32.2004.121
Invalidità stabilita in base al metodo ordinario del raffronto dei redditi; esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività sedentarie o prevalentemente sedentarie.
20 giugno 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2004.121
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, TCA
Titolo:
Invalidità stabilita in base al metodo ordinario del raffronto dei redditi; esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività sedentarie o prevalentemente sedentarie.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.121
RG/ss
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
che - con
distinte decisioni 10 aprile e 20 giungo 2001 l’Ufficio AI ha respinto le
richieste di prestazioni presentate nel gennaio rispettivamente nel febbraio
2001 da RI 1 – cittadina jugoslava, nata nel __________ ed affetta da
poliomielite dell’arto inferiore sinistro – e tendenti all’ottenimento di una rendita d’invalidità rispettivamente
all’assegnazione di mezzi ausiliari (doc. AI 13, 17). Dette
richieste sono state respinte l’assicurata essendo entrata in Svizzera nel
giugno 1999 già portatrice del danno alla salute. Un’ulteriore domanda
di prestazioni presentata nel dicembre 2002 è stata nuovamente respinta
dall’Ufficio AI per i medesimi motivi, con l’indicazione che una nuova
richiesta avrebbe potuto essere presentata trascorso un periodo di residenza
ininterrotto di 5 anni in Svizzera;
- statuendo
sulla successiva domanda di rendita del novembre 2003, per decisione su
opposizione 30 novembre 2004, confermando il precedente provvedimento 19 aprile
2004, l’Ufficio AI, sulla base degli accertamenti medici ed economici esperiti,
ha negato il diritto a prestazioni, l’assicurata - ritenuta sì incapace al
lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia ma giudicata
ancora in grado, malgrado il danno alla salute, di svolgere attività
prevalentemente sedentarie o dove sia possibile alternare la posizione eretta
con quella seduta - non presentando un’invalidità pensionabile;
- con
tempestivo ricorso al TCA l’assicurata - rappresentata da RA 1 - contestando la
valutazione medica posta alla base del provvedimento 30 novembre 2004, postula
il riconoscimento di un’invalidità almeno del 50%, producendo al riguardo un
certificato del medico curante dr. __________, il quale in sostanza, dopo
illustrazione della situazione clinica, conclude per l’esigibilità di un "lavoro
in posizione seduta" ed evidenzia la necessità di sottoporre
l’interessata ad una "perizia medica indipendente";
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposta al SMR la refertazione medica prodotta
con il gravame, ne chiede la reiezione, ribadendo come per un tipo di attività
sedentaria o prevalentemente sedentaria l’assicurata presenti "una
normale capacità lavorativa";
- pendente lite l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione,
tra cui un certificato del fisiatra dr. __________ - di cui si dirà nei
considerandi che seguono - attestante in sostanza l’inesigibilità di
un’attività sedentaria o prevalentemente sedentaria;
- prendendo
posizione sulla documentazione medica ed economica prodotta dall’insorgente,
l’Ufficio AI insiste nel chiedere la reiezione del gravame;
considerando in diritto
che - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], 4
febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H
220/00], 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg., 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99] e 26 ottobre
1999 nella causa C. [I 623/98]);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- la Convenzione
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia relativa alle assicurazioni sociali dell’8 giugno 1962 (RS 0.831.109.818.1)
- applicabile nel caso di specie - stabilisce che i cittadini jugoslavi hanno
diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità alle medesime condizioni che per
Fatti
i cittadini svizzeri se al momento dell’insorgenza dell’invalidità hanno
versato almeno un anno di contributi. Fino a quando conservino il domicilio in
Svizzera hanno diritto, alle medesime condizioni che per i cittadini svizzeri,
ad una rendita straordinaria d’invalidità i cittadini jugoslavi che
immediatamente prima della data da cui domandano la rendita hanno risieduto in
Svizzera in maniera ininterrotta per almeno 5 anni (artt. 7 e 8); il diritto
alla rendistraordinaria nasce al più presto il primo giorno del mese nel corta
so del quale la condizione di durata minima di residenza è adempiuta; giusta
l’art. 42 cpv. 1 LAVS, applicabile per il rimando di cui all’art. 39 LAI, hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere
lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non
possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a
pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla
rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti;
- inoltre i
cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che
adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d LPC devono
beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla
presente legge superano i redditi determinanti (art. 2 cpv. 1 LPC);
- gli
stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera, se, in virtù di una
convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria
dell'AVS o dell'AI, hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri (art. 2 cpv. 2 LPC).
Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a (10
anni) e b (5 anni) non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una
prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria
completa corrispondente (art. 2 cpv. 2 lett. c LPC).
Hanno
diritto alle prestazioni complementari, tra l’altro, gli invalidi che hanno
diritto ad una rendita AI (art. 2c lett. a LPC) e quelli che potrebbero
pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di
contributo minimo (un anno) di cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS e adempissero le
condizioni elencate all’art. 6 cpv. 1 LAI (art. 2c lett. b LPC);
- ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique
VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105
V 207; RAMI 1996, pag. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella
causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC
1982 p. 35 consid. 1);
- in lite,
come detto, è il tasso d’invalidità di RI 1 che secondo l’Ufficio AI non attinge
il grado minimo pensionabile (40%); stante l’esigibilità, malgrado il danno
alla salute, di attività sedentarie o prevalentemente sedentarie, l’Ufficio AI
ha infatti stabilito, in applicazione del metodo generale del raffronto dei
redditi, un’invalidità del 17%; l’insorgente, contestando - per quanto è dato
di capire - l’esigibilità di dette attività, postula invece, sulla base di
quanto espressamente richiesto dal medico curante, il riconoscimento di una
rendita per un grado d’invalidità del 50%;
- orbene,
dal fascicolo emerge anzitutto che, a motivo del danno alla salute di cui è
portatrice (ipoplasia arto inferiore sinistro su poliomielite con disturbi
articolari e statici del rachide lombare e dell’arto inferiore destro),
Considerandi
l’assicurata, che presenta evidenti limitazioni nell’esercizio di attività da
svolgersi prevalentemente in piedi, non sia più in grado di esercitare la
precedente professione di addetta alle pulizie (annotazioni dr. __________ 14
aprile 2004, doc. 37; rapporto 2 dicembre 2003 dr. __________, doc. AI 29;
certificato 21 maggio 2002 dr. __________, sub. doc. AI 28; certificato 27
dicembre 2000 dr. __________, sub. doc. AI 2; rapporto 20 febbraio 2001 dr. __________,
doc. AI 9); ciò esclude, ai fini della determinazione dell’invalidità -
contrariamente a quanto sostenuto con il gravame - la considerazione, quale
parametro per la fissazione del reddito da invalido, dei dati di reddito
riferiti all’esercizio, anche dopo l’insorgenza del danno alla salute, di
addetta alle pulizie alle dipendenze di __________ __________ rispettivamente
della __________ (doc. B1-B5), ritenuto che, come di seguito precisato,
l’assicurata risulta essere in grado di mettere meglio a frutto la propria
capacità residua di lavoro in altre attività compatibili con i disturbi e le
limitazioni fisiche di cui è portatrice;
- la
valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento attesta infatti
l’esigibilità di attività prevalentemente sedentarie con possibilità di
alternare la posizione eretta con quella seduta (rapporto 14 aprile 2004 dr. __________,
doc. AI 37; rapporto 27 dicembre 2002 dr. __________, sub doc. AI 2), nelle
quali l’interessata potrebbe ancora conseguire un reddito dal cui raffronto con
quello (incontestato) conseguibile senza il danno alla salute risulta un grado
d’invalidità non conferente il diritto ad una rendita;
- la
certificazione allegata al gravame - e che in parte conferma le precedenti
valutazioni espresse in sede di istruttoria AI - evidenzia per contro la
necessità di un lavoro in posizione seduta (rapporti dr. __________: 10
dicembre 2004, doc. A2; 27 ottobre 2003, sub. doc. AI 25; 21 maggio 2002, sub
doc. AI 28 e 2 dicembre 2003, sub. doc. AI 29); la più recente refertazione prodotta
in corso di causa attesta invece che "un’attività di tipo sedentaria o
prevalentemente sedentaria non rappresenti la soluzione ideale, in quanto
questa postura non potrebbe essere tollerata per un lungo periodo di tempo"
(certificato 24 gennaio 2005 dr. __________, doc. B6);
- orbene
- ricordato come, contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’insorgente nel
postulare una "rendita d’invalidità di almeno il 50% come motivato dal
medico nel suo rapporto [rapporto 10 dicembre 2004 dr. __________, doc. A2,
ndr]”, non spetti, come detto, al medico pronunciarsi sul grado d’invalidità -
in tutte le ipotesi prospettate dai sanitari che si sono pronunciati quo al
tipo d’attività esigibile malgrado il danno alla salute - ovvero sia ammettendo
l’esigibilità di attività esclusivamente o prevalentemente sedentarie, sia
riconoscendo che l’assicurata possa dedicarsi esclusivamente a mansioni
lavorative necessitanti un’alternanza di posizione nel caso in cui essa non
possa effettivamente tollerare per lunghi periodi di tempo una postura
sedentaria - per quanto riguarda la quantificazione del reddito da invalido si
giungerebbe in ogni caso a medesima conclusione;
- il
settore d’attività cui rinvia l’UAI nel querelato provvedimento, quale settore
ancora accessibile all’assicurata malgrado il danno alla salute, corrisponde a
quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori, come nel caso di specie, non
qualificati ed è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre
attività fisiche. Occorre qui precisare che nell’industria e nell’artigianato
tuttavia le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso
tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di
sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid.
4.
; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in
considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati,
semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere
eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio,
esercitabili da manodopera femminile, oppure in quello dei servizi vi sono
attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti
prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA
25.
febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);
- ora,
dal raffronto del reddito da valido (incontestato) cifrato in fr. 40'925.-- con
quello, dedotto dai dati statistici applicabili (ESS 2002, Tabella TA13
valore mediano e adeguamento al 2004 con un tasso evolutivo dello 0.8 secondo la
Tabella B 10.2 [cfr. La vie économique 4-2005 p. 95]), conseguibile in suddette
attività adeguate non qualificate e pur volendo considerare una riduzione
massima del 25% di tale importo (in considerazione soprattutto delle
limitazioni addebitabili al danno alle salute, cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64), emerge, al momento determinante
dell’eventuale inizio d’erogazione di prestazioni (2004), un discapito
economico - stante quindi un reddito da invalido di fr. 31'335.-- - pari al 23.38%
(arrotondato al 23%, DTF 127 V 129), percentuale che non apre il diritto
ad una rendita d’invalidità;
- la
refertazione medica agli atti contenendo elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del
querelato provvedimento (per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento
in cui essa è stata resa, in casu la decisione su opposizione del 3 novembre
2004; cfr. in argomento DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b,
116.
V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), non appare necessario procedere all'esperimento di ulteriori accertamenti
rispettivamente all’assunzione di ulteriori mezzi probatori, quali, in
particolare, l’erezione di una nuova perizia medica (sulla nozione di
valutazione anticipata delle prove cfr. fra le tante DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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