendita

CASSA PENSIONI, circa il 50%, e un quarto dello stipendio di mia moglie.

Inoltre tengo a precisare che dalla fine di

gennaio 2003 mia moglie é disoccupata.

ALLEGO un rapporto radiologico della mia situazione attuale eseguito

dalla CLINICA ___________ di __________ in data 10.04.2003 nella quale

sono stato degente alcuni giorni (…)."

(doc. AI 37)

In data

16.

maggio 2003, l'UAI ha invitato l'assicurato a voler trasmettere copia della

sua dichiarazione fiscale 2003 corredata dai giustificativi (doc. AI 38).

Con

scritto 24 luglio 2003 l'UAI ha nuovamente invitato l'assicurato a voler

trasmettere la dichiarazione fiscale 2003, osservando:

"

(…)

Per l'istruzione della pratica assicurativa con lettera del

16.05.2003

le abbiamo richiesto:

- copia della sua dichiarazione fiscale 2003 corredata dai

giustificativi.

Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra

lettera è tuttora inevasa.

Conformemente all'art. 71 dell'Ordinanza sull'assicurazione

invalidità (OAI), l'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente

informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto

e la determinazione delle prestazioni.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le

informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni

l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.

Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10

giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso

contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli.

Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio

AI una dichiarazione scritta. senza riserve, entro lo stesso termine (…)."

(doc. AI 44)

Con

scritto 6 settembre 2003 l'UAI ha nuovamente scritto all'assicurato,

osservando:

"

(…)

da un controllo risulta che lei, malgrado la raccomandata del

24.07

, non ha ancora dato seguito alla nostra richiesta di documenti

datata 16.05.2003.

Le facciamo notare già sin d'ora il contenuto dell'art. 21 cpv. 4

LPGA che cita:

"le prestazioni possono essere temporaneamente o

definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute".

Con questa comminatoria le assegniamo nuovamente un ultimo termine

di 10 giorni per produrre la documentazione richiesta; caso contrario la sua

rendita d'invalidità sarà soppressa entro i termini di legge (…)." (doc. AI 45)

In data 5

novembre 2003, come abbiamo visto, l'UAI ha soppresso la rendita AI in quanto

l'assicurato, nonostante i richiami, non ha fornito la documentazione richiesta

(doc. AI 46).

2.9.3

Innanzitutto

va rilevato che, l'UAI, nella sua ultima diffida del 6 settembre 2003, a torto

ha fatto riferimento all'art. 21 cpv. 4 LPGA. Infatti, questa disposizione è

applicabile unicamente se l'assicurato si oppone o si sottrae a una cura o a un

provvedimento di reintegrazione ragionevolmente esigibile e che promette un

notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di

guadagno.

Al caso

di specie devono per contro essere applicati gli articoli 73 OAI e 43 cpv. 3

LPGA. Quest'ultimo disposto si differenzia dall'art. 21 cpv. 4 LPGA nel senso

che gli accertamenti non sono connessi con un'integrazione; la sanzione non

consiste inoltre primariamente in un rifiuto di prestazioni, bensì, a seconda

delle circostanze, in una non entrata in materia oppure in una decisione resa

sulla base degli atti.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA trova segnatamente applicazione nel caso in cui, nell'ambito di una

procedura di revisione o di nuova domanda, l'assicurato si sottrae per esempio

ad accertamenti di natura medica.

Per

giurisprudenza l'amministrazione è in ogni caso legittimata a sopprimere una

rendita allorquando nell'ambito di una revisione essa non ottiene, entro un

determinato termine assegnato all'uopo all'interessato e con comminatoria delle

conseguenze in caso di mancata produzione, la documentazione richiesta e la

soppressione si giustifica sulla base degli atti in suo possesso (Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Friborgo 2003, pagg. 198s; DTF 111 V 219; Meyer-Blaser, BG über die IV, Zurigo

1997, pagg. 266s).

Nella

fattispecie, conformemente a quanto sopra esposto, risulta che

l'amministrazione - a prescindere dai disposti di legge da essa richiamati - ha

di fatto a più riprese richiesto ed in seguito diffidato, invano, l'assicurato

a voler presentare entro un certo termine la necessaria documentazione

economica con la comminatoria che essa si sarebbe altrimenti pronunciata sulla base

degli atti acquisiti all'incarto (doc. AI 33, 34, 36, 44, 45).

In simili

circostanze occorre esaminare se sulla base della documentazione agli atti,

nell'ambito della procedura di revisione, avviata d'ufficio nel luglio 2002, vi

erano gli estremi per sopprimere la rendita.

2.10

L’assicurato

contesta gli importi presi in considerazione dall'UAI per determinare la

percentuale d'invalidità.

Egli

sostiene anzitutto, per quanto riguarda la fissazione del reddito da invalido,

che dei complessivi 48'000.-- considerati dall'amministrazione e corrispondenti

al reddito stabilito in sede di tassazione d'ufficio per il periodo fiscale

2001-2002, fr. 20'000.-- "sono frutto della 1/2 rendita AI";

l'importo residuo di fr. 28'000.-- sarebbe di conseguenza da ritenere quale

provento di attività lucrativa esercitata saltuariamente (piccole attività,

senza giustificativi contabili) e solo questo andrebbe quindi considerato ai

fini assicurativi.

Orbene, a

sostegno della propria tesi, né in sede amministrativa né tantomeno nelle more

della presente procedura, l'insorgente ha apportato il benché minimo elemento

che permetta di giungere ad una diversa conclusione circa la composizione

dell'importo di fr. 48'000.-- considerato nella querelata decisione

amministrativa, né tantomeno circa l'inattendibilità della quantificazione

operata in sede tributaria, la decisione di tassazione 2001-2002, che ha

espressamente qualificato detto importo come reddito aziendale, essendo

del resto cresciuta in giudicato.

L'UAI ha

quindi ritenuto un reddito da invalido di fr. 48'000.-(per altro già

considerati nella precedente, parimenti incontestata, tassazione 1999-2000

(cfr. doc. VI/4) sulla base della citata decisione fiscale. Tale importo

l'istruttoria di causa ha comunque permesso di chiarire essere costituito

esclusivamente da reddito aziendale e non comprensivo quindi, come asserito nel

ricorso, di altri elementi di reddito, segnatamente della rendita AI percepita

dall'assicurato (dal 1. dicembre 1996) e per altro mai resa nota alle

competenti autorità fiscali (cfr. doc. VI), ciò che rende ancor meno credibile

la tesi del ricorrente secondo cui l'importo corrispondente alle rendite AI

(fr. 20'000.--) deve essere dedotto dai fr. 48'000.--, cifra, come visto,

inequivocabilmente considerata in sede di tassazione quale reddito aziendale.

La tesi del ricorrente é quindi da ritenere senza pregio e al limite della

temerarietà.

In simili

circostanze, richiamate le considerazioni di cui ai precedenti punti 2.4. e

2.

, l'UAI ha pertanto rettamente considerato, sulla base degli unici elementi

disponibili - stante la mancanza di collaborazione da parte dell'assicurato -

per valutare la fattispecie, un reddito da invalido di fr. 48'000.--.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, anche volendo ritenere, sulla base delle

ulteriori allegazioni ricorsuali, un reddito da valido di fr.

58'481.80.--, (e non di 53'950.--, cfr. ricorso e risposta di causa), dal

raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 48'000.--, si ottiene

un grado di invalidità (18%) non conferente il diritto all'erogazione di una

rendita AI, ritenuto che tale diritto dovrebbe comunque essere negato anche nel

caso in cui si volesse considerare - per pura ipotesi di lavoro - un salario

(massimo) da valido di fr. 65'000.--.

Per il

che, dev'essere concluso che al momento dell'emanazione della decisione

impugnata i redditi di riferimento sono stati tali da non più giustificare il

riconoscimento di una rendita d'invalidità.

In queste circostanze, essendo

subentrata una rilevante modifica ai sensi dell’art. 17 LPGA, rettamente

l’amministrazione ha soppresso, in via di revisione, la rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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