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Decisione

32.2004.26

Incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico. <>

2 settembre 2004Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti prodotti dall'Ufficio AI dimostrano che la procedura è

trattata con leggerezza e che, anche in un formale procedimento di ricorso all'assicurato

non sono forniti i dati oggetti­vi utilizzati. Ne deriva che il calcolo

proposto nelle decisioni non è verificabile (o è addirittura errato). Ma

vediamo in dettaglio.

a) documenti N 1-3 allegati alla risposta 3 maggio 2004

I documenti prodotti sono delle statistiche dell'Ufficio federale

che riguarda il livello e la struttura dei salari in Svizzera nell'anno 2000

(si veda la nota relativa alla fonte in basso). In alto a destra i documenti

indicano "Suisse 2000".

Nella decisione 25 luglio 2003 dell'Ufficio AI (cui rinvia per i

dettagli la risposta 3 maggio 2004 a quest'Alto Tribunale) il salario cui si fa

riferimento ricopiato e ripreso da quello e­sposto nell'incarto il 3 febbraio

2003 nella valutazione IP della consulente in integrazione professionale

(signora __________) che indica in modo inequivocabile che il salario si

rife­risce all'anno 2001.

Se per il 2001 si utilizzano dei dati aggiornati delle tabelle

relative all'anno 2000 va speci­ficato su che base e con quali parametri

statistici si procede all'aggiornamento!

I documenti prodotti non forniscono prova di quanto asserito in

quanto non è verificabile il metodo di calcolo. È sollevata questa

contestazione proprio perché, pur volendo, non è possibile comprendere come

l'Ufficio AI giunge ai dati salariali contenuti nella decisione 25 luglio 2003

(e poi confermati il 4 marzo 2004).

b) calcolo del reddito annuo esigibile

Nella propria decisione l'Ufficio AI indica, quali basi per il

calcolo teorico di invalidità, i seguenti redditi esigibili:

A. reddito esigibile senza invalidità fr. 72'412.00

B. reddito esigibile con invalidità fr. 38'821.00

il che corrisponde ad uno stipendio mensile (12 mensilità) di

A. fr. 6'034.00

B. fr. 3'235.00

Nessuno di questi dati trova riscontro nelle tabelle IV 1-3.

Per quanto attiene il reddito esigibile senza invalidità le

tabelle menzionate indicano:

- 1+2 (lavoro molto esigente compiti difficili + lavoro

indipendente

molto qualificato) Regione Ticino fr. 6'890.00

- 1 (lavoro molto esigente compiti difficili)

Regione Ticino fr. 9'154.00

- 2 (lavoro indipendente molto qualificato)

Regione Ticino fr. 6'196.00

Tutti i dati sono nettamente superiori al parametro utilizzato

dall'AL.

Per quanto attiene il reddito esigibile con invalidità rileviamo

(abbiamo riscontrato il dato base nella tabella di calcolo 3.02.2003 contenuta

in incarto AI):

- dato utilizzato fr. 4'128.00

- dato tabelle IV 1-3, Regione Ticino fr. 4'027.00

Si pretende (nel calcolo di cui alla tabella in atti) procedere ad

un aggiornamento del dato [da fr. 4027.00 (base 2000) a fr. 4128.00 (base

2001)] ma si dimentica di procedere allo stesso modo con il reddito esigibile

senza invalidità che viene usato come parametro di confronto. Si confronta

quindi un dato aggiornato (al 2001) con un dato non aggiornato (anno 2000). Il

Considerandi

tutto, val la pena farlo notare, a sfavore dell'assicurato qui ricorrente.

Ma questo non è tutto.

Il reddito esigibile senza invalidità utilizzato (fr. 4'128.00)

viene aumentato a fr. 4'313.00 in quanto le tabelle dell'Ufficio federale di

statistica considerano per il calcolo 40 ore set­timanali, mentre l'Ufficio AI

ne considera 41,8.

Sennonché per il parametro di confronto (reddito esigibile senza

invalidità) questo aumento viene tralasciato.

Quindi si confronta un dato maggiorato a due riprese (indicizzato

ed aumentato di 1,8 ore a settimana) con un altro che non ha subito nessuno di

questi due adeguamenti. E nuovamen­te, manco a dirlo, a sfavore dell'assicurato

qui ricorrente.

Propongo qui, a scanso di equivoci, il calcolo con dati salariali

paragonabili (utilizzo quelli contenuti nel calcolo/tabella 3.02.2003 in atti).

- Reddito ipotetico 2000 (senza invalidità)

come da IV 1-3 fr. 72'412.00

- Indicizzazione (come quella utilizzata per

il reddito esigibile con invalidità),

ovvero salario RSS 2001 aggiornato

sulla base di 41,8 ore settimanali:

(4313 : 4027) x 72'412 = fr. 77'554.70

Il calcolo del grado di invalidità si presente cosi:

Reddito annuo esigibile

- senza invalidità fr. 77'554.70

- con invalidità fr. 38'821.00

Perdita di guadano fr. 38'773.00 che corrisponde al 49,99

%,

ovvero arrotonda­to

al 50 %

E si rilevi che il dato relativo al reddito senza invalidità non

corrisponde con quelli dell'allegato IV 1-3 che prevedono nel 2000:

- livello qualificazione 1+2

(dato medio uomini, Regione Ticino):

6890.

x 12 fr. 82'680.00

(dato che andrebbe ancora indicizzato e aggiornato sulla base di

41,8 ore lavorative a settimana)

- livello qualificazione

(dato medio uomini, Regione Ticino)

6196.

x 2 fr. 74'352.00

(dato che andrebbe ancora indicizzato e aggiornato sulla base di

41,8 ore lavorative a settimana)

Utilizzando il parametro più sfavorevole al qui ricorrente avremmo

il seguente calcolo del grado di invalidità

- reddito senza invalidità (anno 2000) fr. 74'352.00

- indicizzazione (come quella utilizzata

nei calcoli Ufficio AI, ovvero salario RSS

aggiornato sulla base di 41,8 ore settimanali

(4313 : 4027) x 741352.00 fr. 79'632.50

Reddito annuo con invalidità 2001

(come calcolato da Ufficio AI) fr. 38'821.00

Perdita di guadagno fr. 40'814.50

che corrisponde ad un grado di invalidità del 51,25

%

Ne discende pertanto che all'assicurato qui ricorrente, se si

entra nel merito, va riconosciu­to un grado di invalidità pari perlomeno al 50

%.

Prove: - incarto AI di __________ RI 1 che

si richiama in edizione;

- qualora vi fossero dei dubbi si richiede una

perizia di uno

specialista (matema­tico) che abbia a eseguire

sulla scorta

delle tabelle IV 1-3, aggiornate per l'anno 2001,

il calcolo

del grado di invalidità considerando redditi tra

di loro

paragonabili.

Dispositivo

Per questi motivi si richiede a codesto Lodevole Tribunale di ben

voler risolvere come a peti­to di ricorso.

Mezzi di prova

Documenti e richiami già indicati nel ricorso ed inoltre:

Perizia: di uno specialista (matematico) che abbia a

eseguire sulla

scorta delle tabelle IV 1-3, aggiornate

per l'anno 2001, il calcolo del grado di invalidità considerando redditi tra di

loro paragonabili." (doc. VI)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se __________ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita

d'invalidità, ed in particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento

di un grado d'invalidità del 50%.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,

pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Il perito

incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo ed internista, in data 3

aprile 2002 ha rilevato:

"

Valutazione

Il signor __________ RI 1, nato il __________1956, __________, __________,

soffre da anni di dolori lombari esacerbati a fine anno 2000, attualmente

presenti sordi in aumento da circa sei settimane intercalati da stilettate,

irradianti a cintura quando sta seduto ma soprattutto irregolarmente alla gamba

destra ventrolaterali nella coscia fino al ginocchio destro, raramente

formicolii transitori alla gamba sinistra, nessun aumento dei dolori irradianti

al colpo di tosse. I dolori lombari prevalgono, ultimamente appaiono anche di

notte, diminuiscono camminando e stando in piedi ma specialmente cambiando

posizione, aumentano stando seduto. L'assicurato è stato dichiarato inabile al

lavoro al 50% dal 23.10.2001 ad ora nella sua professione di radiotecnico

dipendente di una ditta di videogiochi. All'esame clinico noto un rachide

tendente al piatto con una scoliosi lombare destroconvessa, la muscolatura è

sbilanciata e decondizionata, di conseguenza la cervicale appare leggermente

limitata ai movimenti senza che compaiano dolori, la colonna lombare è

dolorante ai movimenti ed è così praticamente bloccata, l'assicurato si china

flettendo nelle anche, si sorregge rialzandosi. Le anche presentano una

mobilità normale indolore. Non sono presenti segni radicolari

Le lastre convenzionali della lombare confermano la scoliosi

destroconvessa ed evidenziano una condrosi L4/5 e udosteocondrosi LS/S 1,

alterazioni abbinate a spondilartrosi; la TAC della colonna lombare agli ultimi

tre segmenti del 9 gennaio 2001, mostra come reperto principale, un'ernia

distale mediana-paramediana a destra 14/5 che entra in contatto con la radice di

L5 a destra.

L'assicurato presenta un'ottima collaborazione.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli esami

complementari disponibili possiamo porre le diagnosi di sindrome

lombospondilogena bilaterale prevalentemente a destra, cronica, su alterazioni

degenerative della lombare (protrusione distale a base larga L3/4, condrosi L4/5,

protrusione a base larga combinata con un'ernia paramediana destra in parte

lussata verso caudale nel recesso laterale destro con restringimento abbastanza

importante del recesso di L5 con leggero spostamento della radice verso

dorsomediale al segmento I A15, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi

plurisegmentali), disturbi statici del rachide (rachide tendente al piatto con

minima ipercifosi altodorsale, scoliosi destroconvessa lombare), sbilancio e

decondizionamento muscolare.

Lo stato di salute potrebbe essere migliorato con una ginnastica

medica continua rivolta al riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura,

le lombosciatalgie su patologia distale rispondono spesso favorevolmente ad

un'applicazione peridurale di corticoderivati cristallini. Ricordiamo che

l'assicurato nel maggio 2001 era stato degente presso la __________ di __________,

dove i sintomi erano nettamente regrediti.

Sotto trattamento adeguato, l'assicurato è abile al lavoro nella

misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con carichi variabili

(carico massimo a 15 kg), con la possibilità di cambiare spesso la posizione

del corpo, evitando possibilmente lavori che richiedono il doversi chinare

ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale.

Il lavoro attualmente svolto di radiotecnico per una ditta di

videogiochi non è ergonomicamente favorevole per cui non permette

all'assicurato una capacità lavorativa completa; nell'attuale attività

(inabilità lavorativa al 50% è giustificata.

Rispondo alle vostre domande:

A. Basi cliniche

1. Anamnesi

Vedasi quanto precede.

2. Dati soggettivi dell'assicurato

Vedasi quanto precede.

3. Constatazioni obiettive

Vedasi quanto precede.

4. Diagnosi

Sindrome lombospondilogena bilaterale prevalentemente a destra,

cronica, su

- alterazioni degenerative della lombare (protrusione discale a

base

larga L3/4, condrosi L4/5, protrusione a base

larga combinata con un'ernia paramediana destra in parte lussata verso caudale

nel recesso laterale destro con restringimento abbastanza importante del

recesso di L5 con leggero spostamento della radice verso dorsomediale al

segmento L4/5, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi plurisegmentali),

- disturbi

statici del rachide (rachide tendente al piatto con minima ipercifosi

altodorsale, scoliosi destroconvessa lombare),

- sbilancio e decondizionamento muscolare

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Sotto trattamento adeguato (vedasi sopra), l'assicurato è abile al

lavoro nella misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con

carichi variabili (carico massimo a 15 kg), con la possibilità di cambiare

spesso la posizione del corpo, evitando possibilmente lavori che richiedono il

doversi chinare ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della

colonna vertebrale.

Il lavoro attualmente svolto di radiotecnico per una ditta di

videogiochi non è ergonomicamente favorevole per cui non permette

all'assicurato una capacità lavorativa completa; nell'attuale attività

l'inabilità lavorativa al 50% è giustificata." (doc. AI

18)

In data

20 ottobre 2003, il legale del ricorrente ha prodotto due certificati medici

del dr. __________, generalista, datati 18 agosto 2003 (incapacità lavorativa

al 100% dal 17 febbraio 2003 al 4 maggio 2003 e incapacità lavorativa al 50%

dal 5 maggio 2003 continua) e 16 ottobre 2003 (incapacità lavorativa al 100%

dall'8 settembre 2003 al 29 settembre 2003; cfr. allegati doc. AI 43).

2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla

base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6. Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione

reumatologico, l'assicurato con l'opposizione, ha chiaramente precisato di non

contestare le risultanze mediche peritali (doc. AI 37 e I).

Con le

osservazioni complementari del 20 ottobre 2003, il legale del ricorrente ha

evidenziato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, producendo

due certificati medici del dr. __________, internista (allegati doc. AI 43).

Questo

TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui

è pervenuto il dr. __________, reumatologo ed internista (doc. AI 18).

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di

vista reumatologico lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti

approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito

alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente professione di

radiotecnico ed alla totale capacità lavorativa in attività leggere consone ai

limiti funzionali esposti nella perizia. Sotto trattamento adeguato (ginnastica

medica continua rivolta al riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura,

doc. AI 18 pag 4), infatti, l'assicurato è abile al lavoro in misura completa

con un rendimento al 100% in attività con carichi variabili (massimo 15 kg),

con la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando lavori

che richiedono il doversi chinare ripetitivamente ed evitando movimenti

ripetitivi della colonna vertebrale.

A

proposito dei certificati medici 18 agosto 2003 e 16 ottobre 2003 del dr. __________,

gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del

presente giudizio in quanto del tutto generici, non sufficientemente

circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima

attività svolta dall'interessato.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura totale in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________

(reumatologo).

2.7. L'Ufficio

assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del

caso alla consulente in integrazione professionale.

Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 3 febbraio 2003 la

consulente ha osservato:

" Consulenza,

discussione ed attitudine alla reintegrazione

La situazione complessiva, ovvero danno alla salute e le

conseguenti limitazioni fisico-motorie, le conoscenze scolastiche di base e il

tempo trascorso dal periodo della frequenza di una scuola, la motivazione

dell'assicurato a restare nel settore professionale della prima scelta

professionale, non ci permettono di argomentare per l'applicazione di

provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità;

eventuali provvedimenti professionali non permetterebbero in tempi ragionevoli

il recupero della capacità di guadagno e/o all'esclusione del diritto ad una

rendita d'invalidità.

Un progetto di riqualifica professionale di base, in una

professione che possa ambire a livelli salariali escludenti il diritto a

rendita e/o al totale recupero della capacità di guadagno, dovrebbe prevedere

una prima tappa di recupero delle conoscenze scolastiche di base (almeno un

anno); quindi un percorso formativo per lo meno di tirocinio federale

quadriennale e/o di scuola universitaria professionale; la difficoltà nel caso

specifico sta pure nell'individuare una concreta attività lavorativa che

contempli tutti i limiti fisici ed ergonomici conseguenti al danno alla salute

(non sedentaria, senza carichi, che permetta il cambio di postura e che sia

remunerata tra i 5/6 mila fr. al

mese per tredici mensilità...).

All'insieme delle considerazioni si aggiunge la mancanza di

motivazione del signor __________ a lasciare l'attuale professione e settore

professionale; l'elettronica e l'elettrotecnica rispondono alle sue passioni;

là dove lavora si è creato un clima di amicizia e di "tolleranza" nei

confronti dei suoi impedimenti fisico-motori, per cui è suo interesse ed

auspicio continuare l'attuale rapporto d'impiego nella misura consentita dal

danno alla salute.

Dati economici

Dal punto di vista economico, se avesse potuto continuare a

lavorare al 100% nella sua funzione, lo stipendio nel 2001 sarebbe stato pari a

fr. 72'412.- annui (vedi scritto del DL del 30 novembre 2001); attualmente la

ditta versa solo la metà dello stipendio e l'assicuratore malattia perdita di

guadagno parte del restante sottoforma i IG malattia al 50%.

Conclusioni

Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di

provvedimenti d'integrazione professionale volti ad un recupero della capacità

dì guadagno in un lasso di tempo ragionevole; il danno alla salute, la

specificità delle mansioni esercitate finora, le attitudini di questo

assicurato unitamente alla motivazione del signor RI 1 a continuare ad

esercitare la sua attuale funzioni di Tecnico, non mi permettono di pensare

alla possibilità di ridurre il grado d'invalidità tramite provvedimenti

d'integrazione professionale a carico dell'AI e con questo la possibilità di

escludere il diritto ad una rendita.

Si propone la definizione della pratica favorendo il mantenimento

dell'attuale situazione d'integrazione (anche se al 50%), quindi con un calcolo

dei redditi basato sulle statistiche RSS.

Calcolo

R2

• 2001 = fr. 38'821.- Inchiesta svizzera sulla struttura

dei salari

indicizzata al 2001, attività

semplici ripetitive non

qualificate di carico leggero

(con riduzioni di

ergonomia del 15% a partire dai

dati mediani)

R1

• 2001 = fr. 72'412.- Tecnico presso la __________

Capacità di guadagno residua: 53,61%" (doc. AI 25)

2.8. In

merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione

professionale va osservato quanto segue.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

dettagliato ed esaustivo rapporto 3 febbraio 2003 la consulente, tenendo conto

delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 18), ha evidenziato che nel

caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di

provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della

capacità di guadagno, e ciò in quanto non ci sono i presupposti per un recupero

in un lasso di tempo ragionevole: il danno alla salute, la specificità

dell'attività esercitata finora, le attitudini dell'assicurato unitamente alle

sue motivazioni a continuare ad esercitare la sua attuale professione, non

permettono di ipotizzare una riduzione del grado d'invalidità tramite

provvedimenti d'integrazione a carico dell'AI.

2.9. Ora, stante

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,

ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale radiotecnico

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non

qualificate (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.3), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, il diritto alla rendita dell'assicurato parte dal 1°

novembre 2001 (inabilità lavorativa al 100% dal 23 novembre 2000 ed al 50% dal

18 giugno 2001, cfr. doc. AI 8), indi per cui il raffronto dei redditi è da far

risalire a quell'anno.

2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3

febbraio 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione

l’importo annuo di fr. 72'414.-- quale salario conseguibile nel 2001

(doc. AI 25), che corrisponde a quanto dichiarato dal datore di lavoro

nell'ottobre del 2001 (doc. AI 5).

Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini

nominali (La vie économique 8/2004, tabella

B10.2), per il 2002 il

salario da valido deve essere cifrato in fr. 73'717.-- (72'414: 100 x 1.8 + 72'414) e per il 2003 in fr. 74'749.-- (73'717 :

100 x 1.4 + 73'717).

2.9.2. Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe

conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico

(doc. AI 18) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte

della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 25).

In applicazione dei succitati

criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che

possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,

ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.

47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.

33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato

aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali

oppure quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera

e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima

di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 8/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Per il 2001

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2000,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8

x 41.7] x 1902 : 1856).

Ritenuta

una riduzione del 25% stabilita dalla consulente in integrazione (cfr. tabella

sub. doc. AI 25) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere

messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi

motivi che ne giustifichino la disattenzione (STFA del 30 giugno 2000 nella

causa B., pag. 5; DTF 126 V 75) - dal

raffronto del reddito da invalido di fr. 38'719.-- con quello da valido, di fr.

72'414.--, risulta

un’incapacità al guadagno del 46.53% (72'414 – 38'719 x 100 :72'414),

arrotondata al 47% (secondo la più recente giurisprudenza federale

pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera

secondo le regole matematiche).

Per il 2002

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2001,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2002 a fr. 52'467.-- ([51'626 : 41.7

x 41.7] x 1933 : 1902).

Ritenuta

una riduzione del 25% (fr. 13'117.--), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'350.-- con quello da

valido di fr. 73'717.--, risulta un’incapacità al guadagno del 46.62% (73'717 – 39'350 x 100 : 73'717), arrotondata al 47%.

Per il 2003

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2002,

riportato su 41,7 ore (dato

verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a

disposizione è quello riferito al 2002, La Vie

économique 8/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato

in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 8/2004, tabella

B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 53'146.-- ([52'467: 41.7 x 41.7] x 1958 :

1933).

Ritenuta

una riduzione del 25% (fr. 13'287.--), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'859.-- con quello da

valido di fr.

74'749.--, risulta un’incapacità al

guadagno del 46.67% (74'749

- 39'859 x 100 : 74'749),

arrotondata al 47%.

Visti i

risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla

DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui

è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità

risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una

mezza rendita.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

2.10. L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici e una

perizia matematica.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione

dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al momento della decisione

impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

Se le sue

condizioni di salute dovessero comunque effettivamente peggiorare, al

ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una domanda di revisione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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