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Decisione

32.2004.22

incapacità lavorativa per motivi fisici (infezione HIV) e psichici. Assistenza giudiziaria

17 dicembre 2004Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i cannabinoidi.

Nel rapporto prodotto in sede di opposizione, a mano del dr. __________,

si fa stato solo del supporto specifico e della frequenza delle sedute. Non vi

sono elementi che facciano supporre una variazione dello stato di salute.

Il rapporto della dr.ssa __________, collaboratrice del dr. __________,

conferma quanto già attestato dagli stessi medici dell'OCL in precedenza

(comprendente anche la buona risposta alla terapia) e afferma che il problema maggiore

sia quello di tipo psichiatrico.

In conclusione si può affermare che non vi è alcuna attestazione

di variazione dello stato di salute per il periodo posteriore alle perizie agli

atti (...)." (doc. AI 46)

Su richiesta del legale

dell'assicurato, in data 6 settembre 2004, il

caposervizio di medicina interna e malattie infettive dell'__________, __________,

ha precisato:

" Con

il presente confermo che il paziente sopracitato é in nostra cura dal mese di

gennaio 2002 per un'infezione HIV sintomatica. Da allora é sottoposto ad una

terapia antiretrovirale specifica con tre inibitori della trascrittasi inversa,

due di tipo nucleosidico (zidovudina e lamivudina) ed uno di tipo non nucleosidico

(efavirenz), con la quale ha ottenuto un miglioramento del quadro immunologico

con attualmente linfociti CD4+ 467 x 106/litro (25%), ed una viremia soppressa

< 50 copie/ml. Il paziente presenta inoltre una coinfezione con il virus

dell'epatite C; per questa problematica é stato recentemente accertato e

sottoposto ad una biopsia epatica che evidenziava un'importante progressione fibrotica

del fegato (stadio F2-F3 su una scala da 0 a 4). In questa situazione si rende

indicata una terapia antivirale combinata con ribavirina ed interferone peghilato,

onde evitare la progressione verso una cirrosi epatica. Visto il genotipo

virale sfavorevole, 4c/4d, dovrà sottoporsi ad una terapia della durata di 12

mesi, con una probabilità di debellare il virus di approssimativamente il 50%.

L'infezione cronica da virus HCV in presenza di una coinfezione con virus HIV

evolve più rapidamente verso una cirrosi. È per questo motivo che, malgrado il

genotipo sia sfavorevole, raccomandiamo l'introduzione della terapia specifica

nel tentativo di arrestare il processo infiammatorio/fibrotico e di proteggere

il fegato dall'insorgenza di tumori. Questa terapia può indurre il paziente ad

una marcata astenia con peggioramento delle problematiche della sfera psichica

pre-esistenti, principalmente dei disturbi depressivi, disturbi del sonno,

neurologici, dolori generalizzati, caduta dei capelli, alterazione della pelle

e delle mucose. Può inoltre provocare tossicità ematologica provocando una pancitopenia

e/o disturbi emolitici. Parallelamente al trattamento per l'epatite C, il

signor RI 1 continuerà ad assumere la terapia antiretrovirale specifica per

l'infezione HIV con l'attuale schema terapeutico. Per quanto riguarda le

eventuali interazioni tra le due terapie, bisognerà fare speciale attenzione

alla tossicità ematologica dell'interferone in un paziente sotto terapia con zidovudina,

farmaco noto per la sua potenziale tossicità del midollo ematopoietico. Inoltre

la concomitanza della terapia d'interferone con l'efavirenz, noti entrambi per

effetti collaterali sulla sfera psichica, tra l'altro in un paziente noto per

una problematica ansiosodepressiva importante, renderà necessaria una

sorveglianza stretta da parte del signor __________ del servizio di psichiatria

e psicologia medica di Lugano, che segue già il paziente (...)." (allegato

C1 doc. X)

Considerandi

II dr. __________, capo

del __________ dell'__________, interpellato dal legale dell'assicurato, in

data 20 ottobre 2004 ha certificato un'incapacità lavorativa nella misura del

70% (allegato C4 doc. X).

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA

del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag.

329.

e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Tale

principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una

valutazione del SMR [“ Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional

au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences

requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF

125.

V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P

(I 523/02), consid. 3].

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Per quanto concerne l'aspetto

psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________, psichiatra.

In concreto, in esito ad

un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel

referto 10 marzo 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo

specialista, sulla base di una consultazione avvenuta il 23 gennaio 2003, dell'esame

degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici

(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della

terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive

(status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo

prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto da "Episodio depressivo

di gravità lieve (ICD 10: F 32.0)", non presenta, dal punto di vista

psichiatrico, nessuna limitazione della propria capacità lavorativa nella sua

precedente professione.

Il sanitario ha precisato che

l'assicurato ha iniziato a sentirsi “spento” dal momento del suo rientro dalla __________

nel novembre dicembre 2002. Nel paese iberico l’assicurato asserisce infatti di

non aver mai sofferto di questi stati ansio-depressivi e che un eventuale

rientro in __________, paese dove vorrebbe vivere la sua vita, l'aiuterebbe

notevolmente a ritrovare il suo equilibrio.

Il sanitario ha

evidenziato inoltre che una riqualifica professionale non è auspicabile per il

fatto che egli è fortemente motivato dalla volontà di trasferirsi in __________.

Tuttavia, se decidesse di

restare in Ticino, il perito sostiene che sarebbe indicato che l’assicurato si

rivolgesse ad un consulente professionale per studiare una ripresa lavorativa

in un campo a lui congeniale dal punto di vista della preparazione tecnica e

teorica. Egli precisa comunque che l’assicurato potrebbe svolgere un'attività

professionale in un qualsiasi posto di lavoro, salvo in luoghi chiusi.

Tali valutazioni hanno trovato

piena conferma presso il dr. __________ del SMR (doc. AI 27) e il dr. __________,

medico responsabile SMR (doc. AI 46).

Per quanto attiene al

certificato 20 ottobre 2004 del dr. __________, psichiatra (allegato C4 doc.

X), seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurato dal marzo

2002, non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in

quanto non sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri

stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5);

inoltre il certificato del

dr. __________ non fa stato di alcun peggioramento dello stato di salute

dell'assicurato e le diagnosi da lui poste risultano invariate rispetto a

quanto precedentemente attestato peritalmente.

2.8

Per quanto attiene

all’aspetto fisico (internistico-virale), questo TCA non intravede ragioni che

gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________,

internista.

Il medico, specialista delle

affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente

valutato il danno alla salute dal punto di vista internistico sulla base di

accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e

motivate in merito alla parziale incapacità lavorativa (25%) dell’assicurato

nella sua precedente attività. Egli propone altre attività quali cameriere,

operaio in una ditta __________ o bigliettaio nella __________. Il sanitario

precisa tuttavia che la prognosi sull’evoluzione della malattia è estremamente riservata

e che è ben probabile che in futuro le patologie di cui è portatore

l’assicurato possano diminuire ulteriormente la capacità lavorativa.

In un certificato

rilasciato pendente causa (con precisione il 6 settembre 2004, allegato C1 doc.

X) il dr. __________ ha rilevato che l'infezione cronica da virus HCV in

presenza di una coinfezione con virus HIV evolve rapidamente verso una cirrosi

epatica. Per questo motivo raccomanda l'introduzione di una terapia specifica

nel tentativo di arre­stare il processo infiammatorio/fibrotico e di proteggere

il fegato dall'insorgenza di tumo­ri. Questa terapia può indurre il paziente ad

una marcata astenia con peggioramento delle problematiche della sfera psichica

preesistenti, principalmente dei disturbi de­pressivi, disturbi del sonno,

neurologici, dolori generalizzati, caduta dei capelli, altera­zione della pelle

e delle mucose. Per il resto lo specialista non ha formulato alcun giudizio in

merito all’eventuale natura invalidante dei problemi fisici evidenziati.

Ininfluenti appaiono anche

i certificati medici 2 aprile 2003, 7 luglio 2004 e 25 agosto 2004 del dr. __________,

dermatologo, che si limitano ad attestare sostanzialmente la cura di dermatiti,

verruche ed herpes (cfr. allegati C2 doc. X) ed il certificato 8 aprile 2003

del dr. __________, oftalmologo, attestante per contro la cura di una forte

iperemia diffusa della congiuntiva bulbare e tarsale (cfr. allegato C3 doc. X).

Questo TCA si rende conto

del potenziale evolversi negativo della malattia e che a tutt’oggi non è ancora

stato trovato un vaccino per debellare il virus HIV. Tuttavia, da quanto emerso

dai rapporti medici e peritali, esistono validi rimedi farmacologici che

permettono all’ammalato di poter continuare la propria vita lavorativa senza

grossi impedimenti.

Il TCA ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si osserva che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°

ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V

94.

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va in ogni caso rilevato che in caso di peggioramento delle sue

condizioni di salute con conseguente diminuzione della capacità lavorativa sarà

comunque data la possibilità all’assicurato di inoltrare una nuova domanda di

prestazioni.

In conclusione, sulla base

delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura del 75% nella sua precedente

attività di operaio e in quelle più confacenti indicate dal dr. __________.

Stante quanto sopra, la

decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il ricorso deve

essere respinto.

2.9

Con il

proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L’art. 61

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.

61.

N. 86).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.

5a con riferimenti).

Nel caso

di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi

effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal

ricorrente deve essere respinta, il ricorso 6 settembre 2004 risultando infatti

già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata

giurisprudenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'istanza

del ricorrente tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio è respinta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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