32.2004.26
Incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico. <>
2 settembre 2004Italiano49 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.26
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, TCA
Titolo:
Incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico. <>
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.26
ZA/td
Lugano
2 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 marzo 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell'ottobre
2001, __________ RI 1, nato nel 1956, di professione radiotecnico, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento alla
stessa professione e rendita), in quanto affetto da ernia discale con discreta
stenosi recessuale L5 e sindrome lombo-vertebrale cronica (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita
nell'aprile 2002 (doc. AI 18), per decisione 25 luglio 2003 l'Ufficio
assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato un quarto di rendita
dal 1° novembre 2001, argomentando:
"
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto
di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una
rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione invalidità
(LAI)). Le rendite con un grado d'invalidità inferiore al 50% vengono versate
qualora l'assicurato abbia il domicilio in Svizzera e vi risieda abitualmente.
A determinate condizioni, ai cittadini svizzeri, dell'UE (Unione Europea),
nonché dell'AILS (Associazione internazionale di libero scambio) può essere
conferito un quarto di rendita anche se hanno il domicilio in uno stato dell'UE
o dell'AILS.
Nei casi di rigore, alle persone aventi un grado
d'invalidità tra il 40% ed il 49%, può essere versata una mezza rendita in
sostituzione di un quarto di rendita, qualora abbiano il domicilio in Svizzera
e vi risiedano abitualmente.
In caso di malattia di lunga durata, il diritto
alla rendita nasce qualora vi sia stata un'incapacità lavorativa di almeno il
40% in media, senza notevoli interruzioni, durante un anno (art. 29 cpv. 1,
lett. b LAI).
Il grado d'invalidità viene determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza
invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la
manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina
il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte
generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2
LAI)).
Esito degli accertamenti:
Dal 23.11.2000 (inizio dell'anno di attesa) la
sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● Dalla
documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare
dalla perizia eseguita dal Dottor __________ in data 3.04.2002, si evince
l'inabilità del 50% nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla
salute; attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche
e rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa.
Di
seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:
Reddito annuale
esigibile:
senza invalidità CHF
72'412.00
con invalidità CHF
38'821.00
perdita di guadagno CHF
33'591.00 = Grado d'invalidità 46%
Decidiamo
pertanto:
Dal 01.11.2001 ha
diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso
di rigore." (Doc. AI 26)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________
RA 1, con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita e la
fissazione al 50% del grado d'invalidità, con decisione su opposizione 4 marzo
2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente
decisione, motivando:
"
3. Nel caso di specie, il dissenso manifestato
dall'opponente è riferito essenzialmente alla valutazione compiuta
dall'amministrazione nella fase di procedura di definizione del grado di
invalidità, segnatamente all'entità dei redditi di raffronto presi in
considerazione.
A questo proposito, occorre comunque precisare
che l'operato dell'UAI appare del tutto conforme alle direttive federali
dettate dalla giurisprudenza in vigore, le quali stabiliscono che, qualora
l'assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno
la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del salario da
invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989
pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, secondo
costante giurisprudenza, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("l'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari"), la consulente AI in integrazione professionale ha
correttamente stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una
capacità lavorativa del 100%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti
e nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizione
di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr. 38'821.- (stato anno
2001); in merito va evidenziato che tale ammontare è riferito a professioni
semplici, ripetitive, non qualificate e di carico leggero e che è stato
definito tenendo anche in considerazione una riduzione complessiva del 15%
motivata dallo svolgimento di attività presentanti un'ergonomia particolare.
Infondata è altresì la richiesta di diminuire il
salario di riferimento in considerazione del fatto che i salari in Ticino sono
notoriamente più bassi rispetto a quelli percepiti nel resto della Svizzera. I
dati di riferimento sono infatti già riferiti al Canton Ticino (cfr. al
proposito STCA 11.12.2003 in re B).
In questo senso pertanto le conclusioni della
consulente in integrazione professionale e dell'UAI devono essere integralmente
confermate e di riflesso pure il grado di invalidità stabilito nella misura del
46%.
Le ulteriori argomentazioni dell'opponente
presentate a sostegno di una capacità di guadagno più esigua, riguardanti le
possibili assenze intercorrenti che tendenzialmente peggioreranno nel tempo,
non hanno un valore concreto probatorio. Da questo profilo, l'amministrazione è
tenuta ad apprezzare il caso alla luce delle constatazioni mediche
specialistiche oggettivamente documentate; nel caso in esame, le risultanze del
rapporto peritale sono determinanti. Le certificazioni mediche del Dr. __________,
prodotte dall'assicurato in sede di opposizione, risultano al contrario del
tutto generiche, prive delle diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle
constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni
conclusive, e non possono pertanto essere considerate atte a modificare le
conclusioni alla quali l'amministrazione è giunta." (Doc. AI 45)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. __________
RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
" 1. Nel contesto del petito formale si è qui richiesto all'Ufficio
AI del
Canton Ticino di mettere a disposizione
tutti i documenti che sono serviti quale base per calcolare la capacità di
guadagno residua del qui assicurato __________ RI 1. Nonostante che nella
sentenza si parli di dati ufficiali e di statistiche ufficiali, alla formale
richiesta formulata al segretariato dell'Ufficio AI per l'invio della
documentazione è stato risposto al sottoscritto che doveva rivolgersi
all'Ufficio di statistica in quanto tali documenti, presso l'AI, non erano a
disposizione.
Il sottoscritto ha quindi contattato
l'Ufficio cantonale di statistica del Canton Ticino. Il competente funzionario
ha riferito ha a disposizione i dati relativi agli stipendi medi nel Canton
Ticino e nelle sue regioni. Il sottoscritto si è quindi rivolto all'Ufficio
federale di statistica che, non è stato in grado di riferire se le statistiche
menzionate esistono. Il conseguente invio di una richiesta per e-mail del 12
marzo 2004 è rimasto sinora senza risposta.
Ritenuto come i dati cui si fa
riferimento furono già utilizzati nell'iniziale decisione dell'Ufficio AI che
ha fatto oggetto di opposizione, è ora necessario che gli stessi siano inseriti
nell'incarto cosi da permettere, in applicazione del principio della parità
delle armi garantito dall'art. 29 CF, un contraddittorio sui documenti e
sull'uso che ne viene fatto. Non essendo i documenti necessari per una chiara
presa di posizione a disposizione, e non essendo stato possibile al
sottoscritto acquisire gli stessi nonostante ripetuti tentativi, si richiede a
questo Alto Tribunale di ordinare all'Ufficio AI di produrli e, allorché saranno
prodotti, di assegnare al sottoscritto un ulteriore termine di 20 (venti)
giorni per esprimersi.
Prova: - richiesta e-mail 12 marzo 2004 all'amministrazione
federale, doc. B
b) materialmente
1. L'opposizione
presentata contro la decisione 25 luglio 2003 dell'Ufficio AI del Canton Ticino
da parte di __________ RI 1 si articola in due momenti.
Il primo è l'opposizione formale 15
settembre 2003 ove egli sollecita una circostanziata contestazione sugli
elementi utilizzati quale base di calcolo del grado percentuale di invalidità
e il secondo sono delle osservazioni complementari all'opposizione, datate 20
ottobre 2003, che riferiscono, allorché è stato possibile raccogliere tutti i
documenti medici, di quella che è la reale capacità lavorativa attuale del qui
ricorrente.
2. Come detto
sopra, visto che le risposte agli argomenti invocati nell'opposizione hanno
carattere generico e che i documenti alla base del calcolo dell'Ufficio AI del
Canton Ticino non sono integrati nell'incarto e su richiesta non sono stati
messi a disposizione, non si potrà qui discutere degli elementi contestati
utilizzati per il calcolo del grado percentuale d'invalidità. Non si può che
ribadire quanto esposto nell'opposizione 15 settembre 2003 al capitolo III,
punto 2 - elementi contestati, pag. 3-6. Le pagine da 3 a 6; dell'opposizione
15 settembre 2003 sono qui date per integralmente riprodotte.
Ci si riserva di ampliare dette
argomentazioni dal momento nel quale la documentazione alla base del calcolo
sarà messa a disposizione del qui ricorrente.
Prova: - opposizione 15 settembre 2003 di __________ RI 1,
doc. C
3. Il ricorrente
contesta che la determinazione del salario da invalido debba essere ricavata da
un paragone teorico con degli stipendi medi riferiti ad un lavoro da lui
esigibile.
Recita l'Ufficio AI del Canton Ticino nella propria decisione:
"... qualora l'assicurato non
esercita alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria
capacità di guadagno residua, la determinazione del salario da invalido
dev'essere ricavata dai rilievi statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (VSI 2003 pag. 78 consid. 3b, DTF
126 V 76 consid. 3blbb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Il qui ricorrente, __________ RI 1,
esercita un'attività lucrativa al 50% nella propria professione di
tecnico-elettronico (ovvero l'evoluzione di quella che in precedenza era la
professione di radiotecnico) presso una ditta di videogiochi (si tratta della __________).
Non siamo pertanto in presenza di un
assicurato che non esercita alcuna attività lucrativa. Occorre ora determinare
se l'assicurato sfrutta o meno appieno la propria capacità di guadagno
residua.
Lavorando in ragione del 50 % presso la __________
il qui ricorrente percepisce uno stipendio del 50 % che corrisponde
sostanzialmente al 50 % del reddito annuale senza invalidità.
Nella decisione iniziale del 25 luglio
2003 dell'Ufficio AI del Canton Ticino si pretende che, essendo il ricorrente
inabile al 50 % nella professione svolta sinora a causa del danno alla salute,
potrebbe esercitare delle attività generiche non richiedenti qualifiche professionali
specifiche in ragione del 100 %. Si tratterebbe di lavori quali custode,
responsabile di un magazzino ed altri di questa natura. Il reddito che egli
potrebbe conseguire sarebbe di fr. 38'821.00 (sempre secondo la decisione del
25 luglio 2003 che è stata quindi confermata dalla decisione su opposizione qui
impugnata).
Per contro, continuando al 50 % nella
propria professione di radio-tecnico, su base 2001, il qui ricorrente avrebbe
un reddito (da considerare in questa procedura) di fr. 36'206.00 (ovvero fr. 72'412.00che
è il reddito annuo : 2). La differenza tra i redditi conseguibili è di fr. 2'815.00
annui.
Ora, riferire ad un tecnico-elettronico,
già radiotecnico, che per sfruttare appieno la propria capacità di guadagno
residua è obbligato a svolgere un'attività quale portinaio, quale custode o
quale magazziniere è evidentemente conclusione che non è sostenibile. Lavorando
al 50 % quale tecnico-elettronico, __________ RI 1 già sfrutta appieno le
proprie capacità di guadagno residue. E pertanto non gli può essere imposto un
cambiamento di professione per andare ad acquisire, in una professione più
degradante, meno qualificata, più frustrante e, per il suo livello
intellettuale, certamente umiliante, un aumento di reddito di fr. 2'800.-
annui che corrisponderebbero mensilmente ad un importo inferiore a fr. 250.--.
Ne discende che __________ RI 1 va
qualificato di persona che lavorando al 50 % nella sua professione già
sfrutta appieno la propria capacità di guadagno residua.
In queste condizioni pertanto il
tentativo di utilizzare un salario comparativo piuttosto che il salario
realmente conseguito dal qui ricorrente non è proponibile in quanto non ci troviamo
in una situazione nella quale l'assicurato non sfrutta appieno le proprie
capacità di guadagno residue. Egli le sfrutta appieno nella misura in cui
questo è da lui esigibile conto tenuto della sua formazione delle sue capacità
intellettuali e della qualità della sua vita lavorativa.
Ne deriva che il ragionamento proposto
dall'Ufficio AI va comunque cassato indipendentemente da quanto riferito al
punto precedente in quanto non siamo in presenza di un assicurato senza
attività lucrativa o che non sfrutta appieno le capacità lavorative residue
come ipotizzato nella dottrina e giurisprudenza citata nelle motivazioni
dell'impugnata decisione. In DTF 126 V 75, dispositivo, si rediga testualmente:
"ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalla statistiche salariali ".
E nelle motivazioni recita ancora la
citata sentenza (pag. 76, consid. 3 b)/aa):
"Für die
Bestimmung des trotz Gesundheitsshädigung zumutbarerweise noch realisierbaren
Einkommens (Invalideneinkommen) ist primär von der berufliche-erwerblichen Situation
auszugehen, in welcher der Versicherte konkret steht".
4. L'Ufficio AI
tenta di banalizzare le osservazioni complementari presentate il 20 ottobre
2003 dal qui ricorrente dicendo che le ulteriori argomentazioni di ordine
medico addotte non hanno un valore completo probatorio.
Tale conclusione è contestata. Sono
stati prodotti con le osservazioni complementari all'opposizione 15 settembre
2003 del 20 ottobre 2003 due certificati medici, di due periodi diversi,
rilasciati dal dr.med. __________ ed una lettera della __________ alla __________
(datrice di lavoro di __________ RI 1) che dimostrano come la capacità residua
lavorativa di __________ RI 1 sia inferiore al 50 % nella professione di
tecnico elettronico e verosimilmente inferiore al 100 % anche in qualsiasi
altra attività.
Il sottoscritto aveva richiesto, nelle
citate osservazioni complementari, di integrare nella decisione finale il nuovo
fatto.
Veniva lasciata piena libertà
all'Ufficio Al di decidere in qual modo voleva procedere ai rilevi e se
riteneva opportuno un completamente dell'istruttoria. Nessuno ha preteso che i
certificati medici del dr.med. __________ avessero valore di perizia o che gli
stessi non avessero carattere generico.
Spettava però all'Ufficio AI disporre un
eventuale ulteriore accertamento ed una perizia atta ad attestare se quanto
riferito nei certificati medici dal dr.med. __________ poteva o meno avere
un'incidenza sulla valutazione del grado d'invalidità del qui ricorrente.
Negare un complemento d'istruttoria in
una procedura già aperta equivale a rinviare l'amministrato ad un'ulteriore
procedura di revisione con un dispendio di costi, di tempo e di mezzi da parte
della pubblica amministrazione sostanzialmente superiore. L'approccio
dell'Assicurazione AI del Canton Ticino è pertanto contrario al principio
dell'economia di giustizia e non merita protezione. Già per questo motivo la
decisione impugnata va cassata e gli atti rinviati all'assicurazione invalidità
affinché proceda ad un complemento d'istruttoria per l'accertamento della nuova
situazione medica di __________ RI 1 e quindi, sulla scorta di detto
accertamento, emani nuova decisione integrando nella stessa, così come
richiesto, i fatti nuovi segnalati il 20 ottobre 2003." (doc.
I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando:
" rilevato
come l'atto ricorsuale riprenda i medesimi elementi già trattati in sede di
opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i
contenuti della propria decisione su opposizione.
Due punti meritano tuttavia una precisazione.
L'assicurato auspica innanzitutto venga tutelato l'attuale assetto
lavorativo. Non ritiene infatti proponibile un cambiamento di attività che
frutterebbe in termini economici poco più di quanto l'interessato è ora in
grado di guadagnare lavorando al 50% quale tecnico elettronico.
A tale opinione non può essere prestata adesione. Innanzitutto, se
è vero che la differenza fra quanto l'assicurato sarebbe teoricamente in grado
di conseguire svolgendo un'attività esigibile al 100% e quanto invece
percepisce attualmente è contenuta, occorre tuttavia precisare che a livello di
grado di invalidità l'incidenza è sensibile. Nel primo caso infatti il paragone
dei redditi origina un grado di invalidità che apre il diritto ad un quarto di
rendita, mentre nel secondo caso occorrerebbe riconoscere il diritto alla mezza
rendita. Optando per quest'ultima possibilità si
contravverrebbe fra l'altro al principio secondo il quale l'assicurato
deve intraprendere quanto in suo potere per contenere al meglio il discapito
economico cagionato dal danno alla salute.
Si rammenta inoltre che il salario teorico da invalido è frutto di
una media statistica. Ciò significa che all'interno del settore considerato vi
sono numerose professioni in cui il reddito base è superiore a quello ritenuto
ai fini del calcolo.
Per quanto attiene all'aspetto medico, si rammenta che se
all'amministrazione corre l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti ai
fini del giudizio, all'assicurato spetta il compito di collaborare attivamente,
fornendo in particolare le necessarie prove atte a dimostrare che il giudizio
al quale è giunta l'amministrazione non è corretto. Nel presente caso sono
stati prodotti due certificati redatti dal curante, dottor __________. I
medesimi tuttavia, oltre a certificare una incapacità lavorativa durevole del
50% (l'inabilità totale è limitata nel tempo), fatto questo incontestato, non
costituiscono un mezzo probatorio idoneo, in quanto redatti in termini troppo
generici. All'amministrazione non correva quindi l'obbligo d'effettuare
indagini più approfondite.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso.
Per quanto attiene alla richiesta avanzata dal ricorrente,
produciamo in annesso una copia della tabella TA 13, dalla quale sono
desumibili i salari statistici nel settore privato per l'anno 2000 (i dati
vengono aggiornati ogni due anni)." (doc. IV)
1.5. In data 17
maggio 2004, il ricorrente ha osservato:
" L'Ufficio
AI del Canton Ticino parte dal presupposto (errato) che il calcolo teorico che
paragona un reddito ipotetico in un'altra professione (o meglio nel caso
concreto in un'attività senza nessuna qualifica professionale) sia in ogni
caso esigibile laddove con il calcolo teorico di invalidità ne deriva per
l'assicurato un grado percentuale di invalidità inferiore a quello che si
otterrebbe se egli continuasse a esercitare la propria attività professionale
(qualificata) in ragione del 50 %.
Tale asserzione contraddice in modo chiaro dottrina e
giurisprudenza.
Si può esigere dall'assicurato che gli eserciti altra attività (o
perlomeno utilizzare tale fatto per procedere al calcolo teorico della
percentuale di invalidità), solo se ciò è esigibile tenuto conto della
formazione professionale, delle capacità intellettuali e della qualità della
sua vita lavorativa.
Pertanto l'Ufficio AI se vuole distanziarsi dalla concreta
situazione professionale attuale dell'assicurato [contraddicendo quanto si
riferisce in DTF 126 V 75, consid. 3b/aa) pag. 76] per il calcolo del tasso
percentuale di invalidità deve provare e dimostrare che si può esigere
da una persona con diploma federale di capacità, specializzata nella propria
professione e con oltre 25 anni di attività professionale nel suo settore di
passare ad una professione non qualificata con competenze che non esito a
definire di pura manovalanza.
Una tale prova o dimostrazione non è contenuta in atti.
Osservazioni specifiche ai documenti IV 1-3
Fatti
I documenti prodotti dall'Ufficio AI dimostrano che la procedura è
trattata con leggerezza e che, anche in un formale procedimento di ricorso all'assicurato
non sono forniti i dati oggettivi utilizzati. Ne deriva che il calcolo
proposto nelle decisioni non è verificabile (o è addirittura errato). Ma
vediamo in dettaglio.
a) documenti N 1-3 allegati alla risposta 3 maggio 2004
I documenti prodotti sono delle statistiche dell'Ufficio federale
che riguarda il livello e la struttura dei salari in Svizzera nell'anno 2000
(si veda la nota relativa alla fonte in basso). In alto a destra i documenti
indicano "Suisse 2000".
Nella decisione 25 luglio 2003 dell'Ufficio AI (cui rinvia per i
dettagli la risposta 3 maggio 2004 a quest'Alto Tribunale) il salario cui si fa
riferimento ricopiato e ripreso da quello esposto nell'incarto il 3 febbraio
2003 nella valutazione IP della consulente in integrazione professionale
(signora __________) che indica in modo inequivocabile che il salario si
riferisce all'anno 2001.
Se per il 2001 si utilizzano dei dati aggiornati delle tabelle
relative all'anno 2000 va specificato su che base e con quali parametri
statistici si procede all'aggiornamento!
I documenti prodotti non forniscono prova di quanto asserito in
quanto non è verificabile il metodo di calcolo. È sollevata questa
contestazione proprio perché, pur volendo, non è possibile comprendere come
l'Ufficio AI giunge ai dati salariali contenuti nella decisione 25 luglio 2003
(e poi confermati il 4 marzo 2004).
b) calcolo del reddito annuo esigibile
Nella propria decisione l'Ufficio AI indica, quali basi per il
calcolo teorico di invalidità, i seguenti redditi esigibili:
A. reddito esigibile senza invalidità fr. 72'412.00
B. reddito esigibile con invalidità fr. 38'821.00
il che corrisponde ad uno stipendio mensile (12 mensilità) di
A. fr. 6'034.00
B. fr. 3'235.00
Nessuno di questi dati trova riscontro nelle tabelle IV 1-3.
Per quanto attiene il reddito esigibile senza invalidità le
tabelle menzionate indicano:
- 1+2 (lavoro molto esigente compiti difficili + lavoro
indipendente
molto qualificato) Regione Ticino fr. 6'890.00
- 1 (lavoro molto esigente compiti difficili)
Regione Ticino fr. 9'154.00
- 2 (lavoro indipendente molto qualificato)
Regione Ticino fr. 6'196.00
Tutti i dati sono nettamente superiori al parametro utilizzato
dall'AL.
Per quanto attiene il reddito esigibile con invalidità rileviamo
(abbiamo riscontrato il dato base nella tabella di calcolo 3.02.2003 contenuta
in incarto AI):
- dato utilizzato fr. 4'128.00
- dato tabelle IV 1-3, Regione Ticino fr. 4'027.00
Si pretende (nel calcolo di cui alla tabella in atti) procedere ad
un aggiornamento del dato [da fr. 4027.00 (base 2000) a fr. 4128.00 (base
2001)] ma si dimentica di procedere allo stesso modo con il reddito esigibile
senza invalidità che viene usato come parametro di confronto. Si confronta
quindi un dato aggiornato (al 2001) con un dato non aggiornato (anno 2000). Il
Considerandi
tutto, val la pena farlo notare, a sfavore dell'assicurato qui ricorrente.
Ma questo non è tutto.
Il reddito esigibile senza invalidità utilizzato (fr. 4'128.00)
viene aumentato a fr. 4'313.00 in quanto le tabelle dell'Ufficio federale di
statistica considerano per il calcolo 40 ore settimanali, mentre l'Ufficio AI
ne considera 41,8.
Sennonché per il parametro di confronto (reddito esigibile senza
invalidità) questo aumento viene tralasciato.
Quindi si confronta un dato maggiorato a due riprese (indicizzato
ed aumentato di 1,8 ore a settimana) con un altro che non ha subito nessuno di
questi due adeguamenti. E nuovamente, manco a dirlo, a sfavore dell'assicurato
qui ricorrente.
Propongo qui, a scanso di equivoci, il calcolo con dati salariali
paragonabili (utilizzo quelli contenuti nel calcolo/tabella 3.02.2003 in atti).
- Reddito ipotetico 2000 (senza invalidità)
come da IV 1-3 fr. 72'412.00
- Indicizzazione (come quella utilizzata per
il reddito esigibile con invalidità),
ovvero salario RSS 2001 aggiornato
sulla base di 41,8 ore settimanali:
(4313 : 4027) x 72'412 = fr. 77'554.70
Il calcolo del grado di invalidità si presente cosi:
Reddito annuo esigibile
- senza invalidità fr. 77'554.70
- con invalidità fr. 38'821.00
Perdita di guadano fr. 38'773.00 che corrisponde al 49,99
%,
ovvero arrotondato
al 50 %
E si rilevi che il dato relativo al reddito senza invalidità non
corrisponde con quelli dell'allegato IV 1-3 che prevedono nel 2000:
- livello qualificazione 1+2
(dato medio uomini, Regione Ticino):
6890.
x 12 fr. 82'680.00
(dato che andrebbe ancora indicizzato e aggiornato sulla base di
41,8 ore lavorative a settimana)
- livello qualificazione
(dato medio uomini, Regione Ticino)
6196.
x 2 fr. 74'352.00
(dato che andrebbe ancora indicizzato e aggiornato sulla base di
41,8 ore lavorative a settimana)
Utilizzando il parametro più sfavorevole al qui ricorrente avremmo
il seguente calcolo del grado di invalidità
- reddito senza invalidità (anno 2000) fr. 74'352.00
- indicizzazione (come quella utilizzata
nei calcoli Ufficio AI, ovvero salario RSS
aggiornato sulla base di 41,8 ore settimanali
(4313 : 4027) x 741352.00 fr. 79'632.50
Reddito annuo con invalidità 2001
(come calcolato da Ufficio AI) fr. 38'821.00
Perdita di guadagno fr. 40'814.50
che corrisponde ad un grado di invalidità del 51,25
%
Ne discende pertanto che all'assicurato qui ricorrente, se si
entra nel merito, va riconosciuto un grado di invalidità pari perlomeno al 50
%.
Prove: - incarto AI di __________ RI 1 che
si richiama in edizione;
- qualora vi fossero dei dubbi si richiede una
perizia di uno
specialista (matematico) che abbia a eseguire
sulla scorta
delle tabelle IV 1-3, aggiornate per l'anno 2001,
il calcolo
del grado di invalidità considerando redditi tra
di loro
paragonabili.
Dispositivo
Per questi motivi si richiede a codesto Lodevole Tribunale di ben
voler risolvere come a petito di ricorso.
Mezzi di prova
Documenti e richiami già indicati nel ricorso ed inoltre:
Perizia: di uno specialista (matematico) che abbia a
eseguire sulla
scorta delle tabelle IV 1-3, aggiornate
per l'anno 2001, il calcolo del grado di invalidità considerando redditi tra di
loro paragonabili." (doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se __________ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita
d'invalidità, ed in particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento
di un grado d'invalidità del 50%.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Il perito
incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo ed internista, in data 3
aprile 2002 ha rilevato:
"
Valutazione
Il signor __________ RI 1, nato il __________1956, __________, __________,
soffre da anni di dolori lombari esacerbati a fine anno 2000, attualmente
presenti sordi in aumento da circa sei settimane intercalati da stilettate,
irradianti a cintura quando sta seduto ma soprattutto irregolarmente alla gamba
destra ventrolaterali nella coscia fino al ginocchio destro, raramente
formicolii transitori alla gamba sinistra, nessun aumento dei dolori irradianti
al colpo di tosse. I dolori lombari prevalgono, ultimamente appaiono anche di
notte, diminuiscono camminando e stando in piedi ma specialmente cambiando
posizione, aumentano stando seduto. L'assicurato è stato dichiarato inabile al
lavoro al 50% dal 23.10.2001 ad ora nella sua professione di radiotecnico
dipendente di una ditta di videogiochi. All'esame clinico noto un rachide
tendente al piatto con una scoliosi lombare destroconvessa, la muscolatura è
sbilanciata e decondizionata, di conseguenza la cervicale appare leggermente
limitata ai movimenti senza che compaiano dolori, la colonna lombare è
dolorante ai movimenti ed è così praticamente bloccata, l'assicurato si china
flettendo nelle anche, si sorregge rialzandosi. Le anche presentano una
mobilità normale indolore. Non sono presenti segni radicolari
Le lastre convenzionali della lombare confermano la scoliosi
destroconvessa ed evidenziano una condrosi L4/5 e udosteocondrosi LS/S 1,
alterazioni abbinate a spondilartrosi; la TAC della colonna lombare agli ultimi
tre segmenti del 9 gennaio 2001, mostra come reperto principale, un'ernia
distale mediana-paramediana a destra 14/5 che entra in contatto con la radice di
L5 a destra.
L'assicurato presenta un'ottima collaborazione.
In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli esami
complementari disponibili possiamo porre le diagnosi di sindrome
lombospondilogena bilaterale prevalentemente a destra, cronica, su alterazioni
degenerative della lombare (protrusione distale a base larga L3/4, condrosi L4/5,
protrusione a base larga combinata con un'ernia paramediana destra in parte
lussata verso caudale nel recesso laterale destro con restringimento abbastanza
importante del recesso di L5 con leggero spostamento della radice verso
dorsomediale al segmento I A15, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi
plurisegmentali), disturbi statici del rachide (rachide tendente al piatto con
minima ipercifosi altodorsale, scoliosi destroconvessa lombare), sbilancio e
decondizionamento muscolare.
Lo stato di salute potrebbe essere migliorato con una ginnastica
medica continua rivolta al riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura,
le lombosciatalgie su patologia distale rispondono spesso favorevolmente ad
un'applicazione peridurale di corticoderivati cristallini. Ricordiamo che
l'assicurato nel maggio 2001 era stato degente presso la __________ di __________,
dove i sintomi erano nettamente regrediti.
Sotto trattamento adeguato, l'assicurato è abile al lavoro nella
misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con carichi variabili
(carico massimo a 15 kg), con la possibilità di cambiare spesso la posizione
del corpo, evitando possibilmente lavori che richiedono il doversi chinare
ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale.
Il lavoro attualmente svolto di radiotecnico per una ditta di
videogiochi non è ergonomicamente favorevole per cui non permette
all'assicurato una capacità lavorativa completa; nell'attuale attività
(inabilità lavorativa al 50% è giustificata.
Rispondo alle vostre domande:
A. Basi cliniche
1. Anamnesi
Vedasi quanto precede.
2. Dati soggettivi dell'assicurato
Vedasi quanto precede.
3. Constatazioni obiettive
Vedasi quanto precede.
4. Diagnosi
Sindrome lombospondilogena bilaterale prevalentemente a destra,
cronica, su
- alterazioni degenerative della lombare (protrusione discale a
base
larga L3/4, condrosi L4/5, protrusione a base
larga combinata con un'ernia paramediana destra in parte lussata verso caudale
nel recesso laterale destro con restringimento abbastanza importante del
recesso di L5 con leggero spostamento della radice verso dorsomediale al
segmento L4/5, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi plurisegmentali),
- disturbi
statici del rachide (rachide tendente al piatto con minima ipercifosi
altodorsale, scoliosi destroconvessa lombare),
- sbilancio e decondizionamento muscolare
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Sotto trattamento adeguato (vedasi sopra), l'assicurato è abile al
lavoro nella misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con
carichi variabili (carico massimo a 15 kg), con la possibilità di cambiare
spesso la posizione del corpo, evitando possibilmente lavori che richiedono il
doversi chinare ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della
colonna vertebrale.
Il lavoro attualmente svolto di radiotecnico per una ditta di
videogiochi non è ergonomicamente favorevole per cui non permette
all'assicurato una capacità lavorativa completa; nell'attuale attività
l'inabilità lavorativa al 50% è giustificata." (doc. AI
18)
In data
20 ottobre 2003, il legale del ricorrente ha prodotto due certificati medici
del dr. __________, generalista, datati 18 agosto 2003 (incapacità lavorativa
al 100% dal 17 febbraio 2003 al 4 maggio 2003 e incapacità lavorativa al 50%
dal 5 maggio 2003 continua) e 16 ottobre 2003 (incapacità lavorativa al 100%
dall'8 settembre 2003 al 29 settembre 2003; cfr. allegati doc. AI 43).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione
reumatologico, l'assicurato con l'opposizione, ha chiaramente precisato di non
contestare le risultanze mediche peritali (doc. AI 37 e I).
Con le
osservazioni complementari del 20 ottobre 2003, il legale del ricorrente ha
evidenziato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, producendo
due certificati medici del dr. __________, internista (allegati doc. AI 43).
Questo
TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui
è pervenuto il dr. __________, reumatologo ed internista (doc. AI 18).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista reumatologico lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti
approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente professione di
radiotecnico ed alla totale capacità lavorativa in attività leggere consone ai
limiti funzionali esposti nella perizia. Sotto trattamento adeguato (ginnastica
medica continua rivolta al riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura,
doc. AI 18 pag 4), infatti, l'assicurato è abile al lavoro in misura completa
con un rendimento al 100% in attività con carichi variabili (massimo 15 kg),
con la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando lavori
che richiedono il doversi chinare ripetitivamente ed evitando movimenti
ripetitivi della colonna vertebrale.
A
proposito dei certificati medici 18 agosto 2003 e 16 ottobre 2003 del dr. __________,
gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del
presente giudizio in quanto del tutto generici, non sufficientemente
circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima
attività svolta dall'interessato.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura totale in
attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________
(reumatologo).
2.7. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 3 febbraio 2003 la
consulente ha osservato:
" Consulenza,
discussione ed attitudine alla reintegrazione
La situazione complessiva, ovvero danno alla salute e le
conseguenti limitazioni fisico-motorie, le conoscenze scolastiche di base e il
tempo trascorso dal periodo della frequenza di una scuola, la motivazione
dell'assicurato a restare nel settore professionale della prima scelta
professionale, non ci permettono di argomentare per l'applicazione di
provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità;
eventuali provvedimenti professionali non permetterebbero in tempi ragionevoli
il recupero della capacità di guadagno e/o all'esclusione del diritto ad una
rendita d'invalidità.
Un progetto di riqualifica professionale di base, in una
professione che possa ambire a livelli salariali escludenti il diritto a
rendita e/o al totale recupero della capacità di guadagno, dovrebbe prevedere
una prima tappa di recupero delle conoscenze scolastiche di base (almeno un
anno); quindi un percorso formativo per lo meno di tirocinio federale
quadriennale e/o di scuola universitaria professionale; la difficoltà nel caso
specifico sta pure nell'individuare una concreta attività lavorativa che
contempli tutti i limiti fisici ed ergonomici conseguenti al danno alla salute
(non sedentaria, senza carichi, che permetta il cambio di postura e che sia
remunerata tra i 5/6 mila fr. al
mese per tredici mensilità...).
All'insieme delle considerazioni si aggiunge la mancanza di
motivazione del signor __________ a lasciare l'attuale professione e settore
professionale; l'elettronica e l'elettrotecnica rispondono alle sue passioni;
là dove lavora si è creato un clima di amicizia e di "tolleranza" nei
confronti dei suoi impedimenti fisico-motori, per cui è suo interesse ed
auspicio continuare l'attuale rapporto d'impiego nella misura consentita dal
danno alla salute.
Dati economici
Dal punto di vista economico, se avesse potuto continuare a
lavorare al 100% nella sua funzione, lo stipendio nel 2001 sarebbe stato pari a
fr. 72'412.- annui (vedi scritto del DL del 30 novembre 2001); attualmente la
ditta versa solo la metà dello stipendio e l'assicuratore malattia perdita di
guadagno parte del restante sottoforma i IG malattia al 50%.
Conclusioni
Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti d'integrazione professionale volti ad un recupero della capacità
dì guadagno in un lasso di tempo ragionevole; il danno alla salute, la
specificità delle mansioni esercitate finora, le attitudini di questo
assicurato unitamente alla motivazione del signor RI 1 a continuare ad
esercitare la sua attuale funzioni di Tecnico, non mi permettono di pensare
alla possibilità di ridurre il grado d'invalidità tramite provvedimenti
d'integrazione professionale a carico dell'AI e con questo la possibilità di
escludere il diritto ad una rendita.
Si propone la definizione della pratica favorendo il mantenimento
dell'attuale situazione d'integrazione (anche se al 50%), quindi con un calcolo
dei redditi basato sulle statistiche RSS.
Calcolo
R2
• 2001 = fr. 38'821.- Inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari
indicizzata al 2001, attività
semplici ripetitive non
qualificate di carico leggero
(con riduzioni di
ergonomia del 15% a partire dai
dati mediani)
R1
• 2001 = fr. 72'412.- Tecnico presso la __________
Capacità di guadagno residua: 53,61%" (doc. AI 25)
2.8. In
merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 3 febbraio 2003 la consulente, tenendo conto
delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 18), ha evidenziato che nel
caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della
capacità di guadagno, e ciò in quanto non ci sono i presupposti per un recupero
in un lasso di tempo ragionevole: il danno alla salute, la specificità
dell'attività esercitata finora, le attitudini dell'assicurato unitamente alle
sue motivazioni a continuare ad esercitare la sua attuale professione, non
permettono di ipotizzare una riduzione del grado d'invalidità tramite
provvedimenti d'integrazione a carico dell'AI.
2.9. Ora, stante
l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,
ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,
occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale radiotecnico
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, il diritto alla rendita dell'assicurato parte dal 1°
novembre 2001 (inabilità lavorativa al 100% dal 23 novembre 2000 ed al 50% dal
18 giugno 2001, cfr. doc. AI 8), indi per cui il raffronto dei redditi è da far
risalire a quell'anno.
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3
febbraio 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione
l’importo annuo di fr. 72'414.-- quale salario conseguibile nel 2001
(doc. AI 25), che corrisponde a quanto dichiarato dal datore di lavoro
nell'ottobre del 2001 (doc. AI 5).
Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini
nominali (La vie économique 8/2004, tabella
B10.2), per il 2002 il
salario da valido deve essere cifrato in fr. 73'717.-- (72'414: 100 x 1.8 + 72'414) e per il 2003 in fr. 74'749.-- (73'717 :
100 x 1.4 + 73'717).
2.9.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico
(doc. AI 18) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte
della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 25).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico
nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato
aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali
oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima
di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 8/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--
(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Per il 2001
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2000,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8
x 41.7] x 1902 : 1856).
Ritenuta
una riduzione del 25% stabilita dalla consulente in integrazione (cfr. tabella
sub. doc. AI 25) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere
messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi
motivi che ne giustifichino la disattenzione (STFA del 30 giugno 2000 nella
causa B., pag. 5; DTF 126 V 75) - dal
raffronto del reddito da invalido di fr. 38'719.-- con quello da valido, di fr.
72'414.--, risulta
un’incapacità al guadagno del 46.53% (72'414 – 38'719 x 100 :72'414),
arrotondata al 47% (secondo la più recente giurisprudenza federale
pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera
secondo le regole matematiche).
Per il 2002
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2001,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2002 a fr. 52'467.-- ([51'626 : 41.7
x 41.7] x 1933 : 1902).
Ritenuta
una riduzione del 25% (fr. 13'117.--), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'350.-- con quello da
valido di fr. 73'717.--, risulta un’incapacità al guadagno del 46.62% (73'717 – 39'350 x 100 : 73'717), arrotondata al 47%.
Per il 2003
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2002,
riportato su 41,7 ore (dato
verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a
disposizione è quello riferito al 2002, La Vie
économique 8/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato
in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 8/2004, tabella
B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 53'146.-- ([52'467: 41.7 x 41.7] x 1958 :
1933).
Ritenuta
una riduzione del 25% (fr. 13'287.--), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'859.-- con quello da
valido di fr.
74'749.--, risulta un’incapacità al
guadagno del 46.67% (74'749
- 39'859 x 100 : 74'749),
arrotondata al 47%.
Visti i
risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla
DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui
è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità
risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una
mezza rendita.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.10. L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici e una
perizia matematica.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione
dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al momento della decisione
impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Se le sue
condizioni di salute dovessero comunque effettivamente peggiorare, al
ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una domanda di revisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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