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Decisione

32.2004.15

presupposti affinché la tossicodipendenza accompagnata da affezione psichica sia da considerare di carattere invalidante; rinvio degli atti per accertamenti medici d'ordine psichiatrico

8 novembre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a

revisione dell’AI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va qui fatto presente che dal punto di vista materiale i concetti fondamentali

del diritto delle assicurazioni sociali, quali l’incapacità al guadagno,

l’incapacità lavorativa, l’invalidità e la revisione, non sono stati modificati

dalla LPGA, avendo la stessa, agli art. 3 –13, unicamente formalizzato la

giurisprudenza del TFA, resa anteriormente al 1° gennaio 2003, riguardante le

succitate nozioni (STFA inedita 30 aprile 2004 nella causa A., I 626/03

prevista per la pubblicazione; STFA inedita 27 agosto 2004 nella causa M, I

3/04, consid. 1).

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto alla rendita AI di RI 1.

Occorre pertanto accertare preliminarmente se la tossicodipendenza abbia

provocato o sia la conseguenza di un danno alla salute psichica che provoca una

perdita di guadagno permanente.

Nel caso affermativo, si dovrà in seguito determinare il relativo grado

d’incapacità al guadagno per poter riconoscere un’eventuale diritto alla

rendita.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra, p. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se

non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

2.5. Tra i danni

alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare

un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, rientrano, oltre alle malattie

mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche parificabili a

malattie.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di

sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 p. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l’altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico, l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18.10.1999 nella

causa B, I 441/99 non pubblicata; Pratique VSI 2002 p. 32 consid. 1; RCC 1992

p. 182 consid. 2a con riferimenti; DTF 102 V 167).

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, il TFA,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, continua il TFA, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(cfr. anche STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6. Secondo

costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non può di per sé

motivare una invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato

una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha

subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al

guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia ( “…

wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie

ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein

körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie

selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem

Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001

IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I

731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003

nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).

Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un

danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se

la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a

diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata.

(Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).

La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione

sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé dei

scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge

(Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).

Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed

eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di

provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la

professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza

negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).

Per

Considerandi

contro l'alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona

dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento

della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della

personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai

cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più

migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un

apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno

alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in

modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della personalità.

L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp.

180ss).

2.7

Nel caso in

esame, durante l’istruttoria l’amministrazione ha richiesto al medico curante

dell’assicurato, dr. __________, il consueto rapporto medico. In data 18

febbraio 2003 egli ha posto quale diagnosi “uso di sostanze e psicotiche

multiple (oppioidi e cocaina), continuato trattamento metadonico e scompenso

psicotico acuto” , facendo presente che la situazione della

tossicodipendenza si è oramai cronicizzata e che risulta “impossibile

pensare in un prossimo futuro ad una astinenza totale, per questo motivo

ritengo il paziente inabile al lavoro al 100% in modo duraturo “(doc. AI

14).

Anche lo psichiatra curante, dr. __________, nel rapporto 7 gennaio 2003 ha

ritenuto l’assicurato totalmente inabile dal 1° gennaio 2002 in attività di

esercente, ipotizzando una ripresa lavorativa, dopo il raggiungimento di una

disintossicazione ed un’instaurazione di un trattamento continuo, nell’ambito

di attività agricole anche a tempo pieno dopo un periodo di rieducazione al

lavoro, in particolare in un ambiente protetto o nell’ambito di una comunità

per tossicodipendenti (doc. AI 7).

Egli ha diagnosticato un disturbo bipolare (psicosi maniacale depressiva) ed

una politossicodipendenza, rilevando:

"

D.5 Al primo

colloquio, svoltosi in un momento di relativa calma in un paziente con

trattamento sostitutivo con metadone, la raccolta dei dati anamnestici é stata

abbastanza facile. Riferisce su diversi ricoveri psichiatrici alla __________

(4 volte) a __________, alla Clinica __________ e a __________. Dalla

descrizione degli episodi di scompenso, come dai documenti messimi a

disposizione, gli episodi descritti chiaramente corrispondono agli accessi

maniformi con accelerazione del pensiero, agitazione psicomotoria,

tossicomania, dipsomania, intercalati a periodi di eutimia o ipotimia, con

dispercezioni ed esperienze di depersonalizzazione, ma quasi esclusivamente in

concomitanza con l'abuso degli allucinogeni. Questi episodi non sono suggestivi

per una componente schizofreniforme, sebbene non si può escludere che il quadro

possa evolvere verso una psicosi mista." (Doc. AI 7)

Quanto

alla terapia eseguita, lo specialista ha indicato:

"

D.7 Con l'idea

che si tratta di un disturbo bipolare sottogiacente alla tossicomania, come

unico trattamento ho proposto al paziente l'assunzione dei sali di litio,

terapia che è stata ben accettata. si assiste ad un buon decorso con

sospensione del trattamento sostitutivo al metadone verso la fine del mese di

giugno 2002 e fino al mese di novembre 2002 il paziente non avrebbe avuto

alcuna ricaduta nell'abuso. Purtroppo nel mese di dicembre un suo conoscente è

rientrato dal Sud America portando con sé molta droga, ed è stato sufficiente

partecipare ad una festa per ricadere nell'abuso. Nel medesimo periodo ha abbandonato

il trattamento instaurato. All'ultimo colloquio è apparso ancora fiducioso ed

ha richiesto di nuovo una presa a carico dichiarandosi ben motivato. Si tratta

di una condizione molto soggetta alle ricadute soprattutto nella prima fase del

trattamento e per questa ragione al momento attuale la prognosi è ancora

dubbia." (Doc. AI 7)

Esaminata

la succitata documentazione medica, con parere 5 maggio 2003 il dr. __________

del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha concluso che l’abuso di

sostanze stupefacenti non è da considerare come fattore invalidante

preponderante poiché:

"

Secondo il rapporto del medico curante e del Dr.

__________ la causa invalidante preponderante è l'abuso di sostanza mentre il

disturbo bipolare attualmente risulterebbe compensato.

Ben possibile che vi fossero degli episodi

maniformi in passato. Si trattava però di episodi che non influenzano la

capacità lavorativa in modo continuo." (Doc. AI 16)

Da qui la

decisione amministrativa di diniego di prestazioni assicurative.

2.8

Con il

ricorso l’assicurato ha prodotto il referto 10 marzo 2004 del dr. __________

avente il seguente tenore:

"

Seguo il signor RI 1 dal 22.2.2002 a tutt'oggi.

Si tratta di un paziente che ora è ben disponibile al trattamento, molto

collaborante e con una buona coscienza di malattia.

La diagnosi è quella del disturbo bipolare I

(Psicosi maniacale depressiva).

Si tratta di un disturbo caratterizzato dalle

rapide alternanze del tono d'umore le quali, come risulta dai dati anamnestici,

hanno spaziato da vere e proprie crisi maniformi a profondi stati di

depressione. Il quadro clinico è stato complicato dall'abuso di sostanze

psicoattive che il paziente assumeva per rimediare ai suoi problemi psichici,

ignaro del loro effetto tossico.

Durante la presa a carico nel 2002 sono stati

osservati alcuni elementi schizofreniformi i quali avrebbero modificato il

quadro diagnostico verso un cosiddetto disturbo psicotico misto

(schizoaffettivo), ma ben presto ho potuto constatare che questo inquinamento

del quadro clinico sia dovuto all'effetto delle sostanze psicoattive illecite.

Dal punto di vista terapeutico avevo proposto al

paziente un trattamento con sali di Litio i quali sono noti per dare un effetto

psicostabilizzante e si ritiene ancora oggi la cura più appropriata per il

disturbo bipolare. All'inizio del trattamento, a causa della scarsa coscienza

della malattia, non ho avuto una buona compliance del paziente. Successivamente

egli ha acquisito una buona coscienza di malattia, sviluppando un buon rapporto

con il terapeuta e permettendo d'instaurare con sicurezza un trattamento al

Litio e grazie anche alla perfetta collaborazione da parte del medico curante

Dr. __________. Il decorso, senza ombra di dubbio grazie al trattamento

menzionato, è stato molto favorevole e le oscillazioni del tono d'umore si sono

ridotte senza superare accelerazioni del tono d'umore oltre gli argini

dell'ipomaniacalità, mentre le crisi depressive si sono rarefatte e sono state

di una durata inferiore di 4 settimane. L'intensità delle oscillazioni del tono

d'umore non ha portato ad eccessi di abuso di sostanze psicoattive ed il

paziente ha seguito con ottimo profitto il trattamento metadonico che ora

evolve verso la sospensione.

Dal punto di vista della capacità lavorativa

ritengo che il soggetto è inabile al lavoro in maniera definitiva come gerente,

mentre credo che in una attività semplice come operaio, alpigiano, giardiniere

oppure in un'altra qualsiasi attività che non richieda l'impegno delle capacità

scolastiche e mentali conservi una capacità al 50%.

La prognosi purtroppo non è rosea e sebbene il

paziente presenti una buona reazione al trattamento al Litio non posso

escludere ulteriori scompensi, sia in direzione depressiva sia in direzione

maniforme. In caso di ripresa dell'abuso delle sostanze psicoattive non si può

escludere uno sviluppo verso disturbi psicotici misti. Il paziente in ogni modo

necessità un permanente trattamento medicamentoso con psicostabilizzatori e

occasionalmente con antidepressivi neurolettici atipici, nonché di un aiuto

sociale e psicoterapia di sostegno." (Doc. F)

2.9

Nella

fattispecie in esame, occorre accertare se la tossicodipendenza sia la

conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di

sostanze stupefacenti ha portato ad una malattia psichica invalidante, che

provochi una perdita di guadagno permanente o di lunga durata (cfr. consid.

2.

).

Nel citato rapporto 7 gennaio 2003, lo psichiatra curante ha diagnosticato un disturbo

bipolare (psicosi maniacale depressiva), rilevando come dal primo colloquio

avuto con il paziente siano emersi quattro ricoveri psichiatrici a seguito di episodi

di scompenso, i quali “chiaramente corrispondono agli accessi maniformi

con accelerazione del pensiero, agitazione psicomotoria, tossicomania,

dipsomania intercalati a periodi di eutimia o ipotimia, con buona risposta al

trattamento sostitutivo”. Lo specialista ha anche riferito di diversi

episodi con dispercezione ed esperienze di depersonalizzazione che sono “quasi

esclusivamente in concomitanza con l’abuso degli allucinogeni”, precisando

che tali episodi “non (sono ) suggestivi di una componente schizofreniforme,

sebbene non si può escludere che il quadro possa evolvere verso una psicosi

mista” (la sottolineature è del redattore, punto D.5 doc. AI 5).

Pertanto, da quanto esposto sopra risulta che gli scompensi psichici

sono da ritenere episodici, non invalidanti, rilevabili esclusivamente durante

e immediatamente dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Non è invece dato a sapere, con il grado di convinzione necessario, se il

disturbo bipolare sia invece da considerare rilevante ai fini dell’AI.

Nel succitato rapporto il dr. __________ ha attestato, a far da tempo dal 1°

gennaio 2002, una piena inabilità lavorativa dell’assicurato quale esercente,

sostenendo comunque, previa disintossicazione, una ripresa lavorativa in ambito

di attività agricole nella misura del 50% (doc. AI 7), confermata nel

successivo rapporto 10 marzo 2004 (“… in attività semplice come operaio,

alpigiano, giardiniere oppure in un’altra qualsiasi attività che non richieda

l’impegno delle capacità scolastiche e mentali conservi una capacità al 50%”,

doc. AI 7).

Inoltre,

se lo psichiatra curante ha diagnosticato un disturbo bipolare (psicosi

maniacale depressiva) - senza tuttavia utilizzare la denominazione ufficiale

internazionalmente riconosciuta (cfr. consid. 2. 5) -, non va dimenticato che

nel citato rapporto 7 gennaio 2003 lo stesso sanitario ha evidenziato i buoni

risultati del trattamento con i sali di litio (“ … come unico trattamento ho

proposto al paziente l'assunzione dei sali di litio, terapia che è stata ben

accettata. Si assiste ad un buon decorso con sospensione del trattamento

sostitutivo al metadone verso la fine del mese di giugno 2002 e fino al mese di

novembre 2002 il paziente non avrebbe avuto alcuna ricaduta nell'abuso …”,

cfr. punto D.7, doc. AI 7), circostanza confermata nel successivo rapporto 10

marzo 2004 ( “… Il decorso, senza ombra di dubbio grazie al trattamento

menzionato, è stato molto favorevole e le oscillazioni del tono d’umore si sono

dirotte senza superare accelerazioni del tono d’umore oltre gli argini

dell’ipomaniacalità, mentre le crisi depressive sono rarefatte e sono state di

una durata inferiore di 4 settimane”, cfr. doc. F), ciò che non

consente di concludere, con la certezza necessaria, per un’affezione psichica

pregiudicante la capacità al guadagno in maniera duratura.

Inoltre dalle certificazioni agli atti non si evince in maniera convincente se

l’abuso di sostanze stupefacenti sia la causa o l’effetto di un danno alla

salute psichico, ritenuto che nel rapporto 7 gennaio 2003 il dr. __________ ha

parlato di un disturbo bipolare “sottogiacente alla tossicomania”, quasi a

voler indicare una certa latenza dell’affezione in parola.

In queste

circostanze, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere

retrocessi all’amministrazione affinché proceda ad un dettagliato ed esaustivo

accertamento psichiatrico volto a verificare se la tossicodipendenza,

conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6), sia all’origine

o sia la conseguenza di un danno alla salute psichico rilevante ai fini

assicurativi.

In esito al succitato complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, dopo aver

esaminato la necessità di accordare possibili provvedimenti integrativi

professionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione 9 febbraio 2004 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid.

2.9.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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