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Decisione

32.2004.121

Invalidità stabilita in base al metodo ordinario del raffronto dei redditi; esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività sedentarie o prevalentemente sedentarie.

20 giugno 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini svizzeri se al momento dell’insorgenza dell’invalidità hanno

versato almeno un anno di contributi. Fino a quando conservino il domicilio in

Svizzera hanno diritto, alle medesime condizioni che per i cittadini svizzeri,

ad una rendita straordinaria d’invalidità i cittadini jugoslavi che

immediatamente prima della data da cui domandano la rendita hanno risieduto in

Svizzera in maniera ininterrotta per almeno 5 anni (artt. 7 e 8); il diritto

alla rendistraordinaria nasce al più presto il primo giorno del mese nel corta

so del quale la condizione di durata minima di residenza è adempiuta; giusta

l’art. 42 cpv. 1 LAVS, applicabile per il rimando di cui all’art. 39 LAI, hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere

lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non

possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a

pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla

rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti;

- inoltre i

cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che

adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d LPC devono

beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla

presente legge superano i redditi determinanti (art. 2 cpv. 1 LPC);

- gli

stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera, se, in virtù di una

convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria

dell'AVS o dell'AI, hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse

condizioni dei cittadini svizzeri (art. 2 cpv. 2 LPC).

Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a (10

anni) e b (5 anni) non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una

prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria

completa corrispondente (art. 2 cpv. 2 lett. c LPC).

Hanno

diritto alle prestazioni complementari, tra l’altro, gli invalidi che hanno

diritto ad una rendita AI (art. 2c lett. a LPC) e quelli che potrebbero

pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di

contributo minimo (un anno) di cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS e adempissero le

condizioni elencate all’art. 6 cpv. 1 LAI (art. 2c lett. b LPC);

- ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se

non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique

VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita

unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105

V 207; RAMI 1996, pag. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella

causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di

giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato

(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC

1982 p. 35 consid. 1);

- in lite,

come detto, è il tasso d’invalidità di RI 1 che secondo l’Ufficio AI non attinge

il grado minimo pensionabile (40%); stante l’esigibilità, malgrado il danno

alla salute, di attività sedentarie o prevalentemente sedentarie, l’Ufficio AI

ha infatti stabilito, in applicazione del metodo generale del raffronto dei

redditi, un’invalidità del 17%; l’insorgente, contestando - per quanto è dato

di capire - l’esigibilità di dette attività, postula invece, sulla base di

quanto espressamente richiesto dal medico curante, il riconoscimento di una

rendita per un grado d’invalidità del 50%;

- orbene,

dal fascicolo emerge anzitutto che, a motivo del danno alla salute di cui è

portatrice (ipoplasia arto inferiore sinistro su poliomielite con disturbi

articolari e statici del rachide lombare e dell’arto inferiore destro),

Considerandi

l’assicurata, che presenta evidenti limitazioni nell’esercizio di attività da

svolgersi prevalentemente in piedi, non sia più in grado di esercitare la

precedente professione di addetta alle pulizie (annotazioni dr. __________ 14

aprile 2004, doc. 37; rapporto 2 dicembre 2003 dr. __________, doc. AI 29;

certificato 21 maggio 2002 dr. __________, sub. doc. AI 28; certificato 27

dicembre 2000 dr. __________, sub. doc. AI 2; rapporto 20 febbraio 2001 dr. __________,

doc. AI 9); ciò esclude, ai fini della determinazione dell’invalidità -

contrariamente a quanto sostenuto con il gravame - la considerazione, quale

parametro per la fissazione del reddito da invalido, dei dati di reddito

riferiti all’esercizio, anche dopo l’insorgenza del danno alla salute, di

addetta alle pulizie alle dipendenze di __________ __________ rispettivamente

della __________ (doc. B1-B5), ritenuto che, come di seguito precisato,

l’assicurata risulta essere in grado di mettere meglio a frutto la propria

capacità residua di lavoro in altre attività compatibili con i disturbi e le

limitazioni fisiche di cui è portatrice;

- la

valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento attesta infatti

l’esigibilità di attività prevalentemente sedentarie con possibilità di

alternare la posizione eretta con quella seduta (rapporto 14 aprile 2004 dr. __________,

doc. AI 37; rapporto 27 dicembre 2002 dr. __________, sub doc. AI 2), nelle

quali l’interessata potrebbe ancora conseguire un reddito dal cui raffronto con

quello (incontestato) conseguibile senza il danno alla salute risulta un grado

d’invalidità non conferente il diritto ad una rendita;

- la

certificazione allegata al gravame - e che in parte conferma le precedenti

valutazioni espresse in sede di istruttoria AI - evidenzia per contro la

necessità di un lavoro in posizione seduta (rapporti dr. __________: 10

dicembre 2004, doc. A2; 27 ottobre 2003, sub. doc. AI 25; 21 maggio 2002, sub

doc. AI 28 e 2 dicembre 2003, sub. doc. AI 29); la più recente refertazione prodotta

in corso di causa attesta invece che "un’attività di tipo sedentaria o

prevalentemente sedentaria non rappresenti la soluzione ideale, in quanto

questa postura non potrebbe essere tollerata per un lungo periodo di tempo"

(certificato 24 gennaio 2005 dr. __________, doc. B6);

- orbene

- ricordato come, contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’insorgente nel

postulare una "rendita d’invalidità di almeno il 50% come motivato dal

medico nel suo rapporto [rapporto 10 dicembre 2004 dr. __________, doc. A2,

ndr]”, non spetti, come detto, al medico pronunciarsi sul grado d’invalidità -

in tutte le ipotesi prospettate dai sanitari che si sono pronunciati quo al

tipo d’attività esigibile malgrado il danno alla salute - ovvero sia ammettendo

l’esigibilità di attività esclusivamente o prevalentemente sedentarie, sia

riconoscendo che l’assicurata possa dedicarsi esclusivamente a mansioni

lavorative necessitanti un’alternanza di posizione nel caso in cui essa non

possa effettivamente tollerare per lunghi periodi di tempo una postura

sedentaria - per quanto riguarda la quantificazione del reddito da invalido si

giungerebbe in ogni caso a medesima conclusione;

- il

settore d’attività cui rinvia l’UAI nel querelato provvedimento, quale settore

ancora accessibile all’assicurata malgrado il danno alla salute, corrisponde a

quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori, come nel caso di specie, non

qualificati ed è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre

attività fisiche. Occorre qui precisare che nell’industria e nell’artigianato

tuttavia le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso

tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di

sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid.

4.

; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in

considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati,

semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere

eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio,

esercitabili da manodopera femminile, oppure in quello dei servizi vi sono

attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti

prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA

25.

febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

- ora,

dal raffronto del reddito da valido (incontestato) cifrato in fr. 40'925.-- con

quello, dedotto dai dati statistici applicabili (ESS 2002, Tabella TA13

valore mediano e adeguamento al 2004 con un tasso evolutivo dello 0.8 secondo la

Tabella B 10.2 [cfr. La vie économique 4-2005 p. 95]), conseguibile in suddette

attività adeguate non qualificate e pur volendo considerare una riduzione

massima del 25% di tale importo (in considerazione soprattutto delle

limitazioni addebitabili al danno alle salute, cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64), emerge, al momento determinante

dell’eventuale inizio d’erogazione di prestazioni (2004), un discapito

economico - stante quindi un reddito da invalido di fr. 31'335.-- - pari al 23.38%

(arrotondato al 23%, DTF 127 V 129), percentuale che non apre il diritto

ad una rendita d’invalidità;

- la

refertazione medica agli atti contenendo elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento

in cui essa è stata resa, in casu la decisione su opposizione del 3 novembre

2004; cfr. in argomento DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b,

116.

V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), non appare necessario procedere all'esperimento di ulteriori accertamenti

rispettivamente all’assunzione di ulteriori mezzi probatori, quali, in

particolare, l’erezione di una nuova perizia medica (sulla nozione di

valutazione anticipata delle prove cfr. fra le tante DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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